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Presentazione di PowerPoint

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... mangimi ed alimenti Mangimi ed alimenti che contengono OGM o ingredienti OGM Prodotti per l alimentazione umana o animale ... European Environment ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Presentazione di PowerPoint


1
NUOVA DISCIPLINA COMUNITARIA
1
REGOLAMENTO CE approvato nel luglio 2003
Autorizzazione ed etichettatura alimenti e
mangimi GM
2
REGOLAMENTO CE approvato nel luglio 2003
Tracciabilità di alimenti e mangimi GM o
contenenti OGM
1
2
PROFILI GIURIDICI
Collegati al loro contenuto, ci sono due profili
giuridici con importanti conseguenze in termini
di politica del diritto
A
Lapplicazione del principio di precauzione e
della sostanziale equivalenza e rapporto tra
norme UE e WTO La lesione di interessi privati o
pubblici a causa di colture transgeniche
B
2
3
1- REGOLAMENTO CE Autorizzazione ed etichettatura
a
Ambito esteso di applicazione
b
Nuova procedura di accesso al mercato
c
Obbligo esteso di etichettatura
3
4
In sintesi
Ambito esteso di applicazione
a
Il regolamento si applica a
i
OGM utilizzati come mangimi ed alimenti
ii
Mangimi ed alimenti che contengono OGM o
ingredienti OGM
iii
Prodotti per lalimentazione umana o animale
ottenuti a partire da un OGM
4
5
In sintesi
Sono solo esclusi i prodotti ottenuti per mezzo
di un OGM, ossia attraverso laiuto tecnico di un
prodotto GM, senza però che ne derivi alcuna
presenza, neppure transitoria, di materiale
genetico nellalimento e nel mangime (ad esempio,
è il caso di lieviti ed enzimi necessari alla
produzione di birra, pane e formaggio)
NB
5
6
In sintesi
Nuova procedura di accesso al mercato
b
La disciplina anni novanta prevede lalternativa
tra due differenti procedure
i
Notifica semplice per i prodotti sostanzialmente
equivalenti
ii
Autorizzazione in tutti gli altri casi
Ora lintero meccanismo è fondato solo
sullautorizzazione, concessa per non più di 10
anni (come già previsto dalla dir. 2001/18 per
gli OGM non alimentari) e si elimina la
possibilità di ricorrere alla procedura
semplificata
i
6
7
In sintesi
Fondamentale ruolo assume lAutorità alimentare
europea, introdotta dal reg. 178/2002
i
Essa deve valutare il rischio che deve precedere
il rilascio dellautorizzazione
ii
Sulla base della valutazione dellAutorità la
Commissione gestisce il rischio
4
8
In sintesi
NB
La centralità del ruolo dellAutorità alimentare
è confermata dal fatto che se la Commissione non
rispetta lavviso dellAutorità alimentare deve
motivare espressamente la decisione contraria al
parere dellorgano scientifico
8
9
I PROBLEMA
Principio sostanziale equivalenza e principio di
precauzione
NB
Contrasto con la posizione USA che nega il
collegamento tra processo produttivo e
caratteristiche finali del prodotto regulation
of product, not process Quindi per gli USA il
regolamento violerebbe il principio di
sostanziale equivalenza
9
10
I PROBLEMA
i
La disciplina delle biotec in Europa si incentra
sul principio di precauzione la diversità di
processo giustifica una specifica valutazione e
gestione del rischio
ii
La disciplina delle biotec USA si fonda sul
presupposto della sostanziale equivalenza
essendo i prodotti dellingegneria genetica
identici (o simili) ai prodotti ottenuti
attraverso le tecniche tradizionali di sviluppo,
i rischi collegati ai primi devono essere
necessariamente identici (o simili) a quelli
collegati ai secondi.
10
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I PROBLEMA
NB
Inoltre vi sarebbe un problema pratico
I mezzi di indagine attualmente disponibili non
consentono di verificare, allo stadio finale del
prodotto, se questo abbia contenuto o meno OGM in
una determinata fase (intervento di A.
Heissenberger al Parlamento europeo del 25-4-2002)
11
12
I PROBLEMA
NB
WORLD TRADE ORGANIZATION
i
Le regole del commercio internazionale non
dettano alcuna disciplina speciale per il
commercio di prodotti biotec
ii
Lorigine biotec di un prodotto rileva
giuridicamente solo se costituisce la ragione di
una limitazione agli impegni commerciali assunti
in sede WTO
12
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I PROBLEMA
Accordo GATT 1994
Prevede che non si possano introdurre limitazioni
alla libertà di commercio. Con alcune eccezioni
art. XX
Accordo SPS
Applica lart. XX del GATT e specifica che,
tranne eccezioni, non possono introdursi norme
sanitarie e fitosanitarie
Accordo TBT
Prevede il divieto di camuffare limiti alla
libertà dei commerci con misure che dispongono
barriere tecniche
13
14
I PROBLEMA
Quindi ladozione di regole sugli OGM costituisce
un problema in quanto possono tradursi in
i
Restrizioni quantitative sulle importazioni
vietate dal GATT
ii
Misure SPS vietate dal relativo accordo
iii
Prescrizioni tecniche incompatibili con laccordo
TBT
14
15
I PROBLEMA
Panel richiesto dagli USA in seno alla WTO il 13
maggio 2003 contro la dir. 2001/18 e il reg.
258/97. Norme principali che si ritengono
violate
Art.2 SPS
Gli Stati possono introdurre misure sanitarie
solo se basate su criteri scientifici indicati
dagli organi internazionali e queste non possono
essere mantenute in assenza di sufficienti prove
scientifiche.
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I PROBLEMA
Norme principali che si ritengono violate
Art.5 SPS
Se le prove scientifiche non sono sufficienti,
solo temporaneamente è possibile adottare misure
SPS. Scaduto un termine ragionevole la misura
deve decadere.
16
17
I PROBLEMA
Quindi
i
Il principio di precauzione consente di
introdurre misure solo provvisorie, temporanee,
ed accompagnate dallobbligo di raccogliere
ulteriori informazioni.
ii
Inoltre, vi è lobbligo di accettare come
equivalenti le misure sanitarie dello Stato
esportatore, se questo dimostra che il suo
livello di tutela sanitaria è appropriata a
quella del paese importatore (art. 4).
17
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I PROBLEMA
Norme principali che si ritengono violate
Art. III GATT 1994
Le normative degli Stati non devono discriminare
arbitrariamente ed ingiustificatamente prodotti
identici o simili di altri Stati (principio del
trattamento nazionale) Tale norma indirettamente
potrebbe applicare il principio della sostanziale
equivalenza
18
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I PROBLEMA
Quindi
In mancanza di prove scientifiche contrarie i
prodotti biotec sono dei like product, ossia un
prodotto del tutto equivalente a quelli
convenzionali. Qualsiasi limite alla sua
circolazione (autorizzazione, etichettatura,
ecc.) potrebbe essere interpretato come una
discriminazione tra prodotto nazionale ed estero
NB
19
20
In sintesi
Etichettatura
c
Letichettatura è obbligatoria per tutti i
prodotti che rientrano nel raggio dazione della
normativa, senza tener conto del fatto che il DNA
o le proteine modificate siano o meno
rintracciabili nel prodotto al suo stato finale
Quindi etichetta obbligatoria per
i
OGM utilizzati come mangimi ed alimenti
ii
  • Mangimi ed alimenti che contengono OGM

iii
  • Prodotti per lalimentazione umana o animale
    ottenuti a partire da un OGM

20
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Lunica esclusione riguarda i prodotti ottenuti
attraverso il semplice ricorso tecnico ad un
enzima o lievito geneticamente modificato. Ed è
evidente la differenza con lart. 8 del reg.
258/97 che disponeva lobbligo di menzione
nelletichetta solo della presenza di un
organismo geneticamente modificato nel prodotto
finale.
NB
21
22
Per poter applicare lobbligo di etichettatura a
quei prodotti ottenuti a partire da un OGM, ma
che non contengono più tracce di DNA transgenico
allo stadio finale si è introdotto il reg. sulla
tracciabilità. Introduzione di un identificatore
unico, ossia di un codice alfanumerico che
consenta di seguire e controllare il prodotto nei
vari processi che riguarderà anche tutti gli
operatori che entrano in contatto con OGM.
NB
22
23
Unica eccezione
Limite di tolleranza per i prodotti in cui la
presenza di OGM sia accidentale o tecnicamente
inevitabile, misurata nella soglia del 0,9 degli
ingredienti alimentari individualmente
considerati o del cibo consistente in un solo
ingrediente.
23
24
Emendamento del Parlamento europeo approvato dal
Consiglio sulla coesistenza tra colture GM e
coltivazioni convenzionali o biologiche.
NB
In attesa di un intervento comunitario del
settore gli Stati membri possono intervenire con
tutte le misure cautelative ritenute necessarie.
24
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II PROBLEMA
Inquinamento genetico
Vi è la possibilità dellimmissione di materiale
geneticamente modificato su fondo altrui e il
problema della tutela della biodiversità studi
scientifici condotti in Europa dimostrano che
piante GM e piante tradizionali tendono ad
incrociarsi Eastham e Sweet, European
Environment Agency, Environmental Issue Report,
n. 28, 2002. Tema affrontato dalla
Raccomandazione della Commissione 23 luglio 2003
25
26
II PROBLEMA
E necessario garantire agli agricoltori la
possibilità di poter scegliere tra produzione
convenzionale, biologica o GM.
NB
Scegliere la coltivazione GM significa divenire
titolari di una serie di svantaggi (obbligo di
etichettatura e tracciabilità, mancato sostegno
della politica di sviluppo rurale della UE,
prezzi minori, ecc.).
26
27
II PROBLEMA
Le questioni sono due
1 questione
Il riconoscimento e protezione - degli
interessi privati degli agricoltori
2 questione
Il riconoscimento di legittimi interessi pubblici
ad intervenire e regolare la coltivazione delle
colture GM
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28
II PROBLEMA
1 questione lintervento privato
La Raccomandazione prevede che Stati membri
debbano esaminare il proprio diritto interno
sulla responsabilità civile per appurarne
lefficacia e lequità.
28
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II PROBLEMA
Normativa
Azione inibitoria
Il nostro diritto ha una norma che potrebbe
essere un punto di riferimento lart. 844 c.c.
il proprietario di un fondo non può impedire le
immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i
rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni
derivanti dal fondo del vicino, se non superano
la normale tollerabilità, avuto riguardo alle
condizioni dei luoghi (1 comma), attribuendo al
giudice il potere di contemperare le esigenze
della produzione con le ragioni della proprietà
e di tenere conto della priorità delluso (2
comma).
29
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II PROBLEMA
Normativa
Risarcimento danni
Il diritto alla salute e quello ad un ambiente
integro, che potrebbero essere incisi
dallattività svolta sui terreni da cui si
dipartono le propagazioni infestanti,
potrebbero trovare tutela nellart. 2043 c.c.
sulla responsabilità extracontrattuale.
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II PROBLEMA
NB
In particolare, nella disposizione dellart. 2050
c.c. Responsabilità per lesercizio da attività
pericolose presunzione di responsabilità per i
danni causati nello svolgimento di unattività
definibile pericolosa per sua natura o per la
natura dei mezzi adoperati, salvo che
loperatore non provi di avere adottato tutte le
misure idonee ad evitarli.
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II PROBLEMA
2 questione lintervento pubblico
Principio di sussidiarietà e art. 44 Costituzione
La Raccomandazione prevede che siano gli Stati
membri (anche a livello regionale) a dover
regolamentare la coesistenza tra colture GM,
convenzionali e biologiche e tale disciplina
dovrà garantire il razionale sfruttamento del
suolo
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II PROBLEMA
Competenza statale o regionale ?
Secondo la Raccomandazione della Commissione a
livello regionale andrebbero stabilite
i
Quota di colture GM
ii
  • Numero e tipo di varietà vegetali (GM e non GM)
    che devono coesistere

iii
Pratiche regionali di gestione delle imprese
agricole
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