La tutela del consumatore del prodotto assicurativo - PowerPoint PPT Presentation

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La tutela del consumatore del prodotto assicurativo

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A seguito della presentazione dell istanza di amministrazione controllata ai sensi del U.S. Chapter 11, ... Occorreranno altres presidi organizzativi volti ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: La tutela del consumatore del prodotto assicurativo


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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
2
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
  • INDICE
  • Cenni introduttivi
  • Le regole di comportamento degli operatori
  • La distribuzione dei prodotti finanziari
    assicurativi
  • Il Codice del consumo e le pratiche commerciali
    scorrette
  • La distribuzione di prodotti finanziari illiquidi

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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
1. Cenni introduttivi
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Nozione di contratto di assicurazione Tradizional
mente il contratto di assicurazione è
quell'accordo con il quale un soggetto
(lassicurato) trasferisce su di un altro
soggetto (assicuratore) un determinato rischio al
quale si trova esposto, inteso come probabilità
che si verifichi un evento futuro e incerto in
grado di provocare conseguenze dannose o
attinenti alla vita umana. Levoluzione del
mercato assicurativo ha portato allofferta da
parte delle imprese di assicurazioni di prodotti
sempre più complessi e caratterizzati
dallesistenza di un rischio di natura
finanziaria. Dal punto di vista giuridico il
contratto di assicurazione è definito come
l'accordo in forza del quale lassicuratore, a
fronte del pagamento del premio, si impegna a
indennizzare lassicurato dei danni prodotti da
un sinistro oppure a pagare un capitale o una
rendita al verificarsi di un evento attinente la
vita umana (art. 1882 c.c.).
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Il rischio nel contratto di assicurazione Con
la stipula di un contratto di assicurazione, il
contraente assicurato trasferisce
allassicuratore un rischio al quale egli è
esposto (naturalmente o per disposizione di
legge) e la funzione che svolge lassicurazione è
proprio leliminazione di una situazione di
incertezza. Quello che consente di
differenziare il singolo contratto di
assicurazione da una comune scommessa è il ruolo
svolto dallassicuratore che, esercitando
professionalmente lattività assicurativa, assume
un numero elevato di rischi del medesimo tipo ed
è in grado, attraverso i dati statistici in suo
possesso e lapplicazione della legge dei grandi
numeri, di calcolare la probabilità del
verificarsi dei sinistri e di ripartirne le
conseguenze su una pluralità di soggetti ad esso
egualmente esposti. Questa trasformazione di un
rischio individuale in un rischio collettivo (cd.
comunione dei rischi) costituisce lessenza
dellassicurazione e consente alla collettività
degli assicurati di premunirsi contro le
conseguenze dannose di un sinistro o di una
tipologia di sinistri sopportando un costo
decisamente inferiore rispetto a quello che
dovrebbe sostenere qualora il rischio si
verificasse in assenza di copertura.
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
(segue) Il rischio ha una funzione qualificante
del contratto di assicurazione in quanto ne
esprime la funzione economico-sociale, che è
quella di coprire, nell'assicurazione contro i
danni, le conseguenze pregiudizievoli per
l'assicurato di un avvenimento futuro ed incerto
di cui si tema il possibile verificarsi al
momento della conclusione del contratto, o nel
fronteggiare, nelle assicurazioni vita, un evento
relativo alla vita umana che si profila incerto
non con riferimento al suo verificarsi ma con
riferimento al momento in cui si verificherà.
In concreto, l'entità del rischio da assicurare
incide in primo luogo sull'esistenza del
contratto di assicurazione, in quanto è sulla
base della misura del rischio che l'assicuratore
decide se accettare la proposta del potenziale
assicurato, e in secondo luogo sul contenuto
economico del contratto di assicurazione, in
quanto ad esso viene ragguagliata la misura del
premio dovuto dall'assicuratore. Quanto ai
singoli rischi che possono costituire l'oggetto
di un contratto di assicurazione, la legge elenca
i seguenti rischi non assicurabili vietando alle
compagnie di assicurazioni di stipulare
assicurazioni di ripartizione assicurazioni
aventi ad oggetto il rischio di sanzioni
amministrative assicurazioni aventi ad oggetto
il prezzo del riscatto in caso di sequestro di
persona (art. 12 Cap) assicurazioni che coprono
il rischio relativo a sinistri cagionati con dolo
dall'assicurato (art. 1900 c.c.). Al di fuori dei
divieti espressamente previsti dalla legge la
assicurabilità di un determinato rischio è
rimessa all'autonomia delle parti.
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
I prodotti assicurativi Art. 1 Cap prodotti
assicurativi tutti i contratti emessi da imprese
di assicurazione nell'esercizio delle attività
rientranti nei rami vita o nei rami danni come
definiti all'articolo 2
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
  • Le polizze di ramo I, II e IV avendo
    rispettivamente ad oggetto la durata della vita
    umana (ramo I), la nunzialità e natalità
    (ramo II) e la malattia ed i rischi di non
    autosufficienza e di invalidità grave dovuta a
    malattia o a infortunio o a longevità (ramo IV)
    sono caratterizzate dal collegamento ad un evento
    attinente la vita umana.
  • Le polizze di ramo III, ossia le assicurazioni
    di cui ai rami I e II le cui prestazioni
    principali sono direttamente legate al valore di
    quote di organismi di investimento collettivo del
    risparmio o di fondi interni ovvero a indici o
    altri valori di riferimento in molti casi
    evidenziano una natura mista, assicurativa-
    finanziaria.

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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Segue La componente finanziaria di questi
prodotti si rinviene nella circostanza che la
prestazione principale che limpresa di
assicurazione si impegna ad erogare e, prima
ancora, il premio, o almeno parte preponderante
di esso, che lassicurato versa allimpresa di
assicurazione non è determinata con la tecnica
attuariale della ripartizione e neutralizzazione
del rischio demografico.
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
  • I contratti di capitalizzazione di cui al ramo V
    sono i contratti mediante i quali limpresa di
    assicurazione si impegna, senza convenzione
    relativa alla durata della vita umana, a pagare
    somme determinate al decorso di un termine
    prestabilito in corrispettivo di premi, unici o
    periodici, che sono effettuati in denaro o
    mediante altre attività (cfr. art. 179 del Cap).

La componente finanziaria di questi prodotti si
rinviene nellassenza della convenzione relativa
alla durata della vita umana (e quindi della
copertura del rischio demografico).
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
  • Le polizze di ramo VI, ossia le operazioni di
    gestione di fondi collettivi per lerogazione di
    prestazioni in caso di morte, in caso di vita o
    in caso di cessazione o riduzione dellattività
    lavorativa.

Sono prodotti assicurativi, stante la prevalenza
della causa previdenziale sulla causa
finanziaria. Non si è ritenuto di trasferire
alle competenze della Consob il controllo per
trasparenza dei prodotti finanziari emessi dalle
imprese di assicurazione a finalità
previdenziale, trattandosi di strumenti vigilati
dalla Covip, anche in relazione alla specificità
di tali prodotti rispetto alla più generale
tematica della previdenza complementare (così il
parere espresso dalle Commissioni riunite VI e X
del Senato della Repubblica).
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Si consideri poi che Le imprese di
assicurazione sono attori del mercato finanziario
che attingono dal pubblico risorse finanziarie
dirette, innanzi tutto, al trasferimento dei
rischi e data la struttura di alcuni contratti
anche allinvestimento.
Lacquisto del prodotto assicurativo è
configurabile come forma di impiego del risparmio.
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Deposito bancario
Risparmio risorsa finanziaria non destinata a
consumi immediati
Acquisto diretto strumenti finanziari
Risparmio gestito
Trasferimento di rischi investimento sulla
serenità futura
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Lacquisto del prodotto assicurativo, dunque, è
una forma di impiego del risparmio e consiste in
una particolare operazione finanziaria, ossia in
unoperazione avente ad oggetto il trasferimento
di attività finanziarie ad un prenditore che
assume subordinatamente alle condizioni
previste in contratto - un obbligo di
restituzione o comunque di effettuazione della
prestazione prevista in contratto.
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Ai sensi dellart. 1, lett. u) del Tuf, sono
prodotti finanziari gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura
finanziaria. Non costituiscono prodotti
finanziari i depositi bancari o postali non
rappresentati da strumenti finanziari.
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Aver qualificato i prodotti assicurativi come
forma di investimento di natura finanziaria
comporta la loro inclusione nei prodotti
finanziari.
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Tuttavia Ai sensi dellart. 1, comma 5, del Tuf,
la nozione di servizio di investimento include
una serie di attività che deve avere quale
oggetto esclusivo gli strumenti finanziari.
Di conseguenza i prodotti assicurativi, in
quanto appartenenti alla categoria dei prodotti
finanziari, rimangono esclusi da detta
definizione e non soggiacciono alle diposizioni
del Titolo II, Parte II del Tuf.
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Ai sensi dellart. 1, lett. w-bis, Tuf, sono
prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione" le polizze e le operazioni di cui
ai rami vita III e V di cui allarticolo 2, comma
1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, con esclusione delle forme pensionistiche
individuali di cui allarticolo 13, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252.
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Strumenti finanziari
Prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazioni
Prodotti finanziari
Prodotti assicurativi
Depositi bancari o postali rappresentati da
strumenti finanziari
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Chi può consigliare e distribuire i prodotti
assicurativi? Lart. 106 del Codice definisce
lattività di intermediazione assicurativa e
riassicurativa come quella consistente nel
presentare o proporre prodotti assicurativi e
riassicurativi o nel prestare assistenza e
consulenza finalizzate a tale attività e, se
previsto dallincarico intermediativo, nella
conclusione dei contratti ovvero nella
collaborazione alla gestione o allesecuzione,
segnatamente in caso di sinistri, dei contratti
stipulati.
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Ai sensi dellart. 108, comma 1, la predetta
attività è riservata ai soggetti con residenza o
sede legale nel territorio italiano, iscritti nel
RUI, nonché agli intermediari assicurativi e
riassicurativi con residenza o sede legale nel
territorio di un altro Stato membro dellUnione
europea. Ai sensi dellart. 109 del Codice il
registro degli intermediari assicurativi e
riassicurativi è suddiviso in cinque sezioni
riguardanti a) gli agenti di assicurazione (che
agiscono in nome e per conto di una o più imprese
di assicurazione) b) i mediatori di
assicurazione o di riassicurazione (o broker, che
agiscono su incarico del cliente e senza poteri
di rappresentanza di imprese di assicurazione o
di riassicurazione)
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
c) i produttori diretti (ossia coloro che, anche
in via sussidiaria rispetto allattività svolta a
titolo principale, esercitano lintermediazione
assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e
malattia per conto e sotto la piena
responsabilità di unimpresa di assicurazione e
che operano senza obblighi di orario o di
risultato esclusivamente per limpresa medesima)
d) le banche, gli intermediari finanziari
inseriti nellelenco speciale di cui allart.
107, t.u.b., le SIM e la società Poste Italiane
e) i soggetti addetti allintermediazione,
quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori
e gli altri incaricati degli intermediari
iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b)
e d) per lattività di intermediazione svolta al
di fuori dei locali dove lintermediario opera.
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
2. Le regole di comportamento degli operatori
2.1 Regole generali diligenza, correttezza e
trasparenza 2.2 Riservatezza 2.3 Divieto di
ricevere denaro contante 2.4 Informativa
precontrattuale 2.5 Informativa sul contratto 2.6
Pubblicità dei prodotti assicurativi 2.7
Conservazione della documentazione 2.8
Valutazione delladeguatezza 2.9 Conflitto di
interesse 2.10 Modalità dellinformativa 2.11
Sanzioni amministrative
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
2.1 Regole generali diligenza, correttezza e
trasparenza
  • Lart. 183 Cda stabilisce che nellofferta e
    nellesecuzione dei contratti imprese di
    assicurazioni ed intermediari debbono
  • comportarsi con diligenza, correttezza e
    trasparenza nei confronti dei contraenti e degli
    assicurati
  • acquisire dai contraenti le informazioni
    necessarie a valutare le esigenze assicurative o
    previdenziali ed operare in modo che siano sempre
    adeguatamente informati
  • c) organizzarsi in modo tale da identificare ed
    evitare conflitti di interesse ove ciò sia
    ragionevolmente possibile e, in situazioni di
    conflitto, agire in modo da consentire agli
    assicurati la necessaria trasparenza sui
    possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire
    i conflitti di interesse in modo da escludere che
    rechino loro pregiudizio
  • d) realizzare una gestione finanziaria
    indipendente, sana e prudente e adottare misure
    idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e
    degli assicurati. ()

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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Lart. 47 del Regolamento Isvap n. 5/06
stabilisce che nello svolgimento dellattività
dintermediazione ed in particolare nellofferta
dei contratti di assicurazione e nella gestione
del rapporto contrattuale, gli intermediari
devono a) comportarsi con diligenza,
correttezza, trasparenza e professionalità nei
confronti dei contraenti e degli assicurati b)
osservare le disposizioni legislative e
regolamentari, anche rispettando le procedure e
le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese
per le quali operano c) acquisire le
informazioni necessarie a valutare le esigenze
assicurative e previdenziali dei contraenti ed
operare in modo che questi ultimi siano sempre
adeguatamente informati d) agire in modo da non
recare pregiudizio agli interessi dei contraenti
e degli assicurati.
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Art. 3 CdA (Finalità della vigilanza) 1. La
vigilanza ha per scopo la sana e prudente
gestione delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione e la trasparenza e la correttezza
dei comportamenti delle imprese, degli
intermediari e degli altri operatori del settore
assicurativo, avendo riguardo alla stabilità,
all'efficienza, alla competitività ed al buon
funzionamento del sistema assicurativo, alla
tutela degli assicurati e degli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative,
all'informazione ed alla protezione dei
consumatori. Art. 5 TUF (Finalità e destinatari
della vigilanza) l. La vigilanza sulle attività
disciplinate dalla presente parte ha per scopo la
trasparenza e la correttezza dei comportamenti e
la sana e prudente gestione dei soggetti
abilitati, avendo riguardo alla tutela degli
investitori e alla stabilità, alla competitività
e al buon funzionamento del sistema finanziario.
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Luniformità delle regole è anche finalizzata
alla promozione e allo sviluppo di mercati
finanziari stabili e competitivi, nei quali è
riconosciuto allutente (assicurato, correntista,
risparmiatore) il ruolo di arbitro consapevole,
che tenderà a premiare le imprese capaci di
offrire i servizi ed i prodotti più idonei a
soddisfare le sue esigenze. Tale approccio è
confermato anche dallart. 25-bis TUF
(introdotto dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262
(v. infra)
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
2.2. Riservatezza
Gli intermediari sono tenuti a garantire la
riservatezza delle informazioni acquisite dai
contraenti o di cui comunque dispongano in
ragione dellattività svolta, salvo che nei
confronti del soggetto per il quale operano o di
cui distribuiscono i contratti. È fatto divieto
di utilizzare dette informazioni per attività
diversa, salvo il consenso dellinteressato, ai
sensi di quanto disposto dal Codice della
privacy. (Art. 47, co. 2, Reg.).
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
2.3. Divieto di ricevere denaro contante
Divieto per gli intermediari di ricevere denaro
contante dal contraente a titolo di pagamento di
premi a fronte di contratti di assicurazione
sulla vita, nonché a fronte di contratti di
assicurazione contro i danni (se il premio della
singola polizza è di importo superiore a 500,00
annui complessivi). Deroga pagamento dei premi
relativi alle coperture delle polizze r.c. auto,
incluse le coperture accessorie. (Art. 47, co.
3, Reg.).
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
2.4. Informativa precontrattuale
Lobbligo di fornire informativa prima della
conclusione di qualsiasi contratto è fissato
dallart. 120 del Cap nonché dallart. 12 della
Direttiva 2002/92/CE la quale, nellindividuare
il contenuto minimo delle informazioni da rendere
al potenziale contraente, consente agli Stati
membri di mantenere o adottare disposizioni più
rigorose. Ai sensi dellart. 120 del Cap
lintermediario assicurativo è tenuto a
rispettare, prima della conclusione del contratto
assicurativo, nonché in caso di modifiche di
rilievo ovvero di rinnovo del contratto stesso,
determinate regole di presentazione e di
comportamento mutuate dalla disciplina dei
servizi di investimento, il cui contenuto è stato
specificato dallIsvap tenendo conto delle
differenti esigenze di protezione dei contraenti
e degli assicurati, della natura dei rischi e
degli obblighi assunti dallimpresa di
assicurazione nonché delle cognizioni e della
capacità professionale degli addetti allattività
di intermediazione.
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
A tali regole, dettate appositamente per gli
intermediari assicurativi, si aggiungono, in
buona parte sovrapponendosi, le regole di
comportamento e le misure organizzative
prescritte a carico delle imprese di
assicurazione e degli intermediari medesimi in
relazione alla pubblicità dei prodotti
assicurativi (art. 182 del Codice) e allofferta
e allesecuzione dei contratti assicurativi (art.
183 del Codice). Tali regole e misure dovranno
essere specificate dallIsvap con regolamento (v.
secondo documento di consultazione dellIsvap n.
34/2009 concernente la disciplina degli obblighi
di informazione e della pubblicità dei prodotti
assicurativi).
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Sullintermediario grava lobbligo di consegnare
al contraente, nella fase precontrattuale, in
occasione del primo contatto con il cliente,
copia di
  • documento riepilogativo dei principali obblighi
    di comportamento, mod. 7A
  • dichiarazione contenente i dati essenziali
    dellintermediario e della sua attività, mod. 7B
    (ivi inclusa linformativa su potenziali
    conflitti di interessi)
  • documentazione precontrattuale e contrattuale
    prevista.
  • (Art. 49 Reg.Isvap)

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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
In attuazione dellart. 120 Cap, il Regolamento
Isvap 5/06, allart. 49 ha previsto che
sullintermediario grava lobbligo di consegnare
al contraente, nella fase precontrattuale, in
occasione del primo contatto con il cliente,
copia
a) di una dichiarazione, conforme al modello di
cui allallegato n. 7B, da cui risultino i dati
essenziali degli intermediari e della loro
attività. La dichiarazione è aggiornata ad ogni
variazione dei dati in essa contenuti. In caso di
modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo
la dichiarazione è consegnata se i dati in essa
contenuti sono modificati a bis) di un
documento, conforme al modello di cui
allallegato n. 7A, che riepiloga i principali
obblighi di comportamento cui gli intermediari
sono tenuti a norma del decreto e del presente
Regolamento. b) della documentazione
precontrattuale e contrattuale (Fascicolo
informativo nei rami vita, nota informativa e
condizioni di polizza nei rami danni) prevista
dalle vigenti disposizioni.
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
La consegna della documentazione deve risultare
da unapposita dichiarazione, redatta con
caratteri idonei per dimensione e struttura
grafica, da far sottoscrivere al contraente.
Lintermediario conserva la documentazione atta
a comprovare ladempimento degli obblighi di
consegna. Gli intermediari, prima della
sottoscrizione di una proposta o, qualora non
prevista, di un contratto di assicurazione,
forniscono al contraente informazioni tali da
consentire a questultimo di effettuare scelte
consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze.
A tal fine, in funzione della complessità del
contratto offerto, illustrano al contraente le
caratteristiche, la durata, i costi e i limiti
della copertura, gli eventuali rischi finanziari
connessi alla sottoscrizione ed ogni altro
elemento utile a fornire uninformativa completa
e corretta. (art. 49, commi 3 e 4, Reg. Isvap
5/06)
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(No Transcript)
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(No Transcript)
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(No Transcript)
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Sono esclusi dai menzionati obblighi informativi
di consegna delle dichiarazioni sub 7A e 7B
nonché da quanto disposto in relazione a tali
obblighi, gli intermediari di assicurazione
quando operano nei grandi rischi. Come già
detto, sono altresì esclusi da detti obblighi i
soggetti abilitati, sia delle imprese di
assicurazione nellattività di distribuzione dei
prodotti finanziari assicurativi.
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
  • dichiarare al contraente se fornisce consulenze
    fondate su unanalisi imparziale o se propone
    determinati prodotti in virtù di un obbligo
    contrattuale con una o più imprese di
    assicurazione oppure in assenza di siffatto
    obbligo
  • consigliare o proporre prodotti assicurativi
    adeguati alle esigenze del contraente, anche
    sulla base delle informazioni dal medesimo
    fornite
  • illustrare le caratteristiche essenziali del
    contratto e delle prestazioni cui è obbligata
    limpresa di assicurazione (art. 1202 Cap).

In relazione al contratto proposto,
lintermediario assicurativo deve
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
A cosa è finalizzata questa informativa? A porre
il cliente in condizione di capire il potenziale
interesse che lintermediario può avere a che il
cliente stesso scelga un prodotto in luogo di
altro
È una applicazione della regola codicistica di
buona fede nelle trattative (art. 1337
trasparenza)?
Applicazione della regola di disclosure del
conflitto di interessi
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
a) se è detentore di una partecipazione
diretta o indiretta superiore al 10 del capitale
sociale o dei diritti di voto di una impresa di
assicurazione, specificandone la denominazione
sociale b) se unimpresa di assicurazione o
limpresa controllante di una impresa di
assicurazione, di cui deve essere indicata la
denominazione sociale, è detentrice di una
partecipazione diretta o indiretta superiore al
10 del capitale sociale o dei diritti di voto
della società di intermediazione per la quale
opera (art 50 Reg. Isvap 5/06).
Nella dichiarazione 7B lintermediario fornisce
al contraente anche le seguenti informazioni
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
  • se fornisce consulenze basate su unanalisi
    imparziale. In tale circostanza lintermediario è
    tenuto a fondare le proprie valutazioni su un
    numero sufficientemente ampio di contratti
    disponibili sul mercato al fine di consigliare un
    prodotto idoneo a soddisfare le richieste del
    contraente
  • se, in virtù di un obbligo contrattuale, sia
    tenuto a proporre esclusivamente i contratti di
    una o più imprese di assicurazione, dovendo in
    tal caso specificare la denominazione di tali
    imprese
  • se propone contratti in assenza di obblighi
    contrattuali che gli impongono di proporre
    esclusivamente i contratti di una o più imprese
    di assicurazione. In tal caso, su richiesta del
    contraente, indica la denominazione delle imprese
    di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere
    rapporti daffari, fermo restando lobbligo di
    avvisare il contraente del diritto di richiedere
    tali informazioni.
  • nel caso di contratti di assicurazione della
    responsabilità civile auto, la misura delle
    provvigioni o dei compensi riconosciutagli
    dallimpresa, o distintamente, dalle imprese in
    relazione alle polizze offerte (art. 50, co. 1,
    lett c, Reg. Isvap 5/06).

In relazione al contratto proposto
lintermediario fornisce al contraente anche le
seguenti informazioni
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Ai sensi dellart. 185, comma 1, del Cap, le
imprese di assicurazione devono consegnare al
contraente, prima della conclusione del contratto
ed unitamente alle condizioni di assicurazione,
una nota informativa predisposta nel rispetto
delle disposizioni del presente articolo. La
nota informativa contiene le informazioni,
diverse da quelle pubblicitarie, che sono
necessarie, a seconda delle caratteristiche dei
prodotti e dell'impresa di assicurazione,
affinché il contraente e l'assicurato possano
pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli
obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla
situazione patrimoniale dell'impresa (comma 2).
2.5. Informativa sul contratto
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
A cosa è finalizzata questa informativa? A far sì
che il contraente pervenga soprattutto ad
fondato giudizio sui diritti e gli obblighi
contrattuali
Conoscenza del contratto in concreto sottoposto
al cliente
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
ATTENZIONE la conoscenza del contratto da parte
del cliente, il suo fondato giudizio sui diritti
e sugli obblighi contrattuali non sono affidati
solo alla nota informativa predisposta
dallimpresa, ma anche e soprattutto alla
professionalità dellintermediario. (cfr. art.
49 Reg. Isvap)
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
2.6. Pubblicità dei prodotti assicurativi
Lart. 1821 del Cap dispone che La pubblicità
utilizzata per i prodotti delle imprese di
assicurazione e' effettuata avendo riguardo alla
correttezza dell'informazione ed alla conformità
rispetto al contenuto della nota informativa e
delle condizioni di contratto cui i prodotti
stessi si riferiscono. I medesimi principi sono
rispettati anche quando la pubblicità sia
autonomamente effettuata dagli intermediari
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Tale disposizioni appare coerente con quanto
disposto dal codice dei consumatori allart. 2,
lett. c) Ai consumatori ed agli utenti sono
riconosciuti come fondamentali i diritti c) ad
una adeguata informazione e ad una corretta
pubblicità. Consumo e risparmio hanno un
comun denominatore che giustifica losmosi della
tutela ?
lasimmetria informativa
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Art. 182 Cap 4.L'ISVAP sospende in via
cautelare, per un periodo non superiore a novanta
giorni, la diffusione della pubblicità in caso di
fondato sospetto di violazione delle disposizioni
in materia di trasparenza e correttezza. 5.
L'ISVAP vieta la diffusione della pubblicità in
caso di accertata violazione delle disposizioni
in materia di trasparenza e correttezza .
6. L'ISVAP vieta la commercializzazione dei
prodotti in caso di mancata ottemperanza ai
provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 secondo
quanto previsto all'articolo 184, comma 2.
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La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
2.7 Conservazione della documentazione
Gli intermediari sono tenuti a conservare, per
almeno 5 anni, nella sede legale ovvero presso
soggetti terzi, la documentazione concernente (ex
art. 57 Reg.)
a) i conferimenti degli incarichi, gli accordi
aventi ad oggetto lo svolgimento dellattività di
intermediazione ed eventuali procure b) i
contratti conclusi per il loro tramite e la
documentazione ad essi relativa c) le proposte
di assicurazione e gli altri documenti
sottoscritti dai contraenti d) la corrispondenza
intercorsa con le imprese o con gli intermediari
per i quali operano, relativa allattività di
intermediazione svolta e) la formazione
professionale e laggiornamento professionale f)
levidenza dei soggetti che svolgono attività di
intermediazione nellambito dellorganizzazione
ed ai quali si estende la copertura
assicurativa g) liscrizione nella sez. E dei
soggetti di cui si avvalgono e laggiornamento
professionale effettuato dagli stessi, nonché la
documentazione relativa agli accertamenti svolti
ai sensi dellarticolo 42 con riguardo agli
addetti operanti allinterno dei propri locali.
50
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
2.8. Valutazione delladeguatezza
La complessità del prodotto assicurativo (v.
supra) può essere tale non consentire al cliente
un adeguato apprezzamento della congruenza del
prodotto stesso alle sue esigenze questo
apprezzamento è allora rimesso allintermediario
51
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Lintermediario assicurativo è tenuto a valutare
ladeguatezza del contratto offerto in relazione
alle esigenze assicurative e previdenziali del
contraente, nonché alla propensione al rischio
del medesimo valutazione prodotto-cliente (ex
art. 183 CAP). Lart. 120, comma 3, Cap prevede
che in ogni caso, prima della conclusione del
contratto, l'intermediario assicurativo, anche in
base alle informazioni fornite al contraente,
propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue
esigenze, previamente illustrando le
caratteristiche essenziali del contratto e le
prestazioni alle quali e' obbligata l'impresa di
assicurazione. Valutazione ad hoc per i
contratti vita (età, attività lavorativa, nucleo
familiare, situazione finanziaria ed assicurativa
) pur in assenza di istruzioni impartite
dalle imprese, tutti gli intermediari sono
tenuti alla valutazione di adeguatezza
lobbligo di valutazione delladeguatezza grava
in via autonoma sullintermediario. (Art. 52
Reg.)
52
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Quale è lo strumento indispensabile a tal fine?
Ai sensi dellart. 183 lett. b) Cap,
nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le
imprese e gli intermediari devono acquisire dai
contraenti le informazioni necessarie a valutare
le esigenze assicurative o previdenziali
53
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Art. 52 Reg. Isvap 1. Le imprese impartiscono
istruzioni agli intermediari di cui si avvalgono
affinché, in fase precontrattuale, acquisiscano
dal contraente ogni informazione utile a valutare
ladeguatezza del contratto offerto in relazione
alle esigenze assicurative e previdenziali di
questultimo, nonché, ove appropriato in
relazione alla tipologia del contratto, alla
propensione al rischio del contraente
medesimo. 2. In ogni caso, gli intermediari sono
tenuti a proporre o consigliare contratti
adeguati in relazione alle esigenze di copertura
assicurativa e previdenziale del contraente. A
tal fine, prima di far sottoscrivere una proposta
o, qualora non prevista, un contratto di
assicurazione, acquisiscono dal contraente ogni
informazione che ritengono utile in funzione
delle caratteristiche e della complessità del
contratto offerto, conservandone traccia
documentale.
54
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
NOTARE la scelta delle informazioni utili nel
singolo caso concreto è rimessa alla buona fede,
correttezza e professionalità dellintermediario
55
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Art. 523 reg. Con riferimento ai contratti di
assicurazione sulla vita, gli intermediari
chiedono in particolare notizie sulle
caratteristiche personali del contraente, con
specifico riferimento alletà, allattività
lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione
finanziaria ed assicurativa, alla sua propensione
al rischio e alle sue aspettative in relazione
alla sottoscrizione del contratto, in termini di
copertura, durata ed eventuali rischi finanziari
connessi al contratto da concludere
56
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Art. 524 Reg. Isvap Il rifiuto di fornire una
o più delle informazioni richieste deve risultare
da apposita dichiarazione, da allegare alla
proposta, sottoscritta dal contraente, nella
quale è inserita specifica avvertenza riguardo la
circostanza che il rifiuto del contraente di
fornire una o più delle informazioni pregiudica
la capacità di individuare il contratto adeguato
alle sue esigenze Art. 525 Reg. Isvap Gli
intermediari che ricevono proposte assicurative e
previdenziali non adeguate informano il
contraente di tale circostanza, specificandone i
motivi. Dellinformativa fornita, inclusi i
motivi dellinadeguatezza, è data evidenza in
unapposita dichiarazione, sottoscritta dal
contraente e dallintermediario.
57
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
2.9. Conflitto di interessi
Nellambito delle regole di comportamento degli
intermediari assumono particolare rilevanza
quelle relative ai conflitti di interesse. Come
riconosciuto a livello internazionale dalla IAIS
(International Association of Insurance
Supervisors) gli intermediari assicurativi devono
evitare conflitti di interesse e, ove non sia
possibile evitarli, gestirli in maniera corretta
e non devono, in ogni caso, porre i propri
interessi al di sopra di quelli del cliente
(Principles for the Conduct of Insurance Business
December 1999). In linea con tali principi, il
Codice richiama allart. 183 il conflitto di
interessi con riferimento agli intermediari,
oltre che alle imprese.
58
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
  • Gli intermediari sono tenuti
  • nellofferta e gestione dei contratti di
    assicurazione, ad evitare di effettuare
    operazioni in cui hanno direttamente o
    indirettamente un conflitto di interessi ove il
    conflitto risulti non evitabile, devono operare
    in modo da non recare pregiudizio agli interessi
    dei contraenti
  • in funzione dellattività svolta e della
    tipologia dei contratti offerti
  1. proporre / suggerire contratti in relazione a
    momento, dimensione natura alle migliori
    condizioni possibili
  2. contenere i costi a carico dei contraenti e
    ottenere il miglior risultato possibile in
    relazione agli obiettivi

59
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
  1. astenersi dalleffettuare variazioni contrattuali
    con frequenza non necessaria
  2. astenersi da comportamenti che avvantaggino
    clienti a danno di altri.

A questi fini, gli intermediari provvedono ad
individuare e gestire i conflitti di interessi
secondo modalità appropriate in funzione della
dimensione e complessità dellattività. (Art.
48 Reg.)
60
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
I principi ivi richiamati troveranno in concreto
differente applicazione per ciascun
intermediario, in funzione del tipo di attività
svolta, dei prodotti offerti, dellesistenza o
meno di un regime di esclusiva, del tipo di
operazione che lintermediario suggerisce. Ad
esempio, il principio di cui alla lettera a)
assumerà diversa valenza nel caso di un agente
monomandatario rispetto al caso del broker che
propone prodotti di compagnie diverse. Relativamen
te al principio di cui alla lettera d), la
concessione di sconti, di promozioni e di offerte
commerciali da parte di imprese o intermediari
non sono ragionevolmente considerati
comportamenti che avvantaggiano alcuni clienti a
danno di altri, e che quindi non configurano
conflitti di interesse. Quanto alle procedure,
la loro definizione e implementazione è rimessa
alla autonomia imprenditoriale degli
intermediari, in funzione della dimensione e
complessità del loro business. (Isvap, esiti
della consultazione 2006)
61
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
  • 2.10. Modalità dellinformativa
  • Ai sensi dellart. 51 Reg. Isvap Linformativa
    precontrattuale, quella sui conflitti di
    interesse e quella sulla non adeguatezza della
    proposta formulata dal cliente è fornita
  • in lingua italiana o in altra lingua concordata
    dalle parti
  • in modo corretto, esauriente e facilmente
    comprensibile
  • Più in generale, il Codice del consumo prevede
    allart. art. 53 che Le informazioni al
    consumatore, da chiunque provengano,devono essere
    adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata
    ed espresse in modo chiaro e comprensibile,
    tenuto anche conto delle modalità di conclusione
    del contratto o delle caratteristiche del
    settore, tali da assicurare la consapevolezza del
    consumatore.

62
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
RATIO
fondato giudizio sui diritti e gli obblighi
contrattuali (art. 185 Cap)
Due risposte coordinate
Tutela della libera determinazione della
personalità e delle preferenze del consumatore
(latto di consumo come esternazione della
personalità del consumatore)
63
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
2.11. Sanzioni amministrative Violazione delle
disposizioni in materia di pubblicità Lart.
318 Cap punisce con una sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro leffettuazione
di pubblicità ingannevole (in violazione
dellart. 182, co.1) e linottemperanza alle
richieste di trasmissione del materiale
pubblicitario formulate da Isvap ex art. 182, co.
3. Una sanzione di maggiore entità (da 5.000 a
50.000 euro) è prevista per la diffusione di
annunci pubblicitari in violazione dei
provvedimenti cautelari e interdittivi assunti
dallIsvap.
64
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Violazione delle regole di correttezza nella
commercializzazione di prodotti assicurativi
Lart. 319 Cap punisce con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro
linosservanza delle regole di comportamento
dettate dallart. 183 o delle norme di attuazione
per la commercializzazione dei prodotti
assicurativi nei rami vita e danni. Una sanzione
di maggiore entità (da 10.000 a 100.000 euro) è
prevista per la commercializzazione di prodotti
assicurativi (senza distinzioni di ramo) in
violazione dei provvedimenti interdittivi e
cautelari assunti dallIsvap in caso di mancata
inottemperanza ai propri provvedimenti a tutela
della trasparenza delle operazioni assicurative e
di fondato sospetto di violazione delle
disposizioni di cui al Titolo XIII.
65
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Mancata consegna della nota informativa Lart.
320 Cap punisce con una sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro linosservanza
dellobbligo di consegna della nota informativa.
66
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Intermediari di assicurazione Ferma la
disciplina sanzionatoria generale
dellabusivismo, il Cap disciplina autonomamente
gli illeciti imputabili agli intermediari
assicurativi o riassicurativi. Lart. 329 Cap
ricostruisce la responsabilità in chiave
disciplinare (richiamo, censura,
radiazione). Lart. 324 Cap commina una apposita
sanzione pecuniaria (da 1.000 a 10.000 euro per
linosservanza delle varie norme del Cap che
espressamente ne regolano lattività.
67
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
I destinatari delle sanzioni amministrative
pecuniarie Lart. 325 Cap individua in generale
quale destinatarie delle attività sanzionatorie
le imprese e gli intermediari responsabili della
violazione, salvo che essi dimostrino che la
violazione è stata commessa da propri dipendenti
o collaboratori con abuso dei doveri di ufficio e
per trarne personale vantaggio in tal caso,
essendo lillecito frutto di un comportamento
doloso delle persone fisiche specificamente
individuate, la sanzione è comminata nei
confronti di queste ultime, ferma restando la
responsabilità civile dellimpresa o
dellintermediario, salvo il diritto di rivalsa
nei confronti dei medesimi collaboratori o
dipendenti.
68
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Case Study Tribunale di Milano, Sez. VI
12.01.2007, n. 340 Collocamento fuori sede da
parte di una primaria società di assicurazione
del contratto polizza, assicurativa Index Linked
"NET PREMIUM" La risparmiatrice adisce il
Tribunale chiedendo la nullità/invalidità/ineffica
cia nei suoi confronti dell'intero contenuto del
documento contrattuale e per l'effetto la
condanna dellintermediario alla restituzione
dellimporto versato al momento della
sottoscrizione della proposta contrattuale e al
risarcimento del danno patrimoniale sofferto
(euro 100.000,00).
69
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
  • L'attrice, a sostegno delle sue domande, ha
    dedotto
  • che la polizza sottoscritta sarebbe riconducibile
    alla categoria dei prodotti finanziari,
  • che non sarebbe stata adeguatamente informata
    delle sue caratteristiche dal promotore
    finanziario il quale, presentandosi presso la sua
    abitazione, la aveva proposto la polizza Index
    linked come forma di investimento,
  • che l'approvazione di numerose clausole
    contrattuali contenute nella polizza e l'omessa
    specifica approvazione di altre clausole
    integrava violazione della normativa a tutela del
    consumatore ex art. 1469 quater co. 1, ter. n.
    2), n. 5), 1469 bis co. 2 n. 10), 1469 quinquies
    co. 2 n. 3) c.c. In particolare, la clausola
    recitava i sottoscritti contraente ed
    assicurato (se diverso dal contraente) -
    dichiara di aver ricevuto il testo contrattuale
    "Net Premium" Index Linked a Premio Unico e di
    accettare la Norme contrattuali che unitamente
    alla presente Proposta-certificato definiscono il
    Contratto"

70
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
  • La società di assicurazione convenuta
  • ha sostenuto la riconducibilità della polizza
    sottoscritta dall'attrice al contratto di
    assicurazione sulla vita
  • ha contestato l'applicazione alla disciplina di
    cui al TUF come, invece, sostenuto dall'attrice

71
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Motivi della decisione Il contratto concluso,
sia che lo si consideri meramente assicurativo
che lo si consideri, come ritiene il collegio, in
considerazione del suo contenuto finanziario, è
un contratto soggetto alla disciplina del
consumatore esso è stato stipulato da una
persona fisica, che ha agito per scopi estranei
alla sua attività lavorativa, con la società di
assicurazione.
72
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Ritiene il collegio che la clausola contenuta
nella polizza, nel primo riguardo "Dichiarazioni"
delle parti, sottoscritta dall'attrice, sia
clausola vessatoria ex art. 1469 bis n. 10 c.c.
(ora art. 33 lett. l) del CdC). La clausola in
esame ha il seguente contenuto "i sottoscritti
contraente ed assicurato (se diverso dal
contraente) - dichiara di aver ricevuto il testo
contrattuale "Net Premium" Index Linked a Premio
Unico e di accettare la Norme contrattuali che
unitamente alla presente Proposta-certificato
definiscono il Contratto" con essa la contraente
si è impegnata ad accettare il contenuto del
contratto incorporato nel testo contrattuale che
le è stato consegnato dal promotore al momento
della sottoscrizione della polizza e che
conseguentemente non ha avuto modo di leggere
prima della polizza della sottoscrizione.
73
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Data la natura altamente tecnica e non
facilmente comprensibile (se non addirittura del
tutto non comprensibile, da parte una persona
media non dotata di specifica competenza
finanziaria del contenuto del testo contrattuale)
è evidente che con l'accettazione della clausola
della polizza in esame la contraente consumatrice
ha accettato una serie di altre condizioni
contrattuale non conosciute né facilmente
conoscibili prima della conclusione del
contratto. La clausola va dunque ricondotta
alla categoria delle clausole vessatorie di cui
all'art. 1469 bis n. 10) c.c. e poichè è
contenuta in un modulo contrattuale predisposto
unilateralmente dalla società di assicurazione,
questa avrebbe dovuto dimostrare, e non lo ha
fatto, che la clausola era stata oggetto di
specifica trattativa con la consumatrice ai sensi
dell'art. 1469 ter u.c. c.c.. Tale circostanza
non può certo desumersi dal semplice fatto che la
clausola, insieme a molte altre, è stata
accettata per iscritto con doppia sottoscrizione
dalla contraente.
74
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Ora l'inefficacia della clausola in esame
comporta che la contraente non può ritenersi
vincolata al contenuto del testo contrattuale Net
Premium Index Linked a Premio Unico) cui la
clausola faceva rinvio. La dichiarazione di
nullità del contratto comporta, come richiesto in
atti, la condanna della società di assicurazione
a restituire all'attrice la somma versata a
titolo di premio pari a euro 100.000,00 con
interessi, ritenuta la buona fede della società,
al tasso legale dalla data di notificazione del
ricorso fino al saldo effettivo.
75
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
3. Distribuzione di prodotti finanziari emessi
dalle imprese di assicurazione
3.1 Normativa di riferimento 3.2 Soggetti
abilitati allintermediazione assicurativa 3.3.
Normativa applicabile alla distribuzione dei
prodotti finanziari assicurativi 3.4. Obblighi
informativi 3.5 Adeguatezza / appropriatezza 3.6.
Sollecitazione allinvestimento di prodotti
finanziari emessi da imprese di
assicurazione 3.7. I contratti multiramo. Cenni

76
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
3.1 Normativa di riferimento Comunitaria
Direttiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 9 dicembre 2002
sullintermediazione assicurativa. Direttiva
2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 5 novembre 2002, relativa allassicurazione
sulla vita. Nazionale D.Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 Testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria (Tuf). D.Lgs. 7
settembre 2005, n. 209 Codice delle
assicurazioni private (Cap). Legge 28 dicembre
2005, n. 262, recante Disposizioni per la tutela
del risparmio e la disciplina dei mercati
finanziari.
77
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, recante
Disposizioni per il coordinamento con la legge 28
dicembre 2005, n. 262, del Tub e del Tuf
Decreto Pinza. Regolamento Consob n. 11971/1999
recante norme di attuazione del Tuf concernente
la disciplina degli emittenti (Regolamento
emittenti), da ultimo modificato dalla delibera
Consob n. 15915 del 3 maggio 2007. Regolamento
Isvap n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la
disciplina dellattività di intermediazione
assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX
(intermediari di assicurazione e di
riassicurazione) e allarticolo 183 (regole di
comportamento) del Codice delle Assicurazioni
Private. Regolamento Consob n. 16190 del 29
ottobre 2007 recante norme di attuazione del Tuf
in materia di intermediari (nuovo Regolamento
intermediari). Regolamento congiunto della Banca
dItalia e della Consob in materia di
organizzazione e procedure degli intermediari che
prestano servizi di investimento o di gestione
collettiva del risparmio adottato con
provvedimento del 29 ottobre 2007.
78
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
3.2. Soggetti abilitati allintermediazione di
prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione Ai sensi dellart. 25 bis tuf
Gli articoli 21 e 23 si applicano alla
sottoscrizione e al collocamento di prodotti
finanziari emessi da banche e da imprese di
assicurazione. In relazione ai prodotti di cui
al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di
cui all'articolo 5, comma 3, la Consob esercita
sui soggetti abilitati e sulle imprese di
assicurazione i poteri di vigilanza
regolamentare, informativa e ispettiva di cui
all'articolo 6, commi 2 e 2-bis, lettere d), e),
i), j), l), m) ed n), all'articolo 8, commi 1 e
2, e all'articolo 10, comma 1, nonché i poteri di
cui all'articolo 7, comma 1.
79
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Ai sensi di quanto stabilito dallart. 25-bis del
Tuf la Consob esercita sui soggetti abilitati
allintermediazione assicurativa e sulle imprese
di assicurazione i poteri di vigilanza
regolamentare, informativa ed ispettiva ove per
soggetti abilitati si intendono anche
quando operano per il tramite di promotori
finanziari, dipendenti, collaboratori o altri
incaricati (cfr. art. 1, comma 1, lett. r), Tuf
e art. 83, comma 1, lett. b), Regolamento
intermediari della Consob).
  • le SIM e le imprese di investimento comunitarie,
  • le banche italiane e comunitarie,
  • gli intermediari finanziari iscritti allelenco
    speciale di cui allart. 107 Tub e
  • le società Poste Italiane Divisione Servizi di
    Banco Posta

80
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Peraltro Il Codice delle assicurazioni private
riserva lattività di distribuzione di prodotti
assicurativi (compresi quelli finanziari) agli
intermediari iscritti nel Registro unico
elettronico degli intermediari assicurativi e
riassicurativi di cui allart. 109 dello stesso
Codice (RUI), nonché a quelli comunitari operanti
nel nostro Paese in regime di libertà di
stabilimento ovvero di libera prestazione di
servizi.
81
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Dalla lettura congiunta delle summenzionate
disposizioni risulta che lattività di
distribuzione di prodotti assicurativi
  • è riservata agli intermediari italiani e
    comunitari
  • è preclusa alle SGR e alle SICAV, che non
    figurano tra i soggetti che possono iscriversi
    nel menzionato Registro degli intermediari
    assicurativi.

82
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
I soggetti abilitati allintermediazione
assicurativa hanno lobbligo di avvalersi del
promotore finanziario nellattività di offerta
fuori sede dei prodotti finanziari emessi da
imprese di assicurazione ciò, fermo restando che
lattività dei promotori finanziari (così come
quella dei dipendenti, dei collaboratori e degli
altri incaricati di cui i soggetti abilitati si
avvalgano) non ha autonoma rilevanza ma è,
naturalmente, direttamente imputabile
allintermediario preponente (così come chiarito
dal documento di consultazione alla delibera
della Consob n. 15961/2007)
83
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Infine, si deve notare che il legislatore non ha
esteso il campo di applicazione del Tuf e i
connessi poteri di vigilanza della Consob anche
agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e C
del RUI (ossia, agenti, broker e produttori
diretti).
84
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
  • 3.3. Normativa applicabile alla distribuzione dei
    prodotti finanziari emessi da imprese di
    assicurazione (prodotti finanziari
    assicurativi)
  • La disciplina dellattività di commercializzazione
    di prodotti finanziari emessi dalle imprese di
    assicurazione è recata dal Tuf e dal Regolamento
    intermediari della Consob (di tal ché le
    corrispondenti disposizioni del Codice delle
    assicurazioni in materia di informativa
    precontrattuale si intendono implicitamente
    abrogate).

85
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Lart. 25-bis del Tuf (introdotto dallart. 11
della legge n. 262/2005 e modificato dallart. 3
del d.lgs. n. 303/2006), al comma 1, estende
lapplicazione delle disposizioni di cui agli
artt. 21 e 23 del Testo unico stesso (che
individuano rispettivamente, le regole generali
di comportamento e le norme in materia di
contratti) e delle altre disposizioni del Tuf che
attribuiscono alla Consob i relativi poteri di
vigilanza ispettiva, informativa e regolamentare,
alla sottoscrizione e al collocamento di
prodotti finanziari emessi da banche e da imprese
di assicurazione.
86
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Art. 21 tuf 1. Nella prestazione dei servizi e
delle attività di investimento e accessori i
soggetti abilitati devono a) comportarsi con
diligenza, correttezza e trasparenza, per servire
al meglio linteresse dei clienti e per
lintegrità dei mercati b) acquisire, le
informazioni necessarie dai clienti e operare in
modo che essi siano sempre adeguatamente
informati c) utilizzare comunicazioni
pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e
non fuorvianti d) disporre di risorse e
procedure, anche di controllo interno, idonee ad
assicurare lefficiente svolgimento dei servizi e
delle attività .
87
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
  • 1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle
    attività di investimento e dei servizi accessori,
    le Sim, le imprese di investimento
    extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione
    armonizzate, gli intermediari finanziari iscritti
    nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo
    unico bancario, le banche italiane e quelle
    extracomunitarie
  • adottano ogni misura ragionevole per identificare
    i conflitti di interesse che potrebbero insorgere
    con il cliente o fra clienti, e li gestiscono,
    anche adottando idonee misure organizzative, in
    modo da evitare che incidano negativamente sugli
    interessi dei clienti
  • informano chiaramente i clienti, prima di agire
    per loro conto, della natura generale e/o delle
    fonti dei conflitti di interesse quando le misure
    adottate ai sensi della lettera a) non sono
    sufficienti per assicurare, con ragionevole
    certezza, che il rischio di nuocere agli
    interessi dei clienti sia evitato
  • svolgono una gestione indipendente, sana e
    prudente e adottano misure idonee a salvaguardare
    i diritti dei clienti sui beni affidati.
  • 2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di
    investimento, le banche e le società di gestione
    del risparmio possono, previo consenso scritto,
    agire in nome proprio e per conto del cliente.

88
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Nota bene Lambito di applicazione dellart. 21
lett. a tuf - Strumenti finanziari - Prodotti
finanziari in genere - Prodotti finanziari emessi
da imprese di assicurazione
89
La tutela del consumatore del prodotto
assicurativo
Art. 23 tuf 1. I contratti relativi alla
prestazione dei servizi di
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