Title: Universitа di Pisa Corso di Laurea in Infermieristica Modulo di Infermieristica Generale ASPETTI GIURIDICI DELLA PROFESSIONE 1° semestre
1Università di PisaCorso di Laurea in
InfermieristicaModulo di Infermieristica
GeneraleASPETTI GIURIDICI DELLA PROFESSIONE1
semestre
- Docente
- Luciana Traballoni
- UOP Formazione Permanente e Complementare
- del Personale Infermieristico
- Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana
2Programma A.A. 2008-2009
- Linfermiere oggi caratteristiche generali
- Profilo storico dellassistenza infermieristica
- Florence Nightingale la nascita
dellinfermieristica moderna - Cenni sul D.P.R. 14 marzo 1974 n. 225
(Mansionario) - D.M. 14 settembre 1994 n. 739 Profilo
dellinfermiere - D.M. 14 settembre 1994 n. 740 Profilo
dellostetrica - D.M. 17 gennaio 1997 n. 70 Profilo
dellinfermiere pediatrico - Patto Infermiere- Cittadino 1996
- Codice Deontologico dellInfermiere (Febbraio
1999) - Legge n. 42/99 (Disposizioni in materia di
Professioni Sanitarie) - Legge n. 251/00 (Disciplina delle professioni
sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione nonché della
professione ostetrica) - Legge n. 1/02 (Disposizioni urgenti in materia
sanitaria) - Legge n. 43/2006
- La Federazione Europea Professioni
Infermieristiche (FEPI), la Federazione
Nazionale, il Coordinamento Regionale, il
Collegio IPASVI provinciale.
3Chi è linfermiere?
- È un professionista sanitario
- Professione
- esercizio abituale di unattività intellettuale
- contrapposta
- a quella artigiana o manuale
- per cui si usa il termine di mestiere
- (Gabrielli Grande Dizionario della lingua
italiana Ed. Mondadori 1989)
D.M. 739/94 Regolamento concernente
lindividuazione della figura e relativo profilo
professionale dellInfermiere
4Quali requisiti?
- Ha un titolo di studio universitario abilitante
E iscritto allAlbo Professionale
Albo elenco ufficiale in cui sono registrati i
nomi delle persone abilitate a esercitare una
data professione o costituenti un corpo
accademico o un'associazione es. Albo degli
avvocati Albo degli infermieri, Albo delle
ostetriche, etc Ordine/Collegio categoria di
professionisti organizzata con propri organismi
rappresentativi e un proprio albo
professionalees. Ordine dei medici, ordine degli
avvocati, etc.
5Chi è linfermiere?
- È un professionista sanitario
- Ha un titolo di studio universitario abilitante
E iscritto allAlbo Professionale
- È responsabile dellassistenza generale
infermieristica.
D.M. 739/94 Regolamento concernente
lindividuazione della figura e relativo profilo
professionale dellInfermiere
6Che cosè lAssistenza Infermieristica?
- L'assistenza infermieristica può essere
- Preventiva
- Curativa
- Palliativa
- Riabilitativa
D.M. 739/94 Regolamento concernente
lindividuazione della figura e relativo profilo
professionale dellInfermiere
7Che cosè lAssistenza Infermieristica?
- LAssistenza Infermieristica è di natura
- tecnica
- relazionale
- educativa
-
Museo
dell Infermiere Istituti Ortopedici Rizzoli di
Bolognai
D.M. 739/94 Regolamento concernente
lindividuazione della figura e relativo profilo
professionale dellInfermiere
8Quali sono le principali funzioni dellAssistenza
Infermieristica?
- prevenzione delle malattie
- assistenza dei malati e dei disabili di tutte le
età - educazione sanitaria.
D.M. 739/94 Regolamento concernente
lindividuazione della figura e relativo profilo
professionale dellInfermiere
9Evoluzione storica
- sviluppo sociale e culturale
- sviluppo della scienza e della pratica medica
- condizione della donna nelle varie epoche e
società
10Infermiera
domestica
pulizie
analfabeta
alcolizzata
11Riferimenti storici
- Inghilterra nascita della professione
- Stati Uniti influenze culturali nella
professione - Italia nostra realtà
12Antichità/Epoca pre-cristiana
magia
religione
13Epoca romana
- VALETUDINARIA
- (Fino a 200 ricoverati)
- Vi operavano medici e servi
14Primi secoli era cristiana
- Solidarietà
- Amore cristiano
- Aiuto verso chi soffre
- Diaconi e diaconesse
- Assistenza ai malati e ai poveri (sul territorio)
Il primo ospedale romano fu fondato dalla
nobildonna Fabiola (390 d.c.)
15- Diffusione e riconoscimento della religione
cristiana - Consolidamento della struttura gerarchica della
Chiesa - Distacco fra clero e laici
- Beneficenza (sostituisce la fraternità,
solidarietà) - Ospedali per la cura dei poveri
- Amore cristiano (ordini religiosi)
16Alto Medio Evo
- Sviluppo ordini monastici
- Si cerca di garantire le elementari norme
igieniche (bere e mangiare) - La Medicina è poco sviluppata
- Viene fornita soprattutto unassistenza religiosa
- Accettazione della malattia
Custodia
17Secoli XI e XII
- Sviluppo delle Arti e delle Corporazioni
- Ospedale degli Innocenti (Firenze)
- Passaggio da carità a diritto per certe categorie
di lavoratori - Assistenza ancora appannaggio della Chiesa
- Pie associazioni laiche (Beghine, Oblate.. Monna
Tessa)
18Secoli XIII e XIV
- Aumenta la differenza di classi (brigantaggio,
accattonaggio, vagabondaggio) - Affermazione del medico con formazione
universitaria - Morte alle streghe
- (spesso guaritrici)
19Secoli XVI - XVII
- Internamenti per vagabondaggi
- Evoluzione della medicina
- Condizioni igieniche scadenti
- Infermiere lavoro di poco valore..(reclutamento
da classi inferiori)
1621 epidemia di tifo a Firenze
201570 ospedale romano di S. Spirito
- Venti letti pieni, qual vomita, qual grida, qual
tosse, qual tira il fiato, qual esala lanima,
qual farnetica che bisogna legarlo, qual si duole
e si lamenta () il servizio è pessimo e
abominevole () andrà uno di quelli poltroni a
dare il pasto ad un infermo, troverà il meschino
afflitto e svogliato, prostrato et debile che
appena il letto sostiene, et li dirà bevi su,
manda giù, che ti possa strangolare
A. Pazzini, LOspedale nei secoli, Orizzonte
MedicoRoma 1958
21Il Settecento
- Illuminismo (la carità cristiana tende ad essere
sostituita da una solidarietà laica, fondata
sulla ragione) - Dichiarazione di principi Uguaglianza degli
uomini, Diritti dei bisognosi - Nascita delle moderne Scienze Umane
- Nascono gli ospedali a padiglioni
- Si diffonde la pratica dellinsegnamento agli
studenti di medicina - Infermiere domestiche
221770 rivoluzione industriale
- Aumento attività produttive
- Impiego delle macchine
- Miglioramento dello stato di salute (durata di
vita media, riduzione mortalità infantile) - Maggiore disponibilità di mezzi di sussistenza,
miglioramenti igienico-sanitari e diffusione
dellistruzione - Progressi della medicina (betteriologia, malattie
infettive) - Sviluppo degli ospedali (anche i benestanti vi si
ricoverano)
23Florence Nightingale (1820-1910)
- Famiglia molto ricca (alta società inglese)
- Vasta educazione
- Viaggia molto
- Contatti con il mondo della politica
- Profonda fede religiosa
- Vuole aiutare il prossimo
- Vuole lavorare in ospedale
- Opposizione della famiglia
- 1851 esperienza di Kaiserswerth
24Guerra di Crimea (1853 1856) Ospedale Militare
sul Bosforo
- La maniera con cui vengono trattati i malati e i
feriti è degna solo dei selvaggi del Dahomey ()
Non ci sono né assistenti né infermiere per
eseguire gli ordini dei medici e per assistere i
malati negli intervalli tra le visite. Qui i
Francesi ci superano di gran lunga la loro
attrezzatura medica è eccellente, i loro medici
molto più numerosi ed essi hanno anche laiuto
delle Suore di Carità () queste religiose sono
delle ottime infermiere. - (13 ottobre 1854 W.H. Russel corrispondente di
guerra per il Times )
25Signora della lampada
- Alta mortalità dei soldati per
- Tifo
- Colera
- Dissenteria
- Scorbuto
- Gangrena
- Altre malattie ..
- Interventi
- Vitto
- Corsie abitabili
- Servizi igienici
- Vestiario sufficiente e pulito
- Sostegno psicologico
- Locali ricreativi
Risultati notevoli
26- 1861 F.N. collabora con il governo di Washington.
-
( Guerra di secessione). - Jean Henry Dunant filantropo ginevrino fonda la
Croce Rossa.
J. H. Dunant
27Florence Nightingale
.. rinnovare profondamente il reclutamento, la
formazione e la stessa pratica dellassistenza
infermieristica . Formare una professione
laica, rispettabile e aperta alle giovani di
buona famiglia 1860 Scuola per Infermiere
annessa allOspedale londinese St. Tomas (15
allieve)
1820-1910
28La scuola ha la durata di 1 anno.
- Caratteristiche
- Zelo religioso
- Una disciplina di tipo militare
- Modelli culturali della famiglia ricca dellepoca
- Scuola convitto femminile
- Le origini della scuola sono strettamente
collegate con listituzione ospedaliera, a
differenza di quella dei medici svolta in
università.
29Considerazioni
- Attribuisce grande importanza allambiente (aria,
temperatura, ) nel condizionare la salute. - Losservazione accurata del paziente è indicata
come essenziale per lesercizio dellassistenza - Aspetti psicologici della persona assistita.
- 1859 Notes on Nursing
30Critiche
- () linfermiera Nightingale era semplicemente
la Signora ideale, trapiantata dalla casa
allospedale e sollevata dalla responsabilità
della riproduzione. Al medico essa portava la
virtù, caratteristica di una moglie,
dellobbedienza assoluta. Al paziente portava
labnegazione devota di una madre. Ai lavoratori
dellospedale di livello più basso essa portava
la disciplina, rigorosa ma cortese, di chi
governa una casa ed è abituato a trattare con
persone di servizio
31Il Novecento lassistenza infermieristica in
Gran Bretagna
- Prolungamento da uno a tre anni della formazione
(scuola convitto) - Motivazioni
- Distinguersi dalle occupazioni di tipo domestico
- Donne di condizioni modeste che esercitavano nei
piccoli ospedali - Riconoscimento della professione (e quindi delle
capacità della donna).
32Continua
- Istituzione dellAlbo delle Infermiere (1919)
- General Nursing Council rappresentato dalle
Dirigenti - Controllo della professione affidato ad unélite
di Infermiere Dirigenti - Carenza infermieri qualificati (nel 1937 54 ore
sett.) - Dopo la 2 guerra mondiale figure di assistenti
infermieri (meno qualificati, tipo infermiere
generico)
33Il Novecentolassistenza infermieristica negli
Stati Uniti
- Lassistenza infermieristica in ospedale viene
svolta da ex carcerate. Di notte non vi sono
infermieri, ma soltanto tre custodi, che devono
andare in giro a controllare circa ottocento
pazienti. Gli ammalati dormono in tre per due
letti o in cinque per tre letti. In condizioni
del genere non è strano che la setticemia sia
frequente, né che muoia un amputato su due e una
partoriente ogni undici. - (1873 Inchiesta effettuata da unAssociazione
Femminile presso lOspedale Bellevue di New York)
34Il Novecentolassistenza infermieristica negli
Stati Uniti
- 1870 prime scuole infermieristiche
- Viene accolta la proposta di corsi triennali
- Mary Adelaide Nutting 1 docente universitaria
(1907) - Costituzione dellANA (American Nurses
Association) 1896 - Istituzione dellAlbo professionale (1920)
- 1930 centomila iscritte allAssociazione
- 1923 Rapporto Goldmark (educazione sanitaria,)
- Figure di aiutanti infermieri
- Sviluppo dei corsi di formazione universitaria
(anni 50 e 60) - Formazione degli Specialisti Clinici Inf.
Esp.(formazione univ.) - Formazione del Nurse Practitioner generalista,
di famiglia.. (formazione univ.) - Sviluppo della ricerca e di una cultura
professionale avanzata.
35Il Novecento lassistenza infermieristica in
Italia
- Nazione povera, processo di industrializzazione
in fase iniziale - Livello di istruzione basso
- Assistenza infermieristica negli ospedali
scadente - Movimenti femminili (Unione Femminile- Anna Celli)
Anna Frantzel Celli (1878-1958)
36Il Novecento lassistenza infermieristica in
Italia
- 1901 assistenza in ospedale inservienti
impreparati e mal pagati, spesso analfabeti e
suore (assistenza religiosa) - Corsi di formazione interni negli ospedali con
scarsi risultati - Scuole preparatorie di almeno 6 mesi a cui si
accede con la licenza elementare (sono solo
proposte). - Contributo di infermiere straniere. Emy Turton
(scozzese) , Grace Baxter (americana) - Intorno al 1910 si apre la scuola convitto Regina
Elena presso il Policlinico Umberto 1 a Roma
(Autoritarismo, moralità, classe sociale elevata.
Durata del corso due anni).
37Comunque..
- Arretrate condizioni sociali delle donne italiane
- Difficoltà di formare dirigenti e creare una
cultura professionale autonoma. - Corpo insegnante costituito soprattutto da
medici - Predominio della cultura medica su quella
infermieristica.
Infermeria dellAmb. Scarpetta Istituito dalla
A. Celli
38Qualità fondamentali dellinfermiere
- Educato, colto, intelligente
- Ma anche .
- Possedere dolcezza di modi, prudenza e
discrezione - Essere giusto, rispettoso, obbediente,
previdente, calmo, pronto e pulito. - Carattere di missione.
- (1906 1 Congresso Medici Ospitalieri
diItalia)
39Lepoca fascista (Forte discriminazione nei
confronti delle donne)
- Nasce la Scuola-convitto professionale per
infermiere. - (Regio Decreto 15 agosto 1925 n. 1832
Regolamento esecutivo n.2330/1929) - Corso biennale per il conseguimento del Diploma
di Stato per lesercizio della Professione di
infermiera (solo femmine) - E richiesto il titolo di Scuola Media di primo
grado ( obbligatorio solo dal 1956) - Con un successivo anno di corso si può conseguire
il Certificato di abilitazione alle Funzioni
Direttive dellAssistenza Infermieristica. - Scuole di specializzazione per Assistente
Sanitaria Visitatrice (corso annuale).
40Criticità di queste scuole
- Statuti e regolamenti diversi per ogni scuola.
- Spesso la Direttrice è lunica figura
infermieristica nel collegio degli insegnanti. - Autonomia limitata e subordinata al Consiglio di
Amministrazione e al Direttore Sanitario. - Allieve utilizzate spesso nel lavoro vero e
proprio. - Nelle discipline mancano le materie umanistiche.
- Per lammissione deve essere attestata
lindiscussa moralità. - Deve essere pagata una retta mensile.
4113 anni dopo.
- D.M. 30 settembre 1938 vengono stabiliti i
programmi ministeriali (uniformità didattica). - Corso preparatorio di due mesi (fini selettivi).
- Tra le materie (economia domestica e ospitaliera,
cultura militare e religiosa, patologia
tropicale). - Insegnamento teorico quasi esclusivamente
medici. - Direttrice e caposala insegnanti insegnamento
pratico nelle corsie, etica professionale ed
economia domestica e ospedaliera.
42R.D. 2 maggio 1940 n. 1310Determinazione delle
mansioni delle infermiere professionali e degli
infermieri generici
- Artt. 1-2-3
- Alle infermiere professionali competono le
seguenti attività () - Art. 4
- Lattività degli Infermieri generici deve essere
limitata alle seguenti mansioni, per prescrizione
del medico e, nellambito ospedaliero, sotto la
responsabilità dellinfermiera professionale. -
43Il secondo dopoguerra
- 1948 Costituzione Repubblicana (salute diritto
fondamentale di ogni cittadino) - Indice di salute tra i più scadenti (infortuni
sul lavoro, tifo, ..). - Difformità organizzative degli ospedali sul
territorio nazionale (fino al 1968). - Decreto Legge 13 settembre 1946 n. 233 stabilisce
la disciplina relativa allAlbo professionale. - Legge 29 ottobre 1954 n. 1049 istituisce i
Collegi IP.AS.VI. delle Infermiere Professionali,
delle Assistenti Sanitarie Visitatrici e delle
Vigilatrici dInfanzia. - Legge 29 ottobre 1954 n. 1046 regolamenta la
formazione dellinfermiere generico. Scuole
separate da quelle convitto, vi accedono uomini e
donne con licenza elementare, durata di un anno). - 1958 viene istituito il Ministero della Sanità.
- 1968 Legge n.132 detta Legge MariottiRiforma
Ospedaliera (Ospedali Regionali, Provinciali e
Zonali)
44Il secondo dopoguerra
- Legge 25 febbraio 1971 n. 124 accesso anche agli
uomini alle scuole per infermiere e fine
dellinternato. - Dallanno scol. 1973-1974 viene richiesto il
certificato di ammissione al 3 anno di Scuola
Media Superiore. - Legge 15 febbraio 1973 n. 795 Ratifica Accordo
Europeo di Strasburgo - Prolungamento del corso da due a tre anni
- Programma di insegnamento pari a 4600 ore
- Inserimento di materie come le scienze umane e la
lingua straniera.
45- 1965 Scuola Speciale per Dirigenti
dellAssistenza Infermieristica (D.A.I.), presso
lUniversità di Roma e successivamente anche
presso lUniversità Cattolica di Roma e
lUniversità di Milano.
46D.P.R. n. 225/1974(Mansionario)
- Le mansioni dellinfermiere sono descritte in due
articoli - ART. 1 attribuzioni di carattere organizzativo e
amministrativo - ART. 2 attribuzioni assistenziali dirette e
indirette
47D.P.R. n. 225/1974(Mansionario)
- ART. 1
- Le attribuzioni di carattere organizzativo e
amministrativo degli infermieri professionali
sono le seguenti - a) programmazione di propri piani di lavoro e di
quelli del personale alle proprie dipendenze,
loro presentazione ai superiori e successiva
attuazione - b) annotazione sulle schede cliniche degli
abituali rilievi di competenza (temperatura,
polso, respiro, pressione, secreti, escreti) e
conservazione di tutta la documentazione clinica
sino al momento della consegna agli archivi
centrali registrazione su apposito diario di
prescrizioni mediche, delle consegne e delle
osservazioni eseguite durante il servizio - c) richiesta ordinaria e urgente di interventi
medici e di altro personale a seconda delle
esigenze sanitarie, sociali e spirituali degli
assistiti - d) compilazione dati sul movimento degli
assistiti e collaborazione alla raccolta ed
elaborazione di dati statistici relativi al
servizio - e) tenuta e compilazione dei registri e dei
moduli di uso corrente - f) registrazione del carico e scarico dei
medicinali, dei disinfettanti, dei veleni e degli
stupefacenti loro custodia e sorveglianza sulla
distruzione. Custodia delle apparecchiature e
delle dotazioni di reparto
48- g) controllo della pulizia, ventilazione,
illuminazione e riscaldamento di tutti i locali
del reparto - h) sorveglianza sulle attività dei malati
affinché le stesse si attuino secondo le norme di
convivenza prescritte dai regolamenti interni - Gli infermieri professionali sono inoltre tenuti
- 1) a partecipare alle riunioni periodiche di
gruppo ed alle ricerche sulle tecniche e sui
tempi dell assistenza - 2) a promuovere tutte le iniziative di competenza
per soddisfare le esigenze psicologiche del
malato e per mantenere un clima di buone
relazioni umane con i pazienti e le loro
famiglie - 3) ad eseguire ogni altro compito inerente le
loro funzioni.
49- ART. 2
- Le attribuzioni assistenziali dirette ed
indirette degli infermieri professionali sono le
seguenti - 1) assistenza completa dellinfermo
- 2) somministrazione dei medicinali prescritti ed
esecuzione dei trattamenti speciali curativi
ordinati dal medico - 3) sorveglianza e somministrazione delle diete
- 4) assistenza al medico nelle varie attività di
reparto e nella sala operatoria - 5) rilevamento delle condizioni generali del
paziente , del polso, della temperatura, della
pressione arteriosa e della frequenza
respiratoria - 6) effettuazione degli esami di laboratorio più
semplici - 7) raccolta, conservazione ed invio in
laboratorio del materiale per le ricerche
diagnostiche - 8) disinfezione e sterilizzazione del materiale
per lassistenza diretta al malato - 9) opera di educazione sanitaria del paziente e
dei suoi familiari - 10) opera di orientamento e di istruzione nei
confronti del personale generico, degli allievi e
del personale esecutivo - 11) interventi di urgenza (respirazione
artificiale, ossigenoterapia, massaggio cardiaco
esterno, manovre emostatiche) seguiti da
immediata richiesta di intervento medico
50- 12) somministrazione dei medicinali prescritti ed
esecuzione dei seguenti trattamenti diagnostici e
curativi ordinati dal medico - a) prelievo capillare e venoso del sangue
- b) iniezioni ipodermiche, intramuscolari e test
allergo-diagnostici - c) ipodermoclisi
- d) vaccinazioni per via orale, per via
intramuscolare e percutanee - e) rettoclisi
- f) frizioni impacchi, massaggi, ginnastica
medica - g) Applicazioni elettriche più semplici,
esecuzione di ECG, EEG, e similari - h) Medicazioni e bendaggi
- i) Clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi
- l) Lavande vaginali
- m)Cateterismo nella donna
- n) Cateterismo nelluomo con cateteri molli
- o) Sondaggio gastrico e duodenale a scopo
diagnostico - p) Lavanda gastrica
- q) Bagni terapeutici e medicati
- r) Prelevamento di secrezioni ed escrezioni a
scopo diagnostico prelevamento dei tamponi.
51- Le prestazioni di cui ai punti d, g, n, o, p,
debbono essere eseguite su prescrizione e sotto
controllo medico. - E consentita agli infermieri professionali la
pratica delle iniezioni endovenose. Tale attività
potrà essere svolta dagli infermieri
professionali soltanto nellambito di
organizzazioni ospedaliere o clinico
universitarie e sotto indicazione specifica del
medico responsabile del reparto.
52Infermiere GenericoD.P.R. 14 marzo 1974 n. 225
Titolo V
- Linfermiere generico coadiuva linfermiere
professionale in tutte le sue attività e su
prescrizione del medico provvede direttamente
alle seguenti operazioni - 1) assistenza completa al malato, particolarmente
in ordine alle operazioni di pulizia e di
alimentazione, di riassetto del letto e del
comodino del paziente e della disinfezione
dellambiente e di altri eventuali compiti
compatibili con la qualifica a giudizio della
Direzione Sanitaria - 2) raccolta degli escreti
- 3) clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi,
rettoclisi - 4) bagni terapeutici e medicati, frizioni
- 5) Medicazioni semplici e bendaggi
- 6) Pulizia, preparazione ed eventuale
disinfezione del materiale sanitario - 7) Rilevamento ed annotazione della temperatura,
del polso e del respiro - 8) somministrazione dei medicinali prescritti
- 9) Iniezioni ipodermiche e ed intramuscolari
53- 10) sorveglianza di fleboclisi
- 11) respirazione artificiale, massaggio cardiaco
esterno, manovre emostatiche di emergenza. - Gli infermieri generici che operano presso
istituzioni pubbliche e private sono inoltre
tenuti - 1) a partecipare alle riunioni periodiche di
gruppo per finalità di aggiornamento
organizzazione professionale e organizzazione del
lavoro. - 2) a svolgere tutte le attività necessarie per
soddisfare le esigenze psicologiche del malato e
per mantenere un clima di buone relazioni umane
con i pazienti e con le loro famiglie.
54MINISTERO DELLA SANITADecreto 14 SETTEMBRE
1994, N. 739
- Regolamento concernente la individuazione della
figura e relativo profilo professionale
dellInfermiere. - Si compone di 3 articoli.
55Decreto 14 SETTEMBRE 1994, N. 739(Profilo
dellinfermiere)
- Articolo 1
- 1 - E' individuata la figura professionale
dell'infermiere con il seguente profilo - l'infermiere è l'operatore sanitario che, in
possesso del diploma universitario abilitante e
dell'iscrizione all'albo professionale è
responsabile dell'assistenza generale
infermieristica. - 2 - L'assistenza infermieristica preventiva,
curativa, palliativa e riabilitativa è di natura
tecnica, relazionale, educativa. Le principali
funzioni sono la prevenzione delle malattie,
l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte
le età e l'educazione sanitaria.
56Decreto 14 SETTEMBRE 1994, N. 739(Profilo
dellinfermiere)
- FUNZIONI DELLINFERMIEREa) partecipa
all'identificazione dei bisogni di salute della
persona e della collettivitàb) identifica i
bisogni di assistenza infermieristica della
persona e della collettività e formula i relativi
obiettivic) pianifica, gestisce e valuta
l'intervento assistenziale infermieristicod)
garantisce la corretta applicazione delle
prescrizioni diagnostico-terapeutichee) agisce
sia individualmente sia in collaborazione con gli
altri operatori sanitari e socialif) per
l'espletamento delle funzioni si avvale, ove
necessario, dell'opera del personale di
supportog) svolge la sua attività professionale
in strutture sanitarie pubbliche o private, nel
territorio e nell'assistenza domiciliare, in
regime di dipendenza o libero-professionale.
57Decreto 14 SETTEMBRE 1994, N. 739(Profilo
dellinfermiere)
- 4 - L'infermiere contribuisce alla formazione del
personale di supporto e concorre direttamente
all'aggiornamento relativo al proprio profilo
professionale e alla ricerca. - 5 - La formazione infermieristica post-base per
la pratica specialistica è intesa a fornire agli
infermieri di assistenza generale delle
conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che
permettano loro di fornire specifiche prestazioni
infermieristiche nelle seguenti aree - a) sanità pubblica infermiere di sanità
pubblicab) pediatria infermiere pediatricoc)
salute mentale-psichiatria infermiere
psichiatricod) geriatria infermiere
geriatricoe) area critica infermiere di area
critica - 6 - In relazione a motivate esigenze emergenti
dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere
individuate, con decreto del ministero della
Sanità, ulteriori aree richiedenti una formazione
complementare specifica.
58Decreto 14 SETTEMBRE 1994, N. 739(Profilo
dellinfermiere)
- 7 - Il percorso formativo viene definito con
decreto del ministero della Sanità e si conclude
con il rilascio di un attestato di formazione
specialistica che costituisce titolo
preferenziale per l'esercizio delle funzioni
specifiche nelle diverse aree, dopo il
superamento di apposite prove valutative. La
natura preferenziale del titolo è strettamente
legata alla sussistenza di obiettive necessità
del servizio e recede in presenza di mutate
condizioni di fatto. - Articolo 2
- 1 - Il diploma universitario di infermiere,
conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del
Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, abilita allesercizio della
professione, previa iscrizione al relativo Albo
professionale. - Articolo 3
- 1 - Con decreto del ministro della Sanità di
concerto con il ministro dell'Università e della
Ricerca scientifica e tecnologica sono
individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti
in base al precedente ordinamento, che sono
equipollenti al diploma universitario di cui
all'articolo 2 ai fini dell'esercizio della
relativa attività professionale e dell'accesso ai
pubblici uffici.
59MINISTERO DELLA SANITADecreto 17 GENNAIO 1997,
N. 70
- Regolamento concernente la individuazione della
figura e relativo profilo professionale
dellInfermiere PEDIATRICO. - Si compone di 2 articoli.
60Decreto 17 GENNAIO 1997, N. 70(Profilo
Infermiere Pediatrico)
- Articolo 1
- È individuata la figura professionale
dell'infermiere pediatrico con il seguente
profilo l'infermiere pediatrico è l'operatore
sanitario che, in possesso del diploma
universitario abilitante e dell'iscrizione
all'albo professionale, è responsabile
dell'assistenza infermieristica pediatrica. - 2. L'assistenza infermieristica pediatrica,
preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa
è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le
principali funzioni sono la prevenzione delle
malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili
in età evolutiva e l'educazione sanitaria.
61Decreto 17 GENNAIO 1997, N. 70(Profilo
Infermiere Pediatrico)
- 3. L'infermiere pediatrico
- a) partecipa all'identificazione dei bisogni di
salute fisica e psichica del neonato, del
bambino, dell'adolescente, della famiglia - b) identifica i bisogni di assistenza
infermieristica pediatrica e formula i relativi
obiettivi - c) pianifica, conduce e valuta l'intervento
assistenziale infermieristico pediatrico - d) partecipa
- 1) ad interventi di educazione sanitaria sia
nell'ambito della famiglia e della comunità - 2) alla cura degli individui sani in età
evolutiva nel quadro di programmi di promozione
della salute e prevenzione delle malattie e - degli incidenti
- 3) all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e
ospedaliera dei neonati - 4) all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e
ospedaliera dei soggetti di età inferiore a 18
anni affetti da malattie acute e croniche - 5) alla cura degli individui in età
adolescenziale nel quadro dei programmi di
prevenzione e supporto socio-sanitario - e) garantisce la corretta applicazione delle
prescrizioni diagnostico-terapeutiche - f) agisce sia individualmente sia in
collaborazione con gli operatori sanitari e
sociali - g) si avvale, ove necessario, dell'opera del
personale di supporto per l'espletamento delle
funzioni.
62Decreto 17 GENNAIO 1997, N. 70(Profilo
Infermiere Pediatrico)
4. L'infermiere pediatrico contribuisce alla
formazione del personale di supporto e concorre
direttamente all'aggiornamento relativo al
proprio profilo professionale. 5. L'infermiere
pediatrico svolge la sua attività professionale
in strutture sanitarie pubbliche o private, nel
territorio e nell'assistenza domiciliare, in
regime di dipendenza o libero-professionale. A
rticolo 2 1. Il diploma universitario di
infermiere pediatrico, conseguito ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 (2), e successive
modificazioni, abilita all'esercizio della
professione, previa iscrizione al relativo albo
professionale.
63MINISTERO DELLA SANITADecreto 14 settembre
1994, N. 740
- Regolamento concernente la individuazione della
figura e relativo profilo professionale
dellOstetrica/o. - Si compone di 4 articoli.
64Decreto 14 settembre 1994, N. 740(Profilo
dellOstetrica)
- Articolo 1
- È individuata la figura professionale ostetrica/o
con il seguente profilo lostetrica/o è
loperatore sanitario che in possesso del diploma
universitario abilitante e delliscrizione
allalbo professionale , assiste e consiglia la
donna nel periodo della gravidanza , durante il
parto e nel puerperio , conduce e porta a termine
parti e eutocici con propria responsabilità e
presta assistenza al neonato. - 2. Lostetrica/o per quanto di sua competenza,
partecipa - a) ad interventi di educazione sanitaria e
sessuale sia nellambito della famiglia che nella
comunità - b) alla preparazione psicoprofilattica al parto
- c) alla preparazione e allassistenza ad
interventi ginecologici - d) alla prevenzione e allaccertamento dei tumori
della sfera genitale femminile - e) ai programmi di assistenza materna e
neonatale. - 3. Lostetrica/o, nel rispetto delletica
professionale, gestisce , come membro dellequipe
sanitaria , lintervento assistenziale di propria
competenza - 4. Lostetrica/o contribuisce alla formazione
del personale di supporto e concorre direttamente
allaggiornamento relativo al proprio profilo
professionale e alla ricerca - 5. Lostetrica/o è in grado di individuare
situazioni potenzialmente patologiche che
richiedono intervento medico e di praticare , ove
occorre , le relative misure di particolare
emergenza - 6. Lostetrica/o svolge la sua attività in
strutture sanitarie, pubbliche o private , in
regime di dipendenza o libero professionale
65Decreto 14 settembre 1994, N. 740(Profilo
dellOstetrica)
- Articolo 2
- 1. Con decreto del Ministero della Sanità , è
disciplinata la formazione complementare in
relazione a specifiche esigenze del Servizio
Sanitario Nazionale - Articolo 3
- 1. Il diploma universitario di ostetrica/o ,
conseguito ai sensi dellarticolo 6 , comma 3 ,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni abilita allesercizio
della professione previa iscrizione al relativo
albo professionale - Articolo 4
- 1. Con decreto del Ministero della Sanità di
concerto con il Ministro della Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica sono
individuati i diplomi e gli attestati ,
conseguiti in base al precedente ordinamento ,
che sono equipollenti al diploma universitario di
cui allarticolo 3 ai fini dellesercizio della
relativa attività professionale e dellaccesso ai
pubblici uffici. - Il presente decreto, munito del sigillo di Stato
sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica Italiana. E fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
66Patto Infermiere Cittadino 1996
67Il Patto Infermiere Cittadino12 Maggio 1996
Io infermiere, mi impegno nei tuoi confronti a
- PRESENTARMI al nostro primo incontro, spiegarti
chi sono e cosa posso fare per te - SAPERE chi sei, riconoscerti, chiamarti per nome
e cognome - FARMI RICONOSCERE attraverso la divisa ed il
cartellino di riconoscimento - DARTI RISPOSTE chiare e comprensibili o
indirizzarti alle persone e agli organi
competenti - FORNIRTI INFORMAZIONI utili a rendere più agevole
il contatto con linsieme dei servizi sanitari - GARANTIRTI le migliori condizioni igieniche e
ambientali - FAVORIRTI nel mantenere le tue relazioni sociali
e familiari - RISPETTARE il tuo tempo e le tue abitudini
- AIUTARTI ad affrontare in modo equilibrato e
dignitoso la tua giornata supportandoti nei gesti
quotidiani di mangiare, lavarsi,muoversi,
dormire,quando non sei in grado di farlo da solo
68Il Patto Infermiere Cittadino12 Maggio 1996
- INDIVIDUARE i tuoi bisogni di assistenza ,
condividerli con te, proporti le possibili
soluzioni , operare insieme per risolvere i
problemi - INSEGNARTI quali sono i comportamenti più
adeguati per ottimizzare il tuo stato di salute
nel rispetto delle tue scelte e stile di vita - GARANTIRTI competenza, abilità ed umanità nello
svolgimento delle tue prestazioni assistenziali - RISPETTARE la tua dignità, le tue insicurezze e
garantirti la riservatezza - ASCOLTARTI con attenzione e disponibilità
quando hai bisogno - STARTI VICINO quando soffri , quando hai paura,
quando la medicina e la tecnica non bastano - PROMUOVERE e partecipare ad iniziative atte a
migliorare le risposte assistenziali
infermieristiche allinterno dellorganizzazione - SEGNALARE agli organi e figure competenti le
situazioni che ti possono causare danni e disagi.
69Legge 26 febbraio 1999, n.42 Disposizioni in
materia di professioni sanitarie.
70Legge 26 febbraio 1999, n. 42Disposizioni in
materia di professioni sanitariepubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999
- Art.1 Definizione delle professioni sanitarie
- La denominazione "professione sanitaria
ausiliaria" è sostituita dalla denominazione
"professione sanitaria". - Viene abrogato il DPR 225/74 (mansionario)
71Qual è il campo proprio di attività e di
responsabilità delle professioni sanitarie?
- Il campo proprio di attività e di responsabilità
delle professioni sanitarie è determinato da - i contenuti dei decreti ministeriali istitutivi
dei relativi profili professionali - gli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di
diploma universitario e di formazione post-base - gli specifici codici deontologici,
- fatte salve le competenze previste per le
professioni mediche e per le altre professioni
del ruolo sanitario ()
Legge 26 febbraio 1999, n. 42
72Legge 26 febbraio 1999, n. 42Art.4 Diplomi
conseguiti in base alla normativa anteriore a
quella di attuazione dellarticolo 6, comma 3 del
decreto legislativo 30/12/92 n. 502 e successive
modificazioni
- i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla
precedente normativa, che abbiano permesso
l'iscrizione ai relativi albi professionali o
l'attività professionale in regime di lavoro
dipendente o autonomo () sono equipollenti ai
diplomi universitari () ai fini dell'esercizio
professionale e dell'accesso alla formazione
post-base.
73Da che cosa è delimitato il campo proprio di
attività e di responsabilità dellinfermiere?
Profilo (Decreti Ministeriali)
Ordinamento Didattico
Codice Deontologico
74Ordinamento DidatticoLauree Triennali
- Decreto n. 509/1999
- Regolamento recante norme concernenti
- lautonomia didattica degli atenei.
- Decreto MURST del 2 aprile 2001
- Determinazione delle classi delle lauree
universitarie - delle professioni sanitarie.
- Tutte le professioni vengono raggruppate in 4
distinte classi di laurea - Classe delle lauree in professioni sanitarie
infermieristiche e professione sanitaria
ostetrica - Classe delle lauree in professioni sanitarie
della riabilitazione - Classe delle lauree in professioni sanitarie
tecniche - Classe delle lauree in professioni sanitarie
della prevenzione
75Decreto Ministeriale 2001 (1 Classe di Laurea)
- Professioni sanitarie infermieristiche e
professione sanitaria ostetrica - Infermiere
- Ostetrica/o
- Infermiere pediatrico
76Decreto Ministeriale 2001 (2 Classe di
Laurea)Professioni sanitarie riabilitative
- Podologo
- Fisioterapista
- Logopedista
- Ortottista assistente di oftalmologia
- Terapista della neuro e psicomotricità delletà
evolutiva - Tecnico della riabilitazione psichiatrica
- Terapista occupazionale
- Educatore professionale
77Decreto Ministeriale 2001 (3 Classe di
Laurea)Professioni tecnico-sanitarie
- Area tecnico-diagnostica
- Tecnico audiometrista
- Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
- Tecnico sanitario di radiologia medica
- Tecnico di neurofisiopatologia
- Area tecnico-assistenziale
- Tecnico ortopedico
- Tecnico audioprotesista
- Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare - Igienista dentale
- dietista
78Decreto Ministeriale 2001 (4 Classe di
Laurea)Professioni tecniche della prevenzione
- Tecnico della prevenzione nellambiente e nei
luoghi di lavoro - Assistente sanitario
79Ordinamento DidatticoLauree Specialistiche
(Magistrali)
- Decreto n. 509/1999
- Regolamento recante norme concernenti
- lautonomia didattica degli atenei.
- Decreto MURST del 2 aprile 2001
- Determinazione delle classi delle lauree
universitarie - delle professioni sanitarie.
- Lesatta numerazione e denominazione delle lauree
magistrali (specialistiche) ricalca la
classificazione data per le lauree triennali - Classe delle lauree specialistiche nelle scienze
delle professioni sanitarie infermieristiche e
ostetriche - Classe delle lauree specialistiche nelle scienze
delle professioni sanitarie della riabilitazione - Classe delle lauree specialistiche nelle scienze
delle professioni sanitarie tecniche - Classe delle lauree specialistiche nelle scienze
delle professioni sanitarie della prevenzione - Rispetto alle lauree triennali qui compare la
denominazione scienze
80Laurea specialistica (Magistrale)
- Decreto 9 luglio 2004
- (Modalità e contenuti delle prove di ammissione
ai corsi di laurea specialistica delle
professioni sanitarie per lanno accademico
2004-2005) - Decreto 1 ottobre 2004
- (Modifica delle modalità di ammissione ai corsi
di laurea specialistica delle professioni
sanitarie per lanno accademico 2004-2005)
81Esempio
3 Anno I semestre
82(No Transcript)
83(No Transcript)
84(No Transcript)
85Legge 10 agosto 2000, n. 251
Disciplina delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione,
della prevenzione nonché della professione
ostetrica.
86Legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione, della prevenzione nonché
della professione ostetrica"Art. 1 Professioni
sanitarie infermieristiche e professione ostetrica
- Gli operatori delle professioni sanitarie
dellarea delle scienze infermieristiche e della
professione sanitaria ostetrica svolgono con
autonomia professionale attività dirette alla
prevenzione, alla cura e salvaguardia della
salute individuale e collettiva, espletando le
funzioni individuate dalle norme istitutive dei
relativi profili professionali nonché dagli
specifici codici deontologici ed utilizzando
metodologie di pianificazione per obiettivi
dellassistenza.
Autonomia
Pianificazione
87Legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione, della prevenzione nonché
della professione ostetrica"Art. 1 Professioni
sanitarie infermieristiche e professione ostetrica
- 2. Lo Stato e le regioni promuovono,
nellesercizio delle proprie funzioni
legislative, di indirizzo, di programmazione ed
amministrative, la valorizzazione e la
responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo
delle professioni infermieristico-ostetriche al
fine di contribuire alla realizzazione del
diritto alla salute, al processo di
aziendalizzazione nel Servizio sanitario
nazionale, allintegrazione dellorganizzazione
del lavoro della sanità in Italia con quelle
degli altri Stati dellUnione europea.
Responsabilizzazione
Valorizzazione
88Legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione, della prevenzione nonché
della professione ostetrica"Art. 1 Professioni
sanitarie infermieristiche e professione ostetrica
- 3. Il Ministero della sanità emana linee guida
per - a) lattribuzione in tutte le aziende sanitarie
della diretta responsabilità e gestione delle
attività di assistenza infermieristica e delle
connesse funzioni - b) la revisione dellorganizzazione del lavoro,
incentivando modelli di assistenza
personalizzata.
89- Art. 2 Professioni sanitarie riabilitative
- Art. 3 Professioni tecnico-sanitarie
- Art. 4 Professioni tecniche della prevenzione
- Art. 5 Formazione universitaria
- Il Ministro delluniversità e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro della sanità, ai sensi e per gli effetti
di cui allarticolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127, individua con uno o più
decreti i criteri per la disciplina degli
ordinamenti didattici di specifici corsi
universitari ai quali possono accedere gli
esercenti le professioni di cui agli articoli
1,2,3 e 4 della presente legge, in possesso di
diploma universitario o di titolo equipollente
per legge. - 2. Le università nelle quali è attivata la
scuola diretta a fini speciali per docenti e
dirigenti di assistenza infermieristica sono
autorizzate alla progressiva disattivazione della
suddetta scuola contestualmente alla attivazione
dei corsi universitari di cui al comma 1 -
90Legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione, della prevenzione nonché
della professione ostetrica"Art. 6 Definizione
delle professioni e dei relativi livelli di
inquadramento
- 2. Il Governo () , definisce la disciplina
concorsuale, riservata al personale in possesso
degli specifici diplomi rilasciati al termine dei
corsi universitari di cui allarticolo 5, comma
1, della presente legge, per laccesso ad una
nuova qualifica unica di dirigente del ruolo
sanitario, alla quale si accede con requisiti
analoghi a quelli richiesti per laccesso alla
dirigenza del Servizio sanitario nazionale ()
Ruolo di Dirigente
91Legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione, della prevenzione nonché
della professione ostetrica" Art. 7
Disposizione transitorie
- 1. Al fine di migliorare lassistenza e per la
qualificazione delle risorse, le aziende
sanitarie possono istituire il servizio
dellassistenza infermieristica ed ostetrica e
possono attribuire lincarico di dirigente del
medesimo servizio () lincarico, di durata
triennale rinnovabile, è regolato da contratti a
tempo determinato () - 3. La legge regionale che disciplina lattività
e la composizione del Collegio di direzione (),
prevede la partecipazione al medesimo Collegio
dei dirigenti aziendali di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo.
92Il processo di assistenza infermieristica(Process
o di Nursing)
Raccolta e Classificazione dei dati
Scelta e attuazione Azioni di AI
Identificazione dei bisogni
VALUTAZIONE
Formulazione obiettivi assistenziali
93Legge 8 Gennaio 2002, n. 1 Conversione in
legge con modificazioni del decreto - legge 12
novembre 2001 , n. 402 , recante disposizioni
urgenti in materia di personale sanitario"
94Legge 8 Gennaio 2002, n. 1 Conversione in
legge con modificazioni , del decreto - legge 12
novembre 2001 , n. 402 , recante disposizioni
urgenti in materia di personale sanitario" Art.
1
- Prestazioni aggiuntive programmabili da parte
degli infermieri dipendenti ed emergenza
infermieristica - 1. In caso di accertata impossibilità a coprire
posti di infermiere e di tecnico sanitario di
radiologia medica mediante il ricorso a procedure
concorsuali, le Aziende (), hanno facoltà, non
oltre il 31 dicembre 2003 - a.di riammettere in servizio infermieri e
tecnici sanitari di radiologia medica che abbiano
volontariamente risolto il rapporto di lavoro da
non oltre cinque anni nel rispetto della
procedura di cui all'articolo 24 del C.C.N.L.
integrativo del 20 settembre 2001 - b.di stipulare contratti di lavoro, a tempo
determinato () per la durata massima di un
anno, rinnovabile ()
95Legge 8 Gennaio 2002, n. 1 Conversione in
legge con modificazioni , del decreto - legge 12
novembre 2001 , n. 402 , recante disposizioni
urgenti in materia di personale sanitario" Art. 1
- 2. Fermo restando il vincolo finanziario () le
Aziende () previa autorizzazione della regione,
possono remunerare agli infermieri dipendenti, in
forza di un contratto con l'azienda, prestazioni
orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno
di servizio, rispetto a quelle proprie del
rapporto di dipendenza tali prestazioni sono
rese in regime libero professionale () - 3. Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive
gli infermieri e i tecnici sanitari di radiologia
medica dipendenti dalla stessa Amministrazione,
in possesso dei seguenti requisiti - a.essere in servizio con rapporto di lavoro
a tempo pieno da almeno sei mesi - b.essere esenti da limitazioni anche
parziali o prescrizioni alle mansioni come
certificate dal medico competente - c.non beneficiare, nel mese in cui è
richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti
normativi o contrattuali che comportino la
riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di
servizio, comprese le assenze per malattia.
96Legge 8 Gennaio 2002, n. 1 Conversione in
legge con modificazioni , del decreto - legge 12
novembre 2001 , n. 402 , recante disposizioni
urgenti in materia di personale sanitario"
- () per l'operatore socio-sanitario restano
confermate le disposizioni di cui all'accordo
intervenuto il 22 febbraio 2001 in sede di
conferenza Stato-regioni () - Con la stessa procedura è disciplinata, per
l'operatore socio-sanitario la formazione
complementare in assistenza sanitaria che
consente a detto operatore di collaborare con
l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere
alcune attività assistenziali in base
all'organizzazione dell'unità funzionale di
appartenenza e conformemente alle direttive del
responsabile dell'assistenza infermieristica od
ostetrica o sotto la sua supervisione.
97Legge 8 Gennaio 2002, n. 1 Conversione in
legge con modificazioni , del decreto - legge 12
novembre 2001 , n. 402 , recante disposizioni
urgenti in materia di personale sanitario"
- 10. I diplomi, conseguiti in base alla normativa
precedente, dalle professioni sanitarie () sono
validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea
specialistica, ai master ed agli altri corsi di
formazione post-base () attivati dalle
università.
98LEGGE 43/2006 Disposizioni in materia di
professioni sanitarie Infermieristiche,
ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e
della prevenzione e delega al Governo per
listituzione dei relativi ordini professionali
99LEGGE 43/2006
- Art. 2 comma 3
- Liscrizione allalbo professionale è
obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è
subordinata al conseguimento del titolo
abilitante .
100LEGGE 43/2006
- Art. 4
- Il Governo è delegato ad adottare () uno o più
decreti legislativi al fine di istituire per le
professioni sanitarie () i relativi ordini
professionali
101LEGGE 43/2006 Art. 6 Istituzione della funzione
di coordinamento
- a)Professionisti in possesso del Diploma di
Laurea () - b)Professionisti coordinatori in possesso del
Master di primo livello in Management () - c)Professionisti specialisti in possesso del
master per le funzioni specialistiche - d)Professionisti dirigenti in possesso della
Laurea Specialistica () e che abbiano esercitato
lattività professionale con rapporto di lavoro
dipendente per almeno 5 anni ()
102LEGGE 43/2006 Art. 6 Istituzione della funzione
di coordinamento() il personale laureato
appartenente alle professioni sanitarie () è
articolato come segue
- 4. L'esercizio della funzione di coordinamento è
espletato da coloro che siano in possesso dei
seguenti requisiti - a) master di primo livello in management o per le
funzioni di coordinamento nell'area di
appartenenza, -
- b) esperienza almeno triennale nel profilo di
appartenenza.
103Codice Deontologico dell'Infermiere
Codici Deontologici precedenti emanati nel 1960 e
1977
Emanato dalla Federazione Nazionale IPASVI nel
1999
104Codice Deontologico dellInfermiereApprovato
dalla Federazione Nazionale Collegi IPASVI
Febbraio 1999Art. 1 - PREMESSA
1.1 Linfermiere è loperatore sanitario che , in
possesso del diploma abilitante e delliscrizione
allAlbo professionale, è responsabile
dellassistenza infermieristica. 1.2. Lassistenza
infermieristica è servizio alla persona e alla
collettività. Si realizza attraverso interventi
specifici, autonomi e complementari, di natura
tecnica, relazionale, ed educativa. 1.3. La
responsabilità dellinfermiere consiste nel
curare e prendersi cura della persona, nel
rispetto della vita, della salute, della libertà
e della dignità dellindividuo. 1.4. Il Codice
deontologico guida linfermiere nello sviluppo
della identità professionale e nellassunzione di
un comportamento eticamente responsabile. È uno
strumento che informa il cittadino sui
comportamenti che può attendersi dallinfermiere.
1.5. Linfermiere, con la partecipazione ai
propri organismi di rappresentanza, manifesta la
appartenenza al gruppo professionale,
laccettazione dei valori contenuti nel Codice
deontologico e limpegno a viverli nel
quotidiano.
105Codice Deontologico dellInfermiereArt. 2
-PRINCIPI ETICI DELLA PROFESSIONE
2.1. Il rispetto dei diritti fondamentali
delluomo e dei principi etici della professione
è condizione essenziale per lassunzione della
responsabilità delle cure infermieristiche.
2.2. Linfermiere riconosce la salute come bene
fondamentale dellindividuo e interesse della
collettività e si impegna a tutelarlo con
attività di prevenzione, cura e riabilitazione.
2.3. Linfermiere riconosce che tutte le
persone hanno diritto ad uguale considerazione e
le assiste indipendentemente dalletà, dalla
condizione sociale ed economica, dalle cause di
malattia. 2.4. Linfermiere agisce tenendo
conto dei valori religiosi, ideologici ed etici,
nonché della cultura, etnia e sesso
dellindividuo. 2.5. Nel caso di conflitti
determinati da profonde diversità etiche,
linfermiere si impegna a trovare la soluzione
attraverso il dialogo. In presenza di volontà
profondamente in contrasto con i principi etici
della professione e con la coscienza personale,
si avvale del diritto allobiezione di coscienza.
2.6. Nellagire professionale, linfermiere si
impegna a non nuocere, orienta la sua azione
allautonomia e al bene dellassistito, di cui
attiva le risorse anche quando questi si trova in
condizioni di disabilità o svantaggio. 2.7.
Linfermiere contribuisce a rendere eque le
scelte allocative, anche attraverso luso
ottimale delle risorse. In carenza delle stesse,
individua le priorità sulla base di criteri
condivisi dalla comunità professionale.
106Codice Deontologico dellInfermiereArt. 3 -
NORME GENERALI
3.1. Linfermiere aggiorna le proprie conoscenze
attraverso la formazione permanente, la
riflessione critica sullesperienza e la ricerca,
al fine di migliorare la sua competenza.
Linfermiere fonda il proprio operato su
conoscenze validate e aggiornate, così da
garantire alla persona le cure e lassistenza più
efficaci. Linfermiere partecipa alla
formazione professionale, promuove ed attiva la
ricerca, cura la diffusione dei risultati, al
fine di migliorare lassistenza infermieristica.
3.2. Linfermiere assume responsabilità in base
al livello di competenza raggiunto e ricorre, se
necessario, allintervento o alla consulenza di
esperti. Riconosce che lintegrazione è la
migliore possibilità per far fronte ai problemi
dellassistito riconosce altresì limportanza di
prestare consulenza, ponendo le proprie
conoscenze ed abilità a disposizione della
comunità professionale. 3.3. Linfermiere
riconosce i limiti delle proprie conoscenze e
competenze e declina la responsabilità quando
ritenga di non poter agire con sicurezza. Ha il
diritto ed il dovere di richiedere formazione e/o
supervisione per pratiche nuove o sulle quali non
ha esperienza si astiene dal ricorrere a
sperimentazioni prive di guida che possono
costituire rischio per la persona.
107Codice Deontologico dellInfermiereArt. 3 -NORME
GENERALI (continua)
3.4. Linfermiere si attiva per lanalisi dei
dilemmi etici vissuti nelloperatività quotidiana
e ricorre, se necessario, alla consulenza
professionale e istituzionale, contribuendo così
al continuo divenire della riflessione etica.
3.5. Lagire professionale non deve essere
condizionato da pressioni o interessi personali
provenienti da persone assistite, altri
operatori, imprese, associazioni, organismi. In
caso di conflitto devono prevalere gli interessi
dellassistito. Linfermiere non può avvalersi
di cariche politiche o pubbliche per conseguire
vantaggi per sé od altri. Linfermiere può
svolgere forme di volontariato con modalità
conformi alla normativa vigente è libero di
prestare gratuitamente la sua opera, sempre che
questa avvenga occasionalmente. 3.6.
Linfermiere, in situazioni di emergenza, è
tenuto a prestare soccorso e ad attivarsi
tempestivamente per garantire lassistenza
necessaria. In caso di calamità, si mette a
disposizione dellautorità competente.
108Codice Deontologico dellInfermiereArt. 4
-RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA
4.1. Linfermiere promuove, attraverso
leducazione, stili di vita sani e la diffusione
di una cultura della s