Title: La Normativa Ambientale di interesse per il settore energetico
1La Normativa Ambientale di interesse per il
settore energetico
Corso di Formazione ESTATE
- Daniele Cocco
- Dipartimento di Ingegneria Meccanica
- Università degli Studi di Cagliari
- cocco_at_dimeca.unica.it
- http//dimeca.unica.it/cocco/
Giugno 2010
2Lattuale modello di sviluppo
Attività antropiche
Consumo di Risorse naturali
Impatto ambientale
Ambiente naturale
3Consumo Mondiale di Energia
Tasso medio annuo di crescita 4-5
4Durata Riserve di Petrolio
5Durata Riserve di Gas Naturale
6I problemi da risolvere
- Abbiamo (e soprattutto avremo) un serio problema
di scarsità di risorse, che si tradurrà in un
problema economico (un crescente costo dei
combustibili)
- Abbiamo inoltre un problema di controllo
dellimpatto ambientale, che ancora una volta
origina un problema economico (un costo crescente
degli impianti).
7Bilancio dellenergia elettrica
Il contributo delle Rinnovabili è stato del 22,6
nel 2009 contro il 18,5 del 2008
8I Sistemi Energetici
- Centrali Termoelettriche a Vapore
- Turbine a Gas
- Impianti Combinati Gas/Vapore
- Motori Alternativi
- Impianti Idroelettrici
- Impianti Eolici
- Impianti Solari, .
9e il loro impatto ambientaIe
- Altri impatti
- Impatto visivo
- Occupazione del suolo
- Emissioni elettromagnetiche
- altro ...
10Effetti a scala locale e globale
- Linquinamento su scala locale presenta effetti
circoscritti ad aree geografiche di limitata
estensione. È legato a effluenti liquidi, residui
solidi, rumore, impatto visivo, alcuni effluenti
gassosi, ecc. - Linquinamento su scala globale presenta invece
effetti diffusi su tutto il pianeta. Sono
fenomeni di inquinamento su scala globale
laumento delleffetto serra, le piogge acide, il
buco dellozono.
11La Normativa Ambientale
- Normativa sulle emissioni in atmosfera
- Normativa sulle acque
- Normativa sui rifiuti
- Normativa sulle emissioni acustiche
- Caratteristiche dei combustibili
- Quote di emissione di gas serra
- Valutazione di Impatto Ambientale
- Autorizzazione Integrata Ambientale
12Il D.lgs. 3 Aprile 2006 n. 152
- Il D.lgs. 152/2006 Norme in Materia
Ambientale ha sostituito a partire dal 29 aprile
2006 la maggior parte delle preesistenti norme in
materia ambientale, mediante la loro abrogazione
e la sintesi in un testo unico ambientale. Le
materie interessate sono la Valutazione di
Impatto Ambientale e la Valutazione Ambientale
Strategica, la difesa del suolo e la tutela delle
acque, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei
siti inquinati, la tutela dellaria e il
risarcimento del danno ambientale. Di fatto
rimangono fuori solo le norme sulle emissioni
acustiche e poco altro.
13Il D.lgs. 3 Aprile 2006 n. 152
- Ambito di applicazione del D.Lgs. 152/2006
- a) nella parte seconda, le procedure per la
valutazione ambientale strategica (VAS), per la
valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) b)
nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta
alla desertificazione, la tutela delle acque
dall'inquinamento e la gestione delle risorse
idriche c) nella parte quarta, la gestione dei
rifiuti e la bonifica dei siti contaminati d)
nella parte quinta, la tutela dell'aria e la
riduzione delle emissioni in atmosfera e) nella
parte sesta, le norme per il risarcimento dei
danni contro l'ambiente.
14D.lgs. 152/2006 Parte II
- La valutazione ambientale strategica (VAS)
riguarda i piani e i programmi di intervento sul
territorio ed è preordinata a garantire che gli
effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione
di detti piani e programmi siano presi in
considerazione durante la loro elaborazione e
prima della loro approvazione - La valutazione di impatto ambientale (VIA)
riguarda i progetti di opere ed interventi che,
per la loro natura o la loro dimensione, possono
avere un significativo impatto sull'ambiente ed è
preordinata a garantire che gli effetti derivanti
dalla realizzazione e dallesercizio di dette
opere ed interventi sull'ecosistema siano presi
in esame durante la loro progettazione e prima
dell'approvazione o autorizzazione dei relativi
progetti, o comunque prima della loro
realizzazione.
15D.lgs. 152/2006 Parte II
- La Valutazione di Impatto Ambientale in ambito
energetico si applica alle raffinerie, agli
impianti di combustione con oltre 300 MWt, alle
centrali nucleari, alle dighe alte oltre 10 m e
con capacità superiore a 100000 m3, agli
elettrodotti con oltre 100 kV e lunghi oltre 10
km. - Anche gli impianti termici per la produzione di
vapore e acqua calda oltre 50 MWt, gli impianti
eolici e quelli industriali non termici per la
produzione di energia, vapore e acqua calda
possono essere sottoposti a Valutazione di
Impatto Ambientale se realizzati in aree protette
o su richiesta dellautorità competente.
16D.lgs. 152/2006 Parte III
- Sezione 1. Difesa del suolo e lotta alla
desertificazione. Tali disposizioni sono volte ad
assicurare la tutela ed il risanamento del suolo
e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico
del territorio tramite la prevenzione dei
fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle
situazioni a rischio e la lotta alla
desertificazione - Sezione 2. Tutela delle acque dallinquinamento.
Tali disposizioni definiscono la disciplina
generale per la tutela delle acque superficiali,
marine e sotterranee - Sezione 3. Gestione delle risorse idriche. Tale
sezione disciplina la gestione delle risorse
idriche e il servizio idrico integrato per i
profili che concernono la tutela dell'ambiente e
della concorrenza e la determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni del servizio idrico
integrato e delle relative funzioni fondamentali
di Comuni, Province e città metropolitane.
17La tutela delle acque
- Contrariamente alla situazione attuale, fino agli
anni 80 il consumo di acqua e la produzione di
effluenti liquidi nel settore energetico non ha
rappresentato un problema cui prestare una
particolare attenzione.
18La tutela delle acque
- Materiali in sospensione (dimensioni inferiori a
circa 0,1 micron), costituite da solidi o da oli - Sostanze in dispersione colloidale (con
dimensioni fra quelle delle molecole e quelle
delle particelle solide) - Sostanze disciolte sotto forma molecolare o
ionica.
19La tutela delle acque
20La tutela delle acque
21Il trattamento delle acque
22LInquinamento Termico
È la modifica dello stato termico naturale
- Inquinamento termico diretto deriva dal rilascio
di fluidi caldi nellambiente (camino, acqua di
raffreddamento, ecc.) e causa incrementi locali
di temperatura - Inquinamento termico indiretto deriva dalle
sostanze che interferiscono sugli scambi
energetici terrestri (effetto serra), prima fra
tutte lanidride carbonica, e causa incrementi
globali di temperatura.
23LInquinamento Termico
- Per i laghi la temperatura dello scarico non deve
superare i 30 C e lincremento di temperatura
del corpo recipiente non deve in nessun caso
superare i 3 C oltre 50 metri di distanza dal
punto di immissione. - Per il mare la temperatura dello scarico non deve
superare i 35 C e lincremento di temperatura
del corpo recipiente non deve in nessun caso
superare i 3 C oltre i 1000 metri di distanza
dal punto di immissione. - Lungo i corsi dacqua la variazione massima tra
le temperature medie di qualsiasi sezione del
corso dacqua a monte e a valle del punto di
immissione non deve superare i 3 C e su almeno
metà di qualsiasi sezione a valle, tale
variazione non deve superare 1 C.
24LInquinamento Termico
A livello locale, il principale rilascio termico
è dato dal raffreddamento del condensatore
energia elettrica
Vapore
turbina a vapore
generatore di vapore
Vapore
Acqua
Acqua di mare
Acqua
Conden- satore
Pompe
25LInquinamento Termico
Centrale a Biomassa ?25 PE10 MW PT30 MW
26LInquinamento Termico
27D.lgs. 152/2006 Parte IV
- La parte IV disciplina la gestione dei rifiuti e
la bonifica dei siti inquinati anche in
attuazione delle direttive comunitarie su
rifiuti, rifiuti pericolosi, oli usati, batterie
esauste, rifiuti di imballaggio,
policlorobifenili (Pcb), discariche,
inceneritori, rifiuti elettrici ed elettronici,
rifiuti portuali, veicoli fuori uso, rifiuti
sanitari e rifiuti contenenti amianto - La gestione dei rifiuti costituisce attività di
pubblico interesse ed è disciplinata al fine di
assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e
controlli efficaci, tenendo conto della
specificità dei rifiuti pericolosi - rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare
pregiudizio all'ambiente.
28D.lgs. 152/2006 Art. 179
- 1. Le P.A. perseguono iniziative per favorire
la prevenzione e la riduzione della produzione e
della nocività dei rifiuti, in particolare
mediante a) lo sviluppo di tecnologie pulite e
con uso più razionale di risorse naturali b) la
messa a punto di prodotti concepiti in modo da
ridurre la quantità o la nocività dei rifiuti e i
rischi di inquinamento c) lo sviluppo di
tecniche appropriate per l'eliminazione di
sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine
di favorirne il recupero. 2. Nel rispetto delle
misure prioritarie di cui al comma 1, le P.A.
adottano, inoltre, misure dirette al recupero dei
rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o
ogni altra azione intesa a ottenere materie prime
secondarie, nonché all'uso di rifiuti come fonte
per la produzione di energia elettrica e/o
termica.
29D.lgs. 152/2006 Art. 181
- Al fine di favorire e incrementare le attività di
riutilizzo, di reimpiego e di riciclaggio e
l'adozione delle altre forme di recupero dei
rifiuti, le Pubbliche amministrazioni ed i
produttori promuovono analisi dei cicli di vita
dei prodotti, ecobilanci, campagne di
informazione e tutte le altre iniziative utili. - I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per
ottenere materia prima secondaria, combustibili o
prodotti devono garantire l'ottenimento di
materiali con caratteristiche fissate con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle
attività produttive, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
30D.lgs. 152/2006 Art. 182
- Lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase
residuale della gestione dei rifiuti, previa
verifica della impossibilità tecnica ed economica
di esperire le operazioni di recupero di cui
all'art. 181 - Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il
ricorso ad una rete integrata di impianti di
smaltimento, attraverso le migliori tecniche
disponibili al fine di a) realizzare
l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti
urbani non pericolosi in ambiti territoriali
ottimali b) permettere lo smaltimento in uno
degli impianti appropriati più vicini ai luoghi
di produzione o raccolta c) utilizzare le
tecnologie più idonee a garantire un alto grado
di protezione dell'ambiente e della salute
pubblica - La realizzazione di nuovi impianti può essere
autorizzata solo se la combustione è accompagnata
da una quota minima di recupero energetico del
potere calorifico dei rifiuti in energia utile.
31D.lgs. 152/2006 Art. 184
- Ai fini dell'attuazione della parte quarta del
presente decreto i rifiuti sono classificati,
secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti
speciali e, secondo le caratteristiche di
pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non
pericolosi. - Sono rifiuti urbani i rifiuti domestici o
assimilati, i rifiuti provenienti dallo
spazzamento delle strade, i rifiuti vegetali
provenienti da aree verdi, quali giardini e
parchi - Sono rifiuti speciali i rifiuti da attività
agricole e agro-industriali, da attività di
demolizione e costruzione, i rifiuti da
lavorazioni artigianali, da attività commerciali
e di servizio, i rifiuti derivanti dalla attività
di recupero e smaltimento di rifiuti e da
trattamenti delle acque,i rifiuti derivanti da
attività sanitarie, i macchinari, le
apparecchiature e i veicoli fuori uso e loro
parti, il combustibile derivato da rifiuti, i
rifiuti derivati dalle attività di selezione
meccanica dei rifiuti solidi urbani
32D.lgs. 152/2006 Art. 229
- Il combustibile da rifiuti (CDR), come definito
dall'articolo 183, comma 1, lettera r), è
classificato come rifiuto speciale - La produzione del CDR e del CDR di Qualità
(CDR-Q) deve avvenire nel rispetto della
gerarchia del trattamento dei rifiuti. Nella
produzione del CDR e del CDR-Q è ammessa per una
percentuale massima del cinquanta per cento in
peso l'impiego di rifiuti speciali non
pericolosi - Per la costruzione e per l'esercizio degli
impianti di produzione di energia elettrica e per
i cementifici che utilizzano CDR-Q si applica la
specifica normativa di settore, con modalità di
utilizzo del CDR-Q definite dal DPCM 8 marzo
2002 - Il CDR-Q è fonte rinnovabile (art. 2, Dlgs 29
dicembre 2003, n. 387), in misura proporzionale
alla sua frazione biodegradabile, anche se non
accede ai benefici dei CV.
33D.lgs. 11.5.2005 n.133
- Il decreto si applica agli impianti di
incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti e
stabilisce le misure tese a prevenire e ridurre
gli effetti negativi dell'incenerimento dei
rifiuti sull'ambiente, in particolare
l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle
acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi
per la salute umana. - Il decreto disciplina pertantoa) i valori
limite di emissione degli impiantib) i metodi
di campionamento, di analisi e di valutazione
degli inquinanti derivanti dagli impianti di
incenerimentoc) le norme tecniche e le
condizioni di esercizio degli impianti di
incenerimento dei rifiutid) i criteri temporali
di adeguamento degli impianti di incenerimento
esistenti alle disposizioni del decreto.
34D.lgs. 11.5.2005 n.133
- Gli impianti di incenerimento dei rifiuti
devono prevedere specifiche misure contro
l'inquinamento tali chea) l'impianto sia
progettato e gestito in modo da rispettare i
limiti di emissione allegati al decreto (all.1)
b) il calore generato durante il processo di
incenerimento sia recuperato per quanto
possibile, attraverso la produzione di calore e/o
energia, con valori minimi di rendimentoc) i
residui prodotti siano minimizzati in quantità e
pericolosità e, ove possibile, riciclati o
recuperatid) lo smaltimento dei residui che non
possono essere riciclati o recuperati sia
effettuato conformemente alle disposizioni del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22e) le
tecniche di misurazione proposte per le emissioni
negli effluenti gassosi e nelle acque di scarico
siano conformi ai requisiti del decreto stesso.
35I Residui Solidi nelle Centrali
36I Residui Solidi nelle Centrali
- Le ceneri (leggere e pesanti) derivano dalle
sostanze minerali presenti nel combustibile. I
gessi sono il prodotto dei processi di rimozione
dei composti dello zolfo (SO2 e SO3) mediante
liniezione di calcare (carbonato di calcio,
CaCO3).
37D.lgs. 152/2006 Parte V
- Il Titolo I, ai fini della prevenzione e della
limitazione dell'inquinamento atmosferico, si
applica agli impianti industriali che producono
emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di
emissione, le prescrizioni, i metodi di
campionamento e di analisi ed i criteri per la
valutazione della conformità delle misure ai
valori limite (sono esclusi dal campo di
applicazione gli impianti di incenerimento
disciplinati dal D.lgs 133/2005) - Il Titolo II disciplina gli impianti termici
civili aventi potenza termica nominale inferiore
a prefissate soglie, tranne quelli che utilizzano
carbone, coke, antracite e prodotti antracitosi
con potenza superiore a 3 MW - Il Titolo III disciplina le caratteristiche
merceologiche dei combustibili che possono essere
utilizzati negli impianti di cui ai titoli I e II.
38D.lgs. 152/2006 Parte V
- inquinamento atmosferico ogni modificazione
dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione
nella stessa di una o di più sostanze in quantità
e con caratteristiche tali da ledere o da
costituire un pericolo per la salute umana o per
la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i
beni materiali o compromettere gli usi legittimi
dell'ambiente - effluente gassoso lo scarico gassoso, contenente
emissioni solide, liquide o gassose la relativa
portata volumetrica è espressa in Nm3/ora,
valutata sul secco e con un prefissato tenore di
ossigeno - migliori tecniche disponibili le più efficienti
ed avanzate modalità di realizzazione, esercizio
e chiusura dell'impianto, disponibili a
condizioni economicamente e tecnicamente valide
nell'ambito del pertinente comparto industriale,
in grado di garantire un elevato livello di
protezione dell'ambiente nel suo complesso.
39D.lgs. 152/2006 Parte V
- Non sono sottoposti ad autorizzazione a)
impianti di combustione inferiori a 1 MW,
alimentati a biomasse, a gasolio o a biodiesel
b) impianti di combustione alimentati ad olio
combustibile con potenza termica inferiore a 0,3
MW c) impianti di combustione e cogenerazione
alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica
inferiore a 3 MW d) impianti di combustione
alimentati da gas di discarica, gas di
depurazione e biogas, di potenza inferiore a 3
MW e) gruppi elettrogeni di cogenerazione
alimentati a benzina di potenza termica nominale
inferiore a 1 MW f) impianti di emergenza e di
sicurezza, laboratori di analisi e ricerca,
impianti pilota per prove, ricerche,
sperimentazioni, individuazione di prototipi.
40D.lgs. 152/06 limiti di emissione
- Il D.lgs. fissa dapprima i valori limite di
emissione validi per le attività industriali in
generale - Vengono poi stabiliti i valori limite di
emissione validi per alcune specifiche tipologie
di impianti, come gli impianti di combustione
fino a 50 MWt, le Turbine a Gas, i Motori a
Combustione Interna, i Cementifici, Fonderie,
Raffinerie, etc. - Vengono inoltre stabiliti i valori limite per i
Grandi Impianti di Combustione, ovvero quelli
oltre 50 MWt, differenziati in relazione al
combustibile utilizzato.
41D.lgs. 152/06 limiti di emissione
- Limiti di emissione per impianti di
combustione alimentati con biomasse solide
I limiti sono espressi in mg/Nm3, riferiti a fumi
secchi e con un tenore di ossigeno dell11 in
volume.
42D.lgs. 152/06 limiti di emissione
- Limiti di emissione per impianti di turbina a
gas alimentati con biogas
I limiti sono espressi in mg/Nm3, riferiti a fumi
secchi e con un tenore di ossigeno del 15 in
volume.
43D.lgs. 152/06 limiti di emissione
- Il D.lgs. 152/06 stabilisce inoltre i requisiti
tecnici e costruttivi validi per gli Impianti
Termici Civili - Inoltre vengono stabiliti i limiti di emissione
per gli impianti termici civili alimentati con
Biomasse e con Biogas
44D.lgs. 152/06 limiti di emissione
- Limiti di emissione per i Grandi Impianti di
Combustione (ovvero oltre 50 MWt)
I limiti sono espressi in mg/Nm3, riferiti a fumi
secchi e con un tenore di ossigeno del 6 in
volume.
45D.lgs. 152/06 - Combustibili
- Il D.lgs. 152/06 stabilisce le caratteristiche
merceologiche dei combustibili utilizzabili negli
impianti industriali e civili - Il D.lgs. riporta dapprima lelenco dei
combustibili consentiti nei diversi impianti,
unitamente alle relative condizioni di utilizzo
ed ai metodi di prova - Fra le altre, vengono riportate le
caratteristiche e le condizioni di utilizzo delle
biomasse e del biogas.
46D.lgs. 152/06 - Biomasse
- Materiale vegetale da coltivazioni dedicate
- Materiale prodotto da trattamenti esclusivamente
meccanici di coltivazioni agricole non dedicate - Materiale vegetale da selvicoltura, manutenzione
forestale e potatura - Materiale da lavorazione meccanica di legno
vergine, corteccia, segatura, trucioli, sughero,
etc. - Materiale prodotto da trattamenti esclusivamente
meccanici di prodotti agricoli - Sansa di oliva con oltre 15,7 MJ/kg e meno del 4
di ceneri, 15 di umidità, e 30 ppm di N-esano - Liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle
operazioni di lisciviazione del legno.
47Emissioni Acustiche
- I principi fondamentali in materia di
inquinamento acustico sono stabiliti dalla legge
26 ottobre 1995 n. 447 (Legge quadro
sullinquinamento acustico) - Fra i decreti di attuazione della 447/95 è di
fondamentale importanza il DPCM 14 novembre 1997
che stabilisce i valori limite di emissione, di
attenzione e di qualità, e il DPCM 16 marzo 1998
che stabilisce le tecniche di rilevamento e di
misura dellinquinamento acustico - Infine, il D.lgs. N. 194 del 19 agosto 2005 ha
recepito la direttiva europea 2002/49/CE relativa
alla determinazione ed alla gestione del rumore
ambientale, volta a definire un approccio comune
nella U.E. per evitare o ridurre gli effetti
nocivi prodotti dallesposizione al rumore.
48L. 447/95- La Zonizzazione
49I limiti di Emissione
- Il valore limite di emissione rappresenta il
valore massimo di rumore che può essere emesso da
una sorgente sonora, misurato in prossimità della
sorgente stessa in corrispondenza degli spazi
utilizzati da persone e comunità
50I limiti di Immissione
- Il valore limite di immissione rappresenta
invece il valore massimo di rumore che può essere
immesso da una o più sorgenti sonore
nellambiente abitativo o nellambiente esterno,
misurato in prossimità dei recettori
51I limiti di Immissione
52Le Emissioni di Gas Serra
- La Direttiva 2003/87/EC ha istituito un sistema
per lo scambio delle quote di emissione dei gas
ad effetto serra, finalizzato a ridurre le
emissioni secondo criteri di efficienza ed
economicità - I grandi impianti sono obbligati ad ottenere un
permesso allemissione in atmosfera di gas serra
e a rendere alla fine dellanno un numero di
quote (1 t ciascuna) pari alle emissioni
rilasciate nellanno - In base al Piano Nazionale di Allocazione a
ciascun impianto viene assegnata una quota di
emissione, che può essere venduta o acquistata - La mancata resa di una quota di emissione
comporta una sanzione di 40 /t nel periodo
2005-2007 e di 100 /t nel periodo successivo
53Piano Nazionale di Allocazione
LItalia nel suo PNA ha stabilito le assegnazioni
per il triennio 2005-2007, comprensivi delle
quote per i nuovi impianti che entreranno in
funzione in tali anni.
Le quote sono poi ripartite fra i singoli
impianti in base alle loro caratteristiche
specifiche (tipologia, combustibile primario,
etc.).
54Piano Nazionale di Allocazione
Le quote sono poi ripartite fra i singoli
impianti in base alle loro caratteristiche
specifiche (tipologia, combustibile primario,
etc.).
55FINE