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Workshop sulle novita

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... (promiscuo) 2,5,11 Materiale di consumo (promiscuo) 2,5,10 Aggiornamento professionale (promiscuo) 2,5,17 Informazione e documentazione ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Workshop sulle novita


1
Workshop sulle novita fiscali 2009
  • Unità Fiscale dell Università di Pisa
  • Lorella Zanobini/Rolando Vivaldi
  • Pisa, 13/26 Febbraio 2009

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premessa
  • Fare il punto sulle novità fiscali per il 2009 di
    diretto interesse per lAteneo
  • In particolare
  • Nuove interpretazioni in materia di
    territorialità IVA per i servizi
  • Nuovo regime fiscale/sostanziale delle spese di
    rappresentanza
  • Nuove interpretazioni in materia di rimborsi
    spese a dipendenti e lavoratori autonomi

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La sentenza della corte di giustizia europea
nella causa c-291/2007 . Sentenza 6 novembre 2008
  • La sentenza in oggetto non innova la legislazione
    IVA in materia di territorialità ma interpreta ed
    estende il suo campo di applicazione adattandolo
    anche alla sfera istituzionale di quei soggetti
    come gli Atenei che hanno la partita IVA e
    gestiscono operazioni sia in ambito istituzionale
    che in ambito commerciale.
  • Sono interessate tutte le attività previste
    nellarticolo 7 quarto comma lettera d) del DPR
    633/72 consulenza ed assistenza tecnica, diritti
    di autore, prestazioni pubblicitarie, formazione
    ed addestramento del personale, prestazioni di
    servizi rese tramite mezzi elettronici, fornitura
    dati e simili

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Capire la sentenza la territorialita in
materia di iva sui servizi
  • I tre presupposti dell IVA
  • Oggettivo (cessioni di beni, prestazioni di
    servizi,importazioni)
  • Soggettivo (esercizio di impresa, arti e
    professioni)
  • Territoriale lattività deve essere considerata
    come svolta sul territorio dello Stato Italiano
  • La valutazione della territorialità la faremo
    solo per i servizi che sono lipotesi più comune.

5
Territorialita criterio generale art.7 terzo
comma (forse il meno usato)
  • Il prestatore del servizio deve essere
    domiciliato nello Stato italiano

6
Le prestazioni di servizi su beni immobiliart. 7
quarto comma lettera a)
  • Si considerano effettuate in Italia quando
    limmobile è situato in Italia
  • Esempi perizie su immobili situati in Italia da
    architetto francese

7
Prestazioni di servizi su beni mobiliart.7 comma
4 lett. B)
  • Si considerano effettuate nel territorio dello
    Stato le prestazioni di servizi quando sono
    eseguite in Italia
  • Esempio perizie su beni mobili, prestazioni di
    servizi culturali, scientifici, artistici,
    didattici , sportivi, ricreativi etc.

8
Prestazioni della lettera d
  • Consulenza ed assistenza tecnica o legale,
    diritti di autore e brevetti, prestazioni
    pubblicitarie, formazione ed addestramento del
    personale, prestazioni di servizi rese tramite
    mezzi elettronici, fornitura dati e simili,
    prestazioni di servizi di telecomunicazione,
    radiodiffusione e televisione etc.

9
Quando si considerano territoriali le prestazioni
della lettera d)
  • ..quando sono rese a soggetti domiciliati nel
    territorio italiano (principio del committente)
  • Nota a meno che non siano utilizzate fuori dalla
    Comunità Europea
  • Esempio prestazione di consulenza resa da
    soggetto passivo di imposta tedesco al
    Dipartimento in attività commerciale ed
    utilizzata in Italia ? soggetta ad IVA italiana
  • Esempio uguale e contrario prestazione di
    consulenza resa da soggetto passivo di imposta
    italiano a committente soggetto passivo di
    imposta tedesco ?soggetto ad IVA tedesca

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MA DEROGA PER LE PRESTAZIONI DELLA LETTERA D)
QUANDO RESE A PRIVATI COMUNITARIART. 7 COMMA 4
LETT. E
  • Esempio soggetto di imposta italiano a cui viene
    commissionata una consulenza da privato (cioè non
    in possesso di VAT per nessun tipo di attività)
    olandese ? si applica l IVA italiana
  • Esempio uguale e contrario soggetto passivo di
    imposta olandese rende consulenza a privato (cds)
    italiano ? si applica l IVA olandese

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Le prestazioni di commercio elettronico da
soggetti passivi extracomunitari a privatiart.
7 comma 4 lett. F ter e art. 74-quiinquies
  • Si considerano effettuate in Italia le operazioni
    di commercio elettronico business to consumer a
    soggetti privati (cioè privi di soggettività
    IVA) da parte di soggetti passivi extracomunitari
    ? occorre applicare lIVA italiana
  • Procedura specifica con identificazione diretta
    prevista dallart. 74 quinquies

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Come impatta la sentenza dellalta corte europea
  • Se gli artt. 9, n. 2, lett. e), e 21, n. 1,
    lett. b), della sesta direttiva (), nonché 56,
    n. 1, lett. c), e 196 della direttiva 2006/112
    () debbano essere interpretati, ai fini della
    loro applicazione, nel senso che il destinatario
    di una prestazione di servizi di consulenza
    effettuata da un soggetto passivo stabilito in un
    altro Stato membro, destinatario che esercita al
    tempo stesso attività economiche ed attività che
    esulano dalla sfera di applicazione della
    direttiva, debba essere considerato quale
    soggetto passivo, ancorché tale prestazione di
    servizi venga unicamente utilizzata per le
    attività non ricomprese nella sfera di
    applicazione della direttiva.

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Le conclusioni della corte
  • Considerato quanto sopra precede, la questione
    sollevata dal Regeringsrätten va risolta
    dichiarando che lart. 9, n. 2, lett. e), della
    sesta direttiva e lart. 56, n. 1, lett. c),
    della direttiva 2006/112 debbono essere
    interpretati nel senso che il destinatario di una
    prestazione di servizi di consulenza fornita da
    un soggetto passivo stabilito in un altro Stato
    membro, il quale destinatario esercita allo
    stesso tempo attività economiche e attività che
    esulano dallambito di applicazione di tali
    direttive, deve essere considerato avente la
    qualità di soggetto passivo, anche se la detta
    prestazione è utilizzata solo per il fabbisogno
    di queste ultime attività.

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Che fare se siamo committenti in attivita
istituzionale di un servizio ad. es. di
consulenza da soggetto iva comunitario?
  • Nellordine forniamo la nostra partita IVA (così
    come faremmo se fossimo in attivita commerciale)
  • Protocollare la fattura ed integrarla compilando
    lapposita scheda notizie restituendola
    iallufficio fiscale mmediatamente ed in ogni
    caso entro e non oltre la fine del mese di
    ricevimento
  • Lufficio fiscale provvederà al versamento dell
    IVA nei termini ordinari

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Attenzione!!
  • IL REGIME IVA DEI SERVIZI NON ELENCATI NELLA
    LETTERA D) NON HA SUBITO VARIAZIONI
  • ESEMPIO LE RIPARAZIONI

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Sempre sull art. 7 DPR 633/72 TERRITORIALITA
- Differenza tra perizie (lettera b) e
consulenze (lettera d)risoluzione n. 153/E/2005
risoluzione n. 122/E/2005risoluzione n.
15/E/2007
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PERIZIAattività diretta ad individuare
oggettivamente concreti elementi di fatto di un
determinato bene materiale mobile o immobile in
relazione al valore, qualità e quantitàCONSULENZ
Aattività relativa alleffettuazione da parte
del prestatore di valutazioni di ordine
soggettivo anche di alta specializzazione tecnica
su materie inerenti alla competenza professionale
del prestatore stesso con una attività che si
estrinseca in consigli, pareri, giudizi,
precisazioni o chiarimenti, studi di fattibilità,
ecc.Trattasi di prestazione per la quale è
preminente non la rilevanza oggettiva di una
determinata realtà, come avviene per le perizie,
bensì la valutazione soggettiva del consulente.
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LIVA PER CASSA
  • Lart. 7 del Dl 185/2008 dispone lesigibilità
    dellIva è differita al momento del pagamento per
    cessioni e prestazioni effettuate nei confronti
    di soggetti che agiscono nellesercizio di
    imprese ovvero di arti o professioni.
  • In ogni caso, il differimento di esigibilità non
    può eccedere 1 anno dal momento di effettuazione
    delloperazione.
  • Un successivo decreto dovrà individuare categorie
    di soggetti ai quali la norma sarà applicabile.
  • Occorre comunque lautorizzazione comunitaria e
    quindi lefficacia è ad oggi sospesa

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MUTAMENTO DI POSIZIONE SULLA NATURA DEI CONGRESSI
RISOLUZIONE NR.367/E DEL 3 OTTOBRE 2008 DELL
AGENZIA DELLE ENTRATE
  • Fino ad oggi consideravamo i congressi come
    espressione di attività di alta formazione
  • Ai fini della territorialità vigeva quindi il
    principio del committente (art. 7 4 comma
    lettera d)
  • Con la Risoluzione in oggetto i congressi
    dovranno essere considerati prestazioni di
    servizi culturali e scientifici e quindi
    rilevanti IVA nel paese di effettuazione del
    congresso (art. 7 4 comma lett. b)

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Esempi del prima e del dopo
  • Congressi svolti in Italia
  • ? iscrizione di un soggetto comunitario in
    rappresentanza della propria Università che ci
    forniva il VAT
  • prima fuori campo IVA art. 7 4 comma
    lett. d)
  • Ora fattura con IVA
  • ? Iscrizione di un professore universitario
    italiano
  • prima fattura erente IVA art. 14 c.10
    l.537/1993
  • ora fattura con IVA

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Le spese di rappresentanza
  • Il Dm del Ministero delle Finanze del 19 novembre
    2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15
    gennaio 2009 nr.11) ha finalmente definito con
    precisione i caratteri che devono possedere tali
    spese
  • Il Dm ha valore immediatamente applicativo solo
    in attività commerciale mentre può avere un
    valore indiretto in attività istituzionale
  • Il Dm precisa i limiti di deducibilità fiscale in
    ambito IRES rilevanti ai fini della compilazione
    di UNICO 2009 anche per lAteneo

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Il quadro normativo
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Spese di rappresentanza la gratuita
  • Larticolo 1 comma 1 del Dm specifica che la
    caratteristica preliminare delle spese di
    rappresentanza è costituita dalla loro gratuità
  • E sufficiente lesistenza di un obbligo di fare,
    non fare, permettere o dare, a carico del
    destinatario dellerogazione, per escludere che
    una certa spesa abbia natura di rappresentanza

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Sono spese di rappresentanza (in ambito
commerciale)
  • Spese per viaggi turistici in occasione dei quali
    siano programmate e in concreto svolte
    significative attività promozionali dei beni e
    servizi la cui produzione o il cui scambio
    costituisce oggetto dellattività caratteristica
    dellimpresa
  • Spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di
    intrattenimento organizzati in occasione di
    ricorrenze aziendali o di festività nazionali e
    religiose, inaugurazione di nuove sedi, uffici o
    stabilimenti dellimpresa, mostre, fiere ed
    eventi simili in cui sono esposti i beni e i
    servizi prodotti dallimpresa
  • Spese per beni e servizi distribuiti o erogati
    gratuitamente , ivi inclusi i contributi erogati
    gratuitamente per convegni, seminari e
    manifestazioni simili il cui sostenimento
    risponda ai criteri di inerenza

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I criteri di deduzione
  • Le spese di rappresentanza in ambito commerciale
    sono commisurate allammontare dei ricavi e
    proventi in misura pari a
  • All 1,3 dei ricavi ed altri proventi fino a 10
    ml
  • Allo 0,5 dei ricavi ed altri proventi gt10 ml lt50
    ml
  • Allo 0,1 dei ricavi e altri proventi per la
    parte eccedente euro 50 ml

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Esempio numerico
  • Da UNICO 2008 lUniversità (va considerata
    unitariamente e non nelle singole strutture)
    abbia ottenuto ricavi per 18,164.054,00.Ammettendo
    che valga la norma che stiamo illustrando
  • Il calcolo del plafond di deducibilità è il
    seguente
  • 10.000.000,00 1,3 130.000,00 euro
  • 8.164.054,00 0,5 40.820,27 euro
  • Plafond totale 170.820,27 euro
  • Spesa di rappresentanza da UNICO 2008? 23.028,74
  • Interamente detraibile

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Alcune applicazioni pratiche per lateneo
  • Non è possibile ipotizzare la natura di spesa di
    rappresentanza in presenza di compenso a
    professionista anche se tali spese sono
    prepagate in tali caso il compenso è una spesa
    di produzione del reddito
  • Per i prestatori dopera occasionale in presenza
    di compenso non si è in presenza di spesa di
    rappresentanza ma il prepagato può essere
    considerato spesa propria dellAteneo senza
    implicazioni fiscali
  • Superate le indicazioni della circolare del 2001

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Non sono spese di rappresentanza
  • .le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute
    per ospitare clienti, anche potenziali, in
    occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi
    simili in cui sono esposti i beni e i servizi
    prodotti dallimpresa o in occasione di visite a
    sedi, stabilimenti o unità produttive dell
    impresa.
  • Per le imprese la cui attività caratteristica
    consiste nell organizzazione di manifestazioni
    fieristiche e altri eventi simili non
    costituiscono spese di rappresentanza le spese
    di viaggio, vitto e alloggio sostenute per
    ospitare clienti anche potenziali, sostenute
    nellambito di iniziative finalizzate alla
    promozione di specifiche manifestazioni
    espositive o altri eventi simili.

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ULTERIORI IMPLICAZIONI PER LATENEO
  • In attività commerciale è possibile che ci siano
    clienti che visitano ad.es. un Dipartimento per
    rendersi conto del servizio che intendono
    acquistare.
  • In ogni caso le spese di vitto ed alloggio non
    costituiscono mai spese di rappresentanza
  • In attività istituzionale non ci sono mai
    clienti da valutare se nel regolamento delle
    spese di rappresentanza in ambito istituzionale è
    opportuno togliere le spese di viaggio, vitto ed
    alloggio in occasione di visite in Ateneo di vari
    soggetti.

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I CAPITOLI MOVIMENTATI IN UNICO 2008
  • 2,3,1 Funzionamento organi di governo
    (promiscuo)
  • 2,5,11 Materiale di consumo (promiscuo)
  • 2,5,10 Aggiornamento professionale (promiscuo)
  • 2,5,17 Informazione e documentazione
    (promiscuo)
  • 7,18, 1 Contratti e convenzioni (commerciale)
  • 7,18, 2 Prestazioni a pagamento
  • Il capitolo specifico delle spese di
    rappresentanza (2,5,15) è istituzionale e quindi
    irrilevante ai fini del monitoraggio delle spese.

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I RIFLESSI DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA IN
UNICO 2009
  • Le spese di rappresentanza, se coerenti con i
    criteri del decreto, saranno interamente
    detraibili ai fini IRES
  • Le spese di rappresentanza sono invece
    indetraibiliai fini dell IVA
  • Le spese di vitto ed alloggio sono deducibili al
    75
  • Problema delle classi di spesa e codici SIOPE per
    rilevazione dati

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EROGAZIONI LIBERALI E SUSSIDI AL PERSONALE
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NORMA A REGIME
art. 2, co. 6, D.L. 93/2008
ABROGAZIONE art. 51 co. 2 lett. b) TUIR
NON CONCORREVANO A FORMARE IL REDDITO
EROGAZIONI LIBERALI
SUSSIDI OCCASIONALI
Corrisposte alla generalità o a categorie di
dipendenti
Concessi in occasione di rilevanti esigenze
personali o familiari del dipendente
In occasione di festività e ricorrenze
Corrisposti alle vittime dellusura
Fino a 258,23 per periodo di imposta
Senza limiti di importo
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NOVITA IVA DAL 1 SETTEMBRE 2008 SPESE
ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE IN AMBITO
COMMERCIALE
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SPESE ALBERGHIERE E RISTORAZIONE art. 83, co. da 28-bis a 28-quinquies, D.L. 112/2008 SPESE ALBERGHIERE E RISTORAZIONE art. 83, co. da 28-bis a 28-quinquies, D.L. 112/2008 SPESE ALBERGHIERE E RISTORAZIONE art. 83, co. da 28-bis a 28-quinquies, D.L. 112/2008 SPESE ALBERGHIERE E RISTORAZIONE art. 83, co. da 28-bis a 28-quinquies, D.L. 112/2008
D.P.R. 633/72 IVA IVA DECORRENZA
abrogazione art. 19-bis 1, co. 1 lett. e), Dpr 633/1972 DETRAZIONE 100 dellIva assolta su SPESE ALBERGHIERE E RISTORAZIONE DETRAZIONE 100 dellIva assolta su SPESE ALBERGHIERE E RISTORAZIONE 01.09.2008
SOLUZIONI OPERATIVE SOLUZIONI OPERATIVE SOLUZIONI OPERATIVE SOLUZIONI OPERATIVE
DIPENDENTE DIPENDENTE DATORE DI LAVORO DATORE DI LAVORO
richiedere fattura per spese alberghiere e di ristorazione richiedere fattura per spese alberghiere e di ristorazione spese dipendenti rilevano per ufficio personale e per ufficio contabile spese dipendenti rilevano per ufficio personale e per ufficio contabile
predisposizione nota spese predisposizione nota spese adozione di un software gestionale ad hoc adozione di un software gestionale ad hoc
predisposizione nota spese predisposizione nota spese dematerializzazione dei documenti del lavoro dematerializzazione dei documenti del lavoro
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SPESE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE
IVA
Fino al 31.8.2008
Dal 1.9.2008
D.L. 112/2008
Art. 19-bis1, lett. e), DPR 633/72 ? Detraibilità
limitata alle sole prestazioni alberghiere e di
ristorazione connesse alla partecipazione a
convegni congressi e simili erogate nei giorni di
svolgimento degli stessi
Soppressione lett. e), prima parte del DPR 633/72
? Detraibilità piena delle prestazioni
alberghiere e di ristorazione
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SPESE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE
Irpef/ires
Fino al 31.12.2008
Dal 1.1.2009
D.L. 112/2008
Deduzione integrale delle spese per prestazioni
alberghiere e di ristorazione
Regola generale Deduzione limitata al 75 delle
spese per prestazioni alberghiere e di
ristorazione
Eccezione Deduzione integrale delle spese
alberghiere e di ristorazione sostenute dai
dipendenti in trasferta
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RAVVEDIMENTO OPEROSO
  • ART. 16 COMMA 5 DEL D.L. 185/08
  • Regolarizzazioni entro 30 gg. un dodicesimo
    anzichè un ottavo del minimo (per le ritenute
    2,5 anziché 3,75)
  • Regolarizzazioni oltre 30 gg. ma entro il
    termine della dichiarazione (ovvero entro un anno
    se non è prevista dichiarazione) un decimo
    anziché un quinto del minimo (per le ritenute
    3 anziché 6)
  • Presentazione dichiarazioni (ad esempio mod.
    770) entro 90 gg. un dodicesimo anziché un
    ottavo del minimo
  • DECORRENZA
  • Regolarizzazioni effettuate a partire dal
    29.11.08 anche se si tratta di violazioni
    commesse in precedenza

39
Risoluzione n. 284/E del 7 luglio 2008
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