Title: Unindustria Reggio Emilia 42121 Reggio Emilia - Via Toschi, 30/a Venerd
1Unindustria Reggio Emilia42121 Reggio Emilia -
Via Toschi, 30/aVenerdì 21 marzo 2014
- La concorrenza tra imprese
- condizioni di liceità e patologia dei rapporti
- Avv. Valeria Pullini
2 - In Italia, la concorrenza tra imprese è
disciplinata da alcune leggi speciali -
- Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato - finalizzata a prevenire
- gli accordi anticoncorrenziali
- l'abuso di posizioni dominanti nel mercato
- le fusioni e le acquisizioni che rafforzano o
determinano una posizione dominate. -
- Legge 24 marzo 2012, n. 27 - Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività
3 Legge 24 marzo 2012, n. 27
- Art. 2
- Tribunale delle imprese
- Sono istituite sezioni specializzate in materia
di impresa presso i tribunali e le corti
d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni
regione, ove non esistenti nelle città di cui al
comma 1. Per il territorio compreso nella regione
Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste sono competenti le
sezioni specializzate presso il tribunale e la
corte d'appello di Torino. E' altresì istituita
la sezione specializzata in materia di impresa
presso il tribunale e la corte d'appello di
Brescia. -
- Art. 4
- Norme a tutela e promozione della concorrenza
(nelle amministrazioni pubbliche) - La Presidenza del Consiglio dei ministri
raccoglie le segnalazioni delle autorita'
indipendenti aventi ad oggetto restrizioni alla
concorrenza e impedimenti al corretto
funzionamento dei mercati al fine di predisporre
le opportune iniziative di coordinamento
amministrativo dell'azione dei Ministeri e
normative in attuazione degli articoli 41, 117,
120 e 127 della Costituzione. -
- Art. 5 bis
- Finanziamento e risorse dell'Autorità garante
della concorrenza e del mercato -
- Art. 5 ter
- Rating di legalità delle imprese
- Al fine di promuovere l'introduzione di principi
etici nei comportamenti aziendali, all'Autorità
garante della concorrenza e del mercato e'
attribuito il compito di segnalare al Parlamento
le modifiche normative necessarie al
perseguimento del sopraindicato scopo anche in
rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di
procedere, in raccordo con i Ministeri della
giustizia e dell'interno, alla elaborazione di un
rating di legalità per le imprese operanti nel
territorio nazionale -
- Art. 7
- Tutela delle microimprese da pratiche
commerciali ingannevoli e aggressive
4- Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 -
Attuazione dell'articolo 14 della direttiva
2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE
sulla pubblicità ingannevole - La normativa sulla pubblicità ingannevole e
comparativa attribuisce all'AGCM poteri
istruttori e strumenti sanzionatori. -
- Il codice civile, invece, si occupa
prevalentemente della fase patologica della
concorrenza, prevedendo diverse fattispecie di
concorrenza sleale e le relative conseguenze
sanzionatorie (artt. 2598 e segg.).
5 Codice Civile - Libro V del Lavoro - Titolo X -
Capo I - Della disciplina della
concorrenza Sezione I Disposizioni
generali Art. 2595 Limiti legali della
concorrenza. La concorrenza deve svolgersi in
modo da non ledere gli interessi dell'economia
nazionale e nei limiti stabiliti dalla
legge. Art. 2596. Limiti contrattuali della
concorrenza. Il patto che limita la concorrenza
deve essere provato per iscritto. Esso è valido
se circoscritto ad una determinata zona o ad una
determinata attività, e non può eccedere la
durata di cinque anni. Se la durata del patto non
è determinata o è stabilita per un periodo
superiore a cinque anni, il patto è valido per la
durata di un quinquennio. Art. 2597. Obbligo di
contrattare nel caso di monopolio. Chi esercita
un'impresa in condizione di monopolio legale ha
l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le
prestazioni che formano oggetto dell'impresa,
osservando la parità di trattamento.
6.
- Sezione II - Della concorrenza sleale
-
- Art. 2598.
- Atti di concorrenza sleale.
- Ferme le disposizioni che concernono la tutela
dei segni distintivi e dei diritti di brevetto,
compie atti di concorrenza sleale chiunque - 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre
confusione con i nomi o con i segni distintivi
legittimamente usati da altri, o imita
servilmente i prodotti di un concorrente, o
compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a
creare confusione con i prodotti e con l'attività
di un concorrente - 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti
e sull'attività di un concorrente, idonei a
determinare il discredito o si appropria di pregi
dei prodotti o dell'impresa di un concorrente - 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni
altro mezzo non conforme ai principi della
correttezza professionale e idoneo a danneggiare
l'altrui azienda. -
- Art. 2599.
- Sanzioni.
- La sentenza che accerta atti di concorrenza
sleale ne inibisce la continuazione e dà gli
opportuni provvedimenti affinché ne vengano
eliminati gli effetti. -
- Art. 2600.
- Risarcimento del danno.
- Se gli atti di concorrenza, sleale sono compiuti
con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al
risarcimento dei danni. - In tale ipotesi può essere ordinata la
pubblicazione della sentenza. - Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si
presume. -
7Il dato normativo
- Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato - Art. 1.
- Ambito di applicazione e rapporti con
l'ordinamento comunitario - 1. Le disposizioni della presente legge in
attuazione dell'articolo 41 della Costituzione a
tutela e garanzia del diritto di iniziativa
economica, si applicano alle intese, agli abusi
di posizione dominante e alle concentrazioni di
imprese che non ricadono nell'ambito di
applicazione degli articoli 65 e/o 66 del
Trattato istitutivo della Comunità europea del
carbone e dell'acciaio, degli articoli 85 e/o 86
del Trattato istitutivo della Comunità economica
europea (CEE), dei regolamenti della CEE o di
atti comunitari con efficacia normativa
equiparata. - ()
- Art. 2.
- Intese restrittive della libertà di concorrenza
- 1. Sono considerati intese gli accordi e/o le
pratiche concordate tra imprese nonché le
deliberazioni, anche se adottate ai sensi di
disposizioni statutarie o regolamentari, di
consorzi, associazioni di imprese ed altri
organismi similari. - 2. Sono vietate le intese tra imprese che
abbiano per oggetto o per effetto di impedire,
restringere o falsare in maniera consistente il
gioco della concorrenza all'interno del mercato
nazionale o in una sua parte rilevante, anche
attraverso attività consistenti nel - a) fissare direttamente o indirettamente i
prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre
condizioni contrattuali - b) impedire o limitare la produzione, gli
sbocchi o gli accessi al mercato, gli
investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso
tecnologico - c) ripartire i mercati o le fonti di
approvvigionamento - d) applicare, nei rapporti commerciali con altri
contraenti, condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalenti, così da determinare per
essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza - e) subordinare la conclusione di contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti
di prestazioni supplementari che, per loro natura
o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun
rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. - 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.
8 - Segue Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme
per la tutela della concorrenza e del mercato - Art. 3.
- Abuso di posizione dominante
- 1. È vietato l'abuso da parte di una o più
imprese di una posizione dominante all'interno
del mercato nazionale o in una sua parte
rilevante, ed inoltre è vietato - a) imporre direttamente o indirettamente prezzi
di acquisto, di vendita o altre condizioni
contrattuali ingiustificatamente gravose - b) impedire o limitare la produzione, gli
sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo
tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei
consumatori - c) applicare nei rapporti commerciali con altri
contraenti condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalenti, così da determinare per
essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza - d) subordinare la conclusione dei contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti
di prestazioni supplementari che, per loro natura
e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna
connessione con l'oggetto dei contratti stessi. - Art. 4.
- Deroghe al divieto di intese restrittive della
libertà di concorrenza - 1. L'Autorità può autorizzare, con proprio
provvedimento, per un periodo limitato, intese o
categorie di intese vietate ai sensi
dell'articolo 2, che diano luogo a miglioramenti
nelle condizioni di offerta sul mercato i quali
abbiano effetti tali da comportare un sostanziale
beneficio per i consumatori e che siano
individuati anche tenendo conto della necessità
di assicurare alle imprese la necessaria
concorrenzialità sul piano internazionale e
connessi in particolare con l'aumento della
produzione, o con il miglioramento qualitativo
della produzione stessa o della distribuzione
ovvero con il progresso tecnico o tecnologico.
L'autorizzazione non può comunque consentire
restrizioni non strettamente necessarie al
raggiungimento delle finalità di cui al presente
comma né può consentire che risulti eliminata la
concorrenza da una parte sostanziale del mercato. - 2. L'Autorità può revocare il provvedimento di
autorizzazione in deroga di cui al comma 1,
previa diffida, qualora l'interessato abusi
dell'autorizzazione ovvero quando venga meno
alcuno dei presupposti per l'autorizzazione. - 3. La richiesta di autorizzazione è presentata
all'Autorità, che si avvale dei poteri di
istruttoria di cui all'articolo 14 e provvede
entro centoventi giorni dalla presentazione della
richiesta stessa.
9Segue Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per
la tutela della concorrenza e del mercato
- Art. 5.
- Operazioni di concentrazione
- 1. L'operazione di concentrazione si realizza
- a) quando due o più imprese procedono a fusione
- b) quando uno o più soggetti in posizione di
controllo di almeno un'impresa ovvero una o più
imprese acquisiscono direttamente od
indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o
di elementi del patrimonio, sia mediante
contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo
dell'insieme o di parti di una o più imprese - c) quando due o più imprese procedono,
attraverso la costituzione di una nuova società,
alla costituzione di un'impresa comune. - (...)
- Art. 6.
- Divieto delle operazioni di concentrazione
restrittive della libertà di concorrenza - 1. Nei riguardi delle operazioni di
concentrazione soggette a comunicazione ai sensi
dell'articolo 16, l'Autorità valuta se comportino
la costituzione o il rafforzamento di una
posizione dominante sul mercato nazionale in modo
da eliminare o ridurre in modo sostanziale e
durevole la concorrenza. Tale situazione deve
essere valutata tenendo conto delle possibilità
di scelta dei fornitori e degli utilizzatori,
della posizione sul mercato delle imprese
interessate, del loro accesso alle fonti di
approvvigionamento o agli sbocchi di mercato,
della struttura dei mercati, della situazione
competitiva dell'industria nazionale, delle
barriere all'entrata sul mercato di imprese
concorrenti, nonché dell'andamento della domanda
e dell'offerta dei prodotti o servizi in
questione. - 2. L'Autorità, al termine dell'istruttoria di
cui all'articolo 16, comma 4, quando accerti che
l'operazione comporta le conseguenze di cui al
comma 1, vieta la concentrazione ovvero
l'autorizza prescrivendo le misure necessarie ad
impedire tali conseguenze.
10Segue Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per
la tutela della concorrenza e del mercato
- Art. 10.
- Autorità garante della concorrenza e del
mercato - 1. È istituita l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, denominata ai fini
della presente legge Autorità, con sede in Roma. - 2. L'Autorità opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione () -
- Art. 12.
- Poteri di indagine
- L'Autorità, valutati gli elementi comunque in
suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da
pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia
interesse, ivi comprese le associazioni
rappresentative dei consumatori, procede ad
istruttoria per verificare l'esistenza di
infrazioni ai divieti stabiliti negli articoli 2
e 3. - 2. L'Autorità può, inoltre, procedere, d'ufficio
o su richiesta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato o del Ministro delle
partecipazioni statali, ad indagini conoscitive
di natura generale nei settori economici nei
quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento
dei prezzi, o altre circostanze facciano
presumere che la concorrenza sia impedita,
ristretta o falsata. -
- Art. 14.
- Istruttoria
- 1. L'Autorità, nei casi di presunta infrazione
agli articoli 2 o 3, notifica l'apertura
dell'istruttoria alle imprese e agli enti
interessati. I titolari o legali rappresentanti
delle imprese ed enti hanno diritto di essere
sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale, nel termine fissato contestualmente
alla notifica ed hanno facoltà di presentare
deduzioni e pareri in ogni stadio
dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente
sentiti prima della chiusura di questa. - 2. L'Autorità può in ogni momento
dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o
persone che ne siano in possesso, di fornire
informazioni e di esibire documenti utili ai fini
dell'istruttoria disporre ispezioni al fine di
controllare i documenti aziendali e di prenderne
copia, anche avvalendosi della collaborazione di
altri organi dello Stato disporre perizie e
analisi economiche e statistiche nonché la
consultazione di esperti in ordine a qualsiasi
elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. - ()
11Segue Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per
la tutela della concorrenza e del mercato
- Art. 14-bis.
- Misure cautelari
- 1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un
danno grave e irreparabile per la concorrenza,
l'Autorità può, d'ufficio, ove constati ad un
sommario esame la sussistenza di un'infrazione,
deliberare l'adozione di misure cautelari. - 2. Le decisioni adottate ai sensi del comma l
non possono essere in ogni caso rinnovate o
prorogate. - 3. L'Autorità, quando le imprese non adempiano a
una decisione che dispone misure cautelari, può
infliggere sanzioni amministrative pecuniarie
fino al 3 per cento del fatturato. -
- Art. 15.
- Diffide e sanzioni
- 1. Se a seguito dell'istruttoria di cui
all'articolo 14 l'Autorità ravvisa infrazioni
agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli
enti interessati il termine per l'eliminazione
delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni
gravi, tenuto conto della gravità e della durata
dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al
dieci per cento del fatturato realizzato in
ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio
chiuso anteriormente alla notificazione della
diffida, determinando i termini entro i quali
l'impresa deve procedere al pagamento della
sanzione. - 2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui
al comma 1, l'Autorità applica la sanzione
amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento
del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata
applicata la sanzione di cui al comma 1, di
importo minimo non inferiore al doppio della
sanzione già applicata con un limite massimo del
dieci per cento del fatturato come individuato al
comma 1, determinando altresì il termine entro il
quale il pagamento della sanzione deve essere
effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza
l'Autorità può disporre la sospensione
dell'attività d'impresa fino a trenta giorni. - 2-bis. L'Autorità, in conformità all'ordinamento
comunitario, definisce con proprio provvedimento
generale i casi in cui, in virtù della
qualificata collaborazione prestata dalle imprese
nell'accertamento di infrazioni alle regole di
concorrenza, la sanzione amministrativa
pecuniaria può essere non applicata ovvero
ridotta nelle fattispecie previste dal diritto
comunitario.
12Segue Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme
per la tutela della concorrenza e del mercato
- Art. 21.
- Potere di segnalazione al Parlamento ed al
Governo - 1. Allo scopo di contribuire ad una più completa
tutela della concorrenza e del mercato,
l'Autorità individua i casi di particolare
rilevanza nei quali norme di legge o di
regolamento o provvedimenti amministrativi di
carattere generale determinano distorsioni della
concorrenza o del corretto funzionamento del
mercato che non siano giustificate da esigenze di
interesse generale. - 2. L'Autorità segnala le situazioni distorsive
derivanti da provvedimenti legislativi al
Parlamento e al Presidente del Consiglio dei
Ministri e, negli altri casi, al Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai Ministri competenti e
agli enti locali e territoriali interessati. - 3. L'Autorità, ove ne ravvisi l'opportunità,
esprime parere circa le iniziative necessarie per
rimuovere o prevenire le distorsioni e può
pubblicare le segnalazioni ed i pareri nei modi
più congrui in relazione alla natura e
all'importanza delle situazioni distorsive. -
- Art. 22.
- Attività consultiva
- 1. L'Autorità può esprimere pareri sulle
iniziative legislative o regolamentari e sui
problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato
quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di
amministrazioni ed enti pubblici interessati. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri può
chiedere il parere dell'Autorità sulle iniziative
legislative o regolamentari che abbiano
direttamente per effetto - a) di sottomettere l'esercizio di una attività o
l'accesso ad un mercato a restrizioni
quantitative - b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree
- c) di imporre pratiche generalizzate in materia
di prezzi e di condizioni di vendita. -
13Segue Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme
per la tutela della concorrenza e del mercato
- In conclusione , la competenza dellAntitrust,
ai sensi della Legge n. 287/90, si esplica in
materia di -
- a) intese restrittive della concorrenza
- b) abusi di posizione dominante
- c) operazioni di concentrazione che comportano
la costituzione o il rafforzamento di una
posizione dominante tale da eliminare o ridurre
in misura sostanziale e duratura la concorrenza - d) normative nazionali e locali in contrasto con
le regole di concorrenza, attraverso segnalazioni
e pareri per stimolare Parlamento, Governo,
Regioni e, in generale, la pubblica
amministrazione, affinché orientino le proprie
decisioni ai principi della libera concorrenza.
L'Autorità è anche legittimata ad agire in
giudizio contro gli atti amministrativi generali,
i regolamenti e i provvedimenti di qualsiasi
amministrazione pubblica che violino le norme a
tutela della concorrenza e del mercato (Art. 21
bis della legge n. 287/90 introdotto con lart.
35 del decreto-legge 201/2011 convertito, con
modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214) - e) possibili distorsioni della concorrenza in
determinati settori economici, sulle quali
lAutorità interviene svolgendo indagini
conoscitive di natura generale - f) separazione societaria delle imprese che
operano in regime di monopolio e che esercitano
la gestione di servizi di interesse economico
generale, laddove intendano operare in settori
diversi (Art.8, comma 2 bis della legge 287/90
introdotto dallarticolo 11 della legge 5 marzo
2001 n. 57). -
- LAutorità applica le disposizioni della legge
n. 287/90 in materie di intese, abusi di
posizione dominante e concentrazioni tra imprese,
in attuazione dell'articolo 41 della
Costituzione, interpretando le norme nazionali
secondo i principi dellordinamento comunitario
in materia di disciplina della concorrenza,
raccordandosi con la Commissione Europea e le
altre autorità nazionali dei Paesi membri
attraverso la partecipazione alla Rete ECN
(European Competition Network) -
14TFUE Trattato sul Funzionamento dellUnione
europea
- TITOLO VII - NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA,
SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTO DELLE
LEGISLAZIONI - CAPO 1 - REGOLE DI CONCORRENZA
- SEZIONE 1 - REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE
-
- Articolo 101 (ex articolo 81 del TCE)
- 1. Sono incompatibili con il mercato interno e
vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le
decisioni di associazioni di imprese e tutte le
pratiche concordate che possano pregiudicare il
commercio tra Stati membri e che abbiano per
oggetto o per effetto di impedire, restringere o
falsare il gioco della concorrenza all'interno
del mercato interno ed in particolare quelli
consistenti nel - a) fissare direttamente o indirettamente i
prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre
condizioni di transazione - b) limitare o controllare la produzione, gli
sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti - c) ripartire i mercati o le fonti di
approvvigionamento - d) applicare, nei rapporti commerciali con gli
altri contraenti, condizioni dissimili per
prestazioni equivalenti, così da determinare per
questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza - e) subordinare la conclusione di contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti
di prestazioni supplementari, che, per loro
natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano
alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. - 2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del
presente articolo, sono nulli di pieno diritto. - 3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1
possono essere dichiarate inapplicabili - a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra
imprese, - a qualsiasi decisione o categoria di decisioni
di associazioni di imprese, e - a qualsiasi pratica concordata o categoria di
pratiche concordate, - che contribuiscano a migliorare la produzione o
la distribuzione dei prodotti o a promuovere il
progresso tecnico o economico, pur riservando
agli utilizzatori una congrua parte dell'utile
che ne deriva, ed evitando di - a) imporre alle imprese interessate restrizioni
che non siano indispensabili per raggiungere tali
obiettivi - b) dare a tali imprese la possibilità di
eliminare la concorrenza per una parte
sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
15TFUE
- Articolo 102 (ex articolo 82 del TCE)
- È incompatibile con il mercato interno e
vietato, nella misura in cui possa essere
pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo
sfruttamento abusivo da parte di una o più
imprese di una posizione dominante sul mercato
interno o su una parte sostanziale di questo. - Tali pratiche abusive possono consistere in
particolare - a) nell'imporre direttamente od indirettamente
prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni
di transazione non eque - b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo
sviluppo tecnico, a danno dei consumatori - c) nell'applicare nei rapporti commerciali con
gli altri contraenti condizioni dissimili per
prestazioni equivalenti, determinando così per
questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza - d) nel subordinare la conclusione di contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti
di prestazioni supplementari, che, per loro
natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano
alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. -
16Un recente intervento dellAGCM in materia di
intese ed abuso di posizione dominante
- I718 - ENERVIT-CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE
- Provvedimento n. 24619 20.11.2013 (avvio
dellistruttoria) - I. LA PARTE
- Enervit S.p.A. è una società italiana, a capo
dellomonimo gruppo, attiva nella produzione e
commercializzazione di integratori e prodotti
alimentari destinati a soddisfare esigenze
nutrizionali specifiche, connesse allo
svolgimento di unattività sportiva, alla ricerca
del benessere fisico e al controllo del peso
corporeo.
17Segue Enervit (AGCM)
- II. I FATTI
- Il titolare di una farmacia e di un sito
internet di vendita on line ha segnalato le
condotte poste in essere da Enervit nella
commercializzazione dei propri integratori e
prodotti alimentari per lo sport, per il
benessere e la dieta. - In particolare, oggetto della segnalazione sono
- due comunicazioni standard inviate congiuntamente
da Enervit al segnalante, nel mese di maggio
2011 - un accordo commerciale inviato da Enervit al
segnalante, in data 28 gennaio 2013. - Le comunicazioni standard inviate da Enervit al
segnalante, consistono in - a) un invito, rivolto all intera rete dei
nostri rivenditori Internet, dal Direttore
Vendite Dettaglio della Società, a prendere
attenta ed obiettiva visione del Listino
Ufficiale ENERVIT 2011 e a mantenere gli sconti
al pubblico entro il limite del 20-25, al fine
di non pregiudicare la possibilità di
mantenere un soddisfacente e profittevole
rapporto di collaborazione commerciale con
Enervit - b) un invito da parte del Direttore Affari
Regolatori della Società, avente ad oggetto
Informazione importante circa la vendita di
prodotti in lingua italiana al di fuori del
mercato italiano, a non commercializzare i
prodotti a marchio Enervit, Enerzona, Enervit
Protein e altri della Enervit S.p.A. a clienti
che risiedono fuori dal territorio italiano né a
promuovere gli stessi in tale senso. - NellAccordo commerciale 2013 inviato da
Enervit al segnalante, la Società formalizza le
condizioni commerciali riservate al proprio
rivenditore, chiedendo una sua firma per
accettazione. Nel testo viene specificato che
Partendo dal prezzo al pubblico di tutto il
listino verrà applicato - 1. uno sconto base sul prezzo di listino del
30-35 su tutte le linee di prodotto (Enervit,
Enerzona, Enervit Protein e Gymline) - 2. uno sconto extra del 10-15 sui prodotti a
marchio Enerzona come premio per il rispetto dei
prezzi minimi di vendita suggeriti su tale linea
(sconto 20-25 del P.P.) sia in farmacia che su
internet - 3. uno sconto extra del 20-25 sulle linee
Enervit, Gymline ed Enervit Protein
(sottolineatura aggiunta). - Con successiva comunicazione del 29 maggio 2013,
inviata allAutorità in risposta ad una richiesta
di informazioni, Enervit ha fornito il contratto
standard da proporre ai propri concessionari di
vendita. - Tale contratto prevede che a ciascun
concessionario sia attribuito un territorio e
canali di vendita (cioè gruppi di clienti) in
esclusiva, con limpegno a vendere e/o proporre
i prodotti Enervit esclusivamente sul territorio
e nei canali ad esso attribuiti in esclusiva
(articolo1). - In caso di violazione di tale obbligo da parte
del concessionario Enervit ha la facoltà di
risolvere il contratto (articolo7). - Il contratto stabilisce altresì che il
concessionario non distribuisca nel territorio di
competenza prodotti in concorrenza con quelli
Enervit per tutta la durata contrattuale
(articolo1.2). - Il contratto ha durata annuale rinnovabile di
anno in anno tacitamente (articolo2).
18Segue Enervit (AGCM)
- IV. I MERCATI RILEVANTI E LA POSIZIONE DI
ENERVIT - Secondo giurisprudenza costante,
lindividuazione del mercato rilevante nel caso
di intesa è sempre successiva, in quanto sono
lampiezza e loggetto di questa a circoscrivere
il mercato di riferimento () - Ciò posto, ai fini della valutazione degli
accordi verticali di Enervit possono essere
individuati, sulla base della sostituibilità dal
lato della domanda, e in particolare della
funzione duso e delle caratteristiche dei
prodotti, due distinti mercati rilevanti - i. quello degli integratori e prodotti
alimentari per sportivi e - ii. quello degli integratori e prodotti
alimentari destinati a soddisfare esigenze
nutrizionali specifiche connesse al benessere e
alla dieta. - Infatti, le esigenze delle persone che praticano
unattività sportiva, sia a livello
professionistico che amatoriale, appaiono
fortemente differenziate rispetto a quelle delle
persone che seguono regimi dietetici particolari
ovvero scelgono prodotti con caratteristiche
nutrizionali specifiche nellottica di perseguire
il proprio benessere. - Inoltre, le tipologie di prodotto che rientrano
nei due mercati appaiono differenziate - i prodotti per sportivi sono costituiti da
integratori, nonché polveri, bevande e barrette
proteiche - i prodotti destinati a soddisfare esigenze
nutrizionali di benessere e dieta comprendono,
oltre a prodotti sostitutivi dei pasti (barrette
e preparati) e integratori, anche snacks e
prodotti per la prima colazione. - Per quanto riguarda la dimensione geografica dei
mercati individuati, in linea con i precedenti
dellAutorità, si può ritenere, in prima
approssimazione, che essa sia nazionale, in
considerazione delle differenze in termini di
assetti regolamentari e abitudini di consumo
esistenti tra i diversi Paesi.
19 Segue Enervit (AGCM)
- V. IL REGOLAMENTO N. 330/2010 DELLA COMMISSIONE
DEL 20 APRILE 2010 E GLI ORIENTAMENTI SULLE
RESTRIZIONI VERTICALI N. 2010/C 130/01 -
- La disciplina generale sugli accordi verticali è
contenuta nel Regolamento n. 330/201024 e negli
Orientamenti sulle restrizioni verticali della
Commissione. - Il Regolamento prevede una presunzione di
legalità degli accordi verticali che dipende, in
sostanza, dalla quota di mercato detenuta dal
fornitore e dallacquirente di un determinato
bene o servizio (articolo2). - In base al citato Regolamento, un accordo
verticale è automaticamente esentato se posto in
essere da imprese che detengono quote di mercato
inferiori al 30 (articolo3). - Tuttavia, indipendentemente dalle quote di
mercato delle parti, non possono essere esentati
quegli accordi che contengano restrizioni
fondamentali, cd. hardcore, in ragione della loro
idoneità a determinare gravi effetti
anticoncorrenziali e un danno per i consumatori
tra di esse rientrano, in particolare,
limposizione di un prezzo di rivendita minimo o
fisso (articolo 4 lettera a) del Regolamento) e
la restrizione relativa al territorio in cui il
distributore può vendere i prodotti oggetto del
contratto (articolo4 lettera b) del Regolamento),
nonché il divieto di vendite passive in un
sistema di distribuzione esclusiva (articolo 4
lettera b) punto i) del Regolamento). - Gli Orientamenti sulle restrizioni verticali
chiariscono che la presenza in un accordo
verticale di una delle restrizioni fondamentali
di cui allarticolo 4 determina il sorgere di una
presunzione relativa di anticompetitività dello
stesso ai sensi dellarticolo101 par. 1 TFUE e
Si presume inoltre che sia improbabile che
laccordo soddisfi le condizioni dellarticolo
101 paragrafo 3, per cui lesenzione per
categoria non si applica. Le imprese hanno,
tuttavia, la possibilità di dimostrare
lesistenza, nello specifico caso, di effetti
positivi sulle dinamiche concorrenziali () - Per quanto attiene, nello specifico, alla
fissazione di un prezzo fisso o minimo di vendita
(cd. RPM), la Commissione rileva che tale
imposizione può essere attuata sia direttamente
che anche in modo indiretto, come nel caso di
accordi che fissano il livello massimo degli
sconti che il distributore può praticare a
partire da un livello di prezzo prescritto la
subordinazione di sconti al rispetto di un
dato livello di prezzo da parte del
distributore. - La ripartizione del mercato per territorio o
gruppi di clienti costituisce una restrizione non
esentabile ai sensi dellarticolo 4 lettera b)
del Regolamento. - Con riferimento al sistema di distribuzione
esclusiva, la Commissione precisa che è
consentita la restrizione delle sole vendite
attive di una parte acquirente dellaccordo a
territori o gruppi di clienti attribuiti in
esclusiva ad un altro acquirente o che il
fornitore si è riservato. Il fornitore ha,
altresì, la possibilità di combinare
lattribuzione di un territorio esclusivo a
quella di un gruppo di clienti esclusivo, ad
esempio nominando un distributore esclusivo per
un particolare gruppo di clienti in un
determinato territorio tale protezione deve
tuttavia consentire le vendite passive in quei
territori o gruppi di clienti. - Nei propri Orientamenti la Commissione considera
espressamente internet quale canale di vendita
comportante notevoli vantaggi sia per il
distributore, che per il consumatore finale che,
in generale, per la concorrenzialità e
lintegrazione dei mercati ()
20 Segue Enervit (AGCM)
- VI. VALUTAZIONI
- a) Le intese verticali di Enervit relative al
canale internet e dettaglio - Laccordo commerciale 2013 siglato tra la
società Enervit e il titolare di una
farmacia/sito internet di vendita online,
costituisce unintesa verticale suscettibile di
integrare una violazione dellarticolo101 del
TFUE, non esentabile ai sensi dellarticolo 4 del
Regolamento in quanto contenente unimposizione
di prezzi minimi di rivendita (RPM). - In questo accordo Enervit riconosce, infatti, al
proprio distributore al dettaglio uno sconto
extra del 10-15 sul prezzo di fornitura dei
prodotti per il benessere a marchio Enerzona,
quale premio per il rispetto dei prezzi minimi di
vendita suggeriti su tale linea (sconto del
20-25 dal Prezzo al Pubblico), sia in farmacia
che su internet. - Laccordo intercorrente tra Enervit e il singolo
farmacista/venditore online, riguardante la linea
di prodotti Enerzona, sembra fare parte di una
più ampia strategia commerciale del produttore
volta allimposizione di prezzi minimi di vendita
a tutti i suoi rivenditori, eventualmente in
relazione anche ad altri marchi. - ()
- Gli elementi agli atti inducono a ritenere che
la società possa, in effetti, aver adottato un
sistema di RPM nei rapporti commerciali con i
propri rivenditori online, suscettibile di
integrare una violazione dellarticolo101 del
TFUE. - Limposizione di uno sconto massimo ai propri
rivenditori avrebbe leffetto diretto di
ostacolare lo sviluppo di una concorrenza di
prezzo intra-brand impedendo ad essi di avvalersi
di una delle principali leve concorrenziali, con
il conseguente effetto di mantenere i prezzi a un
livello più elevato. Inoltre, tale imposizione
attiene ad un canale di vendita, internet, che
viene considerato espressamente dalla Commissione
quale strumento straordinario per raggiungere
clienti più numerosi e diversificati,
comportante notevoli benefici per i distributori,
che possono in tal modo raggiungere una più ampia
platea di potenziali acquirenti, per i
consumatori finali, che vedono aumentate in modo
considerevole le proprie possibilità di scelta,
e, in generale, per la concorrenzialità e
lintegrazione dei mercati. - ()
- Per quanto attiene allulteriore comunicazione
standard inviata da Enervit al segnalante
(Informazione importante circa la vendita di
prodotti in lingua italiana al di fuori del
mercato italiano, datata 5 maggio 2011), essa
potrebbe rilevare, nel contesto degli accordi
commerciali in essere con i propri distributori,
quale divieto di vendite al di fuori dei confini
nazionali suscettibile di integrare una
violazione dellarticolo 101 del TFUE. - In particolare, linvito a non commercializzare
i prodotti a marchio Enervit, Enerzona, Enervit
Protein e altri della Enervit S.p.A. a clienti
che risiedono fuori dal territorio italiano né a
promuovere gli stessi in tale senso potrebbe
tradursi in un divieto di vendite, sia attive che
passive, imposto dal produttore ai propri
rivenditori, che costituisce una restrizione
fondamentale ai sensi dellarticolo 4 del
Regolamento. Tale previsione potrebbe creare
ostacoli allintegrazione dei diversi mercati
nazionali, limitando la possibilità dei
consumatori di acquistare i beni nello Stato
membro di propria scelta.
21 Segue Enervit (AGCM)
- b) Il contratto standard con i concessionari di
vendita - Con riguardo alle vendite allingrosso, il
contratto standard con i concessionari di vendita
potrebbe costituire unintesa verticale
restrittiva della concorrenza in violazione
dellarticolo101 del TFUE, non esentabile ai
sensi dellarticolo 4 del Regolamento in quanto
contenente un divieto di vendite passive
nellambito di un sistema di distribuzione
esclusiva. Larticolo1 del contratto impone,
infatti, al distributore di non vendere e/o
proporre in vendita i prodotti Enervit al di
fuori del territorio e dei canali ad esso
attribuiti in esclusiva, pena la possibile
risoluzione del contratto. - Tale divieto è atto a limitare la possibilità
per il concessionario di ampliare e diversificare
la propria base di clientela e determina una
riduzione della concorrenza intra-brand,
comprimendo, altresì, le possibilità di scelta
dei consumatori in ordine al territorio dove
acquistare i beni di proprio interesse. - Il contratto standard con i concessionari
prevede altresì, allarticolo1 comma 2, il
divieto per il distributore di vendere prodotti
concorrenti di Enervit. Tale obbligo di non
concorrenza ha durata indeterminata e rientra,
pertanto, fra le Restrizione Escluse previste
dallarticolo 5 del Regolamento. - Lobbligo di monomarchismo di durata
indeterminata può determinare una preclusione
dellaccesso al mercato per i fornitori
concorrenti, con un conseguente indebolimento
della concorrenza inter-brand. - c) Pregiudizio al commercio fra Stati membri
dellUnione Europea - Secondo la Comunicazione della Commissione
europea 2004/C 101/07 - Linee direttrici sulla
nozione di pregiudizio al commercio tra Stati
membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato,
su GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004, il concetto
di pregiudizio al commercio intracomunitario deve
essere interpretato tenendo conto dellinfluenza
diretta o indiretta, reale o potenziale, sui
flussi commerciali tra gli Stati membri. - A fronte di tali principi, si rileva che gli
accordi commerciali in esame riguardano mercati
che hanno dimensione geografica coincidente con
lintero territorio italiano. Di conseguenza, le
fattispecie oggetto del presente procedimento
devono essere valutate ai sensi dellarticolo 101
del TFUE, potendo arrecare pregiudizio al
commercio tra Stati membri.
22I poteri sanzionatori dellAGCM
- Nei casi in cui unistruttoria, avviata per la
valutazione di unintesa restrittiva della
concorrenza o di un abuso di posizione dominante,
si concluda con laccertamento di un
comportamento anticoncorrenziale, lAutorità
diffida le imprese dal tenere in futuro un simile
comportamento e può infliggere una sanzione
pecuniaria fino al 10 del fatturato delle
imprese coinvolte, in funzione della gravità e
della durata della violazione. In caso di
inottemperanza alla diffida, l'Autorità applica
la sanzione pecuniaria fino al 10 del fatturato.
Tale sanzione non può essere inferiore al doppio
di quella comminata al momento dellaccertamento
della violazione. Nei casi di reiterata
inottemperanza l'Autorità può disporre la
sospensione dell'attività d'impresa fino a trenta
giorni (art.15 legge 287/1990). - Quando esiste il rischio di un danno grave e
irreparabile per la concorrenza, lAutorità può
adottare misure cautelari per porre un rimedio
immediato al comportamento restrittivo. Nel caso
di inottemperanza a tali misure, lAutorità può
comminare una sanzione fino al 3 del fatturato
(ai sensi dellarticolo 14 bis della legge n.
287/90). - In materia di concentrazioni, se le imprese non
rispettano la decisione assunta dallAutorità è
prevista una sanzione pecuniaria non inferiore
all'1 e non superiore al 10 del fatturato delle
attività di impresa oggetto della concentrazione.
- Nel caso in cui le imprese che gestiscono servizi
di interesse economico generale o che operano in
regime di monopolio sul mercato non ottemperino
allobbligo di comunicazione della costituzione
di società separate al fine di operare in mercati
diversi, lAutorità applica una sanzione
pecuniaria che può arrivare fino a 50.000 euro
(art. 8, comma 2 bis e ss., legge n. 287/90.
introdotti dallart. 11 legge 5 marzo 2001 n. 57).
23La pubblicità ingannevole e comparativa illecita
a danno delle imprese
- LAGCM tutela le imprese dalla pubblicità
ingannevole fatta da altre imprese e stabilisce
le condizioni di liceità della pubblicità
comparativa diffusa con ogni mezzo. - La pubblicità è ingannevole quando è in grado di
indurre in errore limpresa alla quale è
rivolta, pregiudicandone il comportamento
economico, o quando è idonea a ledere un
concorrente. Lingannevolezza può riguardare le
caratteristiche dei beni o dei servizi, come la
loro disponibilità o la data di fabbricazione, il
prezzo e le condizioni di fornitura. - La pubblicità comparativa è invece quella
modalità di comunicazione pubblicitaria con la
quale unimpresa promuove i propri beni o servizi
mettendoli a confronto con quelli dei
concorrenti. Questo tipo di pubblicità è ammessa
solo quando non è ingannevole, mette a confronto
beni omogenei in modo oggettivo, non ingenera
confusione tra le imprese, né provoca discredito
al concorrente.
24Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 -
Attuazione dell'articolo 14 della direttiva
2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE
sulla pubblicità ingannevole
- Art. 1.
- Finalità
-
- 1. Le disposizioni del presente decreto
legislativo hanno lo scopo di tutelare i
professionisti dalla pubblicità ingannevole e
dalle sue conseguenze sleali, nonché di stabilire
le condizioni di liceità della pubblicità
comparativa. - 2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e
corretta. -
- Art. 2.
- Definizioni
-
- 1. Ai fini del presente decreto legislativo si
intende per - a) pubblicità qualsiasi forma di messaggio che
é diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di
un'attività commerciale, industriale, artigianale
o professionale allo scopo di promuovere il
trasferimento di beni mobili o immobili, la
prestazione di opere o di servizi oppure la
costituzione o il trasferimento di diritti ed
obblighi su di essi - b) pubblicità ingannevole qualsiasi pubblicità
che in qualunque modo, compresa la sua
presentazione é idonea ad indurre in errore le
persone fisiche o giuridiche alle quali é rivolta
o che essa raggiunge e che, a causa del suo
carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro
comportamento economico ovvero che, per questo
motivo, sia idonea a ledere un concorrente - c) professionista qualsiasi persona fisica o
giuridica che agisce nel quadro della sua
attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale e chiunque agisce in nome o per
conto di un professionista - d) pubblicità comparativa qualsiasi pubblicità
che identifica in modo esplicito o implicito un
concorrente o beni o servizi offerti da un
concorrente - e) operatore pubblicitario il committente del
messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonché,
nel caso in cui non consenta all'identificazione
di costoro, il proprietario del mezzo con cui il
messaggio pubblicitario é diffuso ovvero il
responsabile della programmazione radiofonica o
televisiva.
25Segue Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145
- Art. 3.
- Elementi di valutazione
- 1. Per determinare se la pubblicità é
ingannevole se ne devono considerare tutti gli
elementi, con riguardo in particolare ai suoi
riferimenti - a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi,
quali la loro disponibilità, la natura,
l'esecuzione, la composizione, il metodo e la
data di fabbricazione o della prestazione,
l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la
descrizione, l'origine geografica o commerciale,
o i risultati che si possono ottenere con il loro
uso, o i risultati e le caratteristiche
fondamentali di prove o controlli effettuati sui
beni o sui servizi - b) al prezzo o al modo in cui questo é calcolato
ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi
sono forniti - c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti
dell'operatore pubblicitario, quali l'identità,
il patrimonio, le capacità, i diritti di
proprietà intellettuale e industriale, ogni altro
diritto su beni immateriali relativi all'impresa
ed i premi o riconoscimenti. -
- Art. 4.
- Condizioni di liceità della pubblicità
comparativa - I. Per quanto riguarda il confronto, la
pubblicità comparativa é lecita se sono
soddisfatte le seguenti condizioni - a) non é ingannevole ai sensi del presente
decreto legislativo o degli articoli 21, 22 e 23
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante "Codice del consumo" - b) confronta beni o servizi che soddisfano gli
stessi bisogni o si propongono gli stessi
obiettivi - c) confronta oggettivamente una o più
caratteristiche essenziali, pertinenti,
verificabili e rappresentative, compreso
eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi - d) non ingenera confusione sul mercato tra i
professionisti o tra l'operatore pubblicitario ed
un concorrente o tra i marchi, le denominazioni
commerciali, altri segni distintivi, i beni o i
servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di
un concorrente - e) non causa discredito o denigrazione di
marchi, denominazioni commerciali, altri segni
distintivi, beni, servizi, attività o posizione
di un concorrente - f) per i prodotti recanti denominazione di
origine, si riferisce in ogni caso a prodotti
aventi la stessa denominazione - g) non trae indebitamente vantaggio dalla
notorietà connessa al marchio, alla denominazione
commerciale ovvero ad altro segno distintivo di
un concorrente o alle denominazioni di origine di
prodotti concorrenti
26Segue Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145
- Art. 8.
- Tutela amministrativa e giurisdizionale
-
- 1. L'Autorità garante della concorrenza e del
mercato, di seguito chiamata Autorità, esercita
le attribuzioni disciplinate dal presente
articolo. - 2. L'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni
soggetto o organizzazione che ne abbia interesse,
inibisce la continuazione ed elimina gli effetti
della pubblicità ingannevole e comparativa
illecita. Per lo svolgimento dei compiti di cui
al comma 1, l'Autorità può avvalersi della
Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad
essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta
sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi. - 3. L'Autorità può disporre con provvedimento
motivato la sospensione provvisoria della
pubblicità ingannevole e comparativa illecita in
caso di particolare urgenza. In ogni caso,
comunica l'apertura dell'istruttoria al
professionista () - 4. In caso di inottemperanza, senza giustificato
motivo, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre
1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a
20.000,00 euro. Qualora le informazioni o la
documentazione fornite non siano veritiere,
l'Autorità applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro. - 5. L'Autorità può disporre che il professionista
fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati
di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto
conto dei diritti o degli interessi legittimi del
professionista e di qualsiasi altra parte nel
procedimento, tale esigenza risulti giustificata,
date le circostanze del caso specifico. Se tale
prova é omessa o viene ritenuta insufficiente, i
dati di fatto sono considerati inesatti. - 6. Quando la pubblicità é stata o deve essere
diffusa attraverso la stampa periodica o
quotidiana ovvero per via radiofonica o
televisiva o altro mezzo di telecomunicazione,
l'Autorità, prima di provvedere, richiede il
parere dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni. - 7. Ad eccezione dei casi di manifesta
scorrettezza e gravità l'Autorità può ottenere
dal professionista responsabile della pubblicità
ingannevole e comparativa illecita l'assunzione
dell'impegno a porre fine all'infrazione,
cessando la diffusione della stessa o
modificandola in modo da eliminare i profili di
illegittimità. () - 8. L'Autorità, se ritiene la pubblicità
ingannevole o il messaggio di pubblicità
comparativa illecito, vieta la diffusione,
qualora non ancora portata a conoscenza del
pubblico, o la continuazione, qualora sia già
iniziata. Con il medesimo provvedimento può
essere disposta, a cura e spese del
professionista, la pubblicazione della delibera,
anche per estratto, nonché, eventualmente, di
un'apposita dichiarazione rettificativa in modo
da impedire che la pubblicità ingannevole o il
messaggio di pubblicità comparativa illecito
continuino a produrre effetti. - 9. Con il provvedimento che vieta la diffusione
della pubblicità, l'Autorità dispone inoltre
l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro,
tenuto conto della gravità e della durata della
violazione. Nel caso di pubblicità che possono
comportare un pericolo per la salute o la
sicurezza, nonché suscettibili di raggiungere,
direttamente o indirettamente, minori o
adolescenti, la sanzione non può essere inferiore
a 50.000,00 euro. - ()
- 15. É comunque fatta salva la giurisdizione del
giudice ordinario in materia di atti di
concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598
del codice civile, nonché, per quanto concerne la
pubblicità comparativa, in materia di atti
compiuti in violazione della disciplina sul
diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni, e del
marchio d'impresa protetto a norma del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive
modificazioni, nonché delle denominazioni di
origine riconosciute e protette in Italia e di
altri segni distintivi di imprese, beni e servizi
concorrenti. - ()
27Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle
indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite
sui prodotti alimentari
-
- Articolo 9
- Indicazioni comparative
- 1. Fatta salva la direttiva 84/450/CEE, il
confronto può essere fatto soltanto tra alimenti
della stessa categoria prendendo in
considerazione una gamma di alimenti di tale
categoria. La differenza nella quantità di una
sostanza nutritiva e/o nel valore energetico è
specificata e il confronto è riferito alla stessa
quantità di prodotto. - 2. Le indicazioni nutrizionali comparative
confrontano la composizione dell'alimento in
questione con una gamma di alimenti della stessa
categoria privi di una composizione che consenta
loro di recare un'indicazione, compresi alimenti
di altre marche.
28La giurisprudenza
- Pubblicità ingannevole e pubblicità
illegittimamente comparativa due infrazioni
distinte ed autonome -
- Pubblicità ingannevole e pubblicità
illegittimamente comparativa sono due cose
distinte e costituiscono ciascuna uninfrazione
autonoma per vietare e sanzionare una pubblicità
ingannevole non è necessario che costituisca al
tempo stesso una pubblicità illegittimamente
comparativa. - E quanto precisa la Corte di Giustizia
dellUnione Europea. - Unimpresa (Posteshop) aveva impugnato il
provvedimento dellAntitrust dinanzi al Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, sostenendo
che la direttiva 2006/114 sulla pubblicità
ingannevole e comparativa, fosse finalizzata a
sanzionare unicamente i fatti che integrano al
contempo una pubblicità ingannevole e una
pubblicità illegittimamente comparativa. - Il TAR Lazio si è rivolto alla Corte di
giustizia dell'UE visto che nella versione in
italiano della direttiva si utilizza la
formulazione "pubblicità ingannevole ed
illegittimamente comparativa", che potrebbe
lasciare intendere che si riferisca a una
pubblicità che è al contempo ingannevole e
illegittimamente comparativa. - Nella sua versione in lingua francese, la
formulazione lascerebbe intendere invece che si
tratti di due diverse tipologie di pubblicità. - Nella sua sentenza odierna la Corte ricorda che,
secondo una giurisprudenza costante, la
formulazione di disposizioni del diritto
dellUnione in una delle versioni linguistiche
non può essere lunico elemento a sostegno
dellinterpretazione di tali disposizioni. La
direttiva 2006/114 persegue un duplice obiettivo
nel tutelare i professionisti dalla pubblicità
ingannevole e dalle sue conseguenze sleali e
nello stabilire le condizioni di liceità della
pubblicità comparativa. Inoltre le disposizioni
sulla pubblicità ingannevole e quelle sulla
pubblicità comparativa perseguono logiche
diverse. Da un lato sono previsti i criteri
minimi e oggettivi per determinare se una
pubblicità sia ingannevole e dunque illecita
dallaltro, si elencano le condizioni cumulative
che una pubblicità comparativa deve soddisfare
per poter essere considerata lecita, in quanto
tale pubblicità può essere un mezzo legittimo per
informare i consumatori nel loro interesse.
29La concorrenza sleale secondo il codice civile
- I soggetti
-
- La giurisprudenza prevalente ritiene che i
soggetti interessati dallart. 2598 c.c. siano
solo imprenditori, in rapporto di concorrenza fra
loro (Cass. civ., 13.1.2005, n. 560). -
- Alcune diverse interpretazioni hanno inteso
estendere ad altri soggetti la disciplina della
concorrenza sleale. A tale proposito è stata
valorizzata, ai fini dellapplicazione della
normativa, lesistenza di una stabile
organizzazione ancorché senza scopo di lucro,
nonché lapplicazione analogica dellart. 2598 ai
liberi professionisti (cfr. Trib. Bologna,
13.8.1999, in Dir. ind., 2000, 36). -
- Presupposto per la concorrenza sleale il
rapporto di concorrenza richiede soggetti (attivo
e passivo) che operino sullo stesso mercato,
ossia rivolti alla stessa cerchia di utilizzatori
di beni o servizi (c.d. mercato rilevante del
prodotto). -
- Si considera, perciò, il criterio della
coincidenza del mercato o della comunanza della
clientela finale, che pone in concorrenza tutti
gli imprenditori che operino, anche se a diversi
livelli, in un mercato in cui vi è coincidenza di
consumatori finali (Cass., 20.5.1997, n. 4458). -
30Segue
- Le plurime fattispecie di concorrenza sleale
-
- Premessa
-
- Possono sovrapporsi e concorrere la disciplina
- - dei marchi - materia regolata dallart. 9,
Codice della proprietà Industriale. - - dei disegni e dei modelli - materia
disciplinata dagli artt. 31 e ss, C.P.I. - - del diritto dautore, previsto dallart. 1 l.
aut., quale rinovellato dal D.lgs 952001, delle
opere del disegno industriale che presentino di
per sé carattere creativo e valore artistico. - - della concorrenza sleale, per imitazione
servile, ma anche confusoria, e quella residuale
di cui al n. 3) dellart. 2598 c.c. -
- La disciplina codicistica della concorrenza
sleale è di per sé residuale, atteso lincipit
del medesimo art. 2598 c.c. Ferme le
disposizioni che concernono la tutela dei segni
distintivi e dei diritti di brevetto
31Segue il codice civile
- La prima fattispecie di concorrenza sleale art.
2598 n. 1) c.c. - gli atti di confusione -
- Il n. 1) dellart. 2598 c.c. è strutturato con
la previsione di - una figura generale atti idonei a creare
confusione con i prodotti e con lattività di un
concorrente - e due fattispecie tipiche uso di nomi o segni
distintivi altrui ed imitazione servile dei
prodotti di un concorrente.
32Segue il codice civile
- Imitazione servile i connotati individuati
dalla giurisprudenza -
- E opportuno muovere dalla concorrenza sleale
per imitazione servile, cui è solitamente
demandata la tutela della forma dei prodotti e
delle loro confezioni. - La concorrenza sleale per imitazione servile è
una species della concorrenza sleale confusoria,
di cui allart. 2598 n. 1 c.c. - Limitazione servile dei prodotti (imitazione
della forma del prodotto) costituisce la
fattispecie confusoria più ricorrente. - Per forma del prodotto si intende,il modo con
cui questo si presenta agli occhi dei
consumatori quindi, tanto la forma delloggetto
in sé, quanto le modalità di confezionamento o
etichettatura (Trib. Milano, 12.11.1987). - In particolare integra gli estremi della
concorrenza sleale per imitazione servile la
condotta dellimprenditore che imiti la forma del
prodotto di un concorrente, purché - - si tratti della riproduzione della forme
esteriori del prodotto del concorrente, - - tali forme abbiano un valore individualizzante
e distintivo, ossia idoneo a diversificare il
prodotto rispetto ad altri simili pertanto, deve
trattarsi di forme idonee - nella percezione del
pubblico - a ricollegare il prodotto ad una
determinata impresa (il carattere distintivo ha
quindi una duplice accezione differenzia il
prodotto rispetto ad altri simili e lo identifica
come riconducibile ad una determinata impresa)
sul punto, cfr Trib. Torino 8.9.2007, Giur. it.,
2008, 660, - si tratti di forme arbitrarie, ossia non rese
necessarie dalle caratteristiche funzionali del
prodotto in altri termini la tutela è esclusa a
fronte dellimitazione di forme rese necessarie
dalle caratteristiche funzionali del prodotto
stesso, sempre che non siano coperte da tutela
brevettuale sul punto la giurisprudenza afferma
che quando la forma è necessaria alla funzione, o
il prodotto è tutelato da brevetto di invenzione
o di modello ed esso gode, quindi, di privativa
industriale, oppure non è tutelato e, in tal
caso, impedire che unimpresa concorrente immetta
sul mercato un oggetto con la stessa f