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Conformit

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Risposte ai quesiti pi frequenti dell Area C.I.E. - Apolide Costo CIE e copertura spese Inibizione temporanea all espatrio Attestazione relativa alla dimora – PowerPoint PPT presentation

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Title: Conformit


1
  • Risposte ai quesiti più frequenti dellArea
    C.I.E. -

Apolide
Costo CIE e copertura spese
Inibizione temporanea allespatrio
Attestazione relativa alla dimora per rilascio
carta didentità
Distruzione supporti CIE difettosi o
erroneamente compilati
Inibizione temporanea allespatrio (II quesito)
Duplicato carta didentità
Autocertificazione
Permesso di soggiorno
Elementi identificativi
C. I. valida per lespatrio per genitori con
prole minore
Piani di sicurezza CIE
Proroga c.i. (variazione nome)
Cartellino elettronico
Espatrio minori
Cause ostative allespatrio
Firma
Rilascio a cittadini non residenti
CIE non prorogata
Firma II
Rilascio documenti a stranieri
Conformità
Firma (iniziali)
Scadenza carte didentità
Conservazione sostitutiva cartellini
Identificazione
Scrittura a mano carta didentità
Copia cartellino elettronico
Identificazione per testimoni I
Sostituzione carta didentità (Viaggiare
sicuri)
Costo CIE
Identificazione per testimoni II
2
C. I. valida per lespatrio per genitori con
prole minore
Home
  • Quesito I genitori che hanno prole minore
    possono ottenere la carta didentità valida per
    lespatrio senza lassenso dellaltro coniuge?
  • Risposta Il genitore con prole minore che faccia
    richiesta di carta didentità valida per
    l'espatrio si deve munire dell'assenso scritto
    del coniuge anche con le modalità dell'art. 38,
    comma 3 del DPR 445/2000. Ciò vale anche nel caso
    in cui il richiedente sia divorziato o separato.
    Con lassenso dellaltro coniuge vengono tutelate
    le esigenze del figlio minore al fine di
    scongiurare il pericolo che un genitore,
    recandosi allestero, non adempia ai propri
    doveri, costituzionalmente garantiti (art. 30),
    di mantenere, istruire ed educare i figli, anche
    naturali. Un prolungato distacco dal minore può
    determinare una elusione dei doveri sopra
    enucleati per cui a fronte del diritto
    costituzionalmente garantito allespatrio (art.
    6) si pone il limite della tutela dei minori
    (art. 30 Cost.) quale esigenza di pubblico
    interesse. Quindi la decisione di uno dei due
    genitori di abbandonare il territorio nazionale
    deve essere frutto o di un accordo dei genitori
    o, in subordine, del vaglio del giudice tutelare,
    cui è demandato il compito di scongiurare un
    abbandono improvviso e pregiudizievole per il
    minore.

3
Autocertificazione
Home
  • Quesito Si chiede se può ritenersi  idoneo un
    atto di assenso per carta didentità valida per
    lespatrio da rilasciare a minore di anni 5,
    pervenuto a mezzo posta con allegata copia di
    documento di  riconoscimento,  da parte di
    genitore impossibilitato a recarsi presso
    lufficio C.I.
  • Risposta Visto l'art. 38, comma 3 del DPR
    445/2000, è da considerare valido l'atto di
    assenso per carta didentità  pervenuto a mezzo
    posta con allegata copia di documento di
     riconoscimento,  da parte  di genitore
    impossibilitato a recarsi presso lufficio C.I.

4
Attestazione relativa alla dimoraper rilascio
carta didentità
Home
  • L'art.3 del Regio Decreto 18/6/1931 n. 773
    prevede che il Sindaco è tenuto a rilasciare alle
    persone aventi nel Comune la loro residenza o la
    loro dimora, quando ne facciano richiesta, una
    carta di identità conforme al modello stabilito
    dal Ministero dell'Interno.
  • Si precisa inoltre che la pratica di subordinare
    il rilascio del nulla osta ad una attestazione
    circa la sussistenza del requisito di dimora da
    parte del Sindaco che rilascia la carta non trova
    sussistenza in alcun riferimento normativo.
  • La sussistenza del requisito sopra citato ricade
    nelle prerogative del Sindaco del Comune di
    dimora che rilasciando la carta, alla luce della
    normativa vigente, si assume le responsabilità
    della procedura adottata espletando gli
    accertamenti del caso.
  • Appare d'uopo, inoltre, precisare che in caso di
    gravi e comprovati motivi, quali il rilascio del
    documento a fronte di furto o smarrimento, il
    Sindaco o un suo delegato è tenuto a rilasciare
    il documento stante la necessità del cittadino di
    attestare la sua identità ad ogni richiesta degli
    organi preposti.

5
Scadenza carte didentità
Home
  • Quesito Lart. 7 del d.l. n. 5/2012, in base al
    quale I documenti di identità ...sono rilasciati
    o rinnovati con validità fino alla data,
    corrispondente al giorno e mese di nascita del
    titolare, immediatamente successiva alla scadenza
    che sarebbe altrimenti prevista per il documento
    medesimo è applicabile anche in sede di
    apposizione del timbro di proroga della durata di
    validità della carta didentità?
  • Risposta No, come convenuto con il Dipartimento
    per la pubblica amministrazione e la
    semplificazione ed indicato nella circolare n.
    2/2012, la norma citata nel quesito si applica
    solo nelle ipotesi di nuovo rilascio o rinnovo
    delle carte didentità. Infatti, le carte
    didentità cui si applica la proroga hanno una
    durata di validità già fissata ai sensi del d.l.
    n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008,
    in base alla quale le carte didentità in corso
    di validità alla data di entrata in vigore del
    citato decreto legge hanno una validità di dieci
    anni.

6
Decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, art. 7.
(Disposizioni in materia di scadenza dei
documenti didentità e di riconoscimento)
  • 1. I documenti di identità e di riconoscimento di
    cui allarticolo 1, comma 1, lettere c), d) ed
    e), del decreto del Presidente della Repubblica
    28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o
    rinnovati con validità fino alla data,
    corrispondente al giorno e mese di nascita del
    titolare, immediatamente successiva alla scadenza
    che sarebbe altrimenti prevista per il documento
    medesimo.
  • 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica
    ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l
    entrata in vigore del presente decreto.
  • 3. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle
    amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto
    del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,
    n. 851, hanno durata decennale.
  • Ritorna a Scadenza carte didentità

7
Firma (iniziali)
Home
  • Secondo la dottrina più autorevole, la
    sottoscrizione in senso tradizionale è l'insieme
    dei segni grafici ed autografi idonei a riferire
    un determinato documento ad un determinato
    soggetto il quale, mediante l'apposizione di tali
    segni grafici, se ne assume la paternità.
  • Per quel che riguarda la carta d'identità è più
    corretto far riferimento al concetto di "firma",
    per quest'ultima pur non ritenendosi vincolante
    il requisito della leggibilità, si reputa
    indispensabile la sua apposizione in forma estesa
    e al limite anche abbreviata, ma tale da avere
    caratteri grafici ben precisi riconducibili al
    suo autore e riconoscibili da quest'ultimo.
  • Alla luce di tali premesse è evidente che
    lapposizione di iniziali, che può essere
    effettuata materialmente da chiunque, non può
    validamente sostituire una firma.
  • Si ritiene doveroso precisare infine che la carta
    d'identità è valida anche se non reca la firma
    del titolare, nei casi in cui il titolare sia
    impossibilitato alla firma per ragioni di
    impedimento fisico questo principio, tuttavia,
    non autorizza a ritenere che l'apposizione di
    iniziali possa validamente sostituire la firma
    del titolare.

8
Costo CIE
Home
  • Quesito Si chiede di conoscere l'importo da
    corrispondere da parte dei cittadini per il
    rilascio o per il
  • regolare rinnovo della C.I.E., l'importo per il
    rilascio del duplicato della C.I.E. in caso di
    smarrimento o deterioramento.
  • Risposta Il costo della CIE è disciplinato dal
    decreto del 22 aprile 2008 "Determinazione
    dell'importo da porre a carico dei richiedenti
    per il rilascio della carta d'identità
    elettronica (G.U. n. 107 del 8.5.2008) emanato
    dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di
    concerto con il Ministro dell'Interno e il
    Ministro per le riforme e le Innovazioni nella
    pubblica Amministrazione di cui si riporta il
    presente articolo
  • Art. 1
  • 1. L'importo del corrispettivo da porre a carico
    dei richiedenti la carta didentità elettronica
    e'
  • determinato in euro 20,00.
  • 2. L'importo di cui al comma 1 e' riscosso dai
    comuni all'atto della richiesta di emissione
    della
  • carta d'identità elettronica.
  • E' da intendersi che il corrispettivo riguarda
    sia il primo rilascio che il regolare rinnovo a
    seguito della naturale scadenza del documento.
  • In caso di smarrimento, il duplicato della carta
    d'identità è soggetto al pagamento del doppio
    diritto fisso cosi come stabilito dallart. 291
    del Regolamento d'attuazione del TULPS.
  • Con circolare n. 24 del 31.12.1992 si sono
    equiparati allo smarrimento il casi di furto e
    deterioramento.
  • Si soggiunge che per quanto riguarda i diritti di
    segreteria, questi ultimi sono disciplinati dalla
    legge 8.6.1962 n. 604 pubblicata nella Gazz. Uff.
    4 luglio 1962, n. 167.

9
Rilascio a cittadini non residenti
Home
  • Quesito Perché, in diversi casi, cittadini non
    residenti hanno visto rifiutata l'istanza di
    ottenere il documento d'identità, tra laltro,
    con motivazioni non sempre condivisibili?
  • Risposta L'art. 3 del Regio Decreto 18/6/1931 n.
    773 - Testo unico delle leggi di pubblica
    sicurezza stabilisce che "Il Sindaco è tenuto a
    rilasciare alle persone aventi nel Comune la loro
    residenza o la loro dimora, quando ne facciano
    richiesta, una carta di identità conforme al
    modello stabilito dal Ministero dell'Interno".
  • Per quanto sopra, la procedura che consente al
    Comune di rilasciare la carta d'identità ad un
    cittadino non residente, si esplica anche nella
    prevista fase di richiesta del nulla osta al
    Comune di residenza, quale necessario corollario
    a garanzia dell'intero procedimento.
  • Come noto, peraltro, le richieste di rilascio
    della carta d'identità provengono da cittadini
    che, spesso, sono fisicamente lontani dal Comune
    di residenza, per motivi di studio piuttosto che
    di lavoro, e per i quali recarsi presso l'Ente di
    residenza, costituisce un evidente grave
    dispendio di tempo oltre che di risorse
    economiche.
  • Qualora non sussista il requisito della dimora,
    in caso di gravi e comprovati motivi, quali il
    rilascio del documento a fronte di furto o
    smarrimento, il Sindaco o un suo delegato è
    tenuto a rilasciare il documento, attesa la
    necessità del cittadino di attestare la sua
    identità ad ogni richiesta degli organi preposti.
  • Per quanto sopra, si ritiene che si debbano
    accogliere, evitando inutili e poco comprensibili
    appesantimenti agli utenti, le richieste di carta
    d'identità provenienti da cittadini non residenti
    ma dimoranti, in ottemperanza del disposto
    normativo.

10
Costo CIE e copertura spese
Home
  • Ai sensi della legge 43/2005 il corrispettivo da
    porre a carico dei cittadini richiedenti la carta
    d'identità elettronica è
  • determinato annualmente con decreto del Ministro
    dell'Economia e delle Finanze di concerto con il
    Ministro dell'Interno e il Ministro per le
    Riforme e le Innovazioni nella Pubblica
    Amministrazione.
  • Per l'anno 2008 con D.M. del 22 aprile 2008
    (seguito D.M.) il corrispettivo è stato
    determinato in 20,00.
  • II medesimo disposto normativo prevede, ad
    litteram, che ...Una quota pari a euro 1,85
    dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel
    costo della carta di identità elettronica è
    riassegnata al Ministero dellInterno per essere
    destinata, per euro 1,15, alla copertura dei
    costi di gestione del Ministero medesimo e, per
    euro 0,70, ai comuni, per
  • la copertura delle spese connesse alla gestione e
    distribuzione dei documenti ....
  • Per completezza d'informazione, si ritiene
    necessario evidenziare che, a fronte di numerose
    segnalazioni provenienti
  • da Comuni e cittadini in relazione alla
    difettosità dei supporti in argomento, questa
    Amministrazione, dopo aver chiesto l'avviso degli
    Uffici competenti del Ministero dell'Economia e
    delle Finanze e dell'Istituto Poligrafico e Zecca
  • dello Stato, ha prontamente provveduto a
    pubblicare sul sito della Direzione Centrale dei
    Servizi Demografici (Area
  • CIE Competenze - Documenti sperimentazione II
    fase), in data 6 febbraio 2008, la risposta a
    quesito "Oggetto Carta d'identità elettronica
    Modalità restituzione di supporti difettosi CIE
    da parte dei Comuni emettitori.

11
Modalità restituzione supporti difettosi CIEsito
Direzione Centrale Servizi Demografici (Area CIE
Competenze - Documenti sperimentazione II fase)
6 febbraio 2008
  • Oggetto Carta d'identità elettronica - Modalità
    restituzione di supporti difettosi CIE da parte
    dei Comuni emettitori.
  • Si fa seguito ai numerosi quesiti pervenuti dai
    Comuni emettitori CIE in relazione alla modalità
    restituzione di supporti difettosi.
  • Relativamente ai supporti che presentano difetti
    imputabili a problemi di fabbricazione, questi
    ultimi dovranno essere rimessi alle competenti
    Prefetture presso le quali si provvederà, previa
    comunicazione da parte delle Prefetture stesse al
    Ministero dell'Economia e delle Finanze,
    Dipartimento del Tesoro, Direzione VI, al ritiro
    che sarà a cura del Magazzino del tesoro di detto
    Ministero sito in via Cimarosa, 4 00198 ROMA
    (tel. 06/85082361).
  • La medesima comunicazione dovrà essere inoltrata,
    per conoscenza, all'Ufficio scrivente (Ministero
    dell'Interno - Direzione
  • Centrale per i Servizi Demografici - Servizio
    CIE).
  • La predetta comunicazione consentirà la
    sostituzione dei supporti difettosi ai sensi
    dell'art. 64 delle "Nuove Istruzioni per la
    disciplina dei servizi di vigilanza e controllo
    sulla produzione delle carte valori, degli
    stampati a rigoroso rendiconto" approvate con DM
    4 agosto 2003, senza oneri a carico dei
    richiedenti, oneri che invece saranno posti a
    carico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello
  • Stato.
  • Per quanto attiene i supporti erroneamente
    compilati si autorizza, ai sensi e per gli
    effetti dell'art. 68 delle citate Nuove
    Istruzioni, la loro distruzione in loco.
  • Resta implicito che l'operazione di distruzione
    dovrà avvenire alla presenza dei Funzionari
    Responsabili di ogni singolo Ufficio, i quali
    dovranno previamente accertare i quantitativi da
    distruggere e le condizioni di sicurezza inerenti
    l'operazione stessa.
  • A seguito della distruzione dei supporti in
    argomento dovrà essere redatto apposito verbale
    sul quale dovranno essere indicati i numeri di
    serie identificativi (ID) di ogni singolo
    supporto distrutto.
  • Copia autentica del verbale di cui sopra dovrà
    essere trasmessa, entro e non oltre 15 giorni
    dall'esecuzione dell'operazione di distruzione,
    al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
    Dipartimento del Tesoro, Direzione VI - Ufficio X
    - Servizio Ispettorato Carte Valori c/o IPZS,
    Piazza verdi, l0 - 00198 Roma e al Ministero
    dell'Interno, Direzione Centrale per i Servizi
    Demografici.
  • In quest'ultimo caso gli oneri derivanti dalla
    sostituzione saranno a carico del Comune
    emettitore.
  • Ritorna a Costo CIE e copertura spese

12
Elementi identificativi e sostituzione c.i.e.
Home
  • Quesito Un cittadino che di recente ha cambiato
    residenza, domicilio, stato civile o professione
    e insistentemente vuole sostituire la sua carta
    di identità (ancora in corso di validità) può
    ottenere una nuova carta di identità? Ed in caso
    positivo, dovrà pagare il doppio diritto?
  • Risposta Ai sensi del D.P.C.M. n.437/1999, la
    residenza il domicilio e la professione non sono
    elementi identificativi della persona e dunque
    non devono necessariamente essere indicati nella
    carta. Si soggiunge che la carta d'identità può
    essere sostituita solo nei casi indicati dal
    legislatore ai sensi dell'art.291 del T.U.L.P.S.
    e cioè in caso di smarrimento, sottrazione
    furtiva e deterioramento.

13
Inibizione temporanea allespatrio
Home
  • Quesito Come eseguire una sanzione
    amministrativa che prevede l'interdizione
    all'espatrio a carico di un cittadino possessore
    di carta d'identità elettronica?
  • Risposta In mancanza di specifiche disposizioni
    normative, nel caso in cui sia prevista
    l'interdizione all'espatrio di un cittadino
    possessore di carta d'identità elettronica, è
    inevitabile il ritiro del documento d'identità
    elettronico ed il contestuale rilascio in formato
    cartaceo.
  • Ciò tenuto conto che, a differenza del documento
    cartaceo, sul quale è possibile apporre la
    dicitura "non valida per l'espatrio" per il
    documento d'identità elettronico non sono
    previsti "campi" deputati all'apposizione della
    medesima dicitura.
  • Tale circostanza, unitamente alle considerazioni
    che il cittadino non può risultare sprovvisto di
    un documento d'identità, rende inevitabile la
    scelta delineata.
  • Si fa presente, inoltre, che allo scadere dei
    motivi ostativi all'espatrio, il documento
    ritirato potrà essere restituito al possessore
    per il tramite del comune che lo ha emesso.
  • In ordine alle spese per il rilascio della carta
    d'identità cartacea in sostituzione della
    precedente, il pagamento ai sensi del comma 3
    dell'art. 291 del Regolamento d'attuazione del
    Testo Unico grava in capo al richiedente.

14
Inibizione temporanea allespatrio (II quesito)
Home
  • Quesito La Prefettura ha emesso un decreto di
    sospensione della validità all'espatrio della
    C.I.E. di un nostro concittadino
  • per un periodo di TRE mesi, si chiede se
  • si deve ritirare la presente CIE, lasciando lo
    stesso privo di documento d'identità
  • si deve rilasciare una nuova CIE non valida per
    l'espatrio, sapendo benissimo che fra tre mesi lo
    stesso richiederà
  • nuovamente una nuova CIE ed in questo caso il
    costo deve essere addebitato a chi,
  • se esistono altre soluzioni.
  • Si fa presente che, mentre sulle Carte d'Identità
    cartacee si può apporre il timbro non valida per
    lespatrio, ciò
  • non è possibile sulle C.I.E.
  • Risposta Attualmente non è possibile apportare
    modifiche in tal senso sul documento elettronico,
    pertanto, è consentito al cittadino di ottenere
    dal Comune di residenza un nuovo documento
    cartaceo non valido per l'espatrio.
  • Il documento elettronico, tuttavia, dovrà essere
    consegnato per la custodia al comune emettitore,
    il quale provvederà a disattivarlo per il tempo
    necessario attraverso il Centro Nazionale per i
    Servizi Demografici (CNSD), istituito presso
    questo Ministero e successivamente, previa
    comunicazione a questo Ufficio, riattivato e
    restituito al cittadino, se richiesto, al termine
    del provvedimento restrittivo.
  • Per quanto concerne la spesa da sostenere per il
    rilascio del documento cartaceo, il cui possesso
    non è obbligatorio in presenza di altri documenti
    identificativi personali, di cui all'art. 35 del
    DPR 445/2000, ad avviso di questo Ufficio dovrà
    essere posta a capo del cittadino colpito dal
    provvedimento restrittivo.
  • L'importo dovrà essere pari a quello di un
    rilascio senza addebito del doppio del diritto di
    segreteria.

15
D.P.R. n. 445/2000, art. 35 (L-R)Documenti di
identita' e di riconoscimento
  • 1. In tutti i casi in cui nel presente testo
    unico viene richiesto un documento di identita',
    esso puo' sempre essere sostituito dal documento
    di riconoscimento equipollente ai sensi del comma
    2. (R)
  • 2. Sono equipollenti alla carta di identita' il
    passaporto, la patente di guida, la patente
    nautica, il libretto di pensione, il patentino di
    abilitazione alla conduzione di impianti termici,
    il porto d'armi, le tessere di riconoscimento,
    purche' munite di fotografia e di timbro o di
    altra segnatura equivalente, rilasciate da
    un'amministrazione dello Stato. (R)
  • 3. Nei documenti d'identita' e di riconoscimento
    non e' necessaria l'indicazione o l'attestazione
    dello stato civile, salvo specifica istanza del
    richiedente. (L)
  • Ritorna a Inibizione temporanea allespatrio II
    quesito

16
Conservazione sostitutiva cartellini c.i.e.
Home
  • Quesito Nellassicurare che la carta d'identità
    è rilasciata nelle modalità previste dal TULPS R.
    D. n. 635/1940 che prevede la compilazione di due
    cartellini conformi al modello ministeriale, di
    cui uno custodito negli archivi comunali ed uno
    trasmesso al Questore, il comune di Cesena chiede
    di verificare se esistano norme che inibiscano la
    procedura di riproduzione informatica del
    cartellino mediante scansione ai fini della
    conservazione sostitutiva dello stesso.
  • Risposta L'obiettivo volto a superare le
    criticità evidenziate nella gestione dei
    cartellini cartacei nell'ambito del processo di
    rilascio delle carte didentità cartacee, potrà
    essere raggiunto attraverso il passaggio ad una
    gestione completamente digitalizzata degli
    stessi, come già previsto nell'ambito della
    sperimentazione della procedura di rilascio della
    CIE. Tale percorso può sicuramente beneficiare
    dell'introduzione di soluzioni intermedie quali
    quella identificata dal comune di Cesena, il cui
    progetto prevede lemissione di un originale
    cartaceo del cartellino come previsto dallart.
    290 del Regolamento T.U.L.P.S. R. D. 06/05/1940,
    n. 635 e la produzione del secondo cartellino
    mediante scansione dello stesso ai fini della
    consultazione telematica tramite il sistema
    informativo comunale, previo aggiornamento e
    stipula di idonea convenzione tra il comune di
    Cesena e la Questura di Forlì-Cesena.
  • Al riguardo, si suggerisce, nell'applicazione del
    processo di digitalizzazione del cartellino
    cartaceo per la gestione in formato elettronico
    della seconda copia della stesso, di applicare
    quanta previsto dall'art. 23-ter, comma 3 del
    Codice dell'Amministrazione Digitale così come
    modificato dal D.lgs. 235/2010.
  • Infatti, la scansione dei cartellini prodotti in
    seguito al rilascio delle carte d'identità è
    assimilabile alla produzione di copie su supporto
    informatico di documenti della Pubblica
    Amministrazione formati in origine su supporto
    analogico, attività regolata dal citato articolo.
  • Il suddetto comma prevede che le copie su
    supporto informatico mantengano il valore
    giuridico degli originali cartacei se la loro
    conformità all'originale sia assicurata mediante
    l'apposizione di firma digitale di un funzionario
    a ciò delegato.

17
Copia cartellino elettronico
Home
  • La normativa vigente prevede che le Questure
    territorialmente competenti abbiano accesso
    diretto al cartellino delle carte d'identità
    elettroniche (in questo caso il Comune non dovrà
    inviare il cartellino alla Questura),
    analogamente per quanto avviene con il formato
    cartaceo.
  • Nelle more del dispiegamento del software che
    consentirà quanto sopra descritto, per
    accertamenti
  • di Polizia, il Comune emettitore di carta
    d'identità elettronica è tenuto a fornire copia
    del cartellino
  • attraverso l'applicativo Veris installato sulla
    postazione comunale.

18
Firma II
Home
  • Quesito Al momento del rilascio di una CIE il
    cittadino ha firmato in stampatello e
    l'operatore, pensando che lo stesso non fosse in
    grado di scrivere in corsivo, prosegue al
    rilascio del documento successivamente ci si è
    accorti che sulla ricevuta dei codici PIN e PUK,
    lo stesso cittadino ha firmato in corsivo. Si
    chiede se è necessario revocare la CIE ormai in
    possesso dell'interessato e rilasciarne un'altra
    con firma in corsivo o si possa soprassedere.
  • Risposta In premessa appare doveroso precisare
    che la carta d'identità è valida anche se non
    reca la firma del titolare, nei casi in cui il
    titolare sia impossibilitato alla firma per
    ragioni di impedimento fisico.
  • Secondo la dottrina più autorevole la
    sottoscrizione in senso tradizionale è l'insieme
    dei segni grafici ed autografi idonei a riferire
    un determinato documento ad un soggetto il quale,
    mediante l'apposizione di tali segni, se ne
    assume la paternità.
  • Per quanto attiene la carta d'identità è più
    corretto fare riferimento alla firma, per
    quest'ultima pur non ritenendosi vincolante il
    requisito di leggibilità, si reputa
    indispensabile la sua apposizione in forma
    estesa, tale da avere caratteri grafici ben
    precisi riconducibili al suo autore e
    riconoscibili da quest'ultimo.

19
Firma
Home
  • L'art. 4, comma primo, del D.P.R. 28.12.2000, n.
    445 prevede che la dichiarazione di chi non sa o
    non può firmare venga raccolta dal pubblico
    ufficiale previa accertamento dell'identità del
    dichiarante è lo stesso ufficiale che attesta
    che la dichiarazione è stata resa
    dall'interessato in presenza di un impedimento a
    sottoscrivere.
  • Il comma successivo disciplina l'ipotesi di
    dichiarazione resa nell'interesse di chi si trova
    in una situazione di impedimento temporaneo.
  • Ed, infine, l'art. 5 stabilisce che se
    l'interessato è soggetto alla potestà dei
    genitori, a tutela, o a curatela, le
    dichiarazioni e i documenti, tra i quali la carta
    d'identità
  • previsti dal cennato testo unico vengano
    sottoscritti rispettivamente dal genitore
    esercente la potestà, dal tutore, o
    dall'interessato stesso con l'assistenza del
    curatore .

20
Identificazione tramite testimoni (I parte)
Home
  • L'identificazione tramite testimoni integra
    un'ipotesi consolidata nella prassi
    amministrativa e trova un fondamento giuridico
    nella legge notarile, cosi come, d'altra parte,
    evidenziato dal comune citato.
  • Per quanto attiene ai principi generali in
    materia anagrafica e di rilascio della carta di
    identità, l'ufficiale d'anagrafe che riceve le
    relative dichiarazioni ed il funzionario
    incaricato dal sindaco che rilascia la carta di
    identità devono, in via preliminare, procedere
    all'identificazione della persona interessata.
  • In materia di carta di identità, in particolare,
    l'art. 288 del R. D. 6.5.1940, n. 635 recante il
    regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.,
    dispone che "La carta di identità costituisce
    mezzo di identificazione ai fini di polizia. Chi
    la richiede è tenuto soltanto a dimostrare la
    propria identità personale."
  • L'art. 289 del citato decreto, inoltre, prevede
    che "La carta d'identità deve essere rilasciata
    dopo rigorosi accertamenti sulla identità della
    persona richiedente, da eseguirsi, ove sia
    necessario, a mezzo degli organi di polizia".
  • Inoltre, si rende opportuno citare l'art. 292 del
    summenzionato regio decreto che specifica che, al
    fine di attestare l'identità personale, possono
    essere utilizzati anche altri documenti
    equipollenti, ovvero documenti rilasciati dall'
    Amministrazione dello Stato e muniti di
    fotografia pertanto, in tale contesto, non
    risulta possibile rinvenire alcuna espressa
    previsione normativa che consenta
    l'identificazione per mezzo di testimoni.
  • Da quanto sopra esposto, si evince che tutto il
    sistema dei documenti di identità e di
    riconoscimento è fondato sulla identificazione
    rigorosa dell'interessato che, non può, quindi,
    essere affidata a testimoni, bensì deve fondarsi
    su processi che garantiscano l'assoluta
    neutralità ed oggettività.

21
Identificazione tramite testimoni (II parte)
Home
  • Ne consegue, pertanto, che in mancanza di altri
    documenti di identificazione in corso di
    validità, è possibile ricorrere alla copia dei
    vecchi cartellini custoditi dal comune o ad altri
    documenti scaduti, purché consentano
    l'identificazione sicura nonché, extrema ratio,
    alla identificazione tramite organi di polizia.
  • Infine, esaminata la questione delle modalità di
    identificazione da un punto di vista strettamente
    giuridico, permane la necessità di svolgere un
    approfondimento in tema di prerogative e di
    responsabilità ascrivibili direttamente al
    funzionario comunale incaricato dal sindaco per
    il rilascio della carta di identità e, di
    conseguenza, della validità del documento
    rilasciato a persona identificata tramite
    testimoni.
  • La carta di identità rilasciata a persona
    identificata tramite testimoni è ugualmente
    valida, tuttavia ciò che si ritiene opportuno
    evidenziare è la responsabilità personale che il
    funzionario comunale addetto al servizio si
    assume con la suddetta particolare forma di
    identificazione.
  • Al riguardo, infatti, si evidenzia che,
    contrariamente a quanto si verifica nel caso di
    identificazione tramite documento idoneo munito
    di fotografia in cui si esclude qualsiasi
    responsabilità del funzionario comunale circa la
    veridicità dell'identità personale del
    richiedente (salvo il dolo, l'esibizione di falsa
    documentazione è ascrivibile unicamente alla
    responsabilità del richiedente), la
    responsabilità, nella circostanza di
    identificazione tramite testimoni qualora si
    riveli non veritiera, sarà imputabile, oltre che
    ad eventuali "falsi" testimoni, anche al
    funzionario comunale.

22
Identificazione
Home
  • Per il rilascio della carta di identità,
    l'ufficiale d'anagrafe che riceve dichiarazioni
    anagrafiche ed il funzionario incaricato dal
    sindaco che rilascia la carta di identità devono,
    in via preliminare procedere all'identificazione
    della persona interessata.
  • In particolare, lart. 288 del R. D. 6.5.1940,
    n. 635 recante il regolamento per l'esecuzione
    del T.U.L.P.S., dispone che "La carta di identità
    costituisce mezzo di identificazione ai fini di
    polizia. Chi la richiede è tenuto soltanto a
    dimostrare la propria identità personale."
  • L'art. 289 del citato decreto, inoltre, prevede
    che "La carta d'identità deve essere rilasciata
    dopo rigorosi accertamenti sulla identità della
    persona richiedente, da eseguirsi, ove sia
    necessario, a mezzo degli organi di polizia".
  • Per quanto sopra, nel caso in cui le fotografie
    presentate siano integre e idonee ad attestare
    lattuale identità, nulla osta all'utilizzo delle
    stesse ai fini del rilascio della carta.
  • In ultimo si ritiene utile ai fini di una
    chiarezza esplicativa far riferimento alle norme
    ICAO ISO (ISO/IEC JTC l/SC 37 N506), che
    prescrivono le caratteristiche fisiche delle
    fotografie da apporre sui documenti d'identità.

23
Proroga c.i.e. (variazione nome)
Home
  • Quesito Un Comune ha richiesto il parere di
    questo Ministero in ordine alla proroga di una
    carta d'identità per un cittadino il cui nome ha
    subito variazioni.
  • Risposta Ai sensi dell'art. 288 del R. D.
    6.5.1940, n. 635 recante il regolamento per
    l'esecuzione del T.U.L.P.S., "La carta di
    identità costituisce mezzo di identificazione ai
    fini di polizia. Chi la richiede è tenuto
    soltanto a dimostrare la propria identità
    personale."
  • Al riguardo, l'art. 1 del DPCM 437/99 definisce
    ed esplicita dati che concorrono
  • all'identificazione della persona, indicando tra
    questi il nome.
  • Ne consegue che la variazione di uno dei suddetti
    dati, nello specifico il nome, implica una
    variazione dell'identità e quindi un nuovo
    rilascio della carta d'identità.
  • Da ultimo, la carta d'identità, classificata
    carta valori, oltre ad essere dotata di
    caratteristiche anticontraffazione, non può in
    alcun modo recare annotazioni non contemplate
    dalla relativa normativa che la disciplina,
    infatti sono note le criticità in relazione al
    timbro di proroga che pure è previsto da una
    Legge.

24
Scrittura a mano carta didentità
Home
  • Quesito Nel mio Comune di residenza, da ben 2
    anni e mezzo rilasciano le carte
  • d'identità scritte a penna. Trovo questa cosa
    assurda visto che siamo nel 2010 e in
  • Italia ci sono Comuni molto più piccoli del mio
    che hanno già quelle in formato
  • tessera. Non è giusto che un cittadino debba
    andare in giro in qualsiasi luogo con un
  • documento di riconoscimento ufficiale che può
    destare dei sospetti.
  • Risposta Non vi è alcuna prescrizione normativa
    che vieti l'utilizzo della scrittura
  • a mano nella redazione degli atti pubblici.
  • Tanto premesso, tuttavia, nel prendere atto dei
    potenziali disagi per i cittadini,
  • soprattutto in ordine all'utilizzo della carta
    d'identità per l'espatrio, le Amministrazioni
    competenti dovranno prendere gli opportuni
    provvedimenti al
  • riguardo.

25
Permesso di soggiorno
Home
  • Quesito Si richiede un parere in relazione al
    rilascio della carta d'identità a un cittadino
    extracomunitario nelle more del rilascio del
    primo permesso di soggiorno.
  • Risposta Nella circolare n. 17/2007 questo
    Dicastero ha disposto che i cittadini stranieri
    iscritti in anagrafe in possesso di permesso di
    soggiorno scaduto e che hanno presentato domanda
    di rinnovo del titolo stesso nei limiti disposti
    dalla circolare n.16/2007, possono ottenere il
    rilascio o il rinnovo della carta d'identità, con
    la sola esclusione per l'espatrio.
  • Premesso quanto sopra, si ritiene che, per
    analogia, il principio sotteso alla circolare n.
    17/2007 debba essere applicato anche nei
    confronti dei soggetti in attesa del rilascio del
    permesso di soggiorno iscritti all'anagrafe
    secondo le indicazioni contenute nella citata
    circolare n. 16/2007.

26
CIE non prorogata
Home
  • Quesito Nellemettere la nuova carta identità
    cartacea, quella elettronica in possesso del
    cittadino e rilasciata dal precedente Comune di
    residenza ormai inscadenza deve essere ritirata
    dal Comune che emette la carta didentità
    cartacea? Deve essere stralciata materialmente o
    deve essere conservata agli atti e, infine, deve
    essere comunicato qualcosa al Comune emettitore?
  • Risposta La circolare ministeriale n. 23 del 28
    luglio 2010 prevede la possibilità di procedere
    al rilascio di una nuova carta d'identità a
    fronte della scelta del cittadino di non
    procedere alla proroga di quella in suo possesso.
  • Svolta questa necessaria premessa, nella
    fattispecie rappresentata il Comune dovrà
    procedere al rilascio di una nuova carta
    d'identità cartacea, la cui scadenza decennale
    decorrerà dalla data di rilascio.
  • La carta d'identità elettronica in possesso del
    cittadino dovrà essere ritirata dal Comune e
    tenuta agli atti secondo le modalità operative
    adottate nei casi di rilascio di una nuova carta
    a fronte del ritiro della precedente.
  • Infine, il Comune dovrà darne comunicazione
    all'Ente di emissione della carta d'identità
    elettronica al fine di consentire a quest'ultimo
    la revoca della CIE in questione.

27
Duplicato carta didentità
Home
  • Pur tenendo nella massima considerazione i disagi
    che hanno coinvolto numerosi connazionali
    all'atto del loro ingresso in alcuni Paesi
    esteri, questo Dicastero non può che confermare,
    atteso il disposto dell'art. 291 del T.U.L.P.S.,
    che le ipotesi di duplicato del documento di
    identità devono essere, espressamente, limitate
    ai casi di smarrimento, sottrazione furtiva e
    deterioramento.

28
Apolide
Home
  • La carta d'identità valida per l'espatrio,
    documento equipollente al passaporto ai sensi del
    D.P.R 6.8.1974, n. 649, viene rilasciata,
    esclusivamente, ai cittadini italiani come
    previsto dall'art. 16 della legge 21 novembre
    1967, n. 1185 che non si trovino nelle condizioni
    ostative al rilascio del passaporto, di cui
    all'art. 3 della stessa legge.
  • Se l'interessato non ha richiesto la cittadinanza
    italiana continua ad essere riconosciuto come
    apolide.
  • Pertanto, la carta d'identità rilasciata allo
    stesso dovrà, necessariamente, contenere la
    clausola "Non valida per l'espatrio".

29
Conformità
Home
  • Quesito Il Comune ha rifiutato l'apposizione del
    timbro di proroga asserendo che la mia carta di
    identità non era più valida in quanto
    "manomessa".
  • La "manomissione" operata consiste nell'avere
    ridotto di qualche millimetro il bordo (bianco)
    del documento allo scopo di poterlo conservare
    nel portafoglio.
  • E corretto quanto operato dal Comune?
  • Risposta La carta d'identità quale documento di
    riconoscimento, deve essere conforme al modello
    approvato dal Ministro dellInterno con decreto
    del 27 gennaio 1994, come citato dall'art. 3 del
    Tulps Testo Unico delle leggi di Pubblica
    Sicurezza Il Sindaco è tenuto a rilasciare alle
    persone aventi nel Comune la loro residenza o la
    loro dimora, quando ne facciano richiesta, una
    carta di identità conforme al modello stabilito
    dal Ministero dell'interno" .
  • Per completezza d'informazione, si riporta uno
    stralcio dell'art. 289 del Regolamento
    d'esecuzione del Tulps La carta d'identità è
    rilasciata unicamente su esemplari, assoggettali
    al regime delle carte-valori, forniti dal
    Provveditorato generale dello Stato in conformità
    del modello annesso al presente regolamento. Le
    eventuali modificazioni al modello sono apportate
    con decreto del Ministro dellInterno.
  • E' vietato di apporre sulla carta di identità
    indicazioni diverse o in aggiunta a quelle
    richieste a norma del presente articolo.

30
Cartellino elettronico
Home
  • A seguito di numerose segnalazioni da parte di
    Comuni e Forze di Polizia in ordine alla
    richiesta di codice fiscale del funzionario che,
    a fronte di autorizzazione giudiziaria, richiede
    la stampa del cartellino della carta didentità
    elettronica, si fa presente che, fermo restando
    la necessità di identificare la persona
    richiedente in ordine alla sicurezza nellaccesso
    ai dati contenuti nel cartellino, a partire dal
    24 febbraio 2010, il rappresentante delle Forze
    di Polizia dovrà fornire quale unico dato
    identificativo il numero di matricola e non più
    il codice fiscale.
  • Si ricorda, a proposito, che il Comune è tenuto
    a rilasciare, tramite modalità che salvaguardino
    il requisito della sicurezza (ad esempio, file
    protetto da password, inviato via mail), il
    cartellino elettronico delle CIE quando ne
    facciano richiesta le locali Forze dellOrdine,
    per poter svolgere indagini di polizia
    giudiziaria.
  • Nel caso in cui la richiesta del cartellino
    elettronico provenga al Comune da un Ufficio
    Consolare o da unAmbasciata italiana allestero,
    il Comune dovrà informarne il Servizio CIE del
    Ministero dellInterno che provvederà a inviare
    il cartellino elettronico al richiedente.

31
Espatrio minori
Home
  • Quesito desidererei sapere se la carta
    d'identità rilasciata ora anche ai bambini è
    accettata alle frontiere, negli aeroporti, nelle
    questure di tutta Europa. Lo scorso anno, gli
    stessi impiegati comunali che rilasciarono la
    carta d'identità a mio figlio 11enne, mi
    consigliarono comunque di richiedere in questura
    l'autorizzazione all'espatrio dei minori con le
    firme di entrambi i genitori, in quanto il
    documento era ancora una novità e non tutti i
    paesi l'avrebbero accettato.
  • La prossima estate andremo in Gran Bretagna e mi
    chiedevo se la carta sarà sufficiente o se si
    consiglia ancora l'autorizzazione della
    questura.
  • Risposta si informa che, in ottemperanza a
    quanto stabilito dallUnione Europea con il
    Regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento
    europeo e del Consiglio, entro il 26 giugno 2012
    anche tutti i minori italiani che viaggiano
    dovranno essere muniti di documento di viaggio
    individuale (passaporto oppure, qualora gli Stati
    attraversati  ne riconoscano la validità, carta
    didentità valida per lespatrio). II Regno
    Unito  fa parte dellUE ed è quindi  necessario
    viaggiare con uno dei due documenti in corso di
    validità. Si ricorda, tuttavia, che, al fine del
    rilascio ai minori della carta d'identità valida
    per l'espatrio, è necessario l'assenso dei
    genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la
    dichiarazione di assenza di motivi ostativi
    all'espatrio, ai sensi dell'art. l del D.P.R. n.
    649/1974. Inoltre, secondo quanto dispone il
    decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito
    dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, l'uso della
    carta d'identità ai fini dell' espatrio è
    subordinato alla condizione che il minore di anni
    14 viaggi in compagnia di uno dei genitori o di
    chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su
    una dichiarazione rilasciata da chi può dare
    l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla
    questura o dalle autorità consolari - il nome
    della persona, dell'ente o della compagnia di
    trasporto a cui il minore medesimo è affidato,
    analogamente a quanto previsto per il cd.
    lasciapassare ed il passaporto. Al riguardo, al
    fine di semplificare l'applicazione di tale
    disposizione in sede di controllo alla
    frontiera, si suggerisce di usufruire della
    possibilità di indicare il nome dei genitori del
    minore o chi ne fa le veci sulla carta didentità
    valida per lespatrio rilasciata ai minori di
    anni 14 oppure di munirsi di documentazione
    idonea a comprovare la titolarità della potestà
    sul minore (es. certificato di nascita con
    indicazione di paternità e maternità).

32
Rilascio documenti a stranieri
Home
  • Quesito Ritenete possibile che si proceda al
    rilascio di carta d'identità a minore straniero,
    nato in Italia,
  • privo di permesso di soggiorno (con la sola
    ricevuta), non ancora munito di passaporto e solo
    sulla base
  • dell'identificazione da parte di un genitore? 
  •  
  • Risposta La carta d'identità deve essere
    rilasciata ai cittadini italiani e stranieri
    iscritti in anagrafe,
  • salvo la non validità ai fini dellespatrio per
    questi ultimi (vedi circolare n. 17/2007).
  • Anche coloro i quali siano in attesa del permesso
    di soggiorno, iscritti all'anagrafe, hanno
    diritto al rilascio della carta didentità
    secondo le indicazioni contenute nella circolare
    n. 16/2007.  Tra l'altro, ai sensi dell'art. 10
    del d.l 70/2011 la carta d'identità è definito
    documento obbligatorio di identificazione. Per
    quel che riguarda l'identificazione si comunica
    che per il rilascio della carta di identità,
    l'ufficiale d'anagrafe che riceve dichiarazioni
    anagrafiche ed il funzionario incaricato dal
    sindaco che rilascia la carta di identità devono,
    in via preliminare procedere all'identificazione
    della persona interessata. In particolare, lart.
    288 del R. D. 6.5.1940 n. 635 recante il
    regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.,
    dispone che "La carta di identità costituisce
    mezzo di identificazione ai fini di polizia. Chi
    la richiede è tenuto soltanto a dimostrare la
    propria identità personale." L'art. 289 del
    citato decreto, inoltre, prevede che "La carta
    d'identità deve essere rilasciata dopo rigorosi
    accertamenti sulla identità della persona
    richiedente, da eseguirsi, ove sia necessario, a
    mezzo degli organi di polizia".
  • Tuttavia, la carta di identità rilasciata a
    persona identificata tramite testimoni è
    ugualmente valida.
  • Ciò che si ritiene opportuno evidenziare è la
    responsabilità personale che il funzionario
    comunale addetto al servizio si assume con la
    suddetta particolare forma di identificazione.
  • Infine, per quanto riguarda il rilascio della
    carta didentità ai minori, oltre lintervento di
    due testimoni, si richiede la presenza e la
    firma dellesercente la patria potestà.

33
Piani di sicurezza CIE
Home
  • Nellambito dellattività di controllo ed
    approvazione dei piani di sicurezza CIE come da
    D. M. del 2/8/2005, si riportano le seguenti
    indicazioni
  • Sistemi operativi Il DM indica WINDOWS come
    sistema operativo per le connessioni al CNSD. I
    Comuni, comunque, nella loro autonomia
    organizzativa, sotto la loro diretta
    responsabilità e dichiarandolo espressamente nei
    propri piani di sicurezza possono  richiedere di
    utilizzare il sistema operativo LINUX per i
    collegamenti ai servizi del CNSD. In tal senso
    sono già attivi 150 comuni che sono collegati
    via backbone ai servizi del CNSD utilizzando
    porte di accesso in ambiente LINUX.
  • Connessione internet le comunicazioni possono
    avvenire su qualsiasi tecnologia di rete, anche
    gestita da un provider esterno al Comune. La
    qualità del servizio di rete deve essere tale da
    consentire agli uffici comunali di svolgere le
    attività di emissione della CIE senza
    rallentamenti nelle comunicazioni di rete. Tutte
    le comunicazioni sono cifrate direttamente dal
    Backbone.
  • Connessioni L.A.N. il computer per la
    connessione ai servizi del CNSD può essere
    gestito, sempre direttamente dal Comune,  in un
    ufficio comunale differente da quelli in cui sono
    installate le singole postazioni di emissione. E'
    possibile utilizzare  tecnologie di comunicazione
    wireless tra questo computer e le postazioni di
    emissione, sempre nell'ambito di una qualità del
    servizio tale da non provocare rallentamenti
    delle comunicazioni di rete tra le postazioni di
    emissione e il computer per la connessione ai
    servizi del CNSD. Tutte le comunicazioni sono
    cifrate direttamente dal Backbone. L'uso dei
    proxy e di filtri sulle comunicazioni è vietato
    dal DM in oggetto.Varie - per quanto riguarda la
    particolarità "punto di emissione in fase di
    allestimento", il piano di sicurezza va comunque
    presentato per i servizi del CNSD ai quali il
    Comune accede.           
  • - per quanto riguarda la particolarità della
    porta di accesso con cartelle condivise, fermo
    restando che la condivisione avviene sotto la
    responsabilità del Comune, per poter esprimere
    un parere è necessario che il Comune indichi le
    finalità di utilizzo di tale condivisione.

34
CAUSE OSTATIVE ALLESPATRIO
Home
  • Quesito Il nulla osta concesso dai comuni
    comprende sempre laccertamento di cause ostative
    allespatrio?
  • Risposta La Carta dIdentità viene rilasciata
    valida per lespatrio, purché l'interessato
    dichiari di non trovarsi nelle particolari
    condizioni che per legge impediscono il rilascio
    del passaporto di cui allart. 3 della legge n.
    1185/1967.

35
Distruzione supporti CIE difettosi o erroneamente
compilati
Home
  • Quesito Quali sono le modalità di distruzione
    dei supporti CIE difettosi o erroneamente
    compilati?
  • Risposta I supporti che presentano difetti
    imputabili a problemi di fabbricazione dovranno
    essere rimessi alle competenti Prefetture presso
    le quali si provvederà, previa comunicazione da
    parte delle Prefetture stesse al Ministero
    dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del
    Tesoro, Direzione VI, al ritiro che sarà a cura
    del Magazzino del tesoro di detto Ministero. La
    medesima comunicazione dovrà essere inoltrata,
    per conoscenza, al Ministero dell'Interno
    Direzione Centrale per i Servizi Demografici -
    Servizio CIE.
  • La predetta comunicazione consentirà la
    sostituzione dei supporti difettosi ai sensi
    dell'art. 64 delle "Nuove Istruzioni per la
    disciplina dei servizi di vigilanza e controllo
    sulla produzione delle carte valori, degli
    stampati a rigoroso rendiconto" approvate con DM
    4 agosto 2003, senza oneri a carico dei
    richiedenti, oneri che invece saranno posti a
    carico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello
    Stato.
  • Per quanto attiene i supporti erroneamente
    compilati si autorizza, ai sensi e per gli
    effetti dell'art. 68 delle citate Nuove
    Istruzioni, la loro distruzione in loco.
  • Resta implicito che l'operazione di distruzione
    dovrà avvenire alla presenza dei Funzionari
    Responsabili di ogni singolo Ufficio, i quali
    dovranno previamente accertare i quantitativi da
    distruggere e le condizioni di sicurezza inerenti
    l'operazione stessa. Si fa presente che la
    distruzione dei supporti può avvenire secondo la
    modalità che si preferisce (in genere con taglio
    della carta).
  • A seguito della distruzione dei supporti in
    argomento dovrà essere redatto apposito verbale
    sul quale dovranno essere indicati i numeri di
    serie identificativi (ID) di ogni singolo
    supporto distrutto.
  • Copia autentica del verbale di cui sopra dovrà
    essere trasmessa, entro e non oltre 15 giorni
    dall'esecuzione dell'operazione di distruzione,
    al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
    Dipartimento del Tesoro, Direzione VI - Ufficio X
    - Servizio Ispettorato Carte Valori c/o IPZS, e
    al Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per
    i Servizi Demografici.
  • In quest'ultimo caso gli oneri derivanti dalla
    sostituzione saranno a carico del Comune
    emettitore.

36
Sostituzione Carta didentità (Viaggiare
sicuri)
Home
  • Quesito In merito alla circolare 23 del 2010
    relativamente alla richiesta di sostituzione
    della carta di identità per motivi di utilizzo
    per l'espatrio, quali sono i costi per avere la
    sostituzione della carta didentità valida per
    l'espatrio?
  • Risposta Si comunica che ai sensi dellart. 31
    comma 1 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112,
    convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133 la
    carta didentità ha la durata di 10 anni come da
    circolare n. 8 del 26.6.2008 e n. 12 del
    27.10.2008 e senza l'apostilla che ne attesta la
    proroga non produce i suoi effetti giuridici.
    Pertanto lei può recarsi presso il Comune di
    residenza per ottenere la proroga ed il
    funzionario del Comune dovrà apporre la proroga
    indipendentemente dalla scadenza purché
    successiva al 2008. Se intende recarsi all'estero
    deve consultare il sito "viaggiare sicuri" del
    Ministero Affari Esteri, e controllare se il
    luogo che dovrà visitare è indicato tra i Paesi
    che non accettano la carta d'identità con la
    proroga. Solo in quest'ultimo caso lei potrà
    recarsi presso il Comune e richiedere come da
    circolare n. 23 del 28 luglio 2010 diramata da
    questa Direzione Centrale per i servizi
    demografici, una nuova carta d'identità la cui
    validità decennale decorrerà dalla data di
    rilascio, dietro il pagamento del corrispettivo
    del costo della carta e di un solo diritto di
    segreteria, previo ritiro di quello in possesso.

37
Circolare n. 12/2008
  • OGGETTO Art. 31 comma 1 del Decreta Legge 25
    giugno 2008 n. 112 convertito can modificazioni
    in Legge del 6 agosto 2008, n. 133. Durata e
    rinnovo della Carta d'identita.
  • Come e nota nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del
    21 agosto 2008 -Supplemento ordinaria n. e stata
    pubblicata la legge n. 133 del 6 agosto 2008
    "Conversione in legge, con ificazioni, del
    Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante
    Disposizioni urgenti per 10 ppo economico, la
    semplificazione, la cornpetitivita, la
    stabilizzazione della finanza pubblica e
    .requazione tributaria", A seguito dell'entrata
    in vigore della predetta Legge di conversione,
    I'articolo 3 del Regio 'eto 18/6/1931 n. 773
    Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
    risulta definitivamente ificato come segue "Il
    sindaco etenuto a rilasciare alle persone di eta
    superiore agli anni quindici 'i nel Comune la
    lora residenza 0 la lora dimora, quando ne
    facciano richiesta, una carta di identita irme al
    modello stabilito dal Ministero dell'interno.
  • La carta di identita ha durata di dieci anni e
    deve essere munita dellafotograjia della persona
    a cui 'erisce. Le carte di identita rilasciate a
    partire dal 10 gennaio 2010 devono essere munite
    della raOa e delle impronte digitali della
    persona a cui si ri(eriscono.
  • La carta d'identita e titolo valida per
    l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati
    membri Inione europea e in quelli con i quali
    vigono, comunque, particolari accordi
    internazionali. A decorrere dal 10 gennaio 1999
    sulla carta di identita deve essere indicata la
    data di scadenza. "
  • Nell'attuale formulazione la validita della carta
    d'identita risulta estesa a 10 anni ed e fotta la
    previsione secondo la quale tali documenti,
    rilasciati a partire dal primo gennaio 2010, inno
    essere muniti delle impronte digitali.
  • Questo Dicastero con circolare n. 8 del 26 giugno
    2008, successiva all'emanazione del 3tO Legge
    112/2008, in seguito convertito, ha provveduto a
    diramare ai Comuni una serie di ive riguardo
    all'estensione della validita.
  • Permangono, tuttavia, dubbi di carattere
    interpretativo ed operativo rappresentati dai .mi
    per cui, si ritiene opportuno fornire i seguenti
    chiarimenti ai quesiti posti piu entemente.
  • Ferma restando I'insussistenza di dubbi
    interpretativi sulla validita decennale delle
    carte iate dalla data di entrata in vigore del
    decreto legge 112/2008, ovvero dal 25 giugno
    2008, si ializza quanta segue
  • Qualsiasi cittadino in possesso della carta
    d'identita valida alia data del 25. 6. 08 (e
    percio qia previsto nella precedente circolare
    n. 8/2008.
  • 2. L'apostilla ha natura certificativa, pertanto,
    dovra contenere il timbro del Comune, la data di
    apposizione e la firma del Sindaco 0 del
    funzionario delegato.
  • 3. E' possibile apporre I'apostilla di proroga
    presso il Comune di residenza che ha rilasciato
    la carta.
  • 4. Si pUG apporre I'apostilla di proroga presso
    il Comune ove iI cittadino abbia la propria
    dimora, ai sensi dell'art. 3 del RD n. 773/1931 e
    successive modificazioni. In tal caso dovra
    essere chiesto iI nulla osta al Comune di
    residenza (anche a mezzo fax) prima
    dell'apposizione della stessa.
  • 5. E' consentito apporre I'apostilla di proroga
    presso il Comune di dimora sulle carte rilasciate
    dal medesimo Comune ove iI cittadino aveva
    precedentemente la residenza, previa richiesta di
    nulla osta del Comune ove al momento risiede.
  • 6. E', infine, possibile apporre I'apostilla di
    proroga presso il Comune di nuova residenza,
    senza richiedere alcun nulla osta al Comune di
    rilascio se gli estremi della carta di identita
    (numero del documento, comune e data di rilascio)
    sono stati riportati dal Comune di cancellazione
    nell'allegato al mod. APRl4.
  • 7. Si richiama, inoltre, I'attenzione sulla
    circostanza che in sede di attestazione della
    proroga non e necessario acquisire agli atti
    I'autorizzazione del giudice tutelare 0, in
    alternativa, I'assenso scritto dell'altro
    genitore come stabilito dall'art. 24 della L. n.
    3 del 16.01.2004.
  • 8. Si sconsiglia I'uso di etichette autoadesive
    di attestazione della proroga per evitare
    difforrruta sui territorio nazionale, soprattutto
    al fine di scongiurare spiacevoli episodi in sede
    di riconoscimento all'estero.
  • 9. La richiesta dell'attestazione della proroga
    pUG essere presentata da persona diversa
    dall'intestatario se munita di delega e di
    documento di riconoscimento dell'intestatario
    come previsto dall' art. 38 del DPR 445/2000.
  • 10. La proroga della validita della carta
    d'identita, al contrario del rinnovo, pUG essere
    attestata in qualsiasi momenta l'interessato ne
    faccia richiesta.
  • 11. Relativamente al rinnovo, iI Comune potra
    scegliere Ie modalita ritenute pill consone aile
    esigenze della propria cittadinanza per
    comunicare la data di scadenza delle carte di
    identita.

38
Circolare n. 8/2008
  • Oggetto Decreto Legge 24 giugno 2008 recante
    "Disposizioni urgenti per 10 sviluppo economico e
    la stabilizzazione della finanza pubblica e la
    perequazione tributaria". Nuove disposizioni in
    materia di Carte di identità.
  • Nel Supp1emento Ordinario n. 152 alla Gazzetta
    Ufficiale n. 147 del 25 giugno u.s.., e stato
    pubblicato il Decreto legge n. 112, recante
    "Disposizioni urgenti per 10
  • svi1uppo economico e la stabilizzazione della
    finanza pubblica e 1a perequazione
  • tributaria".
  • In particolare, l'art. 31 del predetto D.L., che
    reca "Durata e rinnovo della carta didentità, ha
    previsto che la Carta didentità benefici di una
    validità temporale corrispondente a dieci anni, a
    fronte della previgente disposizione, di cui
    all'art. 3 del Testo Unico delle Leggi di
    Pubblica Sicurezza, che come noto prevedeva,
    invece, una validità quinquenna1e.
  • Peraltro, la lettera della norma indica
    inequivocabilmente che tale quadro rifonrmatore
    trova applicazione anche per le carte in corso di
    validità alla data di entrata in vigore della
    1egge di cui e questione.
  • Inoltre, viene espressamente stabilito che, ai
    fini del rinnovo, i Comuni informino i titolari
    del documento della sua data di scadenza tra i1
    centoottantesimo e iJ novantesimo giorno
    antecedente la medesima data.
  • Tanto premesso, considerato che il disposto
    normativo entra in vigore dal giorno di
    pubblicazione, si ritiene che, allo stato, le
    SS.LL. debbano procedere alIa più capillare
    sensibilizzazione dei Comuni, soprattutto al fine
    di scongiurare possibili incertezze che
    potrebbero riverberarsi sul cittadino, ovvero
    provocare difformità di atteggiamenti suJ
    territorio.
  • In ogni caso, si ritiene opportuno svo1gere
    talune considerazioni di profilo operativo.
  • Preliminarmente, preme ribadire che chiunque, a
    far data dal 26 giugno 2008, si rechi presso
    l'Ufficio anagrafe di residenza per i1 rilascio 0
    iJ rinnovo della carta d identità vedrà
    applicarsi il nuovo regime di durata decenna1e,
    ciò sia per quanta concerne la carta di identità
    cartacea che per quella elettronica.
  • In particolare, per quanta riguarda la Carta d
    identità in formato cartaceo
  • nel caso di primo rilascio si apporrà
    automaticamente la scadenza decennale.
  • nel caso di Carte che compiano la scadenza
    quinquennale a far data dal 26 giugno2008 il
    Comune dovrà procedere con la convalida del
    documento originario per gli ulteriori cinque
    anni, apponendo la seguente apostilla "validità
    prorogata ai sensi dell' art.31 del D.L.
    25/6/2008 n.112 fino al ..... " .
  • In particolare, per quanta riguarda la CIE
  • 1. i Comuni che abbiano in uso il vecchio
    software di emissione e che debbano provvedere al
    primo rilascio di una CIE dovranno modificare
    manualmente la scadenza della CIE medesima
    portandola da 5 a 10 anni.
  • Per effettuare tale modifica e sufficiente,
    durante la procedura di emissione, modificare il
    campo "DATA SCADENZA" all'interno del pannello di
    acquisizione dati (che di default e impostato a 5
    anni dalla data di emissione) impostandolo a 10
    anni dalla data in cui si emette la Carta di
    identità.
  • 2. I Comuni sperimentatori ai quali sia state
    installato il nuovo software di emissione e che
    debbano provvedere al primo rilascio di una CIE
    non dovranno operare alcun cambiamento, poichè in
    tale versione l'aggiornamento e effettuato in
    modo automatico dai server centrali e sarà già
    presente all'atto di ricezione di questa
    circolare.
  • 3. nel caso di CIE che compiano la scadenza
    quinquennale a far data dal 26 giugno2008, i
    Comuni sperimentatori, sia che abbiano il vecchio
    software che il nuovo, riceveranno in modo
    automatico una nuova versione del software Veris
    e una nuova versione dell' attuale software di
    emissione su cui sarà presente una nuova
    funzionalità che consentirà di attestare,
    attraverso un apposito modulo da stampare e da
    consegnare al titolare della carta, l'estensione
    di validità a 10 anni delle CIE. Si allega un
    fac-simile del modulo.

39
D.P.R. n. 445/2000, art. 38 (L-R)Modalità di
invio e sottoscrizione delle istanze
Home
  • 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da
    presentare alla pubblica amministrazione o ai
    gestori o esercenti di pubblici servizi possono
    essere inviate anche per fax e via telematica.
    (L)
  • 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
    telematica sono valide se sottoscritte mediante
    la firma digitale o quando il sottoscrittore e'
    identificato dal sistema informatico con l'uso
    della carta di identità elettronica. (R)
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