La tassazione delle banche LEZIONE 7 - PowerPoint PPT Presentation

1 / 19
About This Presentation
Title:

La tassazione delle banche LEZIONE 7

Description:

Title: Istituzioni di economia Author: Silvia Giannini Last modified by: pippo Created Date: 9/29/2001 1:50:43 PM Document presentation format: Presentazione su schermo – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:63
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 20
Provided by: Silvi171
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: La tassazione delle banche LEZIONE 7


1
La tassazione delle bancheLEZIONE 7
Tassazione internazionale delle società - PARTE
II ClamepEconomia della tassazione e della
regolazione dei mercati finanziari-Clamfim 4
crediti 30 ore8.11.2008- 15.12.2008
2
Imposte e mercati finanziari
  • Sono molteplici le imposte che possono influire
    sulla struttura e sullevoluzione dei mercati
  • Tassazione di dividendi, interessi, plusvalenze e
    prodotti derivati, interni ed esteri
  • Tassazione del risparmio gestito e di altri
    circuiti di intermediazione, considerata nei suoi
    tra aspetti fondamentali raccolta, gestione,
    erogazione
  • Imposte sulle società, a cui sono solitamente
    assoggettate le banche e altre società di
    intermediazione
  • Imposte indirette e altri oneri specifici
  • Forme di tassazione implicita
  • Adempimenti fiscali
  • Regole amministrative

3
Tassazione banche
  • In linea di principio non ci sono differenze con
    altre società
  • Imposte
  • IRES 27,5
  • IRAP 4,25 (in passato più elevata)
    maggiorazioni in alcune regioni (assieme a
    comparto assicurativo)
  • Base imponibile
  • IRES non vi sono norme specificamente
    settoriali, a parte art. 106 c.3 Tuir su
    svalutazione crediti e accantonamento rischi su
    crediti
  • IRAP regole ad hoc per banche e altri enti e
    società finanziarie

4
Determinazione reddito imponibile IRES
  • Come per tutti i soggetti IRES, il punto di
    partenza per la determinazione della base
    imponibile è il risultato di bilancio su cui
    vengono apportate specifiche variazioni previste
    dal legislatore fiscale (variazioni in
    diminuzione e in aumento)
  • Finanziaria 2008 importanti novità soprattutto
    riconoscimento dei criteri contabili
    internazionali (IAS) adottati dalle banche
    (art.83 Tuir)

5
Art 83 Tuir
  • Testo in vigore dal 01/01/2008 modificato da
    L del 24/12/2007 n. 244 art. 1
  • 1. Il reddito complessivo e' determinato
    apportando all'utile o alla perdita risultante
    dal conto economico, relativo all'esercizio
    chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in
    aumento o in diminuzione conseguenti
    all'applicazione dei criteri stabiliti nelle
    successive disposizioni della presente sezione.
    In caso di attivita' che fruiscono di regimi di
    parziale o totale detassazione del reddito,
    le relative perdite fiscali assumono
    rilevanza nella stessa misura in cui
    assumerebbero rilevanza i risultati positivi.
    Per i soggetti che redigono il bilancio in
    base ai principi contabili internazionali di
    cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
    Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
    luglio 2002, valgono, anche in deroga alle
    disposizioni dei successivi articoli della
    presente sezione, i criteri di qualificazione,
    imputazione temporale e classificazione in
    bilancio previsti da detti principi contabili.

6
I crediti
  • Lattività di erogazione del credito è centrale
    nellattività bancaria e su questo aspetto
    (trattamento dei crediti) il legislatore è
    intervenuto spesso.
  • Essendo lunica previsione della normativa
    fiscale specifica per il settore del credito, è
    stata oggetto di ripetuti interventi e modifiche
    (se si vuole intervenire sul solo sistema
    bancario si agisce su questa norma)
  • Intervento più recente (restrittivo) manovra
    estiva 2008
  • Art. 106 Tuir

7
Art 106 Tuir c.3
  • Testo in vigore dal in vigore dal 25/06/2008
  • 3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al
    decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le
    svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio,
    per l'importo non coperto da garanzia
    assicurativa, che derivano dalle operazioni di
    erogazione del credito alla clientela, compresi i
    crediti finanziari concessi a Stati, banche
    centrali o enti di Stato esteri destinati al
    finanziamento delle esportazioni italiane o delle
    attivita' ad esse collegate, sono deducibili in
    ciascun esercizio nel limite dello 0,30 ndr
    prima era 0,40 e prima ancora, da 2004 a 2005,
    0,60 per cento del valore dei crediti risultanti
    in bilancio, aumentato dell'ammontare delle
    svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare
    complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,30
    per cento e' deducibile in quote costanti nei
    diciotto esercizi successivi ndr prima era 9.
    Ai fini del presente comma le svalutazioni si
    assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti
    risultanti in bilancio. Se in un esercizio
    l'ammontare complessivo delle svalutazioni e'
    inferiore al limite dello 0,30 per cento, sono
    ammessi in deduzione, fino al predetto limite,
    accantonamenti per rischi su crediti. Gli
    accantonamenti non sono piu' deducibili quando il
    loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per
    cento del valore dei crediti risultanti in
    bilancio alla fine dell'esercizio.

8
Titoli e partecipazioni
  • Dopo i crediti, tra le componenti di maggior
    rilievo del bilancio bancario vi sono i titoli,
    detenuti sia come proprietà che per
    intermediazione
  • LF 2008 importanti novità per i soggetti che
    redigono il bilancio in base agli IAS
  • si considerano immobilizzazioni finanziarie gli
    strumenti finanziari diversi da quelli detenuti
    per la negoziazione
  • per i titoli di trading (sia azionari che
    obbligazionari) si prevede il riconoscimento
    delle operazioni di valutazione effettuate (in
    base al fair value). Ciò implica che la
    tassazione delle plusvalenze e la deduciblità
    delle minusvalenze non siano rinviate al momento
    della realizzazione, evitando complessi
    disallineamenti contabili.

9
Interessi passivi art.96 Tuir
  • Testo in vigore dal 22/08/2008
  • c.1. Gli interessi passivi e gli oneri
    assimilati, diversi da quelli compresi nel costo
    dei beni ai sensi del comma 1, lettera b),
    dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun
    periodo d'imposta fino a concorrenza degli
    interessi attivi e proventi assimilati.
    L'eccedenza e' deducibile nel limite del 30 per
    cento del risultato operativo lordo della
    gestione caratteristica..
  • 5. Le disposizioni dei commi precedenti non si
    applicano alle banche e agli altri soggetti
    finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto
    legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con
    l'eccezione delle societa' che esercitano in via
    esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione
    di partecipazioni in societa' esercenti attivita'
    diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle
    imprese di assicurazione nonche' alle societa
    capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. .

10
Interessi passivi art.96 Tuir
  • Testo in vigore dal 22/08/2008
  • c.5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai
    soggetti indicati nel primo periodo del comma 5,
    sono deducibili dalla base imponibile della
    predetta imposta nei limiti del 96 per cento del
    loro ammontare. Nell'ambito del consolidato
    nazionale di cui agli articoli da 117 a 129,
    l'ammontare complessivo degli interessi passivi
    maturati in capo a soggetti partecipanti al
    consolidato a favore di altri soggetti
    partecipanti sono integralmente deducibili sino a
    concorrenza dell'ammontare complessivo degli
    interessi passivi maturati in capo ai soggetti di
    cui al periodo precedente partecipanti a favore
    di soggetti estranei al consolidato..

11
IRAP
  • Per lungo tempo aliquote differenziate, più
    onerose su banche e assicurazioni (5,4, poi
    progressivamente ridotta). Sentenza corte
    costituzionale n.21/2005 ha convalidato la scelta
    operata dal legislatore.
  • Adesso vi sono maggiorazioni regionali es
    Lombardia 5,25 sin dal 2002.
  • Base imponibile (BI) LF 2008 ha apportato una
    radicale revisione della base imponibile, al fine
    di renderla il più simile possibile alla
    definizione di valore della produzione adottata
    dalla contabilità nazionale.

12
IRAP base imponibile
  • In particolare, per le banche e gli altri enti e
    società finanziari la BI è determinata dalla
    somma delle seguenti voci del conto economico
    margine di intermediazione ridotto del 50 dei
    dividendi, ammortamenti dei beni materiali e
    immateriali ad uso funzionale per un importo del
    90, altre spese amministrative per un importo
    del 90. Inoltre, in base a quanto previsto della
    manovra estiva 2008, il 3 degli interessi
    passivi (4 a regime)

13
Imposte indirette
  • IVA regime di esenzione per servizi finanziari
  • Lassoluta prevalenza di operazioni esenti fa si
    che il pro-rata Iva (rapporto fra operazioni che
    danno luogo a detrazione e operazioni
    complessive, incluse cioè quelle esenti) sia
    prossimo a zero, sicchè molte imprese hanno
    esercitato lopzione (art.36-bis decreto Iva, Dpr
    633/72) secondo cui il contribuente che abbia
    dato preventiva comunicazione allamministrazione
    finanziaria è dispnsato dagli obblighi di
    fatturazione e di registrazione relativamente
    alle operazioni esenti, perdendo però ogni
    residua detraibilità dellIva a monte
  • Disomogeneità nel contesto europeo (anche nella
    definizione dei servizi finanziari esenti)
  • Imposta di bollo limposta di bollo risulta
    dovuta per il semplice fatto di essere titolari
    di un rapporto di conto corrente o di deposito
    titoli (assente in molti paesi)
  • Imposta sostitutiva sui finanziamenti bancari
    (sostitutiva di bollo, registro, ipotecarie e
    catastali..)
  • .

14
Oneri impliciti
  • Ruolo delle banche nei confronti del fisco, non
    come contribuente proprio, ma come soggetto terzo
  • Esistono diversi tipi di adempimento, alcuni
    specifici per le banche , altri comuni a tutte le
    imprese, ma di particolare rilievo per le banche
  • Gli adempimenti fiscali possono comprendere le
    segnalazioni nominative (dipende dalle norme a
    volte si mantiene anonimato, a volte no ma
    comunque la ns normativa non prevede segreto
    bancario)

15
Oneri impliciti
  • Svolgimento di compiti che altrimenti dovrebbero
    essere svolti dallamministrazione o dal
    contribuente
  • Corretta individuazione delle fattispecie
    oggetto dei predetti adempimenti
  • Responsabile in proprio per eventuali sanzioni
    nel caso di inesattezze (coinvolgimento del
    contribuente previsto se contestazione riguarda
    la base imponibile)
  • Gli obblighi sono imposta dalla normativa e non
    sono remunerati (né dallo stato, né dal
    contribuente)

16
Collaborazione obbligatoria
  • Obblighi relativi alla applicazione delle
    imposte dovute da dipendenti, collaboratori ed
    altri prestatori di servizi (fiscalità del
    lavoro)
  • Obblighi di applicazione delle imposte connesse
    ai proventi delle operazioni finanziarie svolte
    dalla clientela bancaria (fiscalità
    dellintermediazione)
  • Svolgimento di attività di ausilio
    allamministrazione finanziaria per fini di
    accertamento relative alla clientela (anagrafe,
    monitoraggio, etc.) (strumenti per
    laccertamento)
  • Adempimenti imposti dalla normativa comunitariA
    (Direttiva sul risparmio)
  • Adempimenti richiesti ai fini dellimposta di
    successioni e donazioni)

17
Fiscalità del lavoro
  • La normativa che regola gli adempimenti dovuti
    come sostituti di imposta per i redditi di lavoro
    non è una peculiarità del sistema bancario, ma
    riguarda la generalità delle imprese.
  • Non vi sono regole specifiche per le banche..
  • ma le banche possono presentare particolari
    complessità

18
Fiscalità dellintermdiazione
  • Principali istituti impositivi che rientrano in
    questambito
  • Regime delle ritenute alla fonte per quei
    prodotti emessi dalla banca che ancora sono
    soggetti a questa forma di imposizione (es.
    depositi e c/c bancari, CD, ..)
  • Regime delle ritenute alla fonte per prodotti
    emessi da altri soggetti ma per i quali compete
    alla banca applicare tale forma di imposizione
    (dividendi esteri, proventi di fondi comuni di
    diritto estero, etc..)
  • Regime dellimposta sostituiva applicata da
    banche e altri intermediari su titoli di stato e
    altre obbligazioni adempimenti ai fini del
    riconoscimento dellesenzione per i soggetti non
    r
  • Regime del risparmio amministrato per plusvalenze
    e altri redditi diversi
  • Regime del risparmio gestito per plusvalenze,
    altri redditi diversi e redditi di capitale.
  • A seconda della tipologia gi adempimenti sono
    diversi in alcuni casi semplici e meccanici (es.
    ritenute su dep.) in altri complessi (es
    risparmio gestito et.c.)

19
Banche come ausiliarie per laccertamento
  • Occorre distinguere fra
  • Segnalazioni effettuate in via automatica dalle
    banche
  • Esempi segnalazioni dovute sulla base del cd
    monitoraggio fiscale dei soggetti residenti
    (oggetto di segnalazione sono le movimentazioni
    di denaro e altri flussi di carattere finanziario
    da e per lestero direttiva sul risparmio.
  • Segnalazioni effettuate su richiesta
    dellAmministrazione
  • Indagini riguardanti uno specifico cliente (dati
    notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto
    intrattenuto od operazione effettuata dal cliente
    (indagini tributarie)
  • Segnalazioni dirette allanagrafe dei rapporti
    con gli operatori finanziari
  • Decreto Bersani luglio 2006 (operativo dal
    2007) sono oggetto di segnalazione i dati
    anagrafici e CF del soggetto che intrattiene il
    rapporto
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com