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DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE

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DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE QUESTIONI GENERALI 1) Le fonti del diritto tributario internazionale e la gerarchia delle fonti Le fonti del diritto internazionale ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE


1
DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE
  • QUESTIONI GENERALI

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  • 1) Le fonti del diritto tributario internazionale
    e la gerarchia delle fonti
  • Le fonti del diritto internazionale sono
    desumibili dallart. 38 dello statuto della corte
    internazionale, quindi in generale costituiscono
    le fonti del diritto internazionale in materia
    tributaria. Tra le fonti di diritto
    internazionale tributario sono inoltre annoverate
    le consuetudini internazionali. La consuetudine
    internazionale è una fonte non scritta costituita
    da un comportamento uniforme tenuto dagli stati
    sulla base della vincolatività di detto
    comportamento. Rientrano, inoltre, tra le fonti i
    principi generali di diritto riconosciuti dalle
    nazioni civili. Anche i principi per essere
    vincolanti debbono essere accertati e
    uniformemente applicati nella maggior parte degli
    stati, nonché essere riconosciuti come vincolanti
    cosicché essi si atteggiano come una particolare
    espressione delle consuetudini.

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  • Le fonti si distinguono tra
  • diritto interno
  • diritto convenzionale
  • diritto comunitario
  • diritto internazionale
  • diritto sopranazionale con particolare attenzione
    alle fonti atipiche, cosiddetto soft law.
  • Questo consente di individuare i rispettivi
    diversi ambiti della fiscalità internazionale
    oggetto di specifici settori normativi.

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  • Il diritto interno
  • Il diritto italiano designa un macro insieme di
    norme giuridiche i cui componenti sono tutti
    riconducibili ad un comune fondamento di validità
    espressivo di una norma fondamentale, tipicamente
    una costruzione formale materiale il diritto
    tributario italiano designa un insieme di norme
    giuridiche che fanno parte dellordinamento
    designato. In particolare il diritto od
    ordinamento tributario di un certo stato è inteso
    come linsieme delle norme di quello stato
    relative ai tributi.

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  • Il diritto tributario internazionale è quindi il
    settore del diritto tributario costituito da
    norme di fonte interna, ma relative a fattispecie
    con elementi di estraneità che generano il
    reddito trasnazionale. Linsieme delle norme del
    diritto tributario internazionale è composto da
  • Norme interne che determinano i criteri di
    collegamento personali( residenza) e reali(
    fonte) della fattispecie
  • Norme interne che disciplinano il trattamento
    tributario di tali fattispecie
  • Norme interne per evitare la doppia imposizione
  • Norme interne di vario genere

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  • 1.2 Diritto convenzionale
  • I fenomeni distorsivi agli investimenti
    internazionali possono essere evitati o limitati
    a livello internazionale attraverso accordi tra
    gli Stati che assumo la forma di apposite
    convenzioni bilaterali. Queste convenzioni sono
    trattati conclusi in forma scritta da soggetti
    dotati di capacità di diritto internazionali,
    contenenti criteri diretti a risolvere o limitare
    i conflitti delle pretese fiscali di due stati
    sovrani dotati di potestà impositiva originaria
    che assumo la veste di Stati contraenti

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  • Gli Stati contraenti predispongono una serie di
    norme che, in relazione alle diverse fattispecie
    reddituali che possono dar luogo a concorso di
    potestà impositiva, attribuiscono detta potestà
    in via esclusiva o non esclusiva alluno o
    allaltro stato mediante i criteri della
    residenza o della fonte. La convenzione crea così
    una sorta delle ripartizioni delle sovranità
    statali e di giurisdizione comune ancorché
    atipica in riferimento alle diverse fattispecie
    reddituali. La sovranità di uno Stato non si
    esercitata soltanto allinterno del proprio
    territorio, ma anche nellambito della comunità
    internazionale degli Stati, nellesercizio della
    capacità giuridica di diritto internazionale. Il
    diritto convenzionale tributario fa parte del
    diritto internazionale tributario, essendo
    costituito dai principi e dalle regole presenti
    nelle convenzioni fiscali effettivamente concluse
    tra gli Stati e sintetizzate nel Modello OCSE.

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  • Linsieme delle norme del diritto convenzionale
    tributario è composto da
  • Norme convenzionali formali, relative ai criteri
    di collegamento reali o personali
  • Norme convenzionali sostanziali per eliminare la
    doppia imposizione determinata dal concorso delle
    pretese impositive statuali(Es esenzione per i
    redditi prodotti allestero, deduzione delle
    imposte e credito di imposta)
  • Norme convenzionali sostanziali di vario genere(
    non discriminazione, procedura amichevole,
    scambio di informazioni)
  • Norme convenzionali in materia di interpretazione
    e procedura amichevole volte ad assicurare la
    risoluzione delle controversie.

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  • 1.3 Diritto comunitario
  • Il diritto tributario comunitario fa parte in
    senso lato del diritto internazionale tributario.
    Si distingue tra diritto comunitario primario e
    diritto comunitario derivato intendendosi con il
    primo quello costituito dalle norme del trattato
    istitutivo e con il secondo quello costituito
    dalle direttive e dai regolamenti. Il diritto
    tributario comunitario che fa capo
    allordinamento tributario italiano è linsieme
    delle disposizioni contenute nel diritto
    tributario internazionale interno dellItalia a
    seguito del processo di adattamento
    dellordinamento interno al diritto comunitario
    primario e derivato

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  • 1.4.1 Principi generali
  • Nellordinamento giuridico internazionale non si
    riscontra il fenomeno dellimposizione tributaria
    in quanto la comunità degli Stati non individua e
    riconosce un ente superiore a cui sia attribuita
    la potestà impositiva originaria. È possibile
    individuare alcuni principi generalmente
    riconosciuti e consuetudini internazionali che
    costituiscono spesso il fondamento di norme
    positive del diritto convenzionale tributario e
    che sono riconosciuti mediante autolimitazioni
    dei sistemi di diritto tributario internazionale.

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  • Tra tali principi possono essere ricordati quello
  • A) della tassazione in base alla fonte effettiva
    del reddito, grazie al quale viene dettato un
    criterio base per la risoluzione dei conflitti
    tra diverse pretese impositive nazionali.
  • B) dellutile mondiale( world wide taxation)
    secondo il quale i singoli Stati possono tassare
    i residenti sul reddito ovunque prodotto in
    dipendenza di un collegamento personale
    sufficiente a fondare la pretesa impositiva.
  • C) non discriminazione del trattamento fiscale

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  • Diritto sovranazionale e Soft tax law
  • A volte a causa del complesso interagire della
    dimensione nazionale, internazionale, patrizia e
    comunitaria determinano spesso lemergere di
    dimensioni fiscali strutturalmente
    sopranazionali.
  • Con il termine soft law si indicano atti e fatti
    che non costituiscono formalmente fonti del
    diritto internazionale, né fonti del diritto
    impositivo interno ma che tuttavia acquisiscono a
    vario titolo e in varie modalità effetti
    giuridici( esempio Commentario OCSE,
    interpretazione e le diverse guide lines
    approvate da comitati od istituzioni)

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  • Doppia imposizione giuridica ed economica
  • La doppia imposizione è il risultato della
    sovrapposizione delle pretese impositive degli
    stati. Nellattuale quadro di concorso di potestà
    impositive funzionali essa costituisce una
    cosiddetta distorsione fiscale dinvestimento
    perché è un ostacolo al perseguimento
    dellefficienza fiscale nelleffettuazione degli
    investimenti, determinando nei riguardi di un
    soggetto passivo un prelievo globale che è
    superiore a quello effettuato in capo a soggetti
    in analogo situazione.

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  • La doppia imposizione internazionale si verifica
    nellipotesi di concorso di potestà impositiva
    unilaterale in quanto in essa difetta alcuna
    forma di coordinamento tra gli stati. Per contro
    i casi di doppia imposizione internazionale sono
    limitati nellipotesi di concorso di potestà
    impositive convenzionali. Infatti, mentre in
    assenza di convenzioni, si può verificare doppia
    imposizione per residenza fonte, residenza
    residenza, fonte fonte. In presenza di
    convenzione si verifica solo la doppia
    imposizione per residenza fonte.

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  • Le convenzioni fiscali non eliminano dunque la
    doppia imposizione internazionale ma
    costituiscono un sistema di norme formali atte a
    ripartire le potestà impositive dei due stati
    contraenti. Inoltre gli stati unilateralmente
    rendono disponibili strumenti per eliminare ex
    post la doppia imposizione che si è verificata
    per loperare delle potestà impositive dei due
    stati.

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  • DOPPIA IMPOSIZIONE ECONOMICA
  • La doppia imposizione economica è la duplice
    tassazione in capo a soggetti diversi, di un
    reddito di identica natura economica, ad es. la
    tassazione degli utili della società in capo al
    socio e dei dividendi trattati da utili e
    distribuiti al socio.
  • La doppia imposizione economica è interna se
    riguarda le pretese impositive di un singolo
    stato, mentre è internazionale se riguarda le
    pretese impositive di più stati diversi, ad es.
    se società e soci sono residenti di un medesimo
    stato che tassa sia la società sugli utili
    prodotti che il socio sugli utili distribuiti, vi
    è doppia imposizione economica interna se invece
    società e soci sono residenti in due stati
    diversi, allora lo stato di residenza della
    società tassa la società sugli utili prodotti,
    mentre lo stato di residenza del socio tassa il
    socio sugli utili distribuiti, e vi è quindi
    doppia imposizione economica internazionale.
  • La doppia imposizione economica non sempre è
    vietata allinterno dei singoli sistemi fiscali.

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  • DOPPIA IMPOSIZIONE GIURIDICA
  • La doppia imposizione giuridica è la duplice
    tassazione in capo allo stesso soggetto dello
    stesso reddito giuridicamente qualificato, ad es.
    la duplice tassazione in capo allo stesso
    soggetto persona fisica di una determinata
    categoria di reddito.
  • La doppia imposizione giuridica è interna se
    riguarda le pretese impositive di un singolo
    stato, mentre è internazionale se riguarda le
    pretese impositive di più stati, ad es. se la
    persona fisica è tassata due volte dallo stesso
    stato A della propria residenza vi è doppia
    imposizione giuridica interna, mentre se la
    persona fisica è tassata sia dallo stato A della
    propria residenza che dallo stato B della fonte
    del proprio reddito vi è doppia imposizione
    giuridica internazionale.
  • La doppia imposizione giuridica interna è
    generalmente vietata allinterno dei sistemi
    fiscali.
  • Un caso particolare di compresenza di doppia
    imposizione internazionale sia economica che
    giuridica si verifica nei flussi di dividendi tra
    società residenti in stati diversi.

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  • 3)METODI DI ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
  • Come si è visto, in tutti i casi in cui si
    verifica il concorso di pretesa impositiva tra
    due stati, in relazione ad una specifica
    fattispecie di reddito trasnazionale tale reddito
    è soggetto a doppia imposizione giuridica
    internazionale. Ciò avviene quando manca una
    convenzione, oppure quando la convenzione
    applicabile non attribuisce potestà impositiva
    esclusiva ad un solo stato. In questo caso
    esistono nei diversi ordinamenti norme interne
    che eliminano la doppia imposizione quando per
    altro vi è doppia imposizione in presenza di
    convenzione, è la convenzione stessa che dispone
    di norme che eliminano o attenuano la doppia
    imposizione

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  • Le norme (interne o convenzionali) per eliminare
    la doppia imposizione adottano i seguenti tre
    metodi
  • esenzione dei redditi prodotti allestero
  • deduzione
  • credito dimposta sui redditi prodotti allestero

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  • ESENZIONE DEI REDDITI PRODOTTI ALLESTERO
  • Con il metodo dellesenzione lo stato della
    residenza non considera tassabili i redditi
    prodotti allestero dai propri residenti e
    attribuisce unilateralmente alla stato della
    fonte lesercizio esclusivo della potestà
    impositiva. Dispone, a tal proposito, il
    commentario OCSE che limporto del reddito da
    esentare da imposta da parte dello stato della
    residenza è limporto che, a parte la
    convenzione, sarebbe assoggettato allimposta sui
    redditi prodotti entro quello stato secondo le
    norme dellordinamento tributario di quello stato
    aventi come oggetto quellimposta.

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  • Limporto di reddito escluso dallo stato della
    residenza, dunque, può differire dallimporto di
    reddito assoggettato ad imposta dallo stato della
    fonte secondo le sue proprie norme interne.
    Mediante lapplicazione dellesenzione il
    prelievo effettuato dallo stato della residenza
    non ha correlazione con quello effettuato dallo
    stato della fonte, con la conseguenza che il
    soggetto residente che produce reddito estero
    sostiene un onore tributario superiore o
    inferiore a quel soggetto residente che produce
    reddito interno a seconda che laliquota dello
    stato della fonte sia superiore o inferiore di
    quello dello stato della residenza.

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  • Questa tecnica era adottata fino al 1974
    attualmente è prevista solo nella convenzione con
    il Brasile e con la Germania.
  • Lordinamento giuridico italiano adotta in via
    generale il metodo del credito dimposta e soli
    in alcuni casi quello dellesenzione. Lesenzione
    si applica nella misura del 95 per i dividendi
    madre e figlia e per i dividendi distribuiti da
    società controllate in assenza di convenzione ed
    in presenza dei requisiti della partecipation
    exampition, nonché in misura del 40 per le
    persone fisiche

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  • CREDITO DIMPOSTA
  • La doppia imposizione è vietata mediante
    concessione al contribuente di detrarre dalla
    imposta sul reddito le imposte pagate allestero
    sui redditi ivi prodotti attribuendo al soggetto
    passivo un credito dimposta.

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  • Lart. 23 prevede che qualora un residente di uno
    stato contraente ricavi redditi che sono
    imponibili nellaltro stato contraente, il primo
    stato concede come deduzione di imposta sul
    reddito di detto residente, un ammontare pari
    allimposta sul reddito pagata in detto altro
    stato, tuttavia tale deduzione non può eccedere
    la quota di imposta sul reddito o patrimonio
    calcolata prima di effettuare la riduzione.
  • Il credito di imposta se non ho imposte da pagare
    o si perde o viene portato a nuovo.

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  • 4) Cosa è una convenzione in base al Modello OCSE
    per evitare le doppie imposizioni.
  • Le funzioni del Modello OCSE e delle Convenzioni
    bilaterali che su di esso si basano sono
    naturalmente molteplici ma possono essere
    sintetizzate in tre principali
  • eliminare la doppia imposizione
  • risolvere le controversie
  • prevenire e combattere levasione fiscale.

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  • La funzione primaria è quella di eliminare la
    doppia imposizione internazionale. Tale funzione
    è evidenziata nelle disposizioni relative al
    campo di applicazione e ai metodi per
    leliminazione della doppia imposizione( metodo
    dellesenzione e metodo del credito di imposta).
    Lobiettivo è quindi quello di eliminare i
    conflitti e le distorsioni di natura fiscale che
    hanno effetti negativi sugli investimenti.

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  • La seconda funzione riguarda la risoluzione delle
    controversie, che consiste nel trovare soluzione
    ai problemi interpretativi e applicativi della
    Convenzione. A tal proposito il modello OCSE
    prevede la procedura amichevole che si può
    considerare come il momento giudiziale definito
    in via convenzionale per lapplicazione dei
    trattati in materia tributaria. Questa funzione è
    molto importante perché a differenza del diritto
    interno in cui è presente un soggetto terzo
    rispetto alle parti nel diritto internazionale è
    previsto un meccanismo bilaterale che promana
    dalle parti stesse.

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  • La terza funzione è quella di evitare levasione
    fiscale con riferimento ai redditi trasnazionale.
    Si tratta di un obiettivo indiretto della
    convenzione, poiché lesigenza di reprimere
    levasione è un essenziale elemento della
    collaborazione instaurata tra stati contraenti
    mediante la conclusione del contratto. Si
    realizza attraverso scambio di informazioni,
    mutua assistenza nella riscossione dei crediti o
    altre forme di cooperazione tra stati in materia.
  • Le convenzioni sono stipulate quindi per
    eliminare le doppie imposizioni e coordinare le
    politiche fiscali nazionali e tutelare i
    reciproci investimenti.

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  • Le parti della convenzione
  • Le convenzioni sono articolate in 3 parti
  • la prima comprende gli articoli 1/2/3/4/5 e
    contiene lambito di applicazione della
    convenzione.
  • La seconda comprende gli articoli dal 6/17
    relativi allimposizione del reddito
  • La terza comprende gli articoli fino al 30 e
    riguarda le disposizioni particolari e le
    disposizioni finali.

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  • Valore giuridico del commentario OCSE
  • Il commentario OCSE rappresenta un documento
    esplicativo e interpretativo del modello OCSE,
    per tanto non costituisce uno strumento
    giuridicamente vincolante, sebbene possa
    rappresentare un aiuto di primaria importanza
    nelle fasi di applicazione e interpretazione
    delle convenzioni. In termini generali è
    ampiamente riconosciuta linfluenza del
    commentario ocse in materia di applicazione delle
    convenzioni sia in sede applicativa che
    giurisprudenziale, quindi anche se non contiene
    norme di diritto internazionale riveste
    unimportanza notevole ai fini dellinterpretazion
    e della convenzioni effettivamente concluse dagli
    stati.
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