ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA Vicenza, 3 aprile 2003 - PowerPoint PPT Presentation

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ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA Vicenza, 3 aprile 2003

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Title: ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA Vicenza, 3 aprile 2003


1
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZAVicenza, 3
aprile 2003
  • La normativa in materia di
  • emissioni atmosferiche
  • avv. Angelo Merlin
  • Mantovani Merlin Tonellotto Studio Legale
    Associato
  • C.so SS. Felice e Fortunato, 105 - Vicenza
  • avv. Luciano Butti
  • Butti Peres Partner avvocati
  • Via Leoncino, 10 Verona

2
I tre settori della disciplina sullinquinamento
atmosferico
  • Inquinamento atmosferico provocato da
  • impianti termici di uso civile ? legge n.
    615/1966 D.P.R n. 1391/1970
  • impianti industriali ? D.P.R. n. 203/1988
    D.P.C.M. 21 luglio 1989
  • 3) veicoli a motore ? Codice della strada
    decreti ministeriali

3
La disciplina di cui alla legge n. 615/1966 in
sintesi
  • criterio della zonizzazione
  • ai fini della prevenzione dellinquinamento
    atmosferico, il territorio nazionale è suddiviso
    in due zone di controllo, denominate
    rispettivamente zona A e zona B
  • inquinamento atmosferico emissione in
    atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di
    qualsiasi tipo atti ad alterare le normali
    condizioni di salubrità dellaria e di costituire
    pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla
    salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o
    privati, sarà sottoposto alle norme di cui alla
    presente legge

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D.P.R. n. 203/1988 campo si applicazione
  • Sono sottoposti alla disciplina del decreto
  • a) tutti gli impianti che possono dar luogo ad
    emissioni nellatmosfera
  • b)  le caratteristiche merceologiche dei
    combustibili ed il loro impiego
  • c)   i valori limite ed i valori guida per gli
    inquinanti dellaria nellambiente esterno ed i
    relativi metodi di campionamento, analisi e
    valutazione (allegati I e II)
  • d) i limiti delle emissioni inquinanti ed i
    relativi metodi di campionamento, analisi e
    valutazione (allegato III).

5
D.P.R. n. 203/1988 le definizioni dellart. 2
  • Inquinamento atmosferico ogni modificazione
    della normale composizione o stato fisico
    dellaria atmosferica, dovuta alla presenza
    nella stessa di uno o più sostanze in quantità e
    con caratteristiche tali da alterare le normali
    condizioni ambientali e di salubrità dellaria
    da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto
    o indiretto per la salute delluomo da
    compromettere le attività ricreative e gli altri
    usi legittimi dellambiente alterare le risorse
    biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali
    pubblici e privati

6
(segue) D.P.R. n. 203/1988 le definizioni
dellart. 2
  • Impianto lo stabilimento o altro impianto
    fisso che serva per usi industriali o di pubblica
    utilità e possa provocare inquinamento
    atmosferico, ad esclusione di quelli destinati
    alla difesa nazionale (art. 2, n. 9)
  • duplice criterio di individuazione dellimpianto
  • - finalistico ? che serva a
  • - della potenzialità inquinante ? che possa
    provocare

7
(segue) concetto di impianto
  • D.P.C.M. 21 luglio 1989, n. 2)
  • si intende per impianto lo stabilimento o altro
    impianto fisso che serva per usi industriali o di
    pubblica utilità e possa provocare inquinamento
    atmosferico, ad esclusione di quelli destinati
    alla difesa nazionale.
  • Uno stabilimento può essere costituito da più
    impianti.
  • Il singolo impianto all'interno di uno
    stabilimento è l'insieme delle linee produttive
    finalizzate ad una specifica produzione.
  • Le linee produttive possono comprendere a loro
    volta più punti di emissione derivanti da una o
    più apparecchiature e/o da operazioni funzionali
    al ciclo produttivo

8
(segue) concetto di impianto
  • Secondo la Corte di Cassazione il concetto di
    impianto non implica necessariamente una
    struttura di notevoli dimensioni e neppure una
    struttura complessa dellinsediamento, essendo
    sufficiente anche una postazione parziale che
    abbia attitudine concreta a cagionare
    linquinamento dellatmosfera (III sez. penale
    26.05.1998 n. 6153 udienza del 01.04.1998).

9
D.P.C.M. 21 luglio 1989, 3)
  • Non sono soggetti alla procedura autorizzatoria
    di cui agli articoli 7, 12 e 13 del DPR n. 203
    gli impianti di emergenza e di sicurezza, nonché
    i laboratori di analisi e ricerca e gli impianti
    pilota per prove, ricerche, sperimentazioni,
    individuazioni di prototipi. La presente
    disposizione non si applica per quanto riguarda
    le sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene
    e/o mutagene e le sostanze di tossicità e
    cumulabilità particolarmente elevate

10
  • Valori di accettabilità
  • valori limite valori guida

11
(segue) le definizioni dellart. 2 del D.P.R. n.
203/1988
  • Valori limite di qualità dellaria limiti
    massimi di accettabilità delle concentrazioni e
    limiti massimi di esposizione relativi ad
    inquinanti nell'ambiente esterno

12
(segue) le definizioni dellart. 2 del D.P.R. n.
203/1988
  • Valori guida di qualità dellaria limiti delle
    concentrazioni e limiti di esposizione relativi
    ad inquinamenti nell'ambiente esterno destinati
  • - alla prevenzione a lungo termine in materia
    di salute e protezione dellambiente
  • - a costituire parametri di riferimento per
    listituzione di zone specifiche di protezione
    ambientale per le quali è necessaria una
    particolare tutela della qualità dellaria

13
(segue) le definizioni dellart. 2 del D.P.R. n.
203/1988
  • Emissione qualsiasi sostanza solida, liquida
    o gassosa introdotta nell'atmosfera, proveniente
    da un impianto, che possa produrre inquinamento
    atmosferico
  • Valore limite di emissione la concentrazione
    e/o la massa di sostanze inquinanti nella
    emissione degli impianti in un dato intervallo di
    tempo che non devono essere superate

14
Duplice regime
  • Impianti Impianti
  • nuovi esistenti

15
D.P.C.M. 21 luglio 1989, 9) e 10)
  • Si considerano esistenti gli impianti che alla
    data del 1 luglio 1988 erano in funzione ovvero
    quelli che, pur non essendo ancora funzionanti,
    erano stati costruiti in tutte le loro parti,
    nonché tutti gli impianti per i quali vi era già
    stata autorizzazione ai sensi della legge 615/66,
    e del D.P.R. n. 322/71 o concessioni e/o
    autorizzazioni ai sensi del RDL 1741/33
  • Si considerano nuovi impianti quelli diversi da
    quelli definiti al punto precedente, inclusi gli
    impianti per l'esecuzione dei quali sia stata già
    rilasciata concessione edilizia, ma che non siano
    stati ancora costruiti.

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Autorizzazioni
  • Sono sottoposte a preventiva autorizzazione
  • la costruzione di un nuovo impianto (avente le
    caratteristiche di cui allart. 2, n. 9)
  • la modifica sostanziale di un impianto che
    comporti variazioni qualitative e/o quantitative
    delle emissioni inquinanti
  • il trasferimento di un impianto in altra località

17
Art. 6 D.P.R. n. 203/1988
  • per la costruzione di un nuovo impianto deve
    essere presentata domanda di autorizzazione alla
    regione o alla provincia autonoma competente,
    corredata dal progetto nel quale sono comunque
    indicati il ciclo produttivo, le tecnologie
    adottate per prevenire l'inquinamento, la
    quantità e la qualità delle emissioni, nonché il
    termine per la messa a regime degli impianti

18
Art. 7 D.P.R. n. 203/1988
  • Ai fini del rilascio dell'autorizzazione la
    regione accerta
  • a) che siano previste tutte le misure
    appropriate di prevenzione dell'inquinamento
    atmosferico
  • b) che l'impianto progettato non comporti
    emissioni superiori ai limiti consentiti.
  • La regione si pronuncia sulla domanda, sentito il
    comune o i comuni ove è localizzato l'impianto,
    entro sessanta giorni dalla presentazione della
    domanda stessa, ovvero, nel caso in cui ritenga
    di invitare il richiedente ad apportare modifiche
    al progetto, entro trenta giorni dalla
    presentazione di dette modifiche decorsi
    inutilmente tali termini, l'interessato, entro i
    successivi sessanta giorni, ha facoltà di
    richiedere al Ministro dell'ambiente di
    provvedere sulla domanda
  • L'autorizzazione stabilisce, in ogni caso, la
    quantità e la qualità delle emissioni misurate
    secondo le metodologie prescritte, nonché il
    termine per la messa a regime degli impianti.
  • Il sindaco è tenuto ad esprimere il parere entro
    quarantacinque giorni dalla richiesta della
    regione.

19
Art. 8 D.P.R. n. 203/1988
  • L'impresa, almeno quindici giorni prima di dare
    inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne
    dà comunicazione alla regione e al sindaco del
    comune o dei comuni interessati.
  • Entro quindici giorni dalla data fissata per la
    messa a regime degli impianti, l'impresa comunica
    alla regione e ai comuni interessati i dati
    relativi alle emissioni effettuate da tale data
    per un periodo continuativo di dieci giorni.
  • Entro centoventi giorni dalla data indicata per
    la messa a regime dell'impianto, la regione deve
    accertare la regolarità delle misure e dei
    dispositivi di prevenzione dell'inquinamento,
    nonché il rispetto dei valori limite. Ove accerti
    che le emissioni superino i limiti indicati
    nell'autorizzazione, prescrive le misure
    necessarie per riportare le emissioni, entro un
    termine prefissato, nei limiti prescritti.

20
Art. 12 impianti esistenti
  • Per gli impianti esistenti doveva essere
    presentata domanda di autorizzazione alla regione
    o alla provincia autonoma competente entro dodici
    mesi dalla data di entrata in vigore del DPR
    203/88 , corredata da una relazione tecnica
    contenente la descrizione del ciclo produttivo,
    le tecnologie adottate per prevenire
    l'inquinamento, la quantità e la qualità delle
    emissioni, nonché un progetto di adeguamento
    delle emissioni

21
Art. 13
  • La regione, tenuto conto, oltre che dello stato
    dell'ambiente atmosferico e dei piani di
    risanamento, anche delle caratteristiche tecniche
    degli impianti, del tasso di utilizzazione e
    della durata della vita residua degli impianti,
    della qualità e quantità delle sostanze
    inquinanti contenute nelle emissioni, degli oneri
    economici derivanti dall'applicazione della
    migliore tecnologia disponibile, autorizza in via
    provvisoria la continuazione delle emissioni
    stabilendo le prescrizioni sui tempi e modi di
    adeguamento.
  • L'autorità competente provvede sulla domanda nel
    termine di 120 giorni dalla data di ricevimento
    della medesima.
  • Decorso inutilmente il termine, l'impresa è
    comunque tenuta a realizzare il progetto di
    adeguamento nei termini e nei modi indicati nella
    domanda e a rispettare il più elevato dei valori
    di emissione definito nelle linee guida, ovvero i
    valori limite fissati dalle regioni.
  • L'autorizzazione definitiva è concessa previo
    accertamento dell'osservanza delle prescrizioni
    contenute nell'autorizzazione provvisoria, ovvero
    previo accertamento della realizzazione del
    progetto di adeguamento delle emissioni
    presentato dall'impresa a corredo della domanda
    di autorizzazione.

22
Art. 15
  • Sono sottoposte a preventiva autorizzazione
  • la modifica sostanziale dell'impianto che
    comporti variazioni qualitative e/o quantitative
    delle emissioni inquinanti
  • b) il trasferimento dell'impianto in altra
    località.

23
  • D.P.C.M. 21 luglio 1989, n. 21)
  • Ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 203 devono
    ritenersi sottoposte a preventiva autorizzazione
    la realizzazione di strutture, le modifiche
    strutturali il ciclo produttivo inerenti al
    singolo impianto che comportino variazioni
    qualitative delle emissioni inquinanti ovvero
    aumento significativo delle emissioni già
    prodotte

24
Art. 17
  • L'art. 6 non si applica alle centrali
    termoelettriche e alle raffinerie di olii
    minerali
  • Le autorizzazioni sono di competenza del Ministro
    delle attività produttive e sono rilasciate
    previo parere favorevole dei Ministri
    dell'ambiente e della tutela del territorio e
    della salute, sentita la regione interessata.

25
Fuori dallambito di operatività del D.P.R. n.
203/88
  • 1) attività ad inquinamento atmosferico poco
    significativo (all. I, D.P.R. 25.07.1991) non
    richiedono autorizzazione
  • 2) attività a ridotto inquinamento atmosferico
    sono autorizzate dalle Regioni in via generale,
    cioè con un provvedimento unico per ciascuna
    categoria di attività

26
Criteri di individuazione delle attività a
ridotto inquinamento atmosferico (art. 4, D.P.R.
25.07.1991)
  1. I flussi di massa degli inquinanti, calcolati a
    monte di eventuali impianti di abbattimento,
    risultano inferiori a quelli previsti dai
    regolamenti attuativi dellart. 3 comma 2 lettera
    a) del D.P.R. n. 203/88
  2. nel ciclo di produzione si utilizzano materie
    prime ed ausiliarie che non superano le quantità
    o i requisiti indicati nellallegato 2.

27
Il concetto di migliore tecnologia disponibile
nel D.P.R. n. 203/1988
  • Migliore tecnologia disponibile
  • sistema tecnologico adeguatamente verificato e
    sperimentato che consente il contenimento e/o la
    riduzione delle emissioni a livelli accettabili
    per la protezione della salute e dellambiente,
    sempreché l'applicazione di tali misure non
    comporti costi eccessivi (? anticipa la
    direttiva c.d. IPPC)
  • ? art. 11 le prescrizioni dellautorizzazione
    possono essere modificate in seguito
    allevoluzione della migliore tecnologia
    disponibile, nonché alla evoluzione della
    situazione ambientale

28
D.Lgs. n. 372/1999 Attuazione della direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento (IPPC)
  • Concetto di migliori tecniche disponibili
  • la più efficiente e avanzata fase di sviluppo
    di attività e relativi metodi di esercizio
    indicanti l'idoneità pratica di determinate
    tecniche a costituire, in linea di massima, la
    base dei valori limite di emissione intesi ad
    evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a
    ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto
    sull'ambiente nel suo complesso

29
(segue) concetto di migliori tecniche
disponibili ex D.Lgs. n. 372/1999
  • In particolare si intende per
  • a) tecniche sia le tecniche impiegate sia le
    modalità di progettazione, costruzione,
    manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto
  • b) disponibili le tecniche sviluppate su una
    scala che ne consenta l'applicazione in
    condizioni economicamente e tecnicamente valide
    nell'ambito del pertinente comparto industriale,
    prendendo in considerazione i costi e i vantaggi,
    indipendentemente dal fatto che siano o meno
    applicate o prodotte in ambito nazionale, purché
    il gestore possa avervi accesso a condizioni
    ragionevoli
  • c) migliori le tecniche più efficaci per
    ottenere un elevato livello di protezione
    dell'ambiente nel suo complesso

30
Rimedi di carattere civilistico lazione
inibitoria
  • Art. 844 del codice civile (Immissioni)
  • il proprietario di un fondo non può impedire
    che le immissioni di fumo o di calore, le
    esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili
    propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se
    non superano la normale tollerabilità, avuto
    anche riguardo alla condizione dei luoghi.
  • Nellapplicare questa norma lautorità
    giudiziaria deve contemperare le esigenze della
    produzione con le ragioni della proprietà. Può
    tener conto della priorità di un determinato uso

31
Nuovi strumenti di politica ambientale
  • IL SISTEMA DI EMISSIONS TRADING
  • (vendita dei permessi di emissione)
  • Protocollo di Kyoto del 10.12.1997 gt Libro
    Verde della Commissione europea 08.03.2000
  • LEuropa ha assunto limpegno di abbattere, tra
    il 2008 e il 2012, l8 delle emissioni rispetto
    al livello del 1990
  • Uno degli strumenti individuati dalla UE è la
    creazione, entro il 2005, di un sistema
    comunitario di ET

32
Lemissions trading
  • LET è finalizzato allabbattimento dei gas di
    serra (anidride carbonica, metano, protossido di
    azoto, fluorocarburi idrati, perfluorocarburi,
    esafloruro di zolfo)
  • Consiste in un sistema in base al quale a
    determinati soggetti, come ad esempio le imprese,
    vengono assegnate delle quote per le loro
    emissioni. Le imprese che ridurranno le loro
    emissioni al di là della quota assegnata, hanno
    la facoltà di vendere l eccedenza disponibile
    ad altri soggetti che hanno maggiori difficoltà a
    rispettare i propri impegni

33
Lemissions trading
  • I settori di intervento prioritari per la
    riduzione delle emissioni di gas di serra sono
  • agricoltura (zootecnia e fermentazione enterica,
    combustione di residui agricoli,)
  • gestione di rifiuti (impianti di incenerimento,
    discariche, , impianti di trattamento dei rifiuti
    liquidi,)
  • industria di processo (chimica, metallurgica,
    produzione di minerali ed idrocarburi alogenati,
    produzione ed utilizzo di solventi,)
  • industria energetica (produzione e utilizzo di
    combustibili fossili carbone, metano, petrolio
    e derivati)

34
Lemissions trading
  • Il beneficio ambientale della istituzione di un
    sistema di ET è evidente il totale delle quote
    assegnate alle imprese rappresenta il limite
    massimo consentito per le emissioni

35
Lemissions trading
  • Assegnazione delle quote iniziali
  • Vendita allasta
  • Sistema cd. dei diritti acquisiti
    (grandfathering)
  • Lassegnazione per quote storiche premia le
    imprese che inquinano di più ed inoltre inibisce
    lingresso di nuovi soggetti nella borsa delle
    emissioni. La vendita allasta impedisce il
    perfezionamento di accordi ambientali tra impresa
    acquirente ed impresa cedente gt necessità di
    individuare un sistema misto

36
La ratifica del Protocollo di Kyoto da parte
dellItalia
  • Legge 01-06-2002, n. 120 Ratifica ed esecuzione
    del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
    delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
    fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997

37
Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27.11.2002, n. COM(2002) 680
def.
  • istituisce una disciplina per lo scambio di
    quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
    Comunità e modifica la direttiva 96/61/CE del
    Consiglio

38
Piano Regionale di Risanamento dellAtmosfera
(Del. Giunta Regione Veneto 15.2.00, n. 452)
  • contiene le indicazioni di rilevamento,
    prevenzione, conservazione e risanamento del
    territorio del Veneto rispetto ai valori limite
    della qualità dellaria, il cui apprezzamento è
    stato affidato dal D.P.R. 203/88 alla competenza
    della Regione

39
(segue) Piano Regionale di Risanamento
dellAtmosfera
  • pone obiettivi di riduzione delle concentrazioni
    nellaria di
  • - inquinanti primari (quali CO, NOX, NMVOC,
    polveri sospese, SO2)
  • - microinquinanti pericolosi, organici (benzene,
    diossine, idrocarburi policiclici aromatici) ed
    inorganici (metalli pesanti, come Hg e Pb)
  • - inquinanti odorigeni (in particolare di H2S nel
    polo conciario vicentino)

40
  • Direttiva 1999/13/CE del Consiglio dell11 marzo
    1999 sulla limitazione delle emissioni di
    composti organici volatili (COV)

41
Campo dapplicazione della Direttiva
1999/13/CE
  • riguarda sia gli impianti nuovi, sia quelli
    esistenti
  • è limitato alle attività elencate nellallegato
    I, nella misura in cui l'esercizio delle
    medesime comporti il superamento delle soglie di
    consumo di solvente di cui all'allegato II A -
    stabilite per tipologia di attività

42
Direttiva 1999/13/CE - gli strumenti
  • Stabilisce a carico degli Stati membri lobbligo
    di provvedere alla limitazione delle emissioni di
    COV, indicando 2 possibili strumenti
  • 1) lemanazione di norme specifiche che fissino
    valori-limite di emissione e di consumo di COV in
    conformità allallegato IIA
  • 2) oppure, la predisposizione ed attuazione di
    piani nazionali che siano in grado di ridurre le
    emissioni annue di COV prodotte dagli impianti
    esistenti entro lo stesso termine e di entità
    almeno pari a quella che si sarebbe ottenuta
    applicando lo strumento dei limiti di emissione
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