Concorrenza fiscale e norme antielusive LEZIONE 7 - PowerPoint PPT Presentation

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Concorrenza fiscale e norme antielusive LEZIONE 7

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Title: Concorrenza fiscale e norme antielusive LEZIONE 7


1
Concorrenza fiscale e norme antielusiveLEZIONE 7
Tassazione internazionale delle società - PARTE
II ClamepEconomia della tassazione e della
regolazione dei mercati finanziari-Clamfim 4
crediti 30 ore9.11.2009- 14.12.2009
2
Domanda generale Come fronteggiano I singoli
paesi la concorrenza fiscale? (data difficoltà
coordinamento)
  • Possono entrare direttamene nel gioco della
    concorrenza
  • riducendo le aliquote (es imposta societaria uso
    strategico..)
  • usando regimi privilegiati o trasformandosi in
    paradisi fiscali (nei limiti dei confini posti
    dalle iniziative UE e OECD contro la HTC)
  • ..
  • Allentando le norme antielusive (in modo da
    offrire indirettamente la possibilità di
    riduzione del carico fiscale) (e.g. US check the
    box regulation)
  • Possono intraprendere misure difensive
  • introducendo norme antielusive o rendendo quelle
    esistenti più stringenti

3
Dilemma di policy
  • Le norme antielusive sono un bene o un male?
  • Cosa sarebbe preferibile, per i singoli paesi
    allentare le norme antielusive o renderle più
    stringenti?
  • Non è facile fare unanalisi costi/benefici e
    raggiungere una conclusione utile dal punto di
    vista positivo e normativo.

4
Perchè lelusione è un male
  • Effetto sul gettito
  • Lelusione concorre assieme allevasione a
    determinare il tax gap
  • Effetto sullequità del sistema e sulla
    distribuzione del prelievo
  • Le possibilità di eludere le imposte non sono
    equamente distribuite sono solitamente favorite
    le imprese di maggiori dimensioni e i cittadini
    più ricchi.
  • Lelusione altera la percezione dei contribuenti
    e mina la legittimità su cui si basa la funzione
    di prelievo in un sistema democratico
  • Effetto sulla governance delle imprese
  • Lelusione necessita di opacità e complessità,
    per rendere più difficili operazioni di
    accertamento. Ciò può essere sfruttato dai
    manager a proprio vantaggio (..shield for
    managerial opportunism, Desai, et. al)

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Quanto è importante il fenomeno?
  • Conoscere lentità del fenomeno, la sua rilevanza
    quantitativa e il peso relativo di diverse
    modalità di elusione sarebbe molto importante
    anche dal punto di vista normativo
  • E molto difficile avere stime affidabili
  • Per iniziare, è difficile definire lelusione,
    distinguere fra elusione ed evasione, tra tax gap
    dovuto a transazioni interne, ovvero estere
  • Ma cè una crescente evidenza (non solo
    aneddotica) che il fenomeno sia ampio e in
    espansione, soprattutto nel contesto
    internazionale

6
What is tax avoidance?
  • Tax avoidance is a highly subjective and
    political term and covers an enormous range of
    actions. It is no longer sufficient to
    distinguish between avoidance (a legal action)
    and evasion (an illegal action). The terminology
    has been complicated and politicised by the use
    of terms such as acceptable and unacceptable
    tax avoidance, ... (IFS, 2009, p. 7)
  • OECDTA is the arrangement of a taxpayers
    affairs that is intended to reduce its tax
    liability and that although the arrangement could
    be strictly legal it is usually in contradiction
    with the intent of the law it purports to follow
    (Glossary of tax terms)
  • EC An abuse occur only where, despite formal
    observance of the conditions laid down in the
    relevant community rules, their purpose is not
    achieved and there is an intention to obtain an
    advantage by artificially creating the conditions
    for obtaining it (COM (2007) 875)

7
Elusione imposta societaria (1)
  • Fonti principali di elusione da parte delle MN
    profit shifting and tax deferral
  • Molti studi empirici forniscono evidenza per gli
    USA
  • There is ample and simple evidence that profits
    appear in countries inconsistent with an economic
    motivation (Gravelle, 2009, 12). Le stime della
    perdita di gettito sono molto variabili, ma
    potrebbero arrivare a 60 miliardi.
  • Eliminare il deferral (cioè reimpatriare tutti i
    profitti) aumenterebbe il gettito di circa 11
    miliardi (nel 2010, secondo il Joint Committee on
    Taxation) or 14 miliardi (Tax Administration).

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Elusione imposta societaria (2)
  • Meta- analisi (De Moji, Ederveen, OREP, 2008)
  • Stima dellelasticità della base imponibile
    societaria (quanto varia la base al variare
    dellaliquota) per cinque diverse scelte forma
    legale, debito/azioni, spostamento profitti
    allestero (profit shifting), scala
    dellinvestimento, localizzazione
    dellinvestimento
  • Le conclusioni suggeriscono che empirical
    studies on profit shifting yield the largest
    tax-base elasticities .
  • Intra-EU profit shifting by EU MN (Huizinga,
    Laeven, Cepr Wp, 2007)
  • substantial redistribution of national
    corporate tax revenues. Many European nations
    appear to gain revenues from intra-European
    profit shifting by multinationals largely at the
    expense of Germany

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Elusione dellimposta societaria (3)
  • Germania
  • the strongest evidence for profit shifting
    behavior is found for inbound FDI a
    10-percentage point increase in the parents home
    country tax rate leads to roughly half a
    percentage point increase in the profitability of
    the German subsidiary . (Weichenrieder, Itax,
    2009)
  • ..international debt is used to shift profits
    to low-tax countries. However, the tax effects
    are rather small. .our estimates suggest that
    other strategies to shift income to low-tax
    countries are relatively more important.(Buettner
    , Wamser, OCBT, 2009)
  • Italia
  • Cè una qualche evidenza empirica, ma ancora
    limitata, che il fenomeno sia importante anche
    Italia (Gastaldi, Pazienza, SE 2005 Panteghini)

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Elusione personale
  • E ancora più difficile da stimare
  • Lelusione fiscale sconfina più facilmente
    nellevasione
  • Il punto di partenza necessario è conoscere i
    patrimoni detenuti allestero
  • Ma come si fa se non sono dichiarati al fisco?
  • Vi è molta evidenza aneddotica (solo per
    menzionare alcuni tra i casi più noti Pavarotti,
    Schumaker, Valentino Rossi ma persino Bono
    (U2)
  • Bono, the rock star and campaigner against
    Third World debt, is asking the Irish government
    to contribute more to Africa. At the same time,
    he's reducing tax payments that could help fund
    that aid. After Ireland said it would scrap a
    break that lets musicians and artists avoid
    paying taxes on royalties, Bono and his U2
    band-mates earlier this year moved their music
    publishing company to the Netherlands. The Dublin
    group, which Forbes estimates earned 110 million
    in 2005, will pay about 5 percent tax on their
    royalties, less than half the Irish rate.
    (Bloomberg news, 2006)

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Direttiva EU sul risparmio (2003/48)
  • Come abbiamo visto, il monitoraggio effettuato
    dalla Commissione e anche altri studi (es.
    Hemmelgarn, Nicodème, 2009) hanno messo in
    evidenza come sia relativamente facile eludere la
    direttiva. Soprattutto attraverso
  • luso di veicoli intermedi, come i trust
  • linvestimento in prodotti non coperti dalla
    direttiva

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Costi di riduzione dellelusione (internazionale)
  • Da quanto detto fino ad ora possiamo concludere
    che nonostante le difficoltà, occorrerebbe
    contrastare lelusione
  • Ma ci sono dei costi, e quali? Le norme
    antielusive
  • potrebbero essere inefficienti (relativamente al
    benessere interno) and persino inefficaci a
    ridurre il tax gap interno
  • comportano spesso elevati costi di compliance and
    enforcement, inclusi i costi amministrativi e
    delle controversie giudiziarie (nazionali e
    comunitarie)
  • sollevano frequentemente problemi di coerenza con
    il prelievo nel suo complesso e con le norme
    comunitarie

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Costi economici (1)
  • Introdurre o rendere più strigenti le norme
    antielusive potrebbe non essere la politica
    ottimale dal punto di vista nazionale Ciò è vero
    in particolare per le MN
  • Con norme elusive lasche un paese può diventare
    una localizzazione attraente nonostante
    unelevata aliquota di imposta. Una politica
    accomodante per quanto riguarda la possiblità di
    eludere può essere un sostituto della concorrenza
    fiscale effettuata riducendo le aliquote e può
    essere una politica sostituiva a quella di
    discriminare fra società più o meno mobili
    (Peralta et al., ITAX, 2006)
  • In generale, leffetto sul gettito non è certo
    dipende da quanto sono immobili le imprese
    nazionali, da quanto importante è questo settore,
    etc

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Costi economici (2)
  • Recenti studi empirici confermano lesistenza di
    alcuni effetti di rilievo delle possiblità di
    elusione su FDI
  • Es. Germania (Overesch, NTJ, 2009)
  • effects due to taxation of shifted profits on
    investment in high-tax host country play an
    important role. anti-avoidance legislation set
    up to restrict profit-shifting opportunities and
    to protect tax revenues may constitute negative
    investment effects.
  • Vi è una letteratura correlata sui Tax Havens
    (cfr. Dharmapala, OREP, 2008)
  • Erodono la base imponibile nei paesi ad aliquota
    elevata, fornendo opportunità ad eludere o
    evadere limposta?
  • o mitigano la concorrenza fiscale consentendo
    ai paesi ad aliquota più elevata di imporre
    aliquote effettive più basse sulle imprese più
    mobili (e più alte su quelle meno mobili)?

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Costi amministrativi e di adempimento (1)
  • E molto difficile definire lelusione fiscale e
    tracciare un confine tra transazioni commerciali
    assolutamente legittime ed efficienti (anche dal
    punto di vista fiscale) e wholly artificial
    arrangements il cui scopo è solo quello di
    raggirare la normativa
  • Sia le pratiche elusive, sia le norma
    antielusive sono
  • Altamente complesse e controverse, dal punto di
    vista economico, legislativo, amministrativo,
    giudiziario,
  • ciò è particolarmente vero in un contesto
    internazionale (vi è un ampia varietà di
    tecniche, fonti, circuiti, attori e paesi
    coinvolti)

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Costi amministrativi e di adempimento (2)
  • I contribuenti e lamministrazione fiscale
    possono avere incentivi diversi (oltre al
    conflitto su quante imposte pagare)
  • Chi deve sopportare lonere della prova?
  • I contribuenti richiedono certezza e stabilità
    della normativa mentre amministrazione potrebbe
    preferire confini non troppo certi e stabili (che
    sarebbero più facili da raggirare)
  • La presenza di incertezza e rischi fiscali può
    fungere da incertezza a FDI
  • Complessità ulteriori possono derivare da
    conflitti potenziali fra principi fiscali
    interni e internazionali, e in particolare con le
    norme comunitarie e i principi del Trattato EU
    (e.g. TC rules, CFC, ..)

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Conclusioni a che punto siamo
  • Nonostante lincertezza sui pro e contro delle
    norme antielusive, si osserva (tendenza
    generale)
  • Un uso crescente e un progressivo rafforzamento
    di queste norme (la crisi finanziaria rende anche
    più pressanti le esigenze di ridurre il tax gap,
    per il governo e ridurre il carico fiscale, anche
    eludendo o evadendo, per le imprese)
  • vi è una parallela insoddisfazione per queste
    norme, a causa dei loro costi..
  • Vi è una necessità crescente di strumenti più
    adeguati per ridurre lelusione internazionale
  • Occorrono norme più semplici ed efficaci, e più
    efficienti (meno costose)
  • Le misure unilaterali possono risolvere solo in
    parte il problema

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Prospettive cosa si può fare?
  • Analizzare e rimuovere le cause sottostanti
  • affrontare il problema, non i sintomi (ad es.
    rimuovere la differenza fra finanziamento con
    debito e capitale proprio, piuttosto che
    introdurre norme contro la TC,)
  • Ma ciò non basta occorre cooperazione
  • I costi di reputazione possono essere importanti
  • ma lapproccio volontario non basta! (CSR)
  • Larea grigia deve essere ridotta (Freeman et
    al, IFS and OCBT, 2008 and 2009)
  • La legislazione deve essere più chiara, certa e
    stabile possibile
  • Più procedure di consultazione e disclosure al
    fine di
  • trovare obiettivi comuni tra contribuenti,
    professionisti e amministrazione finanziaria
  • migliorare il processo di formazione e scrittura
    della normativa

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Prospettive cooperazione internazionale
  • Allinterno della UE
  • Casi ECJ e guidelines della Commissione (COM
    (2007) 875)
  • Estensione e emendamenti alla EUSD,
  • CCCTB (potrebbe ridurre profit shifting)
  • A livello mondiale
  • CCCTB nella UE potrebbe creare clima favorevole
    per estensione del metodo a livello mondiale
  • Accordi per scambi di informazioni multilaterali
  • Iniziative contro i paradisi fiscali e accordi
    per intraprendere misure difensive (vedi G20
    aprile 2009 e Second Conference on the Fight
    against International Tax Fraud and Evasion,
    Berlin, 23 June 2009)
  • La cooperazione deve affrontare la concorrenza
    fiscale generale, non solo quella dannosa

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Misure del governo italiano per affrontare la
concorrenza fiscale
David Pitaro Rome, 9 October 2009
21
Norme per contrastare lelusione internazionale
  • Norme che limitano la deduciblità dei costi per
    operazioni con soggetti localizzati in paesi a
    fiscalità privilegiata
  • Legislazione sulle controllate estere Controlled
    foreign companies (CFC)
  • Trattamento fiscale dei rendimenti finanziari in
    ingresso e in uscita
  • Presunzione di residenza fiscale in Italia

22
Indeducibilità dei costi finalità
  • Si teme che un costo relativo ad una transazione
    con un paese a fiscalità privilegiata nasconda
    unoperazione effettuata per spostare profitti
    allestero e senza valide ragioni economiche.
  • Si presumono come fittizie le operazioni condotte
    con TH e che generano questi costi
  • La normativa è complementare a quella sul TP (per
    evitare che valori delle transazione non
    veritieri nascondano lo spostamenteo di base
    imponibile nei TH)
  • La normativa in questione è controversa e ha
    subito molte modifiche normative (Pitaro, 2009)

23
Indeducibilità dei costi
  • Art. 110 c.10 dopo decreto 12-bis Tuir (in
    vigore da 1/1/2008)
  • c10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli
    altri componenti negativi derivanti da operazioni
    intercorse con imprese residenti ovvero
    localizzate in Stati o territori diversi da
    quelli individuati nella lista di cui al decreto
    ministeriale emanato ai sensi dell'articolo
    168-bis. Tale deduzione e' ammessa per le
    operazioni intercorse con imprese residenti o
    localizzate in Stati dell'Unione europea o dello
    Spazio economico europeo inclusi nella lista di
    cui al citato decreto.

24
art. 168 bis Paesi e territori che consentono
un adeguato scambio di informazioni. (1)
  • 1. Con decreto del Ministro dell'economia e
    delle finanze sono individuati gli Stati e
    territori che consentono un adeguato scambio di
    informazioni, ai fini dell'applicazione delle
    disposizioni contenute negli articoli 10, comma
    1, lettera e-bis), 73, comma 3, e 110, commi 10 e
    12-bis, del presente testo unico, nell'art. 26,
    commi 1 e 5, nonche' nell'articolo 27, comma
    3-ter, del decreto del Presidente della
    Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
    successive modificazioni, nell'articolo 10-ter,
    commi 1 e 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e
    successive modificazioni, negli articoli 1, comma
    1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile
    1996, n. 239, e successive modificazioni,
    nell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25
    settembre 2001, n. 351, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
    410.
  • 2.

25
art. 168 bis Paesi e territori che consentono
un adeguato scambio di informazioni. (2)
  • 2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono
    individuati gli Stati e territori che consentono
    un adeguato scambio di informazioni e nei quali
    il livello di tassazione non e' sensibilmente
    inferiore a quello applicato in Italia, ai fini
    dell'applicazione delle disposizioni contenute
    negli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87,
    comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1
    e 5, e 168, comma 1, del presente testo unico,
    nonche' negli articoli 27, comma 4, e 37-bis,
    comma 3, del decreto del Presidente della
    Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
    successive modificazioni.
  • Ripensamento del sistema black and white list
    tuttora esistente per passare ad un sistema di
    sole white list
  • Decreto non ancora approvato

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Indeducibilità dei costi disapplicazioni
  • Onere della prova è sul contribuente
  • c11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si
    applicano quando le imprese residenti in Italia
    forniscano la prova che le imprese estere
    svolgono prevalentemente un'attivita' commerciale
    effettiva, ovvero che le operazioni poste in
    essere rispondono ad un effettivo interesse
    economico e che le stesse hanno avuto concreta
    esecuzione. Le spese e gli altri componenti
    negativi deducibili ai sensi del primo periodo
    sono separatamente indicati nella dichiarazione
    dei redditi. L'Amministrazione, prima di
    procedere all'emissione dell'avviso di
    accertamento d'imposta o di maggiore imposta,
    deve notificare all'interessato un apposito
    avviso con il quale viene concessa al medesimo la
    possibilita' di fornire, nel termine di novanta
    giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione
    non ritenga idonee le prove addotte, dovra' darne
    specifica motivazione nell'avviso di
    accertamento.

27
Indeducibilità dei costi ambito di applicazione
  • Coordinamento con norme CFC
  • c12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non
    si applicano per le operazioni intercorse con
    soggetti non residenti cui risulti applicabile
    gli articoli 167 o 168, concernente disposizioni
    in materia di imprese estere partecipate.
  • Estensione a professionisti
  • c12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si
    applicano anche alle prestazioni di servizi rese
    dai professionisti domiciliati in Stati o
    territori diversi da quelli individuati nella
    lista di cui al decreto ministeriale emanato ai
    sensi dell'articolo 168-bis. Tale disposizione
    non si applica ai professionisti domiciliati in
    Stati dell'Unione europea o dello Spazio
    economico europeo inclusi nella lista di cui al
    citato decreto.

28
Legislazione CFC finalità
  • Contrastare lelusione derivante dal trattenere
    allestero i profitti (deferral)
  • Normativa molto diffusa che solitamente prevede
    che i redditi generati dallorganismo estero
    (società impresa, ente) localizzato in un TH
    siano imputati in capo ai soggetti residenti
    (persona fisica o società) che controllano tali
    organismi. Due modelli
  • transactional approach (es Usa) si basa sulla
    tipologia di reddito prodotto dalla controllata.
    Riguarda soprattutto passive income
  • jurisdictional (or territorial) approach si
    basa sul territorio (black list)
  • In Italia è in vigore dal 2002, a seguito
    specifica raccomandazione OCSE (Rapporto HTC
    1998)

29
Legislazione CFC (1)
  • Art. 167 Tuir (Testo in vigore dal 05/08/2009)
  • 1. Se un soggetto residente in Italia detiene,
    direttamente o indirettamente, anche tramite
    societa' fiduciarie o per interposta persona, il
    controllo di una impresa, di una societa' o di
    altro ente, residente o localizzato in Stati o
    territori diversi da quelli di cui al decreto del
    Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai
    sensi dell'articolo 168-bis, i redditi conseguiti
    dal soggetto estero partecipato sono imputati, ,
    ai soggetti residenti in proporzione alle
    partecipazioni da essi detenute.
  • I redditi della partecipata estera vengono
    imputati direttamente in capo alla madre

30
Legislazione CFC (2)
  • I dividendi successivamente distribuiti
    dallentità estera alla madre italiana sono
    tassati solo per lammontare in eccesso al
    reddito già tassato in capo alla madre, secondo
    le regole CFC
  • La legislazione CFC si applica anche alle
    collegate (partecipazione almeno 20 art. 168
    Tuir). In questo caso
  • sono previste alcune semplificazioni per
    calcolare la base imponibile.
  • a differenza di CFC per controllate, in questo
    caso la norma non si applica al reddito che
    deriva da società collegate estere in paesi che
    NON hanno fiscalità privilegiata, ma tramite loro
    stabili organizzazioni localizzate in paesi
    blacklisted.

31
Legislazione CFC (3) disapplicazione
  • Possibili casi di disapplicazione con onere della
    prova a carico del contribuente.
  • c5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano
    se il soggetto residente dimostra,
    alternativamente, che
  • a) la societa' o altro ente non residente svolga
    un'effettiva attivita industriale o commerciale,
    come sua principale attivita', nel mercato dello
    stato o territorio di insediamento per le
    attivita' bancarie, finanziarie e assicurative
    quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta
    quando la maggior parte delle fonti, degli
    impieghi o dei ricavi originano nello Stato o
    territorio di insediamento
  • b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto
    di localizzare i redditi in Stati o territori
    diversi da quelli di cui al decreto del Ministro
    dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
    dell'articolo 168-bis. Per i fini di cui al
    presente comma, il contribuente deve interpellare
    preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai
    sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio
    2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del
    contribuente.

32
Legislazione CFC (4) disapplicazione
  • 5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del
    comma 5 non si applica qualora i proventi della
    societa' o altro ente non residente provengono
    per piu' del 50 dalla gestione, dalla detenzione
    o dall'investimento in titoli, partecipazioni,
    crediti o altre attivita' finanziarie, dalla
    cessione o dalla concessione in uso di diritti
    immateriali relativi alla proprieta industriale,
    letteraria o artistica, nonche' dalla prestazione
    di servizi nei confronti di soggetti che
    direttamente o indirettamente controllano la
    societa' o l'ente non residente, ne sono
    controllati o sono controllati dalla stessa
    societa' che controlla la societa' o l'ente non
    residente, ivi compresi i servizi finanziari.

33
Legislazione CFC dal 1 luglio 2009
  • Lambito di applicazione delle norme CFC è stato
    recentemente ampliato. Le norme si applicano a
    tutti i paesi se
  • la società estera deriva i propri profitti
    principalmente da passive income o da servizi
    infra gruppo e
  • lonere di imposta effettivo della CFC nel paese
    di residenza è meno della metà di quello che
    sarebbe se la CFC fosse stata tassata in Italia

34
  • Art. 168 Tuir
  • c.8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova
    applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti
    controllati ai sensi dello stesso comma sono
    localizzati in stati o territori diversi da
    quelli ivi richiamati, qualora ricorrono
    congiuntamente le seguenti condizioni
  • a) sono assoggettati a tassazione effettiva
    inferiore a piu' della meta di quella a cui
    sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia
  • b) hanno conseguito proventi derivanti per piu'
    del 50 dalla gestione, dalla detenzione o
    dall'investimento in titoli, partecipazioni,
    crediti o altre attivita' finanziarie, dalla
    cessione o dalla concessione in uso di diritti
    immateriali relativi alla proprieta' industriale,
    letteraria o artistica nonche' dalla prestazione
    di servizi nei confronti di soggetti che
    direttamente o indirettamente controllano la
    societa' o l'ente non residente, ne sono
    controllati o sono controllati dalla stessa
    societa' che controlla la societa' o l'ente non
    residente, ivi compresi i servizi
  • 8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si
    applicano se il soggetto residente dimostra che
    l'insediamento all'estero non rappresenta una
    costruzione artificiosa volta a conseguire un
    indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente
    comma il contribuente deve interpellare
    l'amministrazione finanziaria secondo le
    modalita' indicate nel precedente comma 5.

35
Disposizioni antielusive per attività
finanziarie
  • Due gruppi di norme
  • Quelle sui redditi in uscita (outbound incomes),
    volta soprattutto ad evitare lesterovestizione,
    per usufruire dei regimi fiscali più vantaggiosi
    solitamente riservati ai non residenti
  • Quelle sui redditi in entrata (inbound incomes),
    che hanno soprattutto lo scopo di evitare che
    tassazioni ridotte, ad esempio sui dividendi, per
    evitare la doppia imposizione si applichino anche
    quando sui redditi di fonte estera limposta
    societaria pagata è molto ridotta, o addirittura
    inesistente.

36
Outbound income
  • Interessi
  • Esenzione per non residenti in Italia, ma che
    risiedono in Stati che consentono un adeguato
    scambio di informazioni (tioli emessi da grandi
    emittenti stato, banche, società quotate..) . In
    caso contrario vi è una ritenuta con aliquota del
    12,5, o del 27 se il prestatore estero è
    residente in un paese black list
  • Dividendi
  • Ritenuta del 27, generalizzata,
    indipendentemente dalla partecipazione e dalla
    residenza del percettore, a parte
  • Ritenuta 1,375 a dividendi corrisposti a società
    residenti nella UE o SEE, inclusi nella white
    list. NB modifica introdotta dal LF 2008 per
    equiparare trattamento società interne ed estere
    (0,01375 0,050,275). (Vedi procedura
    infrazione comunitaria Sole )

37
Outbound income
  • Plusvalenze
  • Per investitori non residenti le plusvalenze
    derivanti da attività finanziarie commerciate su
    mercati regolamentati non sono tassate
  • In caso contrario 12,5 di ritenuta, a meno che
    linvestitore non risieda in un paese con
    adeguato scambio di informazioni ( in tal caso
    sono esenti)

38
Inbound income
  • Interessi
  • Non vi sono norme particolari
  • Dividendi e plusvalenze
  • Soggetti irpef tassazione in Irpef se i
    dividendi provengono da società (e le plusvalenze
    da cessione di quote di società) localizzata in
    un paese a fiscalità privilegiata (ai sensi CFC)
    e non quotata su mercati regolamentati (non si
    applica se interpello positivo..)
  • Soggetti Ires i dividendi esteri ed interni
    hanno lo stesso trattamento (95 esclusi da BI)
    se non sono stati dedotti nel paese fonte e e se
    non sono stati distribuiti direttamente o
    indirettamente da una società residente in un TH
    (ai sensi CFC). Nel caso pulsvalenze questa
    condizione deve valere per tre anni

39
Presunzione di residenza in Italia
  • Individui
  • Un cittadino italiano che si trasferisce in un
    paese black list si considera ancora residente,
    anche se il suo nome è stato cancellato
    dallanagrafe
  • Lonere della prova (dimostrare che non è più
    residente) è a suo carico
  • Società e altre entità
  • Presunzione relativa (il contribuente può sempre
    mostrare il contrario) di residenza in Italia per
    società estere che detengono partecipazioni di
    controllo in società italiane, quando
  • siano controllate (anche indirettamente) da
    soggetti da residenti in Italia
  • Risultino amministrati da un consiglio di
    amministrazione (o organo equivalente) composto
    prevalentemente da amministratori residenti in
    Italia

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Conclusione
  • Importanza norme antielusive
  • Difficoltà di valutazione
  • Costi
  • Benefici (tenendo conto dei principi di
    sussidiarietà e proporzionalità)
  • Occorre considerare effetti su
  • Contribuente
  • Amministrazione
  • Gettito
  • Coerenza del sistema interno
  • Coerenza con il sistema comunitario e le norme
    internazionali
  • vedi conclusioni più generali prima parte

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Riferimenti bibliografici
  • D. Pitaro, Le disposizioni italiane di contrasto
    allelusione fiscale internazionale, Quaderni di
    ricerca giuridica, n. 65, 2009, Banca dItalia,
    Roma
  • Banca dItalia, Conference on International Tax
    Competition Roma 9 ottobre 2009
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