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CONSIGLIO DELL

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consiglio dell ordine degli avvocati di roma scuola forense v.e. orlando avv. valeria simeoni atto di appello nell interesse dell imputato – PowerPoint PPT presentation

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Title: CONSIGLIO DELL


1
CONSIGLIO DELLORDINE DEGLI AVVOCATI DI
ROMASCUOLA FORENSE V.E. ORLANDOAVV. VALERIA
SIMEONIATTO DI APPELLO NELLINTERESSE
DELLIMPUTATO
2
Tizio dipendente della Società farmaceutica
S.p.A. e sottoposto di Sempronio nellambito
della Società farmaceutica S.p.A., è indagato per
il reato di corruzione propria ex art. 319 c.p.
in concorso con Caio (funzionario di un ufficio
pubblico preposto al controllo del settore
farmaceutico).In particolare, al capo B) di
imputazione si ipotizza checon più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, Caio
quale pubblico ufficiale, per compiere ovvero per
aver compiuto atti contrari ai doveri del suo
ufficio e precisamente per predisporre relazioni
tecniche, fornire consigli a supporto delle
richieste di registrazione di farmaci e favorire
gli interessi di aziende private quale
rappresentante dellItalia presso organismi
internazionali a controllo dei farmaci, riceveva
da Tizio operante nellambito e per conto della
Società farmaceutica S.p.A. per sé e per altri,
denaro e altra utilità (Fatto commesso a Napoli
nel 2008).
3
In esito al rinvio a giudizio, il dibattimento si
celebra nel febbraio del 2012 e termina il 10
febbraio 2013. In particolare, da una
intercettazione telefonica e dalla corrispondenza
via mail acquisita durante listruttoria
dibattimentale, emergeva che lutilità fornita a
Caio sarebbe consistita in un breve soggiorno
nella casa a Vietri sul Mare di Sempronio, come
visto superiore di Tizio, ed amico di Caio. In
concreto, Tizio in occasione di una telefonata
intercettata, avuta con Caio mentre entrambi si
trovavano a Napoli, era stato semplicemente il
tramite della offerta di disponibilità della casa
sfitta del suo superiore Sempronio a Caio. Dal
dibattimento, inoltre, non emergeva invece alcun
atto (relazione tecnica o specifico parere reso)
contrario ai doveri dufficio compiuto da Caio.
4
Al termine del giudizio di primo grado, il
Tribunale di Napoli con sentenza del 10 febbraio
2013 condanna Tizio ad anni 4 e mesi 2 di
reclusione, partendo dal minimo della pena
prevista per il delitto di cui allart. 319 c.p.,
così come modificata in esito alla riforma
introdotta dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190
Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione, senza concessione
delle attenuanti, il cui diniego era stato esteso
dal Tribunale genericamente a tutti gli
imputati.Il Tribunale nella sentenza di condanna
ivi impugnata, afferma la sussistenza del reato
di cui allart. 319 c.p. poiché, tra laltro,a
prescindere dalla concreta individuazione
dellatto contrario ai doveri di ufficio di Caio,
la condotta di Tizio di fornire una utilità a
Caio evidenzia un accordo tra i due avente ad
oggetto lasservimento della funzione pubblica di
Caio agli interessi del privato corruttore,
Tizio (Cass. pen. sent. n. 34834 del 2009).Alla
luce della sua condanna, Tizio e il suo difensore
proponevano appello avverso la sentenza di primo
grado.
5
Ecc.ma Corte di Appello di Napoli
Proc. pen. n. xxx Reg. Gen. Trib n.

Sentenza n. xxx Trib Atto di appello
nellinteresse di Tizio Il sottoscritto Tizio,
nato a () il xx e il sottoscritto Avv. () del
Foro di (), con studio in (), Via () n. (),
difensore dei Tizio nel medesimo procedimento
penale indicato in epigrafe, come da nomina in
atti, propongonoAPPELLOavverso la sentenza n.
(), pronunciata dal Tribunale di Napoli, Sezione
penale in composizione collegiale, il 10 febbraio
2013, depositata il (), nel procedimento penale
n. () R.G.N.R. e n. () R.G. Trib., con la quale
il Tribunale di Napoli dichiarava Tizio colpevole
del reato a lui ascritto in rubrica al capo B) di
imputazione e lo condannava alla pena principale
di anni quattro e mesi 2 di reclusione, con il
diniego delle attenuanti generiche.
6
Lappello si riferisce a tutti i capi e punti
della sentenza impugnata relativiAllaffermazion
e della responsabilità penale di Tizio per il
reato di cui allart. 319 c.p. in relazione al
quale è intervenuta la condanna nei suoi
confronti, contestato al capo B)
dellimputazione.Al mancato accoglimento
delleccezione della incompetenza per
territorio. Alla violazione di legge con
riferimento allapplicazione dellart. 319 c.p.
alla luce della interpretazione fornita allesito
della riforma introdotta dalla L. 190/2012,
recante Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell' illegalita'
nella pubblica amministrazione in relazione
allart. 2 co. 4 c.p., art. 25 Cost..Alla
mancata concessione a Tizio delle circostanze
attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p..
Alleccessività della pena.
7
La sentenza impugnata è, infatti, illegittima per
i seguentiMOTIVI
8
I. Assoluzione di Tizio per il reato cui allart.
110, 319 c.p. ante riforma n. 190/2012,
contestato al capo B) perché il fatto non
sussiste ai sensi dellart. 530 co 1 c.p.p.. In
esito al giudizio di primo grado, il Tribunale ha
condannato Tizio ad anni quattro e mesi due di
reclusione per una ipotesi di corruzione propria
ai sensi dellart. 110, 319 c.p.., in particolare
perché in concorso con Sempronio, suo superiore
nellambito della Società farmaceutica S.p.A.
avrebbe dato denaro e altra utilità a Caio, per
il compimento da parte di Caio di atti contrari
ai doveri del suo ufficio, indicati nel capo di
imputazione (fatto commesso a Napoli nel
2008).Allesito dellistruttoria dibattimentale,
lipotesi di reato contestata a Tizio nei
termini di corruzione propria ai sensi dellart.
319 c.p alla luce della corretta applicazione ed
interpretazione di tale disposizione ante riforma
n. 190/2012, è risultata del tutto priva di
fondamento, essendo stata evidenziata
linsussistenza degli elementi costitutivi del
delitto ex art. 319 c.p. sia sotto il profilo
oggettivo che sotto il profilo soggettivo.
9
Come è noto, lart. 319 c.p., prevede che Il
pubblico ufficiale, che per omettere o ritardare
o per aver omesso o ritardato un atto del suo
ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto
un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve,
per sè o per un terzo, denaro od altra utilità, o
ne accetta la promessa, è punito con la
reclusione da due a cinque anni (Testo Ante
Riforma del 2012). Nel caso di specie, le prove
documentali acquisite quali le mail del giorno
xxx a firma di Tizio e di Caio, le
intercettazioni telefoniche n. xxx del xxx
trascritte in atti, nonché le testimonianze rese
da Mevio in sede di istruttoria dibattimentale,
escludono lesistenza dellaccordo corruttivo tra
Tizio e Caio per il compimento degli asseriti
atti contrari ai doveri dufficio, per
lapprovazione del farmaco in questione,
consistiti in relazioni tecniche,.. consigli a
supporto delle richieste di AIC e per favorire
gli interessi di aziende private .., anche essi
risultati insussistenti.
10
In particolare, da nessuna conversazione risulta
che Tizio abbia offerto o anche semplicemente
promesso a Caio denaro o altra utilità per
compiere atti contrari ai doveri dellufficio
dello stesso da nessuna conversazione o
acquisizione probatoria risulta provato che tra
Caio e Tizio sia intercorso un accordo illecito
avente ad oggetto la procedura di approvazione
del farmaco in cambio del soggiorno di una
settimana a Vietri sul mare, ovvero di denaro o
di altra utilità. Difetta pertanto nel caso in
questione laccordo corruttivo ovvero, il c.d.
pactum sceleris che rappresenta uno degli
elementi costitutivi della corruzione ex art. 319
c.p.. Sul punto, come è noto, la giurisprudenza
è chiara e ha, in più occasioni, ribadito che ai
fini della configurabilità della corruzione è
necessario sia raggiunta la prova dellaccordo
corruttivo, da non confondersi con la prova della
ricezione di denaro o altra utilità da parte del
presunto corrotto (cfr. Cass. 15 maggio 2008 n.
34416 cfr. sul punto anche Cass. 9.6.2009 n.
32369).
11
Non è risultata alcuna relazione tecnica o
specifico parere contrario ai doveri di ufficio
reso di Caio, il quale era in ogni caso del
tutto privo del potere di determinare o impedire
la approvazione del farmaco. Al riguardo, come è
noto, la giurisprudenza di legittimità stabilisce
che latto o il comportamento amministrativo,
oggetto dellillecito accordo, se non individuato
ab origine, deve essere almeno individuabile e
lindividuazione si realizza anche quando la
controprestazione della promessa, della dazione
di denaro o di altra utilità sia integrata da un
generico comportamento del pubblico ufficiale,
ove venga tuttavia accertato che la consegna del
denaro al pubblico funzionario fu effettuata in
ragione delle funzioni dallo stesso esercitate e
per retribuirne i favori (Cass. 19.3.1998,
Cunetto, CED 210084, CP 1999, 3131 cfr C.
15.11.2000, Di Giovanni GdirD2001, n.2, 123
C6.3.1998, Lombardi, Gdir 1998, n.23, 79 C
20.11.1997, Macinio Battaglia , CED 210048, RP
1998, 712).
12
Come visto, il Tribunale nella sentenza di
condanna afferma la sussistenza del reato di cui
allart. 319 c.p. poiché, a prescindere dalla
individuazione dellatto concreto contrario ai
doveri di ufficio di Caio, la condotta di Tizio
che fornisce a Caio una utilità evidenzia un
accordo tra i due avente ad oggetto
lasservimento della funzione pubblica di Caio
agli interessi del privato corruttore, Tizio
(Cass. pen. sent. n. 34834 del 2009).Al
riguardo, è necessario precisare che soltanto con
riferimento allart. 318 c.p. la novella del 2012
ha eliminato il necessario collegamento della
utilità ricevuta o della utilità promessa con un
atto dellufficio, da adottare o già adottato,
modificando di tale fattispecie non soltanto il
trattamento sanzionatorio ma anche il precetto.
(art. 318 post riforma Il pubblico ufficiale
che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei
suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per
un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la
promessa è punito con la reclusione da uno a
cinque anni).
13
Come risulta dalla norma, infatti, la
riforma del 2012 ha eliminato dallart. 318 c.p.
il necessario collegamento della utilità ricevuta
o promessa con un atto dellufficio, da adottare
o già adottato, con la conseguente
configurabilità del reato anche nei casi in cui
lesercizio della funzione pubblica non debba
concretizzarsi e non si concretizzi in uno
specifico atto.
14
Al riguardo, occorre precisare che
precedentemente alla riforma del 2012, la
giurisprudenza era giunta ad attribuire alla
nozione di atto di ufficio una vasta gamma di
comportamenti, effettivamente o potenzialmente
riconducibili allincarico del pubblico ufficiale
prescindendo,quindi, dalla necessaria
individuazione di un atto al cui compimento
collegare laccordo corruttivo. La novella di
cui alla L. 190/2012 recepisce tali approdi
giurisprudenziali ma soltanto con riferimento
allart. 318 c.p. e non per lart. 319 c.p di cui
lascia immutato il testo letterale in cui
permane il collegamento allatto di ufficio con
la utilità ricevuta. La novella del 2012
modifica, infatti, soltanto il trattamento
sanzionatorio del 319 c.p. prevedendo la
reclusione da 4 ad 8 anni (e non più da 2 a 5
anni) continuando a prevedere la necessita del
sinallagma tra la dazione o la promessa di
utilità ed il compimento dellatto.
15
In sostanza, secondo alcuni commentatori della
riforma, lart. 318 offre uninterpretazione
autentica dellart. 319 c.p., superando la
giurisprudenza che ravvisava superflua
lindividuazione dellatto contrario ai doveri
dufficio se il legislatore avesse voluto
prescindere dallindividuazione di tale atto
contrario ai doveri dufficio, avrebbe modificato
anche lart. 319, nel quale invece è rimasta
lindicazione dellelemento costitutivo di
fattispecie dellatto contrario ai doveri
dufficio, il quale deve quindi essere
chiaramente individuato. In ogni caso, Caio non
ha posto in essere alcun comportamento diretto in
termini concreti a vanificare la funzione
demandata al pubblico ufficiale e la violazione
dei doveri di fedeltà, imparzialità e del
perseguimento esclusivo degli interessi pubblici
che sullo stesso incombono (cfr. da ultimo,
Cass. Penale sez. VI, n. 86/2008, RG 26880/07,
16.1.2008 Cass. Sez. VI, 26.2.2007, n. 21192
Cass. 25.3.1999).
16
Il dibattimento ha, altresì, evidenziato
linsussistenza di altri due elementi costitutivi
del reato ex art. 319 c.p. con riferimento alla
utilità e alla connessione tra il comportamento
del pubblico ufficiale Caio e i comportamenti
del privato, Tizio. In particolare, dalle prove
acquisite (mail e dalle intercettazioni
telefoniche) è emerso che Tizio non ha mai
effettuato nei confronti di Caio alcuna dazione
né alcuna promessa di denaro, o altra utilità e
tali elementi non sono mai stati concretamente
indicati neanche nel capo di imputazione (cfr.
impugnazione dellordinanza) In realtà, il
Tribunale ha erroneamente considerato come
utilità fornita da Tizio a Caio ovvero ricevuta
da Caio da parte di Tizio lofferta del soggiorno
di una settimana nella villetta di Sempronio a
Vietri sul mare, messa a disposizione non da
Tizio ma da Sempronio per la sua amicizia con
Caio risalente negli anni e nel periodo in cui
era sfitta.
17
Lo stesso Tribunale ha quantificato il valore di
tale asserità utilità in soli 1.000 (mille)
euro poiché, ad eccezione della villetta, il
soggiorno era a spese di Caio. Con riferimento a
tale soggiorno Tizio ha fornito a Caio su
richiesta del suo diretto superiore Sempronio,
soltanto delle informazioni di carattere
operativo relative al treno, all ombrellone,
sdraio rese da Tizio a Caio. Ebbene, nel caso
in questione, anche lassoluta modestia della
asserita utilità rispetto allipotizzata
controprestazione (approvazione di un farmaco in
sede europea) e il conseguente palese squilibrio
tra le prestazioni rispetto allentità degli
interessi coinvolti dimostrano linsussistenza
della corruzione.
18
Come è noto, anche il valore sintomatico
dellentità della dazione, nel senso cioè che la
percezione di un vantaggio, di assoluta modestia
(nella specie, mille euro) rispetto allentità
degli interessi in gioco, può ragionevolmente far
propendere per linesistenza di un patto di
mercimonio avente ad oggetto atti contrari a
doveri dufficio. Al fine di individuare
correttamente la figura criminosa deve essere
accertato il nesso tra lutilità e latto da
compiere o compiuto da parte del p.u. ed in
particolarese il compimento dellatto sia stato
la causa della prestazione e dellaccettazione da
parte del pubblico ufficialese latto sia o meno
contrario ai doveri di ufficio (cfr. Cass. Sez.
VI, 15 maggio 2008 n. 34415 cfr. 13.07.2000,n.
9737). Alla luce della corretta applicazione
dellart. 319 c.p., il collegamento - o rapporto
sinallgmatico - della dazione della utilità o
della promessa di utilità con latto del P.U. fa
ritenere rilevanti ai fini della sussistenza del
delitto di corruzione quelle dazioni o promesse
di dazioni che fossero proporzionate al tipo e
allimportanza della prestazione richiesta dal
pubblico ufficiale.
19
Inoltre, non è in alcun modo emerso il
collegamento tra procedura relativa
allapprovazione del farmaco in questione e
lofferta del soggiorno di Caio in casa di
Sempronio, che, come visto, erano amici da tempo.
Al riguardo, come è noto, la Suprema Corte ha
ritenuto che ciò che differenzia radicalmente la
condotta penalmente illecita, da quella
consentita, è la provata connessione tra i
comportamenti del funzionario e quelli del
privato, nellambito del mercimonio della
pubblica funzione. In assenza di tale essenziale
e prioritaria convergenza sullaccordo criminoso,
appare ininfluente lindagine sulla destinazione
dellutilità (cfr. Cass. Sez. IV 15 maggio 2008
n. 34416).Alla luce di quanto esposto si chiede
lassoluzione di Tizio per il reato di cui
allart. 319 c.p. perchè il fatto non sussiste.
20
II. Eccezione di incompetenza per territorioIn
udienza preliminare si eccepiva lincompetenza
per territorio dellAutorità Giudiziaria di
Napoli rispetto al reato di corruzione ex art.
319 c.p. poiché competente a giudicare doveva
essere lAutorità Giudiziaria di Salerno (dazione
verificatasi a Vietri sul mare). Tale eccezione
si riproponeva tempestivamente dinnanzi al
Tribunale, ex art. 21 c.p.p.. Infatti, come
emerso dal dibattimento, Caio apprende della
possibilità di usufruire della villetta di
Sempronio a Vietri sul mare, da una telefonata
con Tizio, portavoce di Sempronio, intercorsa tra
i due quando erano a Napoli, e lunica asserita
utilità ricevuta da Caio e fornita da Tizio
consiste solo ed esclusivamente, nel breve
soggiorno di Caio nella villetta di Sempronio a
Vietri sul mare (Salerno), le cui chiavi
sarebbero state consegnate allo stesso Caio
direttamente a Vietri sul mare.
21
Di conseguenza, qualora nellimputazione fosse
stato indicato in modo chiaro e preciso il
soggiorno presso la casetta di Vietri quale unica
presunta utilità dellipotizzata corruzione,
sarebbe stata evidente lincompetenza per
territorio dellAutorità Giudiziaria di Napoli,
luogo in cui sarebbe avvenuta la promessa e Tizio
non sarebbe stata sottratto al suo giudice
naturale ex art. 25 Cost..cioè il Tribuanle di
Salerno.
22
Come è noto, nello schema tipico del delitto di
corruzione non può in alcun modo confondersi la
promessa con la dazione, proprio alla luce
della diversità delle conseguenze in tema di
momento consumativo e di locus commissi delicti
il viaggio a Vietri, in ogni caso, è stato pagato
da Caio Caio otteneva le chiavi
dellappartamento solo una volta giunto a Vietri
sul mare prima di quel momento, non è quindi
neppure ipotizzabile una qualche ficta traditio
della casa di Vietri sul mare nei confronti del
Caio a fortiori non è quindi ipotizzabile alcuna
vera traditio il luogo in cui si sarebbe
consumata lipotetica corruzione non coincide con
quello in cui si sarebbe raggiunto laccordo
corruttivo, ma coincide con il luogo in cui
successivamente il Caio avrebbe ricevuto
lasserita utilità, cioè Vietri sul mare
(Salerno).
23
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità
pacifica, come è noto, ritiene che il delitto
di corruzione è reato a duplice schema perché si
perfeziona alternativamente con laccettazione
della promessa o con il conseguimento effettivo
dellutilità, ma, se tali atti si susseguono, il
momento consumativo si cristallizza nellultimo,
che assorbe, facendogli perdere di autonomia,
latto di accettazione della promessa, perché con
leffettiva prestazione si concretizza lattività
corruttiva e si approfondisce loffesa tipica del
reato (giurisprudenza consolidata cfr. ex
pluribus, Cass. Sez. VI sentenza n. 35118 del
9.7.2007 Cass. Sez. VI sentenza n. 234360 del
4.5.2006 Cass. sentenza del 5.6.2007 in Guida al
Diritto 07, 41, 79 Cass. 4.5.2006, in R. pen.
07, 447 Cass. 7. 2.2003 n. 225669 Cass.
21.10.1998, n. 213331 Cass. 5.2.1998, in Cass.
Pen. 1999, 2514 Cass. 24.10.1997, ivi, 506
Cass. Sez. VI 26.3.1996, Garbato, in Cass. Pen.
1997, p. 3402).Per tali motivi, si eccepisce
anche in questa sede lincompetenza per
territorio dellAutorità Giudiziaria di Napoli e
del Tribunale di Napoli con riferimento al reato
ipotizzato al capo B) nei confronti di Tizio,
Caio e Sempronio e si chiede che gli atti vengano
trasmessi allAutorità Giudiziaria di Salerno per
lulteriore corso.
24
III. Illegittimità della sentenza sotto il
profilo del trattamento sanzionatorio, a causa
dellapplicazione retroattiva della norma
incriminatrice di cui allart. 319 c.p., nel
testo introdotto dalla L. 190/2012 In esito al
giudizio di primo grado, il Tribunale
nellaffermazione del giudizio di responsabilità
penale ha ritenuto sussistente nei confronti di
Tizio il reato di cui allart. 319 c.p., come
modificato dalla riforma introdotta dalla L.
190/2012, che ha aggravato il trattamento
sanzionatorio, lasciando inalterato il precetto
penale. In sostanza, il Tribunale ha
applicato retroattivamente la legge più
sfavorevole al reo con riferimento alla pena, in
esito alla citata riforma della L. 190/2012, in
violazione dei principi fondamentali in materia
di successione delle leggi, ai sensi dellart. 2
co. 4 c.p., applicando a Tizio il trattamento
sanzionatorio più sfavorevole.
25
La sentenza impugnata è illegittima per
violazione dellart. 2 co. 4 c.p. prevede che Se
la legge del tempo in cui fu commesso il reato e
le posteriori sono diverse, si applica quella le
cui disposizioni sono più favorevoli al reo,
salvo che sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile. In sostanza, nellipotesi di
successione di leggi solo modificative di leggi
già esistenti, si applica la legge più
favorevole anche se essa è entrata in vigore
successivamente alla commissione del fatto. In
altri termini, nel caso di difformità tra la
legge vigente al momento della commissione di un
reato e quella intervenuta successivamente, deve
essere applicata quella più favorevole al
reo.Nel caso di specie, ci troviamo nellipotesi
di successione propria in cui la disposizione
di legge successiva non ha inciso sul precetto
che è rimasto inalterato, bensì soltanto sulla
disciplina sanzionatoria. Infatti, il testo
dellart. 319 c.p. ante riforma prevedeva la pena
della reclusione da due a 5 anni, mentre il testo
successivo alla riforma del 2012 prevede la
reclusione da 4 ad 8 anni.
26
Del resto, l art. 7 della CEDU (Nulla poena sine
lege), prevede che 1. Nessuno può essere
condannato per una azione o una omissione che, al
momento in cui è stata commessa, non costituiva
reato secondo il diritto interno o
internazionale. Parimenti, non può essere
inflitta una pena più grave di quella applicabile
al momento in cui il reato è stato commesso.2.
Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e
la condanna di una persona colpevole di una
azione o di una omissione che, al momento in cui
è stata commessa, costituiva un crimine secondo i
principi generali di diritto riconosciuti dalle
nazioni civili.
27
Al riguardo, è il caso di citare la recente
sentenza della Grande Camera della Corte EDU con
la quale si è stabilito che lart. 7 , 1 co,
CEDU garantisce non solo il principio di
irretroattività della norma penale sfavorevole,
ma anche, implicitamente, il principio della
retroattività della legge penale più favorevole
incorporato nella regola che laddove vi siano
differenze tra la legge penale in vigore al
momento della commissione del reato e le leggi
penali successive intervenute prima chesia
intervenuta la sentenza definitiva, le corti
devono applicare la legge le cui disposizioni
siano più favorevoli per limputato. Infine, è
il caso di osservare che ai fini della corretta
applicazione dellart. 2 c.p. e al più generale
principio della certezza del diritto, il
principio di irretroattività attribuisce rilievo
decisivo al momento in cui è stata realizzata la
condotta consentendo che ciascun consociato
prima di agire sia posto nella condizione di
sapere come lordinamento considera la sua
condotta. Al contrario, lapplicazione del
criterio dellevento, impedirebbe al soggetto di
adeguare la propria condotta alle mutate
prescrizioni di legge.
28
Nel caso de quo, come visto, lasserita utilità
sarebbe stata ipoteticamente conseguita da Caio
in epoca antecedente alla modifica legislativa
riforma a nulla rileva evidenziare la duplicità
dello schema del delitto di corruzione nei
termini in precedenza evidenziati.
29
Erronea applicazione dellart. 62 bis c.p. per la
mancata concessione circostanze attenuanti
generiche A Tizio è stata applicata la pena
di anni 4 e mesi 2 di reclusione, senza
concessione delle circostanze attenuanti
generiche, per il reato di cui gli artt.110e 319
c.p., nella erronea applicazione dei presupposti
dellart. 62 bis c.p. con assenza di motivazione
sul punto. In particolare, il Tribunale fa
riferimento alla gravità del reato, in assenza di
alcuna motivazione in ordine alla incensuratezza
di Tizio, nonché allesiguo valore della asserità
utilità. Al riguardo, come è noto, il diniego
delle circostanze attenuanti generiche deve
essere necessariamente sorretto da un adeguato
apparato logico e argomentativo nellipotesi in
cui la gravità del reato assurge a criterio
preponderante e decisivo (cfr. Cass., sez. V,
9.2.1984, Amoroso, rv. 163641 17.1.1970,
Stabile, rv. 114031).
30
La sentenza di condanna nei confronti di Tizio
doveva, pertanto, contenere l indicazione di
altri criteri giustificativi della mancata
concessione di tali attenuanti ai sensi dellart.
62 bis c.p.. Ulteriore profilo di legittimità
della sentenza sul punto riguarda anche lerronea
applicazione dellart. 62 bis c.p con riferimento
alle regole che disciplinano le circostanze, con
particolare riferimento al regime della
comunicabilità delle circostanze in esito alla
riforma della legge n. 19 del 1990. Come
risulta dal testo del provvedimento impugnato, il
Giudice di prime cure estende genericamente a
tutti gli imputati il diniego delle attenuanti
generiche con omessa motivazione sul punto. Al
riguardo, come è noto, le attenuanti generiche,
in ragione della loro natura di vere e proprie
circostanze attenuanti sono assoggettate alla
generale disciplina delle circostanze del reato.
31
Nel caso di specie, lestensione del diniego
delle circostanze generiche a tutti gli imputati
senza alcuna distinzione delle singole posizioni
degli imputati che rivestono ruoli e condotte
diverse, è stato effettuata in violazione della
disciplina delle circostanze introdotta dalla
legge n. 19 del 1990, che ha abrogato il
principio della automatica comunicabilità ai
concorrenti nel medesimo reato delle circostanze
sia aggravanti che attenuanti, sia oggettive che
soggettive che avessero, comunque agevolato la
commissione del delitto.
32
Erronea applicazione dellart. 133 c.p. ed
eccessività della pena inflitta. Tizio è stato
condannato alla pena di anni 4 e mesi due di
reclusione, avendo il Tribunale erroneamente
applicato la pena ex art. 319 c.p. post riforma
del 2012, nei termini in precedenza illustrati.
Nella determinazione della pena, il Tribunale
ha sostenuto di aver dato rilievo alla gravità
del fatto commesso da Tizio atteso il particolare
allarme sociale che le condotte corruttive
suscitano e le gravi conseguenze di esse a causa
della diffusione di esse come una prassi ritenuta
normale. Alla luce di tutto quanto sopra
osservato, in realtà, siffatta pena appare oltre
che radicalmente ingiusta, comunque eccessiva,
tenuto conto dei criteri legali cui il giudice
deve attenersi nella commisurazione della pena
individuati dallart. 133 c.p., di cui vi è
stata, quindi erronea applicazione.
33
Infatti, non sono state prese in considerazione
dal Tribunale la tenuità della condotta di Tizio,
la mancanza della capacità a delinquere
dellimputato, che sono il riferimento della
valutazione espressa dal giudice sul quantum
della pena.Tale mancanza risulta tanto più
rilevante se si considera che Tizio è incensurato
e che la gravità del reato è minima, tenuto conto
della modalità dellazione (in realtà, del tutto
inesistente, come già evidenziato) a cui non è
conseguito alcun danno.
34
Al riguardo, occorre evidenziare il principio
risalente, consolidato e ribadito anche da
recentissime sentenze della Suprema Corte secondo
il quale nellipotesi il giudice si discosta
notevolmente dai limiti edittali - se anche non
tenuto ad effettuare un esame analitico di tutti
gli elementi di cui all'art. 133 c.p. - deve,
tuttavia, precisare la condanna con una
motivazione approfondita che dia conto, al di là
dell'affermazione di maniera sulla gravità del
fatto e sulla personalità dell'imputato,
dell'effettiva gravità dei comportamenti in
termini di maggiore concretezza (Cassazione
penale  sez. V, 26 novembre 1996, n. 511 Cass.
pen. sez. sez. III, 03 maggio 2012,  n.
46822).FirmeImputatoDifensore
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