Universitа di Pisa Corso di Laurea in Infermieristica Modulo di Infermieristica Generale ASPETTI GIURIDICI DELLA PROFESSIONE 1° semestre - PowerPoint PPT Presentation

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Universitа di Pisa Corso di Laurea in Infermieristica Modulo di Infermieristica Generale ASPETTI GIURIDICI DELLA PROFESSIONE 1° semestre

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Universit di Pisa Corso di Laurea in Infermieristica Modulo di Infermieristica Generale ASPETTI GIURIDICI DELLA PROFESSIONE 1 semestre Docente: – PowerPoint PPT presentation

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Title: Universitа di Pisa Corso di Laurea in Infermieristica Modulo di Infermieristica Generale ASPETTI GIURIDICI DELLA PROFESSIONE 1° semestre


1
Università di PisaCorso di Laurea in
InfermieristicaModulo di Infermieristica
GeneraleASPETTI GIURIDICI DELLA PROFESSIONE1
semestre
  • Docente
  • Luciana Traballoni
  • UOP Formazione Permanente e Complementare
  • del Personale Infermieristico
  • Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana

2
Programma A.A. 2008-2009
  • Linfermiere oggi caratteristiche generali
  • Profilo storico dellassistenza infermieristica
  • Florence Nightingale la nascita
    dellinfermieristica moderna
  • Cenni sul D.P.R. 14 marzo 1974 n. 225
    (Mansionario)
  • D.M. 14 settembre 1994 n. 739 Profilo
    dellinfermiere
  • D.M. 14 settembre 1994 n. 740 Profilo
    dellostetrica
  • D.M. 17 gennaio 1997 n. 70 Profilo
    dellinfermiere pediatrico
  • Patto Infermiere- Cittadino 1996
  • Codice Deontologico dellInfermiere (Febbraio
    1999)
  • Legge n. 42/99 (Disposizioni in materia di
    Professioni Sanitarie)
  • Legge n. 251/00 (Disciplina delle professioni
    sanitarie infermieristiche, tecniche, della
    riabilitazione, della prevenzione nonché della
    professione ostetrica)
  • Legge n. 1/02 (Disposizioni urgenti in materia
    sanitaria)
  • Legge n. 43/2006
  • La Federazione Europea Professioni
    Infermieristiche (FEPI), la Federazione
    Nazionale, il Coordinamento Regionale, il
    Collegio IPASVI provinciale.

3
Chi è linfermiere?
  • È un professionista sanitario
  • Professione
  • esercizio abituale di unattività intellettuale
  • contrapposta
  • a quella artigiana o manuale
  • per cui si usa il termine di mestiere
  • (Gabrielli Grande Dizionario della lingua
    italiana Ed. Mondadori 1989)

D.M. 739/94 Regolamento concernente
lindividuazione della figura e relativo profilo
professionale dellInfermiere
4
Quali requisiti?
  • Ha un titolo di studio universitario abilitante

E iscritto allAlbo Professionale
Albo elenco ufficiale in cui sono registrati i
nomi delle persone abilitate a esercitare una
data professione o costituenti un corpo
accademico o un'associazione es. Albo degli
avvocati Albo degli infermieri, Albo delle
ostetriche, etc Ordine/Collegio categoria di
professionisti organizzata con propri organismi
rappresentativi e un proprio albo
professionalees. Ordine dei medici, ordine degli
avvocati, etc.
5
Chi è linfermiere?
  • È un professionista sanitario
  • Ha un titolo di studio universitario abilitante

E iscritto allAlbo Professionale
  • È responsabile dellassistenza generale
    infermieristica.

D.M. 739/94 Regolamento concernente
lindividuazione della figura e relativo profilo
professionale dellInfermiere
6
Che cosè lAssistenza Infermieristica?
  • L'assistenza infermieristica può essere
  • Preventiva
  • Curativa
  • Palliativa
  • Riabilitativa

D.M. 739/94 Regolamento concernente
lindividuazione della figura e relativo profilo
professionale dellInfermiere
7
Che cosè lAssistenza Infermieristica?
  • LAssistenza Infermieristica è di natura
  • tecnica
  • relazionale
  • educativa

  • Museo
    dell Infermiere Istituti Ortopedici Rizzoli di
    Bolognai

D.M. 739/94 Regolamento concernente
lindividuazione della figura e relativo profilo
professionale dellInfermiere
8
Quali sono le principali funzioni dellAssistenza
Infermieristica?
  • prevenzione delle malattie
  • assistenza dei malati e dei disabili di tutte le
    età
  • educazione sanitaria.

D.M. 739/94 Regolamento concernente
lindividuazione della figura e relativo profilo
professionale dellInfermiere
9
Evoluzione storica
  • sviluppo sociale e culturale
  • sviluppo della scienza e della pratica medica
  • condizione della donna nelle varie epoche e
    società

10
Infermiera
domestica
pulizie
analfabeta
alcolizzata
11
Riferimenti storici
  • Inghilterra nascita della professione
  • Stati Uniti influenze culturali nella
    professione
  • Italia nostra realtà

12
Antichità/Epoca pre-cristiana
  • Medicina

magia
religione
13
Epoca romana
  • VALETUDINARIA
  • (Fino a 200 ricoverati)
  • Vi operavano medici e servi

14
Primi secoli era cristiana
  • Solidarietà
  • Amore cristiano
  • Aiuto verso chi soffre
  • Diaconi e diaconesse
  • Assistenza ai malati e ai poveri (sul territorio)

Il primo ospedale romano fu fondato dalla
nobildonna Fabiola (390 d.c.)
15
  • Diffusione e riconoscimento della religione
    cristiana
  • Consolidamento della struttura gerarchica della
    Chiesa
  • Distacco fra clero e laici
  • Beneficenza (sostituisce la fraternità,
    solidarietà)
  • Ospedali per la cura dei poveri
  • Amore cristiano (ordini religiosi)

16
Alto Medio Evo
  • Sviluppo ordini monastici
  • Si cerca di garantire le elementari norme
    igieniche (bere e mangiare)
  • La Medicina è poco sviluppata
  • Viene fornita soprattutto unassistenza religiosa
  • Accettazione della malattia

Custodia
17
Secoli XI e XII
  • Sviluppo delle Arti e delle Corporazioni
  • Ospedale degli Innocenti (Firenze)
  • Passaggio da carità a diritto per certe categorie
    di lavoratori
  • Assistenza ancora appannaggio della Chiesa
  • Pie associazioni laiche (Beghine, Oblate.. Monna
    Tessa)

18
Secoli XIII e XIV
  • Aumenta la differenza di classi (brigantaggio,
    accattonaggio, vagabondaggio)
  • Affermazione del medico con formazione
    universitaria
  • Morte alle streghe
  • (spesso guaritrici)

19
Secoli XVI - XVII
  • Internamenti per vagabondaggi
  • Evoluzione della medicina
  • Condizioni igieniche scadenti
  • Infermiere lavoro di poco valore..(reclutamento
    da classi inferiori)

1621 epidemia di tifo a Firenze
20
1570 ospedale romano di S. Spirito
  • Venti letti pieni, qual vomita, qual grida, qual
    tosse, qual tira il fiato, qual esala lanima,
    qual farnetica che bisogna legarlo, qual si duole
    e si lamenta () il servizio è pessimo e
    abominevole () andrà uno di quelli poltroni a
    dare il pasto ad un infermo, troverà il meschino
    afflitto e svogliato, prostrato et debile che
    appena il letto sostiene, et li dirà bevi su,
    manda giù, che ti possa strangolare

A. Pazzini, LOspedale nei secoli, Orizzonte
MedicoRoma 1958
21
Il Settecento
  • Illuminismo (la carità cristiana tende ad essere
    sostituita da una solidarietà laica, fondata
    sulla ragione)
  • Dichiarazione di principi Uguaglianza degli
    uomini, Diritti dei bisognosi
  • Nascita delle moderne Scienze Umane
  • Nascono gli ospedali a padiglioni
  • Si diffonde la pratica dellinsegnamento agli
    studenti di medicina
  • Infermiere domestiche

22
1770 rivoluzione industriale
  • Aumento attività produttive
  • Impiego delle macchine
  • Miglioramento dello stato di salute (durata di
    vita media, riduzione mortalità infantile)
  • Maggiore disponibilità di mezzi di sussistenza,
    miglioramenti igienico-sanitari e diffusione
    dellistruzione
  • Progressi della medicina (betteriologia, malattie
    infettive)
  • Sviluppo degli ospedali (anche i benestanti vi si
    ricoverano)

23
Florence Nightingale (1820-1910)
  • Famiglia molto ricca (alta società inglese)
  • Vasta educazione
  • Viaggia molto
  • Contatti con il mondo della politica
  • Profonda fede religiosa
  • Vuole aiutare il prossimo
  • Vuole lavorare in ospedale
  • Opposizione della famiglia
  • 1851 esperienza di Kaiserswerth

24
Guerra di Crimea (1853 1856) Ospedale Militare
sul Bosforo
  • La maniera con cui vengono trattati i malati e i
    feriti è degna solo dei selvaggi del Dahomey ()
    Non ci sono né assistenti né infermiere per
    eseguire gli ordini dei medici e per assistere i
    malati negli intervalli tra le visite. Qui i
    Francesi ci superano di gran lunga la loro
    attrezzatura medica è eccellente, i loro medici
    molto più numerosi ed essi hanno anche laiuto
    delle Suore di Carità () queste religiose sono
    delle ottime infermiere.
  • (13 ottobre 1854 W.H. Russel corrispondente di
    guerra per il Times )

25
Signora della lampada
  • Alta mortalità dei soldati per
  • Tifo
  • Colera
  • Dissenteria
  • Scorbuto
  • Gangrena
  • Altre malattie ..
  • Interventi
  • Vitto
  • Corsie abitabili
  • Servizi igienici
  • Vestiario sufficiente e pulito
  • Sostegno psicologico
  • Locali ricreativi

Risultati notevoli
26
  • 1861 F.N. collabora con il governo di Washington.

  • ( Guerra di secessione).
  • Jean Henry Dunant filantropo ginevrino fonda la
    Croce Rossa.

J. H. Dunant
27
Florence Nightingale
.. rinnovare profondamente il reclutamento, la
formazione e la stessa pratica dellassistenza
infermieristica . Formare una professione
laica, rispettabile e aperta alle giovani di
buona famiglia 1860 Scuola per Infermiere
annessa allOspedale londinese St. Tomas (15
allieve)
1820-1910
28
La scuola ha la durata di 1 anno.
  • Caratteristiche
  • Zelo religioso
  • Una disciplina di tipo militare
  • Modelli culturali della famiglia ricca dellepoca
  • Scuola convitto femminile
  • Le origini della scuola sono strettamente
    collegate con listituzione ospedaliera, a
    differenza di quella dei medici svolta in
    università.

29
Considerazioni
  • Attribuisce grande importanza allambiente (aria,
    temperatura, ) nel condizionare la salute.
  • Losservazione accurata del paziente è indicata
    come essenziale per lesercizio dellassistenza
  • Aspetti psicologici della persona assistita.
  • 1859 Notes on Nursing

30
Critiche
  • () linfermiera Nightingale era semplicemente
    la Signora ideale, trapiantata dalla casa
    allospedale e sollevata dalla responsabilità
    della riproduzione. Al medico essa portava la
    virtù, caratteristica di una moglie,
    dellobbedienza assoluta. Al paziente portava
    labnegazione devota di una madre. Ai lavoratori
    dellospedale di livello più basso essa portava
    la disciplina, rigorosa ma cortese, di chi
    governa una casa ed è abituato a trattare con
    persone di servizio

31
Il Novecento lassistenza infermieristica in
Gran Bretagna
  • Prolungamento da uno a tre anni della formazione
    (scuola convitto)
  • Motivazioni
  • Distinguersi dalle occupazioni di tipo domestico
  • Donne di condizioni modeste che esercitavano nei
    piccoli ospedali
  • Riconoscimento della professione (e quindi delle
    capacità della donna).

32
Continua
  • Istituzione dellAlbo delle Infermiere (1919)
  • General Nursing Council rappresentato dalle
    Dirigenti
  • Controllo della professione affidato ad unélite
    di Infermiere Dirigenti
  • Carenza infermieri qualificati (nel 1937 54 ore
    sett.)
  • Dopo la 2 guerra mondiale figure di assistenti
    infermieri (meno qualificati, tipo infermiere
    generico)

33
Il Novecentolassistenza infermieristica negli
Stati Uniti
  • Lassistenza infermieristica in ospedale viene
    svolta da ex carcerate. Di notte non vi sono
    infermieri, ma soltanto tre custodi, che devono
    andare in giro a controllare circa ottocento
    pazienti. Gli ammalati dormono in tre per due
    letti o in cinque per tre letti. In condizioni
    del genere non è strano che la setticemia sia
    frequente, né che muoia un amputato su due e una
    partoriente ogni undici.
  • (1873 Inchiesta effettuata da unAssociazione
    Femminile presso lOspedale Bellevue di New York)

34
Il Novecentolassistenza infermieristica negli
Stati Uniti
  • 1870 prime scuole infermieristiche
  • Viene accolta la proposta di corsi triennali
  • Mary Adelaide Nutting 1 docente universitaria
    (1907)
  • Costituzione dellANA (American Nurses
    Association) 1896
  • Istituzione dellAlbo professionale (1920)
  • 1930 centomila iscritte allAssociazione
  • 1923 Rapporto Goldmark (educazione sanitaria,)
  • Figure di aiutanti infermieri
  • Sviluppo dei corsi di formazione universitaria
    (anni 50 e 60)
  • Formazione degli Specialisti Clinici Inf.
    Esp.(formazione univ.)
  • Formazione del Nurse Practitioner generalista,
    di famiglia.. (formazione univ.)
  • Sviluppo della ricerca e di una cultura
    professionale avanzata.

35
Il Novecento lassistenza infermieristica in
Italia
  • Nazione povera, processo di industrializzazione
    in fase iniziale
  • Livello di istruzione basso
  • Assistenza infermieristica negli ospedali
    scadente
  • Movimenti femminili (Unione Femminile- Anna Celli)

Anna Frantzel Celli (1878-1958)
36
Il Novecento lassistenza infermieristica in
Italia
  • 1901 assistenza in ospedale inservienti
    impreparati e mal pagati, spesso analfabeti e
    suore (assistenza religiosa)
  • Corsi di formazione interni negli ospedali con
    scarsi risultati
  • Scuole preparatorie di almeno 6 mesi a cui si
    accede con la licenza elementare (sono solo
    proposte).
  • Contributo di infermiere straniere. Emy Turton
    (scozzese) , Grace Baxter (americana)
  • Intorno al 1910 si apre la scuola convitto Regina
    Elena presso il Policlinico Umberto 1 a Roma
    (Autoritarismo, moralità, classe sociale elevata.
    Durata del corso due anni).

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Comunque..
  • Arretrate condizioni sociali delle donne italiane
  • Difficoltà di formare dirigenti e creare una
    cultura professionale autonoma.
  • Corpo insegnante costituito soprattutto da
    medici
  • Predominio della cultura medica su quella
    infermieristica.

Infermeria dellAmb. Scarpetta Istituito dalla
A. Celli
38
Qualità fondamentali dellinfermiere
  • Educato, colto, intelligente
  • Ma anche .
  • Possedere dolcezza di modi, prudenza e
    discrezione
  • Essere giusto, rispettoso, obbediente,
    previdente, calmo, pronto e pulito.
  • Carattere di missione.
  • (1906 1 Congresso Medici Ospitalieri
    diItalia)

39
Lepoca fascista (Forte discriminazione nei
confronti delle donne)
  • Nasce la Scuola-convitto professionale per
    infermiere.
  • (Regio Decreto 15 agosto 1925 n. 1832
    Regolamento esecutivo n.2330/1929)
  • Corso biennale per il conseguimento del Diploma
    di Stato per lesercizio della Professione di
    infermiera (solo femmine)
  • E richiesto il titolo di Scuola Media di primo
    grado ( obbligatorio solo dal 1956)
  • Con un successivo anno di corso si può conseguire
    il Certificato di abilitazione alle Funzioni
    Direttive dellAssistenza Infermieristica.
  • Scuole di specializzazione per Assistente
    Sanitaria Visitatrice (corso annuale).

40
Criticità di queste scuole
  • Statuti e regolamenti diversi per ogni scuola.
  • Spesso la Direttrice è lunica figura
    infermieristica nel collegio degli insegnanti.
  • Autonomia limitata e subordinata al Consiglio di
    Amministrazione e al Direttore Sanitario.
  • Allieve utilizzate spesso nel lavoro vero e
    proprio.
  • Nelle discipline mancano le materie umanistiche.
  • Per lammissione deve essere attestata
    lindiscussa moralità.
  • Deve essere pagata una retta mensile.

41
13 anni dopo.
  • D.M. 30 settembre 1938 vengono stabiliti i
    programmi ministeriali (uniformità didattica).
  • Corso preparatorio di due mesi (fini selettivi).
  • Tra le materie (economia domestica e ospitaliera,
    cultura militare e religiosa, patologia
    tropicale).
  • Insegnamento teorico quasi esclusivamente
    medici.
  • Direttrice e caposala insegnanti insegnamento
    pratico nelle corsie, etica professionale ed
    economia domestica e ospedaliera.

42
R.D. 2 maggio 1940 n. 1310Determinazione delle
mansioni delle infermiere professionali e degli
infermieri generici
  • Artt. 1-2-3
  • Alle infermiere professionali competono le
    seguenti attività ()
  • Art. 4
  • Lattività degli Infermieri generici deve essere
    limitata alle seguenti mansioni, per prescrizione
    del medico e, nellambito ospedaliero, sotto la
    responsabilità dellinfermiera professionale.

43
Il secondo dopoguerra
  • 1948 Costituzione Repubblicana (salute diritto
    fondamentale di ogni cittadino)
  • Indice di salute tra i più scadenti (infortuni
    sul lavoro, tifo, ..).
  • Difformità organizzative degli ospedali sul
    territorio nazionale (fino al 1968).
  • Decreto Legge 13 settembre 1946 n. 233 stabilisce
    la disciplina relativa allAlbo professionale.
  • Legge 29 ottobre 1954 n. 1049 istituisce i
    Collegi IP.AS.VI. delle Infermiere Professionali,
    delle Assistenti Sanitarie Visitatrici e delle
    Vigilatrici dInfanzia.
  • Legge 29 ottobre 1954 n. 1046 regolamenta la
    formazione dellinfermiere generico. Scuole
    separate da quelle convitto, vi accedono uomini e
    donne con licenza elementare, durata di un anno).
  • 1958 viene istituito il Ministero della Sanità.
  • 1968 Legge n.132 detta Legge MariottiRiforma
    Ospedaliera (Ospedali Regionali, Provinciali e
    Zonali)

44
Il secondo dopoguerra
  • Legge 25 febbraio 1971 n. 124 accesso anche agli
    uomini alle scuole per infermiere e fine
    dellinternato.
  • Dallanno scol. 1973-1974 viene richiesto il
    certificato di ammissione al 3 anno di Scuola
    Media Superiore.
  • Legge 15 febbraio 1973 n. 795 Ratifica Accordo
    Europeo di Strasburgo
  • Prolungamento del corso da due a tre anni
  • Programma di insegnamento pari a 4600 ore
  • Inserimento di materie come le scienze umane e la
    lingua straniera.

45
  • 1965 Scuola Speciale per Dirigenti
    dellAssistenza Infermieristica (D.A.I.), presso
    lUniversità di Roma e successivamente anche
    presso lUniversità Cattolica di Roma e
    lUniversità di Milano.

46
D.P.R. n. 225/1974(Mansionario)
  • Le mansioni dellinfermiere sono descritte in due
    articoli
  • ART. 1 attribuzioni di carattere organizzativo e
    amministrativo
  • ART. 2 attribuzioni assistenziali dirette e
    indirette

47
D.P.R. n. 225/1974(Mansionario)
  • ART. 1
  • Le attribuzioni di carattere organizzativo e
    amministrativo degli infermieri professionali
    sono le seguenti
  • a) programmazione di propri piani di lavoro e di
    quelli del personale alle proprie dipendenze,
    loro presentazione ai superiori e successiva
    attuazione
  • b) annotazione sulle schede cliniche degli
    abituali rilievi di competenza (temperatura,
    polso, respiro, pressione, secreti, escreti) e
    conservazione di tutta la documentazione clinica
    sino al momento della consegna agli archivi
    centrali registrazione su apposito diario di
    prescrizioni mediche, delle consegne e delle
    osservazioni eseguite durante il servizio
  • c) richiesta ordinaria e urgente di interventi
    medici e di altro personale a seconda delle
    esigenze sanitarie, sociali e spirituali degli
    assistiti
  • d) compilazione dati sul movimento degli
    assistiti e collaborazione alla raccolta ed
    elaborazione di dati statistici relativi al
    servizio
  • e) tenuta e compilazione dei registri e dei
    moduli di uso corrente
  • f) registrazione del carico e scarico dei
    medicinali, dei disinfettanti, dei veleni e degli
    stupefacenti loro custodia e sorveglianza sulla
    distruzione. Custodia delle apparecchiature e
    delle dotazioni di reparto

48
  • g) controllo della pulizia, ventilazione,
    illuminazione e riscaldamento di tutti i locali
    del reparto
  • h) sorveglianza sulle attività dei malati
    affinché le stesse si attuino secondo le norme di
    convivenza prescritte dai regolamenti interni
  • Gli infermieri professionali sono inoltre tenuti
  • 1) a partecipare alle riunioni periodiche di
    gruppo ed alle ricerche sulle tecniche e sui
    tempi dell assistenza
  • 2) a promuovere tutte le iniziative di competenza
    per soddisfare le esigenze psicologiche del
    malato e per mantenere un clima di buone
    relazioni umane con i pazienti e le loro
    famiglie
  • 3) ad eseguire ogni altro compito inerente le
    loro funzioni.

49
  • ART. 2
  • Le attribuzioni assistenziali dirette ed
    indirette degli infermieri professionali sono le
    seguenti
  • 1) assistenza completa dellinfermo
  • 2) somministrazione dei medicinali prescritti ed
    esecuzione dei trattamenti speciali curativi
    ordinati dal medico
  • 3) sorveglianza e somministrazione delle diete
  • 4) assistenza al medico nelle varie attività di
    reparto e nella sala operatoria
  • 5) rilevamento delle condizioni generali del
    paziente , del polso, della temperatura, della
    pressione arteriosa e della frequenza
    respiratoria
  • 6) effettuazione degli esami di laboratorio più
    semplici
  • 7) raccolta, conservazione ed invio in
    laboratorio del materiale per le ricerche
    diagnostiche
  • 8) disinfezione e sterilizzazione del materiale
    per lassistenza diretta al malato
  • 9) opera di educazione sanitaria del paziente e
    dei suoi familiari
  • 10) opera di orientamento e di istruzione nei
    confronti del personale generico, degli allievi e
    del personale esecutivo
  • 11) interventi di urgenza (respirazione
    artificiale, ossigenoterapia, massaggio cardiaco
    esterno, manovre emostatiche) seguiti da
    immediata richiesta di intervento medico

50
  • 12) somministrazione dei medicinali prescritti ed
    esecuzione dei seguenti trattamenti diagnostici e
    curativi ordinati dal medico
  • a) prelievo capillare e venoso del sangue
  • b) iniezioni ipodermiche, intramuscolari e test
    allergo-diagnostici
  • c) ipodermoclisi
  • d) vaccinazioni per via orale, per via
    intramuscolare e percutanee
  • e) rettoclisi
  • f) frizioni impacchi, massaggi, ginnastica
    medica
  • g) Applicazioni elettriche più semplici,
    esecuzione di ECG, EEG, e similari
  • h) Medicazioni e bendaggi
  • i) Clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi
  • l) Lavande vaginali
  • m)Cateterismo nella donna
  • n) Cateterismo nelluomo con cateteri molli
  • o) Sondaggio gastrico e duodenale a scopo
    diagnostico
  • p) Lavanda gastrica
  • q) Bagni terapeutici e medicati
  • r) Prelevamento di secrezioni ed escrezioni a
    scopo diagnostico prelevamento dei tamponi.

51
  • Le prestazioni di cui ai punti d, g, n, o, p,
    debbono essere eseguite su prescrizione e sotto
    controllo medico.
  • E consentita agli infermieri professionali la
    pratica delle iniezioni endovenose. Tale attività
    potrà essere svolta dagli infermieri
    professionali soltanto nellambito di
    organizzazioni ospedaliere o clinico
    universitarie e sotto indicazione specifica del
    medico responsabile del reparto.

52
Infermiere GenericoD.P.R. 14 marzo 1974 n. 225
Titolo V
  • Linfermiere generico coadiuva linfermiere
    professionale in tutte le sue attività e su
    prescrizione del medico provvede direttamente
    alle seguenti operazioni
  • 1) assistenza completa al malato, particolarmente
    in ordine alle operazioni di pulizia e di
    alimentazione, di riassetto del letto e del
    comodino del paziente e della disinfezione
    dellambiente e di altri eventuali compiti
    compatibili con la qualifica a giudizio della
    Direzione Sanitaria
  • 2) raccolta degli escreti
  • 3) clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi,
    rettoclisi
  • 4) bagni terapeutici e medicati, frizioni
  • 5) Medicazioni semplici e bendaggi
  • 6) Pulizia, preparazione ed eventuale
    disinfezione del materiale sanitario
  • 7) Rilevamento ed annotazione della temperatura,
    del polso e del respiro
  • 8) somministrazione dei medicinali prescritti
  • 9) Iniezioni ipodermiche e ed intramuscolari

53
  • 10) sorveglianza di fleboclisi
  • 11) respirazione artificiale, massaggio cardiaco
    esterno, manovre emostatiche di emergenza.
  • Gli infermieri generici che operano presso
    istituzioni pubbliche e private sono inoltre
    tenuti
  • 1) a partecipare alle riunioni periodiche di
    gruppo per finalità di aggiornamento
    organizzazione professionale e organizzazione del
    lavoro.
  • 2) a svolgere tutte le attività necessarie per
    soddisfare le esigenze psicologiche del malato e
    per mantenere un clima di buone relazioni umane
    con i pazienti e con le loro famiglie.

54
MINISTERO DELLA SANITADecreto 14 SETTEMBRE
1994, N. 739
  • Regolamento concernente la individuazione della
    figura e relativo profilo professionale
    dellInfermiere.
  • Si compone di 3 articoli.

55
Decreto 14 SETTEMBRE 1994, N. 739(Profilo
dellinfermiere)
  • Articolo 1
  • 1 - E' individuata la figura professionale
    dell'infermiere con il seguente profilo
  • l'infermiere è l'operatore sanitario che, in
    possesso del diploma universitario abilitante e
    dell'iscrizione all'albo professionale è
    responsabile dell'assistenza generale
    infermieristica.
  • 2 - L'assistenza infermieristica preventiva,
    curativa, palliativa e riabilitativa è di natura
    tecnica, relazionale, educativa. Le principali
    funzioni sono la prevenzione delle malattie,
    l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte
    le età e l'educazione sanitaria.

56
Decreto 14 SETTEMBRE 1994, N. 739(Profilo
dellinfermiere)
  • FUNZIONI DELLINFERMIEREa) partecipa
    all'identificazione dei bisogni di salute della
    persona e della collettivitàb) identifica i
    bisogni di assistenza infermieristica della
    persona e della collettività e formula i relativi
    obiettivic) pianifica, gestisce e valuta
    l'intervento assistenziale infermieristicod)
    garantisce la corretta applicazione delle
    prescrizioni diagnostico-terapeutichee) agisce
    sia individualmente sia in collaborazione con gli
    altri operatori sanitari e socialif) per
    l'espletamento delle funzioni si avvale, ove
    necessario, dell'opera del personale di
    supportog) svolge la sua attività professionale
    in strutture sanitarie pubbliche o private, nel
    territorio e nell'assistenza domiciliare, in
    regime di dipendenza o libero-professionale.

57
Decreto 14 SETTEMBRE 1994, N. 739(Profilo
dellinfermiere)
  • 4 - L'infermiere contribuisce alla formazione del
    personale di supporto e concorre direttamente
    all'aggiornamento relativo al proprio profilo
    professionale e alla ricerca.
  • 5 - La formazione infermieristica post-base per
    la pratica specialistica è intesa a fornire agli
    infermieri di assistenza generale delle
    conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che
    permettano loro di fornire specifiche prestazioni
    infermieristiche nelle seguenti aree
  • a) sanità pubblica infermiere di sanità
    pubblicab) pediatria infermiere pediatricoc)
    salute mentale-psichiatria infermiere
    psichiatricod) geriatria infermiere
    geriatricoe) area critica infermiere di area
    critica
  • 6 - In relazione a motivate esigenze emergenti
    dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere
    individuate, con decreto del ministero della
    Sanità, ulteriori aree richiedenti una formazione
    complementare specifica.

58

Decreto 14 SETTEMBRE 1994, N. 739(Profilo
dellinfermiere)
  • 7 - Il percorso formativo viene definito con
    decreto del ministero della Sanità e si conclude
    con il rilascio di un attestato di formazione
    specialistica che costituisce titolo
    preferenziale per l'esercizio delle funzioni
    specifiche nelle diverse aree, dopo il
    superamento di apposite prove valutative. La
    natura preferenziale del titolo è strettamente
    legata alla sussistenza di obiettive necessità
    del servizio e recede in presenza di mutate
    condizioni di fatto.
  • Articolo 2
  • 1 - Il diploma universitario di infermiere,
    conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del
    Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
    modificazioni, abilita allesercizio della
    professione, previa iscrizione al relativo Albo
    professionale.
  • Articolo 3
  • 1 - Con decreto del ministro della Sanità di
    concerto con il ministro dell'Università e della
    Ricerca scientifica e tecnologica sono
    individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti
    in base al precedente ordinamento, che sono
    equipollenti al diploma universitario di cui
    all'articolo 2 ai fini dell'esercizio della
    relativa attività professionale e dell'accesso ai
    pubblici uffici.

59
MINISTERO DELLA SANITADecreto 17 GENNAIO 1997,
N. 70
  • Regolamento concernente la individuazione della
    figura e relativo profilo professionale
    dellInfermiere PEDIATRICO.
  • Si compone di 2 articoli.

60

Decreto 17 GENNAIO 1997, N. 70(Profilo
Infermiere Pediatrico)
  • Articolo 1
  • È individuata la figura professionale
    dell'infermiere pediatrico con il seguente
    profilo l'infermiere pediatrico è l'operatore
    sanitario che, in possesso del diploma
    universitario abilitante e dell'iscrizione
    all'albo professionale, è responsabile
    dell'assistenza infermieristica pediatrica.
  • 2. L'assistenza infermieristica pediatrica,
    preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa
    è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le
    principali funzioni sono la prevenzione delle
    malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili
    in età evolutiva e l'educazione sanitaria.

61
Decreto 17 GENNAIO 1997, N. 70(Profilo
Infermiere Pediatrico)
  • 3. L'infermiere pediatrico
  • a) partecipa all'identificazione dei bisogni di
    salute fisica e psichica del neonato, del
    bambino, dell'adolescente, della famiglia
  • b) identifica i bisogni di assistenza
    infermieristica pediatrica e formula i relativi
    obiettivi
  • c) pianifica, conduce e valuta l'intervento
    assistenziale infermieristico pediatrico
  • d) partecipa
  • 1) ad interventi di educazione sanitaria sia
    nell'ambito della famiglia e della comunità
  • 2) alla cura degli individui sani in età
    evolutiva nel quadro di programmi di promozione
    della salute e prevenzione delle malattie e
  • degli incidenti
  • 3) all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e
    ospedaliera dei neonati
  • 4) all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e
    ospedaliera dei soggetti di età inferiore a 18
    anni affetti da malattie acute e croniche
  • 5) alla cura degli individui in età
    adolescenziale nel quadro dei programmi di
    prevenzione e supporto socio-sanitario
  • e) garantisce la corretta applicazione delle
    prescrizioni diagnostico-terapeutiche
  • f) agisce sia individualmente sia in
    collaborazione con gli operatori sanitari e
    sociali
  • g) si avvale, ove necessario, dell'opera del
    personale di supporto per l'espletamento delle
    funzioni.

62

Decreto 17 GENNAIO 1997, N. 70(Profilo
Infermiere Pediatrico)
4. L'infermiere pediatrico contribuisce alla
formazione del personale di supporto e concorre
direttamente all'aggiornamento relativo al
proprio profilo professionale. 5. L'infermiere
pediatrico svolge la sua attività professionale
in strutture sanitarie pubbliche o private, nel
territorio e nell'assistenza domiciliare, in
regime di dipendenza o libero-professionale. A
rticolo 2 1. Il diploma universitario di
infermiere pediatrico, conseguito ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 (2), e successive
modificazioni, abilita all'esercizio della
professione, previa iscrizione al relativo albo
professionale.
63
MINISTERO DELLA SANITADecreto 14 settembre
1994, N. 740
  • Regolamento concernente la individuazione della
    figura e relativo profilo professionale
    dellOstetrica/o.
  • Si compone di 4 articoli.

64
Decreto 14 settembre 1994, N. 740(Profilo
dellOstetrica)
  • Articolo 1
  • È individuata la figura professionale ostetrica/o
    con il seguente profilo lostetrica/o è
    loperatore sanitario che in possesso del diploma
    universitario abilitante e delliscrizione
    allalbo professionale , assiste e consiglia la
    donna nel periodo della gravidanza , durante il
    parto e nel puerperio , conduce e porta a termine
    parti e eutocici con propria responsabilità e
    presta assistenza al neonato.
  • 2. Lostetrica/o per quanto di sua competenza,
    partecipa
  • a) ad interventi di educazione sanitaria e
    sessuale sia nellambito della famiglia che nella
    comunità
  • b) alla preparazione psicoprofilattica al parto
  • c) alla preparazione e allassistenza ad
    interventi ginecologici
  • d) alla prevenzione e allaccertamento dei tumori
    della sfera genitale femminile
  • e) ai programmi di assistenza materna e
    neonatale.
  • 3. Lostetrica/o, nel rispetto delletica
    professionale, gestisce , come membro dellequipe
    sanitaria , lintervento assistenziale di propria
    competenza
  • 4. Lostetrica/o contribuisce alla formazione
    del personale di supporto e concorre direttamente
    allaggiornamento relativo al proprio profilo
    professionale e alla ricerca
  • 5. Lostetrica/o è in grado di individuare
    situazioni potenzialmente patologiche che
    richiedono intervento medico e di praticare , ove
    occorre , le relative misure di particolare
    emergenza
  • 6. Lostetrica/o svolge la sua attività in
    strutture sanitarie, pubbliche o private , in
    regime di dipendenza o libero professionale

65
Decreto 14 settembre 1994, N. 740(Profilo
dellOstetrica)
  • Articolo 2
  • 1. Con decreto del Ministero della Sanità , è
    disciplinata la formazione complementare in
    relazione a specifiche esigenze del Servizio
    Sanitario Nazionale
  • Articolo 3
  • 1. Il diploma universitario di ostetrica/o ,
    conseguito ai sensi dellarticolo 6 , comma 3 ,
    del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
    e successive modificazioni abilita allesercizio
    della professione previa iscrizione al relativo
    albo professionale
  • Articolo 4
  • 1. Con decreto del Ministero della Sanità di
    concerto con il Ministro della Università e della
    Ricerca Scientifica e Tecnologica sono
    individuati i diplomi e gli attestati ,
    conseguiti in base al precedente ordinamento ,
    che sono equipollenti al diploma universitario di
    cui allarticolo 3 ai fini dellesercizio della
    relativa attività professionale e dellaccesso ai
    pubblici uffici.
  • Il presente decreto, munito del sigillo di Stato
    sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti
    normativi della Repubblica Italiana. E fatto
    obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
    osservare.

66
Patto Infermiere Cittadino 1996
67
Il Patto Infermiere Cittadino12 Maggio 1996
Io infermiere, mi impegno nei tuoi confronti a
  • PRESENTARMI al nostro primo incontro, spiegarti
    chi sono e cosa posso fare per te
  • SAPERE chi sei, riconoscerti, chiamarti per nome
    e cognome
  • FARMI RICONOSCERE attraverso la divisa ed il
    cartellino di riconoscimento
  • DARTI RISPOSTE chiare e comprensibili o
    indirizzarti alle persone e agli organi
    competenti
  • FORNIRTI INFORMAZIONI utili a rendere più agevole
    il contatto con linsieme dei servizi sanitari
  • GARANTIRTI le migliori condizioni igieniche e
    ambientali
  • FAVORIRTI nel mantenere le tue relazioni sociali
    e familiari
  • RISPETTARE il tuo tempo e le tue abitudini
  • AIUTARTI ad affrontare in modo equilibrato e
    dignitoso la tua giornata supportandoti nei gesti
    quotidiani di mangiare, lavarsi,muoversi,
    dormire,quando non sei in grado di farlo da solo

68
Il Patto Infermiere Cittadino12 Maggio 1996
  • INDIVIDUARE i tuoi bisogni di assistenza ,
    condividerli con te, proporti le possibili
    soluzioni , operare insieme per risolvere i
    problemi
  • INSEGNARTI quali sono i comportamenti più
    adeguati per ottimizzare il tuo stato di salute
    nel rispetto delle tue scelte e stile di vita
  • GARANTIRTI competenza, abilità ed umanità nello
    svolgimento delle tue prestazioni assistenziali
  • RISPETTARE la tua dignità, le tue insicurezze e
    garantirti la riservatezza
  • ASCOLTARTI con attenzione e disponibilità
    quando hai bisogno
  • STARTI VICINO quando soffri , quando hai paura,
    quando la medicina e la tecnica non bastano
  • PROMUOVERE e partecipare ad iniziative atte a
    migliorare le risposte assistenziali
    infermieristiche allinterno dellorganizzazione
  • SEGNALARE agli organi e figure competenti le
    situazioni che ti possono causare danni e disagi.

69
Legge 26 febbraio 1999, n.42 Disposizioni in
materia di professioni sanitarie.
70
Legge 26 febbraio 1999, n. 42Disposizioni in
materia di professioni sanitariepubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999
  • Art.1 Definizione delle professioni sanitarie
  • La denominazione "professione sanitaria
    ausiliaria" è sostituita dalla denominazione
    "professione sanitaria".
  • Viene abrogato il DPR 225/74 (mansionario)

71
Qual è il campo proprio di attività e di
responsabilità delle professioni sanitarie?
  • Il campo proprio di attività e di responsabilità
    delle professioni sanitarie è determinato da
  • i contenuti dei decreti ministeriali istitutivi
    dei relativi profili professionali
  • gli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di
    diploma universitario e di formazione post-base
  • gli specifici codici deontologici,
  • fatte salve le competenze previste per le
    professioni mediche e per le altre professioni
    del ruolo sanitario ()

Legge 26 febbraio 1999, n. 42
72
Legge 26 febbraio 1999, n. 42Art.4 Diplomi
conseguiti in base alla normativa anteriore a
quella di attuazione dellarticolo 6, comma 3 del
decreto legislativo 30/12/92 n. 502 e successive
modificazioni
  • i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla
    precedente normativa, che abbiano permesso
    l'iscrizione ai relativi albi professionali o
    l'attività professionale in regime di lavoro
    dipendente o autonomo () sono equipollenti ai
    diplomi universitari () ai fini dell'esercizio
    professionale e dell'accesso alla formazione
    post-base.

73
Da che cosa è delimitato il campo proprio di
attività e di responsabilità dellinfermiere?
Profilo (Decreti Ministeriali)
Ordinamento Didattico
Codice Deontologico
74
Ordinamento DidatticoLauree Triennali
  • Decreto n. 509/1999
  • Regolamento recante norme concernenti
  • lautonomia didattica degli atenei.
  • Decreto MURST del 2 aprile 2001
  • Determinazione delle classi delle lauree
    universitarie
  • delle professioni sanitarie.
  • Tutte le professioni vengono raggruppate in 4
    distinte classi di laurea
  • Classe delle lauree in professioni sanitarie
    infermieristiche e professione sanitaria
    ostetrica
  • Classe delle lauree in professioni sanitarie
    della riabilitazione
  • Classe delle lauree in professioni sanitarie
    tecniche
  • Classe delle lauree in professioni sanitarie
    della prevenzione

75
Decreto Ministeriale 2001 (1 Classe di Laurea)
  • Professioni sanitarie infermieristiche e
    professione sanitaria ostetrica
  • Infermiere
  • Ostetrica/o
  • Infermiere pediatrico

76
Decreto Ministeriale 2001 (2 Classe di
Laurea)Professioni sanitarie riabilitative
  • Podologo
  • Fisioterapista
  • Logopedista
  • Ortottista assistente di oftalmologia
  • Terapista della neuro e psicomotricità delletà
    evolutiva
  • Tecnico della riabilitazione psichiatrica
  • Terapista occupazionale
  • Educatore professionale

77
Decreto Ministeriale 2001 (3 Classe di
Laurea)Professioni tecnico-sanitarie
  • Area tecnico-diagnostica
  • Tecnico audiometrista
  • Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
  • Tecnico sanitario di radiologia medica
  • Tecnico di neurofisiopatologia
  • Area tecnico-assistenziale
  • Tecnico ortopedico
  • Tecnico audioprotesista
  • Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e
    perfusione cardiovascolare
  • Igienista dentale
  • dietista

78
Decreto Ministeriale 2001 (4 Classe di
Laurea)Professioni tecniche della prevenzione
  • Tecnico della prevenzione nellambiente e nei
    luoghi di lavoro
  • Assistente sanitario

79
Ordinamento DidatticoLauree Specialistiche
(Magistrali)
  • Decreto n. 509/1999
  • Regolamento recante norme concernenti
  • lautonomia didattica degli atenei.
  • Decreto MURST del 2 aprile 2001
  • Determinazione delle classi delle lauree
    universitarie
  • delle professioni sanitarie.
  • Lesatta numerazione e denominazione delle lauree
    magistrali (specialistiche) ricalca la
    classificazione data per le lauree triennali
  • Classe delle lauree specialistiche nelle scienze
    delle professioni sanitarie infermieristiche e
    ostetriche
  • Classe delle lauree specialistiche nelle scienze
    delle professioni sanitarie della riabilitazione
  • Classe delle lauree specialistiche nelle scienze
    delle professioni sanitarie tecniche
  • Classe delle lauree specialistiche nelle scienze
    delle professioni sanitarie della prevenzione
  • Rispetto alle lauree triennali qui compare la
    denominazione scienze

80
Laurea specialistica (Magistrale)
  • Decreto 9 luglio 2004
  • (Modalità e contenuti delle prove di ammissione
    ai corsi di laurea specialistica delle
    professioni sanitarie per lanno accademico
    2004-2005)
  • Decreto 1 ottobre 2004
  • (Modifica delle modalità di ammissione ai corsi
    di laurea specialistica delle professioni
    sanitarie per lanno accademico 2004-2005)

81
Esempio
3 Anno I semestre
82
(No Transcript)
83
(No Transcript)
84
(No Transcript)
85
Legge 10 agosto 2000, n. 251
Disciplina delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione,
della prevenzione nonché della professione
ostetrica.
86
Legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione, della prevenzione nonché
della professione ostetrica"Art. 1 Professioni
sanitarie infermieristiche e professione ostetrica
  • Gli operatori delle professioni sanitarie
    dellarea delle scienze infermieristiche e della
    professione sanitaria ostetrica svolgono con
    autonomia professionale attività dirette alla
    prevenzione, alla cura e salvaguardia della
    salute individuale e collettiva, espletando le
    funzioni individuate dalle norme istitutive dei
    relativi profili professionali nonché dagli
    specifici codici deontologici ed utilizzando
    metodologie di pianificazione per obiettivi
    dellassistenza.

Autonomia
Pianificazione
87
Legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione, della prevenzione nonché
della professione ostetrica"Art. 1 Professioni
sanitarie infermieristiche e professione ostetrica
  • 2. Lo Stato e le regioni promuovono,
    nellesercizio delle proprie funzioni
    legislative, di indirizzo, di programmazione ed
    amministrative, la valorizzazione e la
    responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo
    delle professioni infermieristico-ostetriche al
    fine di contribuire alla realizzazione del
    diritto alla salute, al processo di
    aziendalizzazione nel Servizio sanitario
    nazionale, allintegrazione dellorganizzazione
    del lavoro della sanità in Italia con quelle
    degli altri Stati dellUnione europea.

Responsabilizzazione
Valorizzazione
88
Legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione, della prevenzione nonché
della professione ostetrica"Art. 1 Professioni
sanitarie infermieristiche e professione ostetrica
  • 3. Il Ministero della sanità emana linee guida
    per
  • a) lattribuzione in tutte le aziende sanitarie
    della diretta responsabilità e gestione delle
    attività di assistenza infermieristica e delle
    connesse funzioni
  • b) la revisione dellorganizzazione del lavoro,
    incentivando modelli di assistenza
    personalizzata.

89
  • Art. 2 Professioni sanitarie riabilitative
  • Art. 3 Professioni tecnico-sanitarie
  • Art. 4 Professioni tecniche della prevenzione
  • Art. 5 Formazione universitaria
  • Il Ministro delluniversità e della ricerca
    scientifica e tecnologica, di concerto con il
    Ministro della sanità, ai sensi e per gli effetti
    di cui allarticolo 17, comma 95, della legge 15
    maggio 1997, n. 127, individua con uno o più
    decreti i criteri per la disciplina degli
    ordinamenti didattici di specifici corsi
    universitari ai quali possono accedere gli
    esercenti le professioni di cui agli articoli
    1,2,3 e 4 della presente legge, in possesso di
    diploma universitario o di titolo equipollente
    per legge.
  • 2. Le università nelle quali è attivata la
    scuola diretta a fini speciali per docenti e
    dirigenti di assistenza infermieristica sono
    autorizzate alla progressiva disattivazione della
    suddetta scuola contestualmente alla attivazione
    dei corsi universitari di cui al comma 1

90
Legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione, della prevenzione nonché
della professione ostetrica"Art. 6 Definizione
delle professioni e dei relativi livelli di
inquadramento
  • 2. Il Governo () , definisce la disciplina
    concorsuale, riservata al personale in possesso
    degli specifici diplomi rilasciati al termine dei
    corsi universitari di cui allarticolo 5, comma
    1, della presente legge, per laccesso ad una
    nuova qualifica unica di dirigente del ruolo
    sanitario, alla quale si accede con requisiti
    analoghi a quelli richiesti per laccesso alla
    dirigenza del Servizio sanitario nazionale ()

Ruolo di Dirigente
91
Legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione, della prevenzione nonché
della professione ostetrica" Art. 7
Disposizione transitorie
  • 1. Al fine di migliorare lassistenza e per la
    qualificazione delle risorse, le aziende
    sanitarie possono istituire il servizio
    dellassistenza infermieristica ed ostetrica e
    possono attribuire lincarico di dirigente del
    medesimo servizio () lincarico, di durata
    triennale rinnovabile, è regolato da contratti a
    tempo determinato ()
  • 3. La legge regionale che disciplina lattività
    e la composizione del Collegio di direzione (),
    prevede la partecipazione al medesimo Collegio
    dei dirigenti aziendali di cui ai commi 1 e 2 del
    presente articolo.

92
Il processo di assistenza infermieristica(Process
o di Nursing)
Raccolta e Classificazione dei dati
Scelta e attuazione Azioni di AI
Identificazione dei bisogni
VALUTAZIONE
Formulazione obiettivi assistenziali
93
Legge 8 Gennaio 2002, n. 1 Conversione in
legge con modificazioni del decreto - legge 12
novembre 2001 , n. 402 , recante disposizioni
urgenti in materia di personale sanitario"
94
Legge 8 Gennaio 2002, n. 1 Conversione in
legge con modificazioni , del decreto - legge 12
novembre 2001 , n. 402 , recante disposizioni
urgenti in materia di personale sanitario" Art.
1
  • Prestazioni aggiuntive programmabili da parte
    degli infermieri dipendenti ed emergenza
    infermieristica
  • 1. In caso di accertata impossibilità a coprire
    posti di infermiere e di tecnico sanitario di
    radiologia medica mediante il ricorso a procedure
    concorsuali, le Aziende (), hanno facoltà, non
    oltre il 31 dicembre 2003
  • a.di riammettere in servizio infermieri e
    tecnici sanitari di radiologia medica che abbiano
    volontariamente risolto il rapporto di lavoro da
    non oltre cinque anni nel rispetto della
    procedura di cui all'articolo 24 del C.C.N.L.
    integrativo del 20 settembre 2001
  • b.di stipulare contratti di lavoro, a tempo
    determinato () per la durata massima di un
    anno, rinnovabile ()

95
Legge 8 Gennaio 2002, n. 1 Conversione in
legge con modificazioni , del decreto - legge 12
novembre 2001 , n. 402 , recante disposizioni
urgenti in materia di personale sanitario" Art. 1
  • 2. Fermo restando il vincolo finanziario () le
    Aziende () previa autorizzazione della regione,
    possono remunerare agli infermieri dipendenti, in
    forza di un contratto con l'azienda, prestazioni
    orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno
    di servizio, rispetto a quelle proprie del
    rapporto di dipendenza tali prestazioni sono
    rese in regime libero professionale ()
  • 3. Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive
    gli infermieri e i tecnici sanitari di radiologia
    medica dipendenti dalla stessa Amministrazione,
    in possesso dei seguenti requisiti
  • a.essere in servizio con rapporto di lavoro
    a tempo pieno da almeno sei mesi
  • b.essere esenti da limitazioni anche
    parziali o prescrizioni alle mansioni come
    certificate dal medico competente
  • c.non beneficiare, nel mese in cui è
    richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti
    normativi o contrattuali che comportino la
    riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di
    servizio, comprese le assenze per malattia.

96
Legge 8 Gennaio 2002, n. 1 Conversione in
legge con modificazioni , del decreto - legge 12
novembre 2001 , n. 402 , recante disposizioni
urgenti in materia di personale sanitario"
  • () per l'operatore socio-sanitario restano
    confermate le disposizioni di cui all'accordo
    intervenuto il 22 febbraio 2001 in sede di
    conferenza Stato-regioni ()
  • Con la stessa procedura è disciplinata, per
    l'operatore socio-sanitario la formazione
    complementare in assistenza sanitaria che
    consente a detto operatore di collaborare con
    l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere
    alcune attività assistenziali in base
    all'organizzazione dell'unità funzionale di
    appartenenza e conformemente alle direttive del
    responsabile dell'assistenza infermieristica od
    ostetrica o sotto la sua supervisione.

97
Legge 8 Gennaio 2002, n. 1 Conversione in
legge con modificazioni , del decreto - legge 12
novembre 2001 , n. 402 , recante disposizioni
urgenti in materia di personale sanitario"
  • 10. I diplomi, conseguiti in base alla normativa
    precedente, dalle professioni sanitarie () sono
    validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea
    specialistica, ai master ed agli altri corsi di
    formazione post-base () attivati dalle
    università.

98
LEGGE 43/2006 Disposizioni in materia di
professioni sanitarie Infermieristiche,
ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e
della prevenzione e delega al Governo per
listituzione dei relativi ordini professionali
99
LEGGE 43/2006
  • Art. 2 comma 3
  • Liscrizione allalbo professionale è
    obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è
    subordinata al conseguimento del titolo
    abilitante .

100
LEGGE 43/2006
  • Art. 4
  • Il Governo è delegato ad adottare () uno o più
    decreti legislativi al fine di istituire per le
    professioni sanitarie () i relativi ordini
    professionali

101
LEGGE 43/2006 Art. 6 Istituzione della funzione
di coordinamento
  • a)Professionisti in possesso del Diploma di
    Laurea ()
  • b)Professionisti coordinatori in possesso del
    Master di primo livello in Management ()
  • c)Professionisti specialisti in possesso del
    master per le funzioni specialistiche
  • d)Professionisti dirigenti in possesso della
    Laurea Specialistica () e che abbiano esercitato
    lattività professionale con rapporto di lavoro
    dipendente per almeno 5 anni ()

102
LEGGE 43/2006 Art. 6 Istituzione della funzione
di coordinamento() il personale laureato
appartenente alle professioni sanitarie () è
articolato come segue
  • 4. L'esercizio della funzione di coordinamento è
    espletato da coloro che siano in possesso dei
    seguenti requisiti
  • a) master di primo livello in management o per le
    funzioni di coordinamento nell'area di
    appartenenza,
  • b) esperienza almeno triennale nel profilo di
    appartenenza.

103
Codice Deontologico dell'Infermiere
Codici Deontologici precedenti emanati nel 1960 e
1977
Emanato dalla Federazione Nazionale IPASVI nel
1999
104
Codice Deontologico dellInfermiereApprovato
dalla Federazione Nazionale Collegi IPASVI
Febbraio 1999Art. 1 - PREMESSA
1.1 Linfermiere è loperatore sanitario che , in
possesso del diploma abilitante e delliscrizione
allAlbo professionale, è responsabile
dellassistenza infermieristica. 1.2. Lassistenza
infermieristica è servizio alla persona e alla
collettività. Si realizza attraverso interventi
specifici, autonomi e complementari, di natura
tecnica, relazionale, ed educativa. 1.3. La
responsabilità dellinfermiere consiste nel
curare e prendersi cura della persona, nel
rispetto della vita, della salute, della libertà
e della dignità dellindividuo. 1.4. Il Codice
deontologico guida linfermiere nello sviluppo
della identità professionale e nellassunzione di
un comportamento eticamente responsabile. È uno
strumento che informa il cittadino sui
comportamenti che può attendersi dallinfermiere.
1.5. Linfermiere, con la partecipazione ai
propri organismi di rappresentanza, manifesta la
appartenenza al gruppo professionale,
laccettazione dei valori contenuti nel Codice
deontologico e limpegno a viverli nel
quotidiano.
105
Codice Deontologico dellInfermiereArt. 2
-PRINCIPI ETICI DELLA PROFESSIONE
2.1. Il rispetto dei diritti fondamentali
delluomo e dei principi etici della professione
è condizione essenziale per lassunzione della
responsabilità delle cure infermieristiche.
2.2. Linfermiere riconosce la salute come bene
fondamentale dellindividuo e interesse della
collettività e si impegna a tutelarlo con
attività di prevenzione, cura e riabilitazione.
2.3. Linfermiere riconosce che tutte le
persone hanno diritto ad uguale considerazione e
le assiste indipendentemente dalletà, dalla
condizione sociale ed economica, dalle cause di
malattia. 2.4. Linfermiere agisce tenendo
conto dei valori religiosi, ideologici ed etici,
nonché della cultura, etnia e sesso
dellindividuo. 2.5. Nel caso di conflitti
determinati da profonde diversità etiche,
linfermiere si impegna a trovare la soluzione
attraverso il dialogo. In presenza di volontà
profondamente in contrasto con i principi etici
della professione e con la coscienza personale,
si avvale del diritto allobiezione di coscienza.
2.6. Nellagire professionale, linfermiere si
impegna a non nuocere, orienta la sua azione
allautonomia e al bene dellassistito, di cui
attiva le risorse anche quando questi si trova in
condizioni di disabilità o svantaggio. 2.7.
Linfermiere contribuisce a rendere eque le
scelte allocative, anche attraverso luso
ottimale delle risorse. In carenza delle stesse,
individua le priorità sulla base di criteri
condivisi dalla comunità professionale.
106
Codice Deontologico dellInfermiereArt. 3 -
NORME GENERALI
3.1. Linfermiere aggiorna le proprie conoscenze
attraverso la formazione permanente, la
riflessione critica sullesperienza e la ricerca,
al fine di migliorare la sua competenza.
Linfermiere fonda il proprio operato su
conoscenze validate e aggiornate, così da
garantire alla persona le cure e lassistenza più
efficaci. Linfermiere partecipa alla
formazione professionale, promuove ed attiva la
ricerca, cura la diffusione dei risultati, al
fine di migliorare lassistenza infermieristica.
3.2. Linfermiere assume responsabilità in base
al livello di competenza raggiunto e ricorre, se
necessario, allintervento o alla consulenza di
esperti. Riconosce che lintegrazione è la
migliore possibilità per far fronte ai problemi
dellassistito riconosce altresì limportanza di
prestare consulenza, ponendo le proprie
conoscenze ed abilità a disposizione della
comunità professionale. 3.3. Linfermiere
riconosce i limiti delle proprie conoscenze e
competenze e declina la responsabilità quando
ritenga di non poter agire con sicurezza. Ha il
diritto ed il dovere di richiedere formazione e/o
supervisione per pratiche nuove o sulle quali non
ha esperienza si astiene dal ricorrere a
sperimentazioni prive di guida che possono
costituire rischio per la persona.
107
Codice Deontologico dellInfermiereArt. 3 -NORME
GENERALI (continua)
3.4. Linfermiere si attiva per lanalisi dei
dilemmi etici vissuti nelloperatività quotidiana
e ricorre, se necessario, alla consulenza
professionale e istituzionale, contribuendo così
al continuo divenire della riflessione etica.
3.5. Lagire professionale non deve essere
condizionato da pressioni o interessi personali
provenienti da persone assistite, altri
operatori, imprese, associazioni, organismi. In
caso di conflitto devono prevalere gli interessi
dellassistito. Linfermiere non può avvalersi
di cariche politiche o pubbliche per conseguire
vantaggi per sé od altri. Linfermiere può
svolgere forme di volontariato con modalità
conformi alla normativa vigente è libero di
prestare gratuitamente la sua opera, sempre che
questa avvenga occasionalmente. 3.6.
Linfermiere, in situazioni di emergenza, è
tenuto a prestare soccorso e ad attivarsi
tempestivamente per garantire lassistenza
necessaria. In caso di calamità, si mette a
disposizione dellautorità competente.
108
Codice Deontologico dellInfermiereArt. 4
-RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA
4.1. Linfermiere promuove, attraverso
leducazione, stili di vita sani e la diffusione
di una cultura della s
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