Title: LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE DI COMMIITTENZA ALLA LUCE DELLE RECENTISSIME NOVITA' LEGISLATIVE
1LA COSTITUZIONE DI UNACENTRALE DI
COMMIITTENZAALLA LUCE DELLE RECENTISSIMENOVITA'
LEGISLATIVE
2PRECISAZIONI
- La centrale di committenza (Cdc) è
un'amministrazione aggiudicatrice che acquista
forniture o servizi destinati ad amministrazioni
aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
aggiudica appalti pubblici o conclude accordi
quadro di lavori, forniture o servizi destinati
ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti
aggiudicatori (art. 3, comma 34, Codice). - Possiamo affermare, allora, che esistono tre
tipologie di Cdc - la Cdc come centrale di acquisti, che gestisce
appalti di forniture o servizi, stipulando
contratti a beneficio di amministrazioni terze,
le quali vi aderiscono per ordinare beni e
servizi alle condizioni fissate dalla Cdc - la Cdc come gestore di procedure di gara, che
gestisce le procedure di gara e giunge
allaggiudicazione di prestazioni, per conto di
amministrazioni che le affidano queste funzioni - la Cdc come gestore di accordi quadro, conclusi
sempre a beneficio di amministrazioni terze.
3PRECISAZIONI
- La Sua (Stazione unica appaltante), appartiene
alla categoria delle Cdc come gestore di
procedure di gara. Infatti, il Dpcm 30 giugno
2011, attuativo della legge 136/2010, le
configura come centrali di committenza, ma
finalizzandone lattività esclusivamente alla
gestione delle procedure di gara, come strumento
di contrasto contro le influenze negative negli
appalti da parte della criminalità organizzata. - La Sua è, per essere molto concreti, un ufficio
centralizzato specializzato nella gestione degli
appalti, che sulla base delle richieste delle
amministrazioni, cura integralmente la fase della
gara, assumendosi integralmente anche la
responsabilità della scelta dei sistemi e criteri
da utilizzare, fino alla stipulazione dei
contratti e anche allassistenza alleventuale
contenzioso delle gare.
4PRECISAZIONI
- Dalla lettura piana dellarticolo 33, comma
3-bis, si evince facilmente che esso non
disciplina per nulla una Sua, ne una Cdc. - Infatti, detto comma si riferisce allattività
contrattuale complessivamente intesa degli enti
locali. Il tratto caratteristico del comma 3-bis
è quello di porsi come forma associativa, volto
ad imporre alle amministrazioni locali di
aggregarsi tra loro, per gestire le procedure di
gara mediante uffici unici (uffici comuni o
delegati), derivanti dalla commistione delle loro
risorse ed organici, così da renderli più
organizzati e competenti, ai fini di gestioni più
efficienti. - Ciò è dimostrato dalla circostanza che larticolo
33, comma 3-bis, impone forme associative ben
precise, a differenza, invece, della disciplina
generale delle centrali di committenza e delle
stazioni uniche appaltanti.
5PRECISAZIONI
- Pertanto, a ben vedere, il comma 3-bis non
disciplina affatto una centrale di committenza,
intesa come soggetto che stipula contratti a
favore di terzi che possano di volta in volta
aderire alle convenzioni da essa prodotte né è
una Sua, che si limita a realizzare le procedure
di gara. - Il comma 3-bis obbliga i comuni ad associarsi in
unione di comuni o consorzio (?), creando un
ufficio comune o delegato che si occupi
direttamente dellacquisizione di lavori,
forniture e servizi per gli enti associati,
sostituendosi ai singoli uffici. Non è una
centrale di committenza vera e propria, perché
lunione o il consorzio svolge le funzioni a
beneficio solo degli enti associati, mentre alle
convenzioni delle centrali di committenza possono
aderire tutte le amministrazioni, senza che
debbano conferire in unioni o consorzi i propri
uffici.
6PRECISAZIONI
- Peraltro, il medesimo comma 3-bis smentisce se
stesso e dimostra che appunto quello che
disciplina non è una centrale di committenza, né
una Sua, ma solo una normale forma associativa,
cui affidare la funzione di gestione dellintera
attività contrattuale, dismessa dai comuni
associati. Infatti, il comma prevede che, in
alternativa alla costituzione di uffici unici in
unione o consorzio, i comuni non capoluogo di
provincia possono acquisire beni e servizi
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto
gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto
aggregatore di riferimento.
7PRECISAZIONI
- Ovviamente, questultima parte del comma risulta
del tutto pleonastica. I comuni non solo possono,
ma, ai sensi dellarticolo 1 della legge
135/2012, e dellarticolo 1, commi 449 e 450,
della legge 296/2006, devono effettuare gli
acquisti di beni e servizi, mediante le
convenzioni ed il mercato elettronico. In realtà,
dunque, i comuni potrebbero anche non costituire
uffici comuni per gli appalti mediante unioni e
consorzi, se si limitassero semplicemente ad
adempiere ad obblighi di legge già vigenti.
8LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
- Disciplina precedente In vigore dal 6 dicembre
2011 al 6 luglio 2012 (1) - Art. 33, comma 3-bis. I Comuni con popolazione
non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel
territorio di ciascuna Provincia affidano
obbligatoriamente ad un'unica centrale di
committenza l'acquisizione di lavori, servizi e
forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di
cui all'articolo 32 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo
consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi
dei competenti uffici.
9LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
- Disciplina precedente In vigore dal 7 luglio
2012 al 14 agosto 2012 (2) - Art. 33, comma 3-bis. I Comuni con popolazione
non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel
territorio di ciascuna Provincia affidano
obbligatoriamente ad un'unica centrale di
committenza l'acquisizione di lavori, servizi e
forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di
cui all'articolo 32 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo
consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi
dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi
Comuni possono effettuare i propri acquisti
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto
gestiti da altre centrali di committenza di
riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.
488 ed il mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 328 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207.
10LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
- Disciplina precedente In vigore dal 15 agosto
2012 al 23 aprile 2014 (3) - Art. 33, comma 3-bis. I Comuni con popolazione
non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel
territorio di ciascuna Provincia affidano
obbligatoriamente ad un'unica centrale di
committenza l'acquisizione di lavori, servizi e
forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di
cui all'articolo 32 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo
consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi
dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi
Comuni possono effettuare i propri acquisti
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto
gestiti da altre centrali di committenza di
riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e il mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 328 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207. Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano alle acquisizioni di
lavori, servizi e forniture, effettuate in
economia mediante amministrazione diretta, nonché
nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e
al secondo periodo del comma 11 dell'articolo
125.
11LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
- Disciplina precedente In vigore dal 24 aprile
2014 al 23 giugno 2014 (4) - Art. 33, comma 3-bis. I Comuni non capoluogo di
provincia procedono all'acquisizione di lavori,
beni e servizi nell'ambito delle unioni dei
comuni di cui all'articolo 32 del decreto
legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo
consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi
dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un
soggetto aggregatore o alle province, ai sensi
della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa,
gli stessi Comuni possono effettuare i propri
acquisti attraverso gli strumenti elettronici di
acquisto gestiti da Consip S.p.A.o da altro
soggetto aggregatore di riferimento.
12LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
- DISCIPLINA PRECEDENTE In vigore dal 24 giugno
2014 al 18 agosto 2014 (5) - Art. 33, comma 3-bis. I Comuni non capoluogo di
provincia procedono all'acquisizione di lavori,
beni e servizi nell'ambito delle unioni dei
comuni di cui all'articolo 32 del decreto
legislativo n. 267/2000, ove esistenti, ovvero
costituendo un apposito accordo consortile tra i
comuni medesimi e avvalendosi dei competenti
uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad
un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi
della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa,
gli stessi Comuni possono acquisire beni e
servizi attraverso gli strumenti elettronici di
acquisto gestiti da Consip S.p.A.o da altro
soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture non rilascia il
codice identificativo gara (CIG) ai comuni non
capoluogo di provincia che procedano
all'acquisizione di lavori, beni e servizi in
violazione degli adempimenti previsti dal
presente comma.
13LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
- DISCIPLINA ATTUALE In vigore dal 19 agosto 2014
(6) - Art. 33, comma 3-bis. I Comuni non capoluogo di
provincia procedono all'acquisizione di lavori,
beni e servizi nell'ambito delle unioni dei
comuni di cui allarticolo 32 del D.Lgs n.
267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un
apposito accordo consortile tra i comuni medesimi
e avvalendosi dei competenti uffici anche delle
province, ovvero ricorrendo ad un soggetto
aggregatore o alle province, ai sensi legge 7
aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi
Comuni possono acquisire beni e servizi
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto
gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto
aggregatore di riferimento. LAutorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture non rilascia il codice
identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo
di provincia che procedano allacquisizione di
lavori, beni e servizi in violazione degli
adempimenti previsti dal presente comma. Per i
Comuni istituiti a seguito di fusione lobbligo
di cui al primo periodo decorre dal terzo anno
successivo a quello di istituzione.
14LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
- DISCIPLINA ATTUALE In vigore dal 19 agosto 2014
(6) - Art. 23-ter. Legge 11 agosto 2014, n. 114
- Le disposizioni di cui al comma 3-bis
dellarticolo 33 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da
ultimo dallarticolo 23-bis del presente decreto,
entrano in vigore il 1º gennaio 2015, quanto
allacquisizione di beni e servizi, e il 1º
luglio 2015, quanto allacquisizione di lavori.
Sono fatte salve le procedure avviate alla data
di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
15LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
- DISCIPLINA ATTUALE In vigore dal 19 agosto 2014
(6) - 2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis
dellarticolo 33 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, modificato da ultimo
dallarticolo 23-bis del presente decreto, non si
applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e
forniture da parte degli enti pubblici impegnati
nella ricostruzione delle località dellAbruzzo
indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, e di quelle
dellEmilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.
122. - 3. I comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti possono procedere autonomamente per gli
acquisti di beni, servizi e lavori di valore
inferiore a 40.000 euro.
16LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
- Viene, dunque, nuovamente riscritta, per
lennesima volta, la disciplina in tema di
Centrali di committenza - ponendo in essere una nuova distinzione tra il
regime applicabile ai Comuni non capoluogo di
provincia e quello dei Comuni capoluogo,
introducendo per i primi una disciplina speciale
che riguarda anche laffidamento di lavori
pubblici - introducendo una disciplina di deroga per gli
enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle
località dellAbruzzo e dellEmilia-Romagna - introducendo una disciplina di deroga per i
Comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti.
17LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
- Finalità generale La ratio sottesa alla
disposizione è quella di limitare lelevata
frammentazione del sistema degli appalti pubblici
e la concentrazione delle procedure di evidenza
pubblica, al fine di ridurre i costi di gestione
delle procedure e di far ottenere risparmi di
spesa, quantificabili a consuntivo, per le
conseguenti economie di scala (Corte dei Conti,
sez. reg. controllo Campania, parere 1.890/2014,
del 10 luglio 2014).
18LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
- Dunque, i Comuni non capoluogo di provincia
procedono all'acquisizione di lavori, beni e
servizi mediante le seguenti modalità - Nell'ambito delle Unioni dei Comuni, (art. 32
D.Lgs n. 267/2000) ove esistenti. - Organizzando una centrale di committenza fra
Comuni, mediante una specifica Convenzione, ai
sensi dellarticolo 30 del D.Lgs n. 267/2000.
Invero, la disposizione normativa fa riferimento
ad un fantomatico accordo consortile tra i
Comuni. Al riguardo, occorre osservare che il
riferimento ai consorzi è in palese
contraddizione con la soppressione dei consorzi
di funzioni tra gli enti locali (art. 2, comma
186, lettera e, legge 191/2009).
19LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
- Art. 2, comma 186, lettera e, legge 191/2009
(comma così modificato dall'articolo 1, comma
1-quater, legge n. 42 del 2010) Al fine del
coordinamento della finanza pubblica e per il
contenimento della spesa pubblica, i comuni
devono adottare le seguenti misure - soppressione della figura del difensore civico
comunale - soppressione delle circoscrizioni di
decentramento comunale - possibilità di delega da parte del sindaco
dell'esercizio di proprie funzioni a non più di
due consiglieri, in alternativa alla nomina degli
assessori, nei comuni con popolazione non
superiore a 3.000 abitanti - d) soppressione della figura del direttore
generale, tranne che nei comuni con popolazione
superiore a 100.000 abitanti - e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli
enti locali, facendo salvi ad eccezione dei
bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai
sensi dellarticolo 1 della legge 27 dicembre
1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di
lavoro a tempo indeterminato esistenti, con
assunzione da parte dei comuni delle funzioni già
esercitate dai consorzi soppressi e delle
relative risorse e con successione dei comuni ai
medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e
ad ogni altro effetto.
20LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
- Accordo consortile Lobbligo per i Comuni
non costituiti in Unioni di procedere alla
selezione del contraente a mezzo di accordo
consortile non deve essere inteso come obbligo di
costituire un consorzio cui demandare il compito
di istituire una propria centrale di committenza,
ma come obbligo di istituire direttamente una
centrale di committenza comune, tramite un
accordo che ne regoli lattività. La formula
della convenzione tra enti locali di cui allart.
30 del TUEL non contrasta con quella dellaccordo
consortile di cui allart. 33, comma 3-bis, del
codice dei contratti. (Corte conti, sez. Lazio,
n. 138/2013 in tal senso, anche Corte conti,
sez. Umbria, n. 112/2013).
21LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
- Non è richiesto, per la stipulazione dellaccordo
consortile (convenzione), il raggiungimento di
alcuna classe demografica o territoriale Con
riferimento ai primi due quesiti, che possono
essere esaminati unitariamente, si può rilevare
come il Legislatore abbia previsto il duplice
modello procedimentale del ricorso ad una
centrale di committenza delegata dai comuni
associati ovvero, più direttamente, ad un
acquisto diretto fatto dai Comuni tra loro
consorziati, a prescindere dal fatto che i
medesimi raggiungano o meno una determinata
classe demografica o territoriale perché la norma
non pone limiti di sorta, riuscendo così a
conseguire lobiettivo prefissato delle economie
di scala nellacquisto di beni e servizi (Corte
conti, sez. Liguria, n. 44/2013).
22LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
- 3) Ricorrendo ad un Soggetto aggregatore
- 4) Ricorrendo alle Province, ai sensi della legge
n. 56/2014.
23LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
- Il Legislatore nazionale è, poi, intervenuto
direttamente sul Codice dei contratti pubblici.
Con la modifica disposta dallarticolo 9 del
decreto legge n. 66/2014, convertito in legge n.
89/2014, si è in presenza di una nuova e più
stringente disciplina, presentante il seguente
assetto - Viene confermata l'Anagrafe unica delle stazioni
appaltanti, prevista dall'articolo 33-ter del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorità
di Vigilanza.
24LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
- Presso tale Anagrafe, è istituito l'elenco dei
soggetti "aggregatori", di cui sono componenti di
diritto Consip S.p.A. ed una centrale di
committenza per ciascuna Regione. Ai sensi del
comma 5, dell'articolo 9, le Regioni devono
costituire ovvero designare, entro il 31 dicembre
2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore.
In ogni caso, il numero complessivo dei soggetti
aggregatori presenti sul territorio nazionale non
può essere superiore a 35. - Oltre i predetti componenti di diritto, possono
richiedere l'iscrizione all'elenco soggetti
diversi, che svolgono attività di centrale di
committenza, ai sensi dell'articolo 33 del
Codice, ed in possesso dei requisiti per
liscrizione, da definire con un futuro DPCM.
25LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
- LA FORMAZIONE DELLELENCO DEI SOGGETTI
AGGREGATORI - Lart. 9 del DL n. 66/2014 (convertito in legge
n. 89/2014) prevede listituzione presso lANAC
dellElenco dei soggetti aggregatori, cui fanno
parte CONSIP, una Centrale di Acquisto per ogni
Regione e altre Centrali di Committenza il cui
ambito sia ritenuto ottimale ai fini
dellaggregazione e della centralizzazione della
domanda. Dopo i previsti due DPCM, lANAC
dovrà indicare, in un proprio provvedimento, le
modalità operative per presentare la richiesta
di far parte dellelenco. I soggetti
aggregatori avranno 45 giorni per presentare la
domanda e lANAC dovrà verificare la sussistenza
dei loro requisiti. Quindi verrà finalmente
prodotto lelenco dei soggetti aggregatori,
secondo un ordine decrescente in base al valore
complessivo dei bandi realizzati da ciascuno nel
triennio di riferimento, fino ad arrivare al
numero massimo di 35.
26LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
- Il sistema dei soggetti aggregatori non esclude
il sistema dei modelli di organizzazione degli
acquisti dei Comuni non capoluogo definito
dallart. 33, comma 3-bis del Codice, ma si
integra con lo stesso (cfr. Assemblea ANCI,
Milano 7 Novembre 2014). I Soggetti Aggregatori
infatti non sono chiamati a sostituire in toto le
precedenti stazioni appaltanti ma dovranno
piuttosto svolgere alcune procedure, anno per
anno individuate dal tavolo dei Soggetti
Aggregatori, anche in relazione alle soglie di
importo. A ben vedere, dunque, i soggetti
aggregatori non dovranno indire tutte le
procedure per lacquisizione di tutti i beni e
servizi acquisibili sul territorio regionale, ma
dovranno indire soltanto le maxi-procedure
necessarie per lacquisizione di quei beni e di
quei servizi che rientrino nelle categorie e
nelle soglie individuate dal Tavolo nazionale.
(Cfr. Convegno ITACA, Torino - 13 novembre 2014).
27LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11/11/2014 (G.U. 20/1/2015 n. 15) - Requisiti
per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti
aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, insieme con il
relativo elenco recante gli oneri informativi. -
Articolo 2 - Requisiti per la richiesta di
iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori
1. Richiedono l'iscrizione all'elenco dei
soggetti aggregatori, se in possesso dei
requisiti di cui al successivo comma 2, i
seguenti soggetti o i soggetti da loro costituiti
che svolgano attivita' di centrale di committenza
ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 con carattere di stabilita',
mediante un'organizzazione dedicata allo
svolgimento dell'attivita' di centrale di
committenza, per il soddisfacimento di tutti i
fabbisogni di beni e servizi dei relativi enti
locali a) citta' metropolitane istituite ai
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e del
decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 e
le province b) associazioni, unioni e consorzi
di enti locali, ivi compresi gli accordi tra gli
stessi comuni resi in forma di convenzione per la
gestione delle attivita' ai sensi del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. -
28LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
- 2. Ai fini dell'iscrizione all'elenco dei
soggetti aggregatori, i soggetti di cui alle
lettere a) e b) del comma 1, devono nei tre anni
solari precedenti la richiesta, avere pubblicato
bandi e/o inviato lettera di invito per procedure
finalizzate all'acquisizione di beni e servizi di
importo a base di gara pari o superiore alla
soglia comunitaria, il cui valore complessivo sia
superiore a 200.000.000 euro nel triennio e
comunque con un valore minimo di 50.000.000 euro
per ciascun anno. In sede di prima attuazione del
presente decreto, rileva ai fini del possesso del
requisito il triennio 2011-2012-2013. - 3. Ai fini del possesso del requisito relativo al
valore delle procedure di cui al comma 2, si
tiene conto anche delle procedure avviate a)
per i soggetti di cui al comma 1, lettera a),
dagli enti locali rientranti nell'area
territoriale della citta' metropolitana e delle
provinceb) per i soggetti di cui al comma 1,
lettera b), dai singoli enti locali facenti parte
dell'associazione, unione, consorzio o accordi
tra gli stessi comuni resi in forma di
convenzione per la gestione delle attivita'.
29LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14/11/2014 (G.U. 20/1/2015 n. 15) -
Istituzione del tavolo tecnico dei soggetti
aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 giugno 2014, n. 89, unitamente ai relativi
elenchi recanti gli oneri informativi
30LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
- Sabatini Coletti gt OVVERO
- oppure, o anche (quando una possibilità non
esclude l'altra) di solito, passo le vacanze al
mare, a Capri o a Ischia - oppure, o invece (per alternative che si
escludano a vicenda) o sei sordo o fai finta di
non sentire - ossia, cioè (con valore esplicativo, per
introdurre un chiarimento o un equivalente) i
partenopei o i napoletani.
31LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
- Stefano Usai Scatta lobbligo degli acquisti
centralizzati La Settimana degli Enti Locali,
n. 25, 1 luglio 2024, p. 9 Pertanto, dal
primo luglio i Comuni, esclusi i capoluogo di
provincia, potranno procedere alle acquisizioni,
a pena di impossibilità di esperire la procedura,
attraverso una delle seguenti opzioni -
procedere nellambito delle unioni dei comuni,
ove esistenti - costituire un apposito accordo
consortile tra comuni e avvalersi dei competenti
uffici - ricorrere ad un soggetto aggregatore -
ricorrere alla province - utilizzare, per
lacquisto di beni e servizi, gli strumenti
elettronici di acquisto gestiti dalla Consip o da
altro soggetto aggregatore di riferimento.
32LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
- In alternativa ai sistemi ora indicati, gli
stessi Comuni possono effettuare i propri
acquisti attraverso gli strumenti elettronici di
acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro
soggetto aggregatore di riferimento. Pertanto,
di regola, i Comuni non capoluogo di provincia
non possono ricorrere a singole procedure
autonome, salvo lutilizzo degli strumenti
elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.
o da altro soggetto aggregatore di riferimento,
dovendo invece ricorrere a modalità
centralizzate. La novella versione del comma
3-bis ha, peraltro, non previsto la deroga per
gli affidamenti diretti infra 40.000 euro, ad
eccezione dei Comuni con popolazione a 10.000
abitanti.
33LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
- Con riferimento a questultimo profilo, è
interessante notare che la nuova disciplina
assume rilevanza sopratutto per gli affidamenti
di lavori. Infatti, per lacquisto di beni e
servizi il regime derogatorio previsto per
lamministrazione diretta e per laffidamento
diretto non poteva trovare uneffettiva
applicazione nella prassi, atteso il tenore
preciso e stringente della disciplina contenuta
nellarticolo 1, comma 450, della Legge
n.296/2006 in tema di ricorso obbligatorio ai
mercati elettronici e/o strumenti telematici
gestiti a livello regionale. Così come, infatti,
chiarito dalla Corte dei Conti, sezione regionale
di controllo per la Basilicata, con il parere
n.67 del 9 aprile 2014, nellalveo applicativo
della citata disposizione rientrano tutti gli
acquisti di importo inferiore alla soglia
comunitaria.
34LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
- In assenza di deroghe legislative, si ritiene
che i comuni non capoluogo di provincia non
possano procedere ad acquisire autonomamente
neppure lavori, servizi e forniture d'importo
inferiore ad euro 40.000 mediante affidamento
diretto, poiché la nuova disposizione di finanza
pubblica di cui all'art. 9, c. 4, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito
in legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha novellato
il c. 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici), assume nell'ordinamento carattere di
specialità, e quindi di prevalenza, rispetto alla
norma generale di cui all'art. 125, commi 8 e 11,
dello stesso Codice (Corte conti Piemonte,
parere n. 144 del 2 luglio 2014).
35ARTICOLO 30 D.LGS.N. 267/2000
- 1. Al fine di svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi determinati, gli enti locali
possono stipulare tra loro apposite convenzioni. - 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la
durata, le forme di consultazione degli enti
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie. - 3. Per la gestione a tempo determinato di uno
specifico servizio o per la realizzazione di
un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di
propria competenza, possono prevedere forme di
convenzione obbligatoria fra enti locali, previa
statuizione di un disciplinare-tipo. - 4. Le convenzioni di cui al presente articolo
possono prevedere anche la costituzione di uffici
comuni, che operano con personale distaccato
dagli enti partecipanti, ai quali affidare
l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo
degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la
delega di funzioni da parte degli enti
partecipanti all'accordo a favore di uno di essi,
che opera in luogo e per conto degli enti
deleganti.
36ARTICOLO 30 D.LGS.N. 267/2000
- LUfficio comune è quello che opera con personale
distaccato dagli enti partecipanti, ai quale è
stato affidato l'esercizio delle funzioni
pubbliche e dei servizi pubblici in luogo degli
enti partecipanti all'accordo. Caratteri - si costituisce un nuovo (cioè non esistente
prima) singolo ufficio, composto dal personale
distaccato degli enti aderenti - il personale preposto allufficio comune rimane
dipendente dellente di appartenenza, ed è allo
scopo distaccato per lo svolgimento del servizio
o della funzione nellambito dellufficio comune - tale Ufficio esercita tutte le funzioni ed i
servizi del settore per tutti gli Enti aderenti - diversamente dal Consorzio non ha distinta
personalità giuridica, in quanto lattività viene
imputata agli Enti aderenti.
37ARTICOLO 30 D.LGS.N. 267/2000
- LUfficio delegato è quello costituito attraverso
listituto della delega di funzioni, da parte
degli enti partecipanti all'accordo a favore di
uno di essi, che opera in luogo e per conto degli
enti deleganti. La delega consiste nel
trasferimento dellesercizio di poteri da un
organo (delegante, che ne conserva la titolarità)
ad un altro (delegato). I presupposti di
legittimità della delega sono a) l'atto di
conferimento in forma scritta da parte
dell'organo delegante b) la sussistenza di una
specifica previsione di legge, che autorizzi la
delega. - Importante non si crea un nuovo Ufficio, ma ad
uno preesistente viene trasferito lesercizio di
poteri o funzioni anche di altri Enti.
38LA CONVENZIONE
- CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ................ E
....................... PER LISTITUZIONE DELLA
CENTRALE DI COMMITTENZA - (art. 33, comma 3-bis, D.Lgs n. 163/2006)
39LA CONVENZIONE
- Lanno ., il giorno del mese di ..,
nel Palazzo Municipale di , sono presenti i
signori - ....................., nato il , a .,
agente nel presente atto in qualità di Sindaco
rappresentante legale del COMUNE DI
....................... (sede legale, in via
.. partita IVA ..), ai sensi
dellarticolo 50 del D.Lgs n. 267/2000. - ...................., nato il , a .,
agente nel presente atto in qualità di Sindaco
rappresentante legale del COMUNE DI
......................... (sede legale, in via
.. partita IVA ..), ai sensi
dellarticolo 50 del D.Lgs n. 267/2000.
40LA CONVENZIONE IL PREAMBOLO
- PREMESSO CHE
- La centrale di committenza è un'amministrazione
aggiudicatrice che acquista forniture o servizi
destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o
altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti
pubblici o conclude accordi quadro di lavori,
forniture o servizi destinati ad amministrazioni
aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori (art.
3, comma 34, Codice).
41LA CONVENZIONE IL PREAMBOLO
- - La centrale di committenza, a seguito delle
modifiche normative intervenute (art. 23, comma
4, legge n. 214/2011 art. 1, comma 4, legge n.
135/2012 art. 1, comma 343, legge 147/2013
art. 9, comma 4, legge n. 89/2014 art. 23-bis e
ter, legge n. 114/2014), è così attualmente
disciplinata dal comma 3-bis, dellarticolo 33
del Codice I Comuni non capoluogo di provincia
procedono all'acquisizione di lavori, beni e
servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di
cui allarticolo 32 del D.Lgs n. 267/2000, ove
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo
consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi
dei competenti uffici anche delle province,
ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o
alle province, ai sensi legge 7 aprile 2014, n.
56. In alternativa, gli stessi Comuni possono
acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti
elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.
o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
LAutorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture non
rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai
comuni non capoluogo di provincia che procedano
allacquisizione di lavori, beni e servizi in
violazione degli adempimenti previsti dal
presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito
di fusione lobbligo di cui al primo periodo
decorre dal terzo anno successivo a quello di
istituzione.
42LA CONVENZIONE IL PREAMBOLO
- - Larticolo 23-ter della legge n. 114/2014
stabilisce quanto segue - Le disposizioni di cui al comma 3-bis
dellarticolo 33 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da
ultimo dallarticolo 23-bis del presente decreto,
entrano in vigore il 1º gennaio 2015, quanto
allacquisizione di beni e servizi, e il 1º
luglio 2015, quanto allacquisizione di lavori.
Sono fatte salve le procedure avviate alla data
di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. - Le disposizioni di cui al comma 3-bis
dellarticolo 33 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, modificato da ultimo
dallarticolo 23-bis del presente decreto, non si
applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e
forniture da parte degli enti pubblici impegnati
nella ricostruzione delle località dellAbruzzo
indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, e di quelle
dellEmilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.
122. - I comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti possono procedere autonomamente per gli
acquisti di beni, servizi e lavori di valore
inferiore a 40.000 euro.
43LA CONVENZIONE IL PREAMBOLO
- I Comuni di ................ e ...................
.., hanno espresso la volontà di dar luogo ad
ununica centrale di committenza, in osservanza
della normativa ora richiamata, attraverso
lapprovazione della presente convenzione. - Lo strumento della convenzione, a fronte del
non chiaro tenore letterale della norma (art. 33,
comma 3-bis Codice), può legittimamente essere
utilizzato per listituzione della Centrale di
committenza. - Larticolo 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000
dispone che gli Enti Locali, al fine di svolgere
in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, possono stipulare tra loro apposite
convenzioni con le quali vengano definiti i fini,
la durata, le forme di consultazione degli Enti
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie. - I Comuni di .............. e .....................
. hanno approvato la presente convenzione
(deliberazioni consiliari )
44ART. 1 FINALITA ED OGGETTO
- TUTTO CIO PREMESSO E CONFERMATO,
- SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
- I Comuni di ............... e ....................
.., per le ragioni indicate in premessa,
stabiliscono di istituire, ai sensi dellarticolo
33, comma 3-bis, del D.Lgs n. 163/2006, una
Centrale di committenza (Cdc), per lacquisizione
di lavori, servizi e forniture. - Alla Centrale di committenza viene delegata, da
parte di tutti i Comuni, la funzione di scelta
del contraente (individuazione del miglior
contraente a seguito di gara). Pertanto, la
Centrale di committenza si occuperà, in nome, per
conto e nellinteresse di tutti i Comuni, delle
procedure di scelta del contraente, per
laffidamento di appalto e concessioni, di
qualsiasi tipologia ed importi.
45ART. 2 INDIVIDUAZIONE SEDE CENTRALE DI
COMMITTENZA
- La Centrale di committenza viene individuata ed
istituita presso il Comune di ....................
........ Pertanto, la sede è sita presso il
Comune medesimo. - Il Responsabile della Centrale di committenza
viene nominato dal Sindaco di ....................
... - Tale Responsabile, a capo della Cdc quale
ufficio delegato, sarà coadiuvato dai
responsabili di procedimento coinvolti nelle
singole specifiche acquisizioni di lavori,
servizi, forniture.
46ART. 3 ATTIVITA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
- La Centrale di committenza, individuata presso il
Comune di ., si obbliga ad effettuare le
seguenti attività ed atti, in nome e per conto
dei Comuni convenzionati - Indizione delle procedure di gara (procedure
aperte, ristrette, negoziate), al fine
dellindividuazione del miglior operatore
economico per laffidamento di appalti di lavori,
servizi e forniture e di concessioni di servizi e
lavori. - Art. 30, comma 1 (Concessione di servizi)
Codice Salvo quanto disposto nel presente
articolo, le disposizioni del codice non si
applicano alle concessioni di servizi. - L'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici
(D.Lgs n. 163/2006) prevede che le concessioni di
servizi sono sottratte alla puntuale disciplina
del diritto comunitario e del codice medesimo e
che ad esse si applicano i principi desumibili
dal Trattato, oltre che i principi generali
relativi ai contratti pubblici (Consiglio di
Stato, sez. VI, 18 luglio 2014, n. 3.864).
47ART. 3 ATTIVITA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
- Art. 33, comma 3-bis I Comuni non capoluogo
di provincia procedono all'acquisizione di
lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni
dei comuni di cui all'articolo 32 .. - ACQUISIRE
- 1. venire in possesso di qualcosa acquisire un
diritto, la proprietà di un bene (inform.)
ottenere un file digitale da contenuti analogici
(p.e. unimmagine, un suono). - 2. apprendere, imparare un concetto dato per
acquisito fare proprio, procurarsi nel corso
degli anni ha acquisito molta esperienza - Etimologia ? tratto da acquisito.
48ART. 3 ATTIVITA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
- MODELLO ANCI (Documento ANCI 19/1/2015 "Schema"
di convenzione per gestione associata delle
acquisizioni di beni, servizi e lavori in
attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in
base allart. 33, comma 3-bis del d.lgs. n.
163/2006 (come riformulatodallart. 9, comma 4
del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014). - Art. 1, c. 9 La presente convenzione non si
applica a) al conferimento di incarichi
professionali e consulenze intesi come contratti
di prestazione dopera affidati in base a quanto
previsto dallart. 7, commi 6 e seguenti del
d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle
disposizioni regolamentari dei singoli enti
disciplinanti le collaborazioni autonome
49ART. 3 ATTIVITA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
- Redazione di bandi di gara e lettere di invito,
ad eccezione dei Capitolati Speciali di
competenza del Comune interessato. - Definizione, in caso di utilizzo del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei
criteri di valutazione delle offerte e dei loro
parametri. - Nomina delleventuale commissione di gara.
- Art. 84, comma 3 - Codice La commissione è
presieduta di norma da un dirigente della
stazione appaltante e, in caso di mancanza in
organico, da un funzionario della stazione
appaltante incaricato di funzioni apicali,
nominato dall'organo competente.
50ART. 3 ATTIVITA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
- Consiglio di Stato, sez. III, 12 dicembre 2014,
n. 6.139 - Lart. 84, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, che
vincola alla nomina come presidente della
commissione di un dirigente o di un funzionario
con funzioni apicali della stazione appaltante, è
concepita e formulata con riferimento a uno
schema organizzativo semplice della gestione
della gara e, cioè, a un modello in cui
lamministrazione appaltante gestisce anche la
procedura. La disposizione, viceversa, per come
strutturata, non si adatta a moduli
organizzativi, sempre più diffusi e avvertiti
come ineludibili, nei quali le procedure vengono
centralizzate presso organismi formalmente
incardinati presso amministrazioni diverse da
quelle contraenti e, nei confronti delle quali,
operano come centrali di committenza, secondo il
meccanismo rappresentativo descritto allart. 3,
comma 34, d.lgs. cit..
51ART. 3 ATTIVITA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
- Consiglio di Stato, sez. III, 12 dicembre 2014,
n. 6.139 - Si tratta di formule organizzatorie che si
stanno imponendo in tutti i livelli di governo e
che assolvono la precipua funzione di ridurre il
rischio di fenomeni corruttivi e di
standardizzare le procedure comuni a una
molteplicità di amministrazioni. La scelta di
tali modelli organizzativi implica un
disallineamento tra lamministrazione alla quale
saranno imputati gli effetti del contratto e
quella che gestisce la procedura. Orbene, in
presenza di tali schemi amministrativi, lesegesi
dellart. 84, comma 3, d.lgs. cit., devessere
condotta in ossequio a criteri ermeneutici
teleologici, più che letterali. Lutilizzo
esclusivo di un parametro interpretativo che
valorizzi il significato lessicale delle parole
imporrebbe di leggere la disposizione nel senso
che il presidente della commissione devessere
scelto tra i dirigenti o tra i funzionari
dellamministrazione che gestisce la procedura,
anziché di quella alla quale vengono
sostanzialmente imputati gli effetti del
contratto oggetto della gara.
52ART. 3 ATTIVITA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
- Consiglio di Stato, sez. III, 12 dicembre 2014,
n. 6.139 - Luso di un criterio finalistico, invece, impone
la diversa lettura secondo la quale il presidente
della commissione può essere scelto anche
(meglio deve essere scelto) tra i dirigenti o
tra i funzionari della diversa (rispetto a quella
che gestisce la gara) amministrazione in favore
della quale sarà resa la prestazione contrattuale
dovuta dallimpresa selezionata e nellinteresse
della quale la centrale di committenza ha
amministrato la gara Lopzione ermeneutica appena
preferita si rivela, infatti, esattamente
coerente con la ratio della disposizione di
riferimento, che, là dove impone la nomina, come
presidente della commissione giudicatrice, di un
dirigente o di un funzionario della stazione
appaltante, intende realizzare una duplice
finalità il contenimento della spesa pubblica e
la trasparenza nel governo della procedura.
53ART. 3 ATTIVITA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
- Consiglio di Stato, sez. III, 12 dicembre 2014,
n. 6.139 - Il legislatore ha, evidentemente, inteso, con
lintroduzione della misura in commento,
realizzare, per un verso, un effetto di risparmio
e assicurare, per un altro, una gestione
imparziale della gara. Orbene, lesegesi che
riconosce il rispetto del precetto in questione
anche nellipotesi in cui il presidente della
commissione di gara venga scelto tra i dirigenti
o tra i funzionari dellamministrazione
sostanzialmente beneficiaria degli effetti
negoziali del contratto, ancorché formalmente
diversa da quella che gestisce la procedura,
risulta coerente con entrambe le finalità sopra
segnalate. Il presidente della commissione così
selezionato, infatti, garantisce sia leffetto di
risparmio (non avendo titolo ad alcun compenso
per quellattività), sia quello di trasparenza
(in quanto incardinato nellamministrazione
beneficiaria finale della prestazione dovuta
dallimpresa selezionata e, quindi, si presume,
esclusivamente portatore dellinteresse pubblico
alla corretta gestione della procedura
competitiva).
54ART. 3 ATTIVITA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
- Consiglio di Stato, sez. III, 12 dicembre 2014,
n. 6.139 - Nel caso in esame, avente ad oggetto la
procedura dappalto per la fornitura di beni in
favore delle aziende sanitarie della regione,
gestita dal Coordinamento regionale acquisti per
la sanità (Cras) quale centrale di committenza
regionale, la nomina come presidente della
commissione giudicatrice di un dirigente di una
delle aziende beneficiarie della prestazione
dovuta dallimpre sa appaltatrice si rivela del
tutto coerente con lart. 84, comma 3, cit..
In riforma della sentenza Tar Veneto, sez. I,
n. 1.173/2014. In senso conforme CdS, sez. III,
n. 1.498/2014.
55ART. 3 ATTIVITA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
- e) Effettuazione e cura di tutti gli adempimenti
relativi allo svolgimento della procedura di gara
in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi
di pubblicità e di comunicazione previsti in
materia di affidamento dei contratti pubblici. - f) Aggiudicazione provvisoria.
- Attività istruttoria di accertamento e controllo
requisiti, oltre che di acquisizione documentale. - Aggiudicazione definitiva.
- Collaborazione con il Comune interessato, ai fini
della stipulazione del contratto. - Effettua le comunicazioni, le pubblicazioni e le
trasmissioni allOsservatorio dei contratti
pubblici limitatamente alla fase della gara,
incluse le comunicazioni post gara e le
pubblicazioni post gara. - Decisioni in merito ad eventuali istanze di
autotutela.
56ART. 3 ATTIVITA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
- In relazione allattività, di cui al punto a,
si stabilisce che la scelta della procedura di
gara è di esclusiva competenza del Responsabile
dellUfficio del Comune sede della Centrale di
committenza. - Verificata la positiva sussistenza di tutti i
requisiti in capo allimpresa aggiudicataria,
acquisita la dovuta documentazione e disposta
laggiudicazione definitiva, la Centrale di
committenza comunica al Comune interessato il
nominativo dellimpresa vincitrice della gara. - Il Comune interessato (quello per il quale
viene effettuata e svolta la gara) recepisce, con
proprio provvedimento, le risultanze
dellaggiudicazione definitiva e procede alla
stipula del contratto. - Il Comune interessato può accedere agli atti di
gara, in conformità alla disciplina prevista
dallarticolo 13 del D.Lgs n. 163/2006 (Codice
dei contratti pubblici).
57ART. 4 ATTIVITA DI COMPETENZA DEL COMUNE
"INTERESSATO"
- Resta di esclusiva competenza del singolo Comune
interessato sia la fase che precede lindizione
della procedura di gara (programmazione e scelta
discrezionale dei lavori, dei servizi e delle
forniture da acquisire, approvazione progetti,
etc.) sia la fase esecutiva (stipula contratto,
consegna appalto, direzione appalto, esecuzione
appalto, contabilità, collaudo, etc.), salvo
espressa delega anche per questa ultima fase, che
potrà comprendere anche la stipula del contratto.
58ART. 4 ATTIVITA DI COMPETENZA DEL COMUNE
"INTERESSATO"
- In particolare, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, restano di competenza del singolo
Comune aderente - la nomina del RUP (Responsabile Unico del
Procedimento), ai sensi dellarticolo 10 D.Lgs
n.163/2006, relativamente ai procedimenti di gara
rimasti di propria competenza. - le attività di individuazione delle prestazioni
da acquisire (lavori, opere, servizi, forniture) - la redazione e lapprovazione dei progetti e di
tutti gli altri atti ed elaborati che ne
costituiscono il presupposto
59ART. 4 ATTIVITA DI COMPETENZA DEL COMUNE
"INTERESSATO"
- la stipula del contratto dappalto
- laffidamento della direzione dei lavori e della
direzione afferente le prestazioni di servizi o
forniture - tutti gli adempimenti connessi alla corretta
esecuzione dellappalto ed ai pagamenti sulla
base degli stati di avanzamento lavori, servizi,
forniture - la collaudazione statica e tecnico-amministrativa
delle opere e dei lavori - il collaudo o forme equivalenti delle forniture
e dei servizi - i pagamenti dei corrispettivi di appalto.
60ART. 4 ATTIVITA DI COMPETENZA DEL COMUNE
"INTERESSATO"
- Il Comune aderente può delegare agli Uffici della
Centrale lattività di validazione tecnica ed
amministrativa dei progetti con oneri a proprio
carico. - Il Comune aderente potrà avvalersi del supporto
della Centrale di committenza nellesame di
eventuali proposte di varianti (varianti in corso
di esecuzione del contratto varianti in corso
dopera). - In caso di appalto da aggiudicare con il criterio
dellofferta economicamente più vantaggiosa, il
Comune interessato assume gli oneri economici dei
compensi spettanti ad eventuali componenti
esperti esterni, che la Centrale di committenza
riterrà necessario inserire nella Commissione di
gara, oneri da riportare nei quadri economici di
spesa dei singoli interventi e, di conseguenza,
nei relativi provvedimenti di approvazione
emanati dal Comune aderente.
61ART. 5 DISCIPLINA DEI FLUSSI INFORMATIVI
- Il Comune interessato comunica alla Centrale la
volontà di avvalersi della medesima. La
comunicazione deve essere corredata da - Provvedimento di approvazione del progetto
esecutivo per i lavori ed opere - Progetto esecutivo dei lavori ed opere
- Validazione del progetto
- Capitolati speciali e relazioni illustrative, in
relazione alle forniture e servizi da acquisire - e) Formale dichiarazione di copertura finanziaria
dellappalto, a firma del Responsabile del
Settore Finanziario, ove dettagliatamente
indicare il codice di intervento della spesa (la
Ccd indice la gara, indicando, in sede di
determinazione a contrarre, il predetto codice
del Comune interessato alternativa il Comune
interessato corrisponde le somme alla Cdc?? Altra
alternativa il Comune interessato procede ad un
proprio impegno di spesa prima dellindizione
della gara) - f) Eventuali indicazioni relative alla procedura
di scelta del contraente
62ART. 5 DISCIPLINA DEI FLUSSI INFORMATIVI
- La Centrale di committenza si obbliga, entro 30
giorni dalla ricezione della formale
comunicazione del Comune interessato, ad ultimare
la verifica, volta ad accertare la completezza e
la validità delle informazioni e documentazioni
ricevute, al fine di poter procedere
allindizione della gara. - In caso di incompletezza od irregolarità della
documentazione presentata, la Centrale di
committenza assegna un congruo termine per le
integrazioni. Ultimata la fase di verifica, la
Centrale di committenza procede, entro i
successivi trenta giorni, allindizione della
gara. - In caso di contestuale pluralità di
comunicazioni, viene data precedenza alla
comunicazione protocollata anteriormente. Sono
fatti salvi comprovati motivi di urgenza,
soggetti a valutazione discrezionale da parte
della Cdc.
63ART. 6 COSTI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
- I costi vivi di ogni singola gara (contributo
di gara, costi per eventuali pubblicazioni, per
nomina della commissione, etc.) sono interamente
sopportati dal Comune interessato, che deve
corrisponderli alla Centrale di committenza entro
15 giorni dalla relativa comunicazione. - OPPURE
- I costi vivi di ogni singola gara (contributo
di gara, costi per eventuali pubblicazioni, per
nomina della commissione, etc.) sono interamente
sopportati dal Comune interessato. Il Comune sede
della CdC anticipa tali costi ed il Comune
interessato deve corrisponderli alla Centrale di
committenza entro 15 giorni dalla relativa
comunicazione.
64ART. 7 FORME DI CONSULTAZIONE TRA GLI ENTI
ADERENTI
- Viene istituita la Conferenza dei Sindaci dei
Comuni convenzionati, convocata e presieduta dal
Sindaco del Comune di .. La Conferenza dei
Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni
aderenti, i quali possono delegare un Assessore. - Alla Conferenza partecipano anche il Responsabile
della Cdc ed i diversi Responsabili di settore
degli altri Comuni. - La Conferenza assume provvedimenti a maggioranza
assoluta dei presenti e si esprime mediante
deliberazioni, al fine di - dirimere, in via preventiva ed amichevole,
eventuali divergenze nellapplicazione della
presente convenzione - valutare eventuali modifiche o integrazioni alla
disciplina della presente convenzione - esprimere lassenso preventivo alladesione di
altri enti alla Cdc - altre evenienze reputate utili dal Sindaco di
...
65ART. 8 COPERTURA ASSICURATIVA
- In ragione della notevole delicatezza e
complessità delle attività del Responsabile della
Cdc, viene prevista, in favore del medesimo, una
copertura assicurativa, per responsabilità civile
verso terzi presso primario istituto. Gli oneri
dellassicurazione sono a carico dei Comuni
convenzionati, secondo il seguente riparto
....................... ........
................... .........
66ART. 8 COPERTURA ASSICURATIVA
- Larticolo 43 comma 1 del CCNL autonomie locali
del 14 settembre 2000 prevede che gli enti
assumono le iniziative necessarie per la
copertura assicurativa della responsabilità
civile dei dipendenti, ai quali è attribuito uno
degli incarichi di cui agli art. 8 e ss. del CCNL
del 31.3.1999, ivi compreso il patrocinio legale,
salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le
risorse finanziarie destinate a tale finalità
sono indicate nei bilanci, nel rispetto delle
effettive capacità di spesa.
67ART. 8 COPERTURA ASSICURATIVA
- Il richiamato articolo 8 del CCNL del 31/03/1999
dispone che gli enti del comparto possono
istituire posizioni di lavoro che richiedono, con
assunzione diretta di elevata responsabilità di
prodotto e di risultato - a) lo svolgimento di funzioni di direzione di
unità organizzative di particolare complessità,
caratterizzate da elevato grado di autonomia
gestionale e organizzativa - b) lo svolgimento di attività con contenuti di
alta professionalità e specializzazione correlate
a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie
e/o alla iscrizione ad albi professionali - c) lo svolgimento di attività di staff e/o di
studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e
controllo caratterizzate da elevate autonomia ed
esperienza. - La norma contrattuale precisa, inoltre, che tali
posizioni possono essere assegnate
esclusivamente a dipendenti classificati nella
categoria D, sulla base e per effetto di un
incarico a termine conferito in conformità alle
regole di cui allart. 9.
68ART. 8 COPERTURA ASSICURATIVA
- Naturalmente deve trattarsi dellassicurazione
per la responsabilità derivante da danni arrecati
a terzi (ex art. 28 Costituzione e 93 del TUEL
d.lgs. 267/2000), in cui il Comune in quanto
responsabile solidale ha un interesse alla
stipula del contratto (cfr. Corte dei Conti sez.
giurisdizionale per la Sicilia, sentenza n.
734/2008), non della responsabilità
amministrativo-contabile del dipendente per i
danni arrecati, con dolo o colpa grave,
allamministrazione medesima (Corte conti, sez.
controllo Lombardia, n. 665/2011).
69ART. 9 DURATA DELLA CONVENZIONE E MODALITA DI
RECESSO
- La Convenzione ha durata dal ................
sino al ....................... - I Comuni convenzionati hanno la possibilità di
recesso, previo il rispetto del termine di
preavviso di mesi tre. - Il preavviso deve essere assunto con
deliberazione consiliare.
70ART. 10 EVENTUALE CONTENZIOSO ESTERNO
- I costi relativi alla gestione delleventuale
contenzioso verso terzi, connesso
allespletamento di tutte le attività della
Centrale di committenza, compresi eventuali
risarcimenti danni di qualsivoglia genere,
restano di esclusiva competenza del Comune
interessato, fermo restando lobbligo della
Centrale di assicurare ampia collaborazione.
71IL CONTENZIOSO
- Pur se la Cdc è parte processuale
- Ai fini della gara, la centrale di committenza è
lunica controparte degli aspiranti gestori non
vi sono contatti tra questi ultimi e le
amministrazioni che usufruiranno del servizio
(Tar Lombardia, sez. Brescia II, n. 1.370/2012). - Esse, come beneficiano, da un lato, della
procedura indetta ed espletata dalla centrale di
committenza, sono dallaltro vincolate alle
vicende anche giudiziarie della gara, vicende
che hanno, per disposizione di legge, nella
centrale di committenza lunica protagonista, sul
piano sostanziale come su quello processuale, e
che possono riverberarsi direttamente, come nel
caso dellart. 122 c.p.a., anche sulla stipula
dei successivi contratti (Consiglio di Stato,
sez. III, n. 3.639/2013 in tal senso, pure CdS,
n. 3.402/2012).
72IL CONTENZIOSO
- I Comuni che aderiscono alla convenzione che
istituisce la Centrale Unica di Committenza sono
meri beneficiari della procedura indetta ed
espletata dalla Centrale di Committenza e sono
vincolati alle vicende, anche giudiziarie, della
gara. Ne consegue che il ricorso contro la
procedura di gara deve essere notificato alla
Centrale Unica di Committenza, in qualità di
unico soggetto responsabile della gestione della
procedura (T.A.R. Abruzzo, Sez. I, n. 721 del
16/10/2014).
73IL CONTENZIOSO
- I Comuni che aderiscono alla convenzione che
istituisce la centrale unica di committenza sono
meri beneficiari della procedura indetta ed
espletata dalla centrale di committenza e sono
vincolati alle vicende anche giudiziarie della
gara, sicché, mentre gli effetti e i risultati di
questa sono imputati al Comuni, limputazione
formale degli atti, rilevante ai fini della
notifica del ricorso impugnatorio, non può che
ricadere sulla centrale di committenza,
contraddittore necessario dello stesso, in quanto
competente in via esclusiva allindizione,
regolazione e gestione della gara e responsabile
della stessa (T.A.R. Abruzzo, Sez. I, n. 721 del
16/10/2014).
74IL CONTENZIOSO
- La centrale di committenza costituisce un