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Imparare oggi significa vivere e lavorare in maniera pi

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Potenziamento della cultura della prevenzione degli infortuni e della normativa vigente rispetto a stage, tirocini e alternanza nel mondo del lavoro . – PowerPoint PPT presentation

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Title: Imparare oggi significa vivere e lavorare in maniera pi


1
Potenziamento della cultura della prevenzione
degli infortuni e della normativa vigente
rispetto a stage, tirocini e alternanza nel mondo
del lavoro.
2
LEVOLUZIONE NORMATIVA
3
Imparare oggi significa vivere e lavorare in
maniera più serena domani.
  • La prudenza non è mai troppa e la sicurezza non è
    mai abbastanza.

4
Le origini
La prima produzione normativa in tema di
sicurezza sul lavoro risale alla fine del secolo
XIX quando si sentì lesigenza di tentare di
arginare il fenomeno infortunistico derivato
dalla crescita senza regole del lavoro
allinterno delle fabbriche e dalluso sempre più
diffuso e spregiudicato di macchinari ed
attrezzature privi delle più elementari misure di
sicurezza. Il legislatore dellepoca, che
considerava gli infortuni sul lavoro un fattore
inevitabile legato alla produzione industriale.
5
Le origini
  • Larticolo 2087 codice civile del 1942
  • impone allimprenditore di adottare
  • nell'esercizio dell'impresa le misure che,
    secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza
    e la tecnica, sono necessarie a tutelare
    l'integrità fisica e la personalità morale dei
    prestatori di lavoro.

Tale norma, infatti, ha sin dallorigine assunto
il ruolo di fulcro del sistema di sicurezza sul
lavoro a seguito della sua ampia formulazione che
impone allimprenditore lobbligo di
salvaguardare la salute dei propri dipendenti con
ladozione di tutte le misure di sicurezza
richieste, secondo il principio della massima
sicurezza tecnologicamente possibile
6
Dalla Costituzione al D.lgs 626
Con la Costituzione, promulgata nel 1948, la
tutela della salute e della salubrità
dellambiente di lavoro assume rilievo
pubblicistico grazie alle disposizioni contenute,
rispettivamente, nellart. 32 in base al quale il
diritto alla salute ed allintegrità fisica
diventa un diritto fondamentale dellindividuo,
nellart. 35 che garantisce la tutela del lavoro
in tutte le sue forme e applicazioni ed, infine,
nellart. 41 in virtù del quale liniziativa
economica privata, seppur dichiarata libera, non
può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale
o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana
7
Dalla Costituzione al D.lgs 626
Dopo questi primi interventi legislativi
sporadici viene emanata la prima disciplina
organica che risale alla seconda metà degli anni
50 quando grazie ad una delega contenuta nella
legge 12 febbraio 1955, n. 51, il Governo
predispose una serie di decreti presidenziali in
materia di sicurezza sul lavoro con i quali si
cercò di contenere il fenomeno infortunistico
nei luoghi di lavoro.
8
Dalla Costituzione al D.lgs 626
  • I quattro caratteri fondamentali della normativa
  • degli anni cinquanta erano
  • Lo scopo di realizzare la protezione obiettiva
  • il principio di tassatività secondo cui le misure
    di sicurezza sono inderogabili, indisponibili,
    insostituibili ed infungibili
  • il criterio di presunzione assoluta di pericolo
  • il primato assoluto delle esigenze di sicurezza.

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Dalla Costituzione al D.lgs 626
Dopo lampia produzione normativa degli anni 50
inizia un lungo periodo di stasi, interrotto agli
inizi degli anni 70 quando nello Statuto dei
lavoratori viene affermato che i lavoratori,
mediante loro rappresentanze, sono chiamati a
controllare l'applicazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali e di promuovere la ricerca,
l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure
idonee a tutelare la loro salute e la loro
integrità fisica (art. 9, legge 20 maggio 1970,
n. 300).
10
Dalla Costituzione al D.lgs 626
Un rilevante impulso alla produzione legislativa
nazionale in materia di sicurezza e igiene sul
lavoro è derivato dallapplicazione del diritto
comunitario, le cui fonti sono indicate nellart.
249 del Trattato di Nizza.
11
Dalla Costituzione al D.lgs 626
  • Le principali fonti di diritto comunitarie sono
  • Regolamenti (obbligatori e direttamente
    applicabili)
  • Direttive (applicabili mediante atti dei singoli
    stati)
  • Decisioni (obbligatorie verso i singoli
    destinatari)
  • Raccomandazioni (non vincolanti)

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IL DECRETO LEGISLATIVO N. 626 19 SETTEMBRE 1994
13
Il Decreto Legislativo 626
  • Le principali novità del d. lgs. n. 626 del 1994
    erano
  • una maggiore specificazione del contenuto
    dellobbligo di sicurezza
  • la valutazione dei rischi per la salute e la
    sicurezza dei lavoratori
  • la programmazione della gestione della sicurezza
    e la procedimentalizzazione degli obblighi di
    prevenzione
  • lampliamento del novero dei soggetti interessati
    alla gestione della sicurezza
  • una gestione concertata attraverso la
    partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro
    rappresentanti.

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Il Decreto Legislativo 626
  • La gerarchia delle fonti di diritto interne e
    comunitarie in materia di sicurezza sul lavoro
  • la Costituzione e le norme di diritto
    internazionale generalmente riconosciute
  • i regolamenti e le direttive comunitarie dotate
    di completezza di contenuto dispositivo
  • le leggi ordinarie, regionali e i trattati
    internazionali ratificati
  • le direttive comunitarie
  • i contratti collettivi corporativi e i contratti
    collettivi post-corporativi validi erga omnes
  • lautonomia privata con i contratti collettivi di
    diritto comune
  • gli usi e la consuetudine.

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Il Decreto Legislativo 626
  • La materia prevenzionale non è più statica, ma
    dinamica, legata allevoluzione della tecnologia
    e dei modi di produzione dei beni e dei servizi
    ed idonea a consentire un pronto aggiornamento
    delle misure di sicurezza.
  • Passaggio da un modello di protezione oggettiva,
    finalizzato a garantire un ambiente di lavoro
    tecnologicamente sicuro, ad un modello di
    sicurezza basato essenzialmente su comportamenti
    operativi dei lavoratori soggettivamente sicuri.

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Il Decreto Legislativo 626
  • I principali obiettivi perseguiti con il D.lgs.
    n. 626/94
  • la valutazione dei rischi
  • la successiva redazione del piano di sicurezza
  • ladozione di misure di sicurezza individuali o
    collettive.

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Il Decreto Legislativo 626
  • Nel piano di sicurezza erano inserite
  • la relazione sulla valutazione dei rischi per la
    sicurezza e la salute durante il lavoro che
    spiegasse i criteri utilizzati nella formazione
  • lindividuazione delle misure di prevenzione e
    dei dispositivi di protezione individuale che
    consentissero leliminazione oppure la riduzione
    dei rischi
  • il programma delle misure ritenute opportune per
    garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
    di sicurezza.

18
Il Decreto Legislativo 626
  • Le misure di sicurezza individuali o collettive
    si distinguono in
  • misure tecniche che rientrano nellambito della
    prevenzione oggettiva e sono applicate sulle
    fonti del rischio, come le macchine, gli
    impianti, le attrezzature
  • misure organizzative e gestionali che riguardano
    lorganizzazione del lavoro e precisamente i
    fattori di rischio legati alla ripetitività dei
    gesti, alla monotonia
  • misure procedurali che comprendono tutti i
    procedimenti da porre in essere per garantire la
    sicurezza di tutti i lavoratori, come le
    procedure per i casi di emergenza.

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Il Decreto Legislativo 626
  • La formazione rientrava tra le misure generali
    di tutela (art. 3, co. 1, lett. s) e imponeva al
    datore di lavoro di fornire una formazione
    sufficiente ed adeguata sul tipo di produzione
    nonché sulla sicurezza sul lavoro individuale e
    collettiva allinterno dellambiente di lavoro
    con particolare riguardo ai rischi esistenti, ai
    possibili danni che ne potevano derivare e sulle
    misure richieste per fronteggiarli.

20
Il Decreto Legislativo 626
  • Nelle misure generali di tutela era collocata
    anche
  • linformazione dei lavoratori che riguardava
  • i rischi sulla sicurezza individuale e
    collettiva,
  • le misure e gli accorgimenti adottati per la
    prevenzione e la protezione,
  • i pericoli legati alluso di sostanze pericolose,
  • le procedure di pronto soccorso e di evacuazione
    in caso di incendio,
  • i nominativi del RSPP e del medico competente.

21
Il Decreto Legislativo 626
  • Laddestramento serviva ad impratichire i
    lavoratori
  • sulluso pratico delle nozioni apprese con la
    formazione e
  • linformazione.
  • Esso riguardava, ad esempio
  • le attrezzature di lavoro,
  • luso dei dispositivi di protezione individuali,
  • la protezione dagli agenti chimici.

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1955
1994
1996
2008
APPROCCIO COMMAND E CONTROL
APPROCCIO ORGANIZATIVO E GESTIONALE
DLgs 81/08
DLgs 626
SISTEMA RIGIDO
SISTEMA FLESSIBILE
  • Sistema orientato agli aspetti gestionali
  • e organizzativi, e alla prevenzione
  • Nuovi istituti relazionali e definizione
  • di ruoli e responsabilità di nuovi soggetti.
  • Rispetto sostanziale delle misure
  • di prevenzione e protezione
  • Sistema prescrittivo, settoriale,
  • poco orientato alla prevenzione
  • e molto alla repressione
  • Eccessiva frammentazione legislativa
  • Rispetto formale alla conformità

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IL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 AGGIORNATO AL
106/2009
24
Il Decreto Legislativo 81/2008
  • Nellart. 1, intitolato Finalità, viene affermato
    che le norme contenute nel decreto legislativo
    sono rivolte al riassetto ed alla riforma delle
    norme vigenti in materia di salute e sicurezza
    delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di
    lavoro.
  • Esse mirano, precisamente, a garantire
    luniformità della tutela sul territorio
    nazionale attraverso il rispetto dei livelli
    essenziali delle prestazioni concernenti i
    diritti civili e sociali, anche con riguardo alle
    differenze di genere, di età e alla condizione
    delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati

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Il Decreto Legislativo 81/2008
  • lattuale normativa non si rivolge unicamente al
    lavoratore subordinato,
  • ma a tutte le persone che, indipendentemente
    dalla tipologia contrattuale, svolgono
    unattività lavorativa nellambito
    dellorganizzazione di un datore di lavoro
    pubblico o privato
  • (art. 2, comma 1, lett. a)

26
Il Decreto Legislativo 81/2008
  • ART. 3
  • le norme contenute nel decreto legislativo si
    applicano a tutti i settori di attività, privati
    e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio,
    nonché a tutti i lavoratori e lavoratrici,
    subordinati e autonomi, ed ai soggetti ad essi
    equiparati. Rimangono esclusi gli addetti ai
    servizi domestici e familiari (art. 3, comma 8)
    mentre per alcune categorie, come le Forze
    Armate, la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco o
    nellambito delle strutture giudiziarie,
    penitenziarie etc. la legge rinvia la disciplina
    ad appositi decreti.

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Il Decreto Legislativo 81/2008
  • ART. 4
  • Per la prima volta, nel sistema di prevenzione e
    di protezione degli infortuni sul lavoro viene
    introdotta una serie di norme che collegano
    alcuni adempimenti alla presenza nel luogo di
    lavoro di un numero minimo di lavoratori.
  • Ad esempio le modalità da adottare per la
    valutazione dei rischi o le modalità di nomina
    del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

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Il Decreto Legislativo 81/2008
  • Anche nel decreto legislativo n. 81 del 2008
    vengono confermate le linee guida che hanno
    caratterizzato il sistema di prevenzione
    introdotto con il decreto legislativo n. 626 del
    1994 e precisamente
  • una maggiore specificazione del contenuto
    dellobbligo di sicurezza che grava sul datore di
    lavoro
  • la programmazione della gestione della sicurezza
    e la procedimentalizzazione degli obblighi di
    prevenzione
  • una gestione concertata della sicurezza
    allinterno dellimpresa attraverso la
    partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro
    rappresentanti, i cui compiti sono meglio
    ridefiniti e specificati.

29
Il Decreto Legislativo 81/2008
  • ART. 15
  • Nelle misure generali di tutela vengono inserite
    per la prima volta anche linformazione e la
    formazione adeguate per il dirigente ed il
    preposto (lett. o), la programmazione delle
    misure ritenute opportune per garantire il
    miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
    inoltre, il controllo sanitario oggi riguarda i
    lavoratori in genere e allallontanamento per
    motivi sanitari per lesposizione al rischio si
    affianca la possibilità di adibizione del
    lavoratore a mansioni diverse (lett. m).

30
Valutazione dei rischi
  • La valutazione globale e documentata di tutti i
    rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori
    presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui
    essi prestano la propria attività, finalizzata ad
    individuare le adeguate misure di prevenzione e
    di protezione e ad elaborare il programma delle
    misure atte a garantire il miglioramento nel
    tempo dei livelli di salute e sicurezza.

31
Valutazione dei rischi
  • Il datore di lavoro, titolare dellobbligo, non
    delegabile (art. 17, comma 1, lett. a), della
    valutazione dei rischi e della redazione del
    relativo documento, deve considerare tutti i
    rischi per la sicurezza e la salute dei
    lavoratori, nonché i rischi, previsti per la
    prima vota, collegati allo stress lavoro
    correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in
    stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle
    differenze di genere, alletà, alla provenienza
    da altri paesi (art. 28, comma 1).

32
Valutazione dei rischi
  • Tale valutazione, come anche il relativo
    documento debbono essere rielaborati in
    occasione di modifiche del processo produttivo o
    dell'organizzazione del lavoro significative ai
    fini della salute e della sicurezza dei
    lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione
    della tecnica, della prevenzione e della
    protezione o a seguito di infortuni significativi
    o quando i risultati della sorveglianza sanitaria
    ne evidenzino la necessità
  • (art. 29, comma 3).

33
Informazione e formazione
  • Entrambe sono dei veri e propri capisaldi della
    partecipazione attiva alla gestione della
    sicurezza da parte dei lavoratori e dei loro
    rappresentanti sindacali, nonché di tutte le
    figure che nellimpresa hanno obblighi di
    garanzia o di collaborazione tanto che le stesse
    sono state inserite tra le misure generali di
    tutela se svolte nei confronti dei lavoratori,
    dei dirigenti,dei preposti e dei RLS.

34
Autori
  • ISIS VALCERESIO BISUSCHIO prof.ssa DI FORTI
    MARISA
  •     prof.ssa PARIS CRISTINA
  •     prof.ssa ZINI LAURA
  • IPSSCTS VERRI BUSTO ARSIZIO prof.ssa CAMMARANO
    GIOVANNA
  • ISIS FACCHINETTI BUSTO ARSIZIO prof. CALAMUSA
    FRANCESCO
  •     prof.ssa PERONI ANNA MARIA
  • ISSP FIORINI BUSTO ARSIZIO prof.ssa CATTANEO
    STEFANIA
  • ITC TOSI BUSTO ARSIZIO prof.ssa RAMPONI MARIA
    ROSARIA
  •     prof.ssa MANCINI ANNA
  •     prof.ssa ALOISIO CARMELA
  • LICEO CANDIANI BUSTO ARSIZIO prof.ssa ANGELERI
    ELENA
  • LICEO CRESPI BUSTO ARSIZIO prof.ssa COLOMBO
    MARCELLA
  • LICEO PANTANI BUSTO ARSIZIO prof.ssa USLENGHI
    MARTA
  • IPC FALCONE GALLARATE prof. CASTELLI MAURIZIO
  •     prof. COSMA DANILO
  •     prof. GOMARASCHI SILVANO
  • ISIS PONTI GALLARATE prof. SARMAN ENZO
  •     prof. MORETTI ALESSANDRO
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