La Normativa Ambientale di interesse per il settore energetico - PowerPoint PPT Presentation

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La Normativa Ambientale di interesse per il settore energetico

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Title: Il sistema elettrico e gli incentivi Author: Daniele Cocco Last modified by: Daniele Created Date: 11/7/2006 8:09:47 AM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

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Title: La Normativa Ambientale di interesse per il settore energetico


1
La Normativa Ambientale di interesse per il
settore energetico
Corso di Formazione ESTATE
  • Daniele Cocco
  • Dipartimento di Ingegneria Meccanica
  • Università degli Studi di Cagliari
  • cocco_at_dimeca.unica.it
  • http//dimeca.unica.it/cocco/

Giugno 2010
2
Lattuale modello di sviluppo
Attività antropiche
Consumo di Risorse naturali
Impatto ambientale
Ambiente naturale
3
Consumo Mondiale di Energia
Tasso medio annuo di crescita 4-5
4
Durata Riserve di Petrolio
5
Durata Riserve di Gas Naturale
6
I problemi da risolvere
  • Abbiamo (e soprattutto avremo) un serio problema
    di scarsità di risorse, che si tradurrà in un
    problema economico (un crescente costo dei
    combustibili)
  • Abbiamo inoltre un problema di controllo
    dellimpatto ambientale, che ancora una volta
    origina un problema economico (un costo crescente
    degli impianti).

7
Bilancio dellenergia elettrica
Il contributo delle Rinnovabili è stato del 22,6
nel 2009 contro il 18,5 del 2008
8
I Sistemi Energetici
  • Centrali Termoelettriche a Vapore
  • Turbine a Gas
  • Impianti Combinati Gas/Vapore
  • Motori Alternativi
  • Impianti Idroelettrici
  • Impianti Eolici
  • Impianti Solari, .

9
e il loro impatto ambientaIe
  • Altri impatti
  • Impatto visivo
  • Occupazione del suolo
  • Emissioni elettromagnetiche
  • altro ...

10
Effetti a scala locale e globale
  • Linquinamento su scala locale presenta effetti
    circoscritti ad aree geografiche di limitata
    estensione. È legato a effluenti liquidi, residui
    solidi, rumore, impatto visivo, alcuni effluenti
    gassosi, ecc.
  • Linquinamento su scala globale presenta invece
    effetti diffusi su tutto il pianeta. Sono
    fenomeni di inquinamento su scala globale
    laumento delleffetto serra, le piogge acide, il
    buco dellozono.

11
La Normativa Ambientale
  • Normativa sulle emissioni in atmosfera
  • Normativa sulle acque
  • Normativa sui rifiuti
  • Normativa sulle emissioni acustiche
  • Caratteristiche dei combustibili
  • Quote di emissione di gas serra
  • Valutazione di Impatto Ambientale
  • Autorizzazione Integrata Ambientale

12
Il D.lgs. 3 Aprile 2006 n. 152
  • Il D.lgs. 152/2006 Norme in Materia
    Ambientale ha sostituito a partire dal 29 aprile
    2006 la maggior parte delle preesistenti norme in
    materia ambientale, mediante la loro abrogazione
    e la sintesi in un testo unico ambientale. Le
    materie interessate sono la Valutazione di
    Impatto Ambientale e la Valutazione Ambientale
    Strategica, la difesa del suolo e la tutela delle
    acque, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei
    siti inquinati, la tutela dellaria e il
    risarcimento del danno ambientale. Di fatto
    rimangono fuori solo le norme sulle emissioni
    acustiche e poco altro.

13
Il D.lgs. 3 Aprile 2006 n. 152
  • Ambito di applicazione del D.Lgs. 152/2006
  • a) nella parte seconda, le procedure per la
    valutazione ambientale strategica (VAS), per la
    valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per
    l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) b)
    nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta
    alla desertificazione, la tutela delle acque
    dall'inquinamento e la gestione delle risorse
    idriche c) nella parte quarta, la gestione dei
    rifiuti e la bonifica dei siti contaminati d)
    nella parte quinta, la tutela dell'aria e la
    riduzione delle emissioni in atmosfera e) nella
    parte sesta, le norme per il risarcimento dei
    danni contro l'ambiente.

14
D.lgs. 152/2006 Parte II
  • La valutazione ambientale strategica (VAS)
    riguarda i piani e i programmi di intervento sul
    territorio ed è preordinata a garantire che gli
    effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione
    di detti piani e programmi siano presi in
    considerazione durante la loro elaborazione e
    prima della loro approvazione
  • La valutazione di impatto ambientale (VIA)
    riguarda i progetti di opere ed interventi che,
    per la loro natura o la loro dimensione, possono
    avere un significativo impatto sull'ambiente ed è
    preordinata a garantire che gli effetti derivanti
    dalla realizzazione e dallesercizio di dette
    opere ed interventi sull'ecosistema siano presi
    in esame durante la loro progettazione e prima
    dell'approvazione o autorizzazione dei relativi
    progetti, o comunque prima della loro
    realizzazione.

15
D.lgs. 152/2006 Parte II
  • La Valutazione di Impatto Ambientale in ambito
    energetico si applica alle raffinerie, agli
    impianti di combustione con oltre 300 MWt, alle
    centrali nucleari, alle dighe alte oltre 10 m e
    con capacità superiore a 100000 m3, agli
    elettrodotti con oltre 100 kV e lunghi oltre 10
    km.
  • Anche gli impianti termici per la produzione di
    vapore e acqua calda oltre 50 MWt, gli impianti
    eolici e quelli industriali non termici per la
    produzione di energia, vapore e acqua calda
    possono essere sottoposti a Valutazione di
    Impatto Ambientale se realizzati in aree protette
    o su richiesta dellautorità competente.

16
D.lgs. 152/2006 Parte III
  • Sezione 1. Difesa del suolo e lotta alla
    desertificazione. Tali disposizioni sono volte ad
    assicurare la tutela ed il risanamento del suolo
    e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico
    del territorio tramite la prevenzione dei
    fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle
    situazioni a rischio e la lotta alla
    desertificazione
  • Sezione 2. Tutela delle acque dallinquinamento.
    Tali disposizioni definiscono la disciplina
    generale per la tutela delle acque superficiali,
    marine e sotterranee
  • Sezione 3. Gestione delle risorse idriche. Tale
    sezione disciplina la gestione delle risorse
    idriche e il servizio idrico integrato per i
    profili che concernono la tutela dell'ambiente e
    della concorrenza e la determinazione dei livelli
    essenziali delle prestazioni del servizio idrico
    integrato e delle relative funzioni fondamentali
    di Comuni, Province e città metropolitane.

17
La tutela delle acque
  • Contrariamente alla situazione attuale, fino agli
    anni 80 il consumo di acqua e la produzione di
    effluenti liquidi nel settore energetico non ha
    rappresentato un problema cui prestare una
    particolare attenzione.

18
La tutela delle acque
  • Materiali in sospensione (dimensioni inferiori a
    circa 0,1 micron), costituite da solidi o da oli
  • Sostanze in dispersione colloidale (con
    dimensioni fra quelle delle molecole e quelle
    delle particelle solide)
  • Sostanze disciolte sotto forma molecolare o
    ionica.

19
La tutela delle acque
20
La tutela delle acque
21
Il trattamento delle acque
22
LInquinamento Termico
È la modifica dello stato termico naturale
  • Inquinamento termico diretto deriva dal rilascio
    di fluidi caldi nellambiente (camino, acqua di
    raffreddamento, ecc.) e causa incrementi locali
    di temperatura
  • Inquinamento termico indiretto deriva dalle
    sostanze che interferiscono sugli scambi
    energetici terrestri (effetto serra), prima fra
    tutte lanidride carbonica, e causa incrementi
    globali di temperatura.

23
LInquinamento Termico
  • Per i laghi la temperatura dello scarico non deve
    superare i 30 C e lincremento di temperatura
    del corpo recipiente non deve in nessun caso
    superare i 3 C oltre 50 metri di distanza dal
    punto di immissione.
  • Per il mare la temperatura dello scarico non deve
    superare i 35 C e lincremento di temperatura
    del corpo recipiente non deve in nessun caso
    superare i 3 C oltre i 1000 metri di distanza
    dal punto di immissione.
  • Lungo i corsi dacqua la variazione massima tra
    le temperature medie di qualsiasi sezione del
    corso dacqua a monte e a valle del punto di
    immissione non deve superare i 3 C e su almeno
    metà di qualsiasi sezione a valle, tale
    variazione non deve superare 1 C.

24
LInquinamento Termico
A livello locale, il principale rilascio termico
è dato dal raffreddamento del condensatore
energia elettrica
Vapore
turbina a vapore
generatore di vapore
Vapore
Acqua
Acqua di mare
Acqua
Conden- satore
Pompe
25
LInquinamento Termico
Centrale a Biomassa ?25 PE10 MW PT30 MW
26
LInquinamento Termico
27
D.lgs. 152/2006 Parte IV
  • La parte IV disciplina la gestione dei rifiuti e
    la bonifica dei siti inquinati anche in
    attuazione delle direttive comunitarie su
    rifiuti, rifiuti pericolosi, oli usati, batterie
    esauste, rifiuti di imballaggio,
    policlorobifenili (Pcb), discariche,
    inceneritori, rifiuti elettrici ed elettronici,
    rifiuti portuali, veicoli fuori uso, rifiuti
    sanitari e rifiuti contenenti amianto
  • La gestione dei rifiuti costituisce attività di
    pubblico interesse ed è disciplinata al fine di
    assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e
    controlli efficaci, tenendo conto della
    specificità dei rifiuti pericolosi
  • rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza
    pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
    procedimenti o metodi che potrebbero recare
    pregiudizio all'ambiente.

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D.lgs. 152/2006 Art. 179
  • 1. Le P.A. perseguono iniziative per favorire
    la prevenzione e la riduzione della produzione e
    della nocività dei rifiuti, in particolare
    mediante a) lo sviluppo di tecnologie pulite e
    con uso più razionale di risorse naturali b) la
    messa a punto di prodotti concepiti in modo da
    ridurre la quantità o la nocività dei rifiuti e i
    rischi di inquinamento c) lo sviluppo di
    tecniche appropriate per l'eliminazione di
    sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine
    di favorirne il recupero. 2. Nel rispetto delle
    misure prioritarie di cui al comma 1, le P.A.
    adottano, inoltre, misure dirette al recupero dei
    rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o
    ogni altra azione intesa a ottenere materie prime
    secondarie, nonché all'uso di rifiuti come fonte
    per la produzione di energia elettrica e/o
    termica.

29
D.lgs. 152/2006 Art. 181
  • Al fine di favorire e incrementare le attività di
    riutilizzo, di reimpiego e di riciclaggio e
    l'adozione delle altre forme di recupero dei
    rifiuti, le Pubbliche amministrazioni ed i
    produttori promuovono analisi dei cicli di vita
    dei prodotti, ecobilanci, campagne di
    informazione e tutte le altre iniziative utili.
  • I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per
    ottenere materia prima secondaria, combustibili o
    prodotti devono garantire l'ottenimento di
    materiali con caratteristiche fissate con decreto
    del Ministro dell'ambiente e della tutela del
    territorio, di concerto con il Ministro delle
    attività produttive, ai sensi dell'articolo 17,
    comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

30
D.lgs. 152/2006 Art. 182
  • Lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase
    residuale della gestione dei rifiuti, previa
    verifica della impossibilità tecnica ed economica
    di esperire le operazioni di recupero di cui
    all'art. 181
  • Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il
    ricorso ad una rete integrata di impianti di
    smaltimento, attraverso le migliori tecniche
    disponibili al fine di a) realizzare
    l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti
    urbani non pericolosi in ambiti territoriali
    ottimali b) permettere lo smaltimento in uno
    degli impianti appropriati più vicini ai luoghi
    di produzione o raccolta c) utilizzare le
    tecnologie più idonee a garantire un alto grado
    di protezione dell'ambiente e della salute
    pubblica
  • La realizzazione di nuovi impianti può essere
    autorizzata solo se la combustione è accompagnata
    da una quota minima di recupero energetico del
    potere calorifico dei rifiuti in energia utile.

31
D.lgs. 152/2006 Art. 184
  • Ai fini dell'attuazione della parte quarta del
    presente decreto i rifiuti sono classificati,
    secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti
    speciali e, secondo le caratteristiche di
    pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non
    pericolosi.
  • Sono rifiuti urbani i rifiuti domestici o
    assimilati, i rifiuti provenienti dallo
    spazzamento delle strade, i rifiuti vegetali
    provenienti da aree verdi, quali giardini e
    parchi
  • Sono rifiuti speciali i rifiuti da attività
    agricole e agro-industriali, da attività di
    demolizione e costruzione, i rifiuti da
    lavorazioni artigianali, da attività commerciali
    e di servizio, i rifiuti derivanti dalla attività
    di recupero e smaltimento di rifiuti e da
    trattamenti delle acque,i rifiuti derivanti da
    attività sanitarie, i macchinari, le
    apparecchiature e i veicoli fuori uso e loro
    parti, il combustibile derivato da rifiuti, i
    rifiuti derivati dalle attività di selezione
    meccanica dei rifiuti solidi urbani

32
D.lgs. 152/2006 Art. 229
  • Il combustibile da rifiuti (CDR), come definito
    dall'articolo 183, comma 1, lettera r), è
    classificato come rifiuto speciale
  • La produzione del CDR e del CDR di Qualità
    (CDR-Q) deve avvenire nel rispetto della
    gerarchia del trattamento dei rifiuti. Nella
    produzione del CDR e del CDR-Q è ammessa per una
    percentuale massima del cinquanta per cento in
    peso l'impiego di rifiuti speciali non
    pericolosi
  • Per la costruzione e per l'esercizio degli
    impianti di produzione di energia elettrica e per
    i cementifici che utilizzano CDR-Q si applica la
    specifica normativa di settore, con modalità di
    utilizzo del CDR-Q definite dal DPCM 8 marzo
    2002
  • Il CDR-Q è fonte rinnovabile (art. 2, Dlgs 29
    dicembre 2003, n. 387), in misura proporzionale
    alla sua frazione biodegradabile, anche se non
    accede ai benefici dei CV.

33
D.lgs. 11.5.2005 n.133
  • Il decreto si applica agli impianti di
    incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti e
    stabilisce le misure tese a prevenire e ridurre
    gli effetti negativi dell'incenerimento dei
    rifiuti sull'ambiente, in particolare
    l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle
    acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi
    per la salute umana.
  • Il decreto disciplina pertantoa) i valori
    limite di emissione degli impiantib) i metodi
    di campionamento, di analisi e di valutazione
    degli inquinanti derivanti dagli impianti di
    incenerimentoc) le norme tecniche e le
    condizioni di esercizio degli impianti di
    incenerimento dei rifiutid) i criteri temporali
    di adeguamento degli impianti di incenerimento
    esistenti alle disposizioni del decreto.

34
D.lgs. 11.5.2005 n.133
  • Gli impianti di incenerimento dei rifiuti
    devono prevedere specifiche misure contro
    l'inquinamento tali chea) l'impianto sia
    progettato e gestito in modo da rispettare i
    limiti di emissione allegati al decreto (all.1)
    b) il calore generato durante il processo di
    incenerimento sia recuperato per quanto
    possibile, attraverso la produzione di calore e/o
    energia, con valori minimi di rendimentoc) i
    residui prodotti siano minimizzati in quantità e
    pericolosità e, ove possibile, riciclati o
    recuperatid) lo smaltimento dei residui che non
    possono essere riciclati o recuperati sia
    effettuato conformemente alle disposizioni del
    decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22e) le
    tecniche di misurazione proposte per le emissioni
    negli effluenti gassosi e nelle acque di scarico
    siano conformi ai requisiti del decreto stesso.

35
I Residui Solidi nelle Centrali

36
I Residui Solidi nelle Centrali
  • Le ceneri (leggere e pesanti) derivano dalle
    sostanze minerali presenti nel combustibile. I
    gessi sono il prodotto dei processi di rimozione
    dei composti dello zolfo (SO2 e SO3) mediante
    liniezione di calcare (carbonato di calcio,
    CaCO3).

37
D.lgs. 152/2006 Parte V
  • Il Titolo I, ai fini della prevenzione e della
    limitazione dell'inquinamento atmosferico, si
    applica agli impianti industriali che producono
    emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di
    emissione, le prescrizioni, i metodi di
    campionamento e di analisi ed i criteri per la
    valutazione della conformità delle misure ai
    valori limite (sono esclusi dal campo di
    applicazione gli impianti di incenerimento
    disciplinati dal D.lgs 133/2005)
  • Il Titolo II disciplina gli impianti termici
    civili aventi potenza termica nominale inferiore
    a prefissate soglie, tranne quelli che utilizzano
    carbone, coke, antracite e prodotti antracitosi
    con potenza superiore a 3 MW
  • Il Titolo III disciplina le caratteristiche
    merceologiche dei combustibili che possono essere
    utilizzati negli impianti di cui ai titoli I e II.

38
D.lgs. 152/2006 Parte V
  • inquinamento atmosferico ogni modificazione
    dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione
    nella stessa di una o di più sostanze in quantità
    e con caratteristiche tali da ledere o da
    costituire un pericolo per la salute umana o per
    la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i
    beni materiali o compromettere gli usi legittimi
    dell'ambiente
  • effluente gassoso lo scarico gassoso, contenente
    emissioni solide, liquide o gassose la relativa
    portata volumetrica è espressa in Nm3/ora,
    valutata sul secco e con un prefissato tenore di
    ossigeno
  • migliori tecniche disponibili le più efficienti
    ed avanzate modalità di realizzazione, esercizio
    e chiusura dell'impianto, disponibili a
    condizioni economicamente e tecnicamente valide
    nell'ambito del pertinente comparto industriale,
    in grado di garantire un elevato livello di
    protezione dell'ambiente nel suo complesso.

39
D.lgs. 152/2006 Parte V
  • Non sono sottoposti ad autorizzazione a)
    impianti di combustione inferiori a 1 MW,
    alimentati a biomasse, a gasolio o a biodiesel
    b) impianti di combustione alimentati ad olio
    combustibile con potenza termica inferiore a 0,3
    MW c) impianti di combustione e cogenerazione
    alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica
    inferiore a 3 MW d) impianti di combustione
    alimentati da gas di discarica, gas di
    depurazione e biogas, di potenza inferiore a 3
    MW e) gruppi elettrogeni di cogenerazione
    alimentati a benzina di potenza termica nominale
    inferiore a 1 MW f) impianti di emergenza e di
    sicurezza, laboratori di analisi e ricerca,
    impianti pilota per prove, ricerche,
    sperimentazioni, individuazione di prototipi.

40
D.lgs. 152/06 limiti di emissione
  • Il D.lgs. fissa dapprima i valori limite di
    emissione validi per le attività industriali in
    generale
  • Vengono poi stabiliti i valori limite di
    emissione validi per alcune specifiche tipologie
    di impianti, come gli impianti di combustione
    fino a 50 MWt, le Turbine a Gas, i Motori a
    Combustione Interna, i Cementifici, Fonderie,
    Raffinerie, etc.
  • Vengono inoltre stabiliti i valori limite per i
    Grandi Impianti di Combustione, ovvero quelli
    oltre 50 MWt, differenziati in relazione al
    combustibile utilizzato.


41
D.lgs. 152/06 limiti di emissione
  • Limiti di emissione per impianti di
    combustione alimentati con biomasse solide


I limiti sono espressi in mg/Nm3, riferiti a fumi
secchi e con un tenore di ossigeno dell11 in
volume.
42
D.lgs. 152/06 limiti di emissione
  • Limiti di emissione per impianti di turbina a
    gas alimentati con biogas


I limiti sono espressi in mg/Nm3, riferiti a fumi
secchi e con un tenore di ossigeno del 15 in
volume.
43
D.lgs. 152/06 limiti di emissione
  • Il D.lgs. 152/06 stabilisce inoltre i requisiti
    tecnici e costruttivi validi per gli Impianti
    Termici Civili
  • Inoltre vengono stabiliti i limiti di emissione
    per gli impianti termici civili alimentati con
    Biomasse e con Biogas


44
D.lgs. 152/06 limiti di emissione
  • Limiti di emissione per i Grandi Impianti di
    Combustione (ovvero oltre 50 MWt)


I limiti sono espressi in mg/Nm3, riferiti a fumi
secchi e con un tenore di ossigeno del 6 in
volume.
45
D.lgs. 152/06 - Combustibili
  • Il D.lgs. 152/06 stabilisce le caratteristiche
    merceologiche dei combustibili utilizzabili negli
    impianti industriali e civili
  • Il D.lgs. riporta dapprima lelenco dei
    combustibili consentiti nei diversi impianti,
    unitamente alle relative condizioni di utilizzo
    ed ai metodi di prova
  • Fra le altre, vengono riportate le
    caratteristiche e le condizioni di utilizzo delle
    biomasse e del biogas.


46
D.lgs. 152/06 - Biomasse
  1. Materiale vegetale da coltivazioni dedicate
  2. Materiale prodotto da trattamenti esclusivamente
    meccanici di coltivazioni agricole non dedicate
  3. Materiale vegetale da selvicoltura, manutenzione
    forestale e potatura
  4. Materiale da lavorazione meccanica di legno
    vergine, corteccia, segatura, trucioli, sughero,
    etc.
  5. Materiale prodotto da trattamenti esclusivamente
    meccanici di prodotti agricoli
  6. Sansa di oliva con oltre 15,7 MJ/kg e meno del 4
    di ceneri, 15 di umidità, e 30 ppm di N-esano
  7. Liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle
    operazioni di lisciviazione del legno.


47
Emissioni Acustiche
  • I principi fondamentali in materia di
    inquinamento acustico sono stabiliti dalla legge
    26 ottobre 1995 n. 447 (Legge quadro
    sullinquinamento acustico)
  • Fra i decreti di attuazione della 447/95 è di
    fondamentale importanza il DPCM 14 novembre 1997
    che stabilisce i valori limite di emissione, di
    attenzione e di qualità, e il DPCM 16 marzo 1998
    che stabilisce le tecniche di rilevamento e di
    misura dellinquinamento acustico
  • Infine, il D.lgs. N. 194 del 19 agosto 2005 ha
    recepito la direttiva europea 2002/49/CE relativa
    alla determinazione ed alla gestione del rumore
    ambientale, volta a definire un approccio comune
    nella U.E. per evitare o ridurre gli effetti
    nocivi prodotti dallesposizione al rumore.


48
L. 447/95- La Zonizzazione

49
I limiti di Emissione
  • Il valore limite di emissione rappresenta il
    valore massimo di rumore che può essere emesso da
    una sorgente sonora, misurato in prossimità della
    sorgente stessa in corrispondenza degli spazi
    utilizzati da persone e comunità


50
I limiti di Immissione
  • Il valore limite di immissione rappresenta
    invece il valore massimo di rumore che può essere
    immesso da una o più sorgenti sonore
    nellambiente abitativo o nellambiente esterno,
    misurato in prossimità dei recettori


51
I limiti di Immissione

52
Le Emissioni di Gas Serra
  1. La Direttiva 2003/87/EC ha istituito un sistema
    per lo scambio delle quote di emissione dei gas
    ad effetto serra, finalizzato a ridurre le
    emissioni secondo criteri di efficienza ed
    economicità
  2. I grandi impianti sono obbligati ad ottenere un
    permesso allemissione in atmosfera di gas serra
    e a rendere alla fine dellanno un numero di
    quote (1 t ciascuna) pari alle emissioni
    rilasciate nellanno
  3. In base al Piano Nazionale di Allocazione a
    ciascun impianto viene assegnata una quota di
    emissione, che può essere venduta o acquistata
  4. La mancata resa di una quota di emissione
    comporta una sanzione di 40 /t nel periodo
    2005-2007 e di 100 /t nel periodo successivo

53
Piano Nazionale di Allocazione
LItalia nel suo PNA ha stabilito le assegnazioni
per il triennio 2005-2007, comprensivi delle
quote per i nuovi impianti che entreranno in
funzione in tali anni.
Le quote sono poi ripartite fra i singoli
impianti in base alle loro caratteristiche
specifiche (tipologia, combustibile primario,
etc.).
54
Piano Nazionale di Allocazione
Le quote sono poi ripartite fra i singoli
impianti in base alle loro caratteristiche
specifiche (tipologia, combustibile primario,
etc.).
55
FINE
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