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Politiche sociali e politiche delle pari opportunit

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Politiche sociali e politiche delle pari opportunit nell Unione Europea prof. Alisa Del Re Parte terza Le istituzioni di parit in Italia – PowerPoint PPT presentation

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Title: Politiche sociali e politiche delle pari opportunit


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Politiche sociali e politiche delle pari
opportunità nellUnione Europeaprof. Alisa Del Re
  • Parte terza
  • Le istituzioni di parità in Italia

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Comitato nazionale per le Pari Opportunità
  • 1983 Comitato nazionale per le pari opportunità,
    presso il Ministero del lavoro
  • Obiettivi togliere le discriminazioni e gli
    ostacoli che di fatto limitano luguaglianza
    effettiva dei cittadini nellaccesso al lavoro e
    nel lavoro stesso.
  • Struttura la struttura del Comitato viene meglio
    definita con la legge 125/91, che istituisce
    anche la  Consigliera di parità , sia
    provinciale che regionale per dirimere i
    conflitti e le discriminazioni in tema di lavoro
    legati al genere. La composizione del Comitato
    (40 persone) è particolarmente pletorica, cosa
    che fa dubitare che esso possa intervenire in
    maniera rapida e efficace.

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Componenti del Comitato (art. 5, L. 10/4/1991, n.
125)
  • a) il Ministro del lavoro e della previdenza
    sociale o, per sua delega, un Sottosegretario di
    Stato, con funzioni di presidente
  • b) cinque componenti designati dalle
    confederazioni sindacali dei lavoratori
    maggiormente rappresentative sul piano nazionale
  • c) cinque componenti designati dalle
    confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei
    diversi settori economici, maggiormente
    rappresentative sul piano nazionale
  • d) un componente designato unitariamente dalle
    associazioni di rappresentanza, assistenza e
    tutela del movimento cooperativo più
    rappresentative sul piano nazionale
  • e) undici componenti designati dalle associazioni
    e dai movimenti femminili più rappresentativi sul
    piano nazionale operanti nel campo della parità e
    delle pari opportunità nel lavoro
  • f) il consigliere di parità componente la
    commissione centrale per l'impiego.
  •  
  •  

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Componenti del Comitato (art. 5, L. 10/4/1991, n.
125)
  • Partecipano, inoltre, alle riunioni del
    Comitato, senza diritto di voto
  • a) sei esperti in materie giuridiche, economiche
    e sociologiche, con competenze in materia di
    lavoro
  • b) cinque rappresentanti, rispettivamente, dei
    Ministeri della pubblica istruzione, di grazia e
    giustizia, degli affari esteri, dell'industria,
    del commercio e dell'artigianato, del
    Dipartimento della funzione pubblica
  • c) cinque funzionari del Ministero del lavoro e
    della previdenza sociale con qualifica non
    inferiore a quella di primo dirigente, in
    rappresentanza delle Direzioni generali per
    l'impiego, dei rapporti di lavoro, per
    l'osservatorio del mercato del lavoro, della
    previdenza ed assistenza sociale nonchè
    dell'ufficio centrale per l'orientamento e la
    formazione professionale dei lavoratori.
  • I componenti del Comitato durano in carica tre
    anni e sono nominati dal Ministro del lavoro e
    della previdenza sociale. Per ogni componente
    effettivo è nominato un supplente. 
  • Il vicepresidente del Comitato è designato dal
    Ministro del lavoro e della previdenza sociale
    nell'ambito dei suoi componenti.

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Compiti
  • proporre, informare, promuovere le azioni
    positive
  • dare pareri sui progetti da finanziare, elaborare
    codici di comportamento
  • verificare l'applicazione delle leggi in materia
    di parità
  • promuovere una adeguata rappresentanza di donne
    negli organismi pubblici competenti in materia di
    lavoro e formazione professionale
  • proporre soluzioni alle controversie collettive
    di lavoro
  • richiedere agli ispettorati informazioni presso i
    luoghi di lavoro

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Azioni positive e finanziamenti.Le azioni
positive sono iniziative finalizzate a
  • realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e
    donne nel lavoro
  • favorire l'occupazione femminile
  • rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono
    la realizzazione di pari opportunità

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Come?
  • eliminando le disparità per le donne nell'accesso
    al lavoro, nello sviluppo della carriera e nelle
    situazioni di mobilità
  • incentivando la diversificazione nelle scelte di
    lavoro attraverso l'orientamento scolastico e la
    formazione professionale
  • superando i fattori che nell'organizzazione del
    lavoro hanno un diverso impatto sui sessi e
    creano discriminazioni
  • promuovendo l'inserimento delle donne nei settori
    professionali in cui sono sottorappresentate
  • favorendo anche mediante una diversa
    organizzazione del lavoro, l'equilibrio tra
    responsabilità familiari e professionali
  • Con quali finanziamenti? I fondi previsti dalla
    legge 10 aprile 1991, n. 125

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A chi?
  • Ai datori di lavoro pubblici e privati, comprese
    le cooperative e i loro consorzi
  • Alle organizzazioni sindacali nazionali e
    territoriali
  • Ai centri di formazione professionale accreditati
  • Alle associazioni

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Cosa viene finanziato
  • Progetti rivolti alla rimozione degli ostacoli
    esistenti di fatto nella realtà economica e
    sociale che impediscono alle donne di avere pari
    possibilità nel mercato del lavoro
  • Le modalità per accedere al contributo sono
    previste dal Decreto interministeriale 15 marzo
    2001 Disciplina delle modalità di
    presentazione, valutazione e finanziamento dei
    progetti di azione positiva per la parità
    uomo-donna nel lavoro di cui alla legge 10 aprile
    1991, n. 125. Termine di presentazione 1
    ottobre-30 novembre di ogni anno

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Consigliere e consiglieri di Parità
  • Le Consigliere ed i Consiglieri di parità
    nazionali, regionali e provinciali sono
    componenti con voto deliberativo rispettivamente
    della Commissione Centrale per l'Impiego ( ovvero
    del diverso organismo che ne venga a svolgere in
    tutto o in parte le funzioni ) e delle
    commissioni regionali e provinciali tripartite
    previste dagli articoli 4 e 6 del decreto
    legislativo n. 469 del 1997.
  • La Consigliera nazionale fa parte del Comitato
    Nazionale di parità per l'attuazione dei principi
    di parità di trattamento ed eguaglianza di
    opportunità tra lavoratori e lavoratrici (art. 5
    legge n. 125/91) e del Collegio Istruttorio (art.
    7 legge n. 125/91)
  • Le Consigliere regionali e provinciali
    partecipano ai tavoli di partenariato locale ed a
    i comitati di sorveglianza di cui al regolamento
    (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno
    1999. Sono inoltre componenti delle commissioni
    di parità del corrispondente livello
    territoriale, ovvero di organismi diversamente
    denominati che svolgono funzioni analoghe.
  • Nell'esercizio delle proprie funzioni le
    Consigliere e i Consiglieri di parità sono
    pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di
    segnalazione all'autorità giudiziaria per i reati
    di cui vengono a conoscenza.

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Compiti
  • Svolgono funzioni di controllo dell'attuazione
    dei principi di pari opportunità per uomini e
    donne nel lavoro (art. 1 dlgs n. 196/2000)
    mediante
  • la promozione di progetti di azioni positive
  • il sostegno delle politiche attive del lavoro,
    comprese quelle formative
  • la promozione di politiche di pari opportunità
    da parte di soggetti pubblici e privati che
    operano nel mercato del lavoro
  • il collegamento e la collaborazione con gli
    assessorati al lavoro degli enti locali e gli
    organismi di parità degli enti locali
  • la vigilanza sul rispetto del principio di non
    discriminazione tra uomini e donne e la
    rilevazione di violazioni della normativa in
    materia di parità
  • la individuazione di procedure efficaci per la
    rimozione delle discriminazioni di genere sui
    luoghi di lavoro
  • la eventuale promozione ed il sostegno di
    azioni in giudizio, individuali e collettive, nei
    casi di rilevata discriminazione basata sul
    sesso
  • la partecipazione all'attività della Rete
    Nazionale (art. 4 dlgs 196/2000)

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Ufficio della Consigliera nazionale di parità
  • Si occupa della trattazione dei casi di
    discriminazione di rilevanza nazionale,
    dellattività di promozione di pari opportunità
    nella Commissione Centrale per limpiego e di
    collaborazione con gli organismi che a livello
    centrale si occupano di promozione di politiche
    attive del lavoro
  • La Consigliera nazionale partecipa allattività
    del Comitato nazionale di parità relativa al
    lavoro di analisi, istruttoria e valutazione dei
    progetti di azioni positive e collabora alla
    stesura dei pareri adottati dal Collegio
    istruttorio
  • Coordina la Rete nazionale, costituisce un punto
    di riferimento e di raccordo delle Consigliere
    nominate a livello territoriale, fornisce
    informazioni, documentazione per laggiornamento
    di novità legislative e giurisprudenziali in tema
    di pari opportunità.

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Commissione nazionale per le pari opportunità
  • La Commissione è stata istituita con D.pcm nel
    1984 per rispondere alle raccomandazioni
    contenute nel programma di azione adottato a
    Copenaghen dalla Seconda Conferenza mondiale
    delle Nazioni Unite sulle donne. In seguito, la
    Commissione è stata definita nei ruoli,
    competenze, composizione, durata, disponibilità
    finanziaria dalla legge n. 164 del 22 giugno 1990
    (modificata dal D.lgs n. 542 del 23 ottobre
    1996).
  • La Commissione, che dura in carica 3 anni, è
    costituita da 30 donne nominate dal Presidente
    del Consiglio con proprio decreto su designazione
    del Ministro per le pari opportunità 7 delle
    associazioni e movimenti delle donne 11 dei
    partiti, 4 dei sindacati e delle organizzazioni
    imprenditoriali, 4 donne che "si siano distinte
    in attività scientifiche, letterarie e sociali".
  • E un organismo a carattere permanente i cui
    membri vengono rinnovati ogni tre anni con
    decreto del Presidente del Consiglio dei
    Ministri.

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Compiti
  • Questa Commissione ha come compito quello di
    raccogliere e diffondere le informazioni e i dati
    sulla situazione delle donne nella società, di
    studiare e di elaborare le modifiche da apportare
    alla legislazione per assicurare la parità tra i
    sessi e promuovere unadeguata rappresentanza
    delle donne negli organismi pubblici.
  • E evidente che cè una sovrapposizione delle
    funzioni tra Comitato e Commissione, cosa che ha
    spesso generato dei conflitti di competenze.

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La commissione oggi
  • Il decreto legislativo 31 luglio 2003 n. 226 ha
    trasformato la Commissione nazionale per la
    Parità e le pari Opportunità tra uomo e donna
    dipendente dalla presidenza del Consiglio dei
    Ministri in Commissione per le Pari opportunità
    tra uomo e donna, dipendente dal Ministero delle
    pari Opportunità. Il 9/3/2004 vi è stato
    linsediamento della nuova Commissione presso il
    Ministero delle PO.
  • La struttura della Commissione è la seguente
    Presidente, la Ministra. Una vice presidente e
    una segretaria 11 donne in rappresentanza delle
    associazioni e dei movimenti delle donne 4 delle
    org. Sindacali dei lavoratori 4
    dellimprenditoria femminile 3 donne distintesi
    in attività scientifiche, letterarie e sociali 2
    rappr. Regionali.
  • La Commissione resterà in carica 2 anni.

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Commissioni e comitati nel territorio
  • Per quanto riguarda gli organismi di parità degli
    Enti locali, la Commissione Nazionale per le pari
    opportunità li ha censiti. Il quadro che n'emerge
    è alquanto variegato e difficilmente
    riconducibile a modelli confrontabili. Sono
    diversi non solo per i nomi (Commissioni,
    Comitati, Consulte femminile o delle elette,
    Centri per le pari opportunità, anche un
    Assessore regionale PO), ma anche per le
    collocazione (Giunte, Consigli, Assessorati
    vari), e le fonte istitutive (leggi regionali,
    regolamenti, ecc.). Non esiste un riferimento
    legislativo nazionale.
  • Inoltre, a tutti i tre livelli istituzionali
    (Regioni, Province, Comuni), sono numerosi gli
    assessorati o gli uffici per le pari opportunità.
  • Un discorso a parte va fatto per i CPO (Comitati
    per le pari opportunità), previsti dai contratti
    di lavoro dei comparti del pubblico impiego, a
    partire dal 1987. Ne fanno parte, in misura
    paritetica, rappresentanti delle amministrazioni
    e dei sindacati firmatari dei relativi contratti.
    Nel tempo, in alcuni casi si sono trasformati, e
    diversi sono stati e sono i tentativi per
    censirli, coordinarli.

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Altri organismi di parità
  • Un altro organismo di parità era stato istituito
    dalla legge 215/92 il Comitato per
    limprenditorialità femminile presso il Ministero
    dellindustria.
  • Attualmente la concessione di agevolazioni, le
    azioni positive per limprenditoria femminile,
    previste dalla legge 215, sono gestite dalla
    "Direzione generale per il coordinamento degli
    incentivi alle imprese" del Ministero
    dellIndustria.
  • Su questi temi, presso il Dipartimento per le
    pari opportunità, erano stati attivati
    lOsservatorio per limprenditorialità femminile
    (DM del 19 febbraio 1997) la Commissione per la
    promozione e lo sviluppo dellimprenditorialità
    femminile (DM del 24 febbraio 1997).

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Ministero delle Pari Opportunità
  • A partire dal 1996 cè in Italia un Ministro
    delle pari Opportunità. Questa è una novità
    istituzionale assoluta ma il dicastero è senza
    portafoglio e ha forze e mezzi economici derisori
  • Le Ministre in carica finora sono state Anna
    Finocchiaro (DS) nel Governo Prodi (1996/1998).
    Il 22 ottobre 1998 ha prestato giuramento nel
    Governo DAlema la seconda Ministra delle Pari
    Opportunità, la sociologa Laura Balbo (Verdi)
    (1998/2000). Con il Governo di Giuliano Amato, la
    Ministra della Pari Opportunità è stata Katia
    Bellillo (Comunisti italiani) (2000/2001). Con il
    Governo Berlusconi la Ministra è Stefania
    Prestigiacomo (Forza Italia)(2001-).

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Compiti
  • 10 novembre 1998 D.pcm la nuova delega assegna al
    ministro delle pari opportunità, funzioni
    d'indirizzo, proposta e coordinamento
    delliniziativa normativa in tutte le materie
    attinenti alla progettazione e all'attuazione
    delle politiche in materia di pari opportunità,
    cultura delle differenze, equità e qualità
    sociale per donne e uomini. Funzioni maggiori
    rispetto alla prima delega.
  • Nel D.lgs 303/99, tra le funzioni per cui il
    Presidente si avvale della Presidenza, è previsto
    lesercizio, in forma organica e integrata, della
    "promozione ed il coordinamento delle politiche
    di pari opportunità e delle azioni di Governo
    volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni"
    (art.2, comma 2, lett. I). Nellarticolo 5 sulle
    "Politiche di pari opportunità" si legge "Il
    Presidente promuove e coordina le azioni del
    Governo volte ad assicurare pari opportunità, a
    prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché
    a consentire lindirizzo, il coordinamento ed il
    monitoraggio dellutilizzazione dei relativi
    fondi europei" (art.5).
  • Il Dipartimento per le pari opportunità è stato
    istituito, presso la presidenza del Consiglio,
    quale supporto organizzativo per lesercizio
    delle funzioni del Ministro (D.pcm del 12 luglio
    1997).
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