Unindustria Reggio Emilia 42121 Reggio Emilia - Via Toschi, 30/a Venerd - PowerPoint PPT Presentation

1 / 52
About This Presentation
Title:

Unindustria Reggio Emilia 42121 Reggio Emilia - Via Toschi, 30/a Venerd

Description:

Title: Diapositiva 1 Author: Roberto Gullini Last modified by. Created Date: 11/27/2006 10:47:29 AM Document presentation format: Presentazione su schermo (4:3) – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:30
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 53
Provided by: RobertoG151
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Unindustria Reggio Emilia 42121 Reggio Emilia - Via Toschi, 30/a Venerd


1
Unindustria Reggio Emilia42121 Reggio Emilia -
Via Toschi, 30/aVenerdì 21 marzo 2014
  • La concorrenza tra imprese
  • condizioni di liceità e patologia dei rapporti
  • Avv. Valeria Pullini

2
  • In Italia, la concorrenza tra imprese è
    disciplinata da alcune leggi speciali
  •  
  • Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la
    tutela della concorrenza e del mercato
  • finalizzata a prevenire
  • gli accordi anticoncorrenziali
  • l'abuso di posizioni dominanti nel mercato
  • le fusioni e le acquisizioni che rafforzano o
    determinano una posizione dominate.
  •  
  • Legge 24 marzo 2012, n. 27 - Conversione in
    legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
    gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti
    per la concorrenza, lo sviluppo delle
    infrastrutture e la competitività

3

Legge 24 marzo 2012, n. 27
  • Art. 2
  • Tribunale delle imprese
  • Sono istituite sezioni specializzate in materia
    di impresa presso i tribunali e le corti
    d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni
    regione, ove non esistenti nelle città di cui al
    comma 1. Per il territorio compreso nella regione
    Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste sono competenti le
    sezioni specializzate presso il tribunale e la
    corte d'appello di Torino. E' altresì istituita
    la sezione specializzata in materia di impresa
    presso il tribunale e la corte d'appello di
    Brescia.
  • Art. 4
  • Norme a tutela e promozione della concorrenza
    (nelle amministrazioni pubbliche)
  • La Presidenza del Consiglio dei ministri
    raccoglie le segnalazioni delle autorita'
    indipendenti aventi ad oggetto restrizioni alla
    concorrenza e impedimenti al corretto
    funzionamento dei mercati al fine di predisporre
    le opportune iniziative di coordinamento
    amministrativo dell'azione dei Ministeri e
    normative in attuazione degli articoli 41, 117,
    120 e 127 della Costituzione.
  • Art. 5 bis
  • Finanziamento e risorse dell'Autorità garante
    della concorrenza e del mercato
  •  
  • Art. 5 ter
  • Rating di legalità delle imprese
  • Al fine di promuovere l'introduzione di principi
    etici nei comportamenti aziendali, all'Autorità
    garante della concorrenza e del mercato e'
    attribuito il compito di segnalare al Parlamento
    le modifiche normative necessarie al
    perseguimento del sopraindicato scopo anche in
    rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di
    procedere, in raccordo con i Ministeri della
    giustizia e dell'interno, alla elaborazione di un
    rating di legalità per le imprese operanti nel
    territorio nazionale
  •  
  • Art. 7
  • Tutela delle microimprese da pratiche
    commerciali ingannevoli e aggressive


4
  • Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 -
    Attuazione dell'articolo 14 della direttiva
    2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE
    sulla pubblicità ingannevole
  • La normativa sulla pubblicità ingannevole e
    comparativa attribuisce all'AGCM poteri
    istruttori e strumenti sanzionatori.
  • Il codice civile, invece, si occupa
    prevalentemente della fase patologica della
    concorrenza, prevedendo diverse fattispecie di
    concorrenza sleale e le relative conseguenze
    sanzionatorie (artt. 2598 e segg.).

5

Codice Civile - Libro V del Lavoro - Titolo X -
Capo I - Della disciplina della
concorrenza Sezione I Disposizioni
generali Art. 2595 Limiti legali della
concorrenza. La concorrenza deve svolgersi in
modo da non ledere gli interessi dell'economia
nazionale e nei limiti stabiliti dalla
legge.   Art. 2596. Limiti contrattuali della
concorrenza. Il patto che limita la concorrenza
deve essere provato per iscritto. Esso è valido
se circoscritto ad una determinata zona o ad una
determinata attività, e non può eccedere la
durata di cinque anni. Se la durata del patto non
è determinata o è stabilita per un periodo
superiore a cinque anni, il patto è valido per la
durata di un quinquennio.   Art. 2597. Obbligo di
contrattare nel caso di monopolio. Chi esercita
un'impresa in condizione di monopolio legale ha
l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le
prestazioni che formano oggetto dell'impresa,
osservando la parità di trattamento.
6
.
  • Sezione II - Della concorrenza sleale
  • Art. 2598.
  • Atti di concorrenza sleale.
  • Ferme le disposizioni che concernono la tutela
    dei segni distintivi e dei diritti di brevetto,
    compie atti di concorrenza sleale chiunque
  • 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre
    confusione con i nomi o con i segni distintivi
    legittimamente usati da altri, o imita
    servilmente i prodotti di un concorrente, o
    compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a
    creare confusione con i prodotti e con l'attività
    di un concorrente
  • 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti
    e sull'attività di un concorrente, idonei a
    determinare il discredito o si appropria di pregi
    dei prodotti o dell'impresa di un concorrente
  • 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni
    altro mezzo non conforme ai principi della
    correttezza professionale e idoneo a danneggiare
    l'altrui azienda.
  • Art. 2599.
  • Sanzioni.
  • La sentenza che accerta atti di concorrenza
    sleale ne inibisce la continuazione e dà gli
    opportuni provvedimenti affinché ne vengano
    eliminati gli effetti.
  • Art. 2600.
  • Risarcimento del danno.
  • Se gli atti di concorrenza, sleale sono compiuti
    con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al
    risarcimento dei danni.
  • In tale ipotesi può essere ordinata la
    pubblicazione della sentenza.
  • Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si
    presume.

7
Il dato normativo
  • Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la
    tutela della concorrenza e del mercato
  • Art. 1.
  • Ambito di applicazione e rapporti con
    l'ordinamento comunitario
  • 1. Le disposizioni della presente legge in
    attuazione dell'articolo 41 della Costituzione a
    tutela e garanzia del diritto di iniziativa
    economica, si applicano alle intese, agli abusi
    di posizione dominante e alle concentrazioni di
    imprese che non ricadono nell'ambito di
    applicazione degli articoli 65 e/o 66 del
    Trattato istitutivo della Comunità europea del
    carbone e dell'acciaio, degli articoli 85 e/o 86
    del Trattato istitutivo della Comunità economica
    europea (CEE), dei regolamenti della CEE o di
    atti comunitari con efficacia normativa
    equiparata.
  • ()
  • Art. 2.
  • Intese restrittive della libertà di concorrenza
  • 1. Sono considerati intese gli accordi e/o le
    pratiche concordate tra imprese nonché le
    deliberazioni, anche se adottate ai sensi di
    disposizioni statutarie o regolamentari, di
    consorzi, associazioni di imprese ed altri
    organismi similari.
  • 2. Sono vietate le intese tra imprese che
    abbiano per oggetto o per effetto di impedire,
    restringere o falsare in maniera consistente il
    gioco della concorrenza all'interno del mercato
    nazionale o in una sua parte rilevante, anche
    attraverso attività consistenti nel
  • a) fissare direttamente o indirettamente i
    prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre
    condizioni contrattuali
  • b) impedire o limitare la produzione, gli
    sbocchi o gli accessi al mercato, gli
    investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso
    tecnologico
  • c) ripartire i mercati o le fonti di
    approvvigionamento
  • d) applicare, nei rapporti commerciali con altri
    contraenti, condizioni oggettivamente diverse per
    prestazioni equivalenti, così da determinare per
    essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza
  • e) subordinare la conclusione di contratti
    all'accettazione da parte degli altri contraenti
    di prestazioni supplementari che, per loro natura
    o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun
    rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.
  • 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

8
  • Segue Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme
    per la tutela della concorrenza e del mercato
  • Art. 3.
  • Abuso di posizione dominante
  • 1. È vietato l'abuso da parte di una o più
    imprese di una posizione dominante all'interno
    del mercato nazionale o in una sua parte
    rilevante, ed inoltre è vietato
  • a) imporre direttamente o indirettamente prezzi
    di acquisto, di vendita o altre condizioni
    contrattuali ingiustificatamente gravose
  • b) impedire o limitare la produzione, gli
    sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo
    tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei
    consumatori
  • c) applicare nei rapporti commerciali con altri
    contraenti condizioni oggettivamente diverse per
    prestazioni equivalenti, così da determinare per
    essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza
  • d) subordinare la conclusione dei contratti
    all'accettazione da parte degli altri contraenti
    di prestazioni supplementari che, per loro natura
    e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna
    connessione con l'oggetto dei contratti stessi.
  • Art. 4.
  • Deroghe al divieto di intese restrittive della
    libertà di concorrenza
  • 1. L'Autorità può autorizzare, con proprio
    provvedimento, per un periodo limitato, intese o
    categorie di intese vietate ai sensi
    dell'articolo 2, che diano luogo a miglioramenti
    nelle condizioni di offerta sul mercato i quali
    abbiano effetti tali da comportare un sostanziale
    beneficio per i consumatori e che siano
    individuati anche tenendo conto della necessità
    di assicurare alle imprese la necessaria
    concorrenzialità sul piano internazionale e
    connessi in particolare con l'aumento della
    produzione, o con il miglioramento qualitativo
    della produzione stessa o della distribuzione
    ovvero con il progresso tecnico o tecnologico.
    L'autorizzazione non può comunque consentire
    restrizioni non strettamente necessarie al
    raggiungimento delle finalità di cui al presente
    comma né può consentire che risulti eliminata la
    concorrenza da una parte sostanziale del mercato.
  • 2. L'Autorità può revocare il provvedimento di
    autorizzazione in deroga di cui al comma 1,
    previa diffida, qualora l'interessato abusi
    dell'autorizzazione ovvero quando venga meno
    alcuno dei presupposti per l'autorizzazione.
  • 3. La richiesta di autorizzazione è presentata
    all'Autorità, che si avvale dei poteri di
    istruttoria di cui all'articolo 14 e provvede
    entro centoventi giorni dalla presentazione della
    richiesta stessa.

9
Segue Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per
la tutela della concorrenza e del mercato
  • Art. 5.
  • Operazioni di concentrazione
  • 1. L'operazione di concentrazione si realizza
  • a) quando due o più imprese procedono a fusione
  • b) quando uno o più soggetti in posizione di
    controllo di almeno un'impresa ovvero una o più
    imprese acquisiscono direttamente od
    indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o
    di elementi del patrimonio, sia mediante
    contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo
    dell'insieme o di parti di una o più imprese
  • c) quando due o più imprese procedono,
    attraverso la costituzione di una nuova società,
    alla costituzione di un'impresa comune.
  • (...)
  • Art. 6.
  • Divieto delle operazioni di concentrazione
    restrittive della libertà di concorrenza
  • 1. Nei riguardi delle operazioni di
    concentrazione soggette a comunicazione ai sensi
    dell'articolo 16, l'Autorità valuta se comportino
    la costituzione o il rafforzamento di una
    posizione dominante sul mercato nazionale in modo
    da eliminare o ridurre in modo sostanziale e
    durevole la concorrenza. Tale situazione deve
    essere valutata tenendo conto delle possibilità
    di scelta dei fornitori e degli utilizzatori,
    della posizione sul mercato delle imprese
    interessate, del loro accesso alle fonti di
    approvvigionamento o agli sbocchi di mercato,
    della struttura dei mercati, della situazione
    competitiva dell'industria nazionale, delle
    barriere all'entrata sul mercato di imprese
    concorrenti, nonché dell'andamento della domanda
    e dell'offerta dei prodotti o servizi in
    questione.
  • 2. L'Autorità, al termine dell'istruttoria di
    cui all'articolo 16, comma 4, quando accerti che
    l'operazione comporta le conseguenze di cui al
    comma 1, vieta la concentrazione ovvero
    l'autorizza prescrivendo le misure necessarie ad
    impedire tali conseguenze.

10
Segue Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per
la tutela della concorrenza e del mercato
  • Art. 10.
  • Autorità garante della concorrenza e del
    mercato 
  • 1. È istituita l'Autorità garante della
    concorrenza e del mercato, denominata ai fini
    della presente legge Autorità, con sede in Roma.
  • 2. L'Autorità opera in piena autonomia e con
    indipendenza di giudizio e di valutazione ()
  •  
  • Art. 12.
  • Poteri di indagine
  • L'Autorità, valutati gli elementi comunque in
    suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da
    pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia
    interesse, ivi comprese le associazioni
    rappresentative dei consumatori, procede ad
    istruttoria per verificare l'esistenza di
    infrazioni ai divieti stabiliti negli articoli 2
    e 3. 
  • 2. L'Autorità può, inoltre, procedere, d'ufficio
    o su richiesta del Ministro dell'industria, del
    commercio e dell'artigianato o del Ministro delle
    partecipazioni statali, ad indagini conoscitive
    di natura generale nei settori economici nei
    quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento
    dei prezzi, o altre circostanze facciano
    presumere che la concorrenza sia impedita,
    ristretta o falsata.
  •  
  • Art. 14.
  • Istruttoria
  • 1. L'Autorità, nei casi di presunta infrazione
    agli articoli 2 o 3, notifica l'apertura
    dell'istruttoria alle imprese e agli enti
    interessati. I titolari o legali rappresentanti
    delle imprese ed enti hanno diritto di essere
    sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore
    speciale, nel termine fissato contestualmente
    alla notifica ed hanno facoltà di presentare
    deduzioni e pareri in ogni stadio
    dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente
    sentiti prima della chiusura di questa. 
  • 2. L'Autorità può in ogni momento
    dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o
    persone che ne siano in possesso, di fornire
    informazioni e di esibire documenti utili ai fini
    dell'istruttoria disporre ispezioni al fine di
    controllare i documenti aziendali e di prenderne
    copia, anche avvalendosi della collaborazione di
    altri organi dello Stato disporre perizie e
    analisi economiche e statistiche nonché la
    consultazione di esperti in ordine a qualsiasi
    elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. 
  • ()

11
Segue Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per
la tutela della concorrenza e del mercato
  • Art. 14-bis.
  • Misure cautelari
  • 1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un
    danno grave e irreparabile per la concorrenza,
    l'Autorità può, d'ufficio, ove constati ad un
    sommario esame la sussistenza di un'infrazione,
    deliberare l'adozione di misure cautelari.
  • 2. Le decisioni adottate ai sensi del comma l
    non possono essere in ogni caso rinnovate o
    prorogate.
  • 3. L'Autorità, quando le imprese non adempiano a
    una decisione che dispone misure cautelari, può
    infliggere sanzioni amministrative pecuniarie
    fino al 3 per cento del fatturato.
  •  
  • Art. 15.
  • Diffide e sanzioni 
  • 1. Se a seguito dell'istruttoria di cui
    all'articolo 14 l'Autorità ravvisa infrazioni
    agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli
    enti interessati il termine per l'eliminazione
    delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni
    gravi, tenuto conto della gravità e della durata
    dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione
    di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al
    dieci per cento del fatturato realizzato in
    ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio
    chiuso anteriormente alla notificazione della
    diffida, determinando i termini entro i quali
    l'impresa deve procedere al pagamento della
    sanzione.
  • 2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui
    al comma 1, l'Autorità applica la sanzione
    amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento
    del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata
    applicata la sanzione di cui al comma 1, di
    importo minimo non inferiore al doppio della
    sanzione già applicata con un limite massimo del
    dieci per cento del fatturato come individuato al
    comma 1, determinando altresì il termine entro il
    quale il pagamento della sanzione deve essere
    effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza
    l'Autorità può disporre la sospensione
    dell'attività d'impresa fino a trenta giorni.
  • 2-bis. L'Autorità, in conformità all'ordinamento
    comunitario, definisce con proprio provvedimento
    generale i casi in cui, in virtù della
    qualificata collaborazione prestata dalle imprese
    nell'accertamento di infrazioni alle regole di
    concorrenza, la sanzione amministrativa
    pecuniaria può essere non applicata ovvero
    ridotta nelle fattispecie previste dal diritto
    comunitario.

12
Segue Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme
per la tutela della concorrenza e del mercato
  • Art. 21.
  • Potere di segnalazione al Parlamento ed al
    Governo
  • 1. Allo scopo di contribuire ad una più completa
    tutela della concorrenza e del mercato,
    l'Autorità individua i casi di particolare
    rilevanza nei quali norme di legge o di
    regolamento o provvedimenti amministrativi di
    carattere generale determinano distorsioni della
    concorrenza o del corretto funzionamento del
    mercato che non siano giustificate da esigenze di
    interesse generale.
  • 2. L'Autorità segnala le situazioni distorsive
    derivanti da provvedimenti legislativi al
    Parlamento e al Presidente del Consiglio dei
    Ministri e, negli altri casi, al Presidente del
    Consiglio dei Ministri, ai Ministri competenti e
    agli enti locali e territoriali interessati.
  • 3. L'Autorità, ove ne ravvisi l'opportunità,
    esprime parere circa le iniziative necessarie per
    rimuovere o prevenire le distorsioni e può
    pubblicare le segnalazioni ed i pareri nei modi
    più congrui in relazione alla natura e
    all'importanza delle situazioni distorsive.
  •  
  • Art. 22.
  • Attività consultiva
  • 1. L'Autorità può esprimere pareri sulle
    iniziative legislative o regolamentari e sui
    problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato
    quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di
    amministrazioni ed enti pubblici interessati. Il
    Presidente del Consiglio dei Ministri può
    chiedere il parere dell'Autorità sulle iniziative
    legislative o regolamentari che abbiano
    direttamente per effetto
  • a) di sottomettere l'esercizio di una attività o
    l'accesso ad un mercato a restrizioni
    quantitative
  • b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree
  • c) di imporre pratiche generalizzate in materia
    di prezzi e di condizioni di vendita.

13
Segue Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme
per la tutela della concorrenza e del mercato
  • In conclusione , la competenza dellAntitrust,
    ai sensi della Legge n. 287/90, si esplica in
    materia di
  • a) intese restrittive della concorrenza
  • b) abusi di posizione dominante
  • c) operazioni di concentrazione che comportano
    la costituzione o il rafforzamento di una
    posizione dominante tale da eliminare o ridurre
    in misura sostanziale e duratura la concorrenza
  • d) normative nazionali e locali in contrasto con
    le regole di concorrenza, attraverso segnalazioni
    e pareri per stimolare Parlamento, Governo,
    Regioni e, in generale, la pubblica
    amministrazione, affinché orientino le proprie
    decisioni ai principi della libera concorrenza.
    L'Autorità è anche legittimata ad agire in
    giudizio contro gli atti amministrativi generali,
    i regolamenti e i provvedimenti di qualsiasi
    amministrazione pubblica che violino le norme a
    tutela della concorrenza e del mercato (Art. 21
    bis della legge n. 287/90 introdotto con lart.
    35 del decreto-legge 201/2011 convertito, con
    modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214)
  • e) possibili distorsioni della concorrenza in
    determinati settori economici, sulle quali
    lAutorità interviene svolgendo indagini
    conoscitive di natura generale
  • f) separazione societaria delle imprese che
    operano in regime di monopolio e che esercitano
    la gestione di servizi di interesse economico
    generale, laddove intendano operare in settori
    diversi (Art.8, comma 2 bis della legge 287/90
    introdotto dallarticolo 11 della legge 5 marzo
    2001 n. 57).
  • LAutorità applica le disposizioni della legge
    n. 287/90 in materie di intese, abusi di
    posizione dominante e concentrazioni tra imprese,
    in attuazione dell'articolo 41 della
    Costituzione, interpretando le norme nazionali
    secondo i principi dellordinamento comunitario
    in materia di disciplina della concorrenza,
    raccordandosi con la Commissione Europea e le
    altre autorità nazionali dei Paesi membri
    attraverso la partecipazione alla Rete  ECN
    (European Competition Network)

14
TFUE Trattato sul Funzionamento dellUnione
europea 
  • TITOLO VII - NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA,
    SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTO DELLE
    LEGISLAZIONI 
  • CAPO 1 - REGOLE DI CONCORRENZA
  • SEZIONE 1 - REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE
  •  
  • Articolo 101 (ex articolo 81 del TCE)
  •   1. Sono incompatibili con il mercato interno e
    vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le
    decisioni di associazioni di imprese e tutte le
    pratiche concordate che possano pregiudicare il
    commercio tra Stati membri e che abbiano per
    oggetto o per effetto di impedire, restringere o
    falsare il gioco della concorrenza all'interno
    del mercato interno ed in particolare quelli
    consistenti nel
  • a) fissare direttamente o indirettamente i
    prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre
    condizioni di transazione
  • b) limitare o controllare la produzione, gli
    sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti
  • c) ripartire i mercati o le fonti di
    approvvigionamento
  • d) applicare, nei rapporti commerciali con gli
    altri contraenti, condizioni dissimili per
    prestazioni equivalenti, così da determinare per
    questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza
  • e) subordinare la conclusione di contratti
    all'accettazione da parte degli altri contraenti
    di prestazioni supplementari, che, per loro
    natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano
    alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. 
  • 2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del
    presente articolo, sono nulli di pieno diritto. 
  • 3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1
    possono essere dichiarate inapplicabili
  • a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra
    imprese,
  • a qualsiasi decisione o categoria di decisioni
    di associazioni di imprese, e
  • a qualsiasi pratica concordata o categoria di
    pratiche concordate,
  • che contribuiscano a migliorare la produzione o
    la distribuzione dei prodotti o a promuovere il
    progresso tecnico o economico, pur riservando
    agli utilizzatori una congrua parte dell'utile
    che ne deriva, ed evitando di
  • a) imporre alle imprese interessate restrizioni
    che non siano indispensabili per raggiungere tali
    obiettivi
  • b) dare a tali imprese la possibilità di
    eliminare la concorrenza per una parte
    sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

15
TFUE
  • Articolo 102 (ex articolo 82 del TCE)
  • È incompatibile con il mercato interno e
    vietato, nella misura in cui possa essere
    pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo
    sfruttamento abusivo da parte di una o più
    imprese di una posizione dominante sul mercato
    interno o su una parte sostanziale di questo.
  • Tali pratiche abusive possono consistere in
    particolare
  • a) nell'imporre direttamente od indirettamente
    prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni
    di transazione non eque
  • b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo
    sviluppo tecnico, a danno dei consumatori
  • c) nell'applicare nei rapporti commerciali con
    gli altri contraenti condizioni dissimili per
    prestazioni equivalenti, determinando così per
    questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza
  • d) nel subordinare la conclusione di contratti
    all'accettazione da parte degli altri contraenti
    di prestazioni supplementari, che, per loro
    natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano
    alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
  •  

16
Un recente intervento dellAGCM in materia di
intese ed abuso di posizione dominante
  • I718 - ENERVIT-CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE
  • Provvedimento n. 24619 20.11.2013 (avvio
    dellistruttoria)
  • I. LA PARTE
  • Enervit S.p.A. è una società italiana, a capo
    dellomonimo gruppo, attiva nella produzione e
    commercializzazione di integratori e prodotti
    alimentari destinati a soddisfare esigenze
    nutrizionali specifiche, connesse allo
    svolgimento di unattività sportiva, alla ricerca
    del benessere fisico e al controllo del peso
    corporeo.

17
Segue Enervit (AGCM)
  • II. I FATTI
  • Il titolare di una farmacia e di un sito
    internet di vendita on line ha segnalato le
    condotte poste in essere da Enervit nella
    commercializzazione dei propri integratori e
    prodotti alimentari per lo sport, per il
    benessere e la dieta.
  • In particolare, oggetto della segnalazione sono
  • due comunicazioni standard inviate congiuntamente
    da Enervit al segnalante, nel mese di maggio
    2011
  • un accordo commerciale inviato da Enervit al
    segnalante, in data 28 gennaio 2013.
  • Le comunicazioni standard inviate da Enervit al
    segnalante, consistono in
  • a) un invito, rivolto all intera rete dei
    nostri rivenditori Internet, dal Direttore
    Vendite Dettaglio della Società, a prendere
    attenta ed obiettiva visione del Listino
    Ufficiale ENERVIT 2011 e a mantenere gli sconti
    al pubblico entro il limite del 20-25, al fine
    di non pregiudicare la possibilità di
    mantenere un soddisfacente e profittevole
    rapporto di collaborazione commerciale con
    Enervit
  • b) un invito da parte del Direttore Affari
    Regolatori della Società, avente ad oggetto
    Informazione importante circa la vendita di
    prodotti in lingua italiana al di fuori del
    mercato italiano, a non commercializzare i
    prodotti a marchio Enervit, Enerzona, Enervit
    Protein e altri della Enervit S.p.A. a clienti
    che risiedono fuori dal territorio italiano né a
    promuovere gli stessi in tale senso.
  • NellAccordo commerciale 2013 inviato da
    Enervit al segnalante, la Società formalizza le
    condizioni commerciali riservate al proprio
    rivenditore, chiedendo una sua firma per
    accettazione. Nel testo viene specificato che
    Partendo dal prezzo al pubblico di tutto il
    listino verrà applicato
  • 1. uno sconto base sul prezzo di listino del
    30-35 su tutte le linee di prodotto (Enervit,
    Enerzona, Enervit Protein e Gymline)
  • 2. uno sconto extra del 10-15 sui prodotti a
    marchio Enerzona come premio per il rispetto dei
    prezzi minimi di vendita suggeriti su tale linea
    (sconto 20-25 del P.P.) sia in farmacia che su
    internet
  • 3. uno sconto extra del 20-25 sulle linee
    Enervit, Gymline ed Enervit Protein
    (sottolineatura aggiunta).
  • Con successiva comunicazione del 29 maggio 2013,
    inviata allAutorità in risposta ad una richiesta
    di informazioni, Enervit ha fornito il contratto
    standard da proporre ai propri concessionari di
    vendita.
  • Tale contratto prevede che a ciascun
    concessionario sia attribuito un territorio e
    canali di vendita (cioè gruppi di clienti) in
    esclusiva, con limpegno a vendere e/o proporre
    i prodotti Enervit esclusivamente sul territorio
    e nei canali ad esso attribuiti in esclusiva
    (articolo1).
  • In caso di violazione di tale obbligo da parte
    del concessionario Enervit ha la facoltà di
    risolvere il contratto (articolo7).
  • Il contratto stabilisce altresì che il
    concessionario non distribuisca nel territorio di
    competenza prodotti in concorrenza con quelli
    Enervit per tutta la durata contrattuale
    (articolo1.2).
  • Il contratto ha durata annuale rinnovabile di
    anno in anno tacitamente (articolo2).

18
Segue Enervit (AGCM)
  • IV. I MERCATI RILEVANTI E LA POSIZIONE DI
    ENERVIT
  • Secondo giurisprudenza costante,
    lindividuazione del mercato rilevante nel caso
    di intesa è sempre successiva, in quanto sono
    lampiezza e loggetto di questa a circoscrivere
    il mercato di riferimento ()
  • Ciò posto, ai fini della valutazione degli
    accordi verticali di Enervit possono essere
    individuati, sulla base della sostituibilità dal
    lato della domanda, e in particolare della
    funzione duso e delle caratteristiche dei
    prodotti, due distinti mercati rilevanti
  • i. quello degli integratori e prodotti
    alimentari per sportivi e
  • ii. quello degli integratori e prodotti
    alimentari destinati a soddisfare esigenze
    nutrizionali specifiche connesse al benessere e
    alla dieta.
  • Infatti, le esigenze delle persone che praticano
    unattività sportiva, sia a livello
    professionistico che amatoriale, appaiono
    fortemente differenziate rispetto a quelle delle
    persone che seguono regimi dietetici particolari
    ovvero scelgono prodotti con caratteristiche
    nutrizionali specifiche nellottica di perseguire
    il proprio benessere.
  • Inoltre, le tipologie di prodotto che rientrano
    nei due mercati appaiono differenziate
  • i prodotti per sportivi sono costituiti da
    integratori, nonché polveri, bevande e barrette
    proteiche
  • i prodotti destinati a soddisfare esigenze
    nutrizionali di benessere e dieta comprendono,
    oltre a prodotti sostitutivi dei pasti (barrette
    e preparati) e integratori, anche snacks e
    prodotti per la prima colazione.
  • Per quanto riguarda la dimensione geografica dei
    mercati individuati, in linea con i precedenti
    dellAutorità, si può ritenere, in prima
    approssimazione, che essa sia nazionale, in
    considerazione delle differenze in termini di
    assetti regolamentari e abitudini di consumo
    esistenti tra i diversi Paesi.

19
Segue Enervit (AGCM)
  • V. IL REGOLAMENTO N. 330/2010 DELLA COMMISSIONE
    DEL 20 APRILE 2010 E GLI ORIENTAMENTI SULLE
    RESTRIZIONI VERTICALI N. 2010/C 130/01
  •  
  • La disciplina generale sugli accordi verticali è
    contenuta nel Regolamento n. 330/201024 e negli
    Orientamenti sulle restrizioni verticali della
    Commissione.
  • Il Regolamento prevede una presunzione di
    legalità degli accordi verticali che dipende, in
    sostanza, dalla quota di mercato detenuta dal
    fornitore e dallacquirente di un determinato
    bene o servizio (articolo2).
  • In base al citato Regolamento, un accordo
    verticale è automaticamente esentato se posto in
    essere da imprese che detengono quote di mercato
    inferiori al 30 (articolo3).
  • Tuttavia, indipendentemente dalle quote di
    mercato delle parti, non possono essere esentati
    quegli accordi che contengano restrizioni
    fondamentali, cd. hardcore, in ragione della loro
    idoneità a determinare gravi effetti
    anticoncorrenziali e un danno per i consumatori
    tra di esse rientrano, in particolare,
    limposizione di un prezzo di rivendita minimo o
    fisso (articolo 4 lettera a) del Regolamento) e
    la restrizione relativa al territorio in cui il
    distributore può vendere i prodotti oggetto del
    contratto (articolo4 lettera b) del Regolamento),
    nonché il divieto di vendite passive in un
    sistema di distribuzione esclusiva (articolo 4
    lettera b) punto i) del Regolamento).
  • Gli Orientamenti sulle restrizioni verticali
    chiariscono che la presenza in un accordo
    verticale di una delle restrizioni fondamentali
    di cui allarticolo 4 determina il sorgere di una
    presunzione relativa di anticompetitività dello
    stesso ai sensi dellarticolo101 par. 1 TFUE e
    Si presume inoltre che sia improbabile che
    laccordo soddisfi le condizioni dellarticolo
    101 paragrafo 3, per cui lesenzione per
    categoria non si applica. Le imprese hanno,
    tuttavia, la possibilità di dimostrare
    lesistenza, nello specifico caso, di effetti
    positivi sulle dinamiche concorrenziali ()
  • Per quanto attiene, nello specifico, alla
    fissazione di un prezzo fisso o minimo di vendita
    (cd. RPM), la Commissione rileva che tale
    imposizione può essere attuata sia direttamente
    che anche in modo indiretto, come nel caso di
    accordi che fissano il livello massimo degli
    sconti che il distributore può praticare a
    partire da un livello di prezzo prescritto la
    subordinazione di sconti al rispetto di un
    dato livello di prezzo da parte del
    distributore.
  • La ripartizione del mercato per territorio o
    gruppi di clienti costituisce una restrizione non
    esentabile ai sensi dellarticolo 4 lettera b)
    del Regolamento.
  • Con riferimento al sistema di distribuzione
    esclusiva, la Commissione precisa che è
    consentita la restrizione delle sole vendite
    attive di una parte acquirente dellaccordo a
    territori o gruppi di clienti attribuiti in
    esclusiva ad un altro acquirente o che il
    fornitore si è riservato. Il fornitore ha,
    altresì, la possibilità di combinare
    lattribuzione di un territorio esclusivo a
    quella di un gruppo di clienti esclusivo, ad
    esempio nominando un distributore esclusivo per
    un particolare gruppo di clienti in un
    determinato territorio tale protezione deve
    tuttavia consentire le vendite passive in quei
    territori o gruppi di clienti.
  • Nei propri Orientamenti la Commissione considera
    espressamente internet quale canale di vendita
    comportante notevoli vantaggi sia per il
    distributore, che per il consumatore finale che,
    in generale, per la concorrenzialità e
    lintegrazione dei mercati ()

20
Segue Enervit (AGCM)
  • VI. VALUTAZIONI
  • a) Le intese verticali di Enervit relative al
    canale internet e dettaglio
  • Laccordo commerciale 2013 siglato tra la
    società Enervit e il titolare di una
    farmacia/sito internet di vendita online,
    costituisce unintesa verticale suscettibile di
    integrare una violazione dellarticolo101 del
    TFUE, non esentabile ai sensi dellarticolo 4 del
    Regolamento in quanto contenente unimposizione
    di prezzi minimi di rivendita (RPM).
  • In questo accordo Enervit riconosce, infatti, al
    proprio distributore al dettaglio uno sconto
    extra del 10-15 sul prezzo di fornitura dei
    prodotti per il benessere a marchio Enerzona,
    quale premio per il rispetto dei prezzi minimi di
    vendita suggeriti su tale linea (sconto del
    20-25 dal Prezzo al Pubblico), sia in farmacia
    che su internet.
  • Laccordo intercorrente tra Enervit e il singolo
    farmacista/venditore online, riguardante la linea
    di prodotti Enerzona, sembra fare parte di una
    più ampia strategia commerciale del produttore
    volta allimposizione di prezzi minimi di vendita
    a tutti i suoi rivenditori, eventualmente in
    relazione anche ad altri marchi.
  • ()
  • Gli elementi agli atti inducono a ritenere che
    la società possa, in effetti, aver adottato un
    sistema di RPM nei rapporti commerciali con i
    propri rivenditori online, suscettibile di
    integrare una violazione dellarticolo101 del
    TFUE.
  • Limposizione di uno sconto massimo ai propri
    rivenditori avrebbe leffetto diretto di
    ostacolare lo sviluppo di una concorrenza di
    prezzo intra-brand impedendo ad essi di avvalersi
    di una delle principali leve concorrenziali, con
    il conseguente effetto di mantenere i prezzi a un
    livello più elevato. Inoltre, tale imposizione
    attiene ad un canale di vendita, internet, che
    viene considerato espressamente dalla Commissione
    quale strumento straordinario per raggiungere
    clienti più numerosi e diversificati,
    comportante notevoli benefici per i distributori,
    che possono in tal modo raggiungere una più ampia
    platea di potenziali acquirenti, per i
    consumatori finali, che vedono aumentate in modo
    considerevole le proprie possibilità di scelta,
    e, in generale, per la concorrenzialità e
    lintegrazione dei mercati.
  • ()
  • Per quanto attiene allulteriore comunicazione
    standard inviata da Enervit al segnalante
    (Informazione importante circa la vendita di
    prodotti in lingua italiana al di fuori del
    mercato italiano, datata 5 maggio 2011), essa
    potrebbe rilevare, nel contesto degli accordi
    commerciali in essere con i propri distributori,
    quale divieto di vendite al di fuori dei confini
    nazionali suscettibile di integrare una
    violazione dellarticolo 101 del TFUE.
  • In particolare, linvito a non commercializzare
    i prodotti a marchio Enervit, Enerzona, Enervit
    Protein e altri della Enervit S.p.A. a clienti
    che risiedono fuori dal territorio italiano né a
    promuovere gli stessi in tale senso potrebbe
    tradursi in un divieto di vendite, sia attive che
    passive, imposto dal produttore ai propri
    rivenditori, che costituisce una restrizione
    fondamentale ai sensi dellarticolo 4 del
    Regolamento. Tale previsione potrebbe creare
    ostacoli allintegrazione dei diversi mercati
    nazionali, limitando la possibilità dei
    consumatori di acquistare i beni nello Stato
    membro di propria scelta.

21
Segue Enervit (AGCM)
  • b) Il contratto standard con i concessionari di
    vendita
  • Con riguardo alle vendite allingrosso, il
    contratto standard con i concessionari di vendita
    potrebbe costituire unintesa verticale
    restrittiva della concorrenza in violazione
    dellarticolo101 del TFUE, non esentabile ai
    sensi dellarticolo 4 del Regolamento in quanto
    contenente un divieto di vendite passive
    nellambito di un sistema di distribuzione
    esclusiva. Larticolo1 del contratto impone,
    infatti, al distributore di non vendere e/o
    proporre in vendita i prodotti Enervit al di
    fuori del territorio e dei canali ad esso
    attribuiti in esclusiva, pena la possibile
    risoluzione del contratto.
  • Tale divieto è atto a limitare la possibilità
    per il concessionario di ampliare e diversificare
    la propria base di clientela e determina una
    riduzione della concorrenza intra-brand,
    comprimendo, altresì, le possibilità di scelta
    dei consumatori in ordine al territorio dove
    acquistare i beni di proprio interesse.
  • Il contratto standard con i concessionari
    prevede altresì, allarticolo1 comma 2, il
    divieto per il distributore di vendere prodotti
    concorrenti di Enervit. Tale obbligo di non
    concorrenza ha durata indeterminata e rientra,
    pertanto, fra le Restrizione Escluse previste
    dallarticolo 5 del Regolamento.
  • Lobbligo di monomarchismo di durata
    indeterminata può determinare una preclusione
    dellaccesso al mercato per i fornitori
    concorrenti, con un conseguente indebolimento
    della concorrenza inter-brand.
  • c) Pregiudizio al commercio fra Stati membri
    dellUnione Europea
  • Secondo la Comunicazione della Commissione
    europea 2004/C 101/07 - Linee direttrici sulla
    nozione di pregiudizio al commercio tra Stati
    membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato,
    su GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004, il concetto
    di pregiudizio al commercio intracomunitario deve
    essere interpretato tenendo conto dellinfluenza
    diretta o indiretta, reale o potenziale, sui
    flussi commerciali tra gli Stati membri.
  • A fronte di tali principi, si rileva che gli
    accordi commerciali in esame riguardano mercati
    che hanno dimensione geografica coincidente con
    lintero territorio italiano. Di conseguenza, le
    fattispecie oggetto del presente procedimento
    devono essere valutate ai sensi dellarticolo 101
    del TFUE, potendo arrecare pregiudizio al
    commercio tra Stati membri.

22
I poteri sanzionatori dellAGCM
  • Nei casi in cui unistruttoria, avviata per la
    valutazione di unintesa restrittiva della
    concorrenza o di un abuso di posizione dominante,
    si concluda con laccertamento di un
    comportamento anticoncorrenziale, lAutorità
    diffida le imprese dal tenere in futuro un simile
    comportamento e può infliggere una sanzione
    pecuniaria fino al 10 del fatturato delle
    imprese coinvolte, in funzione della gravità e
    della durata della violazione. In caso di
    inottemperanza alla diffida, l'Autorità applica
    la sanzione pecuniaria fino al 10 del fatturato.
    Tale sanzione non può essere inferiore al doppio
    di quella comminata al momento dellaccertamento
    della violazione. Nei casi di reiterata
    inottemperanza l'Autorità può disporre la
    sospensione dell'attività d'impresa fino a trenta
    giorni (art.15 legge 287/1990).
  • Quando esiste il rischio di un danno grave e
    irreparabile per la concorrenza, lAutorità può
    adottare misure cautelari per porre un rimedio
    immediato al comportamento restrittivo. Nel caso
    di inottemperanza a tali misure, lAutorità può
    comminare una sanzione fino al 3 del fatturato
    (ai sensi dellarticolo 14 bis della legge n.
    287/90).
  • In materia di concentrazioni, se le imprese non
    rispettano la decisione assunta dallAutorità è
    prevista una sanzione pecuniaria non inferiore
    all'1 e non superiore al 10 del fatturato delle
    attività di impresa oggetto della concentrazione.
  • Nel caso in cui le imprese che gestiscono servizi
    di interesse economico generale o che operano in
    regime di monopolio sul mercato non ottemperino
    allobbligo di comunicazione della costituzione
    di società separate al fine di operare in mercati
    diversi, lAutorità applica una sanzione
    pecuniaria che può arrivare fino a 50.000 euro
    (art. 8, comma 2 bis e ss., legge n. 287/90.
    introdotti dallart. 11 legge 5 marzo 2001 n. 57).

23
La pubblicità ingannevole e comparativa illecita
a danno delle imprese
  • LAGCM tutela le imprese dalla pubblicità
    ingannevole fatta da altre imprese e stabilisce
    le condizioni di liceità della pubblicità
    comparativa diffusa con ogni mezzo.
  • La pubblicità è ingannevole quando è in grado di
    indurre in errore limpresa  alla quale è
    rivolta, pregiudicandone il comportamento
    economico, o quando è idonea a ledere un
    concorrente. Lingannevolezza può riguardare le
    caratteristiche dei beni o dei servizi, come la
    loro disponibilità o la data di fabbricazione, il
    prezzo e le condizioni di fornitura.
  • La pubblicità comparativa è invece quella
    modalità di comunicazione pubblicitaria con la
    quale unimpresa promuove i propri beni o servizi
    mettendoli a confronto con quelli dei
    concorrenti. Questo tipo di pubblicità è ammessa
    solo quando non è ingannevole, mette a confronto
    beni omogenei in modo oggettivo, non ingenera
    confusione tra le imprese, né provoca discredito
    al concorrente.

24
Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 -
Attuazione dell'articolo 14 della direttiva
2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE
sulla pubblicità ingannevole
  • Art. 1.
  • Finalità
  •  
  • 1. Le disposizioni del presente decreto
    legislativo hanno lo scopo di tutelare i
    professionisti dalla pubblicità ingannevole e
    dalle sue conseguenze sleali, nonché di stabilire
    le condizioni di liceità della pubblicità
    comparativa.
  • 2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e
    corretta.
  •  
  • Art. 2.
  • Definizioni
  •  
  • 1. Ai fini del presente decreto legislativo si
    intende per
  • a) pubblicità qualsiasi forma di messaggio che
    é diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di
    un'attività commerciale, industriale, artigianale
    o professionale allo scopo di promuovere il
    trasferimento di beni mobili o immobili, la
    prestazione di opere o di servizi oppure la
    costituzione o il trasferimento di diritti ed
    obblighi su di essi
  • b) pubblicità ingannevole qualsiasi pubblicità
    che in qualunque modo, compresa la sua
    presentazione é idonea ad indurre in errore le
    persone fisiche o giuridiche alle quali é rivolta
    o che essa raggiunge e che, a causa del suo
    carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro
    comportamento economico ovvero che, per questo
    motivo, sia idonea a ledere un concorrente
  • c) professionista qualsiasi persona fisica o
    giuridica che agisce nel quadro della sua
    attività commerciale, industriale, artigianale o
    professionale e chiunque agisce in nome o per
    conto di un professionista
  • d) pubblicità comparativa qualsiasi pubblicità
    che identifica in modo esplicito o implicito un
    concorrente o beni o servizi offerti da un
    concorrente
  • e) operatore pubblicitario il committente del
    messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonché,
    nel caso in cui non consenta all'identificazione
    di costoro, il proprietario del mezzo con cui il
    messaggio pubblicitario é diffuso ovvero il
    responsabile della programmazione radiofonica o
    televisiva.

25
Segue Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145
  • Art. 3.
  • Elementi di valutazione
  • 1. Per determinare se la pubblicità é
    ingannevole se ne devono considerare tutti gli
    elementi, con riguardo in particolare ai suoi
    riferimenti
  • a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi,
    quali la loro disponibilità, la natura,
    l'esecuzione, la composizione, il metodo e la
    data di fabbricazione o della prestazione,
    l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la
    descrizione, l'origine geografica o commerciale,
    o i risultati che si possono ottenere con il loro
    uso, o i risultati e le caratteristiche
    fondamentali di prove o controlli effettuati sui
    beni o sui servizi
  • b) al prezzo o al modo in cui questo é calcolato
    ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi
    sono forniti
  • c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti
    dell'operatore pubblicitario, quali l'identità,
    il patrimonio, le capacità, i diritti di
    proprietà intellettuale e industriale, ogni altro
    diritto su beni immateriali relativi all'impresa
    ed i premi o riconoscimenti.
  •  
  • Art. 4.
  • Condizioni di liceità della pubblicità
    comparativa
  •  I. Per quanto riguarda il confronto, la
    pubblicità comparativa é lecita se sono
    soddisfatte le seguenti condizioni
  • a) non é ingannevole ai sensi del presente
    decreto legislativo o degli articoli 21, 22 e 23
    del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
    recante "Codice del consumo"
  • b) confronta beni o servizi che soddisfano gli
    stessi bisogni o si propongono gli stessi
    obiettivi
  • c) confronta oggettivamente una o più
    caratteristiche essenziali, pertinenti,
    verificabili e rappresentative, compreso
    eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi
  • d) non ingenera confusione sul mercato tra i
    professionisti o tra l'operatore pubblicitario ed
    un concorrente o tra i marchi, le denominazioni
    commerciali, altri segni distintivi, i beni o i
    servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di
    un concorrente
  • e) non causa discredito o denigrazione di
    marchi, denominazioni commerciali, altri segni
    distintivi, beni, servizi, attività o posizione
    di un concorrente
  • f) per i prodotti recanti denominazione di
    origine, si riferisce in ogni caso a prodotti
    aventi la stessa denominazione
  • g) non trae indebitamente vantaggio dalla
    notorietà connessa al marchio, alla denominazione
    commerciale ovvero ad altro segno distintivo di
    un concorrente o alle denominazioni di origine di
    prodotti concorrenti

26
Segue Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145
  • Art. 8.
  • Tutela amministrativa e giurisdizionale
  •  
  • 1. L'Autorità garante della concorrenza e del
    mercato, di seguito chiamata Autorità, esercita
    le attribuzioni disciplinate dal presente
    articolo.
  • 2. L'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni
    soggetto o organizzazione che ne abbia interesse,
    inibisce la continuazione ed elimina gli effetti
    della pubblicità ingannevole e comparativa
    illecita. Per lo svolgimento dei compiti di cui
    al comma 1, l'Autorità può avvalersi della
    Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad
    essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta
    sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi.
  • 3. L'Autorità può disporre con provvedimento
    motivato la sospensione provvisoria della
    pubblicità ingannevole e comparativa illecita in
    caso di particolare urgenza. In ogni caso,
    comunica l'apertura dell'istruttoria al
    professionista ()
  • 4. In caso di inottemperanza, senza giustificato
    motivo, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi
    dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre
    1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione
    amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a
    20.000,00 euro. Qualora le informazioni o la
    documentazione fornite non siano veritiere,
    l'Autorità applica una sanzione amministrativa
    pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.
  • 5. L'Autorità può disporre che il professionista
    fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati
    di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto
    conto dei diritti o degli interessi legittimi del
    professionista e di qualsiasi altra parte nel
    procedimento, tale esigenza risulti giustificata,
    date le circostanze del caso specifico. Se tale
    prova é omessa o viene ritenuta insufficiente, i
    dati di fatto sono considerati inesatti.
  • 6. Quando la pubblicità é stata o deve essere
    diffusa attraverso la stampa periodica o
    quotidiana ovvero per via radiofonica o
    televisiva o altro mezzo di telecomunicazione,
    l'Autorità, prima di provvedere, richiede il
    parere dell'Autorità per le garanzie nelle
    comunicazioni.
  • 7. Ad eccezione dei casi di manifesta
    scorrettezza e gravità l'Autorità può ottenere
    dal professionista responsabile della pubblicità
    ingannevole e comparativa illecita l'assunzione
    dell'impegno a porre fine all'infrazione,
    cessando la diffusione della stessa o
    modificandola in modo da eliminare i profili di
    illegittimità. ()
  • 8. L'Autorità, se ritiene la pubblicità
    ingannevole o il messaggio di pubblicità
    comparativa illecito, vieta la diffusione,
    qualora non ancora portata a conoscenza del
    pubblico, o la continuazione, qualora sia già
    iniziata. Con il medesimo provvedimento può
    essere disposta, a cura e spese del
    professionista, la pubblicazione della delibera,
    anche per estratto, nonché, eventualmente, di
    un'apposita dichiarazione rettificativa in modo
    da impedire che la pubblicità ingannevole o il
    messaggio di pubblicità comparativa illecito
    continuino a produrre effetti.
  • 9. Con il provvedimento che vieta la diffusione
    della pubblicità, l'Autorità dispone inoltre
    l'applicazione di una sanzione amministrativa
    pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro,
    tenuto conto della gravità e della durata della
    violazione. Nel caso di pubblicità che possono
    comportare un pericolo per la salute o la
    sicurezza, nonché suscettibili di raggiungere,
    direttamente o indirettamente, minori o
    adolescenti, la sanzione non può essere inferiore
    a 50.000,00 euro.
  • ()
  • 15. É comunque fatta salva la giurisdizione del
    giudice ordinario in materia di atti di
    concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598
    del codice civile, nonché, per quanto concerne la
    pubblicità comparativa, in materia di atti
    compiuti in violazione della disciplina sul
    diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile
    1941, n. 633, e successive modificazioni, e del
    marchio d'impresa protetto a norma del decreto
    legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive
    modificazioni, nonché delle denominazioni di
    origine riconosciute e protette in Italia e di
    altri segni distintivi di imprese, beni e servizi
    concorrenti.
  • ()

27
Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle
indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite
sui prodotti alimentari
  •  
  • Articolo 9
  • Indicazioni comparative
  • 1. Fatta salva la direttiva 84/450/CEE, il
    confronto può essere fatto soltanto tra alimenti
    della stessa categoria prendendo in
    considerazione una gamma di alimenti di tale
    categoria. La differenza nella quantità di una
    sostanza nutritiva e/o nel valore energetico è
    specificata e il confronto è riferito alla stessa
    quantità di prodotto.
  • 2. Le indicazioni nutrizionali comparative
    confrontano la composizione dell'alimento in
    questione con una gamma di alimenti della stessa
    categoria privi di una composizione che consenta
    loro di recare un'indicazione, compresi alimenti
    di altre marche.

28
La giurisprudenza
  • Pubblicità ingannevole e pubblicità
    illegittimamente comparativa due infrazioni
    distinte ed autonome
  • Pubblicità ingannevole e pubblicità
    illegittimamente comparativa sono due cose
    distinte e costituiscono ciascuna uninfrazione
    autonoma per vietare e sanzionare una pubblicità
    ingannevole non è necessario che costituisca al
    tempo stesso una pubblicità illegittimamente
    comparativa.
  • E quanto precisa la Corte di Giustizia
    dellUnione Europea.
  • Unimpresa (Posteshop) aveva impugnato il
    provvedimento dellAntitrust dinanzi al Tribunale
    amministrativo regionale per il Lazio, sostenendo
    che la direttiva 2006/114 sulla pubblicità
    ingannevole e comparativa, fosse finalizzata a
    sanzionare unicamente i fatti che integrano al
    contempo una pubblicità ingannevole e una
    pubblicità illegittimamente comparativa.
  • Il TAR Lazio si è rivolto alla Corte di
    giustizia dell'UE visto che nella versione in
    italiano della direttiva si utilizza la
    formulazione "pubblicità ingannevole ed
    illegittimamente comparativa", che potrebbe
    lasciare intendere che si riferisca a una
    pubblicità che è al contempo ingannevole e
    illegittimamente comparativa.
  • Nella sua versione in lingua francese, la
    formulazione lascerebbe intendere invece che si
    tratti di due diverse tipologie di pubblicità.
  • Nella sua sentenza odierna la Corte ricorda che,
    secondo una giurisprudenza costante, la
    formulazione di disposizioni del diritto
    dellUnione in una delle versioni linguistiche
    non può essere lunico elemento a sostegno
    dellinterpretazione di tali disposizioni. La
    direttiva 2006/114 persegue un duplice obiettivo
    nel tutelare i professionisti dalla pubblicità
    ingannevole e dalle sue conseguenze sleali e
    nello stabilire le condizioni di liceità della
    pubblicità comparativa. Inoltre le disposizioni
    sulla pubblicità ingannevole e quelle sulla
    pubblicità comparativa perseguono logiche
    diverse. Da un lato sono previsti i criteri
    minimi e oggettivi per determinare se una
    pubblicità sia ingannevole e dunque illecita
    dallaltro, si elencano le condizioni cumulative
    che una pubblicità comparativa deve soddisfare
    per poter essere considerata lecita, in quanto
    tale pubblicità può essere un mezzo legittimo per
    informare i consumatori nel loro interesse.

29
La concorrenza sleale secondo il codice civile
  • I soggetti
  • La giurisprudenza prevalente ritiene che i
    soggetti interessati dallart. 2598 c.c. siano
    solo imprenditori, in rapporto di concorrenza fra
    loro (Cass. civ., 13.1.2005, n. 560).
  • Alcune diverse interpretazioni hanno inteso
    estendere ad altri soggetti la disciplina della
    concorrenza sleale. A tale proposito è stata
    valorizzata, ai fini dellapplicazione della
    normativa, lesistenza di una stabile
    organizzazione ancorché senza scopo di lucro,
    nonché lapplicazione analogica dellart. 2598 ai
    liberi professionisti (cfr. Trib. Bologna,
    13.8.1999, in Dir. ind., 2000, 36).
  • Presupposto per la concorrenza sleale il
    rapporto di concorrenza richiede soggetti (attivo
    e passivo) che operino sullo stesso mercato,
    ossia rivolti alla stessa cerchia di utilizzatori
    di beni o servizi (c.d. mercato rilevante del
    prodotto).
  • Si considera, perciò, il criterio della
    coincidenza del mercato o della comunanza della
    clientela finale, che pone in concorrenza tutti
    gli imprenditori che operino, anche se a diversi
    livelli, in un mercato in cui vi è coincidenza di
    consumatori finali (Cass., 20.5.1997, n. 4458).

30
Segue
  • Le plurime fattispecie di concorrenza sleale
  • Premessa
  • Possono sovrapporsi e concorrere la disciplina
  • - dei marchi - materia regolata dallart. 9,
    Codice della proprietà Industriale.
  • - dei disegni e dei modelli - materia
    disciplinata dagli artt. 31 e ss, C.P.I.
  • - del diritto dautore, previsto dallart. 1 l.
    aut., quale rinovellato dal D.lgs 952001, delle
    opere del disegno industriale che presentino di
    per sé carattere creativo e valore artistico.
  • - della concorrenza sleale, per imitazione
    servile, ma anche confusoria, e quella residuale
    di cui al n. 3) dellart. 2598 c.c.
  • La disciplina codicistica della concorrenza
    sleale è di per sé residuale, atteso lincipit
    del medesimo art. 2598 c.c. Ferme le
    disposizioni che concernono la tutela dei segni
    distintivi e dei diritti di brevetto

31
Segue il codice civile
  • La prima fattispecie di concorrenza sleale art.
    2598 n. 1) c.c. - gli atti di confusione
  • Il n. 1) dellart. 2598 c.c. è strutturato con
    la previsione di
  • una figura generale atti idonei a creare
    confusione con i prodotti e con lattività di un
    concorrente
  • e due fattispecie tipiche uso di nomi o segni
    distintivi altrui ed imitazione servile dei
    prodotti di un concorrente.

32
Segue il codice civile
  • Imitazione servile i connotati individuati
    dalla giurisprudenza
  • E opportuno muovere dalla concorrenza sleale
    per imitazione servile, cui è solitamente
    demandata la tutela della forma dei prodotti e
    delle loro confezioni.
  • La concorrenza sleale per imitazione servile è
    una species della concorrenza sleale confusoria,
    di cui allart. 2598 n. 1 c.c.
  • Limitazione servile dei prodotti (imitazione
    della forma del prodotto) costituisce la
    fattispecie confusoria più ricorrente.
  • Per forma del prodotto si intende,il modo con
    cui questo si presenta agli occhi dei
    consumatori quindi, tanto la forma delloggetto
    in sé, quanto le modalità di confezionamento o
    etichettatura (Trib. Milano, 12.11.1987).
  • In particolare integra gli estremi della
    concorrenza sleale per imitazione servile la
    condotta dellimprenditore che imiti la forma del
    prodotto di un concorrente, purché
  • - si tratti della riproduzione della forme
    esteriori del prodotto del concorrente,
  • - tali forme abbiano un valore individualizzante
    e distintivo, ossia idoneo a diversificare il
    prodotto rispetto ad altri simili pertanto, deve
    trattarsi di forme idonee - nella percezione del
    pubblico - a ricollegare il prodotto ad una
    determinata impresa (il carattere distintivo ha
    quindi una duplice accezione differenzia il
    prodotto rispetto ad altri simili e lo identifica
    come riconducibile ad una determinata impresa)
    sul punto, cfr Trib. Torino 8.9.2007, Giur. it.,
    2008, 660,
  • si tratti di forme arbitrarie, ossia non rese
    necessarie dalle caratteristiche funzionali del
    prodotto in altri termini la tutela è esclusa a
    fronte dellimitazione di forme rese necessarie
    dalle caratteristiche funzionali del prodotto
    stesso, sempre che non siano coperte da tutela
    brevettuale sul punto la giurisprudenza afferma
    che quando la forma è necessaria alla funzione, o
    il prodotto è tutelato da brevetto di invenzione
    o di modello ed esso gode, quindi, di privativa
    industriale, oppure non è tutelato e, in tal
    caso, impedire che unimpresa concorrente immetta
    sul mercato un oggetto con la stessa f
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com