Title: Luigi De Perini luigi.deperini@istruzione.it LEGISLAZIONE SCOLASTICA PER L
1Luigi De Periniluigi.deperini_at_istruzione.it
LEGISLAZIONE SCOLASTICAPER LINTEGRAZIONE
2Lintegrazione degli alunni disabili nella scuola
comune.
- Concetto di integrazione e piena attuazione del
diritto distruzione
3Il contesto
- Lintegrazione dellalunno disabile, nelle scuole
del sistema formativo distruzione italiano,
trova ragione nella Costituzione della
Repubblica.
4Art.3 della Costituzione Italiana
- 1 Comma Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali. - 2 Comma E compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e sociale che,
limitando di fatto la libertà e luguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e leffettiva partecipazione di
tutti i lavoratori allorganizzazione politica,
economica e sociale del paese
5Il contesto
- Costituzione
- Art. 34
- La scuola è aperta a tutti.
- Listruzione inferiore, impartita per almeno
otto anni, è obbligatoria e gratuita - Art. 38
- Gli inabili e i minorati hanno diritto
alleducazione - Luoghi Famiglia e Scuola
- Attori Genitori e Insegnanti
6Il contesto
- Agenzie coinvolte
- Scuola, Enti Locali (Regioni, Province e
Comuni), Amministrazione Pubblica, Asl,
Associazioni,
7Evoluzione del diritto allo studio
8Diritto allo studio
- Chiave liberale classica obbligo scolastico e
sanzioni
E leredità ottocentesca che ha introdotto
lobbligo scolastico e previsto delle sanzioni
per gli inadempienti. Si ricordi come atto di
nascita di questa scelta la Legge Casati (prende
il nome del ministro Gabrio Casati e fu scritta
da Angelo Fava - Regno di Sardegna 1859 e
successivamente ipso iure estesa a tutto il nuovo
Regno dItalia) e la successiva legge tutta
italiana voluta dal ministro Luigi Coppino
(1877).
9Diritto allo studio
- Chiave democratica diritto di accesso
Si colloca nel periodo compreso dalla nascita
della Repubblica (1946) agli anni 70. In questa
fase si tende a garantire il diritto di accesso e
gli insuccessi vengono, di solito, imputati
allalunno. Per cogliere laccezione si pensi a
Lettera ad una professoressa scritto a Barbiana
(Firenze) dai ragazzi di Don Lorenzo Milani. Il
maturare del dibattito educativo e la diffusione
anche nella nostra cultura della ricerca
psicopedagogica fecero rapidamente superare
questa posizione verso una più completa
interpretazione del diritto allo studio.
10Diritto allo studio
- Chiave sostanziale diritto ai risultati
Il cambiamento di lettura si nota con la legge 4
agosto 1977, n. 517 che rilegge gli artt. 2 e 3
della Costituzione facendo assumere alla scuola
la responsabilità della didattica e degli esiti
tanto da poter parlare di una sorta di diritto ai
risultati. La sfida è ancora in corso e le fasi,
più volte ripercorse negli ultimi tempi, di
revisione dellobbligo scolastico e
lintroduzione recente dellobbligo distruzione
(Regolamento e Linee guida cfr. DM MPI-
22.08.2007, n. 139) sono lo specchio di questo
dibattito che si inserisce ormai nel più vasto
orizzonte della LLL (Life Long Learning
Educazione per tutta la vita).
11Il principio
- Fonti
- Legge 30.03.1971, n. 118
- Legge 04.08.1977, n. 51
- Giurisprudenza
- Sentenza C.C. n. 215/1988
-
12Il principio
- Evoluzione del lessico
- Ampliamento dei concetti
- Piccoli passi
- Progressione a spirale dal basso
-
13Riforma lunga
- Legge 05.02.1992, n. 104
- legge quadro
- Attenzione ai bisogni e ai cambiamenti
- (Osservatorio)
- Normativa secondaria
14Organicità
- Dai principi della legge quadro
- alla trasfusione nel T.U. Decreto
legislativo 16.02.1994, n. 297. - Compito Art. 314, T.U. l'integrazione
scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle
potenzialità della persona handicappata
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle
relazioni e nella socializzazione
15Prospettive
- Latto di indirizzo D.P.C.M. 23.02.06, n. 185.
- Linee guida sullintegrazione scolastica degli
alunni con disabilità (4 agosto 2009).
16Scenario
- L'integrazione degli alunni con disabilità
nella scuola ha costituito una svolta importante
nella cultura pedagogica del nostro Paese e nelle
politiche scolastiche degli ultimi trent'anni. In
essa, infatti, risiede la prospettiva di fare
della scuola un luogo in cui esercitare la
cittadinanza, intesa come diritto dell'alunno ad
apprendere e a fare esperienze sociali
accoglienti, a prescindere dalle condizioni
sociali, culturali o funzionali che gli
appartengono
17Modello interpretativo
- Salvatore Nocera distingue tre periodi
- fase della proclamazione del diritto
all'integrazione - fase dell' efficienza dell'integrazione
- fase dell' efficacia dell'integrazione
18Precedenti storici
- Il R.D. 31.12.1923, n. 3126 prevede la normativa
per listruzione dei ciechi e dei sordomuti e
parla di assistenza ai fanciulli anormali e di
organizzazione delle classi differenziali nella
scuola elementare. - Gli artt. 28 e 29 del R.D. 1 luglio 1923, n. 786
parlano dii scuole elementari speciali e
prevedono per dette scuole maestri del Comune,
scelti preferibilmente tra quelli che siano in
possesso di titoli di studi specifici o che,
comunque, dimostrino di avere attitudini
particolari e cognizioni in relazione
allordinamento della scuola.
19Precedenti Anni 60
- La legge 261/61 e il D.P.R. 264/61 affrontano
la riorganizzazione dei servizi relativi
alligiene e alla sanità pubblica. In campo
scolastico è la C.M. 4 gennaio 1962, n. 103 che,
rivolgendosi ai direttori didattici delle scuole
elementari, prevede istituzioni scolastiche
destinate alleducazione e allistruzione degli
alunni affetti da minorazioni fisiche e psichiche
per i quali sia prevedibile il totale o parziale
inserimento nella vita sociale.
20Regolamento di medicina scolastica
- DPR 22.12.1967, n. 1518
- Indica destinatari delle classi differenziali i
soggetti ipodotati intellettuali non gravi,
disadattati ambientali o con anomalie del
comportamento, per i quali possa prevedersi il
reinserimento nella scuola comune.
21Fase della proclamazione del diritto
all'integrazione
- Legge del 30 marzo 1971, n. 118
- Disciplina la normativa di riferimento per i
mutilati e gli invalidi civili prevedendo
esplicitamente limpegno perentorio per le
strutture che ospitano i soggetti in parola di
prevedere corsi di istruzione per lespletamento
dellobbligo scolastico
22Legge 118 / 71
- La legge 118 prescriveva, su iniziativa delle
famiglie, linserimento degli alunni con
disabilità nelle classi normali della scuola
pubblica superando il modello delle scuole
speciali che comunque non vengono abolite.
23Relazione Commissione Falcucci
- Vengono portate a sistema culturale-professionale
e diffuse nella scuola militante le linee di
azione e i principi per realizzare
lintegrazione. - Si definisce un nuovo modo di essere della scuola
Il superamento di qualsiasi forma di
emarginazione degli handicappati passa attraverso
un nuovo modo di concepire e di attuare la
scuola, così da poter veramente accogliere ogni
bambino ed ogni adolescente per favorirne lo
sviluppo personale, precisando peraltro che la
frequenza di scuole comuni da parte di bambini
handicappati non implica il raggiungimento di
mete culturali minime comuni.
24Fase dell' efficienza dell'integrazione
- E la legge 4 agosto 1977, n. 517 che
definitivamente consente la frequenza, auspicando
lintegrazione, degli alunni handicappati nella
scuola comune elementare e media (artt. 2 e 7),
prevedendo linsegnante di specializzato, figura
professionale nuova ed innovativa, nonché
riducendo il tetto massimo di alunni nelle classi
interessate a 20 unità e, cosa estremamente
rilevante, chiudendo definitivamente le classi di
aggiornamento e le classi differenziali previste
dalla legge istitutiva della scuola media unica.
25Legge 517 / 77
- La legge 517/ 77, a differenza della L.118,
limitata allaffermazione del principio
dellinserimento, stabilisce con chiarezza
presupposti e condizioni, strumenti e finalità
per lintegrazione scolastica dellalunno
disabile da attuarsi mediante la presa in carico
del progetto di integrazione da parte dellintero
consiglio di classe.
26LInsegnante di sostegno
- Il Ministro Spadolini il 28 luglio 1979 emanò la
C.M. n. 199 che definì insegnante di sostegno i
docenti specializzati e introdusse alcune
procedure destinate ad istituzionalizzarsi a.
raccomandazione a non inserire più di un alunno
portatore di handicap per classe, b. tetto di
quattro alunni che un insegnante di sostegno può
seguire nella scuola elementare e quindi
individuazione di sei ore la settimana (lorario
di un maestro era di ventiquattro) come quota
settimanale di sostegno per un alunno non in
deroga, c. introduzione del concetto della
descrizione funzionale che deve accompagnare ogni
certificazione e d. indirizzi sul funzionamento
dei gruppi H a livello di scuola e provveditorato
agli studi.
27Problemi di Valutazione certificativa
- Si occupano della materia anche i Criteri
orientativi per le prove desame di Stato per il
conseguimento del diploma di licenza della Scuola
Media e modalità di svolgimento delle medesime
che in ossequio ai nuovi programmi della
secondaria di primo grado del 79 definiscono le
linee operative per lesame di licenza, recitando
in premessa Ciò va particolarmente sottolineato
per quegli allievi riconosciuti - secondo le
norme vigenti - portatori di handicap che vengano
ammessi a sostenere le prove di esame. La loro
scheda di valutazione dovrà indicare per quali
discipline siano stati adottati particolari
criteri didattici, quali attività integrative e
di sostegno siano state svolte, anche
eventualmente in sostituzione parziale e totale
di alcune discipline sulla base di tutti gli
elementi forniti si predisporranno prove d'esame
differenziate (R.D. n. 653/1925, art. 102)
coerenti con il livello degli insegnamenti
impartiti e idonee a valutare il progresso
dell'allievo in rapporto alle sue potenziali
attitudini e al livello di partenza
28Scuola Secondaria Superiore
- E la C.M. del 28 aprile 1982, n. 129 che
fornisce alcuni chiarimenti relativi a problemi
inerenti alla presenza nella scuola secondaria
superiore di allievi portatori di handicap. Se da
un lato rimane possibile la frequenza di questi
soggetti, dallaltra parte nega la possibilità di
prevedere piani di studio parziali e difformi da
quelli fissati dallordinamento
29Riforma dei Programmi per le Elementari
- Il D.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104, firmato dal
Ministro Falcucci, prevede nella premessa ben due
paragrafi che affrontano e stigmatizzano lo stato
dellarte in materia di integrazione. I testi
portano il titolo di a. Diversità ed uguaglianza
e b. Alunni in difficoltà di apprendimento ed
integrazione di soggetti portatori di handicap.
30La C.M. 250/85 Intese e DF
- Promuove le INTESE con gli Enti Locali e le USL
- La "diagnosi funzionale" dovrà porre in
evidenza, accanto ai dati anagrafici e familiari
e a quelli risultanti delle acquisite
certificazioni dell'handicap, il profilo
dell'alunno dal punto di vista fisico, psichico,
sociale e affettivo, comportamentale, e dovrà
mettere in rilievo sia le difficoltà di
apprendimento conseguenti alla situazione di
handicap, e le relative possibilità di recupero,
sia le capacità ed abilità possedute, che devono
essere sostenute, sollecitate e progressivamente
rafforzate e sviluppate. - I successivi itinerari di preparazione
dell'attività scolastica saranno indirizzati a
rendere gli obbiettivi e gli interventi educativi
e didattici quanto più possibile adeguati alle
esigenze e potenzialità evidenziate nella
"diagnosi funzionale" dell'alunno, e daranno
luogo alla elaborazione di un "progetto educativo
individualizzato" ben inserito nella
programmazione educativa e didattica.
31Fase dell' efficacia dell'integrazione
- E la sentenza della Corte costituzionale n.
215/87 (21) che apre definitivamente le porte
delle scuole superiori agli alunni in situazione
di handicap dopo 16 anni, dichiara illegittima la
parte dellart. 28 della legge 118/71 che
definiva la frequenza scolastica alla scuola
media superiore doveva essere facilitata anziché
disporre che deve assicurata. La traduzione a
livello amministrativo di questa rivoluzionaria
sentenza non si fa attendere molto la C.M. 22
settembre 1988, n. 262 affronta le problematiche
relative alliscrizione e frequenza nella scuola
secondaria di II grado degli alunni portatori di
handicap.
32Legge Quadro 05.02.1992, n. 104 e Decreto leg.vo
16. 0.1994, n. 297 T.U.
- E un provvedimento organico che considera
persona il destinatario del proprio intervento e
si preoccupa di stendere una serie di garanzie e
procedure che garantiscano dallinfanzia alla
vecchiaia in ogni ambito della vita sociale
fruibili i diritti di tutti ad ogni persona
handicappata. La scuola recepisce le norme
specifiche che la riguardano, in particolare gli
articoli 8, 43, 12 16 e li trasfonde nel
Decreto legislativo n. 297/94, che ha raccolto in
un Testo Unico l'intera legislazione scolastica
vigente. All'art. 314 del T.U. viene sancito che
l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo
sviluppo delle potenzialità della persona
handicappata nell'apprendimento, nella
comunicazione, nelle relazioni e nella
socializzazione riscrivendo, appunto lart. 12
legge 104/92.
33Legge 104 / 92
- La Legge Quadro per lassistenza,
lintegrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate raccoglie ed integra gli interventi
legislativi seguiti alla L. 517 divenendo il
punto di riferimento normativo dellintegrazione
scolastica e sociale delle persone con
disabilità. - La legge amplia il principio
dellintegrazione sociale e scolastica il
diritto soggettivo al pieno sviluppo del
potenziale umano della persona con disabilità non
può essere limitato da ostacoli o impedimenti che
possono essere rimossi per iniziativa dello
Stato.
34Legge 104 / 92
-
- La legge prevede una particolare attenzione,
un atteggiamento di cura educativa nei
confronti degli alunni con disabilità che si
esplica in un percorso formativo individualizzato
al quale partecipano, nella condivisione e
nellindividuazione di tale percorso, più
soggetti istituzionali, inserendosi nel filone
dellindividualizzazione e dellattenzione
allapprendimento piuttosto che allinsegnamento
35Atto dIndirizzo
- Atto di Indirizzo, DPCM 24 febbraio 1994,
previsto dall'art.12 della legge quadro, si
prevede la redazione della Diagnosi Funzionale,
del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano
Educativo Individualizzato, lasciando alla scuola
la responsabilità della Programmazione didattica
ed educativa individualizzata
36Fase della razionalizzazione
- Il recente nuovo Atto di indirizzo (DPCM 23
febbraio 2006, n. 185) e le relative normative di
attuazione regionale stanno definendo,
nellottica illustrata, una nuova prospettiva di
attuazione del diritto allintegrazione
scolastica e proprio in questo particolare
momento si sta dando attuazione ad una seconda
generazione di norme operative per la gestione
dellintera partita a livello scolastico ed
interistituzionale.
37DOCUMENTO di SINTESI
- Linee guida per lintegrazione scolastica degli
alunni con disabilità4 agosto 2009
38Sintesi Punti Nodali Linee guida
- Avvio dellutilizzo dellICF
- Ruolo degli Uffici Scolastici Regionali
- Rapporti Interistituzionali
- Ruolo dei Dirigenti Scolastici
- Corresponsabilità educativa e formativa dei
docenti Programmazione e Progetto di Vita,
Flessibilità, Valutazione, Documentazione - Il personale ATA e lassistenza di base
- Collaborazione con le famiglie
39- Riprende con attenzione la lettera e lo spirtio
della Legge 104/92
40PDF e PEI
- Il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano
educativo Individualizzato (PEI) sono, per la
Legge 104, i momenti concreti in cui si esercita
il diritto allistruzione e alleducazione
dellalunno con disabilità. - Il DPR 24 febbraio 1994 Atto di indirizzo e
coordinamento relativo ai compiti delle unità
sanitarie locali in materia di alunni portatori
di handicap individua le competenze della
scuola, dellAsl e degli Enti locali nella
predisposizione del PDF e del PEI - Si sottolinea limportanza della previsione
della loro verifica in itinere affinchè risultino
sempre adeguati ai bisogni effettivi dellalunno. - La L.n. 296/06, allart.1 comma 605 lettera
b, garantisce il rispetto delle effettive
esigenze degli alunni con disabilità, sulla base
di accordi interistituzionali
41Progetti Personalizzati
- Sulla base del PEI vengono formulati i
rispettivi progetti personalizzati - Il progetto riabilitativo a cura dellASL
(L.n.833/ 78 art.26) - Il progetto di socializzazione a cura degli Enti
locali (L.n.328/00 art.14) - Il piano di studi personalizzato a cura della
scuola (D.M. 141/99 come modificato
dallart.5comma2 del DPRn.81/09)
42Convenzione ONU
- La Convenzione accoglie il modello sociale
della disabilità. - La disabilità è il risultato
dellinterazione tra persone con menomazioni e
barriere comportamentali ed ambientali che
impediscono la loro piena ed effettiva
partecipazione alla società . - La centralità del contesto socio-culturale
nella determinazione del livello di disabilità
impone ciò che la Convenzione definisce
Accomodamento Ragionevole il contesto, qualora
adotti modifiche e adattamenti necessari ed
appropriati rispetto agli ambienti, procedure,
strumenti educativi ed ausili, consente di
raggiungere livelli di realizzazione e autonomia
delle persone con disabilità che, in condizioni
meno favorite, sono invece difficilmente
raggiungibili.
43ICF Classificazione Internazionale del
Funzionamento. Della Disabilità, della Salute
- E un modello bio-psico-sociale per cui si
considera che lo stato di salute dipende da 3
elementi - -lintegrità delle strutture e funzioni corporee
- -la capacità di svolgere attività
- -la possibilità di partecipare alla vita sociale
44ICF. Dalla prospettiva sanitaria alla
prospettiva bio-psico-sociale
- LICF considera la persona non soltanto dal punto
di vista sanitario ma globale valorizzando le
potenzialità complessive del soggetto tenendo
presente che il contesto, personale, naturale,
sociale e culturale incide nella possibilità che
tali risorse hanno di esprimersi. - Fondamentale la capacità di tale classificatore
di descrivere tanto le capacità possedute quanto
le performance possibili intervenendo sui fattori
contestuali. - I molteplici elementi del contesto possono essere
qualificati come barriera qualora ostacolino
lattività e la partecipazione della persona, o
facilitatori nel caso in cui favoriscano tali
attività e partecipazioni. - Sulla base dellICF alcune Ulss stanno già
elaborando la Diagnosi Funzionale
452 ParteLorganizzazione
- Il ruolo degli Uffici Scolastici Regionali
- Rapporti interistituzionali
46Il ruolo degli Uffici Scolastici Regionali
- Azione di coordinamento ed indirizzo di loro
competenza - Attivare Stipula di Accordi di programma
regionali per il coordinamento, lottimizzazione
e luso delle risorse - Promuovere la costituzione di G.L.I.R. Gruppo di
lavoro interistituzionale regionale - Organizzare attività di formazione per
implementare e diffondere la cultura
dellinclusione - Favorire la costituzione di reti territoriali
- Potenziare il ruolo dei Centri di Supporto
Territoriale istituiti dal Progetto Nuove
Tecnologie e Disabilità
47Attenzione
- Differenza tra
- INTESA
- e
- ACCORDO di PROGRAMMA
48Rapporti interistituzionali
- Con il termine Governance sintende la
capacità delle istituzioni di coordinare e
orientare lazione dei diversi attori del sistema
sociale e formativo. - Lambito territoriale diventa il luogo
privilegiato per realizzare il sistema integrato
di interventi e servizi e lo snodo di tutte le
azioni, tramite la costituzione di tavoli di
concertazione / coordinamento, allinterno dei
quali cè la rete di scuole, composti dai
rappresentanti designati da ciascun soggetto che
concorre allattuazione del progetto di vita
costruito per ciascun alunno disabile
49- Gli ambiti di intervento sono
- Formazione
- Distribuzione/allocazione/dotazione risorse
professionali - Distribuzione/ottimizzazione risorse economiche e
strumentali - Adozione di iniziative per laccompagnamento
dellalunno alla vita adulta mediante esperienze
di alternanza scuola-lavoro, stage,
collaborazione con le aziende del territorio
503 ParteLa dimensione inclusiva della scuola
- 1) Il ruolo del Dirigente Scolastico
- 2) La corresponsabilità educativa e
- formativa dei docenti
-
- 3) Il personale ATA e lassistenza di base
- 4) La collaborazione con le famiglie
51La dimensione inclusiva della scuola
- Lobiettivo fondamentale è lo sviluppo delle
competenze dellalunno negli apprendimenti, nella
comunicazione e nella relazione, nella
socializzazione - Questo obiettivo è raggiungibile attraverso
la collaborazione e il coordinamento di tutte le
componenti nonché dalla presenza di una
pianificazione puntuale e logica degli interventi
educativi, formativi, riabilitativi come previsto
dal PEI.
52-
- Lassenza della collaborazione e
coordinamento comporta - - un non corretto esercizio della
discrezionalità che ci è stata concessa con la
legge 59/97 avendo acquisito personalità
giuridica -
- - una disparità di trattamento rispetto al
diritto allo studio degli alunni disabili
53Il ruolo del Dirigente Scolastico
- E il garante dellOfferta Formativa che
viene progettata ed attuata dallistituzione
scolastica per dare risposte precise ad esigenze
educative individuali. - La leadership dirigenziale si concretizza
nella - Promozione di attività di formazione
- Valorizzazione progetti che attivino strategie
orientate a potenziare il processo dinclusione - Coordinamento azioni/iniziative/attività del GLH
dIstituto - Coordinamento delloperato dei singoli consigli
di classe - Coinvolgimento delle famiglie
- Coordinamento tra le diverse realtà territoriali
- Attivazione di percorsi di orientamento
- Rimozione barriere architettoniche
- Per la realizzazione operativa delle attività il
D.S. può individuare una FS
54La programmazione
- La socializzazione va interpretata come uno
strumento di crescita da integrare attraverso il
miglioramento degli apprendimenti con buone
pratiche didattiche individualizzate e di
gruppo.. Riemerge qui la centralità della
progettazione educativa individualizzata che
sulla base del caso concreto e delle sue esigenze
dovrà individuare interventi equilibrati tra
apprendimento e socializzazione, preferendo in
linea di principio che lapprendimento avvenga
nellambito della classe e nel contesto del
programma in essa attuato. E contraria alle
disposizioni della Legge 104/92 la costituzione
di laboratori che accolgano più alunni con
disabilità per quote orarie anche minime e per
prolungati e reiterati periodi dellanno
scolastico.
55La programmazione
- La programmazione delle attività va
realizzata da tutti i docenti, curricolari e di
sostegno, in correlazione con gli obiettivi
previsti per la classe (nota ministeriale prot.n.
4798 del 25 luglio 2005) le procedure per
rendere effettiva la cooperazione e la
corresponsabilità vanno inserite nel POF. - La documentazione relativa alla
programmazione deve essere resa disponibile alle
famiglie. - Si sottolinea limportanza del fascicolo
Individuale nel momento del passaggio tra un
grado e laltro distruzione.
56La flessibilità
- La flessibilità organizzativa e didattica
prevista dallautonomia delle istituzioni
scolastiche, che consente di articolare
lattività di insegnamento secondo idonee
modalità per il raggiungimento del successo
formativo, non prevede che linsegnante di
sostegno possa essere utilizzato per svolgere
altro tipo di funzioni se non quelle strettamente
connesse al progetto dintegrazione, qualora tale
diverso utilizzo riduca anche in minima parte
lefficacia di detto progetto
57- Il Dirigente Scolastico, relativamente al
passaggio dal primo al secondo ciclo di
istruzione, deve - - prevedere forme di consultazione
obbligatorie tra gli insegnanti della classe
frequentata dallalunno disabile e le figure di
riferimento per lintegrazione delle scuole
coinvolte - - avviare progetti sperimentali che
consentano al docente del grado scolastico già
frequentato di partecipare alle fasi di
accoglienza e di inserimento nel grado successivo - La documentazione deve essere completa e
sufficientemente articolata per consentire alla
scuola che prende in carico lalunno di
progettare adeguatamente i propri interventi - E opportuno valutare se il principio del
diritto allo studio possa realizzarsi attraverso
rallentamenti eccessivi in determinati gradi
scolastici
58Il Progetto di Vita
- Il progetto di vita, che è parte integrante
del PEI e va condiviso dalla famiglia e dagli
altri soggetti coinvolti, ha quale fine
principale la realizzazione in prospettiva
dellinnalzamento della qualità della vita
dellalunno disabile anche attraverso la
predisposizione di percorsi volti sia a
sviluppare il senso di autoefficacia e sentimenti
di autostima sia a predisporre il conseguimento
delle competenze necessarie a vivere in contesti
di esperienza comuni. - E necessario predisporre piani educativi
che prefigurino, anche attraverso
lorientamento,le possibili scelte che lalunno
intraprenderà dopo aver concluso il percorso di
formazione scolastica. - Il momento in uscita, formalizzato a
monte al momento delliscrizione, dovrà trovare
una sua collocazione allinterno del POF, in
particolare mediante lattuazione dellalternanza
scuola-lavoro e la partecipazione degli alunni
disabili nellambito del sistema IFTS
59La costituzione delle reti di scuole
-
- Il Dirigente Scolastico promuove la
costituzione di reti di scuole, anche per
condividere buone pratiche, promuovere la
documentazione, dotare il territorio di un punto
di riferimento per i rapporti con le famiglie e
con lextrascuola nonché per i momenti di
aggiornamento degli insegnanti
60La corresponsabilità educativa e
formativa dei docenti
-
- La progettazione degli interventi da adottare
riguarda tutti gli insegnanti perché lintera
comunità scolastica è chiamata ad organizzare i
curricoli in funzione dei diversi stili o delle
diverse attitudini cognitive, a gestire in modo
alternativo le attività daula, a favorire e
potenziare gli apprendimenti e ad adottare i
materiali e le strategie didattiche in relazione
ai bisogni degli alunni. -
61La corresponsabilità educativa e formativa
dei docenti
- Ciò implica lavorare in queste direzioni
- 1)il clima della classe accettare le
diversità, favorire il senso di appartenenza,
costruire relazioni socio-affettive positive - 2) le strategie didattiche e gli strumenti
apprendimento cooperativo, lavoro di gruppo e/o a
coppie, il tutoring, lapprendimento per
scoperta, la suddivisione del tempo in tempi,
lutilizzo di mediatori didattici, di
attrezzature e ausili informatici, di software e
sussidi specifici. - E importante acquisire le conoscenze
necessarie per predisporre materiali in formato
elettronico
62Lapprendimento-insegnamento
- Un sistema inclusivo considera lalunno
protagonista dellapprendimento qualunque siano
le sue capacità, potenzialità e i suoi limiti. Va
favorita la costruzione attiva della conoscenza
attivando le personali strategie di approccio al
sapere, rispettando i ritmi e gli stili di
apprendimento e assecondando i meccanismi di
autoregolazione. Si suggerisce il ricorso alla
metodologia dellapprendimento cooperativo
63La valutazione
- La valutazione in decimi va rapportata al
PEI, che costituisce il punto di riferimento per
le attività educative a favore dellalunno
disabile. La valutazione dovrà sempre essere
considerata come valutazione dei processi e non
solo valutazione della performance. - Gli insegnanti di sostegno disporranno di
registri recanti i nomi di tutti gli alunni della
classe di cui sono contitolari.
64Il docente assegnato alle attività di sostegno
- Linsegnante di sostegno, oltre ad
intervenire sulla base di una preparazione
specifica nelle ore in classe collabora con
linsegnante curricolare e con il consiglio di
classe affinchè liter formativo dellalunno
possa continuare anche in sua assenza. -
- Ha quindi una funzione di coordinamento della
rete delle attività previste per leffettivo
raggiungimento dellintegrazione. - Questa modalità va inserita nel POF
65Personale ATA e assistenza di base
-
- Ciascuna scuola ha la responsabilità di
predisporre le condizioni affinchè tutti gli
alunni, durante la loro esperienza di vita
scolastica, dispongano di servizi
qualitativamente idonei a soddisfare le proprie
esigenze
66La collaborazione con le famiglie
- La famiglia
- - rappresenta un punto di riferimento
essenziale per la corretta inclusione scolastica
sia in quanto fonte di informazioni preziose sia
in quanto luogo in cui avviene la continuità tra
educazione formale ed educazione informale - - ha diritto di partecipare alla formulazione
del PDF e del PEI, nonché alle loro verifiche - - ha diritto a prendere visione di tutta la
documentazione relativa - - partecipa ai colloqui previo opportuno
accordo nella definizione dellorario