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treaty shopping

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... -identificazione del ... stati e le eventuali clausole anti-abuso dei trattati non ... quanto non contrastano ne con norme interne ne con le ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: treaty shopping


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treaty shopping
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  • Il treaty shopping è una fattispecie elusiva a
    carattere internazionale ideata dal contribuente
    per sottrarsi o minimizzare lobbligo tributario
    in un certo stato.
  • Tale fenomeno consiste nellimpiego distorto di
    una Convenzione stipulata tra due stati per
    leliminazione della doppia imposizione
    internazionale .
  • Per Treaty shopping si intende quella situazione
    ove un soggetto,non destinatario dei benefici di
    un trattato,mediante linserimento di una
    struttura economica (conduit company) in uno
    degli stati stipulanti,possa ottenere benefici di
    cui altrimenti non avrebbe potuto fruire operando
    direttamente.

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  • Loperazione è il risultato di un processo logico
    che si sostanzia nelle seguenti fasi
  • -identificazione del target (risparmi di imposta
    da realizzare)
  • -sviluppo di una serie di ipotesi alterative per
    lo sfruttamento delle norme convenzionali
    relativi ai flussi di reddito individuati
  • -definizione ella struttura ottimale per il caso
    specifico(quella che consente di ottenere il
    maggior risparmio di imposta con il minimo
    rischio fiscale).

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  • In riferimento alle cosiddette operazioni conduit
    due sono le strutture più frequentemente
    utilizzate
  • -la holding structure
  • -la conduit structure ,suddivisibile nelle
    configurazioni
  • a) la struttura conduit diretta
  • b) la struttura a scacchiera

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  • La struttura diretta è la più classica e
    tipicaconsiste nello sfruttamento di un trattato
    stipulato tra due stati membri ad opera di una
    società residente in un paese terzo che ha in
    essere una convenzione soltanto con uno dei due.
  • A società nel paese terzoB e C
  • A ha trattato con B ma non con C
  • B e C hanno trattato
  • A desidera fare investimento in C ma non avendo
    il trattato è per lei conveniente localizzare un
    intermediate holding in B

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  • La struttura a scacchiera presuppone un contesto
    diverso in quanto si fonda sulla circolarità di
    tre regimi convenzionali esistenti tra quattro
    paesi diversi A B C D.
  • A ha trattato con D
  • D con B
  • B con C
  • A vuole investire in CA può costituire una
    società in D che a sua volta partecipi in un
    altro soggetto collocato in B questultimo farà
    linvestimento in C.

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  • Queste strutture sono possibili se le società
    interposte sono residenti effettivamente nei
    rispettivi stati e le eventuali clausole
    anti-abuso dei trattati non devono essere
    applicabili.
  • I comportamenti messi in atto non possono
    definirsi evasivi in quanto non contrastano ne
    con norme interne ne con le convenzionalisi
    configura invece la tipica ipotesi di elusione
    fiscale internazionale.

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  • Per garantire la tutela delle imprese rispetto
    agli effetti distorsivi riconducibili a questo
    fenomeno tre possono essere le misure da
    adottare
  • Indiretta attraverso lesercizio di pressioni
    politiche e economiche sui Governi degli stati
    prescelti per la pianificazione fiscale affinché
    adottino provvedimeni volti a limitare il ricorso
    alla misura elusiva in esame.
  • Unilaterale introducendo nella legislazione
    interna un insieme di norme generali e specifiche
    volte a prevenire luso i proprio dei trattati
  • Bilaterale introducendo clausole ad hoc
    allinterno delle Convenzioni.
  • Esempi di strumenti bilaterali
  • La beneficial ownership clauseconsente di
    ridurre la ritenuta prelevata alla onte su
    dividendi,interesi e royalties a condizione che
    il soggetto percettore sia leffettivo
    beneficiario.
  • Lexlusion approach stabilisce lesclusione dai
    benefici convenzionali di alcune categorie che
    fruiscono di particolari regimi fiscali.

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  • Il channel approach prevede il disconoscimento
    del regime convenzionale a soggetti che
    percepiscono determinati redditi e ne
    trasferiscono consistente parte a residenti in
    stati terzi.
  • Il bona fide approach mediante il quale si
    intende garantire in via esclusiva lapplicazione
    dei benefici di un trattato alle società
    costituite secondo il principio di buona fede.
  • Le clausole di limitation on benefits LOBC,di
    matrice statunitense, attraverso le quali gli Usa
    firmatari di un accordo stabiliscono i principi
    per un elusione di origine controllata ,cioè
    oprano un inquadramento di ogni potenziale forma
    elusiva dei soggetti interessati,applicando i
    tests previsti dalla stessa clausola.(il soggetto
    formalmente residente n uno stato contraente deve
    avere effettivamente un collegamento economico
    con questopertanto deve soddisfare almeno uno
    dei test volti a definire i requisiti presuntivi
    per accertare lesistenza del collegamento con lo
    stato di cui sono residenti)

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  • Lart 37bis del DPR 600 del 29 settembre 1973 è
    una norma antielusiva speciale,frutto di
    unarticolata evoluzione normativa.
  • Nellordinamento fiscale italiano per lungo tempo
    non cè stata una specifica normativa
    antielusiva,pertanto per contrastare la
    diffusione dei fenomeni elusivi si è ricorso a
    complessi schemi normativi civilistici.
  • L attuale normativa elusiva è speciale in
    quanto applicabile solo alle fattispecie di
    operazioni indicate nel comma3 dellart37 bis
  • Trasformazioni,fusioni,scissioni,liquidazioni
    volontarie e distribuzioni ai soci di somme
    prelevate da voci del pn non formate da utili.
  • Conferimenti in società e negozi aventi oggetto
    il trasferimento o godimento di aziende.
  • Cessione di crediti.
  • Cessioni di eccedenza dimposta.

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  • Lart. 37bis al comma1 richiede che siano
    rispettati alcuni requisiti
  • loperazione elusiva deve comportare un
    aggiramento patologico di norme tributarie.
  • attraverso loperazione si realizza un risparmio
    dimposta altrimenti indebito (il vantaggio deve
    essere ottenuto effettivamente,in termini
    monetari).
  • loperazione,complessivamente considerata, sia
    priva di valide ragioni economiche.

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  • Relativamente al requisito delle valide ragioni
    economiche queste vanno intese come un interesse
    economico apprezzabile in capo al contribuente.
  • Le ragioni economiche sussistono quando il
    comportamento sotto esame è motivato da ragioni
    che si inquadrano nella normalità della prassi
    economica anche se questa può essere giudicata
    non positivamente dalla collettività (è il caso
    della trasformazione d una società che provochi
    la perdita di posti di lavorola logica economica
    può giustificare la scelta anche se aumenta la
    disoccupazione).

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  • La norma antielusione CFC contro i paradisi
    fiscali
  • La disciplina sulle Controlled foreign companies
    è tesa ad imputare per trasparenza (in
    proporzione alla quota di partecipazione agli
    utili)i redditi delle controllate estere
    residenti in paesi a fiscalità privilegiata
    direttamente in capo alla controllante al fine di
    contrastare la delocalizzazione in paradisi
    fiscali di attività prive di qualsiasi
    radicamento con detti territori che,pertanto
    devono essere ricondotte alla società residente.

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  • Se infatti è vero che la delocalizzazione di
    aziende nazionali può rispondere ad evidenti
    esigenze tecniche o logistiche,non può tuttavia
    negarsi che spesso questa pratica viene
    utilizzata al solo scopo di ottenere
    significativi risparmi dimposta mediante la
    localizzazione in società appositamente
    costituite in stati a fiscalità privilegiata

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  • Il legislatore ha definito che la disciplina ,in
    costanza di determinati presupposti ,comporta la
    presunzione legale atta a recuperare a tassazione
    in Italia i redditi esterovestiti e che lonere
    della prova è a carico del contribuente chiamato
    a fornire la dimostrazione dellassenza di
    qualsiasi illegittimo risparmio dimposta.
  • Lambito soggettivo della disciplina comprende
    quindi,i soggetti residenti,sia persone fisiche
    che enti collettivi,esercenti o meno attività
    dimpresa,che detengono il controllo o
    partecipazioni di collegamento in un
    impresa,società o altro ente che abbia la
    residenza o sia localizzato in un PF.

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  • Lambito oggettivo invece è rappresentato dai
    redditi (e non hai costi)conseguiti dal soggetto
    estero partecipatotali redditi vengono imputati
    alla controllante italiana in proporzione alla
    quota di partecipazione agli utili e sono
    soggetti a tassazione separata con laliquota
    media applicata sul reddito complessivo del
    soggetto residente, e comunque non inferiore al
    27.

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  • La disciplina non si applica ogniqualvolta il
    contribuente dimostri che dalla partecipazione
    non deriva alcun risparmio dimposta ovvero che
    la localizzazione della controllata risponde a
    precise finalità legate allattività industriale
    e commerciale.
  • Il comma 5 dellart 167 illustra infatti le cause
    esimentiafferma che la disciplina sulle CFC può
    essere disapplicata qualora il contribuente
    dimostri alternativamente che
  • la partecipata svolge effettiva attività
    industriale o commerciale,come sua principale
    attività,nello stato dove ha sede
  • dalla partecipazione non consegue leffetto di
    localizzare i redditi in paesi in cui sono
    sottoposti a regimi fiscali privilegiati

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  • Per dimostrare che la controllata svolge in via
    principale attività industriale o commerciale
    occorrerà dimostrare che essa possiede in loco
    una struttura organizzata idonea ,che vi siano
    pertanto un magazzino per la movimentazione delle
    merci,presenza nello SP e nel CE di voci
    comprovanti la compravendita di beni e di costi
    inerenti allattività commercialecontratti di
    assunzione di dipendenti e oltre lattività
    operativa anche quella manageriale e decisionale.
  • (circolare ministeriale del 23 maggio 2003 da
    elenco dei documenti che si ritengono sufficienti
    a fornire la prova del collegamento fisico della
    struttura con il territorio).

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  • In merito a b) sono definite due circostanze in
    corrispondenza delle quali può legittimamente
    ritenersi che dalla partecipazione non discenda
    leffetto di localizzare i redditi in stati in
    cui sono sottoposti a regimi privilegiati
  • i redditi conseguiti dal soggetto siano prodotti
    in misura non inferiore al 75 in altri stati o
    territori diversi da quelli della black list e
    sottoposti in questi stati integralmente a
    tassazione ordinaria
  • i redditi della SO risultino sottoposti
    integralmente a tassazione ordinaria nello stato
    in cui ha sede la partecipata

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  • Al fine di ottenere la disapplicazione della
    disciplina sulle CFC è necessario inoltrare in
    via preventiva apposita istanza di interpello,
    opportunamente documentata, tesa a dimostrare la
    sussistenza di una delle cause esimenti.
  • Listanza può essere presentata dal contribuente
    o dal suo legale rappresentante in generale a
    decorrere dal momento in cui viene acquisita una
    partecipazione i un soggetto estero per il quale
    si rende applicabile la CFC. Decorsi 120 o 180
    (se il soggetto ha gia una partecipata in un
    paese della black list) senza che sia stato
    emesso un atto da parte dellAgenzia delle
    Entrate,la domanda si intende accolta con la
    conseguenza che alla controllata estera non si
    applicano le disposizioni dellart167 del TUIR.
    Listanza di interpello è la condizione sine qua
    non per evitare lapplicazione della disciplina
    CFC,la quale in caso contrario deve ritenersi
    operante automaticamente.
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