Title: Diapositiva 1
1il diritto penale della sicurezza
2- Nessuno può essere punito se non in forza di una
legge che sia entrata in vigore prima - dellatto commesso e nessuno può essere
sottoposto a misura di sicurezza se non nei casi - previsti dalla legge. Limputato non è
considerato colpevole sino alla condanna
definitiva - RISERVA DI LEGGE nessuno può essere punito per
un fatto che non si espressamente previsto - come reato
dalla legge - PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ nessuno può essere
punito se non in forza di una legge che sia -
entrata in vigore prima del fatto
commesso ( art. 25 Cost.) - DIVIETO DI ANALOGIA la norma penale si applica
solo ai casi espressamente disciplinati, peraltro
-
lanalogia è ammessa solo quando la norma da
applicare sia più favorevole
i principi di legalità e di presunzione di
innocenza ( artt.25 e 27 Costituzione)
3- NORME GIURIDICHE con cui lo Stato, con la
minaccia di una sanzione ( PENA ), proibisce
comportamenti umani contrari ai fini che esso
persegue ( REATI ). - Le Caratteristiche del Diritto Penale sono
- Positività è costituito soltanto da norme
giuridiche. - Statualità lo Stato soltanto ha il potere di
emanare le norme penali. - Pubblicità il diritto penale è una parte del
diritto pubblico - Il Diritto Penale si divide
- Fondamentale quello contenuto nel codice penale
- Complementare quello contenuto nelle leggi
speciali - Comune quello che si applica a tutti coloro che
si trovano nel territorio dello Stato - Speciale quello che si applica a determinate
classi o categorie di persone per effetto di una - loro qualità o condizione
giuridica in cui si trovano (ad es. il diritto
penale militare).
Il diritto penale in generale
4il reato la struttura
- Il reato è ogni fatto umano al quale
l'ordinamento giuridico ricollega una - sanzione penale che viene inflitta dall'autorità
giudiziaria a seguito di un - procedimento giurisdizionale, in quanto viene
aggredito un bene giuridico - tutelato dalla Costituzione.
- I reati si distinguono in DELITTI e
CONTRAVVENZIONI (art.39 C.P.) - Delitti sono quei reati per i quali è prevista
la pena l'ergastolo, la reclusione, la multa, le
sanzioni previste dal D.Lvo 274/2000 per i reati
di competenza dell Giudice di Pace - Contravvenzioni sono quei reati per i quali è
prevista la pena l'arresto, l'ammenda, sanzioni
previste dal D.Lvo 274/2000 per i reati di
competenza del Giudice di Pace -
5il reato omissivo
IL REATO OMISSIVO ( art.40 2 co
C.P.) LOBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE
LEVENTO DERIVA DA UNA
POSIZIONE DI GARANZIA
È, quindi, un reato di PURA CONDOTTA che
consiste nel mancato compimento di unazione
richiesta
REATO IMPROPRIO o
COMMISSIVO CON OMISSIONE è il mancato IMPEDIMENTO
del verificarsi di un evento che lagente aveva
lobbligo di impedire
REATO PROPRIO è la violazione di un
comando previsto da una norma
- Posizione di protezione
- ( Gli obbligati debbono
- preservare i beni da pericoli
- che li possono minacciare)
- Posizione di controllo
- ( Gli obbligati debbono
- eliminare le fonti di pericolo)
- Alle Posizioni sono
- connessi
- Principio daffidamento
- Principio di garanzia
- Principio di competenza
speciale vincolo di tutela tra un soggetto
garante e un bene giuridico
6l' elemento soggettivo
LA COLPA o
IL RIMPROVERO( 43 C.P.)
- Mancanza di volontà del fatto
- Inosservanza delle regole di condotta preventiva
- (scritte leggi,regolamenti, ordini e
discipline - non scritte diligenza, prudenza, perizia )
- Attribuibilità dellinosservanza allagente
-
- Impropria levento è voluto ma è reato colposo
( casi - eccesso colposo in cause di giustificazione
- erronea supposizione di cause di
giustificazione - errore determinato da colpa )
- Colpa Generica violazione di regole di
diligenza - Colpa Specifica violazione di norma specifiche
- Colpa InCoscientelagente non si rende conto
- Colpa Cosciente lagente si rende conto ma
- corre il
rischio -
7la colpa per previsione
La COLPA PREVENZIONALE consiste nel avere non
assolto al DOVERE Di CONOSCIBILITA imposto dal
legislatore in riferimento a situazioni di
pericolo da cui è derivato levento dannoso. Il
legislatore impone ai debitori della sicurezza in
materia di prevenzione degli infortuni e igiene
del lavoro due doveri che debbono coesistere
-
- DOVERI DI PREVENZIONE
- ATTIVARSI sempre per prevedere ciò che si DEVE
- prevedere
- ATTIVARSI sempre per prevedere ciò che SAREBBE
- POSSIBILE o PROBABILE PREVEDERE
-
-
DOVERE DI ADEMPIMENTO Non restare inerti
dinanzi agli obblighi di Attivazione previsti
dalle norme Antinfortunistiche e digiene sul
lavoro
1) in presenza di condotta omissiva si risponde
per levento che si POTEVA o DOVEVA
PREVEDERE 2) in presenza di condotta omissiva
se la situazione che ha causato levento
non era conoscbile si risponde se non ci si
è attivati per conoscerla.
8- accanto alla
- responsabiltà da contratto
- sussiste contemporaneamente la
- responsabilità da contatto
- tipica responsabilità contrattuale nascente da
"un'obbligazione senza prestazione ai confini tra
contatto e torto", che deriva non già dalla fonte
dell'obbligazione ma dal contenuto del rapporto,
costituito da obblighi di conservazione della
sfera giuridica altrui.
9- IL DANNO PATRIMONIALE
-
-
- Per danno patrimoniale si intende il
"danno-conseguenza" e sussiste solo quando viene
accertata - la lesione patrimoniale patita
- ovvero un pregiudizio futuro patrimoniale.
-
- Quindi il danno patrimoniale assume
rilevanza se sussistono queste circostanze - La concreta diminuzione del reddito da parte del
danneggiato (deminutio patrimonii), - La possibilità che la lesione patita in futuro
comporti la diminuzione del reddito rispetto a
quello che l'individuo avrebbe potuto produrre
senza la lesione patita (danno futuro), - la concreta probabilità che l'evento possa aver
frustrato nel danneggiato una probabilità
concreta di reddito (danno da perdita di
chances) -
10- IL DANNO EXTRAPATRIMONIALE
-
- Attualmente il danno extrapatrimoniale si
categorizza in tre parti - il danno morale soggettivo (transeunte turbamento
dello stato d'animo) - il danno biologico in senso stretto (lesione
all'integrità psico-fisica della persona ) - il danno da lesione di interessi
costituzionalmente - garantiti ( la lesione di altri interessi
garantiti dalla costituzione ) -
- Le tre categorie di danno hanno, ciascuna, un
presupposto medico-legale (rispettivamente la
lesione personale, il danno biologico,
l'invalidità temporanea e quella permanente
specifica nonché la necessità di assistenza e di
cure, il danno patrimoniale e la sofferenza
fisica e psichica, il danno non patrimoniale). -
11La sicurezza nell'appalto a ditte esterne
D.Lvo 626/94 e 494/96
12- Art. 7 Contratto di appalto o contratto d'opera
- Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei
lavori all'interno dell'azienda, ovvero
dell'unità produttiva, a imprese appaltatrici o a
lavoratori autonomia) verifica, anche
attraverso l'iscrizione alla Camera di commercio,
industria e artigianato, l'idoneità
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici
o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori
da affidare in appalto o contratto d'operab)
fornisce agli stessi soggetti dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati a operare e
sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività. - Nell'ipotesi di cui al comma 1) i datori di
lavoroa) cooperano all'attuazione delle misure
di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull'attività lavorativa oggetto
dell'appalto b) coordinano gli interventi di
protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente
anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. - Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione ed il coordinamento cui al comma 2.
Tale obbligo non si estende ai rischi specifici
propri dell'attività delle imprese appaltatrici o
dei singoli lavoratori autonomi.
13- In ambito di norme di sicurezza negli appalti si
applica - Lart. 7 del D.lvo 626/94 se non si debbono
realizzare opere murarie e non vi è pericolo di
interferenza fra più imprese - Si applicano le norme previste dal D.Lvo 494/94
in caso di realizzazione di opere murarie e in
presenza di interferenze tra imprese - Quindi se in fase di progettazione, nel cantiere
è prevista un'unica impresa non devono essere
nominati i coordinatori se poi, per qualunque
motivo, in fase di esecuzione le imprese presenti
dovessero essere più di una, allora il
committente o il responsabile dei lavori nominerà
il coordinatore in fase di esecuzione, che si
farà carico anche degli obblighi previsti per la
fase di progettazione (redazione del piano di
sicurezza e del fascicolo tecnico).
14- Delucidazioni sullapplicazione dellart.7
- D.Lvo 626/94
- Laffidamento dei lavori a ditte esterne deve
essere preceduto dall'emissione di regolare
ordine in cui vengono indicati esattamente i
lavori da eseguire e le eventuali specifiche
tecniche. All'atto dell'invio dell'ordine gli
uffici amministrativi provvederanno ad allegare
il Fascicolo Informativo sui rischi esistenti
nella Sede dove la ditta svolgerà i lavori e
sulle misure di prevenzione ed emergenza
adottate, unitamente ad una Dichiarazione che la
Ditta dovrà riconsegnare firmata prima
dell'inizio dei lavori. - Il Fascicolo informativo riporta informazioni sui
rischi specifici esistenti nell'ambiente di
lavoro in cui le ditte sono destinate ad operare.
Sarà cura del Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione illustrare ai tecnici
della ditta la presenza di ulteriori specifici
rischi riferiti ai luoghi nei quali dovranno
essere eseguiti i lavori, - Ai fini del rispetto dellautonomia gestionale
delle Imprese esterne ed allo scopo di evitare
lindebita assunzione di responsabilità, in
materia di Sicurezza sul lavoro, è importante
specificare esattamente il lavoro da svolgere al
momento dell'ordine in modo da evitare di
interferire con il personale dell'impresa durante
l'esecuzione dei lavori. - In particolare è opportuno evitare di impartire
ordini o direttive al personale dell'impresa,
nonché esercitare alcuna influenza sullo
svolgimento delle attività lavorativa
dellimpresa stessa, in merito alle varie fasi
lavorative o alle operazioni da compiersi,
neppure per richiamare misure comportamentali di
natura prevenzionistica. - In questultimo caso, eventuali irregolarità
dovranno essere segnalate al Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione nei casi di
imminente pericolo e/o di situazioni che possono
compromettere la incolumità delle persone o la
sicurezza delle installazioni, si dovranno
allistante bloccare i lavori o fare interrompere
lazione pericolosa. - I conseguenti provvedimenti saranno
adottati in accordo con il Responsabile
dell'Impresa.
15- IL Decreto Legislativo n 494/96 (mod.dal D.Lvo
528/99) - Gli obblighi previsti dal D.Lgs 494/96 si
sovrappongono e si integrano con quelli previsti
dal D.Lgs 626/94. L'attore principale del D.Lgs
494/96 non è il datore di lavoro dell'impresa, ma
il committente dell'opera che si avvale, per
quanto concerne gli aspetti legati alla
sicurezza, di nuove figure professionali dotate
di appositi requisiti, i coordinatori della
sicurezza in fase dì progettazione ed in fase di
esecuzione. - Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice,
anche se in possesso dei requisiti di legge, non
può ricoprire il ruolo di coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione. - Il committente, visti gli adempimenti
organizzativi ai quali è tenuto, ha la
possibilità di nominare un responsabile dei
lavori per lo svolgimento dei compiti previsti
dalla norma tale figura deve essere competente,
capace ed autonoma. - Si fa chiarezza sulle responsabilità del
committente nel caso di nomina del responsabile
dei lavori il committente è esonerato dalle
responsabilità connesse all'adempimento degli
obblighi limitatamente all'incarico conferito al
responsabile dei lavori. - Anche per le imprese con un numero di dipendenti
che non supera le dieci unità diviene
obbligatoria la valutazione dei rischi in forma
scritta (che il D.Lgs 494/96 chiama piano
operativo di sicurezza) come previsto all'art. 4
del D.Lqs 626/94
16- Campo di applicazione
- Il D.Lgs 494/96 si applica a
- i lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione, demolizione,conservazione,
risanamento ristrutturazione o equipaggiamento,la
trasformazione, il rinnovamento o lo
smantellamento di operefisse, permanenti o
temporanee, in muratura, in cemento armato,in
metallo, in legno o in altri materiali, comprese
le lineeeiettriche, le parti strutturali degli
impianti elettrici, le operestradali,
ferroviarie, idrauliche, marittime,
idroelettriche e, soloper la parte che comporta
lavori edili o di ingegneria civile, leopere di
bonifica, sistemazione forestale e di sterro. - Sono considerati lavori edili o di ingegneria
civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di
elementi prefabbricati utilizzati per la
realizzazione di lavori edili o di ingegneria
civile. - Non si applica ad interventi sugli impianti
17- Obblighi principali del committente o del
responsabile dei lavori - determina la durata delle singole fasi di lavoro
- designa il coordinatore per la progettazione ed
il coordinatóre per l'esecuzione dei lavori
solamente - nei cantieri in cui è prevista la presenza di più
imprese, anche non contemporanea, se - - l'entità presunta del cantiere è pari o
superiore a 200uomini/giorno - - nei cantieri i cui lavori comportano i
rischi particolari seguenti - Lavori che espongono i lavoratori a rischi di
seppellimento o di sprofondamento a profondità
superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da
altezza superiore a m 2, se particolarmente
aggravati dalla natura dell'attività o dei
procedimenti attuati oppure dalle condizioni
ambientali del posto di lavoro o dell'opera. - Lavori che espongono i lavoratori a sostanze
chimiche o biologiche che presentano rischi
particolari per la sicurezza e la salute dei
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale
di sorveglianza sanitaria. - Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la
designazione di zone controllate o sorvegliate,
quali definite dalla vigente normativa in materia
di protezione dei lavoratori dalle radiazioni
ionizzanti. - Lavori in prossimità di lìnee elettriche aeree a
conduttori nudi in tensione o che espongono ad un
rischio di annegamento Lavori in pozzi, sterri
sotterranei e gallerie Lavori subacquei con
respiratori Lavori in cassoni ad aria compressa
Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
Lavori di montaggio o smontaggio di elementi
prefabbricati pesanti. - trasmette il piano di sicurezza e di
coordinamento a tutte le imprese invitate a
presentare offerte - per l'esecuzione dei lavori
- chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto per
qualifica,
18- Obblighi del coordinatore per la progettazione
- Durante la progettazione dell'opera
- redige il piano di sicurezza e di coordinamento
- predispone un fascicolo tecnico per la
manutenzione in sicurezza dell'opera, eccetto nel
caso di lavori di manutenzione ordinaria (art.31,
lettera a L. 457/78).
19- Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori - verificare con, opportune azioni di coordinamento
e controllo, l'applicazione, da parte delle
imprese esecutrici e dei lavorator autonomi,
delle disposizioni loro pertinenti contenute nel
piano di sicurezza e di coordinamento e la
corretta applicazione delle relative procedure
di lavoro - verificare l'idoneità del piano operativo di
sicurezza (quello realizzato dalla singola
impresa edile ai sensi del D.Lqs 626/94), da
considerare come piano complementare di dettaglio
del piano di sicurezza e coordinamento,
assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ed
adeguare il piano di sicurezza e coordinamento ed
il fascicolo tecnico, in relazione all'evoluzione
dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle imprese
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere, nonché verificare che le imprese
esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi
piani operativi di sicurezza - organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi
i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività nonché la loro
reciproca informazione - verificare l'attuazione di quanto previsto negli
accordi tra le parti sociali al fine di
realizzare il coordinamento tra i rappresentanti
della sicurezza finalizzato al miglioramento
della sicurezza in cantiere - segnalare al committente o al responsabile dei
lavori, previa contestazione scritta alle imprese
ed ai lavoratori autonomi interessati, le
inosservanze alle disposizioni legislative
previste sia per i datori di lavorò delle imprese
che per i lavoratori autonomi, oltre alle
prescrizioni del piano di sicurezza e di
coordinamento in tali casi deve proporre la
sospensione dei lavori, l'allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o
la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
committente o il responsabile dei lavori non
adotti alcunprovvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazione,
il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare
comunicazióne dell'inadempienza alla Azienda
Unità SanitariaLocale territorialmente
competente ed alla Direzione Provinciale del
lavoro - sospendere in caso di pericolo grave ed
imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. - Il coordinatore in fase di esecuzione è un
Ufficiale di Polizia di fatto (dovendo - informare gli organi di vigilanza in caso di
inadempienze non sanate), deve essere un - tuttologo, dovendo verificare l'idoneità del
piano operativo di sicurezza (valutazione
20- Requisiti professionali del coordinatore per la
progettazione e del coordinatore per l'esecuzione
dei lavori - II coordinatore per la progettazione e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono
essere in possesso dei seguenti requisiti - diploma di laurea di 1 livello nelle materie di
ingegneria, architettura, geologia, scienze
agrarie o scienze forestali, nonché attestazione
da parte di datori di lavoro o committenti
comprovante l'espletamento di attività lavorativa
nel settore delle costruzioni per almeno un anno - Laurea specialistica in ingegneria o architettura
nonché attestazione da parte di datori di lavoro
o committenti comprovante l'espletamento di
attività lavorative nel settore delle costruzioni
per almeno due anni - diploma di geometra o perito industriale o perito
agrario o agrotecnico, nonché attestazione da
parte di datori di lavoro o, committenti
comprovante l'espletamento di attività lavorativa
nel settore delle costruzioni per almeno tre
anni. - Tali soggetti devono essere altresì in possesso
di attestato di frequenza a specifico corso in
materia di sicurezza della durata di 120 ore.
21- Piano di sicurezza e di coordinamento
- II piano contiene l'individuazione, l'analisi e
la valutazione dei rischi, e le conseguenti
procedure, gli apprestamenti e le attrezzature
atti a garantire, per tutta la durata dei lavori,
il rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori, nonché la stima dei relativi costi
che non sono soggetti a ribasso nelle offerte
delle imprese esecutrici. - Il piano contiene altresì le misure di
prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale
presenza simultanea o successiva delle varie
imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è
redatto anche al fine di prevedere, quando ciò
risulti necessario, l'utilizzazione di impianti
comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di
protezione collettiva. - Il piano è costituito da una relazione tecnica e
prescrizioni correlate alla complessità
dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi
critiche del processo di costruzione.
22buona giustizia a tutti !!