Le tappe del processo di integrazione europea e della politica sociale: - PowerPoint PPT Presentation

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Le tappe del processo di integrazione europea e della politica sociale:

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Le tappe del processo di integrazione europea e della politica sociale: Da Roma a Lisbona Il trattato di Amsterdam (1997/99) 1 Incorporazione dell APS nel TCE ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Le tappe del processo di integrazione europea e della politica sociale:


1
Le tappe del processo di integrazione europea e
della politica sociale
  • Da Roma a Lisbona

2
Le tappe dellallargamento
  • Trattato di Roma istitutivo della CEE - 25.3.1957
    (firma di 6 Stati Belgio, Francia, Germania,
    Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi)
  • 1973 6 3 Gran Bretagna, Danimarca, Irlanda
  • 1981 9 1 Grecia
  • 1986 10 2 Spagna, Portogallo
  • 1992 accordo tra CEE e Paesi della cd. EFTA
  • (European Free Trade Association) 5 Austria,
    Finlandia, Svezia Norvegia, Islanda
  • 1995 12 3 Svezia, Finlandia, Austria
  • 2004 15 10 Cipro, Lettonia, Lituania, Malta,
    Polonia, Rep. Ceca, Slovacchia, Slovenia,
    Ungheria
  • 2007 25 2 Bulgaria, Romania
  • Oggi lUnione europea, costituita a partire dal
    1 novembre 1993 con la firma del Trattato di
    Maastricht (febbraio 1992), vede ladesione di
  • 27 STATI MEMBRI.
  • Paesi candidati all'adesione UECroazia - Ex
    Repubblica jugoslava della Macedonia - Turchia

3
Le principali tappe di revisione dei Trattati
istitutivi dal punto di vista della politica
sociale (dopo il Trattato di Roma del 1957/58)
4
La CECA
  • Il primo mercato unificato quello Ceca - si
    costituisce con il Trattato di Parigi del 1951
    nei settori del carbone e dellacciaio (settori,
    allora, di decisiva rilevanza economica)
  • la matrice dellavvio del processo di
    integrazione deve essere ricercata non tanto in
    una inclinazione europea verso la riduzione delle
    sovranità politiche, quanto in una pluralità di
    comprensibili inclinazioni nazionali verso la
    realizzazione delle rispettive aspirazioni
    economiche, mediante la costituzione di
    istituzioni sopranazionali

5
Il Trattato di Roma (1957)
  • La genesi economica del Trattato mercato comune,
    espansione economica, incremento spontaneo
    delloccupazione e del tenore di vita.
  • Il modello originario punta sulla c.d.
    integrazione negativa, tralasciando il modello
    della integrazione positiva.

6
La Comunità (Unione) europea gli scopi
originari e quelli attuali
  • Il TCE nelle versione originaria del 1957 la
    Comunità perseguiva lo scopo di promuovere ()
    uno sviluppo armonioso delle attività economiche
    (art. 2 TCE)
  • obiettivi attuali (art. 3 TUE) crescita
    economica equilibrata economia sociale di
    mercato fortemente competitiva, che mira alla
    piena occupazione e al progresso sociale lotta
    allesclusione sociale coesione economica e
    sociale

originaria asimmetria tra politica economica e
sociale della Comunità
7
Due concetti chiave
  • Integrazione negativa
  • La logica iniziale è quella della cd.
    integrazione negativa labolizione di tutti gli
    ostacoli che potevano frapporsi allo sviluppo di
    un mercato transnazionale
  • Integrazione positiva
  • costruzione di un assetto regolativo comune per
    evitare distorsioni della concorrenza
    (armonizzazione di tipo funzionalista tipica
    delle direttive degli anni 70) o interventi
    volti alla correzione del mercato comune
    (armonizzazione di tipo coesivo).

le quattro fondamentali libertà di circolazione
previste dal TCE persone, merci, capitali e
servizi art. 3 c).
8
Larticolo 117 del Trattato istitutivo e la
parificazione nel progresso
  • Gli stati membri ritengono che una tale
    evoluzione risulterà dal funzionamento del
    mercato comune, che favorirà larmonizzazione dei
    sistemi sociali

sarà il funzionamento del mercato comune che
favorirà l armonizzazione dei sistemi sociali
  • Integrazione negativa
  • La regolazione sovranazionale come market
    making e non come market correcting

9
c) formazione professionale (art. 150 TCE ora
166 TFUE)
  • libera circolazione
  • dei lavoratori
  • (art. 39 TCE,
  • ora art. 45 TFUE)
  • Le 4 aree originarie di competenza della Comunità
  • (1957)

b) Fondo sociale Europeo (art. 146 TCE, ora
art. 162 TFUE)
d) parità di trattamento (soltanto in campo)
retributivo tra uomini e donne (art.141 TCE ora
art. 157 TFUE)
Le competenze attribuite alla Comunità in materia
sociale sono allinizio molto limitate
verranno ampliate e precisate con lAPS allegato
al Trattato di Maastricht
10
Lart. 141 (ex 119) TCEsulla parità di
trattamento retributivo fra uomo e donna
  • è lunica norma che incide direttamente sulla
    materia sociale
  • La norma è figlia della principale ispirazione di
    fondo del Trattato di Roma che è quella
    economica ed, in particolare, quella di
    parificare le condizioni di concorrenza ed è
    voluta dalla Francia (che aveva già introdotto
    il principio nel proprio ordinamento) più per
    evitare effetti di dumping sociale che per
    autentiche ragioni di progresso sociale

art. 120 TCE sui congedi retribuiti
11
La limitatezza delle basi giuridiche per
ladozione di direttive in materia sociale
  • solo in materia di libera circolazione dei
    lavoratori si provvede mediante regolamenti o
    direttive.
  • Per il resto, si utilizzano le BASI GIURIDICHE
    GENERALI
  • .

art. 100 TCE attuale 115 TFUE le direttive
sociali in funzione di raddrizzamento delle
distorsioni del mercato
.e lart. 235 TCE, ora art. 352 TFUE
12
Originario art. 235
  • Quando unazione della Comunità risulti
    necessaria per raggiungere, nel funzionamento del
    mercato comune, uno degli scopi della Comunità,
    senza che il presente Trattato abbia previsto i
    poteri di azione a tal uopo richiesti, il
    Consiglio, deliberando allunanimità su proposta
    della Commissione e dopo aver consultato il
    Parlamento europeo, prende le disposizioni del
    caso.

cd. clausola di flessibilità
13
1957-1973
  • La fase dell ottimismo liberale
  • Forte prudenza nel processo di produzione della
    normativa sociale.
  • Lattenzione verso la dimensione sociale
    dellEuropa riceve significativi stimoli dal
    clima di forte tensione sociale della fine degli
    anni 60
  • Vengono così impiantati gli embrioni dei futuri
    sviluppi della politica sociale (prime prassi di
    consultazione sistematica degli attori sociali)

14
Dalla Conferenza intergovernativa di Parigi
(1972)nella quale i governi nazionali
concordavano sul fatto che occorresse unazione
vigorosa in ambito sociale
  • al Programma dazione sociale del 1974, adottato
    dal Consiglio su proposta della Commissione

15
Il Programma indicava tre obiettivi prioritari
  • a) pieno e migliore impiego
  • b) miglioramento delle condizioni di vita e di
    lavoro
  • c) partecipazione delle parti sociali.
  • Comincia a farsi strada lidea della integrazione
    positiva come modalità di armonizzazione nel
    progresso.
  • Liniziativa viene bollata come senza precedenti
    e senza avvenire.

16
Anni 1975-1977
Vengono approvate alcune direttive in materia
sociale, sulla base dellart. 100 TCE
(unanimità), e 119 TCE (maggioranza) si tratta
delle 2 direttive in materia di parità di
trattamento fra uomo e donna e delle 2 direttive
sulla tutela dei lavoratori in caso di crisi
aziendale (dir. 75/117 sulla parità
retributiva 76/207 sulla parità nellaccesso,
la formazione e le condizioni di lavoro 79/7
sulla parità in materia previdenziale dir.
77/187 sul trasferimento di impresa e 75/129
sui licenz. collettivi)
  • Il ruolo dellart. 100 del TCE
  • Il Consiglio, deliberando allunanimità,
    stabilisce direttive volte al ravvicinamento
    delle disposizioni legislative, regolamentari ed
    amministrative che abbiano una incidenza diretta
    sulla instaurazione ed il funzionamento del
    mercato interno.

17
  • E LE CONSEGUENTI
  • INNOVAZIONI nel TCE
  • LEUROSCLEROSI
  • DEGLI ANNI 80
  • LAtto Unico del 1987 tre importanti novità
  • si introduce il concetto di coesione economica e
    sociale (art. 130A)
  • si prevede, con riferimento al miglioramento
    dellambiente di lavoro per proteggere la salute
    e la sicurezza dei lavoratori, il potere del
    consiglio di approvare direttive a maggioranza
    qualificata (art. 118A)
  • si introduce il dialogo sociale (art. 118B
    impegna la Commissione a sviluppare il dialogo
    fra le parti sociali a livello europeo).
  • Lo stallo decisionale comunitario in materia
    sociale il ruolo decisivo dei governi
    conservatori inglesi

18
La previsione delle decisioni a maggioranza
qualificataper promuovere il miglioramento in
particolare dellambiente di lavoro per tutelare
la sicurezza e la salute dei lavoratori (art.
118 A)
  • Una escamotage volta a sbloccare la trappola
    del voto allunanimità, innescata in ambito
    comunitario dal ricorrente veto britannico sulle
    iniziative di politica sociale
  • direttive sulla salute e sicurezza dei lavoratori
    interinali (91/383/CE) e sullorario di lavoro
    (93/104/CE)

19
La direttiva quadro sulla tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (n.
391/89)
  • simbolo del modello armonizzazione
    alternativo al (più recente) metodo del
    coordinamento attuato attraverso la promozione
    della convergenza delle politiche sociali (metodo
    utilizzato, per es., in materia occupazionale ed
    ulteriormente rafforzato dal Trattato di Lisbona
    a. 153, 2)

20
La Carta comunitaria dei diritti sociali
fondamentali dei lavoratori (1989)
  • Adottata come dichiarazione solenne, rimane priva
    di effetti giuridici per lopposizione,
    principalmente, della Gran Bretagna.
  • Esercita comunque una considerevole influenza
    sugli sviluppi futuri dellintervento normativo
    quasi tutte le direttive degli anni 90 faranno
    riferimento, nei preamboli, alle dichiarazioni
    solenni della Carta comunitaria.

La Carta, esempio tipico di fonte giuridicamente
non vincolante, diventa trampolino di lancio
per un ricco programma di azione legislativa in
materia sociale (Sciarra, 2009)
21
I problemi di fondo dellarmonizzazione
legislativa in materia giuslavoristica, al di la
delle contingenze politiche degli anni 80
  • Diversità storica, culturale e sociale dei
    sistemi sociali come dato forse insuperabile
  • Difficoltà di trapianto di istituti (legal
    transplant) da un paese allaltro come esito
    della comparazione
  • Difficoltà di tenuta del metodo armonizzazione

22
1992 - Il Trattato di Maastricht
  • la c.d. politica sociale a due vie ladozione
    dellAccordo (o Protocollo) sulla politica
    sociale (APS) limitato ad undici Stati.

23
Il protocollo di Maastricht sulla politica sociale
  • Il Trattato di Maastricht e lescamotage del
    Protocollo sociale
  • LAccordo sulla Politica sociale a 11
  • Innovazioni principali
  • Riformulazione art. 117 TCE
  • Allargamento delle basi giuridiche della
    legislazione sociale comunitaria
  • Estensione della procedura a maggioranza
    qualificata
  • Riconoscimento di un ruolo istituzionale per la
    contrattazione collettiva

24
Ex art. 118 e 137 (attuale 153)
  • 1) Competenze sociali più ampie ampliamento
    delle materie in cui è possibile la decisione a
    maggioranza qualificata (già ambiente di lavoro
    )
  • condizioni di lavoro (formula ampia intero
    trattamento normativo del lavoratore)
  • informazione e consultazione dei lavoratori
  • integrazione delle persone escluse dal mercato
    del lavoro
  • parità tra uomini e donne.
  • Rimangono ferme alcune materie su cui deliberare
    allunanimità nonché certe esclusioni diritto
    di sciopero, serrata, diritto di associazione
    sindacale
  • 2) Pieno riconoscimento della contrattazione
    collettiva europea artt. 3 e 4 APS (attuali
    artt. 154-155 TFUE)

25
Restano affidate al principio della unanimità le
materie relative a
  • sicurezza sociale e protezione sociale dei
    lavoratori,
  • protezione dei lavoratori in caso di cessazione
    del rapporto di lavoro
  • rappresentanza e difesa collettiva degli
    interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro,
    inclusa la codeterminazione
  • condizione di impiego dei cittadini di paesi
    terzi residenti legalmente nella comunità
  • contributi finanziari per la promozione
    dellimpiego e della job creation.

26
Maggioranza qualificata a decorrere dal 2014
approvazione del 55 per cento degli Stati che
rappresentino almeno il 65 per cento della
popolazione
27
Le novità del Trattato di Nizza (2000/03)
  • Vengono aggiunte due nuove lettere (j k)
    allelenco delle materie
  • j) lotta contro lesclusione sociale
  • k) modernizzazione dei regimi di protezione
    sociale

28
Le novità del Trattato di Nizza (2000/03)
  • Più che materie si tratta di obiettivi
  • Perché?
  • non è possibile adottare in queste materie
    direttive, ma solo misure destinate a
    incoraggiare la cooperazione tra Stati misure
    di coordinamento piuttosto che di
    armonizzazione.

29
  • si può parlare di un definitivo declassamento
    dello strumento dellarmonizzazione tramite
    direttive a vantaggio del cd. metodo aperto di
    coordinamento (MAC)?

anche nelle materie sociali in cui è possibile
l adozione di direttive (per es. condizioni di
lavoro, misure di protezione contro i
licenziamenti), è possibile adottare misure di
coordinamento (alle quali larticolo fa
riferimento prioritario nella lett. a del 2).
30
Le competenze dellUnione
  • I precedenti trattati istitutivi non contenevano
    disposizioni specifiche sulle competenze, tanto è
    vero che nei lavori della Convenzione sul
    Trattato costituzionale il tema era stato al
    centro di importanti riflessioni e proposte.
  • Nel Trattato costituzionale era stata, così,
    inserita una serie di disposizioni sulle
    competenze dellUnione e degli Stati che
    distinguevano le prime in competenze esclusive,
    concorrenti, di coordinamento e di sostegno

31
Le competenze dellUnione nel Trattato di Lisbona
  • competenze esclusive,
  • concorrenti,
  • di coordinamento/ sostegno/completa-mento
    dellazione degli Stati membri

Artt. 2-6 Trattato sul funzionamento dellUE
La politica sociale è materia di competenza
concorrente
32
Cosa significa competenza concorrente?
  • sia l'UE che gli Stati membri possono adottare
    atti giuridicamente vincolanti.
  • Gli Stati membri, però, non possono più
    esercitare le loro competenze a partire dal
    momento in cui I'U.E. abbia esercitato le proprie

33
Da Maastricht ad Amsterdam
  • Come cambiano la politica e il diritto sociale
    comunitario

34
Il trattato di Amsterdam (1997/99)
Quali novità?
  • 1 Incorporazione dellAPS nel TCE (titolo XI,
    Capo I sulle disposizioni sociali) con
    conseguente estensione della politica a 14 alla
    Gran Bretagna
  • 2 introduzione, nel TCE, del titolo VIII
    sulloccupazione (ora IX)
  • 3 il nuovo art. 136 (attuale 151) il richiamo
    ai diritti sociali fondamentali contenuti nella
    Carta sociale del 1961 e nella Carta comunitaria
    del 1989

35
Art. 136 TCE (post Trattato Amsterdam)
  • La Comunità e gli Stati membri, tenuti presenti i
    diritti sociali fondamentali, quali quelli
    definiti nella Carta sociale europea firmata a
    Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta
    comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei
    lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la
    promozione dell'occupazione, il miglioramento
    delle condizioni di vita e di lavoro, che
    consenta la loro parificazione nel progresso, una
    protezione sociale adeguata, il dialogo sociale,
    lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire
    un livello occupazionale elevato e duraturo e la
    lotta contro l'emarginazione.
  • A tal fine, la Comunità e gli Stati membri
    mettono in atto misure che tengono conto della
    diversità delle prassi nazionali, in particolare
    nelle relazioni contrattuali, e della necessità
    di mantenere la competitività dell'economia della
    Comunità
  • Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà
    sia dal funzionamento del mercato comune, che
    favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia
    dalle procedure previste dal presente trattato e
    dal ravvicinamento delle disposizioni
    legislative, regolamentari e amministrative

36
  • Una breve digressione in
  • tema di diritti sociali
  • fondamentali

37
Le due Carte la Carta sociale europea e la Carta
comunitaria dei diritti fondamentali dei
lavoratori
  • La Comunità e gli Stati membri, tenuti presenti i
    diritti sociali fondamentali, quali quelli
    definiti nella Carta sociale europea firmata a
    Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta
    comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei
    lavoratori del 1989, hanno come obiettivi

I diritti sociali nellart. 136 TCE (attuale 151
TFUE)
38
Le due Carte
  • Pur essendo documenti non vincolanti hanno
    assunto, nel tempo, un rilievo giuridico (sia
    pure limitato) attraverso linterpretazione della
    Corte di giustizia
  • e sono finalmente entrate, dopo il Consiglio
    europeo di Amsterdam, nel TCE, pur con la debole
    formulazione dellart. 136 TCE

Si è, in tal modo, introdotta una novità di
notevole significato simbolico e di indubbio
rilievo pratico
39
I diritti sociali fondamentali già venivano
richiamati dallart. 6, 2, TUE
  • LUnione rispetta i diritti fondamentali quali
    sono garantiti dalla Convenzione europea per la
    salvaguardia dei diritti delluomo e delle
    libertà fondamentali, firmata a Roma il 4
    novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni
    costituzionali comuni degli stati membri, in
    quanto principi generali del diritto comunitario
  • Sino al Trattato di Lisbona, che ha conferito
    alla Carta di Nizza, lo stesso valore giuridico
    del trattati, tali diritti non sono mai stati
    direttamente riconosciuti e proclamati nei
    Trattati istitutivi

40
I diritti sociali nei Trattati dopo Lisbona
  • Lart. 136 non viene modificato (ora art. 151)
  • Cambia, significativamente, il testo dellart. 6
    TUE

41
  1. La Carta di Nizza ha lo stesso valore giuridico
    del trattati
  2. LUnione aderisce alla CEDU
  3. I diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e
    risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni
    agli Stati membri fanno parte del diritto
    dellUnione in quanto principi generali (come nel
    precedente testo)

Il nuovo art. 6 TUE (lettura)
42
CEDU e tradizioni costituzionali comuni
  • CEDU e tradizioni costituzionali comuni sono
    fonti esterne dalle quali devono essere tratti i
    principi generali del diritto comunitario
    relativi ai diritti fondamentali,
  • si evita di attribuire a queste fonti una propria
    valenza giuridica allinterno dell'ordinamento
    dellUnione come si fa, invece, con la Carta

43
La Carta di Nizza
  • Anche la Carta è una fonte esterna
  • Tuttavia, lart. 6, 2, attribuisce il valore di
    norme di treaty law a norme contenute in un atto
    che non fa parte dei trattati

44
  • le Corti d'Europa ad ogni livello potranno
    attingere alla Carta per valutare la legittimità
    dei provvedimenti dellUnione e di quelli degli
    Stati
  • Le vie privilegiate per l'imposizione delle fonti
    comunitarie all'interno degli Stati -
    applicazione conforme e disapplicazione - sono
    quindi aperte per le norme della Carta.

45
PROTOCOLLOSULL'APPLICAZIONE DELLA CARTA DEI
DIRITTIFONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA ALLA
POLONIA E ALREGNO UNITO
  • Articolo 1
  • 1. La Carta non estende la competenza della Corte
    di giustizia dell'Unione europea o di qualunque
    altro organo giurisdizionale della Polonia o del
    Regno Unito a ritenere che le leggi, i
    regolamenti o le disposizioni, le pratiche o
    l'azione amministrativa della Polonia o del Regno
    Unito non siano conformi ai diritti, alle libertà
    e ai principi fondamentali che essa riafferma.
  • 2. In particolare e per evitare dubbi, nulla nel
    titolo IV della Carta crea diritti azionabili
    dinanzi a un organo giurisdizionale applicabili
    alla Polonia o al Regno Unito, salvo nella misura
    in cui la Polonia o il Regno Unito abbiano
    previsto tali diritti nel rispettivo diritto
    interno.
  • Articolo 2
  • Ove una disposizione della Carta faccia
    riferimento a leggi e pratiche nazionali, detta
    disposizione si applica alla Polonia o al Regno
    Unito soltanto nella misura in cui i diritti o i
    principi ivi contenuti sono riconosciuti nel
    diritto o nelle pratiche della Polonia o del
    RegnoUnito.

46
Il trattato di Amsterdam (1997/99)
  • Introduzione di una clausola generale di non
    discriminazione (non più solo basata sul sesso e
    sulla nazionalità) razza, origini etniche,
    religione, convinzioni personali, handicap, età,
    tendenze sessuali

47
Loccupazione nel Trattato di Amsterdam (Art.128)
  • 2. Il Consiglio elabora annualmente degli
    orientamenti di cui devono tener conto gli Stati
    membri nelle rispettive politiche in materia di
    occupazione.
  • 3. Ciascuno Stato membro una relazione annuale
    sulle principali misure adottate per l'attuazione
    della propria politica in materia di occupazione,
    alla luce degli orientamenti di cui al paragrafo
    2.
  • 4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di
    cui al paragrafo 3 procede annualmente ad un
    esame dell'attuazione delle politiche degli Stati
    membri. Il Consiglio, deliberando a maggioranza
    qualificata su raccomandazione della Commissione,
    può, se lo considera opportuno, rivolgere
    raccomandazioni agli Stati membri.
  • 5. Sulla base dei risultati di detto esame, il
    Consiglio e la Commissione trasmettono al
    Consiglio europeo una relazione annuale comune in
    merito alla situazione dell'occupazione nella
    Comunità

48
2004 il Trattato costituzionale Europeo (firmato
nellottobre 2004)
  • Il dibattito una Costituzione senza Stato?
  • La Parte II del Trattato costituzionale del 2004
    recepiva la Carta di Nizza
  • libertà professionale e diritto di lavorare
  • parità di trattamento e uguaglianza
  • solidarietà (Titolo IV, interamente dedicato ai
    diritti individuali e collettivi dei lavoratori)
  • diritto di cittadinanza europea, libertà di
    circolazione e soggiorno
  • rapporti fra le disposizioni costituzionali
    europee e le Costituzioni nazionali

49
2004 il Trattato costituzionale Europeo (firmato
nellottobre 2004)
  • Lesito negativo della consultazione referendaria
    in Francia e nei Paesi Bassi voto contrario
    (2005)
  • Dopo due ani di riflessione, il progetto
    costituzionale viene abbandonato e viene dato
    mandato ad una conferenza intergovernativa per la
    riforma dei Trattati istitutivi
  • Il 19 ottobre 2007 il Consiglio europeo informale
    di Lisbona ha adottato il testo definitivo del
    trattato elaborato nellambito della conferenza
    intergovernativa.
  • Il 13 dicembre 2007 i capi di Stato e di governo
    dei 27 Stati membri dell'Unione europea hanno
    firmato il trattato di Lisbona.
  • Il termine Costituzione scompare dal lessico
    dei nuovi Trattati

50
Dalla Costituzione alla riforma dei Trattati del
2007 (Lisbona)
51
LEuropa sociale oggi
  • 1. Il Libro Verde della Commissione
  • "Modernizzare il diritto del lavoro per
    affrontare le sfide del XXI secolo" COM(2006)
    708 (consigliata lettura)
  • Il Libro verde è importante, al di là delle
    obiezioni di metodo e di merito che possono
    essere mosse, perché, per la prima volta nella
    storia delle iniziative e attività di studio e
    consultive delle istituzioni comunitarie, la
    Commissione ha invitato una ampia platea, che va
    oltre gli esperti, a riflettere sul ruolo
    sociale ma anche culturale che il diritto del
    lavoro potrebbe svolgere nella società europea.
  • Il diritto del lavoro in Europa, grazie al Libro
    verde, è stato, dunque, rimesso allordine del
    giorno dellagenda dellUnione
  • 2.La flexicurity
  • Com (2007) 359 def

52
(No Transcript)
53
  • Cos'è la flessicurezza?
  • La flessicurezza può essere definita quale
    strategia integrata volta a promuovere
    contemporaneamente la flessibilità e la sicurezza
    sul mercato del lavoro.
  • La flessibilità, da un lato, ha a che fare con i
    momenti di passaggio ("transizioni") che
    contrassegnano la vita di un individuo dal mondo
    della scuola a quello del lavoro, da
    un'occupazione a un'altra, tra la disoccupazione
    o l'inattività e il lavoro e dal lavoro al
    pensionamento.
  • Essa non comporta soltanto una maggiore libertà
    per le imprese di assumere o licenziare e non
    implica che i contratti a tempo indeterminato
    siano un fenomeno obsoleto. La flessibilità
    significa assicurare ai lavoratori posti di
    lavoro migliori, la "mobilità ascendente", lo
    sviluppo ottimale dei talenti.
  • La flessibilità riguarda anche organizzazioni del
    lavoro flessibili, capaci di rispondere con
    efficacia ai nuovi bisogni e alle nuove
    competenze richieste dalla produzione riguarda
    anche una migliore conciliazione tra lavoro e
    responsabilità private.

54
  • La sicurezza, d'altro canto, è qualcosa di più
    che la semplice sicurezza di mantenere il proprio
    posto di lavoro essa significa dotare le persone
    delle competenze che consentano loro di
    progredire durante la loro vita lavorativa e le
    aiutino a trovare un nuovo posto di lavoro. Essa
    ha anche a che fare con adeguate indennità di
    disoccupazione per agevolare le transizioni. Essa
    comprende inoltre opportunità di formazione per
    tutti i lavoratori, soprattutto per quelli
    scarsamente qualificati e per i lavoratori
    anziani.

55
  • Il Dossier sulla Flexicurity
  • del Dott. Clemente Massimiani
  • (sul sito di Facoltà sezione Labour Web -
    Ricerca - Dossier)
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