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TELECOMUNICAZIONI

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TELECOMUNICAZIONI 1 VERSO LA CONVERGENZA TECNOLOGICA Alla comparsa dei nuovi media, legati allo straordinario sviluppo tecnologico, si accompagna il fenomeno della c ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: TELECOMUNICAZIONI


1
TELECOMUNICAZIONI
  • 1 VERSO LA CONVERGENZA TECNOLOGICA
  • Alla comparsa dei nuovi media, legati allo
    straordinario sviluppo tecnologico, si accompagna
    il fenomeno della c.d. CONVERGENZA TECNOLOGICA,
    che consente lutilizzazione di uno stesso
    mezzo per diffondere una pluralità di servizi
    ciò ha rotto la tradizionale corrispondenza tra
    mezzi di diffusione e servizi (si pensi alle
    telecomunicazioni, alla telegrafia, alla
    telefonia, ognuno dei quali utilizzava un diverso
    mezzo di diffusione, ognuno dei quali oggetto di
    mercati rigorosamente distinti).
  • Non solo, ma la distinzione tra mezzi e servizi
    corrispondenti ha portato ad ancorare le
    discipline di settore a differenti principi
    costituzionali così la radio-tv legata al
    combinato disposto degli artt. 21 e 41
    (iniziativa econom.), mentre la telefonia legata
    al combinato disposto degli artt. 15 (libertà e
    segretezz. Corrispondenza) e 43 (servizio
    pubblico).
  • Ma, quel fenomeno chiamato convergenza
    tecnologica ha mutato completamente tale
    corrispondenza mezzi-servizi, comportando uno
    sviluppo legislativo tuttora in corso.

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2 I PRINCIPALI PASSAGGI DELLINNOVAZIONE
TECNOLOGICA
  • Vediamo, brevemente, le quattro innovazioni
    tecnologiche legate a questa evoluzione
  • La telematica lapplicazione dellinformatica
    alle telecomunicazioni ha consentito di
    accrescere la capacità trasmissiva delle reti di
    telecomunicazione, rendendo possibile, oltre alla
    trasmissione dati e informaz., la contestuale
    elaborazione a distanza ciò significa che
    linformazione trasmessa può essere oggetto
    dintervento da parte dellutente, così avviando
    un rapporto interattivo tra lutente e la la
    fonte dellinformazione stessa.
  • Il cavo a fibra ottica ed il satellite a
    diffusione diretta il cavo ottico, che sta
    progressivamente sostituendo i vecchi cavi, ed il
    satellite a diffusione diretta sono dotati di una
    capacità e velocità trasmissiva molto più elevata
    rispetto alle tecnologie tradizionali.

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  • 3) Il sistema numerico digitale per la
    trasmissione di segnali diversi il sistema
    digitale, vero snodo della convergenza
    tecnologica, sta sostituendo la tecnica analogica
    e consente di trasmettere qualsiasi tipo di
    informazione (dati, immagini, suoni) riducendola
    ad una serie sequenziale di numeri che danno vita
    ad una sorta di alfabeto universale, che consente
    di trasmettere simultaneamente segnali di ogni
    genere
  • 4) Le tecniche di codifica dei segnali trasmessi
    le quali influiscono sulla ricevibilità del
    segnale, limitandolo allutilizzo di strumenti o
    parole chiave (pay-tv, garanzie di sicurezza
    informazioni trasmesse).

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  • E a queste novità che vanno ricondotti i
    fenomeni
  • della c.d. multimedialità, cioè la possibilità di
    scambiare contemporaneamente diverse forme di
    informazione (voce, immagine, testi ecc.) e
    combinando insieme più mezzi di comunicazione
    (tv, telefono, computer)
  • b) della convergenza tecnologica, cioè la
    progressiva convergenza delle tecniche e e delle
    infrastrutture di trasmissione per tutti i
    servizi.
  • La prima forma di convergenza realizzatasi nelle
    reti fissa di comunicazione (telefonia e
    telegrafia) è rappresentata dalla rete ISDN, cioè
    un rete numerica che consente di trasmettere non
    solo fonia ma anche dati e video a bassa
    frequenza.
  • Ma il passaggio fondamentale è rappresentato
    dalla rete Internet, attraverso la quale è
    possibile fruire di servizi multimediali più
    avanzati e che si caratterizza per la dimensione
    internazionale della struttura.

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  • Per quanto riguarda la telefonia, i passaggi dal
    TACS (telefoni mobile analogica) alla tecnica
    numerico-digitale (GSM), oggi interessano il
    passaggio verso l UMTS (Universal Mobile
    Telecommunication System) cioè uno standard che,
    grazie allintegrazione tra reti cellulari
    terrestri e satellitari, possiede unaltissima
    velocità trasmissiva e soprattutto è compatibile
    con internet e i servizi multimediali.
  • Nel settore radio-tv, la prima forma di
    convergenza viene ritenuta la televisione
    interattiva (video on demand), ma oggi è la
    piattaforma digitale ad essere al centro dello
    sviluppo si tratta di un sistema complesso volto
    a realizzare congiuntamente trasmissioni digitali
    da satellite e cavo e trasmissioni codificate in
    forma analogica trasmesse su reti terrestri.

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3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DISCIPLINA
GIURIDICA LA NUOVA DEFINIZIONE DI SERVIZI DI
TELECOMUNICAZIONE
  • Il mutamento dello scenario tecnologico non
    poteva non avere riflessi sul piano giuridico. Il
    primo segnale in questo senso è la nuova
    definizione di servizi di telecomunicazione
    adottata in sede comunitaria e recepita
    nellordinamento nazionale con D.P.R. 318 del
    1997 Trasmissione e instradamento di segnali su
    reti di telecomunicazione, ivi compreso qualunque
    servizio interattivo anche se relativo a prodotti
    audiovisivi, esclusa la diffusione di programmi
    radiofonici e televisivi unesclusione, quella
    della radio-tv, dettata dalla specificità che
    (tuttora) mantiene lattività radiotelevisiva
    via etere tradizionale.

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  • 4 La FINE dei MONOPOLI PUBBLICI, lAVVIO del
    MERCATO CONCORRENZIALE la NORMATIVA COMUNITARIA
    in materia di LIBERALIZZAZIONE ed ARMONIZZAZIONE
    delle LEGGI NAZIONALI
  • Altra importantissima conseguenza
    dellinnovazione tecnologica è stata la fine dei
    monopoli pubblici e lavvio di un mercato di
    libera concorrenza.
  • In modo del tutto analogo a quanto avvenuto per
    la radio-tv, due sono stati gli elementi che
    hanno causato il tramonto dei monopoli pubblici
    nelle telecomunicazioni
  • laspetto tecnico del mezzo (che prima
    giustificava il monopolio naturale, mentre ora ha
    reso possibile lingresso di nuovi operatori
    perché più veloce, potente, economico,
    accessibile)
  • le decisioni prese in sede comunitaria (legate
    alla progressiva internazionalizzazione del
    problema).

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  • Punto di partenza era dunque la situazione di
    monopolio, contenuta nel codice postale del 1973
    che riconfermava la riserva allo Stato dei
    servizi di telecomunicazione, riserva che trovava
    fondamento nellart. 43 Cost., e che comprendeva
    sia la realizzazione gestione delle
    infrastrutture, sia lerogazione dei servizi, sia
    la fornitura degli apparecchi terminali destinati
    a consentire allutente di fruire dei servizi del
    monopolio. Dunque, in concreto, ciò si traduceva
    in modello di gestione con impianti pubblici,
    uniformità della tariffa, obbligatorietà del
    servizio, ricorso alla concessione in esclusiva a
    società pubbliche (SIP, ITALCABLE, STET).
  • Il quadro muta repentinamente con la sentenza
    British Telecommunications della Corte di
    Giustizia CE del 1985, ove si afferma che le
    regole della concorrenza si applicano anche alle
    telecomunicazioni e dunque anche ai monopolisti
    pubblici.

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  • Da allora, la CE ha cominciato a sviluppare una
    vera e propria politica delle telecomunicazioni,
    politica volta da un lato a liberalizzare i
    mercati nazionali (dunque la fine dei monopoli),
    da un altro lato volta ad armonizzare le nuove
    legislazioni nazionali.
  • Il primo intervento è avvenuto attraverso una
    serie di direttive degli anni 90, le quali hanno
    imposto agli Stati membri leliminazione di
    diritti speciali o esclusivi alle concessionarie
    pubbliche, estendendo ciò anche al satellitare,
    via cavo, telefonia fissa.
  • 2) Il secondo intervento di armonizzazione
    delle leggi nazionali ha interessato soprattutto
    la disciplina dellattività degli operatori sia
    sotto laspetto delle condizioni di accesso al
    mercato, sia sotto laspetto dellapposizione di
    obblighi sugli operatori stessi.

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  • Tra le direttive più importanti ricordiamo la
    direttiva-quadro Open Network Provision (90/387)
    la quale prevede che la fornitura di una rete si
    basi sui principi di obiettività, trasparenza,
    non discriminazione e parità di accesso anche
    nelle direttive successive a questa, lintento è
    quello di assicurare uneffettiva parità di
    condizioni a tutti gli operatori, e spiega anche
    il perché di una normativa asimmetrica che
    punta a riequilibrare le posizioni degli ex
    monopolisti e dei nuovi operatori, con obblighi
    specifici a carico dei soli operatori più forti,
    ovvero di quelli considerati detentori di una
    quota di mercato significativa o di un rilevante
    potere di mercato.
  • Infine, le direttive definiscono il servizio
    universale come ltltlinsieme minimo definito di
    servizi di una data qualità a disposizione di
    tutti gli utenti, indipendentemente dalla
    localizzazione geografica, e offerto in funzione
    delle specifiche condizioni nazionali, ad un
    prezzo abbordabilegtgt si tratta per il momento,
    di una nozione che riguarda essenzialmente alcuni
    servizi della telefonia fissa per chiamate
    nazionali e internazionali, telefax e
    trasmissione dati, ma è evidente che il concetto
    di servizio universale è destinato ad arricchirsi
    di nuovi contenuti mano a mano che il processo di
    convergenza verrà perfezionandosi

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  • LATTUZIONE DELLA NORMA COMUNITARIA
    NELLORDINAMENTO ITALIANO
  • Così come per la radio-tv, il recepimento della
    normativa comunitaria nellordinamento italiano
    avviene per gradi.
  • Il primo importante provvedimento è la legge 58
    del 1992, che sopprime le aziende di Stato per i
    servizi telefonici (SIP, IRTEL) e concentra in un
    unico gestore, Telecom Italia, tutti i servizi di
    telecomunicazione.
  • Intervengono poi due decreti legislativi (del
    1993 e 1995) a recepire la direttiva Open Network
    Provision (1990) per la liberalizzazione del
    settore il quadro che emerge può essere
    sintetizzato con lapertura del mercato a più
    operatori, non più sulla base di concessioni, ma
    di autorizzazioni generali e di licenze, obbligo
    della fornitura del servizio universale,
    istituzione dellAutorità di garanzia per le
    nuove regole antitrust.
  • .

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  • 5.1 APERTURA DEL MERCATO AD UNA PLURALITA DI
    OPERATORI
  • Il passaggio ad un libero mercato avviene
    abbandonando listituto della concessione a
    favore dellistituto dallautorizzazione, nel
    quale si riducono i margini di discrezionalità
    esercitabile dallautorità amministrativa, la
    quale deve di solito accertare solo il possesso
    dei requisiti richiesti da parte del soggetto
    richiedente
  • La già citata legge 249 del 1997, stabilisce che
    lattività di istallazione reti di
    telecomunicazioni via cavo e via frequenze
    terrestri sia soggetta a licenza rilasciata
    dallAutorità, mentre lesercizio delle reti e la
    fornitura dei relativi servizi sia sottoposta ad
    autorizzazioni generali e licenze individuali
    rilasciate sempre dallAutorità.

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  • Per autorizzazione generale sintende quella che
    consente lesercizio dei diritti da essa
    derivanti indipendentemente da una decisione
    esplicita della pubblica autorità, ma sulla base
    di una semplice denuncia dinizio attività o
    mediante la regola del silenzio assenso.
  • Per licenza individuale sintende
    unautorizzazione che deve essere espressamente
    rilasciata dallautorità, e che conferisce
    diritto specifici o impone obblighi specifici.
  • Si definisce poi lattività telecomunicativa come
    attività di preminente interesse generale,
    fondata sui principi di libera concorrenza e
    pluralità degli operatori dunque obiettività,
    trasparenza, non discriminazione, ma anche tutela
    degli utenti, dei dati personali, dei diritti
    personali, etc a conferma che la
    liberalizzazione non significa affatto disimpegno
    dello Stato nel settore.

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  • 5.2 TRASPARENZA GESTIONALE E OBBLIGO DI
    INTERCONNESSIONE
  • Sempre la L. 249 del 1997 stabilisce che gli
    operatori del settore debbano rispettare il
    principio di trasparenza gestionale ciò tenendo
    separata la contabilità delle diverse attività di
    gestione delle reti o di fornitura del servizio.
  • Per quanto riguarda invece lobbligo di
    interconnessione, esso impone agli operatori in
    possesso delle infrastrutture, delle reti, di
    consentire lutilizzo da parte di nuovi
    operatori si tratta del principio cardine del
    libero accesso al mercato.
  • Lobbligo di interconnessione si arricchisce di
    contenuti più onerosi per quegli operatori in
    possesso di infrastrutture e di una notevole
    forza di mercato, che è la posizione degli
    operatori che detengano oltre il 25 della quota
    di un particolare mercato delle telecomunicazioni
    in ambito nazionale. Si tratta di un esempio di
    quella asimmetria di cui parlavamo prima.

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  • 5.3 OBBLIGO DI FORNITURA DEL SERVIZIO UNIVERSALE
  • La norma italiana riprende la definizione
    adottata in sede comunitaria e intende per
    fornitura del servizio universale linsieme
    minimo di servizi disponibile a tutti gli utenti
    a prescindere dalla loro ubicazione geografica e
    ad un prezzo accessibile.
  • In concreto, ciò si traduce nella fornitura della
    telefonia vocale, la fornitura dellelenco degli
    abbonati (limitato alla sola rete urbana di
    appartenenza), i sevizi di informazione abbonati,
    la fornitura di apparecchi telefonici pubblici.
  • Inizialmente la fornitura del servizio universale
    è stata affidata a Telecom in quanto gestore
    unico dal 1 gennaio 1998 il servizio universale
    è un obbligo anche degli altri operatori che
    operano nel settore col sistema delle
    licenze-autorizzazioni.

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  • 5.4 ISTITUZIONE DELLAUTORITA DI GARANZIA
  • La già richiamata legge 249 del 1997 fissa i
    principi generali, attribuendo allAutorità di
    garanzia, oltre allattività di vigilanza,
    controllo, ed eventuale repressione delle
    infrazioni commesse dai singoli operatori, anche
    elementi di flessibilità. Vediamoli
  • Sottrazione al sistema politico-partitico dei
    poteri in materia di telecomunicazioni, ed
    affidamento degli stessi allAutorità quale
    organo indipendente il Presidente nominato dal
    Capo dello Stato su proposta del Presidente del
    Consiglio dei Ministri, previo parere delle
    commissioni parlamentari, gli otto membri
    dellAutorità sono eletti metà dalla Camera dei
    Deputati e metà dal Senato. LAutorità si
    presenta come un vero e proprio organo di governo
    del settore in funzione della convergenza
    tecnologica, con poteri consultivi e di proposta
    (licenze e autorizzazioni), di regolazione e
    controllo (piano di assegnazione delle frequenze,
    tariffe massime per linterconnessione,
    attuazione delle disposizioni in materia
    pubblicitaria, soluzioni non giudiziali di liti
    tra operatori), nonché poteri giurisdizionali e
    sanzionatori (dirimere le controversie in materia
    di interconnessione e accesso al mercato,
    istruire le questioni relative allantitrust) e
    poteri autorizzatori (in materia di diffusione
    satellitare, istallazione reti di
    telecomunicazioni via cavo, fornitura dei
    servizi).

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  • 2) Sempre la 249/1997 coinvolge le autonomie
    locali creando i CORECOM, Comitati regionali per
    le comunicazioni, con funzioni consultive in
    materia prevalentemente radio.tv e stampa, ma
    anche con funzioni di controllo e vigilanza su
    tutta la materia comunicativa, ivi compresa la
    telecomunicazione.
  • La legge istituisce poi il Consiglio nazionale
    degli utenti, formato da esperti del settore,
    designati dalle associazioni rappresentative
    delle varie categorie di utenti. Al Consiglio
    spettano poteri consultivi e di proposta nei
    confronti dellAutorità, del Parlamento e del
    Governo. Si prevede comunque la possibilità per
    gli utenti di adire direttamente lAutorità in
    ipotesi di comportamenti lesivi da parte degli
    Operatori, così rendendo effettiva la tutela
    giuridica degli utenti del servizio.

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  • 5.5. LE NUOVE REGOLE ANTITRUST
  • Anche qui le novità sono legate al processo di
    convergenza tecnologica in atto che, insieme con
    la liberalizzazione del mercato, riguarda sia i
    nuovi soggetti operatori del mercato, sia le
    condizioni di esercizio delle nuove attività.
  • Ciò avviene soprattutto introducendo REGOLE E
    LIMITI FLESSIBILI, capaci di trovare applicazione
    da parte dellAutorità in modo mutevole rispetto
    al processo di convergenza tecnologica.
  • a) Per cui, oltre alla fissazione del numero
    massimo di concessioni o autorizzazioni
    rilasciabili ad uno stesso soggetto, non più del
    20, la definizione del concetto di posizione
    dominante (soglia massima di concentrazione
    consentita) si sposta sul piano della quota di
    risorse (generalmente il 30 max) che i vari
    operatori assorbono nei vari segmenti della
    comunicazione (via etere terrestre, via cavo o
    via satellite).
  • Ai fini dellaccertamento, da parte
    dellAutorità, del superamento di queste soglie
    si impone agli operatori la contabilità separata
    in relazione alle diverse attività svolte.

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  • b) Limiti analoghi vengono posti nellattività di
    raccolta della pubblicità da parte delle
    concessionarie, sempre in relazione ai vari
    segmenti.
  • Per ciò che attiene agli incroci, la legge
    consente lingresso nel mercato delle
    telecomunicazioni da parte di chi opera nel
    settore radio-tv, ma non viceversa.
  • c) Da ultimo, è da ricordare quanto disposto
    dalla legge sulla c.d. piattaforma digitale si
    prevede al riguardo una deroga alle ordinarie
    regole antitrust, consentendo alle concessionarie
    pubbliche radio-tv e telecomunicazioni di
    partecipare ad ununica piattaforma digitale,
    mediante accordi di tipo associativo anche con
    altri operatori, purchè la piattaforma sia aperta
    allutilizzazione di chi ne fa richiesta, e
    gestita con principi di trasparenza, concorrenza
    e non discriminazione.
  • Questa deroga, mirava alla costituzione di
    ununica società per la gestione unitaria della
    piattaforma digitale.

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  • d) Altro importante aspetto cui occorre fare
    anche solo un breve accenno è lintroduzione di
    limiti allacquisizione di diritti di
    trasmissione codificata di eventi sportivi
    nazionali, in particolare calcistici.
  • Così, con legge 78 del 1999 si stabilisce il
    divieto di acquistare più del 60 dei diritti di
    trasmissione in esclusiva in forma codificata di
    eventi sportivi del campionato di calcio di serie
    A. Il limite può essere derogato solo se vi sia
    un solo soggetto acquirente, ovvero quando le
    condizioni di mercato rendano opportuno
    determinare una soglia diversa.

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  • Sin qui le regole antitrust, ma abbiamo detto che
    vera novità è lintroduzione di meccanismi di
    flessibilità nellapplicazione di tali regole.
  • Così, allAutorità si consente di disporre
    deroghe a tali obblighi degli operatori, per es
    autorizzando raccolte pubblicitarie superiori
    alla quota max.
  • Oppure lAutorità può, informandone il
    Parlamento, non procedere nei confronti degli
    operatori che abbiano superato le soglie definite
    mediante lo sviluppo spontaneo di impresa che
    non determini una posizione dominante né elimini
    o riduca il pluralismo. LAutorità può anche,
    per il periodo transitorio iniziale, stabilire di
    non applicare i limiti relativi al numero massimo
    di concessioni date ad un unico soggetto.
  • Per ciò che attiene al potere sanzionatorio,
    lAutorità rimane competente in materia di
    annullamento degli atti che hanno portato alle
    concentrazioni, o adottando tutti i provvedimento
    necessari per eliminare o impedire le posizioni
    dominanti.
  • Insomma un vero e proprio potere di Governo
    dellAutorità nella fase di transizione.

22
6 IL NUOVO PACCHETTO DI DIRETTIVE COMUNITARIE
DEL 2002
  • Lassetto appena esaminato, subisce ulteriori
    modifiche a seguito dellapprovazione in sede CE
    di nuove direttive comunitarie e del successivo
    intervento del legislatore nazionale.
  • La prima serie di direttive (anni 90) si
    proponeva di avviare lapertura del mercato
    questa seconda serie di direttive si propone di
    rettificare ed aggiornare.
  • Degno di menzione è il documento approvato dalla
    Commissione europea c.d. Review 99, in cui si
    ritrovano le linee politiche che la CE intendeva
    perseguire ricondurre ad unità la frammentata
    normativa in materia di telecomunicazioni,
    modificandola dove obsoleta tra gli obiettivi da
    perseguire quello di promuovere un mercato
    europeo aperto e competitivo a tutela soprattutto
    degli interessi del consumatore, nella direzione
    della futura convergenza tecnologica.

23
  • Detti principi vengono recepiti dalle direttive
    del 2002 (quattro, di cui la prima definita
    direttiva quadro), che stabiliscono
  • 1)Regole comuni per lintero settore delle
    telecomunicazioni, che traduce in legge il
    fenomeno della convergenza tecnologica (ununica
    legge per una pluralità di servizi)
  • 2) Regole ex post e non più ex ante ossia una
    sostituzione delle vecchie regole (percentuali da
    non superare), mediante lintroduzione di misure
    flessibili e correttive nelle ipotesi di
    violazione dei limiti.
  • Di questa diversa filosofia è anche la nuova
    definizione di operatore con significativi
    poteri di mercato, in base alla quale deve
    considerarsi dominante la posizione di quella
    impresa che individualmente o congiuntamente con
    altri gode di una posizione di forza economica
    tale da consentirle di comportarsi in modo
    notevolmente diverso dai concorrenti, dai
    clienti, e dai consumatori, definizione che di
    fatto sostituisce il vecchio limite ex ante alla
    soglia del 25 delle risorse del mercato
    considerato..

24
  • Il ruolo delle Autorità garanti nazionali,
    regolamentando i loro reciproci rapporti, i
    rapporti con la Commissione europea si
    sottolinea anche il carattere di organismi
    tecnici, imparziali, indipendenti e trasparenti
    che deve contraddistinguere le Autorità.
  • Insomma, se il problema prevalente è la
    realizzazione del libero mercato, e
    lapplicazione delle regole avviene ex post,
    sempre più poteri e doveri riguardano le
    Autorità, alle quali la Commissione europea
    rivolge continui orientamenti in materia di
    applicazione delle regole telecomunicative (ad
    es, in materia di definizione di significativo
    potere di mercato).

25
  • 6.2 LA DIRETTIVA AUTORIZZAZIONI
  • Le precedenti direttive in materia lasciavano
    agli Stati la possibilità di scegliere tra il
    rilascio di licenze individuali o autorizzazioni
    generali (il che ha portato al prevalere delle
    licenze individuali, con la conseguenza di
    ostacolare maggiormente il processo di
    convergenza).
  • Da qui il principio stabilito da una delle 4
    direttive di assoggettare la fornitura di reti e
    servizi solo ad autorizzazioni generali,
    concepite più come insieme di regole che come un
    atto amministrativo.
  • Le condizioni che possono essere inserite nelle
    autorizzazioni vengono fissate da un allegato
    alla direttiva.

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  • 6.2 LA DIRETTIVA ACCESSO E INTERCONNESSIONE,
    che si limita a specificare un impianto normativo
    già presente la direttiva stabilisce il
    diritto/obbligo degli operatori di reti pubbliche
    di negoziare tra loro linterconnessione e di
    offrire ad altre imprese accesso ed
    interconnessione alla propria rete, alle
    condizioni stabilite dalla varie Autorità
    nazionali (condizioni più aspre per gli operatori
    che detengano un significativo potere di mercato,
    oltre naturalmente ai soliti obblighi degli
    operatori di trasparenza, non discriminazione,
    separazione contabile).
  • 6.4 LA DIRETTIVA SERVIZIO UNIVERSALE, che
    continua a definire il servizio universale come
    insieme minimo dei servizi di qualità specifica,
    cui tutti gli utenti hanno accesso a prezzo
    abbordabile tenuto conto delle diverse
    circostanze nazionali (ossia la garanzia di
    connessione delle postazioni fisse alla rete di
    telefonia pubblica, laccesso a un elenco
    completo degli utenti finali, la fornitura di
    telefoni pubblici) infine, si prevede la
    possibilità di offrire il servizio universale a
    tariffe diverse e più basse a favore degli utenti
    a basso reddito.

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  • In sintesi, dalle esaminate leggi comunitarie
    emerge una precisa filosofia destinata ad
    orientare le leggi nazionali, filosofia
    incentrata sulla libera concorrenza e che attorno
    ad essa costruisce gli istituti che regolano le
    attività economiche degli operatori dallaccesso
    al servizio (gravato il meno possibile di
    barriere amministrative), ai comportamenti liberi
    degli operatori (limiti ex post), al ruolo degli
    attori politici del mutato quadro tecnologico.
  • In questultimo senso, si pensi al ruolo del
    legislatore che deve solo recepire un quadro
    normativo già definito in sede comunitaria, al
    ruolo del Governo che vede sfumare il proprio
    potere a favore delle Autorità nazionali di
    regolamentazione, quale vero snodo amministrativo
    di un nuovo sistema a rete che fa capo alla
    Commissione europea, e al quale viene affidato il
    governo dei mercati di riferimento nazionale,
    ossia leffettiva concretizzazione del principio
    di libera concorrenza.

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7 LADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE
D.Lgs. 214 del 2003
  • Con questo decreto legislativo, denominato Codice
    delle comunicazioni elettroniche, si è data
    attuazione alle nuove norme comunitarie.
  • Il Codice fa proprio limpianto complessivo della
    normativa comunitaria, discostandosene tuttavia
    in ordine a tre profili molto importanti
  • Disciplina unitaria dellintero settore della
    comunicazione elettronica il Codice infatti
    prevede che rimangano ferme, e prevalgano sul
    Codice, le norme speciali in materia di reti
    utilizzate per la diffusione circolare di
    programmi sonori e visivi il mantenimento di
    questa distinzione tra telecomunicazioni e
    radiotelevisione, è confermata dalla diversa
    iniziativa legislativa per ciò che attiene alla
    televisione, e che abbiamo visto.

29
  • 2) Titoli abilitativi il Codice recepisce
    correttamente quanto richiesto dalla normativa
    comunitaria, nel senso di fare delle
    autorizzazioni generali (spogliate di ogni
    contenuto discrezionale) la regola, e delle
    licenze individuali leccezione, salvo poi
    rimandare per un lungo periodo lentrata in
    vigore di questa legge, prevedendo chi i titoli
    abilitativi in materia di reti e
    telecomunicazioni ad uso pubblico continuino ad
    essere validi fino alla loro naturale scadenza
    (là dove la direttiva disponeva chiaramente per
    la scadenza anticipata dei titoli pregressi).
  • 3) Ruolo dellAutorità di regolamentazione altro
    aspetto che ha suscitato (fondate) perplessità, è
    quello che il Codice, pur identificando
    correttamente nellAutorità garante per le
    comunicazioni lAutorità nazionale di
    regolamentazione, indicata nelle direttive come
    il soggetto cui spetta il compito di assucirare
    il pieno rispetto delle nuove regole, il Codice
    in realtà attribuisce una serie importante di
    poteri (riconducibili allattività di
    regolamentazione delle direttive CE) al Ministero
    di settore.

30
  • Così lart. 25 individua nel Ministero per le
    comunicazioni il soggetto incaricato di ricevere
    le dichiarazioni di inizio attività, di
    verificare ex post i requisiti e i presupposti
    dellautorizzazione, difettando i quali il
    Ministero può disporre il divieto di proseguire
    nellattività.
  • Ancora lart. 27 affida al Ministero il potere di
    concedere diritti individuali duso.
  • Sotto un altro profilo, il Codice presenta invece
    una lacuna là dove lascia del tutto invariata la
    disciplina della nomina dei membri dellAutorità
    nazionale di regolamentazione (4 membri espressi
    dalla maggioranza, 4 espressi dallopposizione),
    conferendo allAutorità una coloritura
    politico-partitica che mal si concilia con il
    carattere di imparzialità e indipendenza
    dellAutorità stessa, come invece intendeva la
    direttiva europea.

31
8 CONSIDERAZIONI COSTITUZIONALI CONCLUSIVE
  • Lavvio della convergenza tecnologica apre una
    questione giuridica che merita un accenno.
  • Nel passato infatti il settore delle
    telecomunicazioni trovava la sua naturale
    collocazione nellambito di quanto previsto
    dallart. 15 Cost. , cioè libertà e segretezza
    della corrispondenza, da intendersi come ogni
    forma di comunicazione con un destinatario
    determinato.
  • Oggi, invece, la pluralità delle attività
    comunicative che posso transitare sullo stesso
    mezzo allarga inevitabilmente lorizzonte dei
    riferimenti costituzionali al diverso sistema di
    garanzie e limiti previsti dallart. 21, ossia di
    comunicazioni rivolte ad un pubblico
    indifferenziato.

32
  • Appunto uno dei problemi più delicati è quello di
    stabilire quando si è in presenza delluna
    (corrispondenza) o dellaltra (manifestazione del
    pensiero), posto che i nuovi mezzi consentono
    tipi di comunicazione nel quale il discrimine tra
    luna e laltra non è così pacifico.
  • Si pensi, ad es. alla pay-tv, che non si rivolge
    ad un pubblico indifferenziato, o a quelle forme
    di comunicazione (diverse dalla posta elettronica
    che trova pacificamente inquadramento nella
    libertà di corrispondenza) fra un numero aperto
    di persone (mailing-list, newsgroup, chat-lines),
    le quali solo recentemente sono state fatte
    rientrare sotto lart. 21.

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  • Si pensi, ancora, alle problematiche collegate ai
    videomessaggi trasmessi a più persone restano
    corrispondenza o sono invece libera
    manifestazione del pensiero?
  • Al di là di questi problemi specifici, il venir
    meno, nei moderni mezzi di comunicazione, di una
    linea di confine certa tra corrispondenza
    intersoggettiva e attività comunicativa di tipo
    diffusivo, ha spinto parte della dottrina
    giuridica a voler applicare entrambe le norme
    costituzionali, coordinate tra loro.
  • Linterpretazione costituzionale dei nuovi mezzi
    di comunicazione va dunque nel senso di
    assicurare a tutti la libertà di comunicare con
    altri il proprio pensiero, attraverso qualunque
    mezzo (quella che è chiamata libertà di
    comunicazione).
  • Per quanto riguarda leffettiva tutela delle due
    libertà (corrispondenza, manifestaz. del
    pensiero), essa deve essere calibrata sulla
    concreta modalità espressiva prescelta, idonea o
    meno a trasmettere messaggi a singoli o a una
    generalità, e dunque una verifica da farsi caso
    per caso e non predeterminabile a priori.
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