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IL NUOVO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

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Title: IL NUOVO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO


1
Provincia di Reggio Emilia
LE RECENTI NOVITA LEGISLATIVE IN MATERIA DI
SEMPLIFICAZIONE
Monica Lombini - Carlo Apponi
Reggio Emilia 11 giugno 2009
2
D.L. 25-6-2008 n. 112 Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria G.U. 25
giugno 2008, n. 147, S.O. come modificato dalla
legge di conversione L. 6 agosto 2008, n.
133 Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria G.U. 21 agosto 2008, n.
195.
3
LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
La legge 6 agosto 2008, n. 133, ha convertito in
legge, con modificazioni, il decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, recante Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria. Dellinsieme delle
disposizioni contenute nella legge il titolo II
(Sviluppo economico, semplificazione e
competitività) dedica alle semplificazioni
lintero Capo VIII inoltre, altre misure di
semplificazione si rinvengono in alcune altre
disposizioni. Si riporta di seguito una
ricognizione delle misure volte ad una maggiore
semplificazione secondo le seguenti voci
tematiche semplificazione normativa riduzion
e degli oneri amministrativi riduzione di
altri adempimenti amministrativi.
4
LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
La semplificazione normativa L'art. 24
(Taglia-leggi) richiama il procedimento disposto
dallart. 14, c. 12-24, della legge n. 246 del
2005. Esso è caratterizzato da un automatico
effetto abrogativo generalizzato, disposto dalla
legge per le disposizioni legislative primarie
(statali) pubblicate anteriormente al 1 gennaio
1970 (anche se modificate con successivi
provvedimenti) (c. 14, l. 246) la
sottrazione, da tale abrogazione generalizzata,
di alcune tipologie di disposizioni primarie,
individuate da quella medesima legge la
sottrazione, dallabrogazione generalizzata, di
altre disposizioni legislative, da individuarsi
con decreti legislativi delegati, abilitati al
contempo alla semplificazione o al riordino
della materia che ne è l'oggetto.
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LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
Il termine ultimo per l'esercizio da parte del
Governo della delega legislativa disposta dalla
legge n. 246, scade nel dicembre 2009 (salvo un
ulteriore biennio per l'adozione di decreti
legislativi integrativi o correttivi). Decorso
tale termine, scatta labrogazione
automatica. Il Governo ha inserito nel d.l. n.
112 del 2008 una disposizione (art. 24), la quale
abroga direttamente una serie di leggi (o atti
equiparati). Si tratta di leggi ritenute vecchie
perché oramai esaurite negli effetti, per le
quali l'effetto abrogativo (decorrente dal
180esimo giorno dall'entrata in vigore del d.l.)
è anticipato rispetto alla scansione
procedimentale prevista dalla legge n. 246 del
2005. Anche se il procedimento taglia-leggi
della legge n. 246 rimane salvo (art. 24 del d.l.
così come convertito in legge), il taglio di atti
normativi primari così operata si differenzia
essenzialmente per linserimento tra questi atti
sia di quelli successivi al 1970 sia di alcuni
tipi di atto esclusi dalla legge come
disposizioni abrogabili in via automatica
generalizzata (leggi di bilancio). Nellallegato
risultano inclusi 3370 atti. Ove da tale
inclusione abrogativa di atti primari, derivi
abrogazione implicita di disposizioni secondarie,
il Governo è tenuto a realizzare una ricognizione
di tali disposizioni, di rango regolamentare.
6
LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
La riduzione degli oneri amministrativi L'art.
26 (Taglia-oneri amministrativi) prevede la
predisposizione di un programma per la
misurazione degli oneri amministrativi derivanti
da obblighi informativi nelle materie di
competenza statale (per quelle di competenza
regionale si deve procedere secondo modalità
condivise) questo, al fine di conseguire una
riduzione di quegli oneri pari al 25 per cento,
entro il 2012. Tale disposizione era già
prevista dal Piano di azione per la
semplificazione e la qualità della regolazione,
approntano a metà anno 2007 dal Governo allora in
carica. Tale Piano indicava anche le aree
prioritarie, nellambito delle quali svolgere la
misurazione degli oneri amministrativi nel 2007
(privacy ambiente paesaggio e beni culturali
fisco e dogane sicurezza civile codice della
navigazione previdenza e contributi). Le
misurazioni sinora condotte circa l'entità degli
oneri amministrativi, evidenziano un costo totale
aggregato annuo, stimabile (per imprese da 0 a
249 dipendenti) complessivamente pari a circa
9,94 miliardi di euro per l'area lavoro e
previdenza circa 2,19 miliardi di euro per
l'area privacy circa 2 miliardi di euro per
l'area ambiente circa 1,4 miliardi di euro per
la prevenzione incendi 621 milioni di euro per
l'area paesaggio e beni culturali ne risulta,
per le aree sopra dette, un totale di 16,22
miliardi di euro.
7
LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
Per conseguire lobiettivo di riduzione del 25
per cento degli oneri amministrativi, è previsto
che ciascun ministro adotti un piano di
riduzione, che confluisce nel generale Piano
dazione per la semplificazione. Una volta
misurati gli oneri amministrativi, ladozione
delle misure di loro riduzione (per gli oneri
gravanti sulle imprese) è demandata a regolamenti
governativi (autorizzati allabrogazione di norme
primarie vigenti). Il raggiungimento degli
obiettivi di riduzione indicati nei piani
ministeriali, è tenuto da conto nella valutazione
dei dirigenti responsabili. Si ricorda che per
oneri amministrativi non si intendono oneri
finanziari (tasse, premi, contributi, multe, o
generici costi amministrativi) discendenti da una
regolazione. Né oneri in termini di investimenti
(ad esempio lacquisto di un macchinario per
assicurare nel processo produttivo il rispetto di
determinati standards) onde conformarsi ad
essa. Con onere amministrativo si ha riguardo
non allinsieme dei costi di conformità alla
normativa (compliance costs), bensì a una loro
porzione. Gli oneri amministrativi sono
definibili quali i costi sostenuti dalle imprese,
dal terzo settore, dalle pubbliche
amministrazioni e dai cittadini per soddisfare
lobbligo giuridico di fornire informazioni sulle
proprie attività, alle autorità pubbliche o ai
privati.
8
LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
Per oneri amministrativi si intende pertanto
quella quota parte degli oneri di adempimento,
scaturente dagli obblighi di informazione
gravanti sulle imprese ed altri soggetti. Quindi
la riduzione degli oneri amministrativi riguarda
la semplificazione delle procedure di fornitura
delle informazioni da parte dei soggetti
obbligati. Un obbligo di informazione è
lobbligo di ottenere o predisporre informazioni
e successivamente renderle disponibili alle
autorità pubbliche o a terzi. Si tratta di un
obbligo cui non è possibile sottrarsi senza
violazione della normativa. Ciascun obbligo di
informazione consiste in una serie di dati o
comunicazioni, che le imprese e gli altri
soggetti interessati debbono trasmettere ovvero
tenere a disposizione in modo da poterle inviare
su richiesta. E su questi, pertanto, che incide
la riduzione degli oneri amministrativi in senso
stretto sugli obblighi di informazione obsoleti,
ridondanti o ripetitivi (in breve, non
giustificati da ragioni sostanziali inerenti al
funzionamento di una disciplina normativa).
9
LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
La stima finale degli oneri amministrativi deriva
dalla seguente formula Oneri amministrativi
totali S (PQ) Dove Prezzo (P) costo
orario lordo tempo impiegato oppure, per le
attività esternalizzate
costo dei professionisti esterni tempo
impiegato Quantità (Q) n. imprese frequenza
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LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
  • Esempio di procedure più costose
  • LIBRO PAGA 6 miliardi
  • AUTORIZZAZIONE SCARICO DI ACQUE REFLUE 1
    miliardo
  • DENUNCIA MENSILE DATI RETRIBUTIVI 1 miliardo
  • DENUNCE CONTRIBUTIVE MENSILI 1 miliardo
  • CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI 800 milioni
  • COMUNICAZIONE RETRIBUZIONI E LIQUIDAZIONE PREMIO
    INAIL 500 milioni

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LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
La tenuta del libro paga vecchia procedura
(costo 6 miliardi)
Fonte Dr.ssa Paparo Forum PA
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LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
La tenuta del libro paga nuova procedura (costo
2,6 miliardi)
Fonte Dr.ssa Paparo Forum PA
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LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
Fonte Dr.ssa Paparo Forum PA
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LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
La riduzione di altri adempimenti amministrativi
per le imprese Una politica di semplificazione
include oltre la riduzione degli oneri da
obblighi di informazione anche la riduzione di
adempimenti amministrativi di altro tipo
(prevedere la dichiarazione di inizio attività o
il silenzio assenso in luogo di provvedimenti
amministrativi espressi semplificare i
controlli ecc.). Elenchiamo di seguito gli
articoli del d.l. n. 112, convertito dalla legge
n. 133/2008 che si muovono in tale
direzione. Lart. 30 (Semplificazione dei
controlli amministrativi a carico delle imprese
soggette a certificazione) riduce gli oneri
amministrativi gravanti sulle imprese
relativamente ai controlli. In particolare, sono
interessate le imprese soggette a certificazione
ambientale o di qualità, effettuata da un
soggetto certificatore in conformità a norme
tecniche ed internazionali. Tale articolo
prevede che i controlli svolti dagli enti
certificatori sostituiscano i controlli
amministrativi (limitandosi, la verifica degli
organi amministrativi, al vaglio dellattualità e
completezza della certificazione). Questo, anche
per il rinnovo od aggiornamento
dellautorizzazione allesercizio dellattività.
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LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
Sono richiamati, in particolare, gli strumenti
che configurano il sistema di gestione ambientale
(SGA). E questo il cd. audit ambientale,
consistente in un sistema di verifica periodica e
volontaria cui si sottopongono le imprese, per
valutare il rispetto degli standard ambientali
previsti da norme ovvero da obiettivi di politica
interna da esse prefissate. Ottenere una
certificazione di conformità, rilasciata da
accreditati organismi indipendenti, non è
obbligatorio. Lazienda decide volontariamente di
stabilire, attuare e mantenere un proprio sistema
di gestione ambientale conforme a tali
schemi. Il vantaggio competitivo per limpresa è
in termini, può dirsi, di credibilità. Il numero
di aziende che hanno scelto di operare
attenendosi alla normativa ISO è, invero, in
continua crescita. In vari mercati (ad es. quello
giapponese) nonché in alcuni settori (ad es.
chimico ed automobilistico), non è di fatto
possibile operare senza aver predisposto un
sistema di gestione ambientale sviluppato secondo
i requisiti raccomandati dalla normativa ISO
14001.
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LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
La certificazione può riguardare sia il sistema
sia il prodotto. Tra gli strumenti di
certificazione di prodotto, si fa principalmente
riferimento al Regolamento europeo dellEcolabel,
anche se è in corso di diffusione la
Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP),
regolata da norme internazionali della serie ISO
14020. Una attenzione particolare meritano,
però, le certificazioni di sistema (concernenti,
appunto, il sistema di gestione ambientale
condotta da unimpresa). A livello comunitario si
fa riferimento per questo riguardo allEMAS,
disciplinato dal regolamento CE 761/01. Tra gli
standard internazionali è preminente lISO 14001
(International Standard of Organization)
predisposto dallInternational Organization for
Standardization ed inserito nel documento UNI EN
ISO 14001, 1996. Questultimo è stato recepito
entro lEMAS dal citato regolamento CE 761/01.
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LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
Al possesso da parte delle imprese di tali
certificazioni, lordinamento nazionale talora
connette alcune agevolazioni e semplificazioni.
In Italia, ad esempio con le previsioni degli
articoli del codice ambientale art. 194
(Spedizioni transfrontaliere), co. 3 riduzione
del 50 delle garanzie finanziarie da prestare
per le spedizioni dei rifiuti art. 212 (Albo
nazionale gestori ambientali), co. 7 le imprese
che effettuano attività di raccolta e trasporto
dei rifiuti, le imprese che effettuano attività
di intermediazione e di commercio dei rifiuti,
senza detenzione dei medesimi, e le imprese che
effettuano l'attività di gestione di impianti
mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti
devono prestare idonee garanzie finanziarie a
favore dello Stato. Tali garanzie sono ridotte
del 50 per le imprese registrate Emas, e del 40
per le imprese certificate Uni En Iso
14001 art. 209 (Rinnovo delle autorizzazioni
alle imprese in possesso di certificazione
ambientale) il rinnovo delle autorizzazioni
all'esercizio di un impianto, il rinnovo
dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori
ambientali, per le imprese che risultino
registrate Emas o certificati UNI-EN ISO 14001
possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo
certificato di iscrizione al suddetto Albo con
autocertificazione resa alle autorità competenti,
ai sensi del DPR n. 445 del 2000.
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LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
Lart. 38 (Impresa in un giorno) demanda a
regolamento governativo la semplificazione ed il
riordino della disciplina dello sportello unico
per le attività produttive. La disciplina dello
sportello unico (prevista dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, articoli 23-27bis, dal
regolamento attuativo D.P.R 20 ottobre 1998, n.
447 modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n.
440) è da riformulare valorizzandone la funzione
di principale referente per lo svolgimento di
attività produttive (nonché di prestazione di
servizi, quali definiti dalla direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006). Tra le norme
generali, poste dallarticolo, cui il riordino
normativo in via regolamentare deve attenersi, si
ricordano - compito di attestare i requisiti
normativamente richiesti per lo svolgimento
dellattività di impresa da parte di soggetti
privati accreditati (agenzie per le imprese, i
cui criteri di individuazione e di accreditamento
sono da stabilirsi con regolamento governativo,
così come la vigilanza su di esse, demandabile al
sistema delle camere di commercio). Tali soggetti
privati sono abilitati a rilasciare una
dichiarazione di conformità, avente efficacia di
titolo autorizzatorio (purché la verifica circa i
requisiti per lesercizio dellattività di
impresa non implichi attività discrezionale da
parte dellamministrazione)
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LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
  • delega delle funzioni relative allo sportello
    unico, da parte dei comuni che non labbiano
    istituito, alle camere di commercio le quali
    mettono a disposizione il portale impresa.gov
    che assume la denominazione di impresainungiorno
    , prevedendo forme di gestione congiunta con
    lANCI
  • possibilità per limprenditore di avviare
    immediatamente lattività dimpresa nei casi in
    cui sia sufficiente la presentazione della
    dichiarazione di inizio attività, rilasciando in
    tal caso lo sportello unico una ricevuta che vale
    quale titolo autorizzatorio (in caso di diniego,
    il privato può richiedere il ricorso alla
    conferenza dei servizi)
  • previsione di un termine di trenta giorni per il
    rigetto dellistanza, la formulazione di
    osservazioni o lattivazione della conferenza di
    servizi, se il progetto di impianto produttivo
    contrasti con gli strumenti urbanistici
  • - conclusione del procedimento, da parte
    dellamministrazione procedente, senza attendere
    il parere delle altre amministrazioni, ove sia
    scaduto il termine loro assegnato per
    pronunciarsi.

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LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
Lart. 2 (Banda larga) prevede che
linstallazione di reti e impianti per la fibra
ottica è realizzabile con la procedura della
denuncia di inizio attività (invece che quella
del silenzio assenso decorsi novanta giorni, come
previsto dal codice delle comunicazioni
elettroniche, decreto legislativo n. 259 del
2003, articoli 87-89). Lart. 6-bis (Distretti
produttivi e reti di imprese) demanda ad una
successiva disciplina (da adottarsi con
regolamento governativo di delegificazione) la
previsione di semplificazioni contabili e
procedurali al fine della razionalizzazione e
della riduzione degli oneri legati alle risorse
umane e finanziarie conseguenti alleffettuazione
degli adempimenti in materia di imposta sul
valore aggiunto. Lart. 29 (Trattamento dei
dati personali) semplifica adempimenti posti a
carico dei soggetti che non trattino dati
sensibili (o trattino dati sensibili circoscritti
allo stato di salute o malattia senza indicazioni
circa la diagnosi, o alladesione a sindacati).
In tal caso, per i propri dipendenti e
collaboratori anche a progetto le imprese, i
professionisti, gli artigiani ed altri possono
sostituire il documento programmatico sulla
sicurezza (prescritto dal codice in materia di
protezione dei dati personali decreto
legislativo n. 196 del 2003, art. 34) con una
autocertificazione. Lart. 36 (Class action.
Sottoscrizione dellatto di trasferimento di
partecipazioni societarie) prevede che latto di
trasferimento della partecipazione di una società
a responsabilità limitata possa essere
sottoscritto con firma digitale. Lart. 39
(Adempimenti di natura formale nella gestione dei
rapporti di lavoro) istituisce per il datore di
lavoro privato (ad esclusione del lavoro
domestico) il libro unico del lavoro, sostitutivo
dei diversi libri dei quali vi era innanzi
lobbligo.
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LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
Lart. 40 (Tenuta dei documenti di lavoro e altri
adempimenti formali) prevede che i libri ed altri
documenti relativi al personale dipendente
possano essere tenuti dal datore di lavoro (oltre
che presso i consulenti del lavoro) presso
professionisti abilitati, senza più obbligo di
tenuta di loro copia presso il luogo di lavoro.
Inoltre, modifica la disciplina relativa alle
informazioni e comunicazioni che il datore di
lavoro deve fornire ai lavoratori allatto
dellassunzione e semplifica obblighi di
registrazione e di tenuta dei registri relativi
allorganizzazione dellorario di lavoro di
persone che effettuano operazioni mobili di
autotrasporto. Il c. 4 attiene agli obblighi
informativi relativi allassunzione di lavoratori
disabili. Lart. 43 (Semplificazione degli
strumenti di attrazione degli investimenti e di
sviluppo dimpresa) demanda tale semplificazione
a un decreto (di natura non regolamentare) del
ministro per lo sviluppo economico. Invece a
regolamento governativo sono demandati la
Semplificazione e riordino delle procedure di
erogazione dei contributi alleditoria (art. 44).
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LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
Lart. 35 (Semplificazione della disciplina per
linstallazione degli impianti allinterno degli
edifici) demanda a decreti ministeriali la
disciplina dellinstallazione degli impianti
allinterno degli edifici, tale da prevedere
semplificazioni di adempimenti per i proprietari
di abitazioni ad uso privato e per le
imprese. sopprime la previsione (già recata
da regolamento ministeriale) circa la consegna
allavente causa, della documentazione relativa
agli impianti in caso di trasferimento a
qualsiasi titolo dellimmobile, e circa la
garanzia del venditore (da riportarsi nellatto
di trasferimento) in ordine alla conformità degli
impianti alla vigente normativa in materia di
sicurezza. sopprime lobbligo di allegare
lattestato di certificazione energetica per gli
edifici, allatto di trasferimento a titolo
oneroso o di locazione, nonché la previsione
della nullità del contratto (fatta valere
dallacquirente o dal conduttore) in caso di
inadempimento dellobbligo.
23
LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
Lart. 37 (Certificazioni e prestazioni
sanitarie) demanda a decreto ministeriale (previa
intesa in sede di Conferenza unificata)
lindividuazione di norme da abrogare al fine
di garantire la riduzione degli adempimenti
meramente formali e non necessari alla tutela
della salute a carico di cittadini ed imprese e
consentire la eliminazione di adempimenti formali
connessi a pratiche sanitarie obsolete (ferme
restando le disposizioni vigenti in materia di
sicurezza sul lavoro ).
24
Disegno di legge A.S. n. 1082-B Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo
civile
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DDL A.S. 1082-B
Il disegno di legge A.S. n. 1082-B recante
Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile è stato approvato in
via definitiva dal Senato il 26 maggio 2009 e
deve essere pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale. Lintero Capo II (artt. da 2 a 19) è
dedicato alle semplificazioni Si riporta di
seguito una ricognizione delle misure volte ad
una maggiore semplificazione
26
DDL A.S. 1082-B
Lart. 2 (Società di consulenza finanziaria)
disciplina le società di consulenza finanziaria
al riguardo, a partire dal 1 ottobre 2009 anche
le società per azioni o le società a
responsabilità limitata in possesso di adeguati
requisiti patrimoniali e di indipendenza potranno
prestare consulenza in materia di investimenti,
senza detenere somme di denaro o strumenti
finanziari di pertinenza dei clienti, similmente
a quanto già consentito alle persone fisiche.
Tale facoltà non è pregiudicata dalla riserva di
esercizio professionale dei servizi e delle
attività di investimento nei confronti del
pubblico. Il Ministro dell'economia e delle
finanze può prevedere il possesso dei requisiti
di professionalità, onorabilità e indipendenza da
parte degli esponenti aziendali di tali società
nellalbo dei consulenti finanziari viene
istituita una sezione apposita dedicata alle
società di consulenza.
27
DDL A.S. 1082-B
  • Lart. 3 (Chiarezza dei testi normativi) dispone
    che
  • ogni norma diretta a sostituire, modificare o
    abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe
    deve indicare espressamente le norme oggetto di
    sostituzione, modifica, abrogazione o deroga
  • le disposizioni legislative, di rango secondario
    e contenute in circolari che rinviano ad altre
    norme devono contestualmente indicare, in forma
    integrale ovvero in forma sintetica e di chiara
    comprensione, il testo ovvero la materia alla
    quale fanno riferimento o il principio, contenuto
    nelle norme cui si rinvia, che esse intendono
    richiamare
  • - periodicamente, e comunque almeno ogni sette
    anni, si provvede allaggiornamento dei codici e
    dei testi unici con i medesimi criteri e
    procedure suddette adottando, nel corpo del testo
    aggiornato, le opportune evidenziazioni.

28
DDL A.S. 1082-B
Lart. 4 (Semplificazione della legislazione)
apporta varie modifiche allart. 14 della legge
di semplificazione e riassetto normativo per il
2005 (legge n. 246 del 2005), il quale reca la
delega legislativa cosiddetta taglia-leggi, un
meccanismo volto alla individuazione di tutte le
norme antecedenti al 1 gennaio 1970 tuttora
vigenti, considerando abrogate tutte le
disposizioni non incluse nei decreti legislativi
ivi previsti. Si dispone ad esempio che nelle
materie appartenenti alla legislazione regionale,
le disposizioni normative statali, che restano in
vigore ai sensi dellart.1, c. 2, della legge n.
131 del 2003, continuano ad applicarsi, in
ciascuna regione, fino alla data di entrata in
vigore delle relative disposizioni regionali. Il
c. 2, prevedendo che una serie di leggi che
autorizzano la ratifica e lesecuzione di
trattati internazionali, relative al periodo
1861-1948, (elencate nellapposito allegato n. 1)
siano soppresse dallelenco allegato al decreto
legge 22 dicembre 2008, n. 200, in materia di
semplificazione normativa, con la conseguenza di
escludere dette leggi dallabrogazione che tale
decreto-legge ha disposto, con efficacia, a
decorrere dal 16 dicembre 2009.
29
DDL A.S. 1082-B
  • Lart. 5 (Modifiche alla disciplina dei
    regolamenti. Testi unici compilativi) è volto,
    principalmente, a modificare il capo III della
    legge n. 400 del 1988.
  • Il comma 1 modifica lart. 17, riguardante il
    potere regolamentare del Governo, prevedendo
  • il parere delle Commissioni parlamentari
    competenti in materia su tutti gli schemi di
    regolamenti di delegificazione, da esprimere
    entro trenta giorni dalla richiesta
  • la possibilità per il Governo di procedere al
    riordino delle disposizioni regolamentari
    vigenti.
  • Il c. 2 introduce lart. 17-bis, che autorizza il
    Governo alladozione di testi unici compilativi,
    nella forma di decreti del Presidente della
    Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
    dei ministri, sentito il Consiglio di Stato.
  • Gli artt. 7 (Certezza dei tempi di conclusione
    del procedimento), 8 (Certezza dei tempi in caso
    di attività consultiva e valutazioni tecniche), 9
    (Conferenza di servizi e silenzio assenso) e 10
    (Tutela degli interessati nei procedimenti
    amministrativi di competenza delle regioni e
    degli enti locali) modificano la legge n. 241 del
    1990 e successive modificazioni

30
PRINCIPI (art. 1)
31
PRINCIPI (art. 1)
  • I principi essenziali cui lazione amministrativa
    deve essere improntata sono
  • principio del giusto procedimento, ossia del
    procedimento svolto in modo efficace quanto ai
    risultati, efficiente quanto allimpiego delle
    risorse, economico quanto allacquisto dei beni
    necessari
  • principio del procedimento trasparente, cioè
    chiaro nei suoi presupposti, comunicato in tutte
    le fasi agli interessati, concluso mediante un
    provvedimento espresso e congruamente motivato e
    reso pubblico
  • principio di semplificazione, teso ad introdurre
    allinterno del procedimento quegli strumenti
    volti a renderlo più snello nella dinamica, più
    celere nella tempistica, maggiormente certo negli
    effetti.
  • I soggetti privati
  • preposti allesercizio di attività amministrative
    assicurano il rispetto dei criteri e dei principi
    di cui al comma 1.
  • La pubblica amministrazione
  • non può aggravare il procedimento se non per
    straordinarie e motivate esigenze imposte dallo
    svolgimento dellistruttoria
  • nelladozione di atti di natura non autoritativa,
    agisce secondo le norme di diritto privato salvo
    che la legge disponga diversamente

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CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO (art. 2, l. n.
241/1990)
Art. 2 (Conclusione del procedimento) 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato dufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante ladozione di un provvedimento espresso. 2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dellorganizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dallinizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte Art. 2 (Conclusione del procedimento) 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad unistanza, ovvero debba essere iniziato dufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante ladozione di un provvedimento espresso. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e linnovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
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PRINCIPI (art. 1)
3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni. 4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per ladozione di un provvedimento lacquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino allacquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per lacquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dellamministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dellarticolo 14, comma 2. 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dellorganizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e linnovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti limmigrazione. 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. 6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dallinizio del procedimento dufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
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PRINCIPI (art. 1)
5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dellamministrazione, ai sensi dellarticolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida allamministrazione inadempiente, fintanto che perdura linadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dellistanza. È fatta salva la riproponibilità dellistanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti. 7. Fatto salvo quanto previsto dallarticolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per lacquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dellamministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dellarticolo 14, comma 2. 8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dellamministrazione, ai sensi dellarticolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida allamministrazione inadempiente, fintanto che perdura linadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dellistanza. È fatta salva la riproponibilità dellistanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti. 9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.
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CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO (art. 2)
Il RdP deve chiedere valutazioni tecniche ad
altri organi dellamministrazione pubblica o ad
enti pubblici che siano dotati di qualificazione
e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad
istituti universitari. Non si applica in caso di
valutazioni prodotte da amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale
e della salute dei cittadini
INIZIO PROCEDIMENTO dal giorno del ricevimento
della domanda o da quello di inizio dufficio
E fissato un termine di conclusione (stabilito
dalla P.A. o previsto per legge o dPCM)?
Il termine è di 30 giorni
NO
SI
Il termine deve essere di 90 giorni. Se i
termini sono gt di 90 giorni i dPCM sono adottati
previa deliberazione del Consiglio dei ministri e
non possono essere gt di 180 giorni con la sola
esclusione dei procedimenti di acquisto della
cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
limmigrazione
NO
NO
E prevista lacquisizione di valutazioni
tecniche di organi o enti (art. 17)?
SI
Provvedono entro il tempo fissato o in mancanza
nel T 90 giorni?
Vi sono particolari esigenze istruttorie?
SI
Ulteriore termine per istruttoria
NO
SEGUE
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CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO (art. 2)
PRECEDE
Salvi i casi di silenzio assenso Ricorso avverso
il silenzio (art. 21-bis L. n. 1034/1971) che
può essere proposto anche senza necessità di
diffida fin tanto che perdura linadempimento e
comunque non oltre un anno dalla scadenza dei
termini
Si applica lart. 14, c. 2
NO
I termini POSSONO essere sospesi, una sola volta,
per un T di 30 giorni
E prevista lacquisizione di informazioni,
certificazioni non in possesso della P.A.?
SI
Si applica lart. 14, c. 2
NO
La conferenza di servizi è sempre indetta quando
lamministrazione procedente deve acquisire
intese, concerti, nulla osta o assensi comunque
denominati di altre amministrazioni pubbliche e
non li ottenga, entro trenta giorni dalla
ricezione, da parte dellamministrazione
competente, della relativa richiesta. La
conferenza può essere altresì indetta quando
nello stesso termine è intervenuto il dissenso di
una o più amministrazioni interpellate
Il provvedimento non è stato adottato entro il
termine fissato?
NO
SI
Stop
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RITARDO CONCLUSIONE PROCEDIMENTO (art. 2-bis, l.
n. 241/1990)
Art. 2-bis. - (Conseguenze per il ritardo dellamministrazione nella conclusione del procedimento) 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui allarticolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dellinosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 2. Le controversie relative allapplicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.
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CERTEZZA DEI TEMPI (art. 7, c. 2, A.S. 1082-B)
2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per lattuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dellobbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.
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CERTEZZA DEI TEMPI (art. 7, c. 3, A.S. 1082-B)
3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dellarticolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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CERTEZZA DEI TEMPI (art. 7, c. 4, A.S. 1082-B)
4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come rispettivamente sostituito e introdotto dal presente articolo.
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LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14-ter,
l. n. 241/1990)
Art. 14-ter (Lavori della Conferenza di Servizi) 01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dellistruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione. 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative allorganizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. 2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, leffettuazione della riunione in una diversa data in tale caso, lamministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. Art. 14-ter (Lavori della Conferenza di Servizi) 01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dellistruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione e può svolgersi per via telematica. 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative allorganizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. 2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, leffettuazione della riunione in una diversa data in tale caso, lamministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. 2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto. 2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.
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LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14-ter,
l. n. 241/1990)
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dellistanza o del progetto definitivo ai sensi dellarticolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per ladozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, lamministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo. 4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino allacquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per ladozione del relativo provvedimento, lamministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. 5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dellarticolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità.. 3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dellistanza o del progetto definitivo ai sensi dellarticolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per ladozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, lamministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo. 4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino allacquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per ladozione del relativo provvedimento, lamministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. 5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dellarticolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità.
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LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14-ter,
l. n. 241/1990)
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dallorgano competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dellamministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. 6-bis. Allesito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, lamministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede. 7. Si considera acquisito lassenso dellamministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dellamministrazione rappresentata. 8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dellistanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede allesame del provvedimento. 9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. 10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente allestratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati. 6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dallorgano competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dellamministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. 6-bis. Allesito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, lamministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede. 7. Si considera acquisito lassenso dellamministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dellamministrazione rappresentata. 8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dellistanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede allesame del provvedimento. 9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. 10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente allestratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
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CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14 ter)
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CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14 ter)
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ATTIVITA CONSULTIVA (art. 16, l. n. 241/1990)
Art. 16 (Attività consultiva) 1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso. 2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che lorgano adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e in facoltà dellamministrazione richiedente di procedere indipendentemente dallacquisizione del parere. Art. 16 (Attività consultiva) 1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta. 2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che lorgano adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dellamministrazione richiedente di procedere indipendentemente dallespressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che lorgano adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, lamministrazione richiedente procede indipendentemente dallespressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.
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ATTIVITA CONSULTIVA (art. 16, l. n. 241/1990)
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. 4. Nel caso in cui lorgano adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il predetto termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. 5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici. 6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per ladozione dei pareri loro richiesti. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. 4. Nel caso in cui lorgano adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. 5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici. 6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per ladozione dei pareri loro richiesti. 6-bis. Resta fermo quanto previsto dallarticolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
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ATTIVITA CONSULTIVA (art. 16, l. n. 241/1990)
RICHIESTA PARERE ORGANO CONSULTIVO P.A. (Ti)
Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il
responsabile del procedimento non può essere
chiamato a rispondere degli eventuali danni
derivanti dalla mancata espressione dei
pareri Tali disposizioni non si applicano in caso
di pareri che debbano essere rilasciati da
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei
cittadini
Pareri obbligatori?
NO
SI
Immediata comunicazione alle P.A. richiedenti del
termine entro il quale il parere sarà reso (t ?
20 gg)
I termini possono essere interrotti per una sola
volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro quindici giorni dalla
ricezione degli elementi istruttori da parte
delle amministrazioni interessate
SI
E stata rappresentata lesigenza istruttoria?
NO
Trasmissione parere
Passati 20 gg senza che sia stato comunicato il
parere o senza che lorgano adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, Parere
facoltativo lamministrazione richiedente
procede indipendentemente dallespressione del
parere Parere obbligatorio è in facoltà
dellamministrazione richiedente di procedere
indipendentemente dallespressione del parere
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DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA (art. 19, l. n.
241/1990)
Art. 19 (Dichiarazione di inizio attività) 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, allamministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, e' sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. Lamministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Art. 19 (Dichiarazione di inizio attività) 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, allasilo, alla cittadinanza, allamministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, e' sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. Lamministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
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DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA (art. 19, l. n.
241/1990)
2. Lattività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente. 3. Lamministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dallamministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dellamministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede lacquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per ladozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali lamministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione allinteressato. 2. Lattività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto lesercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono liscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, lattività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione allamministrazione competente. 3. Lamministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 o, nei casi di cui allultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione,adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dallamministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dellamministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede lacquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per ladozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali lamministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione allinteressato.
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DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA (art. 19, l. n.
241/1990)
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dellattività e per ladozione da parte dellamministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dellattività e di rimozione dei suoi effetti. 5. Ogni controversia relativa allapplicazione dei commi 1, 2 e 3 é devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dellattività e per ladozione da parte dellamministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dellattività e di rimozione dei suoi effetti. 5. Ogni controversia relativa allapplicazione dei commi 1, 2 e 3 é devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dallarticolo 20.
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DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA (art. 19, l. n.
241/1990)
INIZIO PROCEDIMENTO (Ti)
NO
DINIEGO
Rimozione di condizioni, modalità e fatti
legittimanti?
SI
Impianti produzione beni e servizi, direttiva
servizi?
NO
SI
Richiesta di informazioni o certifi
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