LA DIREZIONE TECNICA AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE SOA - PowerPoint PPT Presentation

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LA DIREZIONE TECNICA AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE SOA

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... OS 2-A e OS2-B restauratori dei beni culturali in possesso dei requisiti di cui agli artt. 29 e 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: LA DIREZIONE TECNICA AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE SOA


1
LA DIREZIONE TECNICA AI FINI
DELLA QUALIFICAZIONE SOA
  • ,

di Avv. Alessandra Tatoni Protos Soa S.p.A.
2
.
  • Ai fini del rilascio dellattestazione di
    qualificazione, tra i requisiti di ordine
    speciale tecnici richiesti dallart. 79 del
    D.P.R. 207/2010 vi è la presenza di idonea
    direzione tecnica comma 5, lett. a), secondo
    quanto previsto dallarticolo 87 del medesimo
    regolamento.

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DallA.N.C. ad oggi .
  • NellAlbo Nazionale Costruttori la
  • Figura del Direttore Tecnico veniva definita
    nellart. 14, primo comma, come lorgano,
    costituito da uno o più soggetti, responsabile
    della conduzione tecnica dellimpresa la
    direzione tecnica dellimpresa compie tutti gli
    adempimenti di carattere tecnico organizzativo
    necessari per la realizzazione delle opere da
    eseguire

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.
  • la norma dellANC quindi ne identificava
  • il ruolo organo
    responsabile della conduzione tecnica
    dellimpresa
  • le funzioni porre in essere gli
    adempimenti di carattere tecnico organizzativo
    necessari per la realizzazione delle opere da
    eseguire

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.
  • Nel d.p.r. 25 gennaio 2000 n.34 la direzione
    tecnica è disciplinata dallart. 26 che tuttavia
    non indica nulla riguardo ai compiti ed alle
    funzioni che è chiamata ad espletare, limitandosi
    a ribadire che è l'organo cui competono gli
    adempimenti di carattere tecnico-organizzativo
    necessari per la realizzazione dei lavori.
  • Assumono maggiore rilevanza i requisiti che il
    soggetto deve possedere per vedersi riconosciuto
    tale ruolo dalla Soa attraverso il rilascio
    dellattestazione.

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.
  • Il più recente testo normativo, vale a dire
    lart. 87 del d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207
    mantiene la medesima impostazione del precedente,
    innovando tuttavia i requisiti di cui il
    direttore tecnico deve essere dotato per la
    qualificazione.

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I REQUISITI MORALI
  • Proprio in ragione del ruolo che ricopre
    allinterno dellorganizzazione dellimpresa,
    lart. 38 del Codice richiede al direttore
    tecnico il possesso  degli stessi requisiti
    soggettivi di ordine generale prescritti per gli
     amministratori muniti del potere di
    rappresentanza (Cons. Stato, sez. III, 23  maggio
    2012, n. 3038).

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Parere AVCP n.59 del 23/04/2013
  • per espressa  disposizione legislativa, le
  • cause di esclusione di cui alle lettere b) e c)
  • dellart.38, comma 1 del D.lgs.163/2006 operano
    sia con riferimento al titolare dellimpresa
    individuale o al socio della società in nome
    collettivo o al socio accomandatario della
    società in accomandita semplice o agli
    amministratori muniti di poteri di rappresentanza
    se si tratta di altro tipo di società, sia con
    riferimento ai direttori tecnici dei predetti
    soggetti.
  • Si tratta, evidentemente, di una disposizione che
    ha la chiara finalità di attuare un controllo
    effettivo sulla idoneità morale degli operatori
    economici, con riferimento a tutti i soggetti in
    grado di impegnare allesterno limpresa, tanto
    da richiedere le dichiarazioni non solo in capo
    agli amministratori muniti di legale (e formale)
    potere di rappresentanza, ma anche ai direttori
    tecnici e, in determinate ipotesi, anche al socio
    di maggioranza.

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Rapporto con limpresa
  • Qualora il direttore tecnico sia persona diversa
    dal titolare dellimpresa, dal legale
    rappresentante, dallamministratore e dal socio,
    deve essere dipendente dell'impresa stessa o in
    possesso di contratto d'opera professionale
    regolarmente registrato.
  • Oltre alla dimostrazione della sussistenza del
    rapporto con limpresa, è necessario un formale
    atto di nomina del direttore tecnico.

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Lunicità dincarico ..
  • I soggetti designati nell'incarico di direttore
  • tecnico non possono rivestire analogo incarico
    per conto di altre imprese qualificate.
  • Tale incompatibilità non riguarda lessere un
    soggetto contemporaneamente direttore tecnico di
    due imprese qualsiasi, ma lessere
    contemporaneamente direttore tecnico di due
    imprese qualificate nel sistema SOA (Consiglio
    di Stato, sez VI, 18/2/2012, n.6847)
  • Nello stesso senso si era già espressa lAVCP con
    parere n.94 del 6 giugno 2012.

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  • Requisito professionale
  • Ai sensi dellart.87, del D.P.R. 207/2010, i
    soggetti cui viene affidato lincarico di
    direttore tecnico devono essere dotati di
  • Per classifiche fino alla III-bis
  • laurea in ingegneria o in architettura o altro
    equipollente titolo di studio previsto nei paesi
    dellUnione Europea
  • laurea breve o diploma universitario in
    ingegneria o architettura oppure altro
    equipollente titolo di studio previsto nei paesi
    dellUnione Europea
  • diploma di geometra, perito industriale edile o
    equivalente titolo di studio tecnico
  • requisito professionale identificato nella
    esperienza acquisita nel settore delle
    costruzioni quale direttore di cantiere, ovvero
    responsabile della condotta dei lavori, per un
    periodo non inferiore a cinque anni da comprovare
    con idonei certificati di esecuzione dei lavori
    attestanti tale condizione.

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.
  • Per classifiche superiori alla IV
  • laurea in ingegneria o in
  • architettura o altro equipollente titolo di
    studio previsto nei paesi dellUnione Europea
  • laurea breve o diploma universitario in
    ingegneria o architettura oppure altro
    equipollente titolo di studio previsto nei paesi
    dellUnione Europea
  • diploma di geometra o diploma di perito
    industriale edile.

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Il requisito dellesperienza pregressa
  • In deroga al possesso dei menzionati
  • requisiti i soggetti che alla data di entrata in
    vigore del D.P.R. 34/2000 (1 marzo 2000)
    svolgevano la funzione di direttore tecnico
    possono conservare lincarico presso la stessa
    impresa .
  • Il requisito dellesperienza pregressa non
    è sempre idoneo per il riconoscimento
    della direzione tecnica per i lavori
    riguardanti beni del patrimonio culturale !!

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La Direzione Tecnica negli appalti di lavori
concernenti beni culturali
  • Ai sensi dellart. 248 del D.P.R. 207/10, per
    liscrizione nelle categorie OG2, la OS2A, OS2B e
    la OS25 di qualsiasi classifica di importo il
    D.T. deve possedere 
  • OS 2-A e OS2-B
  • restauratori dei beni culturali in possesso dei
    requisiti di cui agli artt. 29 e 182 del codice
    dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.
    Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 come modificato dalla
    L.n.7 del 2013
  • OG2
  • laurea in architettura o in conservazione di Beni
    Culturali 
  • OS 25 
  • soggetti in possesso dei titoli previsti dal d.m.
    di cui allart.95, secondo comma, del Codice
    Appalti

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Il direttore tecnico di cantiere
  • Diversamente dal D.T. che si occupa
  • della direzione tecnica organizzativa
  • dellimpresa, il direttore tecnico di cantiere si
    occupa della gestione e della conduzione del
    cantiere, coordinando e seguendo lesecuzione
    delle prestazioni previste nel contratto di
    appalto con la gestione diretta della relativa
    manodopera.
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