Luigi De Perini luigi.deperini@istruzione.it LEGISLAZIONE SCOLASTICA PER L - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

Luigi De Perini luigi.deperini@istruzione.it LEGISLAZIONE SCOLASTICA PER L

Description:

Luigi De Perini luigi.deperini_at_istruzione.it LEGISLAZIONE SCOLASTICA PER L INTEGRAZIONE La collaborazione con le famiglie La famiglia - rappresenta un punto di ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:104
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 67
Provided by: LuigiDe7
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Luigi De Perini luigi.deperini@istruzione.it LEGISLAZIONE SCOLASTICA PER L


1
Luigi De Periniluigi.deperini_at_istruzione.it
LEGISLAZIONE SCOLASTICAPER LINTEGRAZIONE

2
Lintegrazione degli alunni disabili nella scuola
comune.
  • Concetto di integrazione e piena attuazione del
    diritto distruzione

3
Il contesto
  • Lintegrazione dellalunno disabile, nelle scuole
    del sistema formativo distruzione italiano,
    trova ragione nella Costituzione della
    Repubblica.

4
Art.3 della Costituzione Italiana
  • 1 Comma Tutti i cittadini hanno pari dignità
    sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
    distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di
    religione, di opinioni politiche, di condizioni
    personali e sociali.
  • 2 Comma E compito della Repubblica rimuovere
    gli ostacoli di ordine economico e sociale che,
    limitando di fatto la libertà e luguaglianza dei
    cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
    persona umana e leffettiva partecipazione di
    tutti i lavoratori allorganizzazione politica,
    economica e sociale del paese

5
Il contesto
  • Costituzione
  • Art. 34
  • La scuola è aperta a tutti.
  • Listruzione inferiore, impartita per almeno
    otto anni, è obbligatoria e gratuita
  • Art. 38
  • Gli inabili e i minorati hanno diritto
    alleducazione
  • Luoghi Famiglia e Scuola
  • Attori Genitori e Insegnanti

6
Il contesto
  • Agenzie coinvolte
  • Scuola, Enti Locali (Regioni, Province e
    Comuni), Amministrazione Pubblica, Asl,
    Associazioni,

7
Evoluzione del diritto allo studio
8
Diritto allo studio
  • Chiave liberale classica obbligo scolastico e
    sanzioni

E leredità ottocentesca che ha introdotto
lobbligo scolastico e previsto delle sanzioni
per gli inadempienti. Si ricordi come atto di
nascita di questa scelta la Legge Casati (prende
il nome del ministro Gabrio Casati e fu scritta
da Angelo Fava - Regno di Sardegna 1859 e
successivamente ipso iure estesa a tutto il nuovo
Regno dItalia) e la successiva legge tutta
italiana voluta dal ministro Luigi Coppino
(1877).
9
Diritto allo studio
  • Chiave democratica diritto di accesso

Si colloca nel periodo compreso dalla nascita
della Repubblica (1946) agli anni 70. In questa
fase si tende a garantire il diritto di accesso e
gli insuccessi vengono, di solito, imputati
allalunno. Per cogliere laccezione si pensi a
Lettera ad una professoressa scritto a Barbiana
(Firenze) dai ragazzi di Don Lorenzo Milani. Il
maturare del dibattito educativo e la diffusione
anche nella nostra cultura della ricerca
psicopedagogica fecero rapidamente superare
questa posizione verso una più completa
interpretazione del diritto allo studio.
10
Diritto allo studio
  • Chiave sostanziale diritto ai risultati

Il cambiamento di lettura si nota con la legge 4
agosto 1977, n. 517 che rilegge gli artt. 2 e 3
della Costituzione facendo assumere alla scuola
la responsabilità della didattica e degli esiti
tanto da poter parlare di una sorta di diritto ai
risultati. La sfida è ancora in corso e le fasi,
più volte ripercorse negli ultimi tempi, di
revisione dellobbligo scolastico e
lintroduzione recente dellobbligo distruzione
(Regolamento e Linee guida cfr. DM MPI-
22.08.2007, n. 139) sono lo specchio di questo
dibattito che si inserisce ormai nel più vasto
orizzonte della LLL (Life Long Learning
Educazione per tutta la vita).
11
Il principio
  • Fonti
  • Legge 30.03.1971, n. 118
  • Legge 04.08.1977, n. 51
  • Giurisprudenza
  • Sentenza C.C. n. 215/1988

12
Il principio
  • Evoluzione del lessico
  • Ampliamento dei concetti
  • Piccoli passi
  • Progressione a spirale dal basso

13
Riforma lunga
  • Legge 05.02.1992, n. 104
  • legge quadro
  • Attenzione ai bisogni e ai cambiamenti
  • (Osservatorio)
  • Normativa secondaria

14
Organicità
  • Dai principi della legge quadro
  • alla trasfusione nel T.U. Decreto
    legislativo 16.02.1994, n. 297.
  • Compito Art. 314, T.U. l'integrazione
    scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle
    potenzialità della persona handicappata
    nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle
    relazioni e nella socializzazione

15
Prospettive
  • Latto di indirizzo D.P.C.M. 23.02.06, n. 185.
  • Linee guida sullintegrazione scolastica degli
    alunni con disabilità (4 agosto 2009).

16
Scenario
  • L'integrazione degli alunni con disabilità
    nella scuola ha costituito una svolta importante
    nella cultura pedagogica del nostro Paese e nelle
    politiche scolastiche degli ultimi trent'anni. In
    essa, infatti, risiede la prospettiva di fare
    della scuola un luogo in cui esercitare la
    cittadinanza, intesa come diritto dell'alunno ad
    apprendere e a fare esperienze sociali
    accoglienti, a prescindere dalle condizioni
    sociali, culturali o funzionali che gli
    appartengono

17
Modello interpretativo
  • Salvatore Nocera distingue tre periodi
  • fase della proclamazione del diritto
    all'integrazione
  • fase dell' efficienza dell'integrazione
  • fase dell' efficacia dell'integrazione

18
Precedenti storici
  • Il R.D. 31.12.1923, n. 3126 prevede la normativa
    per listruzione dei ciechi e dei sordomuti e
    parla di assistenza ai fanciulli anormali e di
    organizzazione delle classi differenziali nella
    scuola elementare.
  • Gli artt. 28 e 29 del R.D. 1 luglio 1923, n. 786
    parlano dii scuole elementari speciali e
    prevedono per dette scuole maestri del Comune,
    scelti preferibilmente tra quelli che siano in
    possesso di titoli di studi specifici o che,
    comunque, dimostrino di avere attitudini
    particolari e cognizioni in relazione
    allordinamento della scuola.

19
Precedenti Anni 60
  • La legge 261/61 e il D.P.R. 264/61 affrontano
    la riorganizzazione dei servizi relativi
    alligiene e alla sanità pubblica. In campo
    scolastico è la C.M. 4 gennaio 1962, n. 103 che,
    rivolgendosi ai direttori didattici delle scuole
    elementari, prevede istituzioni scolastiche
    destinate alleducazione e allistruzione degli
    alunni affetti da minorazioni fisiche e psichiche
    per i quali sia prevedibile il totale o parziale
    inserimento nella vita sociale.

20
Regolamento di medicina scolastica
  • DPR 22.12.1967, n. 1518
  • Indica destinatari delle classi differenziali i
    soggetti ipodotati intellettuali non gravi,
    disadattati ambientali o con anomalie del
    comportamento, per i quali possa prevedersi il
    reinserimento nella scuola comune.

21
Fase della proclamazione del diritto
all'integrazione
  • Legge del 30 marzo 1971, n. 118
  • Disciplina la normativa di riferimento per i
    mutilati e gli invalidi civili prevedendo
    esplicitamente limpegno perentorio per le
    strutture che ospitano i soggetti in parola di
    prevedere corsi di istruzione per lespletamento
    dellobbligo scolastico

22
Legge 118 / 71
  • La legge 118 prescriveva, su iniziativa delle
    famiglie, linserimento degli alunni con
    disabilità nelle classi normali della scuola
    pubblica superando il modello delle scuole
    speciali che comunque non vengono abolite.

23
Relazione Commissione Falcucci
  • Vengono portate a sistema culturale-professionale
    e diffuse nella scuola militante le linee di
    azione e i principi per realizzare
    lintegrazione.
  • Si definisce un nuovo modo di essere della scuola
    Il superamento di qualsiasi forma di
    emarginazione degli handicappati passa attraverso
    un nuovo modo di concepire e di attuare la
    scuola, così da poter veramente accogliere ogni
    bambino ed ogni adolescente per favorirne lo
    sviluppo personale, precisando peraltro che la
    frequenza di scuole comuni da parte di bambini
    handicappati non implica il raggiungimento di
    mete culturali minime comuni.

24
Fase dell' efficienza dell'integrazione
  • E la legge 4 agosto 1977, n. 517 che
    definitivamente consente la frequenza, auspicando
    lintegrazione, degli alunni handicappati nella
    scuola comune elementare e media (artt. 2 e 7),
    prevedendo linsegnante di specializzato, figura
    professionale nuova ed innovativa, nonché
    riducendo il tetto massimo di alunni nelle classi
    interessate a 20 unità e, cosa estremamente
    rilevante, chiudendo definitivamente le classi di
    aggiornamento e le classi differenziali previste
    dalla legge istitutiva della scuola media unica.

25
Legge 517 / 77
  • La legge 517/ 77, a differenza della L.118,
    limitata allaffermazione del principio
    dellinserimento, stabilisce con chiarezza
    presupposti e condizioni, strumenti e finalità
    per lintegrazione scolastica dellalunno
    disabile da attuarsi mediante la presa in carico
    del progetto di integrazione da parte dellintero
    consiglio di classe.

26
LInsegnante di sostegno
  • Il Ministro Spadolini il 28 luglio 1979 emanò la
    C.M. n. 199 che definì insegnante di sostegno i
    docenti specializzati e introdusse alcune
    procedure destinate ad istituzionalizzarsi a.
    raccomandazione a non inserire più di un alunno
    portatore di handicap per classe, b. tetto di
    quattro alunni che un insegnante di sostegno può
    seguire nella scuola elementare e quindi
    individuazione di sei ore la settimana (lorario
    di un maestro era di ventiquattro) come quota
    settimanale di sostegno per un alunno non in
    deroga, c. introduzione del concetto della
    descrizione funzionale che deve accompagnare ogni
    certificazione e d. indirizzi sul funzionamento
    dei gruppi H a livello di scuola e provveditorato
    agli studi.

27
Problemi di Valutazione certificativa
  • Si occupano della materia anche i Criteri
    orientativi per le prove desame di Stato per il
    conseguimento del diploma di licenza della Scuola
    Media e modalità di svolgimento delle medesime
    che in ossequio ai nuovi programmi della
    secondaria di primo grado del 79 definiscono le
    linee operative per lesame di licenza, recitando
    in premessa Ciò va particolarmente sottolineato
    per quegli allievi riconosciuti - secondo le
    norme vigenti - portatori di handicap che vengano
    ammessi a sostenere le prove di esame. La loro
    scheda di valutazione dovrà indicare per quali
    discipline siano stati adottati particolari
    criteri didattici, quali attività integrative e
    di sostegno siano state svolte, anche
    eventualmente in sostituzione parziale e totale
    di alcune discipline sulla base di tutti gli
    elementi forniti si predisporranno prove d'esame
    differenziate (R.D. n. 653/1925, art. 102)
    coerenti con il livello degli insegnamenti
    impartiti e idonee a valutare il progresso
    dell'allievo in rapporto alle sue potenziali
    attitudini e al livello di partenza

28
Scuola Secondaria Superiore
  • E la C.M. del 28 aprile 1982, n. 129 che
    fornisce alcuni chiarimenti relativi a problemi
    inerenti alla presenza nella scuola secondaria
    superiore di allievi portatori di handicap. Se da
    un lato rimane possibile la frequenza di questi
    soggetti, dallaltra parte nega la possibilità di
    prevedere piani di studio parziali e difformi da
    quelli fissati dallordinamento

29
Riforma dei Programmi per le Elementari
  • Il D.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104, firmato dal
    Ministro Falcucci, prevede nella premessa ben due
    paragrafi che affrontano e stigmatizzano lo stato
    dellarte in materia di integrazione. I testi
    portano il titolo di a. Diversità ed uguaglianza
    e b. Alunni in difficoltà di apprendimento ed
    integrazione di soggetti portatori di handicap.

30
La C.M. 250/85 Intese e DF
  • Promuove le INTESE con gli Enti Locali e le USL
  • La "diagnosi funzionale" dovrà porre in
    evidenza, accanto ai dati anagrafici e familiari
    e a quelli risultanti delle acquisite
    certificazioni dell'handicap, il profilo
    dell'alunno dal punto di vista fisico, psichico,
    sociale e affettivo, comportamentale, e dovrà
    mettere in rilievo sia le difficoltà di
    apprendimento conseguenti alla situazione di
    handicap, e le relative possibilità di recupero,
    sia le capacità ed abilità possedute, che devono
    essere sostenute, sollecitate e progressivamente
    rafforzate e sviluppate.
  • I successivi itinerari di preparazione
    dell'attività scolastica saranno indirizzati a
    rendere gli obbiettivi e gli interventi educativi
    e didattici quanto più possibile adeguati alle
    esigenze e potenzialità evidenziate nella
    "diagnosi funzionale" dell'alunno, e daranno
    luogo alla elaborazione di un "progetto educativo
    individualizzato" ben inserito nella
    programmazione educativa e didattica.

31
Fase dell' efficacia dell'integrazione
  • E la sentenza della Corte costituzionale n.
    215/87 (21) che apre definitivamente le porte
    delle scuole superiori agli alunni in situazione
    di handicap dopo 16 anni, dichiara illegittima la
    parte dellart. 28 della legge 118/71 che
    definiva la frequenza scolastica alla scuola
    media superiore doveva essere facilitata anziché
    disporre che deve assicurata. La traduzione a
    livello amministrativo di questa rivoluzionaria
    sentenza non si fa attendere molto la C.M. 22
    settembre 1988, n. 262 affronta le problematiche
    relative alliscrizione e frequenza nella scuola
    secondaria di II grado degli alunni portatori di
    handicap.

32
Legge Quadro 05.02.1992, n. 104 e Decreto leg.vo
16. 0.1994, n. 297 T.U.
  • E un provvedimento organico che considera
    persona il destinatario del proprio intervento e
    si preoccupa di stendere una serie di garanzie e
    procedure che garantiscano dallinfanzia alla
    vecchiaia in ogni ambito della vita sociale
    fruibili i diritti di tutti ad ogni persona
    handicappata. La scuola recepisce le norme
    specifiche che la riguardano, in particolare gli
    articoli 8, 43, 12 16 e li trasfonde nel
    Decreto legislativo n. 297/94, che ha raccolto in
    un Testo Unico l'intera legislazione scolastica
    vigente. All'art. 314 del T.U. viene sancito che
    l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo
    sviluppo delle potenzialità della persona
    handicappata nell'apprendimento, nella
    comunicazione, nelle relazioni e nella
    socializzazione riscrivendo, appunto lart. 12
    legge 104/92.

33
Legge 104 / 92
  • La Legge Quadro per lassistenza,
    lintegrazione sociale e i diritti delle persone
    handicappate raccoglie ed integra gli interventi
    legislativi seguiti alla L. 517 divenendo il
    punto di riferimento normativo dellintegrazione
    scolastica e sociale delle persone con
    disabilità.
  • La legge amplia il principio
    dellintegrazione sociale e scolastica il
    diritto soggettivo al pieno sviluppo del
    potenziale umano della persona con disabilità non
    può essere limitato da ostacoli o impedimenti che
    possono essere rimossi per iniziativa dello
    Stato.

34
Legge 104 / 92
  • La legge prevede una particolare attenzione,
    un atteggiamento di cura educativa nei
    confronti degli alunni con disabilità che si
    esplica in un percorso formativo individualizzato
    al quale partecipano, nella condivisione e
    nellindividuazione di tale percorso, più
    soggetti istituzionali, inserendosi nel filone
    dellindividualizzazione e dellattenzione
    allapprendimento piuttosto che allinsegnamento

35
Atto dIndirizzo
  • Atto di Indirizzo, DPCM 24 febbraio 1994,
    previsto dall'art.12 della legge quadro, si
    prevede la redazione della Diagnosi Funzionale,
    del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano
    Educativo Individualizzato, lasciando alla scuola
    la responsabilità della Programmazione didattica
    ed educativa individualizzata

36
Fase della razionalizzazione
  • Il recente nuovo Atto di indirizzo (DPCM 23
    febbraio 2006, n. 185) e le relative normative di
    attuazione regionale stanno definendo,
    nellottica illustrata, una nuova prospettiva di
    attuazione del diritto allintegrazione
    scolastica e proprio in questo particolare
    momento si sta dando attuazione ad una seconda
    generazione di norme operative per la gestione
    dellintera partita a livello scolastico ed
    interistituzionale.

37
DOCUMENTO di SINTESI
  • Linee guida per lintegrazione scolastica degli
    alunni con disabilità4 agosto 2009

38
Sintesi Punti Nodali Linee guida
  • Avvio dellutilizzo dellICF
  • Ruolo degli Uffici Scolastici Regionali
  • Rapporti Interistituzionali
  • Ruolo dei Dirigenti Scolastici
  • Corresponsabilità educativa e formativa dei
    docenti Programmazione e Progetto di Vita,
    Flessibilità, Valutazione, Documentazione
  • Il personale ATA e lassistenza di base
  • Collaborazione con le famiglie

39
  • Riprende con attenzione la lettera e lo spirtio
    della Legge 104/92

40
PDF e PEI
  • Il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano
    educativo Individualizzato (PEI) sono, per la
    Legge 104, i momenti concreti in cui si esercita
    il diritto allistruzione e alleducazione
    dellalunno con disabilità.
  • Il DPR 24 febbraio 1994 Atto di indirizzo e
    coordinamento relativo ai compiti delle unità
    sanitarie locali in materia di alunni portatori
    di handicap individua le competenze della
    scuola, dellAsl e degli Enti locali nella
    predisposizione del PDF e del PEI
  • Si sottolinea limportanza della previsione
    della loro verifica in itinere affinchè risultino
    sempre adeguati ai bisogni effettivi dellalunno.
  • La L.n. 296/06, allart.1 comma 605 lettera
    b, garantisce il rispetto delle effettive
    esigenze degli alunni con disabilità, sulla base
    di accordi interistituzionali

41
Progetti Personalizzati
  • Sulla base del PEI vengono formulati i
    rispettivi progetti personalizzati
  • Il progetto riabilitativo a cura dellASL
    (L.n.833/ 78 art.26)
  • Il progetto di socializzazione a cura degli Enti
    locali (L.n.328/00 art.14)
  • Il piano di studi personalizzato a cura della
    scuola (D.M. 141/99 come modificato
    dallart.5comma2 del DPRn.81/09)

42
Convenzione ONU
  • La Convenzione accoglie il modello sociale
    della disabilità.
  • La disabilità è il risultato
    dellinterazione tra persone con menomazioni e
    barriere comportamentali ed ambientali che
    impediscono la loro piena ed effettiva
    partecipazione alla società .
  • La centralità del contesto socio-culturale
    nella determinazione del livello di disabilità
    impone ciò che la Convenzione definisce
    Accomodamento Ragionevole il contesto, qualora
    adotti modifiche e adattamenti necessari ed
    appropriati rispetto agli ambienti, procedure,
    strumenti educativi ed ausili, consente di
    raggiungere livelli di realizzazione e autonomia
    delle persone con disabilità che, in condizioni
    meno favorite, sono invece difficilmente
    raggiungibili.

43
ICF Classificazione Internazionale del
Funzionamento. Della Disabilità, della Salute
  • E un modello bio-psico-sociale per cui si
    considera che lo stato di salute dipende da 3
    elementi
  • -lintegrità delle strutture e funzioni corporee
  • -la capacità di svolgere attività
  • -la possibilità di partecipare alla vita sociale

44
ICF. Dalla prospettiva sanitaria alla
prospettiva bio-psico-sociale
  • LICF considera la persona non soltanto dal punto
    di vista sanitario ma globale valorizzando le
    potenzialità complessive del soggetto tenendo
    presente che il contesto, personale, naturale,
    sociale e culturale incide nella possibilità che
    tali risorse hanno di esprimersi.
  • Fondamentale la capacità di tale classificatore
    di descrivere tanto le capacità possedute quanto
    le performance possibili intervenendo sui fattori
    contestuali.
  • I molteplici elementi del contesto possono essere
    qualificati come barriera qualora ostacolino
    lattività e la partecipazione della persona, o
    facilitatori nel caso in cui favoriscano tali
    attività e partecipazioni.
  • Sulla base dellICF alcune Ulss stanno già
    elaborando la Diagnosi Funzionale

45
2 ParteLorganizzazione
  • Il ruolo degli Uffici Scolastici Regionali
  • Rapporti interistituzionali

46
Il ruolo degli Uffici Scolastici Regionali
  • Azione di coordinamento ed indirizzo di loro
    competenza
  • Attivare Stipula di Accordi di programma
    regionali per il coordinamento, lottimizzazione
    e luso delle risorse
  • Promuovere la costituzione di G.L.I.R. Gruppo di
    lavoro interistituzionale regionale
  • Organizzare attività di formazione per
    implementare e diffondere la cultura
    dellinclusione
  • Favorire la costituzione di reti territoriali
  • Potenziare il ruolo dei Centri di Supporto
    Territoriale istituiti dal Progetto Nuove
    Tecnologie e Disabilità

47
Attenzione
  • Differenza tra
  • INTESA
  • e
  • ACCORDO di PROGRAMMA

48
Rapporti interistituzionali
  • Con il termine Governance sintende la
    capacità delle istituzioni di coordinare e
    orientare lazione dei diversi attori del sistema
    sociale e formativo.
  • Lambito territoriale diventa il luogo
    privilegiato per realizzare il sistema integrato
    di interventi e servizi e lo snodo di tutte le
    azioni, tramite la costituzione di tavoli di
    concertazione / coordinamento, allinterno dei
    quali cè la rete di scuole, composti dai
    rappresentanti designati da ciascun soggetto che
    concorre allattuazione del progetto di vita
    costruito per ciascun alunno disabile

49
  • Gli ambiti di intervento sono
  • Formazione
  • Distribuzione/allocazione/dotazione risorse
    professionali
  • Distribuzione/ottimizzazione risorse economiche e
    strumentali
  • Adozione di iniziative per laccompagnamento
    dellalunno alla vita adulta mediante esperienze
    di alternanza scuola-lavoro, stage,
    collaborazione con le aziende del territorio

50
3 ParteLa dimensione inclusiva della scuola
  • 1) Il ruolo del Dirigente Scolastico
  • 2) La corresponsabilità educativa e
  • formativa dei docenti
  • 3) Il personale ATA e lassistenza di base
  • 4) La collaborazione con le famiglie

51
La dimensione inclusiva della scuola
  • Lobiettivo fondamentale è lo sviluppo delle
    competenze dellalunno negli apprendimenti, nella
    comunicazione e nella relazione, nella
    socializzazione
  • Questo obiettivo è raggiungibile attraverso
    la collaborazione e il coordinamento di tutte le
    componenti nonché dalla presenza di una
    pianificazione puntuale e logica degli interventi
    educativi, formativi, riabilitativi come previsto
    dal PEI.

52
  • Lassenza della collaborazione e
    coordinamento comporta
  • - un non corretto esercizio della
    discrezionalità che ci è stata concessa con la
    legge 59/97 avendo acquisito personalità
    giuridica
  • - una disparità di trattamento rispetto al
    diritto allo studio degli alunni disabili

53
Il ruolo del Dirigente Scolastico
  • E il garante dellOfferta Formativa che
    viene progettata ed attuata dallistituzione
    scolastica per dare risposte precise ad esigenze
    educative individuali.
  • La leadership dirigenziale si concretizza
    nella
  • Promozione di attività di formazione
  • Valorizzazione progetti che attivino strategie
    orientate a potenziare il processo dinclusione
  • Coordinamento azioni/iniziative/attività del GLH
    dIstituto
  • Coordinamento delloperato dei singoli consigli
    di classe
  • Coinvolgimento delle famiglie
  • Coordinamento tra le diverse realtà territoriali
  • Attivazione di percorsi di orientamento
  • Rimozione barriere architettoniche
  • Per la realizzazione operativa delle attività il
    D.S. può individuare una FS

54
La programmazione
  • La socializzazione va interpretata come uno
    strumento di crescita da integrare attraverso il
    miglioramento degli apprendimenti con buone
    pratiche didattiche individualizzate e di
    gruppo.. Riemerge qui la centralità della
    progettazione educativa individualizzata che
    sulla base del caso concreto e delle sue esigenze
    dovrà individuare interventi equilibrati tra
    apprendimento e socializzazione, preferendo in
    linea di principio che lapprendimento avvenga
    nellambito della classe e nel contesto del
    programma in essa attuato. E contraria alle
    disposizioni della Legge 104/92 la costituzione
    di laboratori che accolgano più alunni con
    disabilità per quote orarie anche minime e per
    prolungati e reiterati periodi dellanno
    scolastico.

55
La programmazione
  • La programmazione delle attività va
    realizzata da tutti i docenti, curricolari e di
    sostegno, in correlazione con gli obiettivi
    previsti per la classe (nota ministeriale prot.n.
    4798 del 25 luglio 2005) le procedure per
    rendere effettiva la cooperazione e la
    corresponsabilità vanno inserite nel POF.
  • La documentazione relativa alla
    programmazione deve essere resa disponibile alle
    famiglie.
  • Si sottolinea limportanza del fascicolo
    Individuale nel momento del passaggio tra un
    grado e laltro distruzione.

56
La flessibilità
  • La flessibilità organizzativa e didattica
    prevista dallautonomia delle istituzioni
    scolastiche, che consente di articolare
    lattività di insegnamento secondo idonee
    modalità per il raggiungimento del successo
    formativo, non prevede che linsegnante di
    sostegno possa essere utilizzato per svolgere
    altro tipo di funzioni se non quelle strettamente
    connesse al progetto dintegrazione, qualora tale
    diverso utilizzo riduca anche in minima parte
    lefficacia di detto progetto

57
  • Il Dirigente Scolastico, relativamente al
    passaggio dal primo al secondo ciclo di
    istruzione, deve
  • - prevedere forme di consultazione
    obbligatorie tra gli insegnanti della classe
    frequentata dallalunno disabile e le figure di
    riferimento per lintegrazione delle scuole
    coinvolte
  • - avviare progetti sperimentali che
    consentano al docente del grado scolastico già
    frequentato di partecipare alle fasi di
    accoglienza e di inserimento nel grado successivo
  • La documentazione deve essere completa e
    sufficientemente articolata per consentire alla
    scuola che prende in carico lalunno di
    progettare adeguatamente i propri interventi
  • E opportuno valutare se il principio del
    diritto allo studio possa realizzarsi attraverso
    rallentamenti eccessivi in determinati gradi
    scolastici

58
Il Progetto di Vita
  • Il progetto di vita, che è parte integrante
    del PEI e va condiviso dalla famiglia e dagli
    altri soggetti coinvolti, ha quale fine
    principale la realizzazione in prospettiva
    dellinnalzamento della qualità della vita
    dellalunno disabile anche attraverso la
    predisposizione di percorsi volti sia a
    sviluppare il senso di autoefficacia e sentimenti
    di autostima sia a predisporre il conseguimento
    delle competenze necessarie a vivere in contesti
    di esperienza comuni.
  • E necessario predisporre piani educativi
    che prefigurino, anche attraverso
    lorientamento,le possibili scelte che lalunno
    intraprenderà dopo aver concluso il percorso di
    formazione scolastica.
  • Il momento in uscita, formalizzato a
    monte al momento delliscrizione, dovrà trovare
    una sua collocazione allinterno del POF, in
    particolare mediante lattuazione dellalternanza
    scuola-lavoro e la partecipazione degli alunni
    disabili nellambito del sistema IFTS

59
La costituzione delle reti di scuole
  • Il Dirigente Scolastico promuove la
    costituzione di reti di scuole, anche per
    condividere buone pratiche, promuovere la
    documentazione, dotare il territorio di un punto
    di riferimento per i rapporti con le famiglie e
    con lextrascuola nonché per i momenti di
    aggiornamento degli insegnanti

60
La corresponsabilità educativa e
formativa dei docenti
  • La progettazione degli interventi da adottare
    riguarda tutti gli insegnanti perché lintera
    comunità scolastica è chiamata ad organizzare i
    curricoli in funzione dei diversi stili o delle
    diverse attitudini cognitive, a gestire in modo
    alternativo le attività daula, a favorire e
    potenziare gli apprendimenti e ad adottare i
    materiali e le strategie didattiche in relazione
    ai bisogni degli alunni.

61
La corresponsabilità educativa e formativa
dei docenti
  • Ciò implica lavorare in queste direzioni
  • 1)il clima della classe accettare le
    diversità, favorire il senso di appartenenza,
    costruire relazioni socio-affettive positive
  • 2) le strategie didattiche e gli strumenti
    apprendimento cooperativo, lavoro di gruppo e/o a
    coppie, il tutoring, lapprendimento per
    scoperta, la suddivisione del tempo in tempi,
    lutilizzo di mediatori didattici, di
    attrezzature e ausili informatici, di software e
    sussidi specifici.
  • E importante acquisire le conoscenze
    necessarie per predisporre materiali in formato
    elettronico

62
Lapprendimento-insegnamento
  • Un sistema inclusivo considera lalunno
    protagonista dellapprendimento qualunque siano
    le sue capacità, potenzialità e i suoi limiti. Va
    favorita la costruzione attiva della conoscenza
    attivando le personali strategie di approccio al
    sapere, rispettando i ritmi e gli stili di
    apprendimento e assecondando i meccanismi di
    autoregolazione. Si suggerisce il ricorso alla
    metodologia dellapprendimento cooperativo

63
La valutazione
  • La valutazione in decimi va rapportata al
    PEI, che costituisce il punto di riferimento per
    le attività educative a favore dellalunno
    disabile. La valutazione dovrà sempre essere
    considerata come valutazione dei processi e non
    solo valutazione della performance.
  • Gli insegnanti di sostegno disporranno di
    registri recanti i nomi di tutti gli alunni della
    classe di cui sono contitolari.

64
Il docente assegnato alle attività di sostegno
  • Linsegnante di sostegno, oltre ad
    intervenire sulla base di una preparazione
    specifica nelle ore in classe collabora con
    linsegnante curricolare e con il consiglio di
    classe affinchè liter formativo dellalunno
    possa continuare anche in sua assenza.
  • Ha quindi una funzione di coordinamento della
    rete delle attività previste per leffettivo
    raggiungimento dellintegrazione.
  • Questa modalità va inserita nel POF

65
Personale ATA e assistenza di base
  • Ciascuna scuola ha la responsabilità di
    predisporre le condizioni affinchè tutti gli
    alunni, durante la loro esperienza di vita
    scolastica, dispongano di servizi
    qualitativamente idonei a soddisfare le proprie
    esigenze

66
La collaborazione con le famiglie
  • La famiglia
  • - rappresenta un punto di riferimento
    essenziale per la corretta inclusione scolastica
    sia in quanto fonte di informazioni preziose sia
    in quanto luogo in cui avviene la continuità tra
    educazione formale ed educazione informale
  • - ha diritto di partecipare alla formulazione
    del PDF e del PEI, nonché alle loro verifiche
  • - ha diritto a prendere visione di tutta la
    documentazione relativa
  • - partecipa ai colloqui previo opportuno
    accordo nella definizione dellorario
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com