Aspetti psico-giuridici del Transessualismo Marco Inghilleri - PowerPoint PPT Presentation

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Aspetti psico-giuridici del Transessualismo Marco Inghilleri

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Title: Aspetti psico-giuridici del Transessualismo Marco Inghilleri


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Aspetti psico-giuridici del TransessualismoMarco
Inghilleri
  • Implicazioni peritali e cliniche

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Introduzione
  • Il transessualismo sia in natura che nella storia
    degli esseri umani, non rappresenta una
    condizione eccezionale.
  • Leccezionalità è più nellocchio
    dellosservatore, che nelle sue effettive
    manifestazioni.
  • Infatti se la natura ha escogitato espedienti
    evolutivi per dar vita a passaggi da un genere
    sessuale ad un altro, le società degli uomini
    hanno escogitato mezzi culturali per permettere
    lesistenza di certe possibilità.
  • Si tratta di decidere da quale prospettiva
    configurare i fatti umani
  • essi appartengono alloggettività supposta delle
    scienze della natura, o alla soggettività dei
    significati delle scienze sociali?

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164/82 Norme in materia di rettificazione di
attribuzione di sesso
  • La 164/82 è di fatto uno di questi stratagemmi
    proposti proprio da una delle società umane.
  • Sebbene siano molti i problemi derivanti dalla
    sua applicazione, in parte di origine burocratica
    e in parte dovuti alla poca chiarezza del testo,
    allo stato attuale si è inserita nel processo
    europeo di regolamentazione del transessualismo,
    andando ad affiancarsi alla legge svedese del
    1972 e a quella tedesca del 1980.

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Elementi innovativi della legge italiana
  • Uno dei principali elementi innovativi della
    legge italiana è rappresentato dalla possibilità
    di modificare lattribuzione di sesso fatta
    nellatto di nascita, sulla base di una precisa
    richiesta del soggetto interessato e previa
    autorizzazione del giudice.
  • Senza nulla togliere allimportanza di questa
    legge, che ha finalmente regolamentato una
    questione assai critica, non si può fare a meno
    di constatare che essa abbia fatto sorgere un
    gran numero di problemi interpretativi che ancora
    oggi non hanno trovato una soluzione certa.

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LEGGE 14 aprile 1982, n.164Norme in materia di
rettificazione di attribuzione di sesso 
  • Art. 1 La rettificazione di cui allarticolo 454
    del codice civile si fa anche forza di sentenza
    del tribunale passata in giudicato che
    attribuisca ad una persona sesso diverso da
    quello enunciato nellatto di nascita a seguito
    di intervenute modificazione dei suoi caratteri
    sessuali.
  • Art. 2 La domanda di rettificazione di
    attribuzione di sesso di cui allarticolo 1 è
    proposta con ricorso al tribunale del luogo dove
    ha residenza lattore. Il presidente del
    tribunale designa il giudice istruttore e fissa
    con decreto la data per la trattazione del
    ricorso e il termine per la notificazione al
    coniuge e ai figli. Al giudizio partecipa il
    pubblico ministero ai sensi dellarticolo 70 del
    codice di procedura civile. Quando è necessario,
    il giudice istruttore dispone con ordinanza
    lacquisizione di consulenza intesa ad accertare
    le condizioni psico-sessuali dellinteressato.
    Con la sentenza che accoglie la domanda di
    rettificazione di attribuzione di sesso il
    tribunale ordina allufficiale di stato civile
    del comune dove fu compilato latto di nascita di
    effettuare la rettificazione nel relativo
    registro. 

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  • Art. 3 Il tribunale, quando risulta necessario un
    adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare
    mediante trattamento medico-chirurgico, lo
    autorizza con sentenza. In tal caso il tribunale,
    accertata la effettuazione del trattamento
    autorizzato, dispone la rettificazione in camera
    di consiglio.
  • Art. 4 La sentenza di rettificazione di
    attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo.
    Esso provoca lo scioglimento del matrimonio o la
    cessazione degli effetti civili conseguenti alla
    trascrizione del matrimonio celebrato con rito
    religioso. Si applicano le disposizioni del
    codice civile e della legge 10 dicembre 1970,
    n.898, e successive modificazioni.
  •  Art. 5 Le attestazioni di stato civile riferite
    a persona della quale sia stata giudizialmente
    rettificata lattribuzione di sesso sono
    rilasciate con la sola indicazione del nuovo
    sesso e nome.
  • Art. 6 Nel caso che alla data di entrata in
    vigore della presente legge lattore si sia già
    sottoposto a trattamento medico-chirurgico di
    adeguamento del sesso, il ricorso di cui al primo
    comma dellarticolo 2 deve essere proposto entro
    il termine di un anno dalla data della suddetta.
    Si applica la procedura di cui al secondo comma
    dellarticolo 3.
  • Art. 7 Laccoglimento della domanda di
    rettificazione di attribuzione di sesso estingue
    i reati cui abbia eventualmente dato luogo il
    trattamento medico-chirurgico di cui allarticolo
    precedente.
  • La presente legge, munita del sigillo dello
    Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
    delle leggi e dei decreti della Repubblica
    italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di
    osservarla e di farla osservare come legge dello
    Stato.

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Le osservazioni che emergono mettono in luce
alcune considerazioni 
  • 1. La mancanza di unindicazione precisa dei
    destinatari non si fa alcun cenno, infatti, ai
    transessuali né si usa unespressione analoga, a
    differenza di quanto accade per la normativa
    tedesca.
  • 2. La legge non sembra essere nemmeno chiara
    quando, allarticolo 1, afferma che
    lattribuzione di un sesso diverso da quello
    biologico è attuabile in seguito a intervenute
    modificazioni dei caratteri sessuali, senza
    specificare a quali caratteri ci si debba
    riferire (fisici o psichici, primari o
    secondari).

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  • 3. Lascia perplessi anche il comma 4
    dellarticolo 2 che recita Quando è necessario,
    il giudice dispone con ordinanza lacquisizione
    di consulenza intesa ad accreditare le condizioni
    psicosessuali dellinteressato.
  • La subordinazione dellacquisizione della
    consulenza alla discrezionalità del giudice,
    comporta che laccertamento delle condizioni
    psicosessuali della persona che transita da un
    genere ad un altro, non costituisca un
    presupposto necessario per autorizzare il
    trattamento chirurgico e la variazione
    anagrafica.
  • 4. Dalla variazione anagrafica non discendono
    tutta una serie di rapporti giuridici che fanno
    capo al soggetto, tra i quali anche il
    riconoscimento dei titoli di studio acquisiti
    nella precedente identità. Un/una diplomato/a o
    un/una laureato/a non possono trasferire
    automaticamente i loro titoli alla nuova
    identità i tempi per ladeguamento sono
    decisamente lunghi e la conseguente mancanza di
    documenti in regola penalizza la persona nella
    ricerca di un posto di lavoro.

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Il percorso per la rassegnazione dellidentità di
genere
  • In conformità a quanto previsto dalla legge 164,
    liter seguito da una persona che intende
    richiedere la rettificazione dellattribuzione di
    sesso è il seguente
  • Presentazione del ricorso presso il Tribunale
    (della propria zona di residenza o meno)
  • Notifica ai parenti ad opera del Presidente
    (attualmente essa avviene solo in rari casi)
  • Trattazione del ricorso
  • Accertamento delle condizioni psicosessuali
  • Autorizzazione alleventuale trattamento
    medico-chirurgico e rettificazione sui registri
    di stato civile a cambiamento avvenuto

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  • Di fatto la suddetta procedura viene modificata
    da parte di alcuni Tribunali, come conseguenza di
    una sorta di accordo-riconoscimento con la
    struttura sanitaria pubblica competente per il
    trattamento medico-chirurgico. Il soggetto viene
    cioè indotto a presentare ricorso solo dopo
    essersi fatto seguire per due anni dalla
    struttura pubblica, che certifica per mezzo di
    una relazione la necessità dellintervento.
  • I Tribunali che non possono affidarsi ad una
    struttura sanitaria pubblica, ricorrono al
    parere di un consulente tecnico di ufficio (CTU)
    o di unèquipe di esperti (CTU collegiale
    costituita dallurologo, dal medico legale, dal
    ginecologo, dallo psicologo o dallo psichiatra),
    i quali peraltro vengono nominati a discrezione
    del Giudice anche a fronte di uneventuale
    esauriente consulenza tecnica di parte (CTP)
    allegata alle memorie di parte dellAvvocato del
    richiedente.

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Consulenza tecnica in materia di rettificazione
di attribuzione di Sesso
  • Quando la persona presenta al Tribunale di
    residenza domanda di rettificazione di
    attribuzione di sesso, secondo la legge 164/82,
    il giudice può disporre di una consulenza intesa
    ad accertare le condizioni psico-sessuali
    dellinteressato (art. 2, comma 40).
  • Il giudice può dunque farsi assistere da uno o
    più consulenti di particolare competenza tecnica
    che sceglie normalmente tra le persone iscritte
    in albi speciali o tra professionisti
    specializzati nel settore.

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  • Una volta nominato, il o i Consulenti Tecnici
    dUfficio (CTU) effettuano alcuni incontri con la
    persona che ha richiesto la rettificazione e
    svolgono una serie di indagini per rispondere ad
    uno o più Quesiti posti dal Giudice.
  • Al termine del lavoro, viene redatta una
    relazione scritta in cui vengono riportati i
    risultati delle attività svolte e le risposte ai
    Quesiti peritali.

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  • Chi ha richiesto la rettificazione, entro il
    termine stabilito dal Giudice Istruttore al
    momento della nomina del CTU, può a sua volta
    scegliere un proprio Consulente Tecnico di Parte
    (CTP), che dopo aver ottenuto il permesso dal
    giudice, può assistere alle operazioni peritali,
    partecipare alle udienze ed essere ammesso alla
    camera di consiglio con funzione di sostegno
    delle esigenze del richiedente.
  • Il CTU ha il preciso mandato di creare le
    condizioni affinché il Giudice possa acquisire
    tutti gli elementi conoscitivi necessari e
    sufficienti, in modo da emettere la sentenza. Va
    precisato e sottolineato che, sebbene il CTU sia
    investito di notevoli responsabilità, non detiene
    funzioni decisionali in merito al caso in esame.
    Chi è preposto a tale compito è il Giudice, che
    rappresenta il peritus peritorum, ovvero lunico
    artefice e responsabile della decisione finale.

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  • Ciò significa che la Consulenza è per il Giudice
    uno strumento attraverso il quale formarsi un
    parere personale. A sua discrezione, egli ne fa
    poi luso che ritiene più opportuno, omologando
    quanto suggerito dal CTU oppure orientando la
    propria decisione in maniera difforme da quanto
    indicato dal Consulente
  • Nel corso delle indagini peritali, linteressato
    può essere assistito dal proprio Avvocato o da un
    Consulente Tecnico di Parte (CTP), opportunamente
    nominato.
  • Tra gli altri compiti del CTP, questi oltre ad
    assistere alle operazioni del CTU, può
    partecipare alludienza in camera di consiglio
    ogni volta che interviene il CTU, per chiarire ed
    esporre le sue osservazioni sui risultati delle
    indagini tecniche.

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I quesiti posti dal giudice
  • In termini molto generali, i quesiti che il
    giudice pone più usualmente al CTU, possono
    essere formalizzati come segue
  • 1. Ritiene il consulente tecnico che questi
    interventi possano migliorare la qualità della
    vita ed operare in funzione del benessere della
    persona?
  • 2. Dica il consulente tecnico quali sono le
    condizioni psico-sessuali del ricorrente, la
    possibilità di porre la diagnosi di disturbo
    dellidentità di genere, se gli interventi
    richiesti sono effettivamente necessari per il
    benessere del ricorrente, se possono essere
    eseguiti senza essere particolarmente pericolosi
    e causare danni alla salute del ricorrente.

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  • La risposta ai suddetti quesiti, ed ad altri che
    possono essere eventualmente posti, risulta
    estremamente complessa e richiede una buona
    conoscenza teorica, esperienza clinica e rispetto
    della deontologia professionale. In buona
    sostanza, si tratta di saper ben valutare se la
    persona può effettivamente giovare
    dellintervento, così come di valutare le
    caratteristiche del contesto personale,
    relazionale ed ambientale in cui si colloca la
    richiesta.

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Modus operandi del CTU
  • In accordo con il Quesito posto dal Giudice, la
    valutazione del Consulente è finalizzata ad
    esplorare le seguenti aree di indagine
  • Esame globale della cosiddetta struttura di
    personalità, ovvero lanalisi relativa alle
    caratteristiche identitarie del soggetto,
    allassetto cognitivo- emotivo e ai repertori
    comportamentali esibiti in rapporto ai diversi
    contesti e ai diversi interlocutori
  • Approfondimento della problematica relativa
    allidentità di genere, con particolare
    attenzione ai desideri di cambiamento e ai
    vissuti associati

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  • Esame della storia dello sviluppo psicologico
    della persona che chiede di iniziare liter di
    adeguamento, con particolare attenzione allo
    sviluppo dellidentità di genere al fine di avere
    una visione globale del periziando
  • Valutazione delle ragioni e motivazioni a monte
    della richiesta della riconversione chirurgica
    del sesso, le problematiche e le aspettative in
    merito a questa
  • Analisi critica del percorso di Real Life Test
    (periodo di tempo della durata compresa tra 1 e 3
    anni, in cui la persona vive e si sperimenta in
    accordo alle modalità e alle problematiche
    annesse al genere sessuale sentito come proprio)

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  • Valutazione della presenza o meno di una rete
    relazionale di supporto
  • Considerazione degli effetti, dei vissuti e dei
    riflessi relazionali nelle persone indirettamente
    coinvolte nel percorso di rettificazione
    dellidentità di genere (coniuge, figli,
    genitori, parenti, ecc.)
  • Valutazione delle implicazioni e delle
    problematiche annesse alla richiesta di
    rettificazione rispetto al contesto lavorativo

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  • In particolare, da un punto di vista diagnostico
    differenziale, il consulente deve identificare
    quei casi in cui la richiesta sottenda condizioni
    psicopatologiche che poco corrispondono al
    bisogno di armonizzare la propria identità fisica
    con quella psichica, al fine di evitare il
    rischio che la persona si sottoponga ad un
    intervento del tutto inefficace ai fini della
    percezione di uno stato di benessere psicologico.
  • Il sistema di osservazione include inoltre,
    eventuali figli presenti nel nucleo familiare
    originario, rispetto ai quali va accolta e
    gestita la problematica riferibile al genitore in
    procinto di cambiare sesso, ma anche le
    implicazioni psicologiche del cambiamento per
    tutti i membri del sistema familiare, che può
    andare incontro a separazioni di diversa natura e
    intensità. Il consulente può, quindi, trovarsi
    nella condizione di indicare eventuali ed
    opportune misure che vadano oltre il suo rapporto
    di consulenza e che riguardino gli aspetti di
    tutela dei minori.

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  • Tra gli strumenti di indagine utilizzabili in
    ausilio ai colloqui e allosservazione clinica
    diretta, ricordiamo
  • Il MMPI-2
  • Il Rorschach e/o
  • Il TAT
  • La WAIS
  • Il Derogatis Sexual Functioning Inventory
  • Il BEM Sex Role Inventory

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Lo psicologo come CTP
  • Lo psicologo nel ruolo di CTP dovrebbe
  • Sorvegliare sul corretto svolgimento delle
    operazioni peritali da parte del CTU, con
    particolare riferimento agli aspetti teorici e
    metodologici della Consulenza, in maniera da
    salvaguardare gli interessi del proprio
    assistito, in conformità con il diritto di
    contraddittorio
  • Essere di sostegno in qualsiasi momento del
    percorso di adeguamento come consulente
    psicologico, cui la persona può far riferimento
    per affrontare aspetti specifici del percorso
    relazioni con i familiari o datori di lavoro,
    problematiche che emergano durante la terapia
    ormonale, preparazione al ricovero ecc.

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Quale valutazione possibile?
  • La valutazione peritale viene generalmente
    considerata come momento in cui la persona, la
    sua storia di vita e le sue prospettive
    esistenziali divengono OGGETTO di giudizio da
    parte di un esperto della psiche, delegato a
    ratificare o meno la genuinità e lautenticità
    della richiesta di rettificazione dellidentità
    di genere da parte della persona stessa. In tal
    senso, la persona coinvolta sembra assumere un
    ruolo squisitamente passivo, andando a coincidere
    con loggetto di osservazione e di indagine dei
    Consulenti e dei Giudici, fino ad essere
    espropriata dei propri vissuti e del proprio
    punto di vista rispetto a se stessa.

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  • Daltra parte, è opportuno sottolineare che la
    persona OSSERVATA è al tempo stesso anche un
    OSSERVATORE coinvolto nel processo di
    valutazione, capace di orientare landamento del
    percorso peritale in funzione delle proprie
    necessità, dei propri bisogni e dei propri scopi.
    Questo in quanto le persone organizzano gli
    eventi in resoconti selezionando e connettendo
    tra di loro i fatti, conferendo loro una
    specifica struttura ed una particolare coloritura
    emotiva.

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  • Ne discende che le formule narrative adottate dai
    periziandi nel riferire la propria esperienza,
    oltre che modalità attraverso le quali rendere
    intelligibile la cosiddetta verità storica,
    rappresentano delle versioni interessate
    conformi alle aspettative e ai criteri valutativi
    adottati dal consulente. Consapevolmente o
    inconsapevolmente, nel momento in cui vengono
    chiamate a presentare la propria storia, le
    persone implicate in procedimenti giudiziali
    attingono a copioni consueti e ad un linguaggio
    sostanzialmente stereotipato. Spesso e
    volentieri, si ha limpressione di essere di
    fronte ad attori che interpretano la loro parte
    secondo un preciso e prevedibile rituale.

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  • Piuttosto che rappresentare una versione di
    presunti fatti, laccettabilità delle
    testimonianze appare governata dalle convenzioni
    discorsive vigenti nel contesto giudiziario. Le
    persone coinvolte tendono a presentare versioni
    soggettive della situazione, conferendo spessore
    ad alcuni elementi e scarsa rilevanza altri la
    versione degli eventi appare quindi tendenziosa,
    o quanto meno unilaterale. Ciò significa che i
    periziandi non si limitano ad adottare un genere
    narrativo caratterizzato da specifiche proprietà
    formali e contenutistiche, ma mirano ad orientare
    la direzione in cui lascoltatore (CTU o CTP)
    recepirà il testo, a prescindere dal suo
    contenuto di realtà.

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  • In altri termini, le parti offrono i resoconti e
    le rappresentazioni di sé che risultano essere
    maggiormente adeguate e funzionali al contesto,
    agli interlocutori, agli scopi perseguiti.
    Indipendentemente dal caso di specie, è evidente
    come la parte in causa cerchi di imprimere una
    particolare curvatura alla narrazione degli
    eventi, ricorrendo a manovre suggestive o a
    espedienti retorici, al fine di produrre storie
    che appaiano verosimili, convincenti e
    persuasive.

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  • Tutto ciò sta ad indicare che, lungi dallessere
    OGGETTO di valutazione, la persona è SOGGETTO di
    valutazione. Pertanto, laddove abbia a che fare
    con un ESPERTO della psiche, potrebbe portare la
    propria ESPERIENZA e partecipare in modo attivo
    alla costruzione congiunta del processo
    valutativo, al fine di configurare un percorso
    psicologico congruente con la propria percezione
    soggettiva di benessere psico-fisico.
  • Stando a ciò, verrebbe da chiedersi se il
    problema centrale risieda nella VALUTAZIONE in sé
    e per sé considerata, o quanto più nel del RUOLO
    - attivo o passivo - che la persona assume
    allinterno del contesto valutativo. 
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