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DIRITTO DEL LAVORO

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... concentrazione, internazionalizzazione e di nuovi insediamenti industriali specie nel Mezzogiorno (CCNL dipendenti dalle industrie tessili) ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: DIRITTO DEL LAVORO


1
DIRITTO DEL LAVORO
  • IL CONTRATTO COLLETTIVO
  • Parte obbligatoria e parte normativa

2
  • Una bipartizione fondamentale dei contratti
    collettivi

Parte obbligatoria e parte normativa
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CLAUSOLE OBBLIGATORIE
Organizzazioni sindacali
Associazioni datoriali
Parte obbligatoria
CONTRATTO COLLETTIVO
Parte Obbligatoria.
Parte normativa
Parte normativa
Datori di lavoro
Lavoratori
CLAUSOLE NORMATIVE
4
Due esempi
  • Le unità produttive con più di ottanta
    dipendenti, PORTERANNO A preventiva CONOSCENZA
    delle strutture sindacali aziendali e delle
    organizzazioni sindacali di categoria competenti
    per territorio, elementi conoscitivi riguardanti
  • - le prospettive produttive con particolare
    riferimento alla situazione ed alla struttura
    occupazionale
  • - i programmi di investimento e di
    diversificazione produttiva, indicando
    l'eventuale ricorso ai finanziamenti agevolati
    pubblici regionali, nazionali, comunitari
  • - le strategie di scorporo, concentrazione,
    internazionalizzazione e di nuovi insediamenti
    industriali specie nel Mezzogiorno
  • (CCNL dipendenti dalle industrie tessili)
  • AL LAVORATORE AMMALATO sarà conservato il posto
    con decorrenza dell'anzianità a tutti gli effetti
    contrattuali per 13 mesi.
  • L'obbligo di conservazione del posto per
    l'azienda cesserà comunque ove nell'arco di 30
    mesi si raggiungano i limiti predetti anche con
    più malattie (CCNL dipendenti dalle industrie
    dell'abbigliamento)

Clausola normativa
Clausola obbligatoria
5
Una recente pronuncia Cassazione Sezione
lavoro sentenza 6 aprile-24 settembre 2004, n.
19271
(a proposito di art. 19 St.)
  • La causa del contratto collettivo di lavoro non
    può essere ridotta alla funzione normativa - cioè
    la funzione di determinare i contenuti dei futuri
    contratti individuali di lavoro - in quanto ogni
    contratto collettivo contiene una serie di
    clausole non riconducibili a tale funzione, ad
    esempio le clausole che impongono ai datori di
    lavoro di fornire informazioni alle
    organizzazioni sindacali la caratteristica
    comune di queste clausole va individuata nel
    fatto che esse instaurano

rapporti obbligatori che non hanno effetti
diretti sui futuri contratti di lavoro, ma
producono effetti giuridici esclusivamente nei
confronti dei sindacati e dei datori stipulanti
6
Levoluzione quantitativa e qualitativa delle
clausole obbligatorie
  • E espressione delle più ampie funzioni assunte
    dal contratto collettivo come metodo di governo
    delle relazioni individuali e collettive di
    lavoro
  • Più il sindacato tende ad invadere l'area delle
    c.d. prerogative datoriali, tanto più cresce, per
    qualità ed importanza, la parte obbligatoria del
    contratto collettivo

7
  • GLI EFFETTI DELLA BIPARTIZIONE
  • le diverse conseguenze in caso di violazione del
    contratto collettivo

8
La violazione delle clausole normative
  • La violazione di questa clausola legittima
    lassociazione sindacale stipulante ad attivare
    un contenzioso giudiziario?

Un datore di lavoro retribuisce un
lavoratore meno di quanto si è impegnato a
fare sottoscrivendo il contratto collettivo
9
La violazione delle clausole obbligatorie
Qualè lo strumento processuale più adeguato per
sanzionare tali violazioni?
  • Rimedi civilistici
  • per linadempimento contrattuale

II) Repressione della condotta antisindacale
(art. 28 Statuto)
10
La distinzione tra clausole obbligatorie e
clausole normative sul piano della loro
giustiziabilità
  • Se viene violata una clausola normativa
  • Il sindacato stipulante non è legittimato alla
    azione giudiziale (a meno che non ricorrano gli
    estremi della condotta antisindacale ex art. 28
    St.)
  • Il lavoratore si
  • Se viene violata una clausola obbligatoria
  • Il sindacato stipulante è legittimato alla azione
    giudiziale (per inadempimento contrattuale o ex
    art. 28 St.)
  • Il lavoratore no
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