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Title: Presentazione di PowerPoint Author: Talia Last modified by: Alessandro Ripa Created Date: 12/15/2005 11:38:03 AM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

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Transcript and Presenter's Notes

Title:


1
Messa alla prova
  • a cura di Luca Gessaroli,
  • Tirocinante presso il Tribunale di Rimini
  • Rimini
  • 23 febbraio 2015

2
Art. 27, co. 3, CostituzioneLe pene non
possono consistere in trattamenti contrari al
senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato
3
Art. 3 C.E.D.U.
  • Nessuno può essere sottoposto a tortura né a
    pene o trattamenti
  • inumani o degradanti

4
  • La politica sociale è la migliore politica
    criminale e il diritto penale è l'extrema ratio
    della politica sociale

5
Funzione special-preventiva della pena1)
favorire il reinserimento del reo nella
società2) evitare che il reo ricada nel reato
6
Criticità della pena detentiva
  • Sovraffollamento carcerario Italia condannata
    nel 2013 dalla Corte europea dei diritti e
    delluomo con la sentenza Torreggiani per
    sovraffollamento carcerario
  • Non comprovata finalità rieducativa per reati
    bagatellari e micro-criminalità

7
Soluzione deflazione carceraria.
  • Misure alternative o sostitutive alla detenzione
  • Misure di detenzione domiciliare o extracarceraria

8
Messa alla prova (cd. probation)
  • Antecedenti
  • artt. 28 e 29 del d.P.R. 448/1988
  • Messa alla prova dei minorenni
  • Ottimi risultati conseguiti

9
Legge n. 67 del 2014
  • Introduzione dellistituto della messa alla prova
    anche per gli adulti con finalità deflattive
  • del procedimento
  • del sistema carcerario

10
La disciplina normativa
  • I presupposti per quali reati?
  • Reati puniti con pena edittale, escluse le
    aggravanti
  • Pecuniaria
  • Detentiva non superiore nel massimo a 4 anni ( ad
    esempio spaccio di lieve entità, furto semplice,
    lesioni gravi e gravissime, falsi in bilancio,
    evasione fiscale etc.)
  • Congiunte o disgiunte
  • Reati indicati allart. 550 c.p.p.
  • Ad esempio violenza o minaccia ad un pubblico
    ufficiale, resistenza ad un pubblico ufficiale,
    furto aggravato, ricettazione

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Termini quando si può chiedere?
  • Nel corso delle indagini preliminari
  • Nelludienza preliminare, prima delle conclusioni
  • Fino alla dichiarazione di apertura del
    dibattimento di primo grado
  • Nel giudizio direttissimo
  • Nel procedimento a citazione diretta a giudizio
  • Con latto di opposizione
  • Nel procedimento per decreto
  • Con deposito della richiesta entro 15 giorni
    dalla notificazione del decreto che dispone il
    giudizio
  • Nel giudizio immediato

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Gli effetti che cosa comporta la messa alla
prova?
  • Sospensione del processo
  • Sospensione della prescrizione (art. 168 bis
    c.p.)
  • Estinzione del reato per cui si procede in caso
    di esito positivo (art. 168 ter c.p.)
  • Salve le sanzioni amministrative accessorie

13
La concessione della messa alla prova cosa deve
verificare il giudice?
  • Assenza dei presupposti di cui allart. 129
    c.p.p.
  • Ascolto della persona offesa
  • Verifica della volontarietà della richiesta
  • Verifica ai sensi dellart. 133 c.p. che deve
    portare ad una valutazione di
  • Idoneità del programma in chiave riparatoria del
    danno ed in chiave di risocializzazione
  • Prognosi favorevole, non ricaduta nel reato
  • Acquisizione, anche dufficio, informazioni sulle
    condizioni di vita, personale o familiare,
    sociale ed economica dellimputato

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Tempi quanto dura la sospensione del
procedimento con messa alla prova?
  • Non più di 2 anni
  • Reati per cui è prevista pena detentiva sola o
    congiunta a quella pecuniaria
  • Non più di 1 anno
  • Reati per cui è prevista la sola pena pecuniaria
  • Art. 464 quinques, c.p.p. proroga del termine
    entro cui devono essere adempiute le prescrizioni
    relative ai soli obblighi riparatori per non più
    di una volta

15
La richiesta cosa deve presentare?
  • (Art. 464 bis, co. 4, c.p.p.) istanza
    presentata personalmente dallimputato (o
    indagato) o per tramite del suo procuratore
    speciale
  • All'istanza è allegato un programma di
    trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di
    esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in
    cui non sia stata possibile l'elaborazione, la
    richiesta di elaborazione del predetto programma.
    Il programma in ogni caso prevedea) le modalità
    di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo
    nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel
    processo di reinserimento sociale, ove ciò
    risulti necessario e possibileb) le
    prescrizioni comportamentali e gli altri impegni
    specifici che l'imputato assume anche al fine di
    elidere o di attenuare le conseguenze del reato,
    considerando a tal fine il risarcimento del
    danno, le condotte riparatorie e le restituzioni,
    nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di
    pubblica utilità ovvero all'attività di
    volontariato di rilievo socialec) le condotte
    volte a promuovere, ove possibile, la mediazione
    con la persona offesa

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Forme dellistanza
  • Istanza con allegato il trattamento già
    predisposto
  • Istanza con allegata la richiesta di elaborazione
    del programma
  • Rinvio a successiva udienza per acquisire il
    programma di trattamento

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Il contenuto del programma, dunque, in che cosa
consiste?
  • Riparazione delle conseguenze dannose del reato e
    risarcimento del danno
  • Mediazione con la persona offesa
  • Affidamento dellimputato (ed eventualmente del
    nucleo famigliare) ai servizi sociali per un
    programma che può implicare attività di
    volontariato o prescrizioni comportamentali
  • Lavoro di pubblica utilità presupposto
    necessario per la concessione della messa alla
    prova.

18
Lavoro di pubblica utilità
  • Art. 168bis c.p.
  • il lavoro di pubblica utilità consiste in una
    prestazione non retribuita, affidata tenendo
    conto anche delle specifiche professionalità ed
    attitudini lavorative dellimputato, di durata
    non inferiore a dieci giorni, anche non
    continuativi, in favore della collettività, da
    svolgere presso lo Stato, le regioni, le
    province, i comuni, le aziende sanitarie o presso
    enti o organizzazioni, anche internazionali, che
    operano in Italia, di assistenza sociale,
    sanitaria e di volontariato.
  • La prestazione è svolta con modalità che non
    pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio,
    di famiglia e di salute dellimputato e la sua
    durata giornaliera non può superare le otto ore

19
Attenzione
20
Differenze con il lavoro di pubblica utilità ex
art. 54 d.lgs. N. 274/2000
  • Art 54 d.lgs. n. 274/2000
  • Messa alla prova l. n. 67/2014
  • Tempi
  • Minimo 10 giorni
  • Massimo 6 mesi
  • Tempo calcolato convertendo la pena irrogata in
    giorni di lavoro (per es. guida in stato di
    ebbrezza 250 1 giorno di lavoro di pubblica
    utilità)
  • 6 ore di lavoro settimanale (o superiore se
    richiesto dal condannato), massimo 8 ore
    giornaliere
  • Tempi
  • Minimo 10 giorni
  • Massimo 1 o 2 anni a seconda del tipo di reato e
    delle determinazioni del giudice.
  • Non cè condanna, ma sospensione del
    procedimento, quindi non cè pena da convertire.
  • Massimo 8 ore giornaliere

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Differenze con il lavoro di pubblica utilità ex
art. 54 d.lgs. N. 274/2000
  • Art 54 d.lgs. n. 274/2000
  • Messa alla prova l. n. 67/2014
  • Natura
  • Pena sostitutiva di pena detentiva o pecuniaria
    (in taluni casi estingue il reato es. art. 186
    c.d.s.)
  • Presuppone sentenza di condanna
  • Natura
  • Causa di sospensione ed estinzione del reato
    sospensione del procedimento prima della condanna
    con estinzione del reato in caso di esito
    positivo
  • Presuppone lassenza di una sentenza di condanna

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Differenze con il lavoro di pubblica utilità ex
art. 54 d.lgs. N. 274/2000
  • Art 54 d.lgs. n. 274/2000
  • Messa alla prova l. n. 67/2014
  • Presupposti
  • Reati di competenza del giudice di pace
  • Ipotesi tassativamente previste dalla legge
  • Art. 186 c.d.s.
  • Art. 73, co. 5, d.p.r. 309/1990
  • Presupposti
  • Reati con pene fino a 4 anni
  • Reati per cui si procede a citazione diretta a
    giudizio

23
Modalità operative della Messa alla prova
  • Fase 1 Fase preliminare alla ammissione
  • Art. 141 ter c.p.p l'imputato rivolge richiesta
    all'ufficio locale di esecuzione penale esterna
    competente affinché predisponga un programma di
    trattamento. L'imputato deposita gli atti
    rilevanti del procedimento penale nonché le
    osservazioni e le proposte che ritenga di fare.
  • LUEPE, all'esito di un'apposita indagine
    socio-familiare, redige il programma di
    trattamento, acquisendo su tale programma il
    consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o
    del soggetto presso il quale l'imputato è
    chiamato a svolgere le proprie prestazioni.
    L'ufficio trasmette quindi al giudice il
    programma accompagnandolo con l'indagine
    socio-familiare e con le considerazioni che lo
    sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni,
    l'ufficio riferisce specificamente sulle
    possibilita' economiche dell'imputato, sulla
    capacita' e sulla possibilita' di svolgere
    attivita' riparatorie nonche' sulla possibilita'
    di svolgimento di attivita' di mediazione, anche
    avvalendosi a tal fine di centri o strutture
    pubbliche o private presenti sul territorio.

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Modalità operative della Messa alla prova
  • Fase 1 Fase preliminare alla ammissione Ruolo
    dellEnte.
  • Lente può avere necessità di conoscere
  • 1) natura del reato
  • 2) tempi prevedibili di espletamento del
    programma
  • 3) tempi di svolgimento del lavoro
  • 4) disponibilità logistiche e tempistiche
    dellimputato.
  • Tale attività conoscitiva può essere stimolata
    dallo stesso legale o dallimputato, ma, in ogni
    caso, occorre fare riferimento allUEPE poiché è
    questultimo che
  • 1) predispone il programma in base alle
    informazioni assunte
  • 2) si relaziona con il giudice sullo svolgimento
    della messa alla prova.

25
Modalità operative della Messa alla prova
  • Fase 2 Ammissione alla Messa alla prova
  • Il giudice pronuncia lordinanza con cui sospende
    il procedimento con messa alla prova.
  • art. 464 quater, co. 1, c.p.p.
  • Lordinanza può essere pronunciata direttamente
    in udienza o in una udienza ad hoc ai sensi
    dellart. 127 c.p.p., onde sentire la persona
    offesa.
  • Lordinanza va immediatamente trasmessa allUEPE
    che deve prendere in carico limputato.

26
Modalità operative della Messa alla prova
  • Fase 3 Svolgimento della Messa alla prova
    ruolo dellUEPE
  • Art. 141 ter disp.att.c.p.p
  • Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla
    prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis
    del codice penale, sono svolte dagli uffici
    locali di esecuzione penale esterna.
  • LUEPE informa il giudice, con la cadenza
    stabilita nel provvedimento di ammissione e
    comunque non superiore a tre mesi, dell'attività
    svolta e del comportamento dell'imputato,
    proponendo, ove necessario, modifiche al
    programma di trattamento, eventuali abbreviazioni
    di esso ovvero, in caso di grave o reiterata
    trasgressione, la revoca del provvedimento di
    sospensione.

27
Modalità operative della Messa alla prova
  • Fase 3 Svolgimento della Messa alla prova
    ruolo dellEnte
  • LEnte svolge il controllo sul rispetto delle
    prescrizioni lavorative e informa tempestivamente
    lUEPE delle trasgressioni poste in essere
    dallimputato.
  • La reiterazione di trasgressioni o la loro
    gravità può comportare la revoca della messa alla
    prova e la prosecuzione del procedimento penale.

28
Modalità operative della Messa alla prova
  • Fase 3 Svolgimento della Messa alla prova
    patologia
  • Art. 464, quinques, c.p.p.
  • Il giudice, sulla base delle relazioni dellUEPE,
    può modificare con ordinanza le prescrizioni
    originarie.
  • Se lUEPE segnala gravi o reiterate
    trasgressioni, può proporre la revoca
    dellordinanza.
  • Art. 464, octies, c.p.p
  • Il giudice può revocare anche dufficio
    lordinanza di sospensione del procedimento con
    messa alla prova, fissando ludienza ai sensi
    dellart. 127 c.p.p..
  • Art. 464, novies, c.p.p.
  • Se lordinanza viene revocata, il processo
    riprende il suo corso e listanza di messa alla
    prova non può più essere riproposta

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Modalità operative della Messa alla prova
  • Fase 4 Conclusione della messa alla prova
    esito positivo
  • Art. 141 ter disp.att.c.p.p.
  • Alla scadenza del periodo di prova, lUEPE (anche
    sulla base di quanto riferito dallEnte per
    quanto riguarda il lavoro di pubblica utilità)
    trasmette al giudice una relazione dettagliata
    sul decorso e sull'esito della prova medesima non
    meno di dieci giorni prima della udienza prevista
    per verificare lesito della messa alla prova e
    dichiarare lestinzione del reato.
  • Art. 464 septies, co. 1., c.p.p.
  • Il giudice, acquisita la relazione e avvisata
    anche la persona offesa della udienza alluopo
    prevista, se lesito è stato positivo, dichiara
    con sentenza la estinzione del reato

30
Rieducare per risocializzare
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