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Profilo giuridico e culturale del docente di IRC

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Title: LA NORMATIVA SPECIFICA DELL IRC Last modified by. Created Date: 11/27/2003 10:14:53 PM Document presentation format: Presentazione su schermo – PowerPoint PPT presentation

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Title: Profilo giuridico e culturale del docente di IRC


1
Profilo giuridico e culturale del docente di IRC
  • a cura di
  • Fedela Buono
  • Foggia 05 marzo 2009

2
  • E bene prima di iniziare lesposizione avere
    qualche indicazione bibliografica
  • Codice di diritto canonico ai numeri 804-805
  • CICATELLI S., Prontuario giuridico IRC,
    Queriniana 2003, pp, 36-49 (LIdr dal vecchio al
    nuovo Concordato, LIdr della scuola primaria, lo
    stato giuridico, diritti e doveri dellIdr, lIdr
    e lautorità ecclesiastica, la natura
    dellidoneità, il riconoscimento dellidoneità,
    la revoca dellidoneità)
  • Nel presente volume si possono, inoltre, trovare
    i seguenti documenti
  • Legge 810/29 concordato
  • Legge 121/85 accordo di revisione del concordato
  • Dpr 751/85 e Dpr 202/90 Intese

3
  • Delibera CEI n. 41 approvata dalla XXXII
    Assemblea Generale a Roma il 14-18 maggio 1990.
  • Deliberazione della CEI per il riconoscimento
    dellidoneità nelle scuole pubbliche e cattoliche
    approvata dalla XXXIV Assemblea Generale a Roma
    il 6-10 maggio 1991.
  • Legge 186 del 18 luglio 2003 norme sullo stato
    giuridico degli insegnanti di religione cattolica
    degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
    grado
  • Inoltre è bene leggere
  • Nota pastorale della CEI, Insegnare religione
    cattolica oggi, 1991.
  • Per un aggiornamento in tempo reale sulle ultime
    novità sullIRC si possono consultare i siti
  • www.chiesacattolica.it/irc, è il sito dove potete
    trovare molto materiale sui corsi nazionali degli
    Idr e tanto altro e www.edscuola.it.

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SCALETTA DEGLI ARGOMENTI
  • Breve excursus storico sullir in Italia dal 1860
    al 1984
  • Confronto tra il Concordato 29 e il Concordato
    84
  • Modalità organizzative i docenti di irc, la
    scelta di avvalersi o non avvalersi, la
    valutazione
  • Legge 18603
  • Significato della presenza dellIRC nella
    scuola e nella scuola cattolica in particolare

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BREVE EXCURSUS STORICO
Legge Casati ( legge 13 novembre 1859, n.3275 )
IR obbligatorio, contenuti catechistici
Circolare Correnti ( 29 settembre 1870 ) IR a
richiesta Riforma Gentile ( 1 ottobre 1923 ) IR
di nuovo obbligatorio per le elementari
fondamento e coronamento dell Istr. Elem.Prime
forme di collaborazione tra Stato e Chiesa Patti
Lateranensi - Concordato del 29 IR obbligatorio
nelle scuole pubbliche pre-universitarie Lavori
allAssemblea Costituente Accordo di revisione
del Concordato 84
6
1.1 La legge Casati
  • Successivamente si ebbe la legge Casati (legge n
    3725 del 13 novembre 1859) destinata a rimanere
    per molti decenni in Italia la legge fondamentale
    in materia scolastica. Questa tra le tante cose
    introduceva, tra le varie discipline, anche la
    religione cattolica.
  • Nella scuola elementare essa figurava come prima
    materia obbligatoria, impartita da maestro e
    controllata dal parroco nelle scuole secondarie
    di indirizzo classico e tecnico era impartita da
    un "direttore spirituale" e nelle scuole normali,
    quelle cioè che preparavano i maestri
    all'insegnamento nella scuola elementare, da un
    titolare di cattedra e costitutiva materia
    d'esame finale. Vi era però la possibilità
    dell'esonero su richiesta dei genitori.

7
  • Man mano che si realizzava l'unità della
    penisola, la legge Casati, con qualche modifica,
    viene estesa a tutte le Province del regno
    d'Italia.
  • Tuttavia negli anni successivi, per un forte
    spirito anticlericale e laicista e per i
    difficili rapporti tra Stato e Chiesa, la
    politica del governo ostacola  e tenta di
    estromettere l'insegnamento religioso dalla
    scuola pubblica. Nel 1877 il ministro Michele
    Coppino (Legge n 3961) decreta che
    l'insegnamento religioso è unicamente facoltativo
    a richiesta delle famiglie.

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1.2 Linsegnamento religioso nel periodo fascista
e il concordato
  • Il clima muta con l'avvento del fascismo. Benito
    Mussolini affida il ministero della Pubblica
    Istruzione a Giovanni Gentile. Questi mette mano
    alla riforma globale del sistema scolastico
    italiano e reintroduce l'IRC nella scuola
    elementare con frequenza obbligatoria.
  • Questo quadro favorevole apre alla conciliazione
    tra Stato e Chiesa, che si concretizza nei "Patti
    Lateranensi", firmati da Mussolini e dal card.
    Pietro Gasparri, l'11 febbraio 1929.

9
  • Nel testo concordatario la chiave di volta
    dell'orientamento circa l'IRC è l'art. 36, nel
    quale si legge che "l'Italia considera fondamento
    e coronamento dell'istruzione pubblica
    l'insegnamento della dottrina cristiana secondo
    la forma ricevuta dalla tradizione cattolica".
  • L'IRC ora è presente nella scuola per tutti, con
    obbligo di frequenza e possibilità di esonero e
    non prevede voti ed esami, ma una nota da
    annettere alla pagella.
  • dopo la seconda guerra mondiale, il popolo
    italiano, tramite l'istituto referendario, vota
    in favore della repubblica. L'Assemblea
    Costituente dà forma e figura al nuovo Stato e,
    orientandosi ad inserire i Patti Lateranensi del
    1929 nell'art. 7 della Costituzione repubblicana,
    ratifica anche la permanenza dell'IRC nella
    scuola statale.

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  • Dopo un ventennio di relativa tranquillità, le
    profonde trasformazioni sociali e le esigenze
    poste dal Concilio Vaticano II domandano, intorno
    agli anni '70, un ripensamento della questione
    dell'IRC nella scuola. Questi anni si
    caratterizzano per ricerche, riflessioni e
    dibatti che portano ad alcuni punti di
    convergenza
  • - la necessità di un cambiamento dell'IRC nella
    scuola di una società pluralistica e democratica
  • - la distinzione tra IRC scolastico e catechesi
    della comunità ecclesiale
  • - la leggittimazione dell'IRC non primariamente
    teologico-pastorale, né tanto meno ideologica, ma
    pedagogico-didattica
  • - la professionalità del docente di religione.

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  • Vengono quindi avanzate tre proposte
  • 1. l'abolizione della religione come disciplina
    nella scuola
  • 2. la presenza della religione non confessionale
    e fuori della soluzione concordataria (una specie
    di approccio culturale al fatto religioso gestito
    dallo Stato)
  • 3. l'insegnamento della religione confessionale
    nella scuola pubblica, con garanzia di libertà a
    tutti (proposta che si affermerà).

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1.3 Il nuovo Concordato del 1984 e lirc nella
scuola italiana
  • 1.3 il "nuovo concordato"del 1984 e l'irc nella
    scuola italiana
  • La costituzione italiana prevede, nell'art. 7, la
    possibilità di giungere a modifiche consensuali
    degli accordi. Così dal novembre 1968, con la
    commissione ministeriale presieduta dall'onor.
    Guido Gonella inizia un lungo iter che porta,
    attraverso l'elaborazione di ben 9 testi, alla
    firma inaspettata del "Nuovo Concordato" tra il
    presidente del Consiglio Bettino Craxi e il
    segretario di Stato, card. Agostino Casaroli.
    Centrale per l'IRC è l'art. 9.2 che recita "La
    Repubblica italiana, riconoscendo il valore della
    cultura religiosa e tenendo conto che i principi
    del cattolicesimo fanno parte del patrimonio
    storico del popolo italiano, continuerà ad
    assicurare, nel quadro delle finalità della
    scuola, l'insegnamento della religione cattolica
    nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni
    ordine e grado".

13
Le novità del concordato
  • Le novità di questa revisione del concordato per
    quanto riguarda l'IRC sono
  • - l'IRC rientra nelle finalità della scuola
  • - L'IRC viene impartito in tutti i gradi
    scolastici non universitari
  • - la gestione di tale disciplina è bilaterale,
    cioè lo Stato non delega l'insegnamento alla
    Chiesa, ma si fa carico dell'IRC come di ogni
    disciplina
  • - infine indica il profilo dell'IRC, che si
    qualifica per le seguenti caratteristiche è un
    insegnamento materialmente confessionale, svolto
    secondo la dottrina della Chiesa è offerto a
    tutti ma non imposto, quindi facoltativo,
    rispettoso della libertà altrui.
  • Tra il mese di giugno 1986 e quello di luglio
    1987 vengono pubblicati i programmi ministeriali
    di IRC per tutti e quattro i livelli di scuola.
  • Negli anni successivi il dibattito sull'IRC non
    si arresta nella sua gestione sorgono spesso
    nuovi problemi che vengono affrontati con
    circolari ministeriali applicative, risoluzioni
    parlamentari e talvolta sentenze della Corte
    Costituzionale.

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I punti acquisiti sono
  • I punti ormai acquisiti sono
  • - é riconosciuto che l'IRC resta materia
    curricolare per quanti se ne avvalgono
  • - è pacifico che l'IRC è disciplina scolastica e
    i docenti di religione sono operatori nella
    scuola e della scuola a pieno titolo
  • - è acquisito che la scelta dell'IRC non deve dar
    luogo ad alcuna forma di discriminazione nella
    formazione delle classi, nella durata dell'orario
    scolastico giornaliero, nella collocazione
    dell'IRC nel quadro dell'orario delle lezioni
  • - è consuetudine che la scuola offra ai non
    avvalentesi dell'IRC quattro "alternative".
  •  anche se rimangono alcune questioni aperte (la
    realizzazione effettiva delle attività
    alternative, lo stato giuridico degli insegnanti
    di religione), l'IdR riesce ad operare nella
    scuola in modo complessivamente sereno e
    costruttivo, svolgendo un servizio culturale ed
    educativo a favore delle nuove generazioni.

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I CONCORDATI A CONFRONTO
  • Concordato 84
  • Valore della cultura religiosa e principi del
    cattolicesimo nel patrimonio storico del popolo
    italiano e irc nel quadro delle finalità della
    scuola
  • Continuerà ad assicurare lirc
  • Concordato 29
  • La religione cattolica, apostolica e romana è la
    sola religione dello Stato e fondamento e
    coronamento

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CONCORDATI A CONFRONTO
  • Per i laici è richiesta lidoneità
  • Obbligo con dispensa su richiesta
  • Idoneità per gli insegnanti
  • è garantito a ciascuno il diritto di scegliere
    se avvalersi o non avvalersi

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MODALITA ORGANIZZATIVE
  • DEVONO ATTENERSI
  • AL RISPETTO DEL DIRITTO DI AVVALERSI O MENO
  • ALLESCLUSIONE DI QUALSIASI FORMA DI
    DISCRIMINAZIONE
  • ALLA PARI DIGNITA CULTURALE FRA IRC E LE ALTRE
    DISCIPLINE

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AVVALERSI O NON AVVALERSI
  • LIntesa al punto 2.1.b. stabilisce la scelta
    operata su richiesta dellautorità scolastica
    allatto delliscrizione ha effetto per lintero
    anno scolastico cui si riferisce e per i
    successivi anni di corso nei casi in cui è
    prevista liscrizione di ufficio, fermo restando,
    anche nelle modalità di applicazione, il diritto
    di scegliere ogni anno se avvalersi o non
    avvalersi dellirc

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LA VALUTAZIONE
  • Lidr ha a disposizione tutte le metodologie e
    tutti gli strumenti che ritiene opportuni per
    verificare gli apprendimenti
  • La valutazione di irc considera solo gli elementi
    verificabili in ambito scolastico
  • Rif. Legge 824/30 no voto, no esami ma speciale
    nota a parte
  • Credito scolastico per le superiori

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I DOCENTI DI IRC
Idoneità rilasciata dallOrdinario diocesano, con
valore permanente salvo revoca Titoli accademici
- ISR- ISSR- Facoltà teologiche Insegnanti
specialisti di scuola materna ed
elementare Nomina dintesa tra Ordinario
diocesano e competenti autorità
scolastiche Aggiornamento professionale in
servizio Compiti relativi alla funzione
docente Stato giuridico degli idr
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LA CURRICOLARITA
Rif.della Corte Costituzionale n. 203/89, n.13/91
e n. 290/92 Lirc pienamente inserito nel
curricolo ordinario ( nella quota nazionale dei
piani di studio personalizzati ) La scuola deve
assicurare lirc Lirc trova posto nel POF
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STATO GIURIDICO IRC
  • Occorre tenere presente che ogni componente della
    comunità scolastica ha uno stato giuridico
    (studenti, genitori, dirigenti, personale docente
    e non) per il funzionamento dellistituzione
    scolastica (da IR a IRC, da corona e fondamento
    a disciplina inserita nel quadro delle finalità
    della scuola per il suo valore storico e
    culturale). Anche lIdr ha da sempre uno stato
    giuridico e quello di oggi, determinato dalla
    Legge 186/03 è solo nuovo stato giuridico che è
    stato dettato dal fatto del cambiamento della
    disciplina insegnata. I punti di riferimento sono
    la legge 824 del 1929 che è stata assorbita di
    fatto dal Testo Unico (Dlgs 297/94).

23
  • In realtà la riforma dello stato giuridico degli
    Idr era già presa in considerazione nel DPR
    751/85 (Intesa) dove si dichiarava
  • lintento dello Stato di dare una nuova
    disciplina dello stato giuridico degli insegnanti
    di religione. Questo è arrivato, come sappiamo,
    con la Legge 186/03. Questa Legge, di fatto,
    conclude un iter che era iniziato già nel 1990
    con varie proposte di Legge che però non erano
    arrivate a buon fine (solo con la precedente
    legislatura di centro sinistra era stata
    approvata una proposta di Legge per gli Idr al
    Senato. Ma non ci fu il tempo di ratificarla alla
    Camera). Con Legge attuale, invece, possiamo
    dire di avere una garanzia in più lapprovazione
    della Legge 186/03 è frutto di unintesa
    trasversale nellambito del Parlamento.

24
  • Il ruolo, meglio sarebbe dire il tempo
    indeterminato, ha la sua fondatezza nella
    disciplina stessa in quanto lIRC è curricolare
    la sentenza della Corte Costituzionale n. 203/89
    dice
  • lo Stato è obbligato, in forza dellaccordo con
    la Santa Sede, ad assicurare linsegnamento della
    religione cattolica. Per gli studenti e per le
    loro famiglie esso è facoltativo solo
    lesercizio del diritto di avvalersene crea
    lobbligo di frequentarlo. Quindi il legame è
    ovvio se lIRC è curricolare e non facoltativo,
    è logico istituire un organico fisso di IdR.

25
LE FINALITA DELLA SCUOLA
  • LE FINALITÀ DELLA SCUOLA
  • Con l'Accordo del 1984 l'IR è divenuto IRC,
    sottolineando la sua specificità cattolica, ma
    abbandonando improprie intenzioni
    catechetiche e posizioni di primato
    nell'ordinamento scolastico.
  • Da un lato, infatti, l'attuale IRC si inserisce
    nel quadro delle finalità della scuola
    dall'altro, trova fondamento in un duplice ordine
    di motivazioni culturali e storiche la
    Repubblica italiana dichiara, infatti, di
    riconoscere il valore della cultura religiosa e
    di tener conto del fatto che i principi del
    cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico
    del popolo italiano (art. 9.2).

26
  • Le finalità della scuola che l'IRC assume come
    proprie non possono essere altre da quelle
    ricavabili dalla
  • Costituzione e dalla legislazione scolastica. La
    finalità principale è pertanto lo sviluppo della
    persona umana, senza distinzioni di sorta,
    neanche di carattere religioso (art. 3 Cost.),
    riconoscendo nella scuola uno degli strumenti
    volti alla rimozione degli ostacoli che
    impediscono la realizzazione di quello sviluppo
    personale (art. 3 Cost.).

27
  • Più esplicitamente, recita il TU (Testo Unico
    1994) della legislazione scolastica (art. 1), ciò
    significa che la
  • scuola - in un clima di libertà - deve promuovere
    la piena formazione della personalità degli
    alunni.
  • La legge 53/03, che ridefinisce il sistema di
    istruzione e formazione italiano, ha comunque
    ribadito che fine di detto sistema è favorire la
    crescita e la valorizzazione della persona umana
    (art. l).

28
  • Per completare la formazione della persona non
    può mancare l'attenzione alla sfera religiosa,
    che si giustifica non in linea di principio, per
    un privilegio o una scelta confessionale dello
    Stato, ma con motivazioni di fatto, dato che la
    presenza della religione nella storia dell'uomo -
    e della religione cattolica nella storia degli
    italiani - è una realtà evidente e determinante.

29
LIRC SECONDO LA CHIESA
  • L'IRC SECONDO LA CHIESA
  • Questa piena scolasticità non contrasta con
    l'altrettanto piena cattolicità
    dell'insegnamento. Esso non può diluirsi in un
    generico IR o in un insegnamento di storia delle
    religioni o di morale queste dimensioni sono
    comunque presenti nei programmi ministeriali di
    IRC, e solo l'integrale rispetto di essi può
    garantire l'autenticità della materia scelta
    dagli studenti e dalle loro famiglie.

30
  • Da parte ecclesiastica i pronunciamenti
    sull'identità dell'IRC non hanno la forma di
    leggi o decreti ma di indicazioni e orientamenti
    pastorali. A tale proposito si può tener presente
    soprattutto il documento della CEI Insegnare
    religione cattolica oggi (maggio 1991), che
    descrive l'IRC come servizio educativo e
    culturale offerto a tutti (n. 7).

31
  • Esso ha nei confronti della catechesi quel
    rapporto di distinzione e complementarità già
    indicato da Giovanni Paolo II in un suo discorso
    del 5 marzo 1981. A scuola di religione -
    precisano i vescovi - non si ripete il
  • catechismo, ma si svolgono programmi stabiliti in
    conformità agli obiettivi della scuola e proposti
    secondo le metodologie proprie dei diversi ordini
    e gradi di scuola (n. 13).
  • Sergio Cicatelli

32
  • - la catechesi mira allinserimento nella
    comunità ecclesiale, a creare e a rafforzare il
    senso di appartenenza, a suscitare una adesione
    personale e convinta alla fede, a preparare i
    bambini ai sacramenti della iniziazione
    cristiana

33
  • In concreto mentre le finalità della catechesi
    sono la fede e le scelte della persona,
  • quelle dellIRC sono di indole culturale e
    mirano a mettere in mano agli alunni gli
    strumenti con cui interpretare un aspetto
    importante della realtà del nostro Paese. Mentre
    la catechesi mira a fare del bambino un
    catecumeno, lIRC mira a fare dellalunno un
    cittadino pienamente consapevole dei valori che
    fanno parte della sua storia.
  • Don Giosuè Tosoni, Responsabile Servizio
    Nazionale IRC

34
Significato della presenza dellIRC nella
scuola e nella scuola cattolica in particolare
  • dal consiglio nazionale della scuola cattolica
    sussidio pastorale Roma 1 luglio 2004

35
  • La scuola cattolica, proprio in quanto anzitutto
    scuola che svolge un pubblico servizio
    allinterno del Sistema nazionale di istruzione
    (L. 62/2000), ha ben presente e intende
    valorizzare al massimo lapporto originale e
    insostituibile che lIRC offre per qualificare la
    sua proposta educativa.

36
  • Sono tre le motivazioni che giustificano la
    presenza dellIRC allinterno della proposta
    educativa offerta dalla scuola cattolica
  • il valore che ha in sé la cultura religiosa (La
    Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della
    cultura religiosa... L. 121/1985, art. 9)
  • il fatto che la religione cattolica è parte
    essenziale della cultura del popolo italiano
    (... e tenendo conto che i principi del
    cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico
    del popolo italiano l.c.)
  • il particolare tipo di Progetto educativo che, in
    quanto si ispira al Vangelo, esige
    intrinsecamente un insegnamento specifico della
    religione che si rifà a Gesù Cristo.

37
  • Le prime due motivazioni, espressamente
    richiamate nellAccordo di Revisione del
    Concordato tra la S. Sede e lo Stato italiano,
    valgono per ogni tipo di scuola la terza vale in
    modo specifico per la scuola cattolica,
    diventandone una dimensione particolarmente
    importante.

38
  • Tale importanza, si sottolinea nel documento La
    scuola cattolica, è in rapporto alla missione
    specifica di questa scuola che è di
    trasmettere in modo sistematico e critico la
    cultura alla luce della fede e di educare il
    dinamismo delle virtù cristiane, promovendo così
    la duplice sintesi tra cultura e fede e tra fede
    e vita (n. 49). Più avanti si aggiunge che tale
    insegnamento... deve essere impartito nella
    scuola in maniera esplicita e sistematica, perché
    nella mente degli allievi non si crei uno
    squilibrio tra cultura generale e cultura
    religiosa. Tale insegnamento si diversifica
    fondamentalmente dagli altri perché il suo fine
    non è la semplice adesione dellintelletto alle
    verità religiose, ma ladesione di tutto lessere
    alla persona di Cristo (n. 49).

39
  • Il richiamo delle motivazioni che giustificano la
    presenza dellIRC nella scuola cattolica porta a
    concludere che in tale scuola è ragionevole
    chiedere che tutti coloro che la frequentano
    accettandone il progetto educativo (L. 62/2000,
    art. 1, c. 3) si avvalgano di questo insegnamento
    collocato, per la sua valenza culturale, tra le
    attività didattiche/discipline previste per norma
    nel quadro orario obbligatorio.

40
IRC e CATECHESI DOCUMENTO CEI NOTA del 91
  • 13.- Occorre infine tenere presente l'impegno
    preciso contenuto nell'Accordo concordatario
    questo, mentre sottolinea che l'IRC deve essere
    svolto in conformità alla dottrina della Chiesa,
    ne indica chiaramente il significato e l'indole
    specifica inserendolo "nel quadro delle finalità
    della scuola".
  • E' questa una precisazione basilare, che
    permette di distinguere l'IRC dalle altre forme
    di insegnamento religioso che sono proprie della
    comunità cristiana, come la catechesi
    parrocchiale, familiare o dei gruppi ecclesiali.

41
  • E' vero che tra l'IRC e la catechesi esiste una
    complementarità e si dà un collegamento perché
    hanno un contenuto sostanzialmente comune e si
    rivolgono alle medesime persone. Ma è anche vero
    che sono ben distinti nelle finalità e nel
    metodo.
  • A scuola di religione non si ripete il
    catechismo, ma si svolgono programmi stabiliti in
    conformità agli obiettivi della scuola e proposti
    secondo le metodologie proprie dei diversi ordini
    e gradi di scuola.
  • L'IRC intende promuovere una ricerca della
    verità, offrendo agli alunni tutti quegli
    elementi culturali che sono necessari per la
    conoscenza della religione cattolica e per
    l'esercizio di un'autentica libertà di pensiero e
    di decisione.

42
Complementarietà tra dimensione religiosa e
culturale
  • 14. - La mediazione culturale e scolastica dei
    contenuti della religione cattolica che viene
    operata dall'IRC corrisponde al dinamismo
    intrinseco della fede cristiana che, come dice
    Giovanni Paolo II, "esige di essere pensata e
    come sposata all'intelligenza dell'uomo, di
    questo uomo storico concreto" 1. Tale
    mediazione, inoltre, è consona alla natura stessa
    del Vangelo, chiamato ad inculturarsi in tutte le
    situazioni umane nel rispetto della loro
    legittima autonomia, nella valorizzazione di ogni
    loro potenzialità e nell'apertura a quella verità
    piena sull'uomo e sulla storia che ci è donata in
    Cristo.

43
  • Emerge così l'elemento tipico dell'IRC nel suo
    attuarsi concreto questo insegnamento mostra come
    la dimensione religiosa e la dimensione
    culturale, proprie della persona e della storia
    umana, non sono affatto alternative tra loro, ma
    sono intimamente legate e complementari l'una
    all'altra.
  • Si apprezzi l'intenzione della Chiesa di entrare
    nella scuola per portarvi il valore del messaggio
    evangelico, perché tale messaggio sia conosciuto
    nei suoi contenuti e venga stimato quale
    contributo alla formazione della persona, con
    finalità e metodi rispettosi della laicità e del
    pluralismo della scuola pubblica.
  • 1Giovanni Paolo II, Discorso ai docenti
    universitari, Bologna 18 aprile 1982.

44
  • lIRC ha come obiettivo quello di alfabetizzare
    gli alunni a riguardo di una realtà ( la
    religione cattolica ) fortemente legata alla
    storia, alla cultura, allarte, alle tradizioni,
    alla concezione di vita e ai valori essenziali
    che marcano profondamente la realtà italiana e
    che il bambino vede e, molto spesso, vive
    esperimenta personalmente nella sua famiglia e
    nel suo ambiente di vita. La scuola vuol dare una
    chiave di interpretazione a questa complessa
    realtà nella quale affondano le radici della
    nostra cultura e della nostra storia.

45
  • Lidentità della scuola cattolica è legata al
    PROGETTO EDUCATIVO al quale essa si ispira e che
    fa esplicito riferimento ai valori cristiani.
    Ogni aspetto dellattività scolastica
    (organizzazione interna, collegamento con il
    territorio-comunità cristiana, stile
    educativo...) riceve una specifica ed originale
    caratterizzazione da questo Progetto. In
    particolare, la proposta culturale della scuola
    cattolica ( ciò che di fatto si insegna e come
    si insegna, ossia la cultura che viene elaborata
    e trasmessa) presenta una sua originalità e
    specificità in forza del Progetto educativo che
    lispira

46
  • secondo le indicazioni del magistero, la proposta
    culturale della scuola cattolica deve, tra
    laltro, avere alcune ATTENZIONI PARTICOLARI,
    come ad esempio alla centralità della persona, al
    problema del senso, alla formazione della
    coscienza, allinsegnamento della religione
    aspetto che qui ci interessa analizzare.
    Dimensione particolarmente importante del
    progetto educativo della Scuola Cattolica è
    leducazione cristiana e, specificamente,
    linsegnamento della religione .Tale dimensione è
    qualificante per lidentità della Scuola
    Cattolica (La scuola cattolica, oggi, in Italia,
    n. 22).

47
GIOVANNI PAOLO II
  • "L'insegnamento della religione - rileva Giovanni
    Paolo II nel discorso al Simposio europeo
    sull'IRC - non può infatti limitarsi a fare
    l'inventario dei dati di ieri, e neppure di
    quelli di oggi, ma deve aprire l'intelligenza e
    il cuore a cogliere il grande umanesimo
    cristiano, immanente nella visione cattolica. Qui
    siamo veramente alla radice della cultura
    religiosa, che nutre la formazione della persona
    e contribuisce a dare all'Europa dei tempi nuovi
    un volto non puramente pragmatico, bensì un'anima
    capace di verità e di bellezza, di solidarietà
    verso i poveri, di originale slancio creativo nel
    cammino dei popoli.
  • Giovanni Paolo II, Discorso al Simposio del
    Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee
    sull'insegnamento della religione cattolica nella
    scuola pubblica, Roma 15 aprile 1991.
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