Title: COOPERAZIONE ITALIANA ALLO SVILUPPO
1COOPERAZIONE ITALIANA ALLO SVILUPPO
- QUADRO LEGISLATIVO
- COOP.DECENTRATA
2Cosa è lOICS (Osservatorio Interregionale sulla
Cooperazione allo Sviluppo) ?
- E unassociazione senza fini di lucro i cui soci
sono solo e tutte le Regioni. - Ha lo scopo di offrire loro vari servizi in
materia di cooperazione internazio-nale e di
internazionalizzazione dei rispettivi sistemi
territoriali, tra cui - stimolare, favorire e coordinare le attività di
cooperazione decentrata - coadiuvare le attività di sostegno e di governo
territoriale dei processi di
internazionalizzazione economica - promuovere ricerche, studi e pubblicazioni
raccogliere e diffondere informazioni e dati - promuovere, studiare e realizzare programmi di
cooperazione e di internazionalizzazione, anche
in collaborazione con altri soggetti pubblici e
privati, nazionali ed internazionali - promuovere, studiare e realizzare interventi di
emergenza e di aiuto umanitario.
3Osservatorio Interregionale sullaCooperazione
allo Sviluppo
- Via del Caravaggio 99
- 00147 ROMA
- tel. (39) 06-5140504
- tel. (39) 06-5140463
- fax (39) 06-51601177
- e.mail oics_at_itaca.com
- web www.oics.it
4IL QUADRO LEGISLATIVODELLA COOPERAZIONE ITALIANA
- - STORIA DELLE PRINCIPALI LEGGI NAZIONALI
- - LA LEGISLAZIONE ITALIANA ATTUALE
- - LIMITI E NECESSITA DI RIFORMA
- - LE LEGISLAZIONI REGIONALI
5SUCCESSIONE DELLE PRINCIPALI LEGGI
1966 e 1969 LEGGI PEDINI Consentono
lesonero dal servizio militare per chi abbia
svolto servizio come volontario nei PVS. 1971 (15
XII) Legge 1222 C00PERAZIONE TECNICA CON I
PVS 1 legge Istituisce un Servizio per la
Cooperazione nel MAE e avvia i vari
strumenti Data lesiguità dei fondi di fatto ne
fruiscono quasi solo le ONG 1979 (9 II) Legge
38 COOPERAZIONE DELLITALIA CON I PVS. E la
1 legge organica e già istituisce quasi tutti
gli strumenti attuali. Prevista per 5 anni
con pochi fondi, esplode nel 1981/82 quando i
fondi diventano 100/200 volte di più. 1985 (8
III) Legge 73 REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI
INTEGRATI PLURISETTORIALI IN UNO O PIU PVS
CARATTERIZZATI DA EMERGEN- ZA ENDEMICA E . E
la legge contro la fame convive e si sovrappone
nello Stesso MAE alla legge 38/79, creando
contrasti e contrapposizioni. 1987 (26 II)
Legge 49 NUOVA DISCIPLINA DI COOPERAZIONE DELLIT
ALIA CON I PVS. E legge tuttora vigente, benché
negli anni suc- cessivi sia stata modificata da
moltissime leggi e leggine. 1988 (12 IV) DPR
177 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA
49/87 Sostanzialmente smentisce e altera la
legge 49/87 nelle principali innovazioni.
6LEGGE 49/87 (legislazione attuale)
La cooperazione allo sviluppo è parte integrante
della politica estera ed è di responsabilità del
Ministro degli esteri. Sul piano finanziario è
divisa in più canali - multilaterale
obbligatorio, di competenza del MEF -
multilaterale volontario, di competenza MEF su
proposta MAE - bilaterale a dono o a credito, a
sua volta ripartito in - Crediti daiuto, con
componente dono fino all80, su un fondo
rotativo gestito da MEF su proposta MAE -
Crediti agevolati a imprenditori italiani per
joint venture nei PVS, su fondo rotativo MEF
con proposta MAE - Aiuti alimentari c/o
EIMA - Multi-bilaterarale (progetti affidato da
MAE a OOII) - Progetti affidati a gara o
procedura concorsuale - Attività a gestione
diretta MAE - Progetti affidati a ONG e
contributi a progetti ONG
7LEGGE 49/87 (legislazione attuale)
Di fatto il MAE gestisce solo il bilaterale a
dono (circa 30) Per questo nel MAE è istituita
unapposita Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) Listruttoria
tecnica è affidata ad un nucleo di esperti (UTC
a Roma e UTL presso le maggiori Ambasciate nei
PVS) La proposta di finanziamento è avvallata sul
piano tecnico da un Nucleo di valutazione di
esperti La decisione finale è assunta da un
Comitato Direzionale per la Cooperazione allo
Sviluppo o, sotto 1 M?, dal Direttore La
decisione è valida solo dopo il nulla osta della
Ragioneria Generale dello Stato (MEF) Il tutto è
sottoposto al controllo ex post della Corte dei
Conti Il Parlamento riceve una dichiarazione
dintenti preventiva e una relazione consuntiva
di sintesi
8LEGGE n.49/87 SULLA COOPERAZIONE
9DIFFICOLTA APPLICATIVE DELLA LEGGE 49/87
- Manca un responsabile politico specifico
- Manca un Ente di Gestione, monitoraggio e
valutazione - Manca una programmazione pluriennale con risorse
certe - Non vi è unitarietà tra bilaterale a dono (30)
gestito da MAE, - Multilaterale (30) e Crediti (30) gestiti da
MEF - Manca una reale funzione di indirizzo e
controllo parlamentare - Liter istruttorio è eccessivamente lungo e
oneroso (anche per - questo quasi l85 dei fondi è multi o
multi-bilaterale) - Manca una normativa specifica per la
Cooperazione decentrata - E carente il raccordo con linsieme del
Sistema Italia - E carente il raccordo con gli altri donatori e
la Comm. Europea - Alla pesante istruttoria preliminare segue poco
monitotaggio e - quasi nessuna valutazione ex post e controllo
dei risultati
10RELAZIONI DI COOPERAZIONEin base alla
legislazione attuale
- INTRECCIO E SPESSO SOVRAPPOZIONE DI FLUSSI
FINANZIARI (spesso tra loro non coordinati) - RELAZIONI PUNTO A PUNTO TRA I SOGGETTI
COINVOLTI (scarsa sinergia frequente
duplicazione interventi a macchia di leopardo) - SEPARAZIONE DI FATTO DELLA COOPERAZIONE TRA
- MACROCOOPERAZIONE (Cooperazione Economica e
Finanziaria, Grandi Infrastrutture, ecc.) - MICROCOOPERAZIONE (ONG, Volontariato, Immigrati,
Cooperazione decentrata, ecc.) - MARGINALIZZAZIONE DEI SOGGETTI MINORI E
DECENTRATI (PMI, Soc. di pubblico servizio,
Istituti formazione, ricerca, credito, ecc,)
11(No Transcript)
12LINEE GUIDA PER UNA RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE
ITALIANA
- Un Vice Ministro degli esteri responsabile
politico per tutta la co- - operazione (multilaterale volontario,
bilaterale a dono e a credito) - Istituzione di un Fondo Unico per tutta la
cooperazione - 3 soggetti istituzionali italiani (Stato,
Regioni/EL, Soc.civile/ONG - Raccordo organico con tutti gli attori del
Sitema Italia - Raccordo organico con Commissione europea e
altri Donatori - Istituzione di unAgenzia autonoma come Ente di
Gestione, appal- - to (tramite gare e concorsi), monitoraggio e
valutazione - Programmazione triennale dettagliata con parere
previo del Parla- - mento e possibilità di controllo parlamentare
- Azione prevalentemente per Piani Paese e
Piani settoriali - Regolamentazione della Cooperazione decentrata
sia autonoma - (con fondi propri, UE e OOII), sia in
cofinanziamento con MAE
13QUADRO NORMATIVO DELLA COOPERAZIONE DECENTRATA
REGOLAMENTI COMUNITARI e possibilità di accesso a
varie linee UE (PHARE, CARDS, MEDA, INTERREG,
ecc.)
LEGISLAZIONE NAZIONALE legge n. 49/87 e delibere
del CICS, n. 12/89 e del Com. Direttivo
Coop.Svil. (MAE) del 14.3.2000
LEGGI REGIONALI (tutte le Regioni e le
Provincie Autonome meno Campania, Calabria
e Sicilia)
14LEGISLAZIONE NAZIONALE SULLACOOPERAZIONE
DECENTRATA
- La legge nazionale sulla cooperazione è la n. 49
del 28. 2.1987. Allart.2 consente a REGIONI e
ENTI LOCALI (Comuni e Provincie) di proporre
progetti al Ministero che può affidare alle loro
strutture la realizzazione. - Gli ENTI LOCALI, in base alla legge 19.3.1993, n.
68, art. 19, possono destinare fino allo 0,8 del
bilancio per la cooperazione allo sviluppo. - Le REGIONI possono promulgare leggi in materia.
- La legge nazionale è carente sulla cooperazione
decentrata. Nel settembre 99 il Senato ha
approvato una nuova legge, che è andata in
discussione alla Camera nel dicembre 2000. La
legislatura è finita prima che fosse approvata. - Una nuova legge nazionale dovrà tener conto del
fatto che la cooperazione è materia di
legislazione concorrente tra Stato e
Regioni.(riforma del Titolo V della Costituzione)
15LEGGI REGIONALI SULLA COOPERAZIONE
ANNO ULTIMA LEGGE REGIONALE
1988 Prov. Aut. Trento 1990 Valle DAosta 1991
Prov. Aut. Bolzano 1993 Puglia 1994
Lombardia 1995 Piemonte 1996 Basilicata 1997
Molise 1998 Liguria, Sardegna 1999 Abruzzo,
Toscana, Umbria, Veneto, 2000 Friuli
VG, Lazio 2002 Emilia R., Marche senza
Calabria, Campania, Sicilia
16 LA COOPERAZIONE DECENTRATA
- RUOLO DI REGIONI ED
- ENTI LOCALI NELLA
- COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
17COOPERAZIONE DECENTRATA
- NON E SOSTITUTIVA
- di quella dei due soggetti tradizionali
(Governo e Org. Internaz. ONG) - E AGGIUNTIVA svolgendo un ruolo altrimenti
mancante, coinvolgendo soggetti altrimenti
esclusi e apportando ulteriori risorse
- Consiste nel concordare accordi-quadro tra i due
territori partner (patti inter-territoriali) in
cui tutti i soggetti dei due territori sono
chiamati a progettare e realizzare gli interventi
in sinergia tra loro - Ciascuno di essi così costituisce una tessera
armonica di un mosaico
18(No Transcript)
19CAMPI DAZIONE DELLA COOPERAZIONE DECENTRATA
- BUON GOVERNO
- Sostegno politiche di decentramento
- Rafforzamento istituzionale
- Capacità di amministrazione del territorio
- Pianificazione del territorio
- Formazione politico-amministrativa.
- PUBBLICI SERVIZI
- Sanità
- Educazione
- Acqua e energia
- Trasporti
- Ambiente
- Manutenzione e gestione
- Formazione tecnica e gestionale.
- SVILUPPO ECONOMICO
- Imprese sociali
- PMI e cooperat.
- Credito
- Pesca e agrozootecnia
- Commercio
- Formaz. profess. e manageriale.
FORMAZIONE
INTERVENTI DI EMERGENZA
GOVERNO TERRITORIALE FLUSSI MIGRATORI
20AREE DI INTERVENTO
Mediterraneo
PECO
Altri PVS
21AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO
22(No Transcript)
23RAPPORTI TRA ONG ECOOPERAZIONE DECENTRATA
24LE ONG NELLA PREISTORIA DELLA COOPERAZIONE
- Le ONG (Organizzazioni Non Governative) nascono
negli anni 60 nel mondo - cattolico come gruppi di appoggio allazione
delle Missioni surrogante le ca- - renze sociali e microeconomiche dei nuovi Stati
indipendenti ex-coloniali - Successivamente nascono anche ONG laiche. Le une
e le altre si autonomizza- - no e sviluppano negli anni metodologie
partecipative efficaci di cooperazione - La loro pressione, e lesigenza di tamponare la
richiesta sociale di obiezione al - servizio militare, portano alle Leggi Pedini
del 66 e del 69 - Con la prima legislazione italiana (L.1222/71)
le ONG ottengono un ricono- - scimento ufficiale dello Stato (idoneità per la
cooperazione). In seguito influen- - zeranno molto le metodologie e le politiche
operative della cooperazione pub- - blica. Per contro listituzionalizzazione del
rapporto condizionerà la loro evo- - luzione, standardizzando il progetto rispetto
ad altre pratiche interventuali - La base iniziale del progetto è limitata
allinvio di volontari in servizio civile - e alla fornitura di loro attrezzature. Poi la
gamma si amplia con limpiego di - cooperanti e personale locale, forniture e
impianti in loco, attività di formazi- - one e iniziative di informazione e di
educazione allo sviluppo in Italia.
25LE ONG ITALIANE OGGI
- Rispetto al quadro europeo, quello nazionale è
- molto frammentato quasi 400 ONG di cui oltre
- 160 sono idonee per il MAE e oltre 60 ricevo-
- no contributi dalla Commissione europea (CE)
- Le ONG italiane sono riunite e rappresentante
- verso lesterno da una Assemblea delle ONG
- con propri organismi elettivi, tra cui la
delega- - zione delle ONG italiane presso la CE
- Circa tre quarti delle ONG sono ragguppate in 3
- Federazioni FOCSIV, COCIS e CIPSI
26ONG/COOP.DECENTR. - RAPPORTO TRADIZ.
- REGIONE o ENTE LOCALE concede un contributo
finanziario alla ONG per la realizzazione di un
progetto da essa promosso - Il contributo è modesto rispetto agli altri
donors (MAE, UE ) ma utile perché essi
pretendono almeno il 30 di apporto della ONG, di
cui almeno il 15 in denaro
27LE ONG NELLA COOPERAZIONE DECENTRATA
28VOLUMI DI ATTIVITA
- DELLA COOPERAZIONE DECENTRATA
29VOLUME ANNUALE COOPERAZIONE DECENTRATA ITALIANA
(2000)
in MLNI di Euro
Risorse proprie
100
Risorse mobilitate da UE, MAE, ONU, ecc,
Circa 700
30APPORTO IN DENARO ED ALTRI BENI DALLA
COOPERAZIONE DECENTRATA (2000)
TOTALE CIRCA 50 MLNI EURO/ANNO
31EROGAZIONE ANNUALE (anno 2000) IN DANARO DELLE
REGIONI
IN MILIONI DI EURO - TOTALE 18 MILIONI
32EROGAZIONE IN DENARO DELLE REGIONI (anno
2000) QUOTA ANNUA PER ABITANTE (in Euro)
33COOPERAZIONE DECENTRATA E SOSTEGNO AI PROCESSI DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE TERRITORIALE
- Nellorganizzazione inter-regionale
linternaziona-lizzazione, nei suoi vari aspetti,
concerne più com-petenze e coordinamenti
interregionali
- Lo stesso avviene nellorganizzazione interna
della maggior parte delle Regioni e delle
Province autonome
34COMMERCIO (LIGURIA) e ATTIVITA PRODUTTIVE
(TOSCANA)
COOPERAZIONE INTERNAZION. (MARCHE)
EMIGRAZIONE e IMMIGRAZIONE (SARDEGNA)
INT.
POLITICHE COMUNITARIE (SICILIA)
35RISOLUZIONE PROBLEMI COMUNI TRA REGIONI E GOVERNO
- Si auspica la costituzione di una COMMISSIONE
MISTA - permanente per concordare la soluzione migliore
di - vari problemi, tra cui
- Implicazioni della riforma del
- Titolo V della Costituzione
- sulle Regioni in materia di
- politiche comunitarie
- internazionalizzazione
- cooperazione internazionale
- emigrazione e immigrazione
- Meccanismi di
- consultazione
- reciproca su
- strategie e
- programmi
- concreti
- Cooperazione
- internazionale
- comuni priorità
- geografiche e
- settoriali
- convenzioni-quadro
- cofinanziamenti
- e anticipazioni
- triangolazioni con
- altri donatori
- Internazionalizzazione Flussi informativi
(Nuovo - SCI), Sportelli unici, Rapporti con gli altri
Ministeri, - Rapporti con le altre Istituzioni Nazionali,
ecc.)
36RAPPORTI OPERATIVI MAE-REGIONI
MAE
REGIONI
RIFERI- MENTO UNICO
RIFERI- MENTO UNICO
Ex Min ComEs
Assessorati e Resp. Interni Settore Paese
Resp.Geogr. Resp.Tematici
Altri Soggetti del terri- torio
Altri Soggetti Nazionali
Enti Locali
Altri Ministeri
37PROBLEMA Raccordare strumenti e canaliESEMPIO
BALCANI
LEGGI NAZIONALI 84/01 266/99 212/92
19/91 100/90 49/87
FONDI COMUNITARI CARDS PHARE ISPA
SAPARD INTERREG III - Transfr.
Adriatico - Transfr. It.-Albania - Transfr.
It.-Slovenia - Transfr. It.-Grecia - CADSES
ISTITUZIONI Commiss. Europea Min. Affari
Esteri Min. Attività Prod. Min.
Infrastrutture Min. Ambiente Regioni
?
RACCORDI Patto Stabilità Iniziativa
Adriatica Ionica
IFI Banca Mondiale BERS BEI