ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA Vicenza, 3 aprile 2003 - PowerPoint PPT Presentation

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ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA Vicenza, 3 aprile 2003

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Title: ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA Vicenza, 3 aprile 2003


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ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZAVicenza, 3
aprile 2003
  • La normativa in materia di
  • emissioni atmosferiche i controlli e le sanzioni
  • avv. Angelo Merlin
  • Mantovani Merlin Tonellotto Studio Legale
    Associato
  • C.so SS. Felice e Fortunato, 105 - Vicenza

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I CONTROLLI
  • Il controllo delle emissioni rappresenta un
    momento essenziale per la difesa del patrimonio
    atmosferico è dallefficacia di questo che
    dipende, in larga misura, leffettività della
    tutela ambientale perseguita dal legislatore

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I SOGGETTI TENUTI AL CONTROLLO
  • I soggetti tenuti al controllo delle emissioni
    vengono menzionati dallart.9 del D.P.R. 203/1988
    il quale si limita a prevedere che lautorità
    competente per il controllo è autorizzata ad
    effettuare allinterno degli impianti tutte le
    ispezioni che ritenga necessarie per
    laccertamento delle condizioni che danno luogo
    alla formazione delle emissioni

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Nel quadro del D.P.R. 203/1988 i soggetti tenuti
al controllo devono essere intesi
  • Sia con riferimento alle funzioni di tipo
    PREVENTIVO espletate in ambito procedimentale,
    prodromiche al rilascio dellautorizzazione
    (attività istruttoria)
  • Sia con riferimento agli ACCESSI e ISPEZIONI
    periodiche dirette a monitorare le emissioni.

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I SOGGETTI TENUTI AL CONTROLLO
  • Province
  • Agenzie Regionali per lAmbiente (ARPA)
  • Tutti gli appartenenti ai Corpi di Polizia
    Giudiziaria (N.A.S., N.O.E., Vigili Urbani, Corpo
    Forestale, ecc..) che possono avvalersi di
    personale idoneo nella qualità di ausiliari

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Lattività di controllo può essere legittimamente
diretta a procedere alle seguenti verifiche
  • Accertamento del rispetto dei valori limite di
    emissione
  • Accertamento del rispetto delle prescrizioni
    contenute nei provvedimenti autorizzatori o
    regolamentari
  • Accertamento delle condizioni che danno luogo
    alla formazione delle emissioni

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ATTIVITA DI CONTROLLO E PROCEDIMENTO PENALE
  • Accade spesso che lattività amministrativa di
    controllo rilevi potenziali elementi di reato in
    capo ai soggetti controllati, e che gli elementi
    raccolti in sede amministrativa siano poi
    destinati a confluire come materiale probatorio
    nel procedimento penale che segue allispezione,
    e che comunque si innesta sullaccertamento
    amministrativo

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Le garanzie proprie del procedimento penale
dovranno essere assicurate quando
  • Lorgano di P.G. agisce fin dallinizio
    dellispezione in tale veste ciò accade quando
    latto di accertamento prende le mosse proprio
    dalla necessità di assicurare fonti di prova
    relative ad una ipotesi di reato già delineatasi,
    o comunque seriamente prospettata
  • Gli atti di accertamento seguono
    alleffettuazione di campionamenti i cui
    risultati hanno già evidenziato con chiarezza un
    superamento di valori limite di emissione di
    rilevanza penale

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LE METODICHE ANALITICHE
  • Lart.3, comma secondo lett.b), del D.P.R.
    n.203/1988, stabilisce che i metodi di
    campionamento, analisi e valutazione degli
    inquinanti debbano essere stabiliti, ed
    aggiornati, con Decreto del Ministero
    dellAmbiente, di concerto con i Ministri di
    sanità e dellindustria, del commercio e
    dellartigianato

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D.M. 25 AGOSTO 2000
  • Con D.M. 25.8.2000 sono stati aggiornati i metodi
    di campionamento, analisi e valutazione delle
    emissioni inquinanti, sostituendo integralmente i
    metodi riportati nellAllegato 4 del D.M.
    12.7.1990.

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IL SISTEMA SANZIONATORIO PER GLI IMPIANTI
INDUSTRIALI
  • Il D.P.R. 203/1988 prevede
  • Sanzioni amministrative
  • Sanzioni penali

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SANZIONI AMMINISTRATIVE
  • Le sanzioni amministrative puniscono
    linosservanza delle prescrizioni autorizzatorie
    in materia di impianti industriali, secondo una
    gradazione connessa alla gravità delle infrazioni
  • Sono sanzioni potenzialmente concorrenti con
    quelle penali, laddove linosservanza delle
    prescrizioni contenute nellautorizzazione o
    impartite dallautorità amministrativa è
    qualificata come reato (es.art.25, comma secondo)

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GRADAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
  • DIFFIDA ad eliminare le irregolarità entro un
    termine (art.10, lett.a)
  • DIFFIDA E CONTESTUALE SOSPENSIONE DELLATTIVITA
    AUTORIZZATA PER UN TEMPO DETERMINATO, ove si
    manifestino situazioni di pericolo per la salute
    e/o lambiente
  • REVOCA DELLAUTORIZZAZIONE E CHIUSURA
    DELLIMPIANTO, in caso di mancato adeguamento
    alle prescrizioni imposte con la diffida e in
    caso di reiterate violazioni che determinino
    situazioni di pericolo e di danno per la salute
    e/o per lambiente.

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SANZIONI PENALI
  • REATI FORMALI, consistenti cioè in comportamenti
    privi del necessario consenso preventivo
    dellautorità amministrativa
  • REATI SOSTANZIALI, consistenti nel superamento
    dei limiti di emissioni e nella mancata
    realizzazione del piano di adeguamento degli
    impianti già esistenti.

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SANZIONI IN MATERIA DI NUOVI IMPIANTI
  • Art.24, comma 1, D.P.R. n.203/1988
  • chi inizia la costruzione di un nuovo impianto
    senza lautorizzazione, ovvero ne continua
    lesercizio con lautorizzazione sospesa,
    rifiutata, revocata ovvero dopo lordine di
    chiusura dellimpianto, è punito con la pena
    dellarresto da 2 mesi a 2 anni e dellammenda da
    258 a 1.032

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Natura della contravvenzione
  • La contravvenzione di cui allart.24, primo
    comma, è un reato la cui permanenza dura fino al
    rilascio della prevista autorizzazione
  • Il contravventore, a seguito della Sentenza 19
    giugno-15 luglio 1997 n.234 della Corte
    Costituzionale, che ha dichiarato lillegittimità
    costituzionale di questo comma, può essere
    ammesso alloblazione speciale prevista
    dallart.162-bis c.p.

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SANZIONI IN MATERIA DI NUOVI IMPIANTI
  • Art.24, comma 2, D.P.R. n.203/1988
  • chi attiva lesercizio di un nuovo impianto
    senza aver dato, nel termine prescritto,
    comunicazione preventiva alle autorità competenti
    è punito con larresto sino ad un anno o con
    lammenda sino a 1.032

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SANZIONI IN MATERIA DI NUOVI IMPIANTI
  • Art.24, comma 3, D.P.R. n.203/1988
  • chi omette di comunicare alla Regione, nel
    termine di riferimento al periodo prescritto, i
    dati relativi alle emissioni, effettuate a
    partire dalla data di messa a regime degli
    impianti, è punito con larresto sino a sei mesi
    o con lammenda sino a 1.032

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SANZIONI IN MATERIA DI NUOVI IMPIANTI
  • Art.24, commi 4- 5 e 6, D.P.R. n.203/1988
  • chi , nellesercizio di un nuovo impianto, non
    osserva le prescrizioni dellautorizzazione o
    quelle imposte dallautorità competente
    nellambito dei poteri ad essa spettanti, è
    punito con larresto sino ad un anno o con
    lammenda sino a 1.032
  • Alla stessa pena soggiace chi non rispetta i
    valori limite di emissione stabiliti dalla
    normativa statale e regionale
  • se, con le sopraindicate condotte si determina
    il superamento dei valori limite di qualità
    dellaria la pena prevista è dellarresto sino ad
    un anno

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SANZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI ESISTENTI
  • Art.25, comma 1, D.P.R. n.203/1988
  • chi esercitando un impianto esistente non
    presenta alle autorità competenti la domanda di
    autorizzazione nel termine prescritto, è punito
    con la pena dellarresto da 2 mesi a 2 anni e
    dellammenda da 258 a 1.032

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Natura della contravvenzione
  • È un reato formale di pericolo che prescinde
    dalleffettiva produzione di un evento dannoso,
    in quanto mira a realizzare, a scopo di
    prevenzione, un controllo anticipato da parte
    delle autorità competenti anche per le emissioni
    degli impianti esistenti
  • La contravvenzione di cui allart.24, primo
    comma, è un reato omissivo la cui permanenza dura
    fino a quando il responsabile dellimpianto
    esistente non presenti la domanda di
    autorizzazione per le emissioni atmosferiche
    prodotte

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Per le attività a ridotto inquinamento atmosferico
  • Alla omessa presentazione della domanda di
    autorizzazione per gli impianti esistenti va
    equiparata la mancata comunicazione prevista dal
    punto 18 D.P.C.M. 21 luglio 1989 di avvalersi
    dellautorizzazione generale della Regione per le
    attività a ridotto inquinamento atmosferico,
    prevista dallart.5 D.P.R. 25 luglio 1991 (Cfr.
    Cass.pen., sez.III, 21 settembre 2001)

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ALTRE SANZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI ESISTENTI
PREVISTI DALLART.25
  • Risultano altresì punite penalmente le seguenti
    condotte
  • Inosservanza delle prescrizioni
    dellautorizzazione o quelle imposte
    dallautorità competente (comma secondo,
    oblazionabile con il pagamento di 516)
  • Mancato rispetto dei valori di emissioni
    stabiliti dalla normativa statale o regionale
    (comma terzo, oblazionabile con 516 a meno che
    non vengano superati i valori limite di qualità
    dellaria in questo caso la pena è dellarresto
    sino ad un anno)
  • Esercizio dellimpianto con autorizzazione
    sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo
    lordine di chiusura dellimpianto (comma quinto
    oblazionabile con 516).

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La violazione prevista dal comma settimo
dellart.25
  • La mancata adozione di tutte le misure necessarie
    ad evitare un peggioramento anche temporaneo
    delle emissioni è punita con la pena dellarresto
    sino ad un anno o dellammenda sino a 1.032.
  • Non può essere invocato il guasto tecnico per
    escludere questo obbligo.

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Trasferimento e modifiche di impianti
  • ART.25, comma 6 chi esegue la modifica o il
    trasferimento dellimpianto senza
    lautorizzazione prescritta dallart.15 è punito,
    nel primo caso con larresto sino a sei mesi o
    con lammenda sino a 1.032, e, nel secondo
    caso, con larresto sino a due anni o con
    lammenda da 258 a 1.032

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Trasferimento e modifiche di impianti sottoposte
a preventiva autorizzazione in mancanza delle
quali scatta il reato di cui allart.25, comma
sesto
  • (1) La modifica sostanziale dellimpianto che
    comporti variazioni qualitative e/o quantitative
    delle emissioni inquinanti
  • (2) il trasferimento, anche parziale,
    dellimpianto in altra località

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Trasferimento e modifiche di impianti
  • Si tratta di un reato permanente nel quale la
    modifica costituisce solo il momento iniziale
    della consumazione che si protrae sino alla
    conclusione del procedimento di controllo ed al
    rilascio dellautorizzazione (con cui si mira ad
    accertare la compatibilità di quanto eseguito con
    la salvaguardia dellinteresse protetto), ovvero
    sino a che lagente non abbia desistito dal
    comportamento o ripristinato la situazione
    precedente
  • Solo dopo aver ottenuto il provvedimento
    autorizzatorio può affermarsi che sono venute
    meno le conseguenze pericolose eliminabili dal
    contravventore per cui è possibile richiedere
    loblazione speciale.

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La sanzione prevista dal codice penale
  • Art.674 c.p.
  • Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico
    transito o in un luogo privato ma di comune o di
    altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o
    molestare persone, ovvero, nei casi non
    consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas,
    di vapori o di fumo, atti a cagionare tali
    effetti è punito con larresto fino ad un mese o
    con lammenda fino a 206.

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La sanzione prevista dal codice penale
  • La previsione normativa della seconda ipotesi
    dellart.674 c.p. nel punire determinati
    comportamenti molesti (emissioni di gas, di
    vapori o di fumo) al di fuori dei casi consentiti
    dalla legge, tende ad operare un bilanciamento di
    opposti interessi, consentendo lesercizio di
    attività socialmente utili, purchè ciò avvenga
    nel rigoroso rispetto dei limiti fissati dalla
    legge, superati i quali riacquista prevalenza
    lesigenza di tutela dellincolumità pubblica.

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Nei casi non consentiti dalla legge
  • Esiste un rilevante contrasto giurisprudenziale
    nellinterpretazione della seguente espressione
    contenuta nellart.674 c.p.
  • nei casi non consentiti dalla legge

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Prima interpretazione
  • Poiché la legge contiene una sorta di presunzione
    di legittimità delle emissioni di fumi, vapori o
    gas che non superino la soglia fissata dalle
    leggi speciali in materia (es. D.P.R. 203/1988),
    ai fini dellaffermazione di responsabilità per
    il reato di cui allart.674 c.p. è indispensabile
    la puntuale e specifica dimostrazione che esse
    superino gli standard fissati dalla legge, mentre
    quando , pur essendo le emissioni contenute nei
    limiti di legge, abbiano arrecato e arrechino
    concretamente fastidio alle persone, superando la
    normale tollerabilità, si applicheranno le norme
    di carattere civilistico contenute nellart.844
    c.c.

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Seconda interpretazione
  • Lesistenza di una autorizzazione amministrativa
    per lesercizio di una industria non esonera
    limprenditore dal dovere di adottare tutte le
    misure consigliate dallesperienza e dalla
    tecnica atte ad evitare un pregiudizio per la
    salute pubblica
  • Lavvenuta messa in opera dei dispositivi
    antinquinamento previsti dalla legge, non
    esclude, di per sé, la configurabilità della
    contravvenzione prevista dallart.674 c.p.
    quando, di fatto, le emissioni di gas, fumi o
    vapori superino il limite della normale
    tollerabilità, valutato in relazione agli effetti
    da esse prodotti in danno dei soggetti che in
    concreto le subiscono

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Sequestro preventivo degli impianti
  • Sia nei reati formali che nei reati sostanziali
    previsti dalla disciplina in materia di
    inquinamento atmosferico è possibile che il
    Giudice penale emetta un sequestro preventivo
    degli impianti per impedire che il reato possa
    giungere ad ulteriori conseguenze o si possa
    protrarre.
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