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Opere dell

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Title: Opere dell


1
Opere dellingegno e invenzioni industriali
  • Lorenzo Benatti
  • Parma, 28 settembre 2011

2
Creazioni intellettuali
  • Opere dellingegno (poesie, romanzi, canzoni,
    ecc)
  • diritto dautore (art. 2575-2583 c.c. e l.
    22-04-1941, n. 633).
  • Invenzioni industriali
  • brevetto per invenzione industriale (art.
    2584-2591 c.c. e c.p.i.),
  • brevetto per modelli di utilità oppure
    registrazione per disegni o modelli (art.
    2592-2594 c.c. e c.p.i.).
  • E prevista una disciplina internazionale.

3
Principi comuni
  • Lautore e linventore hanno il diritto esclusivo
    di sfruttamento economico.
  • Il diritto di sfruttamento è equiparato ad un
    diritto di proprietà su beni immateriali
    (proprietà letteraria, proprietà artistica e
    proprietà industriale), ma si tratta di un
    diritto funzionale e limitato
  • lart. 45 cpi elenca una serie di invenzioni non
    considerate giuridicamente tali o che non
    possono costituire oggetto di brevetto.
  • i progressi conseguiti diventano di pubblica
    conoscenza, soprattutto le invenzioni industriali
  • la brevettazione, oltre a permettere la tutela
    dello sfruttamento economico dellinvenzione, la
    rende pubblica
  • il diritto di esclusiva è limitato nel tempo
  • 70 anni dalla morte dellautore per le opere
    dellingegno,
  • 20 anni per i brevetti di invenzioni,
  • 10 anni per i modelli di utilità,
  • 5 anni per i disegni ed i modelli
  • linvenzione deve essere attuata trascorsi tre
    anni dal rilascio del brevetto, senza che
    linvenzione sai stata attuata, il brevetto può
    essere concesso in licenza obbligatoria a favore
    di ogni interessato che ne faccia richiesta.

4
Opere dellingegno (diritto d'autore)
  • Il diritto dautore ha per oggetto le opere
    dell'ingegno scientifiche, letterarie, musicali,
    figurative, architettoniche, teatrali e
    cinematografiche, qualunque ne sia il modo e la
    forma di espressione romanzi, poesie, trattati
    scientifici, manuali didattici, canzoni, quadri,
    sculture, software, banche dati, ecc.
  • La protezione
  • non presuppone che lopera abbia un pregio od
    unutilità,
  • presuppone che lopera abbia un carattere
    creativo originalità (secondo alcuni solo di
    novità).

5
Nascita del diritto
  • Il diritto nasce con la creazione dell'opera. Non
    è necessario che essa sia divulgata tra il
    pubblico.

6
Diritto morale
  • L'autore ha diritto di rivendicare nei confronti
    di chiunque la paternità dell'opera di decidere
    se pubblicarla o meno (diritto di inedito) e se
    pubblicarla col proprio nome o in anonimo di
    opporsi a modificazioni o deformazioni dell'opera
    e ad ogni altro atto a danno dell'opera che possa
    arrecare pregiudizio al suo onore o alla sua
    reputazione.
  • Questi diritti sono irrinunciabili, inalienabili
    (non si perdono con la cessione dei diritti
    patrimoniali) e salvo che per la facoltà di
    ritiro dal commercio possono essere esercitati
    anche dai congiunti dopo la morte dell'autore.

7
Diritto patrimoniale
  • Salvo alcune eccezioni, l'autore ha il diritto di
    utilizzazione economica esclusiva dell'opera in
    ogni forma e modo, originale o derivato.
  • Il diritto
  • si articola in una serie di facoltà
    riproduzione, trascrizione, diffusione (anche via
    satellite o internet), distribuzione, noleggio,
    traduzione, ecc.
  • si estende anche allo sfruttamento economico di
    singole parti dell'opera, se dotate di autonomo
    carattere creativo (per es. i personaggi o le
    espressioni di fantasia).
  • Il diritto patrimoniale si estingue in settanta
    anni dopo la morte dell'autore.

8
Pluralità di autori (1)
  • L'opera può essere il frutto della collaborazione
    di più persone
  • Opera collettiva. L'opera è costituita da più
    contributi autonomi e separabili, organizzati da
    un direttore o da un coordinatore (ad esempio,
    giornali, riviste, enciclopedie). Essa
    costituisce di per sé opera originale e autore
    della stessa è considerato il direttore o il
    coordinatore, mentre i diritti di sfruttamento
    economico spettano all'editore. Ai singoli autori
    è però riconosciuto il diritto d'autore sulla
    propria parte (l'articolo di giornale, la voce
    dell'enciclopedia).
  • Opera in collaborazione. In alcuni casi i
    contributi dei diversi autori sono omogenei ed
    oggettivamente non distinguibili e non divisibili
    (ad esempio un manuale scritto da due autori
    senza specificazione delle parti un progetto
    redatto da più architetti). Il diritto cade in
    comunione, regolata dalle norme generali. Ogni
    autore può però tutelare autonomamente il diritto
    morale, mentre è necessario l'accordo di tutti
    per pubblicare l'opera o per modificare l'opera
    già pubblicata. Un eventuale disaccordo può
    essere superato dallautorizzazione del tribunale.

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Pluralità di autori (2)
  • Opera composta. I contributi dei diversi autori
    sono eterogenei e distinti, ma danno vita ad
    un'opera funzionalmente unitaria ed indivisibile
    (opere liriche, operette, canzoni e balletti).
    Anche tali opere cadono in regime di comunione,
    ma, data la diversa rilevanza dei singoli
    contributi, sono legislativamente individuati sia
    il soggetto cui è riservato l'esercizio del
    diritto di utilizzazione economica dell'opera
    complessiva (di regola, l'autore della musica),
    sia la quota parte di ciascuno nei proventi.

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Diritti connessi
  • E riconosciuto il diritto ad un equo compenso a
  • produttori di dischi
  • interpreti ed esecutori di opere dell'ingegno,
    quali gli attori e i cantanti
  • autori di fotografie non artistiche
  • autori di progetti di ingegneria.

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Trasferimento diritto economico
  • Il diritto di utilizzazione economica dell'opera
    dell'ingegno è liberamente trasferibile, sia
    unitariamente che nelle sue singole
    manifestazioni, sia fra vivi sia a causa di
    morte.
  • Il trasferimento per atto fra vivi
  • deve essere provato per iscritto
  • può essere sia a titolo definitivo, sia a titolo
    temporaneo
  • può essere utilizzato qualsiasi schema
    contrattuale tipico (contratto di edizione e
    contratto di rappresentazione e di esecuzione) o
    atipico.

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Protezione internazionale
  • La protezione approntata della legge italiana è
    circoscritta al territorio nazionale.
  • Sono stati stipulati accordi internazionali volti
    ad estendere l'ambito territoriale di tutela del
    diritto di autore e l'Italia ha aderito alle due
    principali Convenzioni internazionali in materia
  • Convenzione di Unione di Berna per la protezione
    delle opere letterarie ed artistiche del 1896,
    nel testo di Parigi del 1971 (testo ratificato e
    reso esecutivo in Italiacon legge n. 399/1978)
  • Convenzione Universale sul diritto di autore di
    Ginevra del 1952, nel testo di Parigi del 1971
    (testo ratificato e reso esecutivo in Italia con
    legge 306/1997).

13
Le invenzioni industriali
  • idee inventive di maggior rilievo tecnologico
    (Campobasso) oppure soluzioni originali di
    problemi tecnici (AAVV)
  • invenzioni di prodotto, hanno per oggetto un
    nuovo prodotto materiale (ad esempio, una
    macchina o un composto chimico)
  • invenzioni di procedimento, possono consistere
    (art. 2585) in un nuovo metodo di produzione di
    beni già noti, in un nuovo processo di
    lavorazione industriale, in un nuovo dispositivo
    meccanico
  • invenzioni derivate, si presentano come
    derivazione di una precedente invenzione (art.
    46, 4 comma, c.p.i.)
  • l'ingegnosa combinazione di invenzioni precedenti
    in modo da ricavarne un trovato tecnicamente
    nuovo (invenzioni di combinazione)
  • il migliorare un'invenzione precedente
    modificandola (invenzioni di perfezionamento),
  • una nuova utilizzazione di una sostanza o di una
    composizione di sostanze già conosciute
    (invenzioni di traslazione).

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Eccezioni
  • Non sono considerate invenzioni e quindi sono
    liberamente utilizzabili (art. 45, 2 comma,
    c.p.i.)
  • le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi
    matematici
  • i piani, i princìpi ed i metodi per attività
    intellettuali, per gioco o per attività
    commerciali e i programmi di elaboratori (i quali
    sono protetti da una specifica tutela del
    copy-right)
  • le presentazioni di informazioni.
  • Inoltre non sono considerati invenzioni
    industriali, i metodi per il trattamento
    chirurgico o terapeutico del corpo umano o
    animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo
    umano o animale (art. 45, 4 comma, c.p.i.),
    come ad esempio, la TAC (tomografia assiale
    computerizzata)".
  • Sono invece brevettabili come invenzioni
    industriali le nuove varietà vegetali e le
    invenzioni biotecnologiche.

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Requisiti invenzioni industriali
  • I trovati per poter formare oggetto di brevetto
    devono (art. 45, 1 comma, c.p.i.)
  • essere leciti (art. 50 c.p.i.),
  • essere nuovi, linvenzione non deve essere
    compresa nello stato della tecnica non deve
    essere già stata divulgata in Italia o allestero
    (art. 46 c.p.i.).
  • implicare un'attività inventiva, per una persona
    esperta del ramo, essa non risulta in modo
    evidente dallo stato della tecnica (art. 48
    c.p.i.).
  • essere idonei ad avere un applicazione
    industriale, il trovato può essere fabbricato o
    utilizzato in qualsiasi genere di industria,
    compresa quella agricola (art. 49 c.p.i.).

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Diritto morale e diritto patrimoniale
  • La tutela giuridica dell'invenzione ha contenuto
    sia morale che patrimoniale.
  • L'inventore ha diritto ad essere riconosciuto
    autore dell'invenzione (art. 62 c.p.i.) e tale
    diritto morale si acquista per il solo fatto
    dell'invenzione. E' un diritto indisponibile.
  • L'inventore ha inoltre il diritto, trasferibile
    (art. 63 c.p.i.), di conseguire il brevetto (c.d.
    diritto al brevetto), che ha funzione costitutiva
    ai fini dell'acquisto del diritto
    all'utilizzazione economica in esclusiva del
    trovato (diritto sul brevetto).
  • Non sempre il titolare del diritto morale
    coincide con quello del diritto patrimoniale

17
Invenzioni dei dipendenti (1)
  • II diritto morale spetta sempre al lavoratore
    dipendente.
  • Per quel che riguarda il diritto al brevetto, si
    distinguono
  • Invenzioni di servizio. L'attività inventiva è
    inclusa nel contratto o nel rapporto di lavoro,
    che prevede una specifica retribuzione per tale
    attività (addetti agli uffici ricerca e
    progettazione della grande industria). Il diritto
    di chiedere e di sfruttare il brevetto spetta al
    datore di lavoro (art. 64, 1 comma, c.p.i.),
    mentre al lavoratore nulla è dovuto per i
    risultati raggiunti.
  • Invenzioni aziendali. L'invenzione è fatta
    nell'esecuzione di un contratto o di un rapporto
    lavoro, ma non è prevista una specifica
    retribuzione per l'attività inventiva. Il diritto
    al brevetto spetta al datore di lavoro. Il
    lavoratore ha però diritto ad un equo premio
    (art. 64, 2 comma).

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Invenzioni dei dipendenti (2)
  • Invenzioni occasionali. L'invenzione rientra nel
    campo di attività dell'impresa, ma lattività
    inventiva non è contemplata dal contratto o dal
    rapporto occasionale di lavoro. Il diritto
    patrimoniale spetta al lavoratore. Il datore di
    lavoro ha il diritto di prelazione (da
    esercitarsi entro tre mesi dalla comunicazione
    del conseguimento del brevetto) per l'uso
    dell'invenzione, per l'acquisto del brevetto e
    per la brevettazione all'estero della stessa
    invenzione. Dovrà però pagare un corrispettivo,
    concordato col lavoratore o fissato da un
    collegio di arbitri, se non si raggiunge
    l'accordo (art. 64, 3, 4 e 5 comma, c.p.i.).
  • Il contratto regola invece la materia quando
    l'attività di ricerca venga svolta sulla base di
    rapporti diversi da quello di lavoro dipendente.

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Invenzioni dei dipendenti (3)
  • Questa disciplina si applica anche alle
    invenzioni per le quali sia stato chiesto il
    brevetto entro un anno dalla cessazione del
    rapporto di lavoro (art. 64, 6 comma).
  • Queste distinzioni, sono applicabili anche ai
    pubblici dipendenti, salvo che il rapporto di
    lavoro intercorra con un'università o altra
    istituzione pubblica di ricerca. In tal caso
    titolare esclusivo dei diritti derivanti
    dall'invenzione brevettabile è sempre il
    ricercatore autore dell'invenzione e solo lui
    potrà chiedere il brevetto. All'università o alla
    pubblica amministrazione interessata spetta una
    partecipazione ai proventi dello sfruttamento
    dell'invenzione, nella misura determinata
    dall'ente stesso. L'inventore ha però diritto a
    non meno del cinquanta per cento di tali proventi
    (art. 65 c.p.i.). Questa speciale disciplina non
    trova applicazione in caso di ricerche
    universitarie finanziate in tutto o in parte da
    privati, ovvero da soggetti pubblici diversi
    dall'ente di appartenenza del ricercatore (art.
    65, 5 comma, c.p.i.).

20
Brevettazione (1)
  • II brevetto per invenzione industriale è concesso
    dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, sulla
    base di una domanda corredata a pena di nullità
    (art. 76 c.p.i.) da
  • Descrizione dell'invenzione in modo
    sufficientemente chiaro e completo perché ogni
    persona esperta del ramo possa attuarla, nonché
    dai disegni necessari alla sua intelligenza (art.
    51 c.p.i.).
  • Rivendicazione con la quale si individua ciò che
    il richiedente aspira a veder coperto dalla
    privativa. Essa in caso di concessione del
    brevetto segna i confini del diritto di esclusivo
    utilizzo.
  • Ogni domanda può avere per oggetto una sola
    invenzione (art. 161 c.p.i.).

21
Brevettazione (2)
  • L'Ufficio brevetti è tenuto
  • ad accertare la regolarità formale della domanda,
    la liceità e che l'invenzione abbia un oggetto
    per cui è consentita la brevettazione
  • a svolgere un'indagine preventiva volta ad
    accertare gli altri requisiti di validità della
    domanda (novità, originalità e industrialità del
    trovato).
  • Non accerta invece se il richiedente sia titolare
    del diritto al brevetto (art. 119 c.p.i.).
  • Contro le decisioni dell'Ufficio centrale
    l'interessato può ricorrere all'apposita
    Commissione dei ricorsi (art. 135 ss. c.p.i.).

22
Durata brevetto
  • Il brevetto per invenzioni industriali dura venti
    anni dalla data di deposito della domanda (art.
    60 c.p.i.) ed è esclusa ogni possibilità di
    rinnovo. Spesso le imprese alla scadenza
    brevettano un'invenzione di perfezionamento o
    derivata, che consentono una tutela successiva ed
    autonoma.
  • Il relativo diritto di esclusiva si può perdere
    prima della scadenza qualora sia dichiarata la
    nullità del brevetto o sopravvenga una causa di
    decadenza dello stesso.

23
Diritto di esclusiva
  • Il brevetto conferisce al suo titolare la facoltà
    esclusiva di attuare l'invenzione.
  • L'esclusiva si riferisce solo all'invenzione
    brevettata. Se l'invenzione riguarda un nuovo
    metodo o un nuovo processo di produzione
    (invenzione di procedimento), il titolare del
    brevetto potrà impedire che altri metta in
    commercio prodotti identici ottenuti con lo
    stesso metodo, ma non potrà impedire il commercio
    degli stessi prodotti ottenuti con metodo
    diverso. Per tale ragione le imprese depositano
    contemporaneamente la domanda anche per il
    brevetto sul prodotto.

24
Trasferibilità brevetto
  • Sia il diritto al brevetto sia quello sul
    brevetto sono liberamente trasferibili sia fra
    vivi sia mortis causa (artt. 2589 e 63, 1 comma,
    c.p.i.).
  • Il brevetto può essere oggetto di diritti reali
    di godimento o di garanzia (art. 140 c.p.i.), di
    esecuzione forzata e di espropriazione per
    pubblica utilità.
  • II titolare del brevetto può concedere licenza di
    uso dello stesso con o senza esclusiva di
    fabbricazione a favore del licenziatario.

25
Tutela del brevetto
  • Sono previste sanzioni civili e penali (artt. 127
    c.p.i. e 473 cod. pen.). Il titolare del brevetto
    ed il licenziatario possono esercitare azione di
    contraffazione nei confronti di chi abusivamente
    sfrutti l'invenzione (inibitoria per il futuro
    della fabbricazione o dell'uso di quanto forma
    oggetto del brevetto sanzioni, variamente
    graduabili, volte ad eliminare dal mercato gli
    oggetti realizzati in violazione del brevetto
    assegnazione in proprietà al titolare del
    brevetto, sequestro, rimozione, distruzione,
    artt. 124-132 c.p.i.).
  • Il titolare del brevetto ha diritto al
    risarcimento dei danni subiti.
  • Il giudice può disporre, come sanzione
    accessoria, anche la pubblicazione della sentenza
    in uno o più giornali a spese del soccombente
    (art. 126 c.p.i.).

26
Tutela internazionale
  • Il brevetto per invenzione attribuisce diritto di
    esclusiva solo sul territorio nazionale.
    L'esclusiva può essere però conseguita anche in
    altri Stati sulla base di alcuni trattati
    internazionali
  • Convenzione di Unione di Parigi del 1883,
  • Trattato di Washington del 1970 (Patent
    Cooperation Treaty).
  • Convenzione di Monaco di Baviera del 1973
    (entrata in vigore in Italia dal 1-1-1978),
    ampiamente riveduta nel 2000, che prevede il
    brevetto europeo. Unica è la domanda, unica è la
    procedura ed unico è l'Ufficio che rilascia il
    brevetto (Ufficio europeo dei brevetti di
    Monaco).
  • Convenzione del Lussemburgo del 1975, da noi
    ratificata con legge 26-7-1993, n. 302, ma non
    ancora entrata in vigore per la mancata ratifica
    da parte di tutti gli Stati dell'Unione, che
    prevedrebbe il brevetto comunitario.

27
Nullità del brevetto (art. 76 cpi)
  • Si verifica nell'ipotesi di accertamento della
    mancanza di uno dei requisiti ovverodi un vizio
    nel procedimento di brevettazione.
  • Se il brevetto viene dichiarato nullo è possibile
    la sua conversione in un brevetto del quale
    siano rispettati i requisiti, come quello di
    modello di utilità.

28
Invenzione non brevettata
  • Chi utilizza un'invenzione senza brevettarla gode
    di una tutela limitata chiunque ha fatto uso
    dell'invenzione nella propria azienda, nei dodici
    mesi anteriori al deposito dell'altrui domanda di
    brevetto può continuare a sfruttare l'invenzione
    stessa nei limiti del preuso. Il preutente può
    altresì trasferire tale facoltà, ma solo insieme
    all'azienda in cui l'invenzione è utilizzata
    (art. 68, 3 comma, c.p.i.).

29
Modelli industriali
  • Creazioni intellettuali applicate all'industria
    di minor rilievo rispetto alle invenzioni
    industriali.
  • Sono disciplinati dagli artt. 2592-2594 cod. civ.
    e dal c. p. i.
  • Si distinguono in
  • modelli di utilità
  • disegni e modelli.

30
Modelli di utilità (1)
  • Nuovi trovati destinati a conferire particolare
    funzionalità (efficacia o comodità di
    applicazione) a macchine, strumenti, utensili o
    oggetti d'uso (artt. 2592 e 82 c.p.i.).

31
Modelli di utilità (2)
  • La tutela dei modelli di utilità avviene tramite
    brevettazione.
  • E' richiamata buona parte della disciplina delle
    invenzioni industriali (artt. 2594 e 86 c.p.i.).
  • La durata del brevetto è di dieci anni.
  • Nella pratica non è sempre facile distinguere
    invenzioni da modelli di utilità, in particolare
    con riferimento alle c.d. invenzione di
    perfezionamento.
  • In caso di incertezza è possibile presentare
    contemporaneamente entrambe le domande, la
    concessione dell'uno esclude la concedibilità
    dell'altro (art. 40 c.p.i.).
  • In caso di errata brevettazione come invenzione
    di un modello di utilità è riconosciuta la
    possibilità di conversione del brevetto (art. 76,
    3 comma, c.p.i.).

32
Disegni e modelli (1)
  • Idee destinate a migliorare laspetto (forma,
    linea, colore, contorni) dei prodotti industriali
    (art. 31 c.p.i.). Industriai design l'originale
    disegno di un tessuto, l'originale forma di un
    paraurti di automobile o di un televisore.
  • La tutela avviene attraverso la registrazione
    presso l'Ufficio Italiano brevetti e marchi
  • Possono essere registrati i disegni e modelli
    che siano nuovi ed abbiano carattere
    individuale (art. 31, 1 comma, c.p.i.). Non
    deve essere identico ad un disegno o modello già
    divulgato in precedenza (art. 32) e deve
    suscitare nell'utilizzatore informato
    un'impressione generale diversa da quella
    suscitata da qualsiasi altro disegno o modello
    precedentemente divulgato (art. 33 ).
  • La registrazione dura cinque anni dalla domanda,
    ma può essere prorogata, per periodi di cinque
    anni, fino ad un massimo di venticinque anni
    (art. 37).

33
Disegni e modelli (2)
  • E possibile il cumulo fra tutela del diritto di
    autore e quella dei modelli industriali le opere
    del disegno industriale sono ammesse a godere
    anche della più ampia tutela del diritto d'autore
    (non è necessaria alcuna registrazione) quando
    presentino di per sé carattere creativo e valore
    artistico. Per esse la tutela dura dunque fino a
    settanta anni dopo la morte dell'autore (art. 44
    c.p.i., modificato dal d.l. 10/2007).
  • Ai disegni e modelli nazionali si sono di recente
    affiancati i disegni e modelli comunitari i quali
    ricevono una protezione autonoma ed unitaria
    estesa a tutti gli Stati membri l'Unione Europea
    dal Regolamento Ce n. 6/2002 del 12-12-2001.

34
Know-how e segreto aziendale
  • La protezione del know-how (inteso come
    innovazione non rientrante negli schemi dei
    diritti tipici di proprietà industriale) è
    affidata alla disciplina del segreto aziendale e
    della concorrenza sleale (Altri atti di
    concorrenza sleale ai sensi dellart. 2598, n.
    3).
  • L'impresa che abbia elaborato un proprio know-how
    può decidere di mantenerlo segreto.
  • L'art. 98 cpi prevede la protezione di tutte le
    informazioni aziendali e le esperienze tecnico
    industriali (know-how tecnico), comprese quelle
    commerciali (know-how commerciale) a condizione
    che
  • si tratti di informazioni segrete (inaccessibili
    per gli operatori del settore),
  • abbiano un valore economico in ragione della
    segretezza,
  • siano sottoposte a misure di protezione (ad es.
    sistemi informatici con password o chiavi di
    accesso, ovvero altri meccanismi tecnici o
    contrattuali volti a garantirne la csegretezza.

35
Know-how e segreto aziendale
  • L'art. 99 cpi vieta di rivelare a terzi,
    acquisire e utlizzare le informazioni indicate,
    beninteso quando tali condotte vengano poste in
    essere con modalità illecite.
  • La tutela prevista dall'art. 99 non è fruibile
    nei confronti dei terzi cha abbiano conseguito le
    medesime informaizoni in maniera autonoma. In tal
    caso il terzo potrbbe brevettare l'invenzione ed
    il primo utilizzatore sarebbe tutelato dalla
    disciplina dell'invenzione non brevettata.

36
Opere dellingegno e invenzioni industriali
  • Lorenzo Benatti
  • lorenzo.benatti_at_unipr.it
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