Presentazione di PowerPoint - PowerPoint PPT Presentation

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Presentazione di PowerPoint

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Title: Presentazione di PowerPoint Author: Ministero della Salute Last modified by: tomino Created Date: 11/4/2004 2:24:30 PM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

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Title: Presentazione di PowerPoint


1
II Corso aggiornamento sulla sperimentazione
clinica dei medicinali e dispositivi medici Roma,
6 Ottobre 2008
Il Decreto Ministeriale Clinical Trial
Application
Carlo Tomino - AIFA
2
Lassetto normativo della Sperimentazione Clinica
DM Comitati Etici
1998
DM Centri Privati (integ.)
1999
DD OsSC
2000
DM MMG e PLS e DPR Fase I
2001
Circ. Studi Osservazionali
2002
DLvo 211/2003
2003
DM studi no profit
2004
Dir UE 2005/28
2005
DM Comitati Etici
2006
DLvo 200/2007
2007
..
2008

3
.. 2008 . Il completamento del contesto
LEGISLATIVO
  • DM CTA form
  • LG Studi Osservazionali
  • DM CRO
  • DM Assicurazioni
  • DM SUSAR

4
AIFA - Ufficio Sperimentazione Clinica Paola
Aita, M. Federica Barchetti, Sergio Caciolli,
Roberta Coppari, Simona de Gregori, Luca De
Nigro, Antonio Galluccio, Fulvia Guglielmi,
Marisa Marchetti, Adele Misticoni Consorti,
Simonetta Raimondo, Maria Elena Russo, Laura
Scarchilli, Entela Xoxi AIFA - Ufficio
GCP Umberto Filibeck, Angela Del Vecchio, M.
Antonietta Antonelli, Elena Giovani, Paola Franco
Di Gregorio, Fabrizio Galliccia AIFA - Ufficio
Affari Amministrativi Giovanna Romeo Ministero
della Salute DG Farmaci e Dispositivi
medici Claudio De Giuli, Monica Capasso,
Valentina Fossa Ministero della Salute
Ufficio Legislativo Raffaele Tamiozzo, Maria
Lina Rita Cannata Regioni, Università,
Ricercatori, CE, DG, Farmindustria, Aziende
5
  • Numerosi incontri con gli operatori presso lAIFA
  • (Promotori e Comitati Etici)

6
Obiettivi
  • Standardizzare e migliorare il modo di lavorare
  • Condividere soluzioni efficienti già adottate
  • Segnalare problemi e dubbi sul nuovo DM
  • Ricevere suggerimenti per modifiche
  • Rendere il sistema Italia competitivo

7
DM CTA
Modalità di inoltro della richiesta di
autorizzazione allAutorità competente, per la
comunicazione di emendamenti sostanziali e la
dichiarazione di conclusione della
sperimentazione clinica e per la richiesta di
parere al comitato etico.
8
Le aspettative degli operatori
  • Supporto informatico nel processo di preparazione
    della CTA (Promotori/CRO)
  • Riduzione di richieste di documentazione varia
    da parte dei singoli CE
  • Omogeneità dellattività istruttoria del CE
    (Segreteria Tecnico-Scientifica CE)
  • Omogeneità nellemanazione del PU
  • Maggiore compliance con il D.L.vo n.211

9
Basi legali
  • D.Lvo 24 giugno 2003 n. 211, articoli 8 e 9
  • Linee guida della Commissione Europea
  • 1. Detailed guidance for the request for
    authorisation of a clinical trial on a medicinal
    product for human use to the competent
    authorities, notification of substantial
    amendments and declaration of the end of the
    trial (October 2005)
  • 2. Detailed guidance on the application format
    and documentation to be submitted in an
    application for an Ethics Committee opinion on
    the clinical trial on medicinal products (Feb.
    2006)
  • 3. Guidance on Investigational Medicinal
    Products (IMPs) and other medicinal
    products used in clinical trials (May 2007)

10
Schema del decreto
  • Articolato (basi legali 10 articoli)
  • Glossario
  • 2 Allegati
  • 1. Guida per la richiesta di autorizzazione
    allAC
  • 2. Guida per la richiesta di parere al CE
  • 15 Appendici

11
Il testo del DM Articolo 1
  • Articolo1
  • Il modello e il contenuto della domanda di
    autorizzazione, il modello e il contenuto della
    proposta di emendamenti, la dichiarazione di
    conclusione o di cessazione della sperimentazione
    di cui allarticolo 9, comma 11 del D.Lvo
    211/2003, da inoltrare allAutorità competente,
    devono essere presentati conformemente a quanto
    viene indicato nellallegato 1 al presente
    decreto.

12
Il testo del DM Articolo 2
  • Articolo 2
  • La domanda di cui allarticolo 8, comma 1 del
    D.Lvo 211/2003, da inoltrare al Comitato etico
    per ottenere il relativo parere deve essere
    presentata conformemente a quanto viene indicato
    nellallegato 2 al presente decreto.

13
Il testo del DM Articolo 3
  • Articolo 3
  • LAC (locale) può delegare totalmente o
    parzialmente la valutazione della documentazione
    di cui allallegato 1 al CE di riferimento
    tuttavia il modulo di domanda debitamente
    compilato, Appendice 5 al presente decreto, deve
    essere sempre presentato allAutorità competente.

14
Il testo del DM Articolo 4
  • Articolo 4
  • Ai fini delle necessità operative dellOsSC, i
    promotori e le segreterie dei CE trasmettono
    allOsSC medesimo i dati di propria competenza di
    cui alle relative appendici del presente decreto,
    nei tempi ivi indicati.
  • Le segreterie dei CE che esprimono il parere
    unico sono responsabili della convalida dei dati
    notificati dal promotore allOsSC.

15
Il testo del DM Articolo 4
  • Articolo 4
  • LAIFA o lISS, per le sperimentazioni per le
    quali sono AC, sono responsabili della convalida
    dei dati notificati dal promotore allOsSC.
  • I dati notificati allOsSC sono trasferiti a cura
    dellAIFA alla banca dati europea EudraCT in
    accordo a quanto previsto dalle linee guida
    comunitarie.

16
Il testo del DM Articolo 5
  • Articolo 5
  • I dati e la documentazione trasmessi alle AC e ai
    CE devono essere trattati in maniera
    confidenziale e non devono essere accessibili a
    personale non coinvolto nella gestione,
    nellesecuzione e nel controllo della
    sperimentazione.

17
Il testo del DM Articolo 6
  • Articolo 6
  • Ai fini dellimportazione dei medicinali da
    utilizzare per le sperimentazioni, il dossier di
    importazione deve essere corredato di copia del
    parere unico del CE nonché dellautorizzazione
    rilasciata dallAIFA o dallISS, nei casi in cui
    questa è prevista.

18
Il testo del DM Articolo 7
  • Articolo 7
  • I medicinali occorrenti alla SC devono essere
    inviati dal promotore alla farmacia della
    struttura sanitaria sede della sperimentazione
    dove si provvederà alla registrazione,
    appropriata conservazione e consegna allo
    sperimentatore.

19
Il testo del DM Articolo 8
  • Articolo 8
  • Le appendici 1-15 sono parte integrante del DM
  • Le appendici sono disponibili sullOsSC
  • Gli aggiornamenti degli allegati e delle
    appendici sono stabiliti dallAIFA nel rispetto
    delle disposizioni comunitarie

20
Il testo del DM Articolo 9
  • Articolo 9
  • Sono abrogate
  • la circolare 5 ottobre 2000, n. 15
  • la circolare 10 luglio 1997, n. 8

21
Il testo del DM Articolo 10
  • Articolo 10
  • Entrata in vigore centoventesimo giorno
    successivo alla sua pubblicazione in GU.
  • (4 Luglio 2008)
  • E stato previsto un Periodo transitorio
    (tra il 60 e il 120 giorno)

22
Finalità del decreto
  • Identifica moduli e documentazioni richiesti per
    la preparazione della CTA
  • Dettaglia le procedure per richiedere il parere
    del CE e lautorizzazione iniziali, per apportare
    un emendamento sostanziale, per notificare la
    conclusione a termine o conclusione
    anticipata/interruzione di una SC
  • Definisce gli Investigational Medicinal Products
    (IMPs) e Non Investigational Medicinal Products
    (NIMPs)
  • Si applica a tutte le fasi e tipologie di studi,
    compresa la Fase I (first in humans)

23
Definizioni
  • IMP
  • Investigational
  • Medicinal
  • Product

24
IMP - Medicinale sperimentale
  • La terminologia utilizzata fa riferimento alle
    definizioni contenute nel decreto legislativo 24
    giugno 2003, n. 211.
  • Larticolo 2, comma 1, lettera d) del succitato
    decreto legislativo definisce il medicinale
    sperimentale (da ora in poi denominato IMP)
    una forma farmaceutica di un principio attivo o
    di un placebo saggiato come medicinale
    sperimentale o come controllo in una
    sperimentazione clinica compresi i prodotti che
    hanno già ottenuto unautorizzazione di
    commercializzazione ma che sono utilizzati o
    preparati (secondo formula magistrale o
    confezionati) in forme diverse da quella
    autorizzata, o quando sono utilizzati per
    indicazioni non autorizzate o per ottenere
    ulteriori informazioni sulla forma autorizzata.

25
Alcuni protocolli clinici prevedono luso di
medicinali che non sono IMP e che non vengono
definiti nel decreto legislativo, quali ad es.
  • i medicinali per la terapia di base standard
    della patologia oggetto di studio che vengono
    somministrati a tutti i pazienti
    indipendentemente dalla loro partecipazione alla
    sperimentazione e dal gruppo di randomizzazione
    (terapia di background). Inoltre, il protocollo
    potrebbe richiedere che il farmaco in studio
    (IMP) in associazione al trattamento standard
    venga confrontato con un farmaco di confronto
    attivo o il placebo (che sono considerati
    comunque IMP) in associazione alla terapia
    standard
  • terapie concomitanti, ossia prodotti impiegati
    come terapia standard di una condizione che non è
    lindicazione per la quale si sta testando lIMP
    e non è pertanto lobiettivo dello studio
  • terapie di supporto
  • prodotti impiegati per indurre una risposta
    fisiologica (challenge agents)
  • prodotti che concorrono con lIMP alla
    valutazione dellend point in una
    sperimentazione
  • farmaci necessari per prevenire e curare reazioni
    connesse con la terapia standard, come anche
    previsto dal riassunto delle caratteristiche del
    prodotto.

26
Definizioni
  • NIMP
  • Non
  • Investigational
  • Medicinal
  • Product

27
I NIMPs si suddividono dal punto di vista
regolatorio e finanziario in due tipologie
  • ReTNIMPs (Regardless Trial NIMPs) ossia NIMPs
    che comunque sarebbero stati somministrati ai
    pazienti, anche se questi ultimi non fossero
    stati inclusi nella sperimentazione
  • Si tratta di prodotti medicinali non
    sperimentali, con AIC in Italia, che vengono
    impiegati in sperimentazioni cliniche, secondo
    quanto previsto dal RCP, per motivi di
    prevenzione, diagnosi o cura e/o per garantire
    che ai soggetti venga prestata una adeguata
    assistenza sanitaria.
  • I ReTNIMPs saranno forniti a carico del SSN, se
    previsto, a tutti i pazienti che partecipano alla
    sperimentazione e che comunque ne avrebbero fatto
    uso, indipendentemente dalla loro partecipazione
    alla sperimentazione.

28
I NIMPs si suddividono dal punto di vista
regolatorio e finanziario in due tipologie
  • PeIMPs (Products equivalent to the IMP)
  • ossia NIMPs equivalenti da un punto di vista
    regolatorio agli IMP che vengono somministrati ai
    pazienti solo in virtù della partecipazione di
    questi ultimi alla sperimentazione
  • Costi a carico del promotore

29
Riepilogo oneri finanziari
IMP NIMP NIMP
IMP ReTNIMP PeIMP
Oneri finanziari a carico del promotore Oneri finanziari a carico del SSN (ai sensi delle norme sulla classificazione e rimborsabilità) Oneri finanziari a carico del promotore
30
Schema del decreto
  • Articolato (basi legali 10 articoli)
  • Glossario
  • 2 Allegati
  • 1. Guida per la richiesta di autorizzazione
    allAC
  • 2. Guida per la richiesta di parere al CE
  • 15 Appendici

31
Modelli di riferimento per il promotore da
compilare e stampare via Osservatorio
Appendice 5 Modello della domanda di parere al comitato etico per la sperimentazione clinica dei medicinali
Appendice 9 Modello della domanda di parere al comitato etico per un emendamento sostanziale alla sperimentazione
Appendice 10 Modello di dichiarazione di avvio della sperimentazione nel centro clinico
Appendice 11 Modello di dichiarazione di conclusione della sperimentazione nel centro clinico
Appendice 12 Modello di dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica in Italia/nel mondo
32
Modelli di riferimento per lattività del
Comitato etico da compilare e stampare via
Osservatorio
Appendice 6 Comunicazione del parere unico favorevole o sfavorevole
Appendice 7 Comunicazione di revoca del parere unico
Appendice 8 Comunicazione del parere del Comitato etico collaboratore
- Comunicazione del parere del Comitato etico interessato sullemendamento sostanziale
33
Il decreto CTA e i Comitati etici
  • Stabilisce che la Segreteria del CE debba
    ricevere un modulo di domanda standard per la
    richiesta iniziale di parere e per gli
    emendamenti sostanziali alla sperimentazione (e
    le relative documentazioni)
  • Definisce le procedure della Segreteria
    tecnico-scientifica (tempi e modalità di
    convalida della domanda)
  • Fornisce attraverso lOsservatorio uno strumento
    per preparare il parere del Comitato etico in un
    formato standard che esplicita sia il percorso
    seguito dal comitato etico nella valutazione che
    gli elementi di tipo amministrativo necessari per
    il rilascio del parere

34
Il decreto CTA e i Comitati etici (2)
  • Il decreto deve portare a
  • Azzeramento (riduzione) di richieste di
    documentazione specifiche da parte dei CE
  • Compliance con le tempistiche previste dal
    D.Lvo n.211 per la valutazione delle CTA
  • Revisione ed armonizzazione dei regolamenti dei
    Comitati etici

35
Futuri sviluppi OsSC
  • Progetto Firma Elettronica
  • Calendario Elettronico delle riunioni dei
    Comitati Etici per i Promotori delle SC
    accessibile in OsSC

36
Suggerimenti ai colleghi
  • Comitati Etici
  • Allineare i regolamenti interni sulla base delle
    norme in vigore (DM CTA e LG St.Oss.)
  • Evitare moduli paralleli
  • Maggiore integrazione e scambi con gli altri CE
  • Inserimento del proprio Calendario riunioni e
    del termine di accettazione delle domande in OsSC

37
Suggerimenti ai colleghi
  • Promotori
  • Eseguire peer review dei Protocolli prima
    della presentazione ai CE
  • Concentrare gli emendamenti
  • Impegno alla pubblicazione dei dati
  • Evitare Polizze assicurative ad ombrello
  • Migliorare la gestione delle queries e della
    contabilità del farmaco

38
Suggerimenti ai colleghi
  • Autorità Competenti
  • Impegno sostanziale verso i propri CE
  • Impegno verso gli sperimentatori
  • Istituzione del fondo per la ricerca
    indipendente
  • Identificazione di una Unità di ricerca clinica
  • Selezionare un rappresentante con delega di
    firma per finalizzare i contratti
    congiuntamente allemissione del parere del CE
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