Title: Concorrenza fiscale e norme antielusive LEZIONE 7
1Concorrenza fiscale e norme antielusiveLEZIONE 7
Tassazione internazionale delle società - PARTE
II ClamepEconomia della tassazione e della
regolazione dei mercati finanziari-Clamfim 4
crediti 30 ore9.11.2009- 14.12.2009
2Domanda generale Come fronteggiano I singoli
paesi la concorrenza fiscale? (data difficoltà
coordinamento)
- Possono entrare direttamene nel gioco della
concorrenza - riducendo le aliquote (es imposta societaria uso
strategico..) - usando regimi privilegiati o trasformandosi in
paradisi fiscali (nei limiti dei confini posti
dalle iniziative UE e OECD contro la HTC) - ..
- Allentando le norme antielusive (in modo da
offrire indirettamente la possibilità di
riduzione del carico fiscale) (e.g. US check the
box regulation) - Possono intraprendere misure difensive
- introducendo norme antielusive o rendendo quelle
esistenti più stringenti -
3Dilemma di policy
- Le norme antielusive sono un bene o un male?
- Cosa sarebbe preferibile, per i singoli paesi
allentare le norme antielusive o renderle più
stringenti? - Non è facile fare unanalisi costi/benefici e
raggiungere una conclusione utile dal punto di
vista positivo e normativo.
4Perchè lelusione è un male
- Effetto sul gettito
- Lelusione concorre assieme allevasione a
determinare il tax gap - Effetto sullequità del sistema e sulla
distribuzione del prelievo - Le possibilità di eludere le imposte non sono
equamente distribuite sono solitamente favorite
le imprese di maggiori dimensioni e i cittadini
più ricchi. - Lelusione altera la percezione dei contribuenti
e mina la legittimità su cui si basa la funzione
di prelievo in un sistema democratico - Effetto sulla governance delle imprese
- Lelusione necessita di opacità e complessità,
per rendere più difficili operazioni di
accertamento. Ciò può essere sfruttato dai
manager a proprio vantaggio (..shield for
managerial opportunism, Desai, et. al)
5Quanto è importante il fenomeno?
- Conoscere lentità del fenomeno, la sua rilevanza
quantitativa e il peso relativo di diverse
modalità di elusione sarebbe molto importante
anche dal punto di vista normativo - E molto difficile avere stime affidabili
- Per iniziare, è difficile definire lelusione,
distinguere fra elusione ed evasione, tra tax gap
dovuto a transazioni interne, ovvero estere - Ma cè una crescente evidenza (non solo
aneddotica) che il fenomeno sia ampio e in
espansione, soprattutto nel contesto
internazionale
6What is tax avoidance?
- Tax avoidance is a highly subjective and
political term and covers an enormous range of
actions. It is no longer sufficient to
distinguish between avoidance (a legal action)
and evasion (an illegal action). The terminology
has been complicated and politicised by the use
of terms such as acceptable and unacceptable
tax avoidance, ... (IFS, 2009, p. 7) - OECDTA is the arrangement of a taxpayers
affairs that is intended to reduce its tax
liability and that although the arrangement could
be strictly legal it is usually in contradiction
with the intent of the law it purports to follow
(Glossary of tax terms) - EC An abuse occur only where, despite formal
observance of the conditions laid down in the
relevant community rules, their purpose is not
achieved and there is an intention to obtain an
advantage by artificially creating the conditions
for obtaining it (COM (2007) 875)
7Elusione imposta societaria (1)
- Fonti principali di elusione da parte delle MN
profit shifting and tax deferral - Molti studi empirici forniscono evidenza per gli
USA - There is ample and simple evidence that profits
appear in countries inconsistent with an economic
motivation (Gravelle, 2009, 12). Le stime della
perdita di gettito sono molto variabili, ma
potrebbero arrivare a 60 miliardi. - Eliminare il deferral (cioè reimpatriare tutti i
profitti) aumenterebbe il gettito di circa 11
miliardi (nel 2010, secondo il Joint Committee on
Taxation) or 14 miliardi (Tax Administration).
8Elusione imposta societaria (2)
- Meta- analisi (De Moji, Ederveen, OREP, 2008)
- Stima dellelasticità della base imponibile
societaria (quanto varia la base al variare
dellaliquota) per cinque diverse scelte forma
legale, debito/azioni, spostamento profitti
allestero (profit shifting), scala
dellinvestimento, localizzazione
dellinvestimento - Le conclusioni suggeriscono che empirical
studies on profit shifting yield the largest
tax-base elasticities . - Intra-EU profit shifting by EU MN (Huizinga,
Laeven, Cepr Wp, 2007) - substantial redistribution of national
corporate tax revenues. Many European nations
appear to gain revenues from intra-European
profit shifting by multinationals largely at the
expense of Germany
9Elusione dellimposta societaria (3)
- Germania
- the strongest evidence for profit shifting
behavior is found for inbound FDI a
10-percentage point increase in the parents home
country tax rate leads to roughly half a
percentage point increase in the profitability of
the German subsidiary . (Weichenrieder, Itax,
2009) - ..international debt is used to shift profits
to low-tax countries. However, the tax effects
are rather small. .our estimates suggest that
other strategies to shift income to low-tax
countries are relatively more important.(Buettner
, Wamser, OCBT, 2009) - Italia
- Cè una qualche evidenza empirica, ma ancora
limitata, che il fenomeno sia importante anche
Italia (Gastaldi, Pazienza, SE 2005 Panteghini)
10Elusione personale
- E ancora più difficile da stimare
- Lelusione fiscale sconfina più facilmente
nellevasione - Il punto di partenza necessario è conoscere i
patrimoni detenuti allestero - Ma come si fa se non sono dichiarati al fisco?
- Vi è molta evidenza aneddotica (solo per
menzionare alcuni tra i casi più noti Pavarotti,
Schumaker, Valentino Rossi ma persino Bono
(U2) - Bono, the rock star and campaigner against
Third World debt, is asking the Irish government
to contribute more to Africa. At the same time,
he's reducing tax payments that could help fund
that aid. After Ireland said it would scrap a
break that lets musicians and artists avoid
paying taxes on royalties, Bono and his U2
band-mates earlier this year moved their music
publishing company to the Netherlands. The Dublin
group, which Forbes estimates earned 110 million
in 2005, will pay about 5 percent tax on their
royalties, less than half the Irish rate.
(Bloomberg news, 2006)
11Direttiva EU sul risparmio (2003/48)
- Come abbiamo visto, il monitoraggio effettuato
dalla Commissione e anche altri studi (es.
Hemmelgarn, Nicodème, 2009) hanno messo in
evidenza come sia relativamente facile eludere la
direttiva. Soprattutto attraverso - luso di veicoli intermedi, come i trust
- linvestimento in prodotti non coperti dalla
direttiva
12Costi di riduzione dellelusione (internazionale)
- Da quanto detto fino ad ora possiamo concludere
che nonostante le difficoltà, occorrerebbe
contrastare lelusione - Ma ci sono dei costi, e quali? Le norme
antielusive - potrebbero essere inefficienti (relativamente al
benessere interno) and persino inefficaci a
ridurre il tax gap interno - comportano spesso elevati costi di compliance and
enforcement, inclusi i costi amministrativi e
delle controversie giudiziarie (nazionali e
comunitarie) - sollevano frequentemente problemi di coerenza con
il prelievo nel suo complesso e con le norme
comunitarie
13Costi economici (1)
- Introdurre o rendere più strigenti le norme
antielusive potrebbe non essere la politica
ottimale dal punto di vista nazionale Ciò è vero
in particolare per le MN - Con norme elusive lasche un paese può diventare
una localizzazione attraente nonostante
unelevata aliquota di imposta. Una politica
accomodante per quanto riguarda la possiblità di
eludere può essere un sostituto della concorrenza
fiscale effettuata riducendo le aliquote e può
essere una politica sostituiva a quella di
discriminare fra società più o meno mobili
(Peralta et al., ITAX, 2006) - In generale, leffetto sul gettito non è certo
dipende da quanto sono immobili le imprese
nazionali, da quanto importante è questo settore,
etc
14Costi economici (2)
- Recenti studi empirici confermano lesistenza di
alcuni effetti di rilievo delle possiblità di
elusione su FDI - Es. Germania (Overesch, NTJ, 2009)
- effects due to taxation of shifted profits on
investment in high-tax host country play an
important role. anti-avoidance legislation set
up to restrict profit-shifting opportunities and
to protect tax revenues may constitute negative
investment effects. - Vi è una letteratura correlata sui Tax Havens
(cfr. Dharmapala, OREP, 2008) - Erodono la base imponibile nei paesi ad aliquota
elevata, fornendo opportunità ad eludere o
evadere limposta? - o mitigano la concorrenza fiscale consentendo
ai paesi ad aliquota più elevata di imporre
aliquote effettive più basse sulle imprese più
mobili (e più alte su quelle meno mobili)?
15Costi amministrativi e di adempimento (1)
- E molto difficile definire lelusione fiscale e
tracciare un confine tra transazioni commerciali
assolutamente legittime ed efficienti (anche dal
punto di vista fiscale) e wholly artificial
arrangements il cui scopo è solo quello di
raggirare la normativa - Sia le pratiche elusive, sia le norma
antielusive sono - Altamente complesse e controverse, dal punto di
vista economico, legislativo, amministrativo,
giudiziario, - ciò è particolarmente vero in un contesto
internazionale (vi è un ampia varietà di
tecniche, fonti, circuiti, attori e paesi
coinvolti)
16Costi amministrativi e di adempimento (2)
- I contribuenti e lamministrazione fiscale
possono avere incentivi diversi (oltre al
conflitto su quante imposte pagare) - Chi deve sopportare lonere della prova?
- I contribuenti richiedono certezza e stabilità
della normativa mentre amministrazione potrebbe
preferire confini non troppo certi e stabili (che
sarebbero più facili da raggirare) - La presenza di incertezza e rischi fiscali può
fungere da incertezza a FDI - Complessità ulteriori possono derivare da
conflitti potenziali fra principi fiscali
interni e internazionali, e in particolare con le
norme comunitarie e i principi del Trattato EU
(e.g. TC rules, CFC, ..)
17Conclusioni a che punto siamo
- Nonostante lincertezza sui pro e contro delle
norme antielusive, si osserva (tendenza
generale) - Un uso crescente e un progressivo rafforzamento
di queste norme (la crisi finanziaria rende anche
più pressanti le esigenze di ridurre il tax gap,
per il governo e ridurre il carico fiscale, anche
eludendo o evadendo, per le imprese) - vi è una parallela insoddisfazione per queste
norme, a causa dei loro costi.. - Vi è una necessità crescente di strumenti più
adeguati per ridurre lelusione internazionale - Occorrono norme più semplici ed efficaci, e più
efficienti (meno costose) - Le misure unilaterali possono risolvere solo in
parte il problema
18Prospettive cosa si può fare?
- Analizzare e rimuovere le cause sottostanti
- affrontare il problema, non i sintomi (ad es.
rimuovere la differenza fra finanziamento con
debito e capitale proprio, piuttosto che
introdurre norme contro la TC,) - Ma ciò non basta occorre cooperazione
- I costi di reputazione possono essere importanti
- ma lapproccio volontario non basta! (CSR)
- Larea grigia deve essere ridotta (Freeman et
al, IFS and OCBT, 2008 and 2009) - La legislazione deve essere più chiara, certa e
stabile possibile - Più procedure di consultazione e disclosure al
fine di - trovare obiettivi comuni tra contribuenti,
professionisti e amministrazione finanziaria - migliorare il processo di formazione e scrittura
della normativa
19Prospettive cooperazione internazionale
- Allinterno della UE
- Casi ECJ e guidelines della Commissione (COM
(2007) 875) - Estensione e emendamenti alla EUSD,
- CCCTB (potrebbe ridurre profit shifting)
- A livello mondiale
- CCCTB nella UE potrebbe creare clima favorevole
per estensione del metodo a livello mondiale - Accordi per scambi di informazioni multilaterali
- Iniziative contro i paradisi fiscali e accordi
per intraprendere misure difensive (vedi G20
aprile 2009 e Second Conference on the Fight
against International Tax Fraud and Evasion,
Berlin, 23 June 2009) - La cooperazione deve affrontare la concorrenza
fiscale generale, non solo quella dannosa
20Misure del governo italiano per affrontare la
concorrenza fiscale
David Pitaro Rome, 9 October 2009
21Norme per contrastare lelusione internazionale
- Norme che limitano la deduciblità dei costi per
operazioni con soggetti localizzati in paesi a
fiscalità privilegiata - Legislazione sulle controllate estere Controlled
foreign companies (CFC) - Trattamento fiscale dei rendimenti finanziari in
ingresso e in uscita - Presunzione di residenza fiscale in Italia
22Indeducibilità dei costi finalità
- Si teme che un costo relativo ad una transazione
con un paese a fiscalità privilegiata nasconda
unoperazione effettuata per spostare profitti
allestero e senza valide ragioni economiche. - Si presumono come fittizie le operazioni condotte
con TH e che generano questi costi - La normativa è complementare a quella sul TP (per
evitare che valori delle transazione non
veritieri nascondano lo spostamenteo di base
imponibile nei TH) - La normativa in questione è controversa e ha
subito molte modifiche normative (Pitaro, 2009)
23Indeducibilità dei costi
- Art. 110 c.10 dopo decreto 12-bis Tuir (in
vigore da 1/1/2008) - c10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli
altri componenti negativi derivanti da operazioni
intercorse con imprese residenti ovvero
localizzate in Stati o territori diversi da
quelli individuati nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo
168-bis. Tale deduzione e' ammessa per le
operazioni intercorse con imprese residenti o
localizzate in Stati dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo inclusi nella lista di
cui al citato decreto.
24art. 168 bis Paesi e territori che consentono
un adeguato scambio di informazioni. (1)
- 1. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono individuati gli Stati e
territori che consentono un adeguato scambio di
informazioni, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni contenute negli articoli 10, comma
1, lettera e-bis), 73, comma 3, e 110, commi 10 e
12-bis, del presente testo unico, nell'art. 26,
commi 1 e 5, nonche' nell'articolo 27, comma
3-ter, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, nell'articolo 10-ter,
commi 1 e 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e
successive modificazioni, negli articoli 1, comma
1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile
1996, n. 239, e successive modificazioni,
nell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410. - 2.
25art. 168 bis Paesi e territori che consentono
un adeguato scambio di informazioni. (2)
- 2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono
individuati gli Stati e territori che consentono
un adeguato scambio di informazioni e nei quali
il livello di tassazione non e' sensibilmente
inferiore a quello applicato in Italia, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni contenute
negli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87,
comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1
e 5, e 168, comma 1, del presente testo unico,
nonche' negli articoli 27, comma 4, e 37-bis,
comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. - Ripensamento del sistema black and white list
tuttora esistente per passare ad un sistema di
sole white list - Decreto non ancora approvato
26Indeducibilità dei costi disapplicazioni
- Onere della prova è sul contribuente
- c11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si
applicano quando le imprese residenti in Italia
forniscano la prova che le imprese estere
svolgono prevalentemente un'attivita' commerciale
effettiva, ovvero che le operazioni poste in
essere rispondono ad un effettivo interesse
economico e che le stesse hanno avuto concreta
esecuzione. Le spese e gli altri componenti
negativi deducibili ai sensi del primo periodo
sono separatamente indicati nella dichiarazione
dei redditi. L'Amministrazione, prima di
procedere all'emissione dell'avviso di
accertamento d'imposta o di maggiore imposta,
deve notificare all'interessato un apposito
avviso con il quale viene concessa al medesimo la
possibilita' di fornire, nel termine di novanta
giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione
non ritenga idonee le prove addotte, dovra' darne
specifica motivazione nell'avviso di
accertamento.
27Indeducibilità dei costi ambito di applicazione
- Coordinamento con norme CFC
- c12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non
si applicano per le operazioni intercorse con
soggetti non residenti cui risulti applicabile
gli articoli 167 o 168, concernente disposizioni
in materia di imprese estere partecipate. - Estensione a professionisti
- c12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si
applicano anche alle prestazioni di servizi rese
dai professionisti domiciliati in Stati o
territori diversi da quelli individuati nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato ai
sensi dell'articolo 168-bis. Tale disposizione
non si applica ai professionisti domiciliati in
Stati dell'Unione europea o dello Spazio
economico europeo inclusi nella lista di cui al
citato decreto.
28Legislazione CFC finalità
- Contrastare lelusione derivante dal trattenere
allestero i profitti (deferral) - Normativa molto diffusa che solitamente prevede
che i redditi generati dallorganismo estero
(società impresa, ente) localizzato in un TH
siano imputati in capo ai soggetti residenti
(persona fisica o società) che controllano tali
organismi. Due modelli - transactional approach (es Usa) si basa sulla
tipologia di reddito prodotto dalla controllata.
Riguarda soprattutto passive income - jurisdictional (or territorial) approach si
basa sul territorio (black list) - In Italia è in vigore dal 2002, a seguito
specifica raccomandazione OCSE (Rapporto HTC
1998)
29Legislazione CFC (1)
- Art. 167 Tuir (Testo in vigore dal 05/08/2009)
- 1. Se un soggetto residente in Italia detiene,
direttamente o indirettamente, anche tramite
societa' fiduciarie o per interposta persona, il
controllo di una impresa, di una societa' o di
altro ente, residente o localizzato in Stati o
territori diversi da quelli di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai
sensi dell'articolo 168-bis, i redditi conseguiti
dal soggetto estero partecipato sono imputati, ,
ai soggetti residenti in proporzione alle
partecipazioni da essi detenute. - I redditi della partecipata estera vengono
imputati direttamente in capo alla madre
30Legislazione CFC (2)
- I dividendi successivamente distribuiti
dallentità estera alla madre italiana sono
tassati solo per lammontare in eccesso al
reddito già tassato in capo alla madre, secondo
le regole CFC - La legislazione CFC si applica anche alle
collegate (partecipazione almeno 20 art. 168
Tuir). In questo caso - sono previste alcune semplificazioni per
calcolare la base imponibile. - a differenza di CFC per controllate, in questo
caso la norma non si applica al reddito che
deriva da società collegate estere in paesi che
NON hanno fiscalità privilegiata, ma tramite loro
stabili organizzazioni localizzate in paesi
blacklisted.
31Legislazione CFC (3) disapplicazione
- Possibili casi di disapplicazione con onere della
prova a carico del contribuente. -
- c5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano
se il soggetto residente dimostra,
alternativamente, che - a) la societa' o altro ente non residente svolga
un'effettiva attivita industriale o commerciale,
come sua principale attivita', nel mercato dello
stato o territorio di insediamento per le
attivita' bancarie, finanziarie e assicurative
quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta
quando la maggior parte delle fonti, degli
impieghi o dei ricavi originano nello Stato o
territorio di insediamento - b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto
di localizzare i redditi in Stati o territori
diversi da quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis. Per i fini di cui al
presente comma, il contribuente deve interpellare
preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai
sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del
contribuente.
32Legislazione CFC (4) disapplicazione
- 5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del
comma 5 non si applica qualora i proventi della
societa' o altro ente non residente provengono
per piu' del 50 dalla gestione, dalla detenzione
o dall'investimento in titoli, partecipazioni,
crediti o altre attivita' finanziarie, dalla
cessione o dalla concessione in uso di diritti
immateriali relativi alla proprieta industriale,
letteraria o artistica, nonche' dalla prestazione
di servizi nei confronti di soggetti che
direttamente o indirettamente controllano la
societa' o l'ente non residente, ne sono
controllati o sono controllati dalla stessa
societa' che controlla la societa' o l'ente non
residente, ivi compresi i servizi finanziari.
33Legislazione CFC dal 1 luglio 2009
- Lambito di applicazione delle norme CFC è stato
recentemente ampliato. Le norme si applicano a
tutti i paesi se - la società estera deriva i propri profitti
principalmente da passive income o da servizi
infra gruppo e - lonere di imposta effettivo della CFC nel paese
di residenza è meno della metà di quello che
sarebbe se la CFC fosse stata tassata in Italia
34- Art. 168 Tuir
- c.8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova
applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti
controllati ai sensi dello stesso comma sono
localizzati in stati o territori diversi da
quelli ivi richiamati, qualora ricorrono
congiuntamente le seguenti condizioni - a) sono assoggettati a tassazione effettiva
inferiore a piu' della meta di quella a cui
sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia
- b) hanno conseguito proventi derivanti per piu'
del 50 dalla gestione, dalla detenzione o
dall'investimento in titoli, partecipazioni,
crediti o altre attivita' finanziarie, dalla
cessione o dalla concessione in uso di diritti
immateriali relativi alla proprieta' industriale,
letteraria o artistica nonche' dalla prestazione
di servizi nei confronti di soggetti che
direttamente o indirettamente controllano la
societa' o l'ente non residente, ne sono
controllati o sono controllati dalla stessa
societa' che controlla la societa' o l'ente non
residente, ivi compresi i servizi - 8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si
applicano se il soggetto residente dimostra che
l'insediamento all'estero non rappresenta una
costruzione artificiosa volta a conseguire un
indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente
comma il contribuente deve interpellare
l'amministrazione finanziaria secondo le
modalita' indicate nel precedente comma 5.
35Disposizioni antielusive per attività
finanziarie
- Due gruppi di norme
- Quelle sui redditi in uscita (outbound incomes),
volta soprattutto ad evitare lesterovestizione,
per usufruire dei regimi fiscali più vantaggiosi
solitamente riservati ai non residenti - Quelle sui redditi in entrata (inbound incomes),
che hanno soprattutto lo scopo di evitare che
tassazioni ridotte, ad esempio sui dividendi, per
evitare la doppia imposizione si applichino anche
quando sui redditi di fonte estera limposta
societaria pagata è molto ridotta, o addirittura
inesistente.
36Outbound income
- Interessi
- Esenzione per non residenti in Italia, ma che
risiedono in Stati che consentono un adeguato
scambio di informazioni (tioli emessi da grandi
emittenti stato, banche, società quotate..) . In
caso contrario vi è una ritenuta con aliquota del
12,5, o del 27 se il prestatore estero è
residente in un paese black list - Dividendi
- Ritenuta del 27, generalizzata,
indipendentemente dalla partecipazione e dalla
residenza del percettore, a parte - Ritenuta 1,375 a dividendi corrisposti a società
residenti nella UE o SEE, inclusi nella white
list. NB modifica introdotta dal LF 2008 per
equiparare trattamento società interne ed estere
(0,01375 0,050,275). (Vedi procedura
infrazione comunitaria Sole )
37Outbound income
- Plusvalenze
- Per investitori non residenti le plusvalenze
derivanti da attività finanziarie commerciate su
mercati regolamentati non sono tassate - In caso contrario 12,5 di ritenuta, a meno che
linvestitore non risieda in un paese con
adeguato scambio di informazioni ( in tal caso
sono esenti)
38Inbound income
- Interessi
- Non vi sono norme particolari
- Dividendi e plusvalenze
- Soggetti irpef tassazione in Irpef se i
dividendi provengono da società (e le plusvalenze
da cessione di quote di società) localizzata in
un paese a fiscalità privilegiata (ai sensi CFC)
e non quotata su mercati regolamentati (non si
applica se interpello positivo..) - Soggetti Ires i dividendi esteri ed interni
hanno lo stesso trattamento (95 esclusi da BI)
se non sono stati dedotti nel paese fonte e e se
non sono stati distribuiti direttamente o
indirettamente da una società residente in un TH
(ai sensi CFC). Nel caso pulsvalenze questa
condizione deve valere per tre anni
39Presunzione di residenza in Italia
- Individui
- Un cittadino italiano che si trasferisce in un
paese black list si considera ancora residente,
anche se il suo nome è stato cancellato
dallanagrafe - Lonere della prova (dimostrare che non è più
residente) è a suo carico - Società e altre entità
- Presunzione relativa (il contribuente può sempre
mostrare il contrario) di residenza in Italia per
società estere che detengono partecipazioni di
controllo in società italiane, quando - siano controllate (anche indirettamente) da
soggetti da residenti in Italia - Risultino amministrati da un consiglio di
amministrazione (o organo equivalente) composto
prevalentemente da amministratori residenti in
Italia
40Conclusione
- Importanza norme antielusive
- Difficoltà di valutazione
- Costi
- Benefici (tenendo conto dei principi di
sussidiarietà e proporzionalità) - Occorre considerare effetti su
- Contribuente
- Amministrazione
- Gettito
- Coerenza del sistema interno
- Coerenza con il sistema comunitario e le norme
internazionali - vedi conclusioni più generali prima parte
41Riferimenti bibliografici
- D. Pitaro, Le disposizioni italiane di contrasto
allelusione fiscale internazionale, Quaderni di
ricerca giuridica, n. 65, 2009, Banca dItalia,
Roma - Banca dItalia, Conference on International Tax
Competition Roma 9 ottobre 2009