ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA DELEGA DI FUNZIONI E TRASFERIMENTO DELLA RESPONSABILIT - PowerPoint PPT Presentation

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ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA DELEGA DI FUNZIONI E TRASFERIMENTO DELLA RESPONSABILIT

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ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA DELEGA DI FUNZIONI E TRASFERIMENTO DELLA RESPONSABILIT PENALE avv. Guido Butti avv. Marina Zalin Butti & partners avvocati – PowerPoint PPT presentation

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Title: ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA DELEGA DI FUNZIONI E TRASFERIMENTO DELLA RESPONSABILIT


1
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZADELEGA DI
FUNZIONI E TRASFERIMENTO DELLA RESPONSABILITÀ
PENALEavv. Guido Butti avv. Marina Zalin
Butti partners avvocatiVia Leoncino n. 10
Verona045/8012901 www.buttiandpartners.com
2
INDICE DELLINTERVENTO1. LE RESPONSABILITA DI
IMPRESA2. I SOGGETTI RESPONSABILI3. IL
TRASFERIMENTO DELLE RESPONSABILITA
NELLORGANIZZAZIONE AZIENDALE4. COME CONFERIRE
UNA VALIDA DELEGA DI FUNZIONI5. COME GESTIRE LA
DELEGA DI FUNZIONI
3
1. LE RESPONSABILITA DI IMPRESA
  • RESPONSABILITA CIVILI (CONTRATTUALI
    EXTRACONTRATTUALI) il danno ambientale
  • RESPONSABILITA PENALI
  • RESPONSABILITA IN MATERIA AMBIENTALE
  • RESPONSABILITA IN MATERIA DI SICUREZZA
  • RESPONSABILITA DA PRODOTTO

4
IL CONCETTO DI RESPONSABILITÀ
  • Con lespressione responsabilità, in senso
    giuridico, si vuole indicare quella situazione in
    cui un soggetto è chiamato a rispondere del
    proprio comportamento verso terzi.
  • Si distingue
  • nei confronti di soggetti privati responsabilità
    contrattuale ed extracontrattuale
  • nei confronti dello Stato responsabilità
    penale e amministrativa

5
AZIONE OD OMISSIONE
  • DOLO COLPA
  • DANNO
  • NESSO CAUSALE
  • RESPONSABILITA
  • OBBLIGO AL RISARCIMENTO

6
LA RESPONSABILITA CIVILE
  • 1. RESPONSABILITA CONTRATTUALE
  • Deriva dallinadempimento del contratto
  • 2. RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE
  • Consegue alla lesione di un diritto al di fuori
    di un rapporto contrattuale

7
LA RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTUALE
  • E collegata agli obblighi che un soggetto
    assume nei confronti di un altro con il quale ha
    stipulato un contratto in caso di violazione
    degli obblighi contrattualmente assunti, la parte
    inadempiente sarà tenuta
  • ad eseguire esattamente lobbligazione su di lei
    incombente
  • a risarcire la parte adempiente degli eventuali
    danni da questa subiti.

8
  • I principi espressi sono contenuti nei seguenti
    articoli del codice civile
  • Art. 1218 Responsabilità del debitore il
    debitore che non esegue esattamente la
    prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del
    danno, se non prova che linadempimento o il
    ritardo è stato determinato da impossibilità
    della prestazione derivante da causa a lui non
    imputabile
  • Art. 1223 Risarcimento del danno il risarcimento
    del danno per linadempimento o per il ritardo
    deve comprendere così la perdita subita dal
    creditore come il mancato guadagno, in quanto ne
    siano conseguenza immediata e diretta

9
LA RESPONSABILITÀ CIVILE EXTRACONTRATTUALE
  • Art. 2043 del codice civile
  • Risarcimento per fatto illecito
  • Qualunque fatto doloso o colposo, che
    cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui
    che ha commesso il fatto a risarcire il danno

10
  • secondo lart 2043 c.c.
  • Il danneggiato deve fornire la prova di
  • Danno
  • Rapporto causale tra il comportamento
    dellimpresa incolpata ed il danno
  • Colpa

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LA RESPONSABILITÀ AGGRAVATA
  • Individuazione delle attività pericolose
  • Quelle nelle quali sono gestiti rifiuti definiti
    pericolosi
  • Quelle che presentano particolari caratteristiche
    comportanti la probabilità del verificarsi di un
    danno

12
  • La responsabilità aggravata stabilita dallart.
    2050 c.c. per lesercizio di attività pericolose
  • Limpresa incolpata deve provare di avere
    adottato tutte le misure idonee a evitare il
    danno!
  • INVERSIONE DELLONERE DELLA PROVA

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LA RESPONSABILITA OGGETTIVA
  • In qualche caso il responsabile non è anche
    lautore del danno responsabilità indiretta o
    per colpa altrui (art. 2047 e art. 2048 c.c.)
  • In altri casi è addirittura sufficiente una
    relazione qualsiasi (anche non causale) tra un
    soggetto ed un danno responsabilità oggettiva
    (art. 2049 c.c. danno da prodotti difettosi,
    D.P.R. 24 05 88, n. 224)

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IL DANNO AMBIENTALEArt. 18, comma 1, L. 349/86
  • Qualunque fatto doloso o colposo in
    violazione di disposizioni di legge o di
    provvedimenti adottati in base a legge che
    comprometta lambiente, ad esso arrecando danno,
    alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in
    tutto o in parte, obbliga lautore del fatto al
    risarcimento nei confronti dello Stato

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  • E cagionato da un comportamento contrario alla
    legge dettata in materia ambientale o a
    provvedimenti adottati dalla pubblica
    amministrazione in base ad essa
  • E cagionato da un comportamento volontario o
    contrario a regolamenti, ordini, discipline
    (colpa specifica), considerato pericoloso a
    priori dal legislatore
  • Consiste in una compromissione effettiva
    dellambiente (danneggiamento, alterazione,
    deterioramento, distruzione totale o parziale)
  • Obbliga il suo autore al risarcimento del danno
    nei confronti dello Stato

16
Il danno ambientale come species del genus
illecito civile
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DANNO INGIUSTO
DANNO AMBIENTALE
  • Comportamento contrario alle leggi ambientali
  • Comportamento doloso o colposo (colpa specifica)
  • Compromissione ambiente (danneggiamento
    alterazione, deterioramento, distruzione)
  • Risarcimento a favore dello Stato
  • Comportamento contrario alla legge
  • Comportamento doloso o colposo (colpa generica)
  • Compressione o negazione di un diritto altrui
  • Risarcimento a favore del titolare del diritto
    leso

18
IL RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALEArt. 18,
comma 8, L. 349/86
  • Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone
    , ove possibile, il ripristino dello stato dei
    luoghi a spese del responsabile
  • Gerarchia delle sanzioni
  • 1) ripristino
  • 2) risarcimento patrimoniale del danno
  • Sentenza cd dei fanghi rossi di Scarlino (n.
    440/88 della Corte di Cassazione) ripristino
    come unico mezzo idoneo a restituire alla
    collettività il diritto alla fruibilità
    dellambiente

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IL RIPRISTINO OVE POSSIBILE
  • Lart. 2058 c.c. subordina la possibilità per il
    giudice di ordinare il ripristino alla non
    eccessiva onerosità per il debitore
  • Il comma 6 dellart. 18 lo richiede ove
    possibile

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IL SOGGETTO TENUTO AL RISARCIMENTOArt. 18, comma
7, L. 349/86
  • In caso di concorso nello stesso evento di
    danno, ciascuno risponde nei limiti della propria
    responsabilità individuale
  • Lesclusione della regola civilistica della
    solidarietà tra condebitori (art. 2055 c.c.)
    testimonia la funzione anche punitiva del
    risarcimento del danno ambientale
  • Lesclusione deriva dallorigine pubblica del
    danno allambiente (danno erariale)
  • La giurisprudenza dominante applica comunque la
    regola della solidarietà

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LA RESPONSABILITÀ PENALE
  • Previsione legislativa del fatto vietato e della
    sanzione comminata (principio di legalità)
  • Comportamento esterno suscettibile di percezione
    (principio di materialità)
  • Comportamento concretamente lesivo o pericoloso
    del bene giuridico tutelato (principio di
    necessaria lesività)
  • Comportamento effettivamente rimproverabile al
    suo autore (principio di colpevolezza)

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LILLECITO PENALE elementi costitutivi
  • Elemento oggettivo (tipicità)
  • Condotta
  • Evento
  • Nesso causale
  • Assenza di cause di giustificazione
    (antigiuridicità)
  • Elemento oggettivo (colpevolezza)
  • Dolo
  • Colpa
  • Preterintenzione
  • Responsabilità oggettiva

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LILLECITO PENALE
  • I reati si distinguono in delitti e
    contravvenzioni
  • Il sistema distintivo indicato dalla legge
    (art. 30 c.P.) è un criterio di carattere
    formale che distingue tra delitti e
    contravvenzioni in base alla pena prevista per le
    singole fattispecie
  • DELITTI CONTRAVVENZIONI
  • ergastolo
  • reclusione - arresto
  • multa - ammenda

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DELITTI E CONTRAVVENZIONI differenze di
disciplina
  • ELEMENTO PSICOLOGICO
  • TENTATIVO
  • CONTRAVVENZIONI PUNITE SIA A TITOLO DI DOLO CHE
    DI COLPA
  • DELITTI LA PUNIBILITA PER COLPA DEVE ESSERE
    ESPRESSAMENTE PREVISTA DAL CODICE
  • CONTRAVVENZIONI NON AMMESSO
  • DELITTI AMMESSO

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  • PRESCRIZIONE
  • OBLAZIONE
  • CONTRAVVENZIONI PRESCRIZIONE BREVE (MAX 4 ANNI E
    MEZZO)
  • DELITTI PRESCRIZIONE LUNGA, IN TALUNI CASI
    IMPRESCRITTIBILI (ES. DELITTI PUNITO CON
    LERGASTOLO)
  • CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO AMMESSA SOLO PER LE
    CONTRAVVENZIONI

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LA TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO(D.Lgs.
152/99)
  • I principali obblighi dellimprenditore
  • Lapertura di nuovi scarichi
  • Il problema degli scarichi esistenti
  • La violazione delle prescrizioni
  • Il superamento dei limiti tabellari
  • La responsabilità del gestore

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IL PROCEDIMENTO DI DIFFIDA
  • In caso di inosservanza delle prescrizioni
    dellautorizzazione allo scarico
  • alla diffida, stabilendo un termine per
    leliminazione dellirregolarità
  • 2) alla diffida sospensione dellautorizzazione
    per un tempo determinato (in caso di pericolo per
    la salute pubblica e/o lambiente)
  • 3) alla revoca dellautorizzazione in caso di
    inadempimento della diffida o in caso di
    violazioni pericolose e reiterate

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  • I RIFIUTI (D.Lgs. 22/97)
  • I principali obblighi dellimprenditore
  • - Il divieto di abbandono di rifiuti
  • - Le autorizzazioni per lattività di gestione
    di rifiuti
  • - La bonifica dei siti
  • - Gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei
    registri obbligatori e dei formulari
  • - Il traffico illecito di rifiuti

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LINQUINAMENTO ATMOSFERICO(D.P.R. 203/88)
  • I principali obblighi dellimprenditore
  • impianti esistenti autorizzazione relazione
    tecnica e progetto di adeguamento
  • impianti nuovi autorizzazione
  • Rispetto dei limiti di emissione

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I PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI (D.Lgs. N.
334/1999) AMBITO DI APPLICAZIONE
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CLASSIFICAZIONE CONVENZIONALE
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Adempimenti per il gestore
A chi inviarli ?
Regione Prefetto
Ministero dellambiente Regione Prefetto Sindaco
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ADEMPIMENTI PER IL GESTORE
A chi inviarli ?
Ministero dellAmbiente Regione Provincia Comune P
refetto Comitato tecnico regionale o
interregionale
Comitato tecnico regionale o interregionale
Provincia Prefetto
34
ADEMPIMENTI PER IL GESTORE
A chi inviarli ?
Provincia Prefetto
Ministero dellAmbiente
Prefetto Sindaco Comando provinciale dei
V.F. Presidente della giunta regionale
Presidente dellAmministrazione provinciale
35
LA SICUREZZA SUL LAVORO(D.Lgs. 626/94)
  • I principali obblighi del datore di lavoro
  • OBBLIGHI GENERICI
  • Valutazione dei rischi (elaborazione documento)
  • Designazione addetti (R.S.P.P., squadra
    antincendio, evacuazione, pronto soccorso, medico
    competente)
  • Adozione di tutte le misure necessarie per la
    sicurezza e la salute dei lavoratori

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  • Obblighi documentali (registro infortuni,
    documentazione sanitaria, verbale riunione
    periodica)
  • Obblighi nei contratti di appalto (verifica
    idoneità professionale, informazione,
    coordinamento)
  • Riunione periodica sulla sicurezza
  • Informazione e formazione dei lavoratori
  • Obblighi relativi ai luoghi di lavoro
  • Obblighi relativi alluso delle attrezzature di
    lavoro e ai dispositivi di protezione

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  • OBBLIGHI SPECIFICI
  • Impiego di agenti cancerogeni e mutageni
  • Impiego di agenti chimici
  • Impiego di agenti biologici

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La violazione degli obblighi comporta una
conseguente responsabilità penale
  • Procedimento di estinzione delle contravvenzioni
    in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
  • (D.Lgs. 758/94)

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PUNTI FONDAMENTALI DEL PROCEDIMENTO DI ESTINZIONE
  • ORGANO DI VIGILANZA
  • Accerta la violazione
  • impartisce unapposita prescrizione
  • fissa un tempo adeguato per la regolarizzazione
    (max 6 mesi)
  • entro 60 giorni dalla scadenza del termine
    verifica se la violazione è stata eliminata
  • riferisce la contravvenzione al P.M., ma il
    procedimento penale resta sospeso
  • Ammette il contravventore a pagare entro 30
    giorni una somma pari ad ¼ dellammenda massima
    stabilita per loriginaria contravvenzione

40
  • Entro 120 giorni dalla scadenza del termine per
    ladempimento
  • comunica al P.M. ladempimento e lavvenuto
    pagamento della somma
  • la contravvenzione si estingue

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Estranei al meccanismo di estinzione
  • Delitti colposi che possono derivare dalla
    violazione delle norme previste dal D.lgs.
    626/94
  • Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
  • Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

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LA RESPONSABILITA DA PRODOTTO DIFETTOSO(D.P.R.
24 maggio1988, n.224)
  • Introduce una forma di responsabilità oggettiva
    la responsabilità del fabbricante è ricollegata
    semplicemente al difetto del prodotto che ha
    arrecato il danno
  • A nulla giova dimostrare di avere impiegato la
    dovuta diligenza
  • Il fabbricante si libera da responsabilità
    soltanto se riesce a dimostrare una delle
    circostanze di cui allart. 6

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ART.6 LA RESPONSABILITA E ESCLUSA
  • se lo stato delle conoscenze tecniche e
    scientifiche, al momento in cui il produttore ha
    messo in circolazione il prodotto, non permetteva
    ancora di considerare il prodotto come difettoso
  • ..

44
2. I SOGGETTI RESPONSABILI
  • LEGALE RAPPRESENTANTE - CONSIGLIO DI
    AMMINISTRAZIONE
  • DATORE DI LAVORO
  • DIRIGENTI
  • PREPOSTI

45
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
  • Soggetto/i cui spetta il potere di
    amministrazione e di rappresentanza della
    società, ossia il potere di compiere atti in nome
    e per conto della società
  • Salva diversa indicazione contenuta nello
    statuto, nelle società di persone
    lamministrazione della società spetta a tutti i
    soci

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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  • Nelle società di capitali, quanto gli
    amministratori sono più di uno essi formano il
    CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, organo cui spetta,
    collegialmente, la gestione dellattività sociale
  • Il consiglio se consentito nellatto
    costitutivo può delegare le proprie
    attribuzioni ad alcuni dei suoi membri
    (AMMINISTRATORI DELEGATI)

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IL DATORE DI LAVORO
  • Soggetto titolare del rapporto di lavoro o
    comunque quello che ha la responsabilità
    dellimpresa stessa o dellunità produttiva, in
    quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa
    (art. 2 lett. b) D.Lgs. 626/94)
  • Se limpresa assume forma individuale TITOLARE
    DELLIMPRESA
  • Se limpresa ha carattere di società LEGALE
    RAPPRESENTANTE o DIRETTORE UNITA PRODUTTIVA

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  • Se limpresa è esercitata sotto forma di società
    priva di personalità giuridica (s.s., s.n.c.,
    s.a.s.), o nelle società di fatto TUTTI I SOCI
  • Sussiste responsabilità penale per fatti
    omissivi accertati a carico di una società di
    persone in capo ai singoli soci, rimanendo del
    tutto irrilevante la ripartizione dei compiti
    allinterno della compagine sociale (Cass. pen.
    sez. III, 13 aprile 1989 18 maggio 1983)

49
IL DIRIGENTE
  • Sono dirigenti secondo la definizione contenuta
    nei contratti collettivi coloro che,
    rispondendo direttamente allimprenditore o ad
    altro dirigente a ciò espressamente delegato,
    svolgono funzioni di elevato grado di
    professionalità, con ampia autonomia
  • La qualifica di dirigente spetta al
    prestatore di lavoro il quale sia in concreto
    investito di attribuzioni che, per la loro
    ampiezza e per i poteri di iniziativa, gli
    consentano di adottare scelte operative e di
    imprimere un indirizzo allattività aziendale
    (Cass. civ. sez. lav., 28 gennaio 1989)

50
IL PREPOSTO
  • Sono preposti coloro che, sovraintendono a tutte
    le attività alle quali siano addetti lavoratori
    subordinati o ad essi equiparati (art. 4 D.P.R.
    574/55)
  • al preposto compete tutto quanto concerne la
    direzione e la sorveglianza degli operai che gli
    sono sottoposti, affinché dagli stessi non
    vengano eseguite operazioni o manovre avventate
    dalle quali possano scaturire condizioni di
    pericolo (Cass. pen. sez. IV, 30 aprile 1991)

51
3. IL TRASFERIMENTO DELLE RESPONSABILITA
NELLORGANIZZAZIONE AZIENDALE
  • INCARICO DI FUNZIONE E INCARICO DI ESECUZIONE
  • FUNZIONI DELEGABILI
  • CARATTERISTICHE DI AMMISSIBILITA E DI VALIDITA
    DELLA DELEGA
  • EFFICACIA PENALE E CIVILE DELLA DELEGA

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LA DELEGA DI FUNZIONI
  • NON CONFONDERE SUDDIVISIONE DEI COMPITI CON
    DELEGA DI RESPONSABILITA
  • PROBLEMI DELLA DELEGA
  • DELEGABILITA DELLE FUNZIONI
  • EFFETTIVITA DEL TRASFERIMENTO

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EFFICACIA PENALE DELLA DELEGA DI FUNZIONI
  • Contrasto di giurisprudenza
  • nessuna conseguenza
  • Cass. pen. sez. III 29.12.94 n. 12975
  • Cass. pen. sez. III 03.12.96 n. 10333
  • Trasferimento della responsabilità penale,
    sussistendo determinati presupposti
  • Cass. pen. sez. III, 31 ottobre 1990 n. 14342
  • Cass. pen. sez. III, 3 maggio 1996, n. 4422
  • Cass. pen. sez. III, 27 maggio 1996, n. 5242
  • Cass. pen. sez. III, 6 maggio 1996, n. 1570
  • Cass. pen. sez. III, 17 gennaio 2000, n. 442.

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CONDIZIONI OGGETTIVE
  • NECESSITA DEL DECENTRAMENTO DI COMPITI E
    RESPONSABILITA
  • CONTENUTO SPECIFICO
  • PUBBLICITA
  • AUTONOMIA DECISIONALE
  • AUTONOMIA DI SPESA
  • FORMA SCRITTA

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CONDIZIONI SOGGETTIVE
  • CAPACITA TECNICA DEL DELEGATO
  • DIVIETO DI INGERENZA DA PARTE DEL DELEGANTE
  • INSUSSISTENZA DI RICHIESTE DI INTERVENTO
  • MANCATA CONOSCENZA DELLA NEGLIGENZA

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4. COME CONFERIRE UNA VALIDA DELEGA DI FUNZIONI
  • OGGETTO DELLA DELEGA
  • SOGGETTI COINVOLTI
  • REDAZIONE DOCUMENTO

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LE RESPONSABILITA AZIENDALI
REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI DELEGA 1.VERIFICA
DELLE EFFETTIVE ESIGENZE DELLIMPRESA 2.
INDIVIDUAZIONE DI IDONEO SOGGETTO DELEGATO 3.
ANALITICA INDIVIDUAZIONE DEI COMPITI DELEGATI 4.
INDICAZIONE DEI MEZZI TECNICI ED ECONOMICI
NECESSARI 5. PUBBLICITA INTERNA ED ESTERNA
DELLATTO 6. ACCETTAZIONE SCRITTA DA PARTE DEL
DELEGATO
DELEGA
DATORE DI LAVORO (responsabile primario)
DIRIGENTE (responsabile dellattività da lui
diretta)
PREPOSTO (responsabile dellattività cui
sovraintende)
58
  • EFFETTIVE ESIGENZE DELLIMPRESA
  • .una complessità organizzativa e gestionale,
    accompagnata dalla presenza di speciali
    problematiche relative alle materie., tale da
    giustificare ed anzi rendere necessaria la
    suddivisione dei compiti e delle
    responsabilità.

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2. IDONEITA DEL SOGGETTO DELEGATO
  • la molteplicità e la complessità
    tecnico-giuridica dellimpegno richiesto nelle
    materie . richiedono una professionalità tecnica
    specifica, un continuo aggiornamento, la
    necessità di una presenza costante, la
    disponibilità di tempo sufficiente
  • lesperienza acquisita da molti anni con
    specifico riferimento anche alla realtà
    produttiva . nella gestione delle
    problematiche relative alla , nonché per sua
    posizione di

60
3. COMPITI DELEGATI
  • In particolare con riferimento al D.Lgs.
    626/94 e successive modificazioni, si intendono
    in ogni caso attribuite al delegato le funzioni
    ed i poteri in appresso indicati, attinenti alla
    sicurezza e igiene dei lavoratori, da esplicare
    direttamente o far esplicare da altri
  • a) 
  • b)

61
4. MEZZI TECNICI ED ECONOMICI
  • in piena autonomia nellambito dellattività
    svolta da, potendo agire con le stesse
    prerogative dei mandanti ed in sostituzione degli
    stessi quanto a funzioni ed autonomia decisionale
    e patrimoniale in tema di ...
  • al delegato viene garantito, nellambito di
    ogni bilancio aziendale, un adeguato budget da
    gestire secondo le procedure aziendali, ferma
    restando la possibilità di disporre acquisti e
    spese anche oltre il limite prefissato ogni
    qualvolta ne ravvisi la necessità e lurgenza

62
5. PUBBLICITA
  • La presente delega avranno validità dal
    ----------------- ad essa verrà data ampia
    pubblicità, attraverso comunicazione formale alle
    Rappresentanze interne essa verrà portate a
    conoscenza delle Autorità amministrative che le
    richiedano e dei soggetti privati di volta in
    volta interessati

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6. ACCETTAZIONE
  • Il Consiglio dispone affinché la presente
    delibera venga trasmessa, in copia, per
    laccettazione della delega in essa contenuta al
    delegato che, in caso di accettazione, restituirà
    detta copia debitamente sottoscritta

64
5. COME GESTIRE LA DELEGA DI FUNZIONI
  • ADEMPIMENTI DEL DELEGATO
  • COMPORTAMENTI DEL DELEGANTE
  • PUBBLICITA AMODIFICHE ED AGGIORNAMENTI
  • DELEGA DI FUNZIONI ED ORGANI DI VIGILANZA

65
Il tema della gestione va affrontato sotto due
distinte prospettive
  • Il punto di vista del delegante, che vuole
    evitare di incorrere nelle responsabilità da cui
    ritiene di essersi liberato con la delega
  • Il punto di vista del delegato che, pur gestendo
    le funzioni che gli sono state attribuite, vuole
    evitare di essere considerato responsabile anche
    per fatti non a lui addebitabili.

66
IL DELEGANTE
  • Mantiene alta la propria attenzione in ordine
    alle scelte strategiche
  • Non si ingerisce nella gestione delle funzioni
    delegate
  • Garantisce la autonomia finanziaria e gestionale
    del delegato
  • Cura la predisposizione ed il mantenimento di
    procedure per il corretto conferimento e la
    gestione della delega, ivi compresa la
    comunicazione in caso di emergenza

67
IL DELEGATO
  • Prima del conferimento formale della delega
  • Effettua o fa effettuare un audit di conformità
    normativa e tecnica
  • Redige un prospetto delle misure da adottare e
    degli interventi da effettuare in ordine di
    priorità
  • Verifica la compatibilità delle proprie
    disponibilità economiche e di risorse con le
    necessità emerse durante laudit
  • Dopo il conferimento formale della delega
  • Mantiene attivo un sistema di gestione di tutte
    le funzioni delegate
  • Realizza le misure secondo lordine di priorità
    stabilito
  • Richiede lintervento del delegante quando gli
    interventi necessari superano la sua capacità di
    spesa.

68
AUDIT DI CONFORMITÀ
  • Consente di fotografare i comportamenti
    dellazienda in un determinato momento,
    confrontandoli con quelli richiesti dalla legge.
  • Il rapporto che ne consegue è destinato in via
    riservata alla direzione aziendale.
  • Deve contenere indicazioni e suggerimenti
    operativi per misure ed azioni correttive.
  • Deve essere seguito dalla adozione di procedure
    per il mantenimento della conformità.

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SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
  • Riduzione del rischio di sanzioni e/o di
    responsabilità risarcitorie
  • Maggiore possibilità dellorganizzazione di
    dimostrare documentalmente di avere fatto quanto
    possibile per evitare il danno (art. 2050 c.c ed
    altri casi di responsabilità aggravata)
  • Maggiore capacità dellorganizzazione di
    realizzare e dimostrare documentalmente una
    adeguata formazione del personale
  • Maggiore facilità a mantenere nel tempo la
    conformità legislativa sugli aspetti sostanziali
    della propria attività (es. gestione dei rifiuti)

70
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
  • In un processo penale a seguito di incidente
    sul lavoro, il giudice ha ritenuto che la
    certificazione ambientale correttamente ottenuta
    ed applicata potesse provare che l'impresa aveva
    messo in atto tutto quanto si doveva fare per il
    corretto funzionamento dei cicli produttivi

71
  • Tribunale di Mondovì, 24 aprile 2001, n. 257
  • riconosce alla certificazione in tal caso, si
    trattava di un SGA a norma ISO 14001 il ruolo
    rilevante di prova documentale dellatteggiamento
    virtuoso dellimpresa
  • la previsione di procedure produttive in
    occasione della richiesta di certificazione è un
    primo significativo passo verso il conseguimento
    di una quota di sicurezza adeguata
  • la certificazione ottenuta ed i documenti
    prodotti e/o acquisiti dal perito hanno
    dimostrato una sola cosa di più non si poteva
    fare. Di più. dunque, non era corretto esigere

72
PROCEDURA PER LA DELEGA
  • Individuazione delle funzioni delegabili
  • Scelta di un idoneo delegato
  • Redazione e conservazione del documento
  • Pubblicità
  • Adempimenti e responsabilità in caso di ispezione
    o incidente

73
IN CASO DI ISPEZIONE O DI INCIDENTE
  • Il responsabile delle relazioni con gli organi
    ispettivi deve essere sempre e subito avvertito
  • Egli deve conoscere puntualmente la delega ed
    averne copia
  • Il contenuto della delega deve essere portato a
    conoscenza degli ispettori senza esitazioni o
    incertezze
  • Copia della delega deve essere consegnata agli
    ispettori
  • Il delegato deve essere pronto ad affrontare gli
    organi di controllo

74
DUE DILIGENCE E GARANZIE CONTRATTUALI IN CASO
DI CESSIONE E ACQUISTO DI UN SITO CONTAMINATO
  • La Due Diligence, normalmente effettuata per gli
    aspetti strettamente economici e fiscali deve
    essere estesa alle passività ambientali.
  • La sua effettuazione deve essere prevista
    contrattualmente ed i suoi risultati possono
    costituire condizioni sospensive del contratto.

75
  • Le Clausole contrattuali a tutela del venditore o
    dellacquirente debbono tenere conto di tutti gli
    obblighi giuridici ed i vincoli che la legge
    stabilisce a carico del proprietario del sito e
    del responsabile dellinquinamento
  • Obbligo di effettuare la bonifica
  • Obbligo di rimborsare le spese sostenute dalla
    amministrazione per la bonifica
  • Onere reale sulle aree
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