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Fondazione Emanuele Casale

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Title: Fondazione Emanuele Casale


1
Fondazione Emanuele Casale
Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della
Campania
Corso di Diritto Commerciale Anno scolastico
2012/2013
Mario Campobasso
La circolazione delle azioni
2
Le azioni sono quote di partecipazione alla
società, omogenee e standardizzate, liberamente
trasferibili e di regola rappresentate da
documenti che circolano secondo la disciplina dei
titoli di credito
Rappresentatività del capitale
Uguaglianza dei diritti
Caratteristiche della partecipazione azionaria
Libera trasferibilità
Circolazione secondo principi cartolari
3
Nominativi Al portatore
Emissione dei titoli
  • Dematerializzazione obbligatoria (art. 83-bis, 1
    comma, Tuf )
  • Dematerializzazione volontaria (art. 83-bis, 3
    comma, Tuf)
  • Circolazione secondo le regole della cessione del
    contratto (2355 art. 5 r.d. 239/42).

Mancata Emissione dei titoli
4
Legge di circolazione dei titoli azionari
Art. 2354, 1 comma. I titoli possono essere
nominativi o al portatore, a scelta del socio, se
lo statuto o le leggi speciali non dispongono
diversamente
Art. 74 d.p.r. 600/73 Divieto di emettere azioni
al portatore
Eccezioni Azioni di risparmio (art. 145,
3comma, Tuf) Azioni Sicav (art. 45, 4 comma,
Tuf)
5
TITOLI AZIONARI NOMINATIVI
Fonti r.d.l. 1148/1941 r.d. 239/1942 Cod. civ.
artt. 2355
Per transfert
Trasferimento
Per girata
6
Trasferimento per tranfert
Art. 2355, 4 comma. Il trasferimento delle
azioni nominative con mezzo diverso dalla girata
si opera a norma dellart. 2022.
Art. 2022, 2 comma. Colui che chiede
lintestazione del titolo a favore di unaltra
persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa
intestato, deve provare la propria identità e la
propria capacità di disporre, mediante
certificazione di un notaio o di un agente di
cambio. Se lintestazione o il rilascio è
richiesto dallacquirente, questi deve esibire il
titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto
autentico.
7
Trasferimento per girata
Art. 2355, 3 comma. Il trasferimento delle
azioni nominative si opera mediante girata
autenticata da un notaio o da altro soggetto
secondo quanto previsto dalle leggi speciali. Il
giratario che si dimostra possessore in base ad
una serie continua di girate ha diritto di
ottenere lannotazione del trasferimento nel
libro dei soci, ed è comunque legittimato ad
esercitare i diritti sociali resta salvo
lobbligo della società, previsto dalle leggi
speciali, di aggiornare il libro dei soci.
8
Gestione accentrata
Art. 2355, 5 comma. Il trasferimento si
opera mediante scritturazione sui conti destinati
a registrare i movimenti degli strumenti
finanziari in tal caso, se le azioni sono
nominative, si applica il terzo comma e la
scritturazione sul conto equivale a girata.
9
LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI
- Conferimenti in natura (art. 2343, 3
c.) Prestazioni accessorie (art. 2345, 2 c.)
  • Legali
  • Convenzionali
  • Statutari

Sindacati di blocco
  • Divieto temporaneo di alienazione (2355-bis)
  • Clausole di prelazione
  • Clausole di gradimento
  • Clausole di riscatto
  • Clausole di covendita

10
Introduzione Diritto di recesso (art. 2437, 2
comma)
Salvo che lo statuto disponga diversamente,
hanno diritto di recedere i soci che non hanno
concorso allapprovazione delle deliberazioni
riguardanti b) lintroduzione o la rimozione di
vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
11
Divieto temporaneo di alienazione (art. 2355-bis,
1 comma)
Nel caso di azioni nominative ed in quello di
mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto
può sottoporre a particolari condizioni il loro
trasferimento e può, per un periodo non superiore
a cinque anni dalla costituzione della società o
dal momento in cui il divieto viene introdotto,
vietarne il trasferimento.
12
CLAUSOLE DI PRELAZIONE
La prelazione può essere esercitata dai soci solo
alle medesime condizioni offerte dal terzo
acquirente
  • Propria
  • Impropria
  • La prelazione può essere esercitata dai soci
    offrendo al socio alienante un giusto prezzo

13
Clausole di prelazione impropria
Cons. not. Milano, Massima 15 novembre 2005, n.
86.   Sono efficaci le clausole di prelazione
contenute in atti costitutivi di s.r.l. che, con
riferimento alla circolazione delle quote,
attribuiscano il diritto di esercitare la
prelazione, per un corrispettivo, diverso da
quello proposto dall'alienante, determinato con
criteri tali da quantificarlo in un ammontare
anche significativamente inferiore a quello che
risulterebbe applicando i criteri di calcolo
previsti in caso di recesso. In tale ipotesi, al
socio che dovrebbe subire tale decurtazione
spetta, ai sensi dell'art. 2469, comma 2 cod.
civ., il diritto di recesso.
14
CLAUSOLE DI GRADIMENTO
Il gradimento dipende da circostanze
predeterminate ed oggettivamente apprezzabili
  • NON MERO
  • gradimento
  • MERO
  • gradimento
  • Il gradimento dipende dal consenso di un organo
    sociale

15
Clausole di Mero gradimento (art. 2355-bis, 2 e
3 comma)
Le clausole dello statuto che subordinano il
trasferimento delle azioni al mero gradimento di
organi sociali o di altri soci sono inefficaci se
non prevedono, a carico della società o degli
altri soci, un obbligo di acquisto oppure il
diritto di recesso dellalienante . La
disposizione del precedente comma si applica in
ogni ipotesi di clausole che sottopongono a
particolari condizioni il trasferimento a causa
di morte delle azioni, salvo che sia previsto il
gradimento e questo sia concesso
16
CLAUSOLE DI COVENDITA
Lalienante può vendere anche le azioni
dellaltro socio alle stesse condizioni
  • Obbligatoria
  • (Drag along, bring along )
  • In caso di vendita delle azioni di un socio,
    laltro può vendere alle stesse condizioni
  • Facoltativa
  • (Tag along)

17
Clausole di covendita
Cons. notarile Milano, Massima, 22-11-2005, n.
88 Si reputano legittime le clausole statutarie
che prevedono, in caso di vendita di
partecipazioni in s.p.a. o in s.r.l., il diritto
e/o l'obbligo dei soci diversi dall'alienante di
vendere contestualmente, a loro volta, le
partecipazioni possedute queste clausole,
tuttavia, restano soggette alle disposizioni
relative ai limiti alla circolazione delle
partecipazioni, proprie dei rispettivi tipi
sociali (s.p.a. o s.r.l.) e - ove prevedano
l'obbligo di vendita - devono essere compatibili
con il principio di una equa valorizzazione della
partecipazione obbligatoriamente dismessa.
18
Azioni riscattabili
Art. 2437 sexies Le disposizioni degli articoli
2437-ter e 2437-quater si applicano, in quanto
compatibili, alle azioni o categorie di azioni
per le quali lo statuto prevede un potere di
riscatto da parte della società o dei soci. Resta
salva in tal caso lapplicazione della disciplina
degli articoli 2357 e 2357-bis.
19
Azioni riscattabili
Cons. notarile Milano, Massima, 22-11-2005, n.
99 La soggezione di azioni o categorie di
azioni al riscatto può essere stabilita, oltre
che in sede di atto costitutivo, anche con
successiva modifica statutaria, purché consti -
ove si tratti di attribuire tale carattere ad
azioni già in circolazione - il consenso dei
titolari di tali azioni. Le azioni riscattabili
possono essere invece previste con delibera
assembleare adottata con le maggioranze
normalmente richieste per le modificazioni dello
statuto qualora la riscattabilità sia
prevista quale condizione in cui qualsiasi azione
può incorrere al verificarsi di particolari
situazioni e - al momento dell'inserimento -
nessuno degli azionisti si trovi in tali
situazioni.
20
Azioni riscattabili
Direttiva 77/91/CEE Articolo 39 Qualora la
legislazione di uno Stato membro autorizzi le
società ad emettere delle azioni riscattabili,
essa stabilisce per il riscatto di tali azioni
almeno il rispetto delle condizioni seguenti a)
il riscatto deve essere autorizzato dallo statuto
o l'atto costitutivo prima della sottoscrizione
delle azioni riscattabili
21
Vincoli sulle azioni
(art. 3 r.d. 239/1942) I vincoli reali sui
titoli azionari si costituiscono mediante
annotazione, a cura della società emittente, sul
titolo e nel libro dei soci. Il pegno dei titoli
azionari può essere costituito anche mediante
consegna del titolo, girato con la clausola in
garanzia od altra equivalente. Di fronte alla
società emittente il pegno non produce effetto
che in seguito allannotazione nel libro dei
soci, da eseguirsi dalla società
immediatamente. I pignoramenti, sequestri ed
altre opposizioni debbono essere eseguiti sul
titolo.
22
Vincoli sulle azioni
Cons. notarile Milano, Massima 19 novembre 2004,
n. 34   Sono legittime, anche in assenza del
termine di efficacia di cinque anni di cui
all'art. 2355-bis, 1 comma cod. civ., le
clausole che vietano la costituzione di usufrutto
o di pegno su azioni. Sono legittime, ed efficaci
anche in assenza della previsione di un obbligo
di acquisto a carico della società o degli altri
soci ovvero del diritto di recesso del
costituente, le clausole di mero gradimento
riferite alla costituzione di usufrutto o di
pegno su azioni.
23
Vincoli sulle azioni
Art. 2352   Nel caso di pegno o usufrutto sulle
azioni, il diritto di voto spetta, salvo
convenzione contraria, al creditore pignoratizio
o allusufruttuario. Nel caso di sequestro delle
azioni il diritto di voto è esercitato dal custode
Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione,
questo spetta al socio ed al medesimo sono
attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte
.
Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi
dellart. 2442, il pegno, lusufrutto o il
sequestro si estendono alle azioni di nuova
emissione
24
Vincoli sulle azioni
Art. 2352  Se sono richiesti versamenti sulle
azioni, nel caso di pegno, il socio deve
provvedere al versamento delle somme necessarie
almeno tre giorni prima della scadenza in
mancanza il creditori pignoratizio può vendere le
azioni . Nel caso di usufrutto, usufruttuario
deve provvedere al versamento, salvo il suo
diritto alla restituzione al termine
dellusufrutto.
Salvo che dal titolo o dal provvedimento risulti
diversamente, i diritti amministrativi diversi da
quelli previsti nel presente articolo spettano,
nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio
sia al creditore pignoratizio o
allusufruttuario nel caso di sequestro sono
esercitati dal custode.
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