Title: Imparare oggi significa vivere e lavorare in maniera pi
1 Potenziamento della cultura della prevenzione
degli infortuni e della normativa vigente
rispetto a stage, tirocini e alternanza nel mondo
del lavoro.
2LEVOLUZIONE NORMATIVA
3Imparare oggi significa vivere e lavorare in
maniera più serena domani.
- La prudenza non è mai troppa e la sicurezza non è
mai abbastanza.
4Le origini
La prima produzione normativa in tema di
sicurezza sul lavoro risale alla fine del secolo
XIX quando si sentì lesigenza di tentare di
arginare il fenomeno infortunistico derivato
dalla crescita senza regole del lavoro
allinterno delle fabbriche e dalluso sempre più
diffuso e spregiudicato di macchinari ed
attrezzature privi delle più elementari misure di
sicurezza. Il legislatore dellepoca, che
considerava gli infortuni sul lavoro un fattore
inevitabile legato alla produzione industriale.
5Le origini
- Larticolo 2087 codice civile del 1942
- impone allimprenditore di adottare
- nell'esercizio dell'impresa le misure che,
secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza
e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l'integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro.
Tale norma, infatti, ha sin dallorigine assunto
il ruolo di fulcro del sistema di sicurezza sul
lavoro a seguito della sua ampia formulazione che
impone allimprenditore lobbligo di
salvaguardare la salute dei propri dipendenti con
ladozione di tutte le misure di sicurezza
richieste, secondo il principio della massima
sicurezza tecnologicamente possibile
6Dalla Costituzione al D.lgs 626
Con la Costituzione, promulgata nel 1948, la
tutela della salute e della salubrità
dellambiente di lavoro assume rilievo
pubblicistico grazie alle disposizioni contenute,
rispettivamente, nellart. 32 in base al quale il
diritto alla salute ed allintegrità fisica
diventa un diritto fondamentale dellindividuo,
nellart. 35 che garantisce la tutela del lavoro
in tutte le sue forme e applicazioni ed, infine,
nellart. 41 in virtù del quale liniziativa
economica privata, seppur dichiarata libera, non
può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale
o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana
7Dalla Costituzione al D.lgs 626
Dopo questi primi interventi legislativi
sporadici viene emanata la prima disciplina
organica che risale alla seconda metà degli anni
50 quando grazie ad una delega contenuta nella
legge 12 febbraio 1955, n. 51, il Governo
predispose una serie di decreti presidenziali in
materia di sicurezza sul lavoro con i quali si
cercò di contenere il fenomeno infortunistico
nei luoghi di lavoro.
8Dalla Costituzione al D.lgs 626
- I quattro caratteri fondamentali della normativa
- degli anni cinquanta erano
- Lo scopo di realizzare la protezione obiettiva
- il principio di tassatività secondo cui le misure
di sicurezza sono inderogabili, indisponibili,
insostituibili ed infungibili - il criterio di presunzione assoluta di pericolo
- il primato assoluto delle esigenze di sicurezza.
9Dalla Costituzione al D.lgs 626
Dopo lampia produzione normativa degli anni 50
inizia un lungo periodo di stasi, interrotto agli
inizi degli anni 70 quando nello Statuto dei
lavoratori viene affermato che i lavoratori,
mediante loro rappresentanze, sono chiamati a
controllare l'applicazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali e di promuovere la ricerca,
l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure
idonee a tutelare la loro salute e la loro
integrità fisica (art. 9, legge 20 maggio 1970,
n. 300).
10Dalla Costituzione al D.lgs 626
Un rilevante impulso alla produzione legislativa
nazionale in materia di sicurezza e igiene sul
lavoro è derivato dallapplicazione del diritto
comunitario, le cui fonti sono indicate nellart.
249 del Trattato di Nizza.
11Dalla Costituzione al D.lgs 626
- Le principali fonti di diritto comunitarie sono
- Regolamenti (obbligatori e direttamente
applicabili) - Direttive (applicabili mediante atti dei singoli
stati) - Decisioni (obbligatorie verso i singoli
destinatari) - Raccomandazioni (non vincolanti)
12IL DECRETO LEGISLATIVO N. 626 19 SETTEMBRE 1994
13Il Decreto Legislativo 626
- Le principali novità del d. lgs. n. 626 del 1994
erano - una maggiore specificazione del contenuto
dellobbligo di sicurezza - la valutazione dei rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori - la programmazione della gestione della sicurezza
e la procedimentalizzazione degli obblighi di
prevenzione - lampliamento del novero dei soggetti interessati
alla gestione della sicurezza - una gestione concertata attraverso la
partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro
rappresentanti.
14Il Decreto Legislativo 626
- La gerarchia delle fonti di diritto interne e
comunitarie in materia di sicurezza sul lavoro - la Costituzione e le norme di diritto
internazionale generalmente riconosciute - i regolamenti e le direttive comunitarie dotate
di completezza di contenuto dispositivo - le leggi ordinarie, regionali e i trattati
internazionali ratificati - le direttive comunitarie
- i contratti collettivi corporativi e i contratti
collettivi post-corporativi validi erga omnes - lautonomia privata con i contratti collettivi di
diritto comune - gli usi e la consuetudine.
15Il Decreto Legislativo 626
- La materia prevenzionale non è più statica, ma
dinamica, legata allevoluzione della tecnologia
e dei modi di produzione dei beni e dei servizi
ed idonea a consentire un pronto aggiornamento
delle misure di sicurezza. - Passaggio da un modello di protezione oggettiva,
finalizzato a garantire un ambiente di lavoro
tecnologicamente sicuro, ad un modello di
sicurezza basato essenzialmente su comportamenti
operativi dei lavoratori soggettivamente sicuri.
16Il Decreto Legislativo 626
- I principali obiettivi perseguiti con il D.lgs.
n. 626/94 - la valutazione dei rischi
- la successiva redazione del piano di sicurezza
- ladozione di misure di sicurezza individuali o
collettive.
17Il Decreto Legislativo 626
- Nel piano di sicurezza erano inserite
- la relazione sulla valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute durante il lavoro che
spiegasse i criteri utilizzati nella formazione - lindividuazione delle misure di prevenzione e
dei dispositivi di protezione individuale che
consentissero leliminazione oppure la riduzione
dei rischi - il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
di sicurezza.
18Il Decreto Legislativo 626
- Le misure di sicurezza individuali o collettive
si distinguono in - misure tecniche che rientrano nellambito della
prevenzione oggettiva e sono applicate sulle
fonti del rischio, come le macchine, gli
impianti, le attrezzature - misure organizzative e gestionali che riguardano
lorganizzazione del lavoro e precisamente i
fattori di rischio legati alla ripetitività dei
gesti, alla monotonia - misure procedurali che comprendono tutti i
procedimenti da porre in essere per garantire la
sicurezza di tutti i lavoratori, come le
procedure per i casi di emergenza.
19Il Decreto Legislativo 626
- La formazione rientrava tra le misure generali
di tutela (art. 3, co. 1, lett. s) e imponeva al
datore di lavoro di fornire una formazione
sufficiente ed adeguata sul tipo di produzione
nonché sulla sicurezza sul lavoro individuale e
collettiva allinterno dellambiente di lavoro
con particolare riguardo ai rischi esistenti, ai
possibili danni che ne potevano derivare e sulle
misure richieste per fronteggiarli.
20Il Decreto Legislativo 626
- Nelle misure generali di tutela era collocata
anche - linformazione dei lavoratori che riguardava
- i rischi sulla sicurezza individuale e
collettiva, - le misure e gli accorgimenti adottati per la
prevenzione e la protezione, - i pericoli legati alluso di sostanze pericolose,
- le procedure di pronto soccorso e di evacuazione
in caso di incendio, - i nominativi del RSPP e del medico competente.
21Il Decreto Legislativo 626
- Laddestramento serviva ad impratichire i
lavoratori - sulluso pratico delle nozioni apprese con la
formazione e - linformazione.
- Esso riguardava, ad esempio
- le attrezzature di lavoro,
- luso dei dispositivi di protezione individuali,
- la protezione dagli agenti chimici.
221955
1994
1996
2008
APPROCCIO COMMAND E CONTROL
APPROCCIO ORGANIZATIVO E GESTIONALE
DLgs 81/08
DLgs 626
SISTEMA RIGIDO
SISTEMA FLESSIBILE
- Sistema orientato agli aspetti gestionali
- e organizzativi, e alla prevenzione
- Nuovi istituti relazionali e definizione
- di ruoli e responsabilità di nuovi soggetti.
- Rispetto sostanziale delle misure
- di prevenzione e protezione
- Sistema prescrittivo, settoriale,
- poco orientato alla prevenzione
- e molto alla repressione
- Eccessiva frammentazione legislativa
- Rispetto formale alla conformità
23IL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 AGGIORNATO AL
106/2009
24Il Decreto Legislativo 81/2008
- Nellart. 1, intitolato Finalità, viene affermato
che le norme contenute nel decreto legislativo
sono rivolte al riassetto ed alla riforma delle
norme vigenti in materia di salute e sicurezza
delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di
lavoro. - Esse mirano, precisamente, a garantire
luniformità della tutela sul territorio
nazionale attraverso il rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, anche con riguardo alle
differenze di genere, di età e alla condizione
delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati
25Il Decreto Legislativo 81/2008
- lattuale normativa non si rivolge unicamente al
lavoratore subordinato, - ma a tutte le persone che, indipendentemente
dalla tipologia contrattuale, svolgono
unattività lavorativa nellambito
dellorganizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato - (art. 2, comma 1, lett. a)
-
26Il Decreto Legislativo 81/2008
- ART. 3
- le norme contenute nel decreto legislativo si
applicano a tutti i settori di attività, privati
e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio,
nonché a tutti i lavoratori e lavoratrici,
subordinati e autonomi, ed ai soggetti ad essi
equiparati. Rimangono esclusi gli addetti ai
servizi domestici e familiari (art. 3, comma 8)
mentre per alcune categorie, come le Forze
Armate, la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco o
nellambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie etc. la legge rinvia la disciplina
ad appositi decreti.
27Il Decreto Legislativo 81/2008
- ART. 4
- Per la prima volta, nel sistema di prevenzione e
di protezione degli infortuni sul lavoro viene
introdotta una serie di norme che collegano
alcuni adempimenti alla presenza nel luogo di
lavoro di un numero minimo di lavoratori. - Ad esempio le modalità da adottare per la
valutazione dei rischi o le modalità di nomina
del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
28Il Decreto Legislativo 81/2008
- Anche nel decreto legislativo n. 81 del 2008
vengono confermate le linee guida che hanno
caratterizzato il sistema di prevenzione
introdotto con il decreto legislativo n. 626 del
1994 e precisamente - una maggiore specificazione del contenuto
dellobbligo di sicurezza che grava sul datore di
lavoro - la programmazione della gestione della sicurezza
e la procedimentalizzazione degli obblighi di
prevenzione - una gestione concertata della sicurezza
allinterno dellimpresa attraverso la
partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro
rappresentanti, i cui compiti sono meglio
ridefiniti e specificati.
29Il Decreto Legislativo 81/2008
- ART. 15
- Nelle misure generali di tutela vengono inserite
per la prima volta anche linformazione e la
formazione adeguate per il dirigente ed il
preposto (lett. o), la programmazione delle
misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
inoltre, il controllo sanitario oggi riguarda i
lavoratori in genere e allallontanamento per
motivi sanitari per lesposizione al rischio si
affianca la possibilità di adibizione del
lavoratore a mansioni diverse (lett. m).
30Valutazione dei rischi
- La valutazione globale e documentata di tutti i
rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori
presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui
essi prestano la propria attività, finalizzata ad
individuare le adeguate misure di prevenzione e
di protezione e ad elaborare il programma delle
misure atte a garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di salute e sicurezza.
31Valutazione dei rischi
- Il datore di lavoro, titolare dellobbligo, non
delegabile (art. 17, comma 1, lett. a), della
valutazione dei rischi e della redazione del
relativo documento, deve considerare tutti i
rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, nonché i rischi, previsti per la
prima vota, collegati allo stress lavoro
correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in
stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle
differenze di genere, alletà, alla provenienza
da altri paesi (art. 28, comma 1).
32Valutazione dei rischi
- Tale valutazione, come anche il relativo
documento debbono essere rielaborati in
occasione di modifiche del processo produttivo o
dell'organizzazione del lavoro significative ai
fini della salute e della sicurezza dei
lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione
della tecnica, della prevenzione e della
protezione o a seguito di infortuni significativi
o quando i risultati della sorveglianza sanitaria
ne evidenzino la necessità - (art. 29, comma 3).
33Informazione e formazione
- Entrambe sono dei veri e propri capisaldi della
partecipazione attiva alla gestione della
sicurezza da parte dei lavoratori e dei loro
rappresentanti sindacali, nonché di tutte le
figure che nellimpresa hanno obblighi di
garanzia o di collaborazione tanto che le stesse
sono state inserite tra le misure generali di
tutela se svolte nei confronti dei lavoratori,
dei dirigenti,dei preposti e dei RLS.
34Autori
- ISIS VALCERESIO BISUSCHIO prof.ssa DI FORTI
MARISA - prof.ssa PARIS CRISTINA
- prof.ssa ZINI LAURA
- IPSSCTS VERRI BUSTO ARSIZIO prof.ssa CAMMARANO
GIOVANNA - ISIS FACCHINETTI BUSTO ARSIZIO prof. CALAMUSA
FRANCESCO - prof.ssa PERONI ANNA MARIA
- ISSP FIORINI BUSTO ARSIZIO prof.ssa CATTANEO
STEFANIA - ITC TOSI BUSTO ARSIZIO prof.ssa RAMPONI MARIA
ROSARIA - prof.ssa MANCINI ANNA
- prof.ssa ALOISIO CARMELA
- LICEO CANDIANI BUSTO ARSIZIO prof.ssa ANGELERI
ELENA - LICEO CRESPI BUSTO ARSIZIO prof.ssa COLOMBO
MARCELLA - LICEO PANTANI BUSTO ARSIZIO prof.ssa USLENGHI
MARTA - IPC FALCONE GALLARATE prof. CASTELLI MAURIZIO
- prof. COSMA DANILO
- prof. GOMARASCHI SILVANO
- ISIS PONTI GALLARATE prof. SARMAN ENZO
- prof. MORETTI ALESSANDRO