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Disturbi Specifici di Apprendimento aspetti clinici e legislativi

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Title: LEGGE QUADRO PER L ASSISTENZA, L INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELE PERSONE HANDICAPPATE Legge n 104/1992 Author: Antonella Graziani – PowerPoint PPT presentation

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Title: Disturbi Specifici di Apprendimento aspetti clinici e legislativi


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Disturbi Specifici di Apprendimento aspetti
clinici e legislativi
  • Rita Potena
  • TSMREE ASL RMB

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Epidemiologia
  • 18 bambini su 100 necessiterebbero di un
    intervento per
  • 2100 disturbo neuropsichiatrico grave
  • 4100 disturbo neuropsicologico settoriale
  • 4100 disturbo psicopatologico cronico
  • 2100 disturbo psicopatologico acuto
  • 2100 disturbo psicopatologico fasico
  • 4100 crisi evolutive o su base ambientale
  • ( Levi 2007 )

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DISTURBI NEUROPSICOLOGICI SETTORIALI
  • Disturbi evolutivi specifici delleloquio e del
  • linguaggio.
  • Disturbi evolutivi specifici delle abilità
    scolastiche
  • Disturbo evolutivo specifico della funzione
    motoria
  • Disturbi evolutivi specifici misti

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Disturbi evolutivi specifici delle abilità
scolastiche caratteristiche
  • Gruppi di condizioni morbose che si manifestano
    con specifiche e significative compromissioni
    delle abilità scolastiche.
  • Non sono il risultato diretto di altre patologie
  • ( ritardo mentale, disturbi uditivi o visivi
    non corretti, disturbi emotivi ) sebbene possano
    manifestarsi contemporaneamente a tali condizioni
  • Sono frequentemente associati ad altre sindromi
    cliniche ( ADHD, Disturbo della Condotta) o altri
    disturbi evolutivi ( Disturbi di Linguaggio,
    Disturbo della Coordinazione Motoria )

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direttive diagnostiche
  • Il grado di compromissione delle abilità
    scolastiche deve essere significativo (presente
    in meno del3 della popolazione scolastica )
  • La compromissione deve essere specifica non
    attribuibile ad un ritardo mentale o a
    compromissioni minori del livello intellettivo,il
    livello di apprendimento deve essere
    sostanzialmente inferiore a quello atteso per un
    bambino con la stessa età mentale
  • Devono essere assenti fattori esterni capaci di
    fornire una sufficiente motivazione per le
    difficoltà scolastiche ( assenze prolungate,
    cambi continui di domicilio)

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Disturbi evolutivi specifici delle abilità
scolastiche
  • Disturbo specifico della lettura
  • Disturbo specifico della compitazione
  • Disturbo specifico delle abilità aritmetiche
  • Disturbi misti delle capacità scolastiche

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LEGGE QUADRO PER LASSISTENZA, LINTEGRAZIONE
SOCIALE E I DIRITTI DELE PERSONE
HANDICAPPATELegge n 104/1992
  • Soggetti aventi diritto (Art. 3)
  • 1. E persona handicappata colui che presenta
    una mino-razione fisica, psichica o sensoriale,
    stabilizzata o progressiva, che è causa di
    difficoltà di apprendi-mento, di relazione o di
    integrazione lavorativa e tale da determinare un
    processo di svantaggio sociale o di
    emarginazione.
  • 2. La persona handicappata ha diritto alle
    prestazioni stabilite in suo favore in relazione
    alla natura ed alla consistenza della
    minorazione, alla capacità comples-siva residua e
    alla efficacia delle terapie riabilitative.

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  • 3. Qualora la minorazione, singola o plurima,
    abbia ridotto lautonomia personale, correlata
    alletà, in modo da rendere necessario un
    intervento assi-stenziale permanente,
    continuativo o globale nella sfera individuale o
    in quella di relazione, la situa-zione assume la
    connotazione di gravità.
  • Le situazioni riconosciute di gravità
    determinano priorità nei programmi e negli
    interventi dei servizi pubblici.

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  • Accertamento dellhandicap (Art. 4)
  • Gli accertamenti relativi alla minorazione,
    alle difficoltà, alla necessità dellintervento
    assistenziale permanente e alla capacità
    complessiva individuale residua, di cui allart.
    3, sono effettuati dalle USL mediante le
    commissioni mediche di cui allart. 1, Lg. 295
    del 15/10/1990, che sono integrate da un
    operatore sociale e da un esperto nei casi da
    esaminare, in servizio presso le USL.

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  • Diritto alleducazione e allistruzione (Art.
    12)
  • 1 Inserimento dei bambini 0-3 anni negli
    Asili Nido.
  • 2. Diritto alleducazione ed allistruzione
    nelle sezioni di scuola materna e nelle classi
    comuni delle Istituzioni Scolastiche di ogni
    ordine e grado e nelle Istituzioni Universitarie.
  • 3. Obiettivi dellintegrazione sono per il
    legislatore gli apprendimenti, la comunicazione,
    le relazioni e la socializzazione.
  • 4. Lesercizio del diritto alleducazione e
    allistruzione non può essere impedito dalle
    difficoltà di apprendi-mento e/o dalle difficoltà
    derivanti dalle disabilità connesse allhandicap.

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  • 5/8. Stabiliscono gli adempimenti delle
    istituzioni scolastiche e sanitarie in merito
    alle procedure necessarie allelaborazione del
    piano educativo individualizzato (GLH, PDF, etc.)
    ed ai suoi periodici aggiornamenti.
  • 9/10. Diritto allistruzione per i minori
    ricoverati in centri di riabilitazione pubblici
    e/o privati e/o in divisioni ospedaliere.

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  • Integrazione Scolastica (Art. 13 )
  • 1. L integrazione scolastica della persona
    handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni
    delle scuole di ogni ordine e grado e nelle
    università, fermo restando quanto previsto dalle
    Lg. 360 (11/05/76) e Lg. 517 (4/08/77) e
    successive modifiche, avviene attraverso
  • a) programmazione coordinata dei servizi
    scolastici con quelli sanitari,
    socio-assistenziali, culturali, ricreativi,
    sportivi e con altre attività sul territorio
    gestiti da enti pubblici o privati
  • b) la dotazione di attrezzature tecniche
    e di sussidi didattici, nonché di ogni altra
    forma di ausilio tecnico, atto a favorire
    leffettivo diritto allo studio

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  • c, d) adempimenti del Ministero
    dellUniversità
  • e) sperimentazione di cui al D.P.R. n.419,
    31/05/74 da realizzare nelle classi frequentate
    da alunni con handicap.
  • 2. Stabilisce la possibilità, per la finalità del
    comma 1, degli Asili Nido di adeguare
    lorganizzazione e assegnare personale docente
    specializzato ed operatori ed assistenti
    specializzati ai bambini con handicap.
  • 3. Stabilisce lobbligo per gli enti locali di
    fornire lassistenza per lautonomia e la
    comunicazione personale degli alunni con handicap
    fisici o sensoriali nelle scuole di ogni ordine e
    grado. Sono garantite attività di sostegno
    mediante lassegnazione di docenti specializzati.

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  • 4. Definisce la dotazione in organico per la
    scuola superiore di secondo grado al momento
    della promulgazione della legge.
  • 5. Dispone che nella scuola secondaria di primo e
    secondo grado siano garantite attività didattiche
    di sostegno, con priorità per le iniziative
    sperimentali realizzate con insegnanti di
    sostegno specializzati, nelle aree disciplinari
    individuate sulla base del profilo
    dinamico-funzionale (PDF) e del conseguente piano
    educativo individualizzato (PEI).
  • 6. Gli insegnanti di sostegno assumono la
    cotitolarità delle sezioni e delle classi in cui
    operano, partecipano alla programmazione
    educativa e didattica e alla elaborazione e
    verifica delle attività di competenza dei
    consigli di interclasse , dei consigli di classe
    e dei collegi dei docenti

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  • Gruppi di Lavoro per lintegrazione scolastica
    (Art. 15)
  • 1 E istituito un gruppo lavoro presso ogni
    ufficio scolastico provinciale costituito di
    ispettore tecnico nominato dal provveditore agli
    studi, esperto della scuola, due esperti
    designati dagli enti locali, due esperti delle
    USL, tre esperti designati dalle associazioni
    delle persone handicappate. Il gruppo di lavoro
    dura in carica tre anni.
  • 2- E istituito un gruppo lavoro presso ogni
    circolo didattico ed istituto di scuola
    secondaria di primo e secondo grado composti da
    insegnanti, operatori dei servizi, familiari e
    studenti con il compito di collaborare alle
    iniziative educative e di integrazione previste
    dal piano educativo.

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  • 3 - I gruppi di lavoro hanno compiti di
  • consulenza e proposta al provveditore agli studi,
  • consulenza alle singole scuole,
  • collaborazione con gli enti locali e le USL per
    la conclusione e la verifica dellesecuzione
    degli accordi di programma (art.13, 39 e 40) per
    limpostazione dei PEI, nonché per qualsiasi
    altra attività inerente allintegrazione degli
    alunni in difficoltà di appren-dimento.
  • 4 - Predispongono annualmente una relazione da
    inviare al Ministero della pubblica istruzione ed
    al presidente della giunta regionale

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  • Articolo 2 Individuazione dellalunno come
    persona handicappata
  • Allindividuazione dellalunno come persona
    handicap-pata, al fine di assicurare lesercizio
    del diritto alleduca-zione, allistruzione e
    allintegrazione scolastica, di cui agli art. 12
    e 13 della legge 104 del 1992, provvede lo
    specialista, su segnalazione dei servizi di base,
    anche da parte del competente capo di istituto,
    ovvero lo psicologo esperto delletà evolutiva,
    in servizio presso UUSSLL o in regime di
    convenzione con le medesime, che riferiscono alle
    direzioni sanitaria e amministrativa, per i
    successivi adempimenti entro il termine di dieci
    giorni dalla segnalazione.

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  • Articolo 4 Profilo dinamico funzionale (PDF)
  • Viene compilato, dopo il primo periodo di
    inserimento scolastico
  • dallunità multidisciplinare
  • dai docenti curriculari
  • dagli insegnanti specializzati della scuola
  • con la collaborazione dei genitori.
  • Indica il prevedibile livello di sviluppo che
    lalunno in situazione di handicap dimostra di
    possedere nei tempi brevi ( 6 mesi ) e nei tempi
    medi ( 2 anni ).
  • Sulla base dei dati riportati nella diagnosi
    funzionale, descrive in modo analitico i
    possibili livelli di risposta dellalunno in
    situazione di handicap riferiti alle relazioni in
    atto e a quelle programmabili.

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Circolare del Ministero dellIstruzione,
dellUniversità e della Ricerca, del 5/10/2004
avente come oggetto INIZIATIVE RELATIVE ALLA
DISLESSIA
  • La circolare è indirizzata ai Direttori degli
    Uffici Scolastici Regionali e sottolinea la
    necessità che i soggetti dislessici possano
    usufruire a scuola di strumenti compensativi e
    dispensativi.
  • Definisce la dislessia come difficoltà
    specifica nella lettura, nella scrittura e,
    talvolta, nel processo di calcolo, che può essere
    valutata con il protocollo diagnostico messo a
    punto dallAID (Associazione Italiana Dislessia)
    e dalla SINPIA.

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  • Sottolinea che spesso tali difficoltà vengono
    attribuite ad altri fattori quali negligenza,
    scarso impegno o interesse, comportando ricadute
    a livello personale abbassamento dellautostima,
    depressione o comportamenti oppositivi, che
    possono determinare un abbandono scolastico o una
    scelta di basso profilo rispetto alle
    potenzialità.
  • Sollecita lutilizzo di ulteriori strumenti
    durante il percorso scolastico, in base alle fasi
    di sviluppo dello studente ed ai risultati
    acquisiti.
  • Auspica che vengano poste in essere
    iniziative di formazione al fine di offrire
    risposte positive al diritto allo studio e
    allapprendimento dei dislessici, nel rispetto
    dellautonomia scolastica.

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Circolare del Ministero dellIstruzione,
dellUniversità e della Ricerca, del 5/01/2005
avente come oggetto INIZIATIVE RELATIVE ALLA
DISLESSIA
  • Si precisa che per lutilizzazione dei
    provvedimenti dispensativi e compensativi possa
    essere sufficiente la diagnosi specialistica di
    disturbo di apprendimento (o dislessia) e che
    tali strumenti debbano essere applicati in tutte
    le fasi del percorso scolastico, compresi i
    momenti di valutazione finale.

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  • Esprime perplessità sullart. 4 (sostegno in
    deroga al rapporto insegnanti-alunni) applicato
    sulla base esclusiva di certificati attestanti la
    particolare gravità.
  • Ribadisce la validità della legge 449/97 che
    fissa la dotazione organica degli insegnanti di
    sostegno nella misura di 1/138 alunni
    frequentanti gli istituti scolastici.

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Nota del Consiglio di Stato 29 agosto 2005 su
MODALITA E CRITERI PER LINDIVIDUAZIONE
DELLALUNNO COME SOGGETTO PORTATORE DI HANDICAP
AI SENSI DELLART. 35, COMMA 7, DELLA LG. 289 DEL
27 DICEMBRE 2002 (Lg. Finanziaria del 2003)
  • Il Consiglio di Stato sottolinea che
  • Presupposto per lapplicazione della legge 104/92
    è lINDIVIDUAZIONE del soggetto avente diritto.
  • Visto che si è rilevata una difformità nelle
    procedure a livello regionale che hanno prodotto
    difformità nella fruizione dei diritti si
    richiama ad adottare in senso stretto le
    indicazioni fornite dallart. 3, Lg. 104/92.

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REGOLAMENTO RECANTE MODALITA E CRITERI PER
LINDIVIDUAZIONE DELLALUNNO O SOGGETTO IN
SITUAZIONE DI HANDICAP, ai sensi dellart. 35,
comma 7 della Lg. 289/12/2002 (D.P.C.M., n. 185,
23 febbraio 2006)
  • Recita
  • Ai fini dellindividuazione dellalunno come
    soggetto in situazione di handicap, le Aziende
    Sanitarie dispongono, su richiesta documentata
    dei genitori o degli esercenti la potestà
    parentale o la tutela dellalunno medesimo,
    appositi accertamenti collegiali, nel rispetto di
    quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della
    legge 104/92

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  • Il verbale sottoscritto dai componenti del
    collegio reca lindicazione della patologia
    stabilizzata o progressiva accertata con
    riferimento alle classificazioni internazionali
    dellOMS, nonché la specificazione delleventuale
    carattere di particolare gravità della medesima,
    in presenza dei presupposti previsti dal comma 3
    dellart. 3
  • Lautorizzazione allattivazione di posti di
    sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni,
    a norma della Lg. 289/2002 art.35, comma 7, è
    disposta dal Dirigente dellUfficio Scolastico
    Regionale sulla base della certificazione
    attestante la particolare gravità di cui allart.
    2, comma 2, del presente decreto
  • ? leggi ACCERTAMENTO COLLEGIALE DA PARTE
    DELLA COMMISSIONE INVALIDI CIVILI

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CIRCOLARE ATTUATIVA DELLA REGIONE LAZIO IN MERITO
AL D.P.C.M. n.289/2006 art. 35, comma 7 del 12
dicembre 2006
  • Viene trasmesso ai Direttori Generali delle
    ASL di Roma e Province il dispositivo del
    Ministero della Salute che demanda alle Regioni
    la predisposizione di linee guida per la
    creazione di commissioni idonee alla valutazione
    e allaccertamento della disabilità dellalunno
    in situazione di handicap.
  • Nello stesso tempo viene formalizzata la
    costituzione di un Tavolo Interistituzionale
    sulla Disabilità presso la Conferenza Unificata
    Stato-Regioni al fine di pervenire ad un modello
    unico di accertamento attivo delle abilità
    presenti nella persona disabile.

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CRITICITA
  • Handicap/Disabilità (ICD 10 ICF)
  • Accertamento dellavente diritto al sostegno
    scolastico ( art. 3/104)
  • Nuove linee guida per le disabilità di sviluppo
    in funzione del livello di gravità e pervasività
    del disturbo (dsl, dsa, disprassie, etc.)
  • C.M. 2005 sulla dislessia
  • Rifiuto dellomologazione come handicappato dei
    soggetti con disturbi settoriali dello sviluppo
  • Ambivalenza della famiglia sulla presenza del
    sostegno, con delega degli aspetti di attivazione
    di fattori protettivi

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Iter di presa in carico
  • Modifiche allordinamento scolastico (Legge di
    Riforma Moratti)
  • Maggiore eterogeneità della composizione della
    popolazione scolastica ( vedi flussi migratori
    con creazione di fasce svantaggiate a forte
    rischio di insuccesso scolastico)
  • Riduzione progressiva delle risorse sia a livello
    sanitario che scolastico.

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  • PRESA IN CARICO
  • Secondo il Progetto Obiettivo
    Materno-Infantile (D.M. 24.4.2000), la tutela
    della salute mentale in età evolutiva è uno dei
    compiti fondamentali del SSNN.
  • Nel Lazio ( Piano Sanitario Regionale
    2002-2004) questo compito è demandato ai Servizi
    di Tutela della Salute Mentale e Riabilitazione
    in Età Evolutiva (TSMREE), attualmente settore
    specifico del Dipartimento di Integrazione
    Sociosanitaria e Tutela Materno Infantile, che
    fornisce secondo il D. Lg. 229/99 prestazioni
    sociosanitarie ad elevata integrazione, cioè
    prestazioni in cui lintervento è composito.

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  • La Unità Operative del TSMREE è la sede
    operativa per le attività di prevenzione,
    diagnosi, cura e riabili-tazione delle patologie
    neurologiche, neuromotorie di origine centrale e
    periferica e muscolari, dei disturbi dello
    sviluppo affettivo e relazionale, delle patologie
    della sfera cognitiva e dei disturbi
    neuropsicologici.
  • Ha i seguenti compiti
  • Attività di prevenzione su tematiche specifiche.
  • Attività di accoglienza e analisi della domanda.
  • Valutazione diagnostica.

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  • Attività di consulenza e sostegno
    multidisciplinare nelle strutture residenziali a
    carattere socio-assistenziale (gruppi
    appartamento, pronta accoglienza, centri
    socio-riabilitativi ai sensi dellart. 7 della
    Lg. 104/92).
  • Interventi necessari a garantire lassistenza
    domiciliare ai minori nonché lapplicazione
    dellassistenza domiciliare integrata allarea
    delletà evolutiva.
  • Attività di prescrizione, verifica e valutazione
    delle prestazioni riabilitative presso strutture
    private accreditate ambulatoriali,
    semiresidenziali e residenziali.

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  • Interventi di orientamento professionale,di
    program-mazione di attività risocializzanti,
    espressive e riabilitative ( soggiorni estivi,
    tempo libero ecc.).
  • Integrazione operativa con i servizi di confine
    (medicina e pediatria di base, medicina
    preventiva, consultori, DSM, SERT, ecc.).
  • Definizione ed attuazione di programmi
    terapeutici, riabilitativi e socio-riabilitativi,
    secondo modalità proprie dellapproccio integrato
    e nella strategia della continuità terapeutica.

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  • Attività relative alla integrazione scolastica
    degli alunni disabili ai sensi della normativa
    vigente ( GLH di Istituto e Operativi).
  • Interventi di tutela dei soggetti in età
    evolutiva richiesti dalla Magistratura o
    derivanti da provvedi-menti emanati dalla stessa
    in collegamento con i servizi sociali del
    territorio.
  • Attività di rete del servizio sociale con i
    servizi del Municipio.

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  • Strategie operative
  • 1) Centralità dellintervento territoriale
    che consente di rispondere ai bisogni del
    bambino/adolescente nel suo ambiente naturale di
    vita (0-18).
  • 2) Integrazione operativa con i servizi
    socio-assi-stenziali degli Enti Locali, con il
    Sistema Scolastico, il Sistema Giudiziario e le
    Organizzazioni del Terzo Settore.
  • 3) Lavoro in equipe distrettuali
    multidisciplinari composte dalle seguenti figure
    professionali esperte nel campo delletà
    evolutiva
  • neuropsichiatra infantile
  • psicologo
  • assistente sociale
  • terapista della riabilitazione nelle sue diverse
    specificità
  • educatore professionale

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  • Iter di presa in carico
  • Il primo contatto con il TSMREE può avvenire
    secondo le seguenti modalità
  • Segnalazione alla famiglia da parte della scuola
  • Invio da parte del pediatra o del medico di
    libera scelta
  • Iniziativa personale dei genitori.
  • La D.G.R. 398 del 15/2/2000 stabilisce che è
    possibile accedere ai Centri di Riabilitazione
    Accredi-tati ex art. 26 con impegnativa del
    pediatra o del medico di libera scelta.

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  • Fasi successive della presa in carico
  • Analisi della domanda (assistente sociale)
  • Formulazione ipotesi diagnostica (neuropsichiatra
    infantile e/o psicologo)
  • Processo diagnostico secondo lapplicazione di
    protocolli valutativi specifici suddivisi per
    aree di sviluppo quali quella cognitiva,
    linguistica, motorio-prassica, relazionale,etc.
    (psicologo, fisioterapista, logopedista,
    terapista della neuropsicomotricità delletà
    evolutiva, etc.).
  • Eventuale presa in carico globale con la
    programmazione del progetto terapeutico, che
    include anche il progetto riabilitativo.

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  • Il progetto terapeutico è flessibile nel
    tempo rispetto ai bisogni, segue liter evolutivo
    del bambino e del suo disturbo, differenzia ed
    implementa interventi diversi sia di tipo
    sanitario che socio-assistenziale.
  • Il progetto riabilitativo ha come scopo
    prioritario lintervento sulla disabilità e
    continua per tutto il tempo in cui è utile e
    possibile attivare in terapia meccanismi di
    recupero e/o compenso.
  • La presa in carico globale presuppone la
    centralità dellintervento coordinato con le
    strutture educative, come anche sottolineato dal
    D.G.R. 398 del 15/02/ 2000 sulla normativa
    riguardante i Centri Accreditati ex art. 26.
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