LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE DI COMMIITTENZA ALLA LUCE DELLE RECENTISSIME NOVITA' LEGISLATIVE - PowerPoint PPT Presentation

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LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE DI COMMIITTENZA ALLA LUCE DELLE RECENTISSIME NOVITA' LEGISLATIVE

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la costituzione di una centrale di commiittenza alla luce delle recentissime novita' legislative art. 8: copertura assicurativa l articolo 43 comma 1 del ccnl ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE DI COMMIITTENZA ALLA LUCE DELLE RECENTISSIME NOVITA' LEGISLATIVE


1
LA COSTITUZIONE DI UNACENTRALE DI
COMMIITTENZAALLA LUCE DELLE RECENTISSIMENOVITA'
LEGISLATIVE
2
PRECISAZIONI
  • La centrale di committenza (Cdc) è
    un'amministrazione aggiudicatrice che acquista
    forniture o servizi destinati ad amministrazioni
    aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
    aggiudica appalti pubblici o conclude accordi
    quadro di lavori, forniture o servizi destinati
    ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti
    aggiudicatori (art. 3, comma 34, Codice).
  • Possiamo affermare, allora, che esistono tre
    tipologie di Cdc
  • la Cdc come centrale di acquisti, che gestisce
    appalti di forniture o servizi, stipulando
    contratti a beneficio di amministrazioni terze,
    le quali vi aderiscono per ordinare beni e
    servizi alle condizioni fissate dalla Cdc
  • la Cdc come gestore di procedure di gara, che
    gestisce le procedure di gara e giunge
    allaggiudicazione di prestazioni, per conto di
    amministrazioni che le affidano queste funzioni
  • la Cdc come gestore di accordi quadro, conclusi
    sempre a beneficio di amministrazioni terze.

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PRECISAZIONI
  • La Sua (Stazione unica appaltante), appartiene
    alla categoria delle Cdc come gestore di
    procedure di gara. Infatti, il Dpcm 30 giugno
    2011, attuativo della legge 136/2010, le
    configura come centrali di committenza, ma
    finalizzandone lattività esclusivamente alla
    gestione delle procedure di gara, come strumento
    di contrasto contro le influenze negative negli
    appalti da parte della criminalità organizzata.
  • La Sua è, per essere molto concreti, un ufficio
    centralizzato specializzato nella gestione degli
    appalti, che sulla base delle richieste delle
    amministrazioni, cura integralmente la fase della
    gara, assumendosi integralmente anche la
    responsabilità della scelta dei sistemi e criteri
    da utilizzare, fino alla stipulazione dei
    contratti e anche allassistenza alleventuale
    contenzioso delle gare.

4
PRECISAZIONI
  • Dalla lettura piana dellarticolo 33, comma
    3-bis, si evince facilmente che esso non
    disciplina per nulla una Sua, ne una Cdc.
  • Infatti, detto comma si riferisce allattività
    contrattuale complessivamente intesa degli enti
    locali. Il tratto caratteristico del comma 3-bis
    è quello di porsi come forma associativa, volto
    ad imporre alle amministrazioni locali di
    aggregarsi tra loro, per gestire le procedure di
    gara mediante uffici unici (uffici comuni o
    delegati), derivanti dalla commistione delle loro
    risorse ed organici, così da renderli più
    organizzati e competenti, ai fini di gestioni più
    efficienti.
  • Ciò è dimostrato dalla circostanza che larticolo
    33, comma 3-bis, impone forme associative ben
    precise, a differenza, invece, della disciplina
    generale delle centrali di committenza e delle
    stazioni uniche appaltanti.

5
PRECISAZIONI
  • Pertanto, a ben vedere, il comma 3-bis non
    disciplina affatto una centrale di committenza,
    intesa come soggetto che stipula contratti a
    favore di terzi che possano di volta in volta
    aderire alle convenzioni da essa prodotte né è
    una Sua, che si limita a realizzare le procedure
    di gara.
  • Il comma 3-bis obbliga i comuni ad associarsi in
    unione di comuni o consorzio (?), creando un
    ufficio comune o delegato che si occupi
    direttamente dellacquisizione di lavori,
    forniture e servizi per gli enti associati,
    sostituendosi ai singoli uffici. Non è una
    centrale di committenza vera e propria, perché
    lunione o il consorzio svolge le funzioni a
    beneficio solo degli enti associati, mentre alle
    convenzioni delle centrali di committenza possono
    aderire tutte le amministrazioni, senza che
    debbano conferire in unioni o consorzi i propri
    uffici.

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PRECISAZIONI
  • Peraltro, il medesimo comma 3-bis smentisce se
    stesso e dimostra che appunto quello che
    disciplina non è una centrale di committenza, né
    una Sua, ma solo una normale forma associativa,
    cui affidare la funzione di gestione dellintera
    attività contrattuale, dismessa dai comuni
    associati. Infatti, il comma prevede che, in
    alternativa alla costituzione di uffici unici in
    unione o consorzio, i comuni non capoluogo di
    provincia possono acquisire beni e servizi
    attraverso gli strumenti elettronici di acquisto
    gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto
    aggregatore di riferimento.

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PRECISAZIONI
  • Ovviamente, questultima parte del comma risulta
    del tutto pleonastica. I comuni non solo possono,
    ma, ai sensi dellarticolo 1 della legge
    135/2012, e dellarticolo 1, commi 449 e 450,
    della legge 296/2006, devono effettuare gli
    acquisti di beni e servizi, mediante le
    convenzioni ed il mercato elettronico. In realtà,
    dunque, i comuni potrebbero anche non costituire
    uffici comuni per gli appalti mediante unioni e
    consorzi, se si limitassero semplicemente ad
    adempiere ad obblighi di legge già vigenti.

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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
  • Disciplina precedente In vigore dal 6 dicembre
    2011 al 6 luglio 2012 (1)
  • Art. 33, comma 3-bis.  I Comuni con popolazione
    non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel
    territorio di ciascuna Provincia affidano
    obbligatoriamente ad un'unica centrale di
    committenza l'acquisizione di lavori, servizi e
    forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di
    cui all'articolo 32 del testo unico di cui al
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove
    esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo
    consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi
    dei competenti uffici.

9
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
  • Disciplina precedente In vigore dal 7 luglio
    2012 al 14 agosto 2012  (2)
  • Art. 33, comma 3-bis.  I Comuni con popolazione
    non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel
    territorio di ciascuna Provincia affidano
    obbligatoriamente ad un'unica centrale di
    committenza l'acquisizione di lavori, servizi e
    forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di
    cui all'articolo 32 del testo unico di cui al
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove
    esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo
    consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi
    dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi
    Comuni possono effettuare i propri acquisti
    attraverso gli strumenti elettronici di acquisto
    gestiti da altre centrali di committenza di
    riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui
    all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.
    488 ed il mercato elettronico della pubblica
    amministrazione di cui all'articolo 328 del
    decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
    2010, n. 207.

10
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
  • Disciplina precedente In vigore dal 15 agosto
    2012 al 23 aprile 2014 (3)
  • Art. 33, comma 3-bis. I Comuni con popolazione
    non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel
    territorio di ciascuna Provincia affidano
    obbligatoriamente ad un'unica centrale di
    committenza l'acquisizione di lavori, servizi e
    forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di
    cui all'articolo 32 del testo unico di cui al
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove
    esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo
    consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi
    dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi
    Comuni possono effettuare i propri acquisti
    attraverso gli strumenti elettronici di acquisto
    gestiti da altre centrali di committenza di
    riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui
    all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.
    488, e il mercato elettronico della pubblica
    amministrazione di cui all'articolo 328 del
    decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
    2010, n. 207. Le disposizioni di cui al presente
    comma non si applicano alle acquisizioni di
    lavori, servizi e forniture, effettuate in
    economia mediante amministrazione diretta, nonché
    nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e
    al secondo periodo del comma 11 dell'articolo
    125.

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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
  • Disciplina precedente In vigore dal 24 aprile
    2014 al 23 giugno 2014 (4)
  • Art. 33, comma 3-bis. I Comuni non capoluogo di
    provincia procedono all'acquisizione di lavori,
    beni e servizi nell'ambito delle unioni dei
    comuni di cui all'articolo 32 del decreto
    legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove
    esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo
    consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi
    dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un
    soggetto aggregatore o alle province, ai sensi
    della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa,
    gli stessi Comuni possono effettuare i propri
    acquisti attraverso gli strumenti elettronici di
    acquisto gestiti da Consip S.p.A.o da altro
    soggetto aggregatore di riferimento.

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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
  • DISCIPLINA PRECEDENTE In vigore dal 24 giugno
    2014 al 18 agosto 2014 (5)
  • Art. 33, comma 3-bis. I Comuni non capoluogo di
    provincia procedono all'acquisizione di lavori,
    beni e servizi nell'ambito delle unioni dei
    comuni di cui all'articolo 32  del decreto
    legislativo n. 267/2000, ove esistenti, ovvero
    costituendo un apposito accordo consortile tra i
    comuni medesimi e avvalendosi dei competenti
    uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad
    un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi
    della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa,
    gli stessi Comuni possono acquisire beni e
    servizi attraverso gli strumenti elettronici di
    acquisto gestiti da Consip S.p.A.o da altro
    soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità
    per la vigilanza sui contratti pubblici di
    lavori, servizi e forniture non rilascia il
    codice identificativo gara (CIG) ai comuni non
    capoluogo di provincia che procedano
    all'acquisizione di lavori, beni e servizi in
    violazione degli adempimenti previsti dal
    presente comma.

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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
  • DISCIPLINA ATTUALE In vigore dal 19 agosto 2014
    (6)
  • Art. 33, comma 3-bis. I Comuni non capoluogo di
    provincia procedono all'acquisizione di lavori,
    beni e servizi nell'ambito delle unioni dei
    comuni di cui allarticolo 32 del D.Lgs n.
    267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un
    apposito accordo consortile tra i comuni medesimi
    e avvalendosi dei competenti uffici anche delle
    province, ovvero ricorrendo ad un soggetto
    aggregatore o alle province, ai sensi legge 7
    aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi
    Comuni possono acquisire beni e servizi
    attraverso gli strumenti elettronici di acquisto
    gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto
    aggregatore di riferimento. LAutorità per la
    vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
    servizi e forniture non rilascia il codice
    identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo
    di provincia che procedano allacquisizione di
    lavori, beni e servizi in violazione degli
    adempimenti previsti dal presente comma. Per i
    Comuni istituiti a seguito di fusione lobbligo
    di cui al primo periodo decorre dal terzo anno
    successivo a quello di istituzione.

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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
  • DISCIPLINA ATTUALE In vigore dal 19 agosto 2014
    (6)
  • Art. 23-ter. Legge 11 agosto 2014, n. 114
  • Le disposizioni di cui al comma 3-bis
    dellarticolo 33 del codice di cui al decreto
    legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da
    ultimo dallarticolo 23-bis del presente decreto,
    entrano in vigore il 1º gennaio 2015, quanto
    allacquisizione di beni e servizi, e il 1º
    luglio 2015, quanto allacquisizione di lavori.
    Sono fatte salve le procedure avviate alla data
    di entrata in vigore della legge di conversione
    del presente decreto.

15
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
  • DISCIPLINA ATTUALE In vigore dal 19 agosto 2014
    (6)
  • 2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis
    dellarticolo 33 del codice di cui al decreto
    legislativo 12 aprile 2006, modificato da ultimo
    dallarticolo 23-bis del presente decreto, non si
    applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e
    forniture da parte degli enti pubblici impegnati
    nella ricostruzione delle località dellAbruzzo
    indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 24
    giugno 2009, n. 77, e di quelle
    dellEmilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6
    giugno 2012, n. 74, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.
    122.
  • 3. I comuni con popolazione superiore a 10.000
    abitanti possono procedere autonomamente per gli
    acquisti di beni, servizi e lavori di valore
    inferiore a 40.000 euro.

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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
  • Viene, dunque, nuovamente riscritta, per
    lennesima volta, la disciplina in tema di
    Centrali di committenza
  • ponendo in essere una nuova distinzione tra il
    regime applicabile ai Comuni non capoluogo di
    provincia e quello dei Comuni capoluogo,
    introducendo per i primi una disciplina speciale
    che riguarda anche laffidamento di lavori
    pubblici
  • introducendo una disciplina di deroga per gli
    enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle
    località dellAbruzzo e dellEmilia-Romagna
  • introducendo una disciplina di deroga per i
    Comuni con popolazione superiore a 10.000
    abitanti.

17
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
  • Finalità generale La ratio sottesa alla
    disposizione è quella di limitare lelevata
    frammentazione del sistema degli appalti pubblici
    e la concentrazione delle procedure di evidenza
    pubblica, al fine di ridurre i costi di gestione
    delle procedure e di far ottenere risparmi di
    spesa, quantificabili a consuntivo, per le
    conseguenti economie di scala (Corte dei Conti,
    sez. reg. controllo Campania, parere 1.890/2014,
    del 10 luglio 2014).

18
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
  • Dunque, i Comuni non capoluogo di provincia
    procedono all'acquisizione di lavori, beni e
    servizi mediante le seguenti modalità
  • Nell'ambito delle Unioni dei Comuni, (art. 32
    D.Lgs n. 267/2000) ove esistenti.
  • Organizzando una centrale di committenza fra
    Comuni, mediante una specifica Convenzione, ai
    sensi dellarticolo 30 del D.Lgs n. 267/2000.
    Invero, la disposizione normativa fa riferimento
    ad un fantomatico accordo consortile tra i
    Comuni. Al riguardo, occorre osservare che il
    riferimento ai consorzi è in palese
    contraddizione con la soppressione dei consorzi
    di funzioni tra gli enti locali (art. 2, comma
    186, lettera e, legge 191/2009).

19
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
  • Art. 2, comma 186, lettera e, legge 191/2009
    (comma così modificato dall'articolo 1, comma
    1-quater, legge n. 42 del 2010) Al fine del
    coordinamento della finanza pubblica e per il
    contenimento della spesa pubblica, i comuni
    devono adottare le seguenti misure
  • soppressione della figura del difensore civico
    comunale
  • soppressione delle circoscrizioni di
    decentramento comunale
  • possibilità di delega da parte del sindaco
    dell'esercizio di proprie funzioni a non più di
    due consiglieri, in alternativa alla nomina degli
    assessori, nei comuni con popolazione non
    superiore a 3.000 abitanti 
  • d) soppressione della figura del direttore
    generale, tranne che nei comuni con popolazione
    superiore a 100.000 abitanti
  • e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli
    enti locali, facendo salvi ad eccezione dei
    bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai
    sensi dellarticolo 1 della legge 27 dicembre
    1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di
    lavoro a tempo indeterminato esistenti, con
    assunzione da parte dei comuni delle funzioni già
    esercitate dai consorzi soppressi e delle
    relative risorse e con successione dei comuni ai
    medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e
    ad ogni altro effetto.

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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
  • Accordo consortile Lobbligo per i Comuni
    non costituiti in Unioni di procedere alla
    selezione del contraente a mezzo di accordo
    consortile non deve essere inteso come obbligo di
    costituire un consorzio cui demandare il compito
    di istituire una propria centrale di committenza,
    ma come obbligo di istituire direttamente una
    centrale di committenza comune, tramite un
    accordo che ne regoli lattività. La formula
    della convenzione tra enti locali di cui allart.
    30 del TUEL non contrasta con quella dellaccordo
    consortile di cui allart. 33, comma 3-bis, del
    codice dei contratti. (Corte conti, sez. Lazio,
    n. 138/2013 in tal senso, anche Corte conti,
    sez. Umbria, n. 112/2013).

21
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
  • Non è richiesto, per la stipulazione dellaccordo
    consortile (convenzione), il raggiungimento di
    alcuna classe demografica o territoriale Con
    riferimento ai primi due quesiti, che possono
    essere esaminati unitariamente, si può rilevare
    come il Legislatore abbia previsto il duplice
    modello procedimentale del ricorso ad una
    centrale di committenza delegata dai comuni
    associati ovvero, più direttamente, ad un
    acquisto diretto fatto dai Comuni tra loro
    consorziati, a prescindere dal fatto che i
    medesimi raggiungano o meno una determinata
    classe demografica o territoriale perché la norma
    non pone limiti di sorta, riuscendo così a
    conseguire lobiettivo prefissato delle economie
    di scala nellacquisto di beni e servizi (Corte
    conti, sez. Liguria, n. 44/2013).

22
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
  • 3) Ricorrendo ad un Soggetto aggregatore
  • 4) Ricorrendo alle Province, ai sensi della legge
    n. 56/2014.

23
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
  • Il Legislatore nazionale è, poi, intervenuto
    direttamente sul Codice dei contratti pubblici.
    Con la modifica disposta dallarticolo 9 del
    decreto legge n. 66/2014, convertito in legge n.
    89/2014, si è in presenza di una nuova e più
    stringente disciplina, presentante il seguente
    assetto
  • Viene confermata l'Anagrafe unica delle stazioni
    appaltanti, prevista dall'articolo 33-ter del
    decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 17
    dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorità
    di Vigilanza.

24
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
  • Presso tale Anagrafe, è istituito l'elenco dei
    soggetti "aggregatori", di cui sono componenti di
    diritto Consip S.p.A. ed una centrale di
    committenza per ciascuna Regione. Ai sensi del
    comma 5, dell'articolo 9, le Regioni devono
    costituire ovvero designare, entro il 31 dicembre
    2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore.
    In ogni caso, il numero complessivo dei soggetti
    aggregatori presenti sul territorio nazionale non
    può essere superiore a 35.
  • Oltre i predetti componenti di diritto, possono
    richiedere l'iscrizione all'elenco soggetti
    diversi, che svolgono attività di centrale di
    committenza, ai sensi dell'articolo 33 del
    Codice, ed in possesso dei requisiti per
    liscrizione, da definire con un futuro DPCM.

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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
  • LA FORMAZIONE DELLELENCO DEI SOGGETTI
    AGGREGATORI
  • Lart. 9 del DL n. 66/2014 (convertito in legge
    n. 89/2014) prevede listituzione presso lANAC
    dellElenco dei soggetti aggregatori, cui fanno
    parte CONSIP, una Centrale di Acquisto per ogni
    Regione e altre Centrali di Committenza il cui
    ambito sia ritenuto ottimale ai fini
    dellaggregazione e della centralizzazione della
    domanda. Dopo i previsti due DPCM, lANAC
    dovrà indicare, in un proprio provvedimento, le
    modalità operative per presentare la richiesta
    di far parte dellelenco. I soggetti
    aggregatori avranno 45 giorni per presentare la
    domanda e lANAC dovrà verificare la sussistenza
    dei loro requisiti. Quindi verrà finalmente
    prodotto lelenco dei soggetti aggregatori,
    secondo un ordine decrescente in base al valore
    complessivo dei bandi realizzati da ciascuno nel
    triennio di riferimento, fino ad arrivare al
    numero massimo di 35.

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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
  • Il sistema dei soggetti aggregatori non esclude
    il sistema dei modelli di organizzazione degli
    acquisti dei Comuni non capoluogo definito
    dallart. 33, comma 3-bis del Codice, ma si
    integra con lo stesso (cfr. Assemblea ANCI,
    Milano 7 Novembre 2014). I Soggetti Aggregatori
    infatti non sono chiamati a sostituire in toto le
    precedenti stazioni appaltanti ma dovranno
    piuttosto svolgere alcune procedure, anno per
    anno individuate dal tavolo dei Soggetti
    Aggregatori, anche in relazione alle soglie di
    importo. A ben vedere, dunque, i soggetti
    aggregatori non dovranno indire tutte le
    procedure per lacquisizione di tutti i beni e
    servizi acquisibili sul territorio regionale, ma
    dovranno indire soltanto le maxi-procedure
    necessarie per lacquisizione di quei beni e di
    quei servizi che rientrino nelle categorie e
    nelle soglie individuate dal Tavolo nazionale.
    (Cfr. Convegno ITACA, Torino - 13 novembre 2014).

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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
    11/11/2014 (G.U. 20/1/2015 n. 15)  - Requisiti
    per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti
    aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
    secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile
    2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
    legge 23 giugno 2014, n. 89, insieme con il
    relativo elenco recante gli oneri informativi. -
    Articolo 2 - Requisiti per la richiesta di
    iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori
    1. Richiedono l'iscrizione all'elenco dei
    soggetti aggregatori, se in possesso dei
    requisiti di cui al successivo comma 2, i
    seguenti soggetti o i soggetti da loro costituiti
    che svolgano attivita' di centrale di committenza
    ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12
    aprile 2006, n. 163 con carattere di stabilita',
    mediante un'organizzazione dedicata allo
    svolgimento dell'attivita' di centrale di
    committenza, per il soddisfacimento di tutti i
    fabbisogni di beni e servizi dei relativi enti
    locali  a) citta' metropolitane istituite ai
    sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e del
    decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 e
    le province  b) associazioni, unioni e consorzi
    di enti locali, ivi compresi gli accordi tra gli
    stessi comuni resi in forma di convenzione per la
    gestione delle attivita' ai sensi del decreto
    legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  •  

28
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
  • 2. Ai fini dell'iscrizione all'elenco dei
    soggetti aggregatori, i soggetti di cui alle
    lettere a) e b) del comma 1, devono nei tre anni
    solari precedenti la richiesta, avere pubblicato
    bandi e/o inviato lettera di invito per procedure
    finalizzate all'acquisizione di beni e servizi di
    importo a base di gara pari o superiore alla
    soglia comunitaria, il cui valore complessivo sia
    superiore a 200.000.000 euro nel triennio e
    comunque con un valore minimo di 50.000.000 euro
    per ciascun anno. In sede di prima attuazione del
    presente decreto, rileva ai fini del possesso del
    requisito il triennio 2011-2012-2013. 
  • 3. Ai fini del possesso del requisito relativo al
    valore delle procedure di cui al comma 2, si
    tiene conto anche delle procedure avviate a)
    per i soggetti di cui al comma 1, lettera a),
    dagli enti locali rientranti nell'area
    territoriale della citta' metropolitana e delle
    provinceb) per i soggetti di cui al comma 1,
    lettera b), dai singoli enti locali facenti parte
    dell'associazione, unione, consorzio o accordi
    tra gli stessi comuni resi in forma di
    convenzione per la gestione delle attivita'.

29
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
    14/11/2014 (G.U. 20/1/2015 n. 15) -
    Istituzione del tavolo tecnico dei soggetti
    aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
    terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014,
    n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
    23 giugno 2014, n. 89, unitamente ai relativi
    elenchi recanti gli oneri informativi

30
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
  • Sabatini Coletti gt OVVERO
  • oppure, o anche (quando una possibilità non
    esclude l'altra) di solito, passo le vacanze al
    mare, a Capri o a Ischia
  • oppure, o invece (per alternative che si
    escludano a vicenda) o sei sordo o fai finta di
    non sentire
  • ossia, cioè (con valore esplicativo, per
    introdurre un chiarimento o un equivalente) i
    partenopei o i napoletani.

31
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
  • Stefano Usai Scatta lobbligo degli acquisti
    centralizzati La Settimana degli Enti Locali,
    n. 25, 1 luglio 2024, p. 9 Pertanto, dal
    primo luglio i Comuni, esclusi i capoluogo di
    provincia, potranno procedere alle acquisizioni,
    a pena di impossibilità di esperire la procedura,
    attraverso una delle seguenti opzioni -
    procedere nellambito delle unioni dei comuni,
    ove esistenti - costituire un apposito accordo
    consortile tra comuni e avvalersi dei competenti
    uffici - ricorrere ad un soggetto aggregatore -
    ricorrere alla province - utilizzare, per
    lacquisto di beni e servizi, gli strumenti
    elettronici di acquisto gestiti dalla Consip o da
    altro soggetto aggregatore di riferimento.

32
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
  • In alternativa ai sistemi ora indicati, gli
    stessi Comuni possono effettuare i propri
    acquisti attraverso gli strumenti elettronici di
    acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro
    soggetto aggregatore di riferimento. Pertanto,
    di regola, i Comuni non capoluogo di provincia
    non possono ricorrere a singole procedure
    autonome, salvo lutilizzo degli strumenti
    elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.
    o da altro soggetto aggregatore di riferimento,
    dovendo invece ricorrere a modalità
    centralizzate. La novella versione del comma
    3-bis ha, peraltro, non previsto la deroga per
    gli affidamenti diretti infra 40.000 euro, ad
    eccezione dei Comuni con popolazione a 10.000
    abitanti.

33
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
  • Con riferimento a questultimo profilo, è
    interessante notare che la nuova disciplina
    assume rilevanza sopratutto per gli affidamenti
    di lavori. Infatti, per lacquisto di beni e
    servizi il regime derogatorio previsto per
    lamministrazione diretta e per laffidamento
    diretto non poteva trovare uneffettiva
    applicazione nella prassi, atteso il tenore
    preciso e stringente della disciplina contenuta
    nellarticolo 1, comma 450, della Legge
    n.296/2006 in tema di ricorso obbligatorio ai
    mercati elettronici e/o strumenti telematici
    gestiti a livello regionale. Così come, infatti,
    chiarito dalla Corte dei Conti, sezione regionale
    di controllo per la Basilicata, con il parere
    n.67 del 9 aprile 2014, nellalveo applicativo
    della citata disposizione rientrano tutti gli
    acquisti di importo inferiore alla soglia
    comunitaria.

34
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
  • In assenza di deroghe legislative, si ritiene
    che i comuni non capoluogo di provincia non
    possano procedere ad acquisire autonomamente
    neppure lavori, servizi e forniture d'importo
    inferiore ad euro 40.000 mediante affidamento
    diretto, poiché la nuova disposizione di finanza
    pubblica di cui all'art. 9, c. 4, del
    decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito
    in legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha novellato
    il c. 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo
    12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
    pubblici), assume nell'ordinamento carattere di
    specialità, e quindi di prevalenza, rispetto alla
    norma generale di cui all'art. 125, commi 8 e 11,
    dello stesso Codice (Corte conti Piemonte,
    parere n. 144 del 2 luglio 2014).

35
ARTICOLO 30 D.LGS.N. 267/2000
  • 1. Al fine di svolgere in modo coordinato
    funzioni e servizi determinati, gli enti locali
    possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
  • 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la
    durata, le forme di consultazione degli enti
    contraenti, i loro rapporti finanziari ed i
    reciproci obblighi e garanzie.
  • 3. Per la gestione a tempo determinato di uno
    specifico servizio o per la realizzazione di
    un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di
    propria competenza, possono prevedere forme di
    convenzione obbligatoria fra enti locali, previa
    statuizione di un disciplinare-tipo.
  • 4. Le convenzioni di cui al presente articolo
    possono prevedere anche la costituzione di uffici
    comuni, che operano con personale distaccato
    dagli enti partecipanti, ai quali affidare
    l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo
    degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la
    delega di funzioni da parte degli enti
    partecipanti all'accordo a favore di uno di essi,
    che opera in luogo e per conto degli enti
    deleganti.

36
ARTICOLO 30 D.LGS.N. 267/2000
  • LUfficio comune è quello che opera con personale
    distaccato dagli enti partecipanti, ai quale è
    stato affidato l'esercizio delle funzioni
    pubbliche e dei servizi pubblici in luogo degli
    enti partecipanti all'accordo. Caratteri
  • si costituisce un nuovo (cioè non esistente
    prima) singolo ufficio, composto dal personale
    distaccato degli enti aderenti
  • il personale preposto allufficio comune rimane
    dipendente dellente di appartenenza, ed è allo
    scopo distaccato per lo svolgimento del servizio
    o della funzione nellambito dellufficio comune
  • tale Ufficio esercita tutte le funzioni ed i
    servizi del settore per tutti gli Enti aderenti
  • diversamente dal Consorzio non ha distinta
    personalità giuridica, in quanto lattività viene
    imputata agli Enti aderenti.

37
ARTICOLO 30 D.LGS.N. 267/2000
  • LUfficio delegato è quello costituito attraverso
    listituto della delega di funzioni, da parte
    degli enti partecipanti all'accordo a favore di
    uno di essi, che opera in luogo e per conto degli
    enti deleganti. La delega consiste nel
    trasferimento dellesercizio di poteri da un
    organo (delegante, che ne conserva la titolarità)
    ad un altro (delegato). I presupposti di
    legittimità della delega sono a) l'atto di
    conferimento in forma scritta da parte
    dell'organo delegante b) la sussistenza di una
    specifica previsione di legge, che autorizzi la
    delega.
  • Importante non si crea un nuovo Ufficio, ma ad
    uno preesistente viene trasferito lesercizio di
    poteri o funzioni anche di altri Enti.

38
LA CONVENZIONE
  • CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ................ E
    ....................... PER LISTITUZIONE DELLA
    CENTRALE DI COMMITTENZA
  • (art. 33, comma 3-bis, D.Lgs n. 163/2006)

39
LA CONVENZIONE
  • Lanno ., il giorno del mese di ..,
    nel Palazzo Municipale di , sono presenti i
    signori
  • ....................., nato il , a .,
    agente nel presente atto in qualità di Sindaco
    rappresentante legale del COMUNE DI
    ....................... (sede legale, in via
    .. partita IVA ..), ai sensi
    dellarticolo 50 del D.Lgs n. 267/2000.
  • ...................., nato il , a .,
    agente nel presente atto in qualità di Sindaco
    rappresentante legale del COMUNE DI
    ......................... (sede legale, in via
    .. partita IVA ..), ai sensi
    dellarticolo 50 del D.Lgs n. 267/2000.

40
LA CONVENZIONE IL PREAMBOLO
  • PREMESSO CHE
  • La centrale di committenza è un'amministrazione
    aggiudicatrice che acquista forniture o servizi
    destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o
    altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti
    pubblici o conclude accordi quadro di lavori,
    forniture o servizi destinati ad amministrazioni
    aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori (art.
    3, comma 34, Codice).

41
LA CONVENZIONE IL PREAMBOLO
  • - La centrale di committenza, a seguito delle
    modifiche normative intervenute (art. 23, comma
    4, legge n. 214/2011 art. 1, comma 4, legge n.
    135/2012 art. 1, comma 343, legge 147/2013
    art. 9, comma 4, legge n. 89/2014 art. 23-bis e
    ter, legge n. 114/2014), è così attualmente
    disciplinata dal comma 3-bis, dellarticolo 33
    del Codice I Comuni non capoluogo di provincia
    procedono all'acquisizione di lavori, beni e
    servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di
    cui allarticolo 32 del D.Lgs n. 267/2000, ove
    esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo
    consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi
    dei competenti uffici anche delle province,
    ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o
    alle province, ai sensi legge 7 aprile 2014, n.
    56. In alternativa, gli stessi Comuni possono
    acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti
    elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.
    o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
    LAutorità per la vigilanza sui contratti
    pubblici di lavori, servizi e forniture non
    rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai
    comuni non capoluogo di provincia che procedano
    allacquisizione di lavori, beni e servizi in
    violazione degli adempimenti previsti dal
    presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito
    di fusione lobbligo di cui al primo periodo
    decorre dal terzo anno successivo a quello di
    istituzione.

42
LA CONVENZIONE IL PREAMBOLO
  • - Larticolo 23-ter della legge n. 114/2014
    stabilisce quanto segue
  • Le disposizioni di cui al comma 3-bis
    dellarticolo 33 del codice di cui al decreto
    legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da
    ultimo dallarticolo 23-bis del presente decreto,
    entrano in vigore il 1º gennaio 2015, quanto
    allacquisizione di beni e servizi, e il 1º
    luglio 2015, quanto allacquisizione di lavori.
    Sono fatte salve le procedure avviate alla data
    di entrata in vigore della legge di conversione
    del presente decreto.
  • Le disposizioni di cui al comma 3-bis
    dellarticolo 33 del codice di cui al decreto
    legislativo 12 aprile 2006, modificato da ultimo
    dallarticolo 23-bis del presente decreto, non si
    applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e
    forniture da parte degli enti pubblici impegnati
    nella ricostruzione delle località dellAbruzzo
    indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 24
    giugno 2009, n. 77, e di quelle
    dellEmilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6
    giugno 2012, n. 74, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.
    122.
  • I comuni con popolazione superiore a 10.000
    abitanti possono procedere autonomamente per gli
    acquisti di beni, servizi e lavori di valore
    inferiore a 40.000 euro.

43
LA CONVENZIONE IL PREAMBOLO
  • I Comuni di ................ e ...................
    .., hanno espresso la volontà di dar luogo ad
    ununica centrale di committenza, in osservanza
    della normativa ora richiamata, attraverso
    lapprovazione della presente convenzione.
  • Lo strumento della convenzione, a fronte del
    non chiaro tenore letterale della norma (art. 33,
    comma 3-bis Codice), può legittimamente essere
    utilizzato per listituzione della Centrale di
    committenza.
  • Larticolo 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000
    dispone che gli Enti Locali, al fine di svolgere
    in modo coordinato funzioni e servizi
    determinati, possono stipulare tra loro apposite
    convenzioni con le quali vengano definiti i fini,
    la durata, le forme di consultazione degli Enti
    contraenti, i loro rapporti finanziari ed i
    reciproci obblighi e garanzie.
  • I Comuni di .............. e .....................
    . hanno approvato la presente convenzione
    (deliberazioni consiliari )

44
ART. 1 FINALITA ED OGGETTO
  • TUTTO CIO PREMESSO E CONFERMATO,
  • SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
  • I Comuni di ............... e ....................
    .., per le ragioni indicate in premessa,
    stabiliscono di istituire, ai sensi dellarticolo
    33, comma 3-bis, del D.Lgs n. 163/2006, una
    Centrale di committenza (Cdc), per lacquisizione
    di lavori, servizi e forniture.
  • Alla Centrale di committenza viene delegata, da
    parte di tutti i Comuni, la funzione di scelta
    del contraente (individuazione del miglior
    contraente a seguito di gara). Pertanto, la
    Centrale di committenza si occuperà, in nome, per
    conto e nellinteresse di tutti i Comuni, delle
    procedure di scelta del contraente, per
    laffidamento di appalto e concessioni, di
    qualsiasi tipologia ed importi.

45
ART. 2 INDIVIDUAZIONE SEDE CENTRALE DI
COMMITTENZA
  • La Centrale di committenza viene individuata ed
    istituita presso il Comune di ....................
    ........ Pertanto, la sede è sita presso il
    Comune medesimo.
  • Il Responsabile della Centrale di committenza
    viene nominato dal Sindaco di ....................
    ...
  • Tale Responsabile, a capo della Cdc quale
    ufficio delegato, sarà coadiuvato dai
    responsabili di procedimento coinvolti nelle
    singole specifiche acquisizioni di lavori,
    servizi, forniture.

46
ART. 3 ATTIVITA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
  • La Centrale di committenza, individuata presso il
    Comune di ., si obbliga ad effettuare le
    seguenti attività ed atti, in nome e per conto
    dei Comuni convenzionati
  • Indizione delle procedure di gara (procedure
    aperte, ristrette, negoziate), al fine
    dellindividuazione del miglior operatore
    economico per laffidamento di appalti di lavori,
    servizi e forniture e di concessioni di servizi e
    lavori.
  • Art. 30, comma 1 (Concessione di servizi)
    Codice Salvo quanto disposto nel presente
    articolo, le disposizioni del codice non si
    applicano alle concessioni di servizi.
  • L'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici
    (D.Lgs n. 163/2006) prevede che le concessioni di
    servizi sono sottratte alla puntuale disciplina
    del diritto comunitario e del codice medesimo e
    che ad esse si applicano i principi desumibili
    dal Trattato, oltre che i principi generali
    relativi ai contratti pubblici (Consiglio di
    Stato, sez. VI, 18 luglio 2014, n. 3.864).

47
ART. 3 ATTIVITA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
  • Art. 33, comma 3-bis I Comuni non capoluogo
    di provincia procedono all'acquisizione di
    lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni
    dei comuni di cui all'articolo 32 ..
  • ACQUISIRE
  • 1. venire in possesso di qualcosa acquisire un
    diritto, la proprietà di un bene  (inform.)
    ottenere un file digitale da contenuti analogici
    (p.e. unimmagine, un suono).
  • 2. apprendere, imparare un concetto dato per
    acquisito  fare proprio, procurarsi nel corso
    degli anni ha acquisito molta esperienza
  • Etimologia ? tratto da acquisito.

48
ART. 3 ATTIVITA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
  • MODELLO ANCI (Documento ANCI 19/1/2015  "Schema"
    di convenzione per gestione associata delle
    acquisizioni di beni, servizi e lavori in
    attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in
    base allart. 33, comma 3-bis del d.lgs. n.
    163/2006 (come riformulatodallart. 9, comma 4
    del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014).
  • Art. 1, c. 9 La presente convenzione non si
    applica a) al conferimento di incarichi
    professionali e consulenze intesi come contratti
    di prestazione dopera affidati in base a quanto
    previsto dallart. 7, commi 6 e seguenti del
    d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle
    disposizioni regolamentari dei singoli enti
    disciplinanti le collaborazioni autonome

49
ART. 3 ATTIVITA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
  • Redazione di bandi di gara e lettere di invito,
    ad eccezione dei Capitolati Speciali di
    competenza del Comune interessato.
  • Definizione, in caso di utilizzo del criterio
    dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei
    criteri di valutazione delle offerte e dei loro
    parametri.
  • Nomina delleventuale commissione di gara.
  • Art. 84, comma 3 - Codice La commissione è
    presieduta di norma da un dirigente della
    stazione appaltante e, in caso di mancanza in
    organico, da un funzionario della stazione
    appaltante incaricato di funzioni apicali,
    nominato dall'organo competente. 

50
ART. 3 ATTIVITA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
  • Consiglio di Stato, sez. III, 12 dicembre 2014,
    n. 6.139
  • Lart. 84, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, che
    vincola alla nomina come presidente della
    commissione di un dirigente o di un funzionario
    con funzioni apicali della stazione appaltante, è
    concepita e formulata con riferimento a uno
    schema organizzativo semplice della gestione
    della gara e, cioè, a un modello in cui
    lamministrazione appaltante gestisce anche la
    procedura. La disposizione, viceversa, per come
    strutturata, non si adatta a moduli
    organizzativi, sempre più diffusi e avvertiti
    come ineludibili, nei quali le procedure vengono
    centralizzate presso organismi formalmente
    incardinati presso amministrazioni diverse da
    quelle contraenti e, nei confronti delle quali,
    operano come centrali di committenza, secondo il
    meccanismo rappresentativo descritto allart. 3,
    comma 34, d.lgs. cit..

51
ART. 3 ATTIVITA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
  • Consiglio di Stato, sez. III, 12 dicembre 2014,
    n. 6.139
  • Si tratta di formule organizzatorie che si
    stanno imponendo in tutti i livelli di governo e
    che assolvono la precipua funzione di ridurre il
    rischio di fenomeni corruttivi e di
    standardizzare le procedure comuni a una
    molteplicità di amministrazioni. La scelta di
    tali modelli organizzativi implica un
    disallineamento tra lamministrazione alla quale
    saranno imputati gli effetti del contratto e
    quella che gestisce la procedura. Orbene, in
    presenza di tali schemi amministrativi, lesegesi
    dellart. 84, comma 3, d.lgs. cit., devessere
    condotta in ossequio a criteri ermeneutici
    teleologici, più che letterali. Lutilizzo
    esclusivo di un parametro interpretativo che
    valorizzi il significato lessicale delle parole
    imporrebbe di leggere la disposizione nel senso
    che il presidente della commissione devessere
    scelto tra i dirigenti o tra i funzionari
    dellamministrazione che gestisce la procedura,
    anziché di quella alla quale vengono
    sostanzialmente imputati gli effetti del
    contratto oggetto della gara.

52
ART. 3 ATTIVITA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
  • Consiglio di Stato, sez. III, 12 dicembre 2014,
    n. 6.139
  • Luso di un criterio finalistico, invece, impone
    la diversa lettura secondo la quale il presidente
    della commissione può essere scelto anche
    (meglio deve essere scelto) tra i dirigenti o
    tra i funzionari della diversa (rispetto a quella
    che gestisce la gara) amministrazione in favore
    della quale sarà resa la prestazione contrattuale
    dovuta dallimpresa selezionata e nellinteresse
    della quale la centrale di committenza ha
    amministrato la gara Lopzione ermeneutica appena
    preferita si rivela, infatti, esattamente
    coerente con la ratio della disposizione di
    riferimento, che, là dove impone la nomina, come
    presidente della commissione giudicatrice, di un
    dirigente o di un funzionario della stazione
    appaltante, intende realizzare una duplice
    finalità il contenimento della spesa pubblica e
    la trasparenza nel governo della procedura.

53
ART. 3 ATTIVITA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
  • Consiglio di Stato, sez. III, 12 dicembre 2014,
    n. 6.139
  • Il legislatore ha, evidentemente, inteso, con
    lintroduzione della misura in commento,
    realizzare, per un verso, un effetto di risparmio
    e assicurare, per un altro, una gestione
    imparziale della gara. Orbene, lesegesi che
    riconosce il rispetto del precetto in questione
    anche nellipotesi in cui il presidente della
    commissione di gara venga scelto tra i dirigenti
    o tra i funzionari dellamministrazione
    sostanzialmente beneficiaria degli effetti
    negoziali del contratto, ancorché formalmente
    diversa da quella che gestisce la procedura,
    risulta coerente con entrambe le finalità sopra
    segnalate. Il presidente della commissione così
    selezionato, infatti, garantisce sia leffetto di
    risparmio (non avendo titolo ad alcun compenso
    per quellattività), sia quello di trasparenza
    (in quanto incardinato nellamministrazione
    beneficiaria finale della prestazione dovuta
    dallimpresa selezionata e, quindi, si presume,
    esclusivamente portatore dellinteresse pubblico
    alla corretta gestione della procedura
    competitiva).

54
ART. 3 ATTIVITA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
  • Consiglio di Stato, sez. III, 12 dicembre 2014,
    n. 6.139
  • Nel caso in esame, avente ad oggetto la
    procedura dappalto per la fornitura di beni in
    favore delle aziende sanitarie della regione,
    gestita dal Coordinamento regionale acquisti per
    la sanità (Cras) quale centrale di committenza
    regionale, la nomina come presidente della
    commissione giudicatrice di un dirigente di una
    delle aziende beneficiarie della prestazione
    dovuta dallimpre sa appaltatrice si rivela del
    tutto coerente con lart. 84, comma 3, cit..
    In riforma della sentenza Tar Veneto, sez. I,
    n. 1.173/2014. In senso conforme CdS, sez. III,
    n. 1.498/2014.

55
ART. 3 ATTIVITA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
  • e) Effettuazione e cura di tutti gli adempimenti
    relativi allo svolgimento della procedura di gara
    in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi
    di pubblicità e di comunicazione previsti in
    materia di affidamento dei contratti pubblici.
  • f) Aggiudicazione provvisoria.
  • Attività istruttoria di accertamento e controllo
    requisiti, oltre che di acquisizione documentale.
  • Aggiudicazione definitiva.
  • Collaborazione con il Comune interessato, ai fini
    della stipulazione del contratto.
  • Effettua le comunicazioni, le pubblicazioni e le
    trasmissioni allOsservatorio dei contratti
    pubblici limitatamente alla fase della gara,
    incluse le comunicazioni post gara e le
    pubblicazioni post gara.
  • Decisioni in merito ad eventuali istanze di
    autotutela.

56
ART. 3 ATTIVITA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
  • In relazione allattività, di cui al punto a,
    si stabilisce che la scelta della procedura di
    gara è di esclusiva competenza del Responsabile
    dellUfficio del Comune sede della Centrale di
    committenza.
  • Verificata la positiva sussistenza di tutti i
    requisiti in capo allimpresa aggiudicataria,
    acquisita la dovuta documentazione e disposta
    laggiudicazione definitiva, la Centrale di
    committenza comunica al Comune interessato il
    nominativo dellimpresa vincitrice della gara.
  • Il Comune interessato (quello per il quale
    viene effettuata e svolta la gara) recepisce, con
    proprio provvedimento, le risultanze
    dellaggiudicazione definitiva e procede alla
    stipula del contratto.
  • Il Comune interessato può accedere agli atti di
    gara, in conformità alla disciplina prevista
    dallarticolo 13 del D.Lgs n. 163/2006 (Codice
    dei contratti pubblici).

57
ART. 4 ATTIVITA DI COMPETENZA DEL COMUNE
"INTERESSATO"
  • Resta di esclusiva competenza del singolo Comune
    interessato sia la fase che precede lindizione
    della procedura di gara (programmazione e scelta
    discrezionale dei lavori, dei servizi e delle
    forniture da acquisire, approvazione progetti,
    etc.) sia la fase esecutiva (stipula contratto,
    consegna appalto, direzione appalto, esecuzione
    appalto, contabilità, collaudo, etc.), salvo
    espressa delega anche per questa ultima fase, che
    potrà comprendere anche la stipula del contratto.

58
ART. 4 ATTIVITA DI COMPETENZA DEL COMUNE
"INTERESSATO"
  • In particolare, a titolo esemplificativo e non
    esaustivo, restano di competenza del singolo
    Comune aderente
  • la nomina del RUP (Responsabile Unico del
    Procedimento), ai sensi dellarticolo 10 D.Lgs
    n.163/2006, relativamente ai procedimenti di gara
    rimasti di propria competenza.
  • le attività di individuazione delle prestazioni
    da acquisire (lavori, opere, servizi, forniture)
  • la redazione e lapprovazione dei progetti e di
    tutti gli altri atti ed elaborati che ne
    costituiscono il presupposto

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ART. 4 ATTIVITA DI COMPETENZA DEL COMUNE
"INTERESSATO"
  • la stipula del contratto dappalto
  • laffidamento della direzione dei lavori e della
    direzione afferente le prestazioni di servizi o
    forniture
  • tutti gli adempimenti connessi alla corretta
    esecuzione dellappalto ed ai pagamenti sulla
    base degli stati di avanzamento lavori, servizi,
    forniture
  • la collaudazione statica e tecnico-amministrativa
    delle opere e dei lavori
  • il collaudo o forme equivalenti delle forniture
    e dei servizi
  • i pagamenti dei corrispettivi di appalto.

60
ART. 4 ATTIVITA DI COMPETENZA DEL COMUNE
"INTERESSATO"
  • Il Comune aderente può delegare agli Uffici della
    Centrale lattività di validazione tecnica ed
    amministrativa dei progetti con oneri a proprio
    carico.
  • Il Comune aderente potrà avvalersi del supporto
    della Centrale di committenza nellesame di
    eventuali proposte di varianti (varianti in corso
    di esecuzione del contratto varianti in corso
    dopera).
  • In caso di appalto da aggiudicare con il criterio
    dellofferta economicamente più vantaggiosa, il
    Comune interessato assume gli oneri economici dei
    compensi spettanti ad eventuali componenti
    esperti esterni, che la Centrale di committenza
    riterrà necessario inserire nella Commissione di
    gara, oneri da riportare nei quadri economici di
    spesa dei singoli interventi e, di conseguenza,
    nei relativi provvedimenti di approvazione
    emanati dal Comune aderente.

61
ART. 5 DISCIPLINA DEI FLUSSI INFORMATIVI
  • Il Comune interessato comunica alla Centrale la
    volontà di avvalersi della medesima. La
    comunicazione deve essere corredata da
  • Provvedimento di approvazione del progetto
    esecutivo per i lavori ed opere
  • Progetto esecutivo dei lavori ed opere
  • Validazione del progetto
  • Capitolati speciali e relazioni illustrative, in
    relazione alle forniture e servizi da acquisire
  • e) Formale dichiarazione di copertura finanziaria
    dellappalto, a firma del Responsabile del
    Settore Finanziario, ove dettagliatamente
    indicare il codice di intervento della spesa (la
    Ccd indice la gara, indicando, in sede di
    determinazione a contrarre, il predetto codice
    del Comune interessato alternativa il Comune
    interessato corrisponde le somme alla Cdc?? Altra
    alternativa il Comune interessato procede ad un
    proprio impegno di spesa prima dellindizione
    della gara)
  • f) Eventuali indicazioni relative alla procedura
    di scelta del contraente

62
ART. 5 DISCIPLINA DEI FLUSSI INFORMATIVI
  • La Centrale di committenza si obbliga, entro 30
    giorni dalla ricezione della formale
    comunicazione del Comune interessato, ad ultimare
    la verifica, volta ad accertare la completezza e
    la validità delle informazioni e documentazioni
    ricevute, al fine di poter procedere
    allindizione della gara.
  • In caso di incompletezza od irregolarità della
    documentazione presentata, la Centrale di
    committenza assegna un congruo termine per le
    integrazioni. Ultimata la fase di verifica, la
    Centrale di committenza procede, entro i
    successivi trenta giorni, allindizione della
    gara.
  • In caso di contestuale pluralità di
    comunicazioni, viene data precedenza alla
    comunicazione protocollata anteriormente. Sono
    fatti salvi comprovati motivi di urgenza,
    soggetti a valutazione discrezionale da parte
    della Cdc.

63
ART. 6 COSTI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
  • I costi vivi di ogni singola gara (contributo
    di gara, costi per eventuali pubblicazioni, per
    nomina della commissione, etc.) sono interamente
    sopportati dal Comune interessato, che deve
    corrisponderli alla Centrale di committenza entro
    15 giorni dalla relativa comunicazione.
  • OPPURE
  • I costi vivi di ogni singola gara (contributo
    di gara, costi per eventuali pubblicazioni, per
    nomina della commissione, etc.) sono interamente
    sopportati dal Comune interessato. Il Comune sede
    della CdC anticipa tali costi ed il Comune
    interessato deve corrisponderli alla Centrale di
    committenza entro 15 giorni dalla relativa
    comunicazione.

64
ART. 7 FORME DI CONSULTAZIONE TRA GLI ENTI
ADERENTI
  • Viene istituita la Conferenza dei Sindaci dei
    Comuni convenzionati, convocata e presieduta dal
    Sindaco del Comune di .. La Conferenza dei
    Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni
    aderenti, i quali possono delegare un Assessore.
  • Alla Conferenza partecipano anche il Responsabile
    della Cdc ed i diversi Responsabili di settore
    degli altri Comuni.
  • La Conferenza assume provvedimenti a maggioranza
    assoluta dei presenti e si esprime mediante
    deliberazioni, al fine di
  • dirimere, in via preventiva ed amichevole,
    eventuali divergenze nellapplicazione della
    presente convenzione
  • valutare eventuali modifiche o integrazioni alla
    disciplina della presente convenzione
  • esprimere lassenso preventivo alladesione di
    altri enti alla Cdc
  • altre evenienze reputate utili dal Sindaco di
    ...

65
ART. 8 COPERTURA ASSICURATIVA
  • In ragione della notevole delicatezza e
    complessità delle attività del Responsabile della
    Cdc, viene prevista, in favore del medesimo, una
    copertura assicurativa, per responsabilità civile
    verso terzi presso primario istituto. Gli oneri
    dellassicurazione sono a carico dei Comuni
    convenzionati, secondo il seguente riparto
    ....................... ........
    ................... .........

66
ART. 8 COPERTURA ASSICURATIVA
  • Larticolo 43 comma 1 del CCNL autonomie locali
    del 14 settembre 2000 prevede che gli enti
    assumono le iniziative necessarie per la
    copertura assicurativa della responsabilità
    civile dei dipendenti, ai quali è attribuito uno
    degli incarichi di cui agli art. 8 e ss. del CCNL
    del 31.3.1999, ivi compreso il patrocinio legale,
    salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le
    risorse finanziarie destinate a tale finalità
    sono indicate nei bilanci, nel rispetto delle
    effettive capacità di spesa.

67
ART. 8 COPERTURA ASSICURATIVA
  • Il richiamato articolo 8 del CCNL del 31/03/1999
    dispone che gli enti del comparto possono
    istituire posizioni di lavoro che richiedono, con
    assunzione diretta di elevata responsabilità di
    prodotto e di risultato
  • a) lo svolgimento di funzioni di direzione di
    unità organizzative di particolare complessità,
    caratterizzate da elevato grado di autonomia
    gestionale e organizzativa
  • b) lo svolgimento di attività con contenuti di
    alta professionalità e specializzazione correlate
    a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie
    e/o alla iscrizione ad albi professionali
  • c) lo svolgimento di attività di staff e/o di
    studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e
    controllo caratterizzate da elevate autonomia ed
    esperienza.
  • La norma contrattuale precisa, inoltre, che tali
    posizioni possono essere assegnate
    esclusivamente a dipendenti classificati nella
    categoria D, sulla base e per effetto di un
    incarico a termine conferito in conformità alle
    regole di cui allart. 9.

68
ART. 8 COPERTURA ASSICURATIVA
  • Naturalmente deve trattarsi dellassicurazione
    per la responsabilità derivante da danni arrecati
    a terzi (ex art. 28 Costituzione e 93 del TUEL
    d.lgs. 267/2000), in cui il Comune in quanto
    responsabile solidale ha un interesse alla
    stipula del contratto (cfr. Corte dei Conti sez.
    giurisdizionale per la Sicilia, sentenza n.
    734/2008), non della responsabilità
    amministrativo-contabile del dipendente per i
    danni arrecati, con dolo o colpa grave,
    allamministrazione medesima (Corte conti, sez.
    controllo Lombardia, n. 665/2011).

69
ART. 9 DURATA DELLA CONVENZIONE E MODALITA DI
RECESSO
  • La Convenzione ha durata dal ................
    sino al .......................
  • I Comuni convenzionati hanno la possibilità di
    recesso, previo il rispetto del termine di
    preavviso di mesi tre.
  • Il preavviso deve essere assunto con
    deliberazione consiliare.

70
ART. 10 EVENTUALE CONTENZIOSO ESTERNO
  • I costi relativi alla gestione delleventuale
    contenzioso verso terzi, connesso
    allespletamento di tutte le attività della
    Centrale di committenza, compresi eventuali
    risarcimenti danni di qualsivoglia genere,
    restano di esclusiva competenza del Comune
    interessato, fermo restando lobbligo della
    Centrale di assicurare ampia collaborazione.

71
IL CONTENZIOSO
  • Pur se la Cdc è parte processuale
  • Ai fini della gara, la centrale di committenza è
    lunica controparte degli aspiranti gestori non
    vi sono contatti tra questi ultimi e le
    amministrazioni che usufruiranno del servizio
    (Tar Lombardia, sez. Brescia II, n. 1.370/2012).
  • Esse, come beneficiano, da un lato, della
    procedura indetta ed espletata dalla centrale di
    committenza, sono dallaltro vincolate alle
    vicende anche giudiziarie della gara, vicende
    che hanno, per disposizione di legge, nella
    centrale di committenza lunica protagonista, sul
    piano sostanziale come su quello processuale, e
    che possono riverberarsi direttamente, come nel
    caso dellart. 122 c.p.a., anche sulla stipula
    dei successivi contratti (Consiglio di Stato,
    sez. III, n. 3.639/2013 in tal senso, pure CdS,
    n. 3.402/2012).

72
IL CONTENZIOSO
  • I Comuni che aderiscono alla convenzione che
    istituisce la Centrale Unica di Committenza sono
    meri beneficiari della procedura indetta ed
    espletata dalla Centrale di Committenza e sono
    vincolati alle vicende, anche giudiziarie, della
    gara. Ne consegue che il ricorso contro la
    procedura di gara deve essere notificato alla
    Centrale Unica di Committenza, in qualità di
    unico soggetto responsabile della gestione della
    procedura (T.A.R. Abruzzo, Sez. I, n. 721 del
    16/10/2014).

73
IL CONTENZIOSO
  • I Comuni che aderiscono alla convenzione che
    istituisce la centrale unica di committenza sono
    meri beneficiari della procedura indetta ed
    espletata dalla centrale di committenza e sono
    vincolati alle vicende anche giudiziarie della
    gara, sicché, mentre gli effetti e i risultati di
    questa sono imputati al Comuni, limputazione
    formale degli atti, rilevante ai fini della
    notifica del ricorso impugnatorio, non può che
    ricadere sulla centrale di committenza,
    contraddittore necessario dello stesso, in quanto
    competente in via esclusiva allindizione,
    regolazione e gestione della gara e responsabile
    della stessa (T.A.R. Abruzzo, Sez. I, n. 721 del
    16/10/2014).

74
IL CONTENZIOSO
  • La centrale di committenza costituisce un
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