Title: Le tappe del processo di integrazione europea e della politica sociale:
1Le tappe del processo di integrazione europea e
della politica sociale
2Le tappe dellallargamento
- Trattato di Roma istitutivo della CEE - 25.3.1957
(firma di 6 Stati Belgio, Francia, Germania,
Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi) - 1973 6 3 Gran Bretagna, Danimarca, Irlanda
- 1981 9 1 Grecia
- 1986 10 2 Spagna, Portogallo
- 1992 accordo tra CEE e Paesi della cd. EFTA
- (European Free Trade Association) 5 Austria,
Finlandia, Svezia Norvegia, Islanda - 1995 12 3 Svezia, Finlandia, Austria
- 2004 15 10 Cipro, Lettonia, Lituania, Malta,
Polonia, Rep. Ceca, Slovacchia, Slovenia,
Ungheria - 2007 25 2 Bulgaria, Romania
- Oggi lUnione europea, costituita a partire dal
1 novembre 1993 con la firma del Trattato di
Maastricht (febbraio 1992), vede ladesione di - 27 STATI MEMBRI.
- Paesi candidati all'adesione UECroazia - Ex
Repubblica jugoslava della Macedonia - Turchia
3Le principali tappe di revisione dei Trattati
istitutivi dal punto di vista della politica
sociale (dopo il Trattato di Roma del 1957/58)
4La CECA
- Il primo mercato unificato quello Ceca - si
costituisce con il Trattato di Parigi del 1951
nei settori del carbone e dellacciaio (settori,
allora, di decisiva rilevanza economica) - la matrice dellavvio del processo di
integrazione deve essere ricercata non tanto in
una inclinazione europea verso la riduzione delle
sovranità politiche, quanto in una pluralità di
comprensibili inclinazioni nazionali verso la
realizzazione delle rispettive aspirazioni
economiche, mediante la costituzione di
istituzioni sopranazionali
5Il Trattato di Roma (1957)
- La genesi economica del Trattato mercato comune,
espansione economica, incremento spontaneo
delloccupazione e del tenore di vita. - Il modello originario punta sulla c.d.
integrazione negativa, tralasciando il modello
della integrazione positiva.
6La Comunità (Unione) europea gli scopi
originari e quelli attuali
- Il TCE nelle versione originaria del 1957 la
Comunità perseguiva lo scopo di promuovere ()
uno sviluppo armonioso delle attività economiche
(art. 2 TCE)
- obiettivi attuali (art. 3 TUE) crescita
economica equilibrata economia sociale di
mercato fortemente competitiva, che mira alla
piena occupazione e al progresso sociale lotta
allesclusione sociale coesione economica e
sociale
originaria asimmetria tra politica economica e
sociale della Comunità
7Due concetti chiave
- Integrazione negativa
- La logica iniziale è quella della cd.
integrazione negativa labolizione di tutti gli
ostacoli che potevano frapporsi allo sviluppo di
un mercato transnazionale
- Integrazione positiva
- costruzione di un assetto regolativo comune per
evitare distorsioni della concorrenza
(armonizzazione di tipo funzionalista tipica
delle direttive degli anni 70) o interventi
volti alla correzione del mercato comune
(armonizzazione di tipo coesivo).
le quattro fondamentali libertà di circolazione
previste dal TCE persone, merci, capitali e
servizi art. 3 c).
8Larticolo 117 del Trattato istitutivo e la
parificazione nel progresso
- Gli stati membri ritengono che una tale
evoluzione risulterà dal funzionamento del
mercato comune, che favorirà larmonizzazione dei
sistemi sociali
sarà il funzionamento del mercato comune che
favorirà l armonizzazione dei sistemi sociali
- Integrazione negativa
- La regolazione sovranazionale come market
making e non come market correcting
9c) formazione professionale (art. 150 TCE ora
166 TFUE)
- libera circolazione
- dei lavoratori
- (art. 39 TCE,
- ora art. 45 TFUE)
- Le 4 aree originarie di competenza della Comunità
- (1957)
b) Fondo sociale Europeo (art. 146 TCE, ora
art. 162 TFUE)
d) parità di trattamento (soltanto in campo)
retributivo tra uomini e donne (art.141 TCE ora
art. 157 TFUE)
Le competenze attribuite alla Comunità in materia
sociale sono allinizio molto limitate
verranno ampliate e precisate con lAPS allegato
al Trattato di Maastricht
10Lart. 141 (ex 119) TCEsulla parità di
trattamento retributivo fra uomo e donna
- è lunica norma che incide direttamente sulla
materia sociale - La norma è figlia della principale ispirazione di
fondo del Trattato di Roma che è quella
economica ed, in particolare, quella di
parificare le condizioni di concorrenza ed è
voluta dalla Francia (che aveva già introdotto
il principio nel proprio ordinamento) più per
evitare effetti di dumping sociale che per
autentiche ragioni di progresso sociale
art. 120 TCE sui congedi retribuiti
11La limitatezza delle basi giuridiche per
ladozione di direttive in materia sociale
- solo in materia di libera circolazione dei
lavoratori si provvede mediante regolamenti o
direttive. - Per il resto, si utilizzano le BASI GIURIDICHE
GENERALI - .
art. 100 TCE attuale 115 TFUE le direttive
sociali in funzione di raddrizzamento delle
distorsioni del mercato
.e lart. 235 TCE, ora art. 352 TFUE
12Originario art. 235
- Quando unazione della Comunità risulti
necessaria per raggiungere, nel funzionamento del
mercato comune, uno degli scopi della Comunità,
senza che il presente Trattato abbia previsto i
poteri di azione a tal uopo richiesti, il
Consiglio, deliberando allunanimità su proposta
della Commissione e dopo aver consultato il
Parlamento europeo, prende le disposizioni del
caso.
cd. clausola di flessibilità
131957-1973
- La fase dell ottimismo liberale
- Forte prudenza nel processo di produzione della
normativa sociale. - Lattenzione verso la dimensione sociale
dellEuropa riceve significativi stimoli dal
clima di forte tensione sociale della fine degli
anni 60 - Vengono così impiantati gli embrioni dei futuri
sviluppi della politica sociale (prime prassi di
consultazione sistematica degli attori sociali)
14Dalla Conferenza intergovernativa di Parigi
(1972)nella quale i governi nazionali
concordavano sul fatto che occorresse unazione
vigorosa in ambito sociale
- al Programma dazione sociale del 1974, adottato
dal Consiglio su proposta della Commissione
15Il Programma indicava tre obiettivi prioritari
- a) pieno e migliore impiego
- b) miglioramento delle condizioni di vita e di
lavoro - c) partecipazione delle parti sociali.
- Comincia a farsi strada lidea della integrazione
positiva come modalità di armonizzazione nel
progresso. - Liniziativa viene bollata come senza precedenti
e senza avvenire.
16Anni 1975-1977
Vengono approvate alcune direttive in materia
sociale, sulla base dellart. 100 TCE
(unanimità), e 119 TCE (maggioranza) si tratta
delle 2 direttive in materia di parità di
trattamento fra uomo e donna e delle 2 direttive
sulla tutela dei lavoratori in caso di crisi
aziendale (dir. 75/117 sulla parità
retributiva 76/207 sulla parità nellaccesso,
la formazione e le condizioni di lavoro 79/7
sulla parità in materia previdenziale dir.
77/187 sul trasferimento di impresa e 75/129
sui licenz. collettivi)
- Il ruolo dellart. 100 del TCE
- Il Consiglio, deliberando allunanimità,
stabilisce direttive volte al ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative che abbiano una incidenza diretta
sulla instaurazione ed il funzionamento del
mercato interno.
17- E LE CONSEGUENTI
- INNOVAZIONI nel TCE
- LEUROSCLEROSI
- DEGLI ANNI 80
- LAtto Unico del 1987 tre importanti novità
- si introduce il concetto di coesione economica e
sociale (art. 130A) - si prevede, con riferimento al miglioramento
dellambiente di lavoro per proteggere la salute
e la sicurezza dei lavoratori, il potere del
consiglio di approvare direttive a maggioranza
qualificata (art. 118A) - si introduce il dialogo sociale (art. 118B
impegna la Commissione a sviluppare il dialogo
fra le parti sociali a livello europeo).
- Lo stallo decisionale comunitario in materia
sociale il ruolo decisivo dei governi
conservatori inglesi
18La previsione delle decisioni a maggioranza
qualificataper promuovere il miglioramento in
particolare dellambiente di lavoro per tutelare
la sicurezza e la salute dei lavoratori (art.
118 A)
- Una escamotage volta a sbloccare la trappola
del voto allunanimità, innescata in ambito
comunitario dal ricorrente veto britannico sulle
iniziative di politica sociale - direttive sulla salute e sicurezza dei lavoratori
interinali (91/383/CE) e sullorario di lavoro
(93/104/CE)
19La direttiva quadro sulla tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (n.
391/89)
- simbolo del modello armonizzazione
alternativo al (più recente) metodo del
coordinamento attuato attraverso la promozione
della convergenza delle politiche sociali (metodo
utilizzato, per es., in materia occupazionale ed
ulteriormente rafforzato dal Trattato di Lisbona
a. 153, 2)
20La Carta comunitaria dei diritti sociali
fondamentali dei lavoratori (1989)
- Adottata come dichiarazione solenne, rimane priva
di effetti giuridici per lopposizione,
principalmente, della Gran Bretagna. - Esercita comunque una considerevole influenza
sugli sviluppi futuri dellintervento normativo
quasi tutte le direttive degli anni 90 faranno
riferimento, nei preamboli, alle dichiarazioni
solenni della Carta comunitaria.
La Carta, esempio tipico di fonte giuridicamente
non vincolante, diventa trampolino di lancio
per un ricco programma di azione legislativa in
materia sociale (Sciarra, 2009)
21I problemi di fondo dellarmonizzazione
legislativa in materia giuslavoristica, al di la
delle contingenze politiche degli anni 80
- Diversità storica, culturale e sociale dei
sistemi sociali come dato forse insuperabile - Difficoltà di trapianto di istituti (legal
transplant) da un paese allaltro come esito
della comparazione - Difficoltà di tenuta del metodo armonizzazione
221992 - Il Trattato di Maastricht
-
- la c.d. politica sociale a due vie ladozione
dellAccordo (o Protocollo) sulla politica
sociale (APS) limitato ad undici Stati.
23Il protocollo di Maastricht sulla politica sociale
- Il Trattato di Maastricht e lescamotage del
Protocollo sociale - LAccordo sulla Politica sociale a 11
- Innovazioni principali
- Riformulazione art. 117 TCE
- Allargamento delle basi giuridiche della
legislazione sociale comunitaria - Estensione della procedura a maggioranza
qualificata - Riconoscimento di un ruolo istituzionale per la
contrattazione collettiva
24Ex art. 118 e 137 (attuale 153)
- 1) Competenze sociali più ampie ampliamento
delle materie in cui è possibile la decisione a
maggioranza qualificata (già ambiente di lavoro
) - condizioni di lavoro (formula ampia intero
trattamento normativo del lavoratore) - informazione e consultazione dei lavoratori
- integrazione delle persone escluse dal mercato
del lavoro - parità tra uomini e donne.
- Rimangono ferme alcune materie su cui deliberare
allunanimità nonché certe esclusioni diritto
di sciopero, serrata, diritto di associazione
sindacale - 2) Pieno riconoscimento della contrattazione
collettiva europea artt. 3 e 4 APS (attuali
artt. 154-155 TFUE)
25Restano affidate al principio della unanimità le
materie relative a
- sicurezza sociale e protezione sociale dei
lavoratori, - protezione dei lavoratori in caso di cessazione
del rapporto di lavoro - rappresentanza e difesa collettiva degli
interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro,
inclusa la codeterminazione - condizione di impiego dei cittadini di paesi
terzi residenti legalmente nella comunità - contributi finanziari per la promozione
dellimpiego e della job creation.
26Maggioranza qualificata a decorrere dal 2014
approvazione del 55 per cento degli Stati che
rappresentino almeno il 65 per cento della
popolazione
27Le novità del Trattato di Nizza (2000/03)
- Vengono aggiunte due nuove lettere (j k)
allelenco delle materie - j) lotta contro lesclusione sociale
- k) modernizzazione dei regimi di protezione
sociale
28Le novità del Trattato di Nizza (2000/03)
- Più che materie si tratta di obiettivi
- Perché?
- non è possibile adottare in queste materie
direttive, ma solo misure destinate a
incoraggiare la cooperazione tra Stati misure
di coordinamento piuttosto che di
armonizzazione.
29- si può parlare di un definitivo declassamento
dello strumento dellarmonizzazione tramite
direttive a vantaggio del cd. metodo aperto di
coordinamento (MAC)?
anche nelle materie sociali in cui è possibile
l adozione di direttive (per es. condizioni di
lavoro, misure di protezione contro i
licenziamenti), è possibile adottare misure di
coordinamento (alle quali larticolo fa
riferimento prioritario nella lett. a del 2).
30Le competenze dellUnione
- I precedenti trattati istitutivi non contenevano
disposizioni specifiche sulle competenze, tanto è
vero che nei lavori della Convenzione sul
Trattato costituzionale il tema era stato al
centro di importanti riflessioni e proposte. - Nel Trattato costituzionale era stata, così,
inserita una serie di disposizioni sulle
competenze dellUnione e degli Stati che
distinguevano le prime in competenze esclusive,
concorrenti, di coordinamento e di sostegno
31Le competenze dellUnione nel Trattato di Lisbona
- competenze esclusive,
- concorrenti,
- di coordinamento/ sostegno/completa-mento
dellazione degli Stati membri
Artt. 2-6 Trattato sul funzionamento dellUE
La politica sociale è materia di competenza
concorrente
32Cosa significa competenza concorrente?
- sia l'UE che gli Stati membri possono adottare
atti giuridicamente vincolanti. - Gli Stati membri, però, non possono più
esercitare le loro competenze a partire dal
momento in cui I'U.E. abbia esercitato le proprie
33Da Maastricht ad Amsterdam
- Come cambiano la politica e il diritto sociale
comunitario
34Il trattato di Amsterdam (1997/99)
Quali novità?
- 1 Incorporazione dellAPS nel TCE (titolo XI,
Capo I sulle disposizioni sociali) con
conseguente estensione della politica a 14 alla
Gran Bretagna - 2 introduzione, nel TCE, del titolo VIII
sulloccupazione (ora IX) - 3 il nuovo art. 136 (attuale 151) il richiamo
ai diritti sociali fondamentali contenuti nella
Carta sociale del 1961 e nella Carta comunitaria
del 1989
35Art. 136 TCE (post Trattato Amsterdam)
- La Comunità e gli Stati membri, tenuti presenti i
diritti sociali fondamentali, quali quelli
definiti nella Carta sociale europea firmata a
Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta
comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei
lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la
promozione dell'occupazione, il miglioramento
delle condizioni di vita e di lavoro, che
consenta la loro parificazione nel progresso, una
protezione sociale adeguata, il dialogo sociale,
lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire
un livello occupazionale elevato e duraturo e la
lotta contro l'emarginazione. - A tal fine, la Comunità e gli Stati membri
mettono in atto misure che tengono conto della
diversità delle prassi nazionali, in particolare
nelle relazioni contrattuali, e della necessità
di mantenere la competitività dell'economia della
Comunità - Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà
sia dal funzionamento del mercato comune, che
favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia
dalle procedure previste dal presente trattato e
dal ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative
36- Una breve digressione in
- tema di diritti sociali
- fondamentali
37Le due Carte la Carta sociale europea e la Carta
comunitaria dei diritti fondamentali dei
lavoratori
- La Comunità e gli Stati membri, tenuti presenti i
diritti sociali fondamentali, quali quelli
definiti nella Carta sociale europea firmata a
Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta
comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei
lavoratori del 1989, hanno come obiettivi
I diritti sociali nellart. 136 TCE (attuale 151
TFUE)
38Le due Carte
- Pur essendo documenti non vincolanti hanno
assunto, nel tempo, un rilievo giuridico (sia
pure limitato) attraverso linterpretazione della
Corte di giustizia
- e sono finalmente entrate, dopo il Consiglio
europeo di Amsterdam, nel TCE, pur con la debole
formulazione dellart. 136 TCE
Si è, in tal modo, introdotta una novità di
notevole significato simbolico e di indubbio
rilievo pratico
39 I diritti sociali fondamentali già venivano
richiamati dallart. 6, 2, TUE
- LUnione rispetta i diritti fondamentali quali
sono garantiti dalla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti delluomo e delle
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni
costituzionali comuni degli stati membri, in
quanto principi generali del diritto comunitario
- Sino al Trattato di Lisbona, che ha conferito
alla Carta di Nizza, lo stesso valore giuridico
del trattati, tali diritti non sono mai stati
direttamente riconosciuti e proclamati nei
Trattati istitutivi
40I diritti sociali nei Trattati dopo Lisbona
- Lart. 136 non viene modificato (ora art. 151)
- Cambia, significativamente, il testo dellart. 6
TUE
41- La Carta di Nizza ha lo stesso valore giuridico
del trattati - LUnione aderisce alla CEDU
- I diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e
risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni
agli Stati membri fanno parte del diritto
dellUnione in quanto principi generali (come nel
precedente testo)
Il nuovo art. 6 TUE (lettura)
42CEDU e tradizioni costituzionali comuni
- CEDU e tradizioni costituzionali comuni sono
fonti esterne dalle quali devono essere tratti i
principi generali del diritto comunitario
relativi ai diritti fondamentali, - si evita di attribuire a queste fonti una propria
valenza giuridica allinterno dell'ordinamento
dellUnione come si fa, invece, con la Carta
43La Carta di Nizza
- Anche la Carta è una fonte esterna
- Tuttavia, lart. 6, 2, attribuisce il valore di
norme di treaty law a norme contenute in un atto
che non fa parte dei trattati
44- le Corti d'Europa ad ogni livello potranno
attingere alla Carta per valutare la legittimità
dei provvedimenti dellUnione e di quelli degli
Stati - Le vie privilegiate per l'imposizione delle fonti
comunitarie all'interno degli Stati -
applicazione conforme e disapplicazione - sono
quindi aperte per le norme della Carta.
45PROTOCOLLOSULL'APPLICAZIONE DELLA CARTA DEI
DIRITTIFONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA ALLA
POLONIA E ALREGNO UNITO
- Articolo 1
- 1. La Carta non estende la competenza della Corte
di giustizia dell'Unione europea o di qualunque
altro organo giurisdizionale della Polonia o del
Regno Unito a ritenere che le leggi, i
regolamenti o le disposizioni, le pratiche o
l'azione amministrativa della Polonia o del Regno
Unito non siano conformi ai diritti, alle libertà
e ai principi fondamentali che essa riafferma. - 2. In particolare e per evitare dubbi, nulla nel
titolo IV della Carta crea diritti azionabili
dinanzi a un organo giurisdizionale applicabili
alla Polonia o al Regno Unito, salvo nella misura
in cui la Polonia o il Regno Unito abbiano
previsto tali diritti nel rispettivo diritto
interno.
- Articolo 2
- Ove una disposizione della Carta faccia
riferimento a leggi e pratiche nazionali, detta
disposizione si applica alla Polonia o al Regno
Unito soltanto nella misura in cui i diritti o i
principi ivi contenuti sono riconosciuti nel
diritto o nelle pratiche della Polonia o del
RegnoUnito.
46Il trattato di Amsterdam (1997/99)
- Introduzione di una clausola generale di non
discriminazione (non più solo basata sul sesso e
sulla nazionalità) razza, origini etniche,
religione, convinzioni personali, handicap, età,
tendenze sessuali
47Loccupazione nel Trattato di Amsterdam (Art.128)
- 2. Il Consiglio elabora annualmente degli
orientamenti di cui devono tener conto gli Stati
membri nelle rispettive politiche in materia di
occupazione. - 3. Ciascuno Stato membro una relazione annuale
sulle principali misure adottate per l'attuazione
della propria politica in materia di occupazione,
alla luce degli orientamenti di cui al paragrafo
2. - 4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di
cui al paragrafo 3 procede annualmente ad un
esame dell'attuazione delle politiche degli Stati
membri. Il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su raccomandazione della Commissione,
può, se lo considera opportuno, rivolgere
raccomandazioni agli Stati membri. - 5. Sulla base dei risultati di detto esame, il
Consiglio e la Commissione trasmettono al
Consiglio europeo una relazione annuale comune in
merito alla situazione dell'occupazione nella
Comunità
482004 il Trattato costituzionale Europeo (firmato
nellottobre 2004)
- Il dibattito una Costituzione senza Stato?
- La Parte II del Trattato costituzionale del 2004
recepiva la Carta di Nizza - libertà professionale e diritto di lavorare
- parità di trattamento e uguaglianza
- solidarietà (Titolo IV, interamente dedicato ai
diritti individuali e collettivi dei lavoratori) - diritto di cittadinanza europea, libertà di
circolazione e soggiorno - rapporti fra le disposizioni costituzionali
europee e le Costituzioni nazionali
492004 il Trattato costituzionale Europeo (firmato
nellottobre 2004)
- Lesito negativo della consultazione referendaria
in Francia e nei Paesi Bassi voto contrario
(2005) - Dopo due ani di riflessione, il progetto
costituzionale viene abbandonato e viene dato
mandato ad una conferenza intergovernativa per la
riforma dei Trattati istitutivi - Il 19 ottobre 2007 il Consiglio europeo informale
di Lisbona ha adottato il testo definitivo del
trattato elaborato nellambito della conferenza
intergovernativa. - Il 13 dicembre 2007 i capi di Stato e di governo
dei 27 Stati membri dell'Unione europea hanno
firmato il trattato di Lisbona. - Il termine Costituzione scompare dal lessico
dei nuovi Trattati
50Dalla Costituzione alla riforma dei Trattati del
2007 (Lisbona)
51LEuropa sociale oggi
- 1. Il Libro Verde della Commissione
- "Modernizzare il diritto del lavoro per
affrontare le sfide del XXI secolo" COM(2006)
708 (consigliata lettura) - Il Libro verde è importante, al di là delle
obiezioni di metodo e di merito che possono
essere mosse, perché, per la prima volta nella
storia delle iniziative e attività di studio e
consultive delle istituzioni comunitarie, la
Commissione ha invitato una ampia platea, che va
oltre gli esperti, a riflettere sul ruolo
sociale ma anche culturale che il diritto del
lavoro potrebbe svolgere nella società europea. - Il diritto del lavoro in Europa, grazie al Libro
verde, è stato, dunque, rimesso allordine del
giorno dellagenda dellUnione - 2.La flexicurity
- Com (2007) 359 def
52(No Transcript)
53- Cos'è la flessicurezza?
- La flessicurezza può essere definita quale
strategia integrata volta a promuovere
contemporaneamente la flessibilità e la sicurezza
sul mercato del lavoro. - La flessibilità, da un lato, ha a che fare con i
momenti di passaggio ("transizioni") che
contrassegnano la vita di un individuo dal mondo
della scuola a quello del lavoro, da
un'occupazione a un'altra, tra la disoccupazione
o l'inattività e il lavoro e dal lavoro al
pensionamento. - Essa non comporta soltanto una maggiore libertà
per le imprese di assumere o licenziare e non
implica che i contratti a tempo indeterminato
siano un fenomeno obsoleto. La flessibilità
significa assicurare ai lavoratori posti di
lavoro migliori, la "mobilità ascendente", lo
sviluppo ottimale dei talenti. - La flessibilità riguarda anche organizzazioni del
lavoro flessibili, capaci di rispondere con
efficacia ai nuovi bisogni e alle nuove
competenze richieste dalla produzione riguarda
anche una migliore conciliazione tra lavoro e
responsabilità private.
54- La sicurezza, d'altro canto, è qualcosa di più
che la semplice sicurezza di mantenere il proprio
posto di lavoro essa significa dotare le persone
delle competenze che consentano loro di
progredire durante la loro vita lavorativa e le
aiutino a trovare un nuovo posto di lavoro. Essa
ha anche a che fare con adeguate indennità di
disoccupazione per agevolare le transizioni. Essa
comprende inoltre opportunità di formazione per
tutti i lavoratori, soprattutto per quelli
scarsamente qualificati e per i lavoratori
anziani.
55- Il Dossier sulla Flexicurity
- del Dott. Clemente Massimiani
- (sul sito di Facoltà sezione Labour Web -
Ricerca - Dossier)