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Diapositiva 1

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Title: Diapositiva 1 Author: Croce Last modified by: Croce Created Date: 5/6/2006 5:41:56 PM Document presentation format: Presentazione su schermo – PowerPoint PPT presentation

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Title: Diapositiva 1


1
il diritto penale della sicurezza
2
  • Nessuno può essere punito se non in forza di una
    legge che sia entrata in vigore prima
  • dellatto commesso e nessuno può essere
    sottoposto a misura di sicurezza se non nei casi
  • previsti dalla legge. Limputato non è
    considerato colpevole sino alla condanna
    definitiva
  • RISERVA DI LEGGE nessuno può essere punito per
    un fatto che non si espressamente previsto
  • come reato
    dalla legge
  • PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ nessuno può essere
    punito se non in forza di una legge che sia

  • entrata in vigore prima del fatto
    commesso ( art. 25 Cost.)
  • DIVIETO DI ANALOGIA la norma penale si applica
    solo ai casi espressamente disciplinati, peraltro

  • lanalogia è ammessa solo quando la norma da
    applicare sia più favorevole

i principi di legalità e di presunzione di
innocenza ( artt.25 e 27 Costituzione)
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  • NORME GIURIDICHE con cui lo Stato, con la
    minaccia di una sanzione ( PENA ), proibisce
    comportamenti umani contrari ai fini che esso
    persegue ( REATI ).
  • Le Caratteristiche del Diritto Penale sono
  • Positività è costituito soltanto da norme
    giuridiche.
  • Statualità lo Stato soltanto ha il potere di
    emanare le norme penali.
  • Pubblicità il diritto penale è una parte del
    diritto pubblico
  • Il Diritto Penale si divide
  • Fondamentale quello contenuto nel codice penale
  • Complementare quello contenuto nelle leggi
    speciali
  • Comune quello che si applica a tutti coloro che
    si trovano nel territorio dello Stato
  • Speciale quello che si applica a determinate
    classi o categorie di persone per effetto di una
  • loro qualità o condizione
    giuridica in cui si trovano (ad es. il diritto
    penale militare).

Il diritto penale in generale
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il reato la struttura
  • Il reato è ogni fatto umano al quale
    l'ordinamento giuridico ricollega una
  • sanzione penale che viene inflitta dall'autorità
    giudiziaria a seguito di un
  • procedimento giurisdizionale, in quanto viene
    aggredito un bene giuridico
  • tutelato dalla Costituzione.
  • I reati si distinguono in DELITTI e
    CONTRAVVENZIONI (art.39 C.P.)
  • Delitti sono quei reati per i quali è prevista
    la pena l'ergastolo, la reclusione, la multa, le
    sanzioni previste dal D.Lvo 274/2000 per i reati
    di competenza dell Giudice di Pace
  • Contravvenzioni sono quei reati per i quali è
    prevista la pena l'arresto, l'ammenda, sanzioni
    previste dal D.Lvo 274/2000 per i reati di
    competenza del Giudice di Pace

5
il reato omissivo
IL REATO OMISSIVO ( art.40 2 co
C.P.) LOBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE
LEVENTO DERIVA DA UNA
POSIZIONE DI GARANZIA
È, quindi, un reato di PURA CONDOTTA che
consiste nel mancato compimento di unazione
richiesta
REATO IMPROPRIO o
COMMISSIVO CON OMISSIONE è il mancato IMPEDIMENTO
del verificarsi di un evento che lagente aveva
lobbligo di impedire
REATO PROPRIO è la violazione di un
comando previsto da una norma
  • Posizione di protezione
  • ( Gli obbligati debbono
  • preservare i beni da pericoli
  • che li possono minacciare)
  • Posizione di controllo
  • ( Gli obbligati debbono
  • eliminare le fonti di pericolo)
  • Alle Posizioni sono
  • connessi
  • Principio daffidamento
  • Principio di garanzia
  • Principio di competenza

speciale vincolo di tutela tra un soggetto
garante e un bene giuridico
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l' elemento soggettivo
LA COLPA o
IL RIMPROVERO( 43 C.P.)
  • Mancanza di volontà del fatto
  • Inosservanza delle regole di condotta preventiva
  • (scritte leggi,regolamenti, ordini e
    discipline
  • non scritte diligenza, prudenza, perizia )
  • Attribuibilità dellinosservanza allagente

  • Impropria levento è voluto ma è reato colposo
    ( casi
  • eccesso colposo in cause di giustificazione
  • erronea supposizione di cause di
    giustificazione
  • errore determinato da colpa )
  • Colpa Generica violazione di regole di
    diligenza
  • Colpa Specifica violazione di norma specifiche
  • Colpa InCoscientelagente non si rende conto
  • Colpa Cosciente lagente si rende conto ma
  • corre il
    rischio

7
la colpa per previsione
La COLPA PREVENZIONALE consiste nel avere non
assolto al DOVERE Di CONOSCIBILITA imposto dal
legislatore in riferimento a situazioni di
pericolo da cui è derivato levento dannoso. Il
legislatore impone ai debitori della sicurezza in
materia di prevenzione degli infortuni e igiene
del lavoro due doveri che debbono coesistere
  • DOVERI DI PREVENZIONE
  • ATTIVARSI sempre per prevedere ciò che si DEVE
  • prevedere
  • ATTIVARSI sempre per prevedere ciò che SAREBBE
  • POSSIBILE o PROBABILE PREVEDERE

DOVERE DI ADEMPIMENTO Non restare inerti
dinanzi agli obblighi di Attivazione previsti
dalle norme Antinfortunistiche e digiene sul
lavoro
1) in presenza di condotta omissiva si risponde
per levento che si POTEVA o DOVEVA
PREVEDERE 2) in presenza di condotta omissiva
se la situazione che ha causato levento
non era conoscbile si risponde se non ci si
è attivati per conoscerla.
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  • accanto alla
  • responsabiltà da contratto
  • sussiste contemporaneamente la
  • responsabilità da contatto
  • tipica responsabilità contrattuale nascente da
    "un'obbligazione senza prestazione ai confini tra
    contatto e torto", che deriva non già dalla fonte
    dell'obbligazione ma dal contenuto del rapporto,
    costituito da obblighi di conservazione della
    sfera giuridica altrui.

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  • IL DANNO PATRIMONIALE
  • Per danno patrimoniale si intende il
    "danno-conseguenza" e sussiste solo quando viene
    accertata
  • la lesione patrimoniale patita
  • ovvero un pregiudizio futuro patrimoniale.
  • Quindi il danno patrimoniale assume
    rilevanza se sussistono queste circostanze
  • La concreta diminuzione del reddito da parte del
    danneggiato (deminutio patrimonii),
  • La possibilità che la lesione patita in futuro
    comporti la diminuzione del reddito rispetto a
    quello che l'individuo avrebbe potuto produrre
    senza la lesione patita (danno futuro),
  • la concreta probabilità che l'evento possa aver
    frustrato nel danneggiato una probabilità
    concreta di reddito (danno da perdita di
    chances)

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  • IL DANNO EXTRAPATRIMONIALE
  • Attualmente il danno extrapatrimoniale si
    categorizza in tre parti
  • il danno morale soggettivo (transeunte turbamento
    dello stato d'animo)
  • il danno biologico in senso stretto (lesione
    all'integrità psico-fisica della persona )
  • il danno da lesione di interessi
    costituzionalmente
  • garantiti ( la lesione di altri interessi
    garantiti dalla costituzione )
  • Le tre categorie di danno hanno, ciascuna, un
    presupposto medico-legale (rispettivamente la
    lesione personale, il danno biologico,
    l'invalidità temporanea e quella permanente
    specifica nonché la necessità di assistenza e di
    cure, il danno patrimoniale e la sofferenza
    fisica e psichica, il danno non patrimoniale).

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La sicurezza nell'appalto a ditte esterne
D.Lvo 626/94 e 494/96
12
  • Art. 7 Contratto di appalto o contratto d'opera
  • Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei
    lavori all'interno dell'azienda, ovvero
    dell'unità produttiva, a imprese appaltatrici o a
    lavoratori autonomia) verifica, anche
    attraverso l'iscrizione alla Camera di commercio,
    industria e artigianato, l'idoneità
    tecnico-professionale delle imprese appaltatrici
    o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori
    da affidare in appalto o contratto d'operab)
    fornisce agli stessi soggetti dettagliate
    informazioni sui rischi specifici esistenti
    nell'ambiente in cui sono destinati a operare e
    sulle misure di prevenzione e di emergenza
    adottate in relazione alla propria attività.
  • Nell'ipotesi di cui al comma 1) i datori di
    lavoroa) cooperano all'attuazione delle misure
    di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
    incidenti sull'attività lavorativa oggetto
    dell'appalto b) coordinano gli interventi di
    protezione e prevenzione dai rischi cui sono
    esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente
    anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
    interferenze tra i lavori delle diverse imprese
    coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
  • Il datore di lavoro committente promuove la
    cooperazione ed il coordinamento cui al comma 2.
    Tale obbligo non si estende ai rischi specifici
    propri dell'attività delle imprese appaltatrici o
    dei singoli lavoratori autonomi.

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  • In ambito di norme di sicurezza negli appalti si
    applica
  • Lart. 7 del D.lvo 626/94 se non si debbono
    realizzare opere murarie e non vi è pericolo di
    interferenza fra più imprese
  • Si applicano le norme previste dal D.Lvo 494/94
    in caso di realizzazione di opere murarie e in
    presenza di interferenze tra imprese
  • Quindi se in fase di progettazione, nel cantiere
    è prevista un'unica impresa non devono essere
    nominati i coordinatori se poi, per qualunque
    motivo, in fase di esecuzione le imprese presenti
    dovessero essere più di una, allora il
    committente o il responsabile dei lavori nominerà
    il coordinatore in fase di esecuzione, che si
    farà carico anche degli obblighi previsti per la
    fase di progettazione (redazione del piano di
    sicurezza e del fascicolo tecnico).

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  • Delucidazioni sullapplicazione dellart.7
  • D.Lvo 626/94
  • Laffidamento dei lavori a ditte esterne deve
    essere preceduto dall'emissione di regolare
    ordine in cui vengono indicati esattamente i
    lavori da eseguire e le eventuali specifiche
    tecniche. All'atto dell'invio dell'ordine gli
    uffici amministrativi provvederanno ad allegare
    il Fascicolo Informativo sui rischi esistenti
    nella Sede dove la ditta svolgerà i lavori e
    sulle misure di prevenzione ed emergenza
    adottate, unitamente ad una Dichiarazione che la
    Ditta dovrà riconsegnare firmata prima
    dell'inizio dei lavori.
  • Il Fascicolo informativo riporta informazioni sui
    rischi specifici esistenti nell'ambiente di
    lavoro in cui le ditte sono destinate ad operare.
    Sarà cura del Responsabile del Servizio
    Prevenzione e Protezione  illustrare ai tecnici
    della ditta la presenza di ulteriori specifici
    rischi riferiti ai luoghi nei quali dovranno
    essere eseguiti i lavori,
  • Ai fini del rispetto dellautonomia gestionale
    delle Imprese esterne ed allo scopo di evitare
    lindebita assunzione di responsabilità, in
    materia di Sicurezza sul lavoro, è importante
    specificare esattamente il lavoro da svolgere al
    momento dell'ordine in modo da evitare di
    interferire con il personale dell'impresa durante
    l'esecuzione dei lavori.
  • In particolare è opportuno evitare di impartire
    ordini o direttive al personale dell'impresa,
    nonché esercitare alcuna influenza sullo
    svolgimento delle attività lavorativa
    dellimpresa stessa, in merito alle varie fasi
    lavorative o alle operazioni da compiersi,
    neppure per richiamare misure comportamentali di
    natura prevenzionistica.
  • In questultimo caso, eventuali irregolarità
    dovranno essere segnalate al Responsabile del
    Servizio Prevenzione e Protezione nei casi di
    imminente pericolo e/o di situazioni che possono
    compromettere la incolumità delle persone o la
    sicurezza delle installazioni, si dovranno
    allistante bloccare i lavori o fare interrompere
    lazione pericolosa.
  • I conseguenti provvedimenti saranno
    adottati in accordo con il Responsabile
    dell'Impresa.

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  • IL Decreto Legislativo n 494/96 (mod.dal D.Lvo
    528/99)
  • Gli obblighi previsti dal D.Lgs 494/96 si
    sovrappongono e si integrano con quelli previsti
    dal D.Lgs 626/94. L'attore principale del D.Lgs
    494/96 non è il datore di lavoro dell'impresa, ma
    il committente dell'opera che si avvale, per
    quanto concerne gli aspetti legati alla
    sicurezza, di nuove figure professionali dotate
    di appositi requisiti, i coordinatori della
    sicurezza in fase dì progettazione ed in fase di
    esecuzione.
  • Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice,
    anche se in possesso dei requisiti di legge, non
    può ricoprire il ruolo di coordinatore della
    sicurezza in fase di esecuzione.
  • Il committente, visti gli adempimenti
    organizzativi ai quali è tenuto, ha la
    possibilità di nominare un responsabile dei
    lavori per lo svolgimento dei compiti previsti
    dalla norma tale figura deve essere competente,
    capace ed autonoma.
  • Si fa chiarezza sulle responsabilità del
    committente nel caso di nomina del responsabile
    dei lavori il committente è esonerato dalle
    responsabilità connesse all'adempimento degli
    obblighi limitatamente all'incarico conferito al
    responsabile dei lavori.
  • Anche per le imprese con un numero di dipendenti
    che non supera le dieci unità diviene
    obbligatoria la valutazione dei rischi in forma
    scritta (che il D.Lgs 494/96 chiama piano
    operativo di sicurezza) come previsto all'art. 4
    del D.Lqs 626/94

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  • Campo di applicazione
  • Il D.Lgs 494/96 si applica a
  • i lavori di costruzione, manutenzione,
    riparazione, demolizione,conservazione,
    risanamento ristrutturazione o equipaggiamento,la
    trasformazione, il rinnovamento o lo
    smantellamento di operefisse, permanenti o
    temporanee, in muratura, in cemento armato,in
    metallo, in legno o in altri materiali, comprese
    le lineeeiettriche, le parti strutturali degli
    impianti elettrici, le operestradali,
    ferroviarie, idrauliche, marittime,
    idroelettriche e, soloper la parte che comporta
    lavori edili o di ingegneria civile, leopere di
    bonifica, sistemazione forestale e di sterro.
  • Sono considerati lavori edili o di ingegneria
    civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di
    elementi prefabbricati utilizzati per la
    realizzazione di lavori edili o di ingegneria
    civile.
  • Non si applica ad interventi sugli impianti

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  • Obblighi principali del committente o del
    responsabile dei lavori
  • determina la durata delle singole fasi di lavoro
  • designa il coordinatore per la progettazione ed
    il coordinatóre per l'esecuzione dei lavori
    solamente
  • nei cantieri in cui è prevista la presenza di più
    imprese, anche non contemporanea, se
  • - l'entità presunta del cantiere è pari o
    superiore a 200uomini/giorno
  • - nei cantieri i cui lavori comportano i
    rischi particolari seguenti
  • Lavori che espongono i lavoratori a rischi di
    seppellimento o di sprofondamento a profondità
    superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da
    altezza superiore a m 2, se particolarmente
    aggravati dalla natura dell'attività o dei
    procedimenti attuati oppure dalle condizioni
    ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
  • Lavori che espongono i lavoratori a sostanze
    chimiche o biologiche che presentano rischi
    particolari per la sicurezza e la salute dei
    lavoratori oppure comportano un'esigenza legale
    di sorveglianza sanitaria.
  • Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la
    designazione di zone controllate o sorvegliate,
    quali definite dalla vigente normativa in materia
    di protezione dei lavoratori dalle radiazioni
    ionizzanti.
  • Lavori in prossimità di lìnee elettriche aeree a
    conduttori nudi in tensione o che espongono ad un
    rischio di annegamento Lavori in pozzi, sterri
    sotterranei e gallerie Lavori subacquei con
    respiratori Lavori in cassoni ad aria compressa
    Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
    Lavori di montaggio o smontaggio di elementi
    prefabbricati pesanti.
  • trasmette il piano di sicurezza e di
    coordinamento a tutte le imprese invitate a
    presentare offerte
  • per l'esecuzione dei lavori
  • chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione
    dell'organico medio annuo, distinto per
    qualifica,

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  • Obblighi del coordinatore per la progettazione
  • Durante la progettazione dell'opera
  • redige il piano di sicurezza e di coordinamento
  • predispone un fascicolo tecnico per la
    manutenzione in sicurezza dell'opera, eccetto nel
    caso di lavori di manutenzione ordinaria (art.31,
    lettera a L. 457/78).

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  • Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei
    lavori
  • verificare con, opportune azioni di coordinamento
    e controllo, l'applicazione, da parte delle
    imprese esecutrici e dei lavorator autonomi,
    delle disposizioni loro pertinenti contenute nel
    piano di sicurezza e di coordinamento e la
    corretta applicazione delle relative procedure
    di lavoro
  • verificare l'idoneità del piano operativo di
    sicurezza (quello realizzato dalla singola
    impresa edile ai sensi del D.Lqs 626/94), da
    considerare come piano complementare di dettaglio
    del piano di sicurezza e coordinamento,
    assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ed
    adeguare il piano di sicurezza e coordinamento ed
    il fascicolo tecnico, in relazione all'evoluzione
    dei lavori ed alle eventuali modifiche
    intervenute, valutando le proposte delle imprese
    esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in
    cantiere, nonché verificare che le imprese
    esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi
    piani operativi di sicurezza
  • organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi
    i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
    coordinamento delle attività nonché la loro
    reciproca informazione
  • verificare l'attuazione di quanto previsto negli
    accordi tra le parti sociali al fine di
    realizzare il coordinamento tra i rappresentanti
    della sicurezza finalizzato al miglioramento
    della sicurezza in cantiere
  • segnalare al committente o al responsabile dei
    lavori, previa contestazione scritta alle imprese
    ed ai lavoratori autonomi interessati, le
    inosservanze alle disposizioni legislative
    previste sia per i datori di lavorò delle imprese
    che per i lavoratori autonomi, oltre alle
    prescrizioni del piano di sicurezza e di
    coordinamento in tali casi deve proporre la
    sospensione dei lavori, l'allontanamento delle
    imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o
    la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
    committente o il responsabile dei lavori non
    adotti alcunprovvedimento in merito alla
    segnalazione, senza fornire idonea motivazione,
    il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare
    comunicazióne dell'inadempienza alla Azienda
    Unità SanitariaLocale territorialmente
    competente ed alla Direzione Provinciale del
    lavoro
  • sospendere in caso di pericolo grave ed
    imminente, direttamente riscontrato, le singole
    lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
    adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
  • Il coordinatore in fase di esecuzione è un
    Ufficiale di Polizia di fatto (dovendo
  • informare gli organi di vigilanza in caso di
    inadempienze non sanate), deve essere un
  • tuttologo, dovendo verificare l'idoneità del
    piano operativo di sicurezza (valutazione

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  • Requisiti professionali del coordinatore per la
    progettazione e del coordinatore per l'esecuzione
    dei lavori
  • II coordinatore per la progettazione e il
    coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono
    essere in possesso dei seguenti requisiti
  • diploma di laurea di 1 livello nelle materie di
    ingegneria, architettura, geologia, scienze
    agrarie o scienze forestali, nonché attestazione
    da parte di datori di lavoro o committenti
    comprovante l'espletamento di attività lavorativa
    nel settore delle costruzioni per almeno un anno
  • Laurea specialistica in ingegneria o architettura
    nonché attestazione da parte di datori di lavoro
    o committenti comprovante l'espletamento di
    attività lavorative nel settore delle costruzioni
    per almeno due anni
  • diploma di geometra o perito industriale o perito
    agrario o agrotecnico, nonché attestazione da
    parte di datori di lavoro o, committenti
    comprovante l'espletamento di attività lavorativa
    nel settore delle costruzioni per almeno tre
    anni.
  • Tali soggetti devono essere altresì in possesso
    di attestato di frequenza a specifico corso in
    materia di sicurezza della durata di 120 ore.

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  • Piano di sicurezza e di coordinamento
  • II piano contiene l'individuazione, l'analisi e
    la valutazione dei rischi, e le conseguenti
    procedure, gli apprestamenti e le attrezzature
    atti a garantire, per tutta la durata dei lavori,
    il rispetto delle norme per la prevenzione degli
    infortuni e la tutela della salute dei
    lavoratori, nonché la stima dei relativi costi
    che non sono soggetti a ribasso nelle offerte
    delle imprese esecutrici.
  • Il piano contiene altresì le misure di
    prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale
    presenza simultanea o successiva delle varie
    imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è
    redatto anche al fine di prevedere, quando ciò
    risulti necessario, l'utilizzazione di impianti
    comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di
    protezione collettiva.
  • Il piano è costituito da una relazione tecnica e
    prescrizioni correlate alla complessità
    dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi
    critiche del processo di costruzione.

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buona giustizia a tutti !!
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