MOBBING E MOLESTIE PSICOLOGICHE - PowerPoint PPT Presentation

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MOBBING E MOLESTIE PSICOLOGICHE

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MOBBING E MOLESTIE PSICOLOGICHE Cenni sulla situazione legislativa e giurisprudenziale in Italia Giovanni Gualandi Consulente e Magistrato onorario – PowerPoint PPT presentation

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Title: MOBBING E MOLESTIE PSICOLOGICHE


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MOBBING E MOLESTIE PSICOLOGICHE
  • Cenni sulla situazione legislativa e
    giurisprudenziale in Italia
  • Giovanni Gualandi
  • Consulente e Magistrato onorario

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Definizioni
  • Il fenomeno del mobbing (dallinglese to mob,
    aggredire in gruppo) e stato studiato, a partire
    dalla meta degli anni Ottanta, dal dott. Leymann
    (psicologo tedesco) ed e stato adattato al
    contesto del mondo del lavoro in Italia dal dott.
    H. Ege, circa dieci anni dopo.
  • E stato definito come una forma di terrore e di
    violenza psicologica che si realizza
    deliberatamente e reiteratamente nei luoghi di
    lavoro nei confronti del lavoratore, attuata dal
    datore di lavoro in persona, dai superiori
    gerarchici, dai colleghi o dai sottoposti

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Definizioni - segue
  • Nel 2003 la Corte Costituzionale, nel
    giudicare illegittima per contrasto con lart.
    117 Cost. la legge Regione Lazio n. 16/02, ha
    fornito una definizione del mobbing
  • una serie di atti (giuridici o meramente
    materiali, anche intrinsecamente legittimi) o
    comportamenti vessatori, protratti nel tempo,
    posti in essere nei confronti di un lavoratore da
    parte dei colleghi o del suo capo, caratterizzati
    da un intento di persecuzione ed emarginazione

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MOBBING Elementi costitutivi
  • Gli elementi che caratterizzano tale
    comportamento e che lo distinguono da singoli
    atti illegittimi (quali la dequalificazione ex
    art. 2103 c.c.) sono
  • a) la pluralita e sistematicità di atti,
    giuridici o meramente materiali, anche
    intrinsecamente legittimi
  • b) la volonta che li sorregge diretta alla
    persecuzione o allemarginazione del lavoratore
  • c) la protrazione nel tempo
  • d) la conseguente lesione arrecata al lavoratore,
    attuata sul piano professionale o sessuale o
    morale o psicologico o fisico.

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INAIL e Mobbing
  • LInail, nella circolare 17 dicembre 2003
    n. 71 intitolata ai disturbi psichici da
    costrittivitaorganizzativa sul lavoro in cui
    qualificava il mobbing quale malattia
    professionale non tabellata (annullata dal TAR
    del Lazio nel 2005), elencava specifiche ipotesi
  • Marginalizzazione dalla attività lavorativa
  • Svuotamento delle mansioni
  • Mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con
    inattività forzata
  • Mancata assegnazione degli strumenti di lavoro
  • Ripetuti trasferimenti ingiustificati
  • Prolungata attribuzione di compiti dequalificanti
    rispetto al profilo professionale posseduto
  • Prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o
    eccessivi anche in relazione a eventuali
    condizioni di handicap psico-fisici
  • Impedimento sistematico e strutturale all'accesso
    a notizie
  • Inadeguatezza strutturale e sistematica delle
    informazioni inerenti l'ordinaria attività di
    lavoro
  • Esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad
    iniziative formative, di riqualificazione e
    aggionamento professionale
  • Esercizio esasperato ed eccessivo di forme di
    controllo

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Normativa
  • La dottrina e la giurisprudenza riconducono la
    fattispecie del mobbing principalmente allart.
    2087 c.c., intitolato alla tutela delle
    condizioni di lavoro, e dunque alla
    responsabilità contrattuale.
  • Si ha, quindi, una responsabilità per
    inadempimento di unobbligazione sancita in un
    rapporto giuridico preesistente, ovvero quello
    lavorativo.
  • Il datore di lavoro è anche responsabile del
    comportamento materiale posto in essere da un suo
    dipendente. Il fondamento di tale responsabilità
    è da ricercare nellart. 2049 c.c.

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  • La Relazione tematica 2008 sul mobbing
    dellUfficio del Massimario Corte di Cassazione,
    ricordando come in Italia non esista una norma
    specifica, richiama anche
  • Il DLgs 216/03 che, equiparando le molestie alle
    discriminazioni (art. 2 Sono altresì
    considerate come discriminazioni, ai sensi del
    comma 1, anche le molestie ovvero quei
    comportamenti indesiderati, posti in essere per
    uno dei motivi di cui all'articolo 1, aventi lo
    scopo o l'effetto di violare la dignità di una
    persona e di creare un clima intimidatorio,
    ostile, degradante, umiliante od offensivo.),
    estende alle prime e quindi anche al mobbing -
    la specifica disciplina antidiscriminatoria
  • Il DLgs 81/08, per lampia nozione introdotta di
    salute e rischi del lavoratore (e per la
    responsabilità delle imprese ex DLgs 231/01 per
    infortuni sul lavoro)

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  • La Cassazione Penale con lOrd. N 26594/09
    richiama anche i maltrattamenti di cui agli artt.
    571 e 572 c.p. quando sussiste un rapporto
    stretto ed intenso tra dipendente e superiore
  • In altri casi i singoli comportamenti possono
    essere penalmente rilevanti (violenza privata o
    sessuale, ingiuria, ecc.)
  • In ogni caso è indispensabile il superamento
    della soglia di ordinaria conflittualità dei
    rapporti di lavoro (e limpressione di mobbing)

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  • La giurisprudenza e la dottrina maggioritaria,
    partendo dallanalisi delle conseguenze concrete
    che il mobbing ha sulla vita lavorativa e
    relazionale del lavoratore, ha ritenuto che la
    tradizionale ripartizione tra danno biologico,
    patrimoniale e morale sia insufficiente a fornire
    unadeguata tutela al soggetto mobbizzato, in
    quanto lascia sfornite di adeguata copertura
    ampie aree, riconoscendo quindi il danno psichico
    da mobbing quale danno alla vita di relazione
    (che si realizza ogni qual volta il lavoratore
    viene aggredito nella sfera della dignità senza
    che tale aggressione offra sbocchi per altra
    qualificazione risarcitoria).
  • La categoria del danno esistenziale si rivela,
    quindi, adattabile agli effetti del mobbing,
    poichè tutela quelle situazioni in cui, anche al
    di fuori dei casi di malattia fisica e psichica,
    si possono verificare oggettivi peggioramenti
    delle condizioni esistenziali della vita di
    relazione

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La Regione Calabria condannata
  • Il Tribunale di Catanzaro con sentenza n.
    1332/09 ha condannato per la prima volta in
    Italia un ente locale a risarcire danni biologici
    e morali da mobbing
  • La dipendente regionale è stata assistita
    dallassociazione Contro mobbing e stress
    psicosociale, il cui presidente è il sopra
    citato dott. H. Ege
  • (www.mobbing-prima.it)

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DIFESA DI RESPONSABILITA E RISULTATI AZIENDALI
  • I modelli 231, le certificazioni e i codici etici
    costituiscono un baluardo contro le conseguenze
    di pratiche negative come mobbing, molestie
    sessuali e discriminazioni, che possono
    risultare estremamente dannose per le
    organizzazioni in termini sia di responsabilità
    penale sia di immagine e clima aziendale
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