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Procedimenti minorili: peculiarit

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Title: Procedimenti minorili: peculiarit


1
Procedimenti minorili peculiarità
Istituto Superiore di Tecniche Investigative
dellArma dei Carabinieri
2
  • Il procedimento penale minorile è disciplinato
    dal DPR 22 settembre 1988 n 448, entrato in
    vigore il 24 ottobre 1989, contestualmente al
    nuovo codice di procedura penale (c.d. codice
    Vassalli)

3
  • La normativa, che costituisce un vero e proprio
    microsistema, è stata introdotta affinché
    lintervento anche penale nei confronti del
    minore non dia mai luogo ad un minus di garanzie
    rispetto a quelle riconosciute ai maggiorenni,
    neppure quando detto intervento si presenta come
    diretto a proteggere il minore da abusi o rischio
    di devianza.

4
  • Accanto al diritto del minore ad avere un proprio
    giudice (il Tribunale per i minorenni è stato
    istituito nel 1934), è stato sancito il suo
    diritto ad avere un proprio processo.

5
  • Il minore è stato pertanto incluso nel sistema
    penale in modo attivo e non passivo, solo entro i
    limiti necessari alla valutazione della sua
    azione.

6
  • Nel procedimento a carico di minorenni si
    osservano le disposizioni del presente decreto e,
    per quanto da esse non previsto, quelle del
    codice di procedura penale. Tali disposizioni
    sono applicate in modo adeguato alla personalità
    e alle esigenze educative del minorenne (art. 1
    co. 1 del DPR n 448 del 1988).

7
  • Le modificazioni ed integrazioni che
    caratterizzano la peculiarità del rito penale
    minorile si muovono, anche sulla scorta delle
    Regole di Pechino e delle raccomandazioni di
    Strasburgo, importanti documenti internazionali
    che hanno di poco preceduto il DPR n 448, lungo
    due linee fondamentali da un lato il
    rafforzamento delle garanzie processuali per il
    minorenne, dallaltro la prevenzione dei rischi e
    dei pregiudizi derivanti dal contatto del minore
    con il circuito penale, con conseguente pericolo
    di etichettamento.

8
  • Le due linee fondamentali, apparentemente
    armoniche, possono entrare in conflitto
    concorrono le esigenze educative e quelle della
    sanzione dei comportamenti devianti, che devono
    essere armonizzate.
  • Il giudice illustra allimputato il significato
    delle attività processuali che si svolgono in sua
    presenza nonché il contenuto e le ragioni anche
    etico-sociali delle decisioni. (Art. 1 co. 2 del
    DPR n 448 del 1988).

9
  • Art. 97 c.p.
  • Non è imputabile chi, nel momento in cui ha
    commesso il fatto non aveva compiuto i
    quattordici anni.
  • Linfraquattordicenne non è imputabile e,
    pertanto il necessario epilogo di tutti i
    procedimenti che lo riguardano è la sentenza di
    non luogo a procedere per difetto di imputabilità
    (art. 26 DPR n 448 del 1998).
  • Peraltro, per consolidata giurisprudenza della
    Corte costituzionale e della Corte di
    cassazione, la sentenza di non luogo a procedere
    per difetto di imputabilità presuppone
    laccertamento della responsabilità del minore,
    potendo anche comportare lapplicazione di misure
    di sicurezza nei suoi confronti ed essendo
    destinata, in ogni caso ad essere iscritta, sia
    pure temporaneamente, nel casellario giudiziale.
  • Per tale ragione è necessario attivare, sia pure
    in via sommaria, un contraddittorio, per
    consentire alla difesa di interloquire.
  • Diretta conseguenza di quanto sopra è la
    necessità, con la quale la prassi della polizia
    giudiziaria di base non è sempre in linea, di
    corredare sempre le comunicazioni di notizia di
    reato riguardanti minori non imputabili per età
    con i dati relativi ai primi accertamenti sui
    fatti e alla compiuta identificazione dei
    soggetti.

10
  • Art. 98 c.p. co. 1
  • È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso
    il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma
    non ancora i diciotto, se aveva capacità di
    intendere e di volere ma la pena è diminuita.
  • Il giudice deve effettuare laccertamento caso
    per caso e la legge non pone alcuna presunzione,
    né di imputabilità, né di non imputabilità.
  • Dottrina e giurisprudenza hanno individuato,
    rispetto al proscioglimento ai sensi dellart. 98
    c.p., la categoria dellimmaturità.

11
  • Accertamento sulletà del minorenne
  • Quando vi è incertezza sulla minore età
    dellimputato, il giudice dispone, anche di
    ufficio, perizia.
  • Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi
    sulla minore età, questa è presunta ad ogni
    effetto.
  • Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
    applicano altresì quando vi è ragione di ritenere
    che limputato sia minore degli anni quattordici
    (art. 8 DPR 448 del 1988).

12
  • La diminuente (o attenuante) della minore età
    prevista dallart.98 c.p. concorre con le altre
    circostanze aggravanti ed attenuanti
    nellapplicazione della pena e può quindi essere
    ritenuta prevalente, equivalente o soccombente
    rispetto alle circostanze aggravanti, con il solo
    limite dellesclusione dellapplicazione al
    minorenne della pena dellergastolo, sancito
    dalla Corte costituzionale con sentenza n168 del
    1994.

13
  • Perdono giudiziale
  • (artt.169 c.p. e 19 R.D.L. 20 luglio 1934 n
    1404)
  • Se per il reato commesso dal minorenne il
    tribunale crede che si possa applicare una pena
    restrittiva della libertà personale non superiore
    a due anni, ovvero una pena pecuniaria non
    superiore a euro 1.549 anche se congiunta a detta
    pena, il giudice può astenersi dal pronunciare
    condanna e applicare il perdono giudiziale.
  • Il perdono giudiziale non può essere concesso più
    di una volta, ma due sentenze della Corte
    costituzionale hanno stabilito che il perdono può
    estendersi ad altri reati legati dal vincolo
    della continuazione a quelli per i quali è stato
    concesso il beneficio (sentenza n108 del 1973) e
    che può concedersi un nuovo perdono in caso di
    reato commesso anteriormente alla prima sentenza
    di perdono, purché la pena cumulata non superi i
    limiti di applicabilità del beneficio (sentenza
    n154 del 1976)

14
  • Sospensione condizionale della pena
  • (art. 163, co.2 c.p.)
  • Per il reato commesso da un minore degli anni
    diciotto la sospensione condizionale della pena
    può essere ordinata quando si infligga una pena
    restrittiva della libertà personale non superiore
    a tre anni ovvero una pena pecuniaria che, sola o
    congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a
    norma dellart. 135 c.p., sia equivalente ad una
    pena privativa della libertà personale per un
    tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.

15
  • Il processo penale minorile è, prima ancora che
    processo del fatto processo della persona.
  • Questa a ben vedere è la principale peculiarità,
    collegata del resto alle esigenze educative.
  • Mentre per gli adulti esiste addirittura il
    divieto di accertamenti sulla personalità al di
    fuori dellindagine sulleventuale vizio di mente
    (art. 220, 2 co. c.p.), principio cardine del
    minorile è quello che prescrive gli accertamenti
    sulla personalità del minorenne (a mente
    dellart. 9 del DPR n 488 del 1988 il pubblico
    ministero e il giudice acquisiscono elementi
    circa le condizioni e le risorse personali,
    familiari, sociali e ambientali del minorenne al
    fine di accertarne limputabilità e il grado di
    responsabilità, valutare la rilevanza sociale del
    fatto nonché disporre le adeguate misure penali e
    adottare gli eventuali provvedimenti civili).

16
  • Alle importanti finalità endoprocessuali,
    strettamente collegate alla pronuncia penale, si
    aggiungono finalità parapenali, da iscriversi nel
    paradigma della presa in carico e della
    protezione del minore, con la possibile apertura
    di un procedimento civile nel suo interesse al
    fine delleventuale esercizio del potere di
    iniziativa per i provvedimenti civili di
    competenza del tribunale per i minorenni,
    lautorità giudiziaria informa il procuratore
    della Repubblica presso il tribunale per i
    minorenni nella cui circoscrizione il minorenne
    abitualmente dimora dallinizio e dellesito del
    procedimento penale promosso in altra
    circoscrizione territoriale (art. 4 DPR n 448
    del 1988).

17
  • I principali procedimenti civili di competenza
    del tribunale per i minorenni sono la procedura
    di adottabilità nei casi di abbandono del minore
    (Legge 4 maggio 1983 n 184 e successive
    modificazioni) e le procedure di decadenza e di
    limitazione della potestà genitoriale (artt. 330,
    333 e 336 c.c.)

18
  • Il tribunale per i minorenni è un giudice
    specializzato.
  • Nella sua composizione ordinaria, in civile e in
    penale, è un organo collegiale a composizione
    mista ( due magistrati di carriera togati e due
    giudici onorari scelti fra gli esperti di
    scienze umane quali la psicologia, la pedagogia,
    la psichiatria ecc.).
  • In penale esercita la funzione di GIP un giudice
    togato monocratico, mentre il GUP (Giudice
    dellUdienza Preliminare) ha una composizione
    collegiale (un giudice togato e due giudici
    onorari).

19
  • Specializzato è anche il pubblico ministero
    minorile, organo che presiede e coopera al
    conseguimento del peculiare interesse-dovere
    dello Stato al recupero del minore, cui è
    addirittura subordinata la realizzazione o meno
    della pretesa punitiva, dovere primario del
    rappresentante dellaccusa (sentenza della Corte
    Costituzionale n 49 del 1973).

20
  • Specializzata è anche la polizia giudiziaria.
  • In ciascuna procura della Repubblica presso i
    tribunali per i minorenni è istituita una sezione
    specializzata di polizia giudiziaria, alla quale
    è assegnato personale dotato di specifiche
    attitudini e preparazione (art. 5 DPR n 448 del
    1988).

21
  • Costante è la necessaria presenza, accanto agli
    esercenti la potestà sul minore, dei servizi
    minorili, per tutte le attività di assistenza
    affettiva e psicologica, di osservazione, di
    sostegno e di controllo.
  • Lassistenza affettiva e psicologica allimputato
    minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del
    procedimento, dalla presenza dei genitori o di
    altra persona idonea indicata dal minorenne e
    ammessa dallautorità giudiziaria che procede
    (art. 12 co.1 DPR n 448 del 1988).
  • A tutti gli atti garantiti deve presenziare, a
    pena di nullità, un esercente la potestà sul
    minore e, ai sensi dellart. 7 del DPR n 448,
    linformazione di garanzia e il decreto di
    fissazione delludienza, devono essere
    notificati, a pena di nullità, anche
    allesercente la potestà dei genitori. La regola
    si applica, durante le indagini preliminari,
    anche agli inviti a presentarsi e agli
    interrogatori dei minori.
  • In ogni stato e grado del procedimento lautorità
    giudiziaria si avvale dei servizi minorili
    dellamministrazione della giustizia. Si avvale
    altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli
    enti locali (art. 6 DPR n448 del 1988).

22
  • Specializzati sono i difensori dufficio.
  • Il consiglio dellordine forense predispone gli
    elenchi dei difensori con specifica preparazione
    nel diritto minorile (art. 11 DPR n 448 del
    1988).

23
  • Punto qualificante del rito penale minorile è
    quello relativo alla libertà personale le misure
    precautelari della polizia giudiziaria e le
    misure cautelari applicate dal giudice sono
    sempre facoltative e sono consentite solo per
    reati gravi, specificamente individuati o per
    reati puniti con pena elevata.

24
  • Misure cautelari per i minorenni
  • Le misure cautelari per i minorenni sono tipiche
    e nel disporle il giudice deve tenere conto,
    oltre che dei consueti criteri, validi anche per
    gli adulti, previsti dallart. 275 c.p.p.,
    dellesigenza di non interrompere i processi
    educativi in atto.
  • Con la misura cautelare il giudice affida
    limputato ai servizi minorili dellamministrazion
    e della giustizia.
  • Le misure diverse dalla custodia cautelare
    possono essere applicate solo quando si procede
    per delitti per i quali la legge stabilisce la
    pena dellergastolo o della reclusione non
    inferiore nel massimo a cinque anni (art. 19 co.4
    DPR n488 del 1988)

25
  • Custodia cautelare
  • La custodia cautelare può essere applicata quando
    si procede per delitti non colposi per il quale
    la legge stabilisce la pena dellergastolo o
    della reclusione non inferiore nel massimo a nove
    anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia
    cautelare può essere applicata quando si procede
    per uno dei delitti, consumati o tentati,
    previsti dallart. 380, comma 2 lettere
    e),f),g),h) del codice di procedura penale
    nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza
    carnale (art.23 co. 1 DPR n448 del 1988).
  • Non può essere preso in considerazione il
    parametro b (relativo alle ipotesi in cui
    limputato si è dato alla fuga o sussiste
    concreto pericolo che egli si dia alla fuga,
    perché il parametro stesso è stato dichiarato
    incostituzionale con sentenza della Consulta
    n359 del 2000).
  • Restano i due parametri a e c di cui al 2 comma
    dellart.23, relativi rispettivamente alle
    esigenze probatorie e alla pericolosità del
    prevenuto.

26
  • Le altre misure cautelari previste per i
    minorenni sono
  • Collocamento in comunità (art. 22 DPR n488 del
    1988)
  • Permanenza in casa (art. 21 DPR n488 del 1988)
  • Prescrizioni (art. 20 DPR n 488 del 1988).
  • Il minorenne in comunità o in permanenza in casa
    è considerato in stato di custodia cautelare ai
    soli fini del computo della durata massima della
    misura a decorrere dal momento in cui la misura è
    eseguita ovvero dal momento dellarresto, del
    fermo o dellaccompagnamento.
  • Il periodo è computato nella pena da eseguire a
    norma dellart. 657 c.p.p.
  • Le prescrizioni sono un istituto tipicamente
    minorile e ineriscono ad attività di studio a di
    lavoro ovvero ad altre attività utili per
    leducazione del minore.

27
  • Arresto in flagranza
  • (art. 16 DPR n 488 del 1988)
  • Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
    possono procedere allarresto del minorenne colto
    in flagranza di uno dei delitti per i quali a
    norma dellart. 23, può essere disposta la misura
    della custodia cautelare.
  • Nellavvalersi della facoltà prevista dal comma
    1 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
    devono tenere conto della gravità del fatto
    nonché delletà e della personalità del minorenne
    .
  • Fondamentale e delicata è la valutazione della
    polizia giudiziaria di base rispetto
    alleventuale arresto in flagranza, anche alla
    luce delleventuale consultazione preventiva del
    pubblico ministero minorile di turno.
  • Fermo di minorenne indiziato di delitto
  • (art. 17 DPR n 448 del 1988)
  • È consentito il fermo del minorenne indiziato di
    un delitto per il quale, a norma dellart.23, può
    essere disposta la misura della custodia
    cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce
    la pena della reclusione, questa non sia
    inferiore nel minimo a due anni.

28
  • Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del
    minorenne
  • (art. 18 DPR n 488 del 1988)
  • Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
    che hanno eseguito larresto o il fermo di un
    minorenne ne danno immediata notizia al pubblico
    ministero nonché allesercente la potestà dei
    genitori e alleventuale affidatario e informano
    tempestivamente i servizi minorili
    dellamministrazione della giustizia.
  • Quando riceve la notizia dellarresto o del
    fermo, il pubblico ministero dispone che il
    minorenne sia senza ritardo condotto presso un
    centro di prima accoglienza o presso una comunità
    pubblica o autorizzata che provvede a indicare.
    Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto,
    delletà e della situazione familiare del
    minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico
    ministero può disporre che il minorenne sia
    condotto presso labitazione familiare perché vi
    rimanga a sua disposizione.

29
  • Accompagnamento a seguito di flagranza
  • (art. 18 bis DPR n488 del 1988)
  • Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
    possono accompagnare presso i propri uffici il
    minorenne colto in flagranza di un delitto non
    colposo per il quale la legge stabilisce la pena
    dellergastolo o della reclusione non inferiore
    nel massimo a cinque anni e trattenerlo per il
    tempo strettamente necessario alla sua consegna
    allesercente la potestà dei genitori o
    allaffidatario o a persona da questi incaricata.
    In ogni caso il minorenne non può essere
    trattenuto oltre dodici ore.
  • Si tratta di un particolare istituto introdotto
    con Legge n 12 del 1991 in sede di modifica del
    DPR n 448 che, perlomeno a Roma, è scarsamente
    applicato in quanto di regola si provvede in
    tempi rapidi a convocare i genitori e
    riconsegnare agli esercenti il minore denunziato
    a piede libero.
  • Quanto agli stranieri non accompagnati o per i
    quali comunque non sia stato reperito
    unesercente la potestà, si provvede in sede
    civile al collocamento in una comunità
    assistenziale ai sensi dellart. 403 c.c. (in
    tali ultimi casi il minore straniero è in stato
    di libertà e collocato presso la struttura per
    soli fini di protezione).

30
  • Altre peculiarità del procedimento penale
    minorile
  • Nel procedimento penale minorile non è ammessa la
    costituzione di parte civile per le restituzioni
    e il risarcimento del danno cagionato dal reato
    (art. 10 DPR n448).
  • Ludienza dibattimentale davanti al tribunale per
    i minorenni è tenuta a porte chiuse (art.33 co.1
    DPR n448) salvo lastratta possibilità di
    derogare alla regola in alcune ipotesi tassative,
    nellesclusivo interesse dellimputato che abbia
    compiuto sedici anni.
  • Lesame dellimputato in udienza è condotto dal
    presidente e non sono ammesse domande o
    contestazioni dirette da parte degli altri
    giudici, del pubblico ministero o del difensore
    è pertanto vietata la c.d. cross examination,
    prevista per i maggiorenni dal codice Vassalli.
  • Lesercente la potestà può proporre impugnazione
    e in caso di contrasto prevale leventuale
    impugnazione proposta dallimputato minore
    (art.34 DPR n 448).

31
  • Peculiarità relative ai procedimenti speciali
  • (art. 25 DPR n448 del 1988)
  • Nel procedimento minorile è esclusa
    lapplicabilità del c.d. patteggiamento e del
    procedimento per decreto.
  • Il giudizio direttissimo è ammesso solo se
    possibile compiere gli accertamenti sulla
    personalità previsti dallart.9 e assicurare al
    minorenne lassistenza prevista dallart. 12 del
    DPR n 448.
  • Il pubblico ministero non può procedere a
    giudizio direttissimo o richiedere il giudizio
    immediato nei casi in cui ciò pregiudichi
    gravemente le esigenze educative del minore .

32
  • Con la riforma del 1988 sono stati introdotti nel
    rito penale minorile due nuovi istituti che
    assumono particolare rilievo
  • Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza
    del fatto (art. 27 DPR n 448)
  • Sospensione del processo e messa alla prova (art.
    28 DPR n 448)

33
  • Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza
    del fatto
  • (art. 27 co.1 e 4 DPR n448 del 1988)
  • Durante le indagini preliminari, se risulta la
    tenuità del fatto e loccasionalità del
    comportamento, il pubblico ministero chiede al
    giudice sentenza di non luogo sa procedere per
    irrilevanza del fatto quando lulteriore corso
    del procedimento pregiudica le esigenze educative
    del minorenne.
  • Nelludienza preliminare, nel giudizio
    direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice
    pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a
    procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono
    le condizioni previste dal comma 1.
  • Gli elementi sono tre tenuità del fatto,
    occasionalità del comportamento, pregiudizio per
    le esigenze educative del minorenne.
  • Si tratta di un meccanismo processuale rispettoso
    del principio costituzionale dellobbligatorietà
    dellazione penale che si fonda, per i c.d. reati
    bagattellari (frequenti nel minorile) su una
    delicata valutazione comparativa fra le valenze
    positive e negative del processo.
  • La declaratoria presuppone la responsabilità del
    minore e consente allo stesso una rapida uscita
    dal circuito penale nei casi in cui la stessa
    afflittività del procedimento in quanto tale,
    prima ancora della eventuale pena, appaia
    sproporzionata rispetto alla condotta posta in
    essere e, quindi, non in linea secondo le
    esigenze educative e di socializzazione del
    ragazzo.
  • Listituto è stato ripreso ed inserito nella
    disciplina del procedimento davanti al giudice di
    pace (art. 34 della legge n 274 del 200,
    esclusione della procedibilità nei casi di
    particolare tenuità del fatto).

34
  • Sospensione del processo e messa alla prova
  • (ART. 28 DPR n448 del 1988)
  • Il giudice, sentite le parti, può disporre con
    ordinanza la sospensione del processo quando
    ritiene di dover valutare la personalità del
    minorenne allesito della prova disposta a norma
    del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo
    non superiore a tre anni quando si procede per
    reati per i quali è prevista la pena
    dellergastolo o della reclusione non inferiore
    nel massimo a dodici anni negli altri casi, per
    un periodo non superiore a un anno. Durante tale
    periodo è sospeso il corso della prescrizione.
  • Con lordinanza di sospensione il giudice affida
    il minorenne ai servizi minorili
    dellamministrazione della giustizia per lo
    svolgimento, anche in collaborazione con i
    servizi locali, delle opportune attività di
    osservazione, trattamento e sostegno. Con il
    medesimo provvedimento il giudice può impartire
    prescrizioni dirette a riparare le conseguenze
    del reato e a promuovere la conciliazione del
    minorenne con la persona offesa dal reato.
  • Contro lordinanza possono ricorrere per
    cassazione il pubblico ministero, limputato e il
    suo difensore.
  • La sospensione non può essere disposta se
    limputato chiede il giudizio abbreviato o il
    giudizio immediato.
  • La sospensione è revocata in caso di ripetute e
    gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.

35
  • Dichiarazione di estinzione del reato per esito
    positivo della prova
  • (art. 29 DPR 448 del 1988)
  • Decorso il periodo di sospensione, il giudice
    fissa una nuova udienza nella quale dichiara con
    sentenza estinto il reato se, tenuto conto del
    comportamento del minorenne e della evoluzione
    della sua personalità, ritiene che la prova abbia
    dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma
    degli articoli 32 e 33.

36
  • Analisi dellistituto della messa alla prova
  • Emergono i seguenti aspetti
  • La sospensione può essere disposta dal giudice
    anche dufficio, quando lo ritenga (valutazione,
    quindi discrezionale) ed ha luogo, a differenza
    di quanto previsto dallomologo istituto
    dellordinamento penitenziario, non nella fase
    esecutiva, dopo la condanna definitiva, ma in
    cognitivis, quando il giudice non si è ancora
    pronunciato sulla responsabilità.
  • Le parti, anche se spesso sono loro (in
    particolare la difesa) a chiedere la sospensione,
    devono essere solo sentite (a ben vedere non è
    richiesto un vero e proprio parere).
  • La sospensione può essere chiesta per tutti i
    reati (es. anche per lomicidio o per la strage),
    senza alcuna limitazione rispetto alla loro
    gravità e alla misura della pena edittale.
  • Unica condizione è lesigenza di valutare la
    personalità del minore imputato allesito della
    prova.
  • Il baricentro si sposta dunque dal fatto reato
    alla persona del minore imputato, con chiare
    finalità educative e di recupero.
  • Se lesito della prova è positivo, vi è una
    sostanziale rinuncia al processo e al giudizio
    sul fatto il giudizio ha per oggetto
    levoluzione della personalità del minore e il
    reato si estingue, con formula meramente
    processuale (anche se, per giurisprudenza e
    dottrina prevalenti, è necessaria, nel merito,
    almeno una implicita ammissione di
    responsabilità).
  • Leventuale pena con la sua connotazione
    meramente repressiva, è sostituita da un obbligo
    di facere (studio. Attività lavorative,
    volontariato) che, unito agli obblighi di non
    facere (rispetto a comportamenti devianti, altre
    denunzie, abbandono scolastico), caratterizza in
    maniera tutta particolare la risposta dello Stato
    alla violazione della legge panale da parte del
    minore. Listituto costituisce il più delicato
    punto di interferenza fra la repressione e
    lintervento educativo, anche per le attività di
    conciliazione e di riparazione che possono
    restituire alla famiglia e alla società un minore
    che ha elaborato il suo sbagli e si riscatta.
  • Listituto è efficace solo nella misura in cui
    il giudice minorile ne faccia un uso equilibrato
    e i servizi siano propositivi e validi nella
    presa in carico del ragazzo in caso contrario
    si tratterà di uno stanco rito, senza alcun
    significato, sia sotto il profilo della risposta
    sanzionatoria che sotto il profilo dellazione
    educativa.

37
  • Applicazione delle misure di sicurezza
  • (art. 36 DPR n448 del 1988)
  • Per i minorenni la misura di sicurezza della
    libertà vigilata è eseguita o nelle forme delle
    prescrizioni o in quelle della permanenza in casa
    .
  • La misura di sicurezza del riformatorio
    giudiziario può essere applicata solo per i
    delitti per i quali è consentita la custodia
    cautelare ed è eseguita nelle forme del
    collocamento in comunità.
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