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Nessun titolo diapositiva

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Vermouth: nessuna tutela 2) SEGNI DI RILEVANZA GEOGRAFICA SEMI-GENERICI: per contraddistinguere anche vini non provenienti dal territorio indicato dal nome ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Nessun titolo diapositiva


1
Unione Giuristi della Vite e del Vino

MARCHIO MARCHIO COLLETTIVO DENOMINAZIONI LE
VIOLAZIONI E LE TUTELE

Avv. Marco Giuri
2
Il fenomeno dellEnopirateria
  • Il concetto di ENOPIRATERIA ha oggi due
    accezioni
  • Utilizzo di una denominazione, marchio, qualità
    senza alcun titolo (violazione della proprietà
    intellettuale e possibile frode in commercio)
  • Utilizzo di una denominazione, menzione con
    titolo (formale) ma in violazione dei
    disciplinari di produzione (frode alimentare)
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

3
LEnopirateria oggi
  • La realtà dellenopirateria ha raggiunto livelli
  • impensabili.
  • Enopirateria
  • è la contraffazione di un prodotto vinicolo
    attuata sfruttandone la reputazione e la
    notorietà, imitando nomi, marchi, aspetto o
    caratteristiche.
  • Emerge in modo lampante la difficoltà di
    tutelare non solo dal punto di vista
    economico/giuridico, ma anche da quello
    dellimmagine, questi prodotti, vere e proprie
    proprietà intellettuali eno-gastronomiche.
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

4
Lenopirateria oggi
  • Lenopirateria entra nel più ampio fenomeno
    dellagro pirateria
  • I prodotti più imitati oggi
  • Parmigiano Reggiano Grana Padano
  • Asiago Montasio
  • Pecorino Fontina
  • Prosciutti Pasta
  • Vini Oli
  • Conserve di pomodoro
  • Aceti
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

5
Il falso ed il vero made in Italy negli USA per
il settore VINO
  • In milioni di
  • Imitazioni mercato USA 541
  • Totale export Italia 694
  • PRINCIPIO DELLITALIAN SOUNDING
  • ambito di imitazione di tutto ciò che suona
    italiano e che può indurre in inganno il
    consumatore.
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

6
Enopirateria Italian/Tuscan Sounding
  • Il fenomeno riguarda soprattutto i mercati
    extracomunitari.
  • Apparentare un prodotto locale con prodotti
    italiani consente di posizionare nel mercato USA
    tale prodotto ad un prezzo superiore mediamente
    del 51 rispetto al prodotto standard.
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

7
Interessi dellItalia
  • Nel mercato statunitense sono falsi una
  • bottiglia di vino su due e nove formaggi su
  • dieci (Nomisma)
  • Italia ha cominciato a proteggere le
  • denominazioni dorigine nel 1963 e conta
  • oggi 447 vini Docg, Doc e Igt (60 della
  • produzione nazionale) principale voce del
    settore agroalimentare
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

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Quali danni dallenopirateria
  • Limitazione dellaccesso ai mercati, con perdita
    di spazio di mercato a vantaggio del prodotto di
  • imitazione
  • Politiche di prezzo aggressive che spingono il
  • consumatore a scegliere limitazione
  • Scadimento dellimmagine per scarsa qualità che
  • rischia di svalutare anche il prodotto imitato
  • Danni economici non quantificabili alla luce
    della
  • diffusione del fenomeno in Italia e allestero
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

9
Enopirateria
  • I filoni principali di enopirateria sono due
  • La falsificazione illegale delle indicazioni
    geografiche tutelate e delle denominazioni e dei
    marchi aziendali
  • I riferimenti ingannevoli ad aree geografiche
    italiane, lutilizzo di indicazioni con nome
    Italia /Toscana o di nomi e simboli ad essa
    riconducibili (Italian Sounding)
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

10
Definizione Enopirateria
  • Art. 144.Atti di pirateria
  • Agli effetti delle norme contenute nella
    presente sezione sono atti di pirateria le
    contraffazioni e le usurpazioni di altrui diritti
    di proprietà industriale, realizzate dolosamente
    in modo sistematico.
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

11
Il Marchio
  • Cos'è un marchio d'impresa?
  • Lo strumento principale di comunicazione verso i
    consumatori e un mezzo indispensabile, legalmente
    e commercialmente, per promuovere in ambito
    locale, nazionale e internazionale, i prodotti o
    i servizi dell'impresa, soprattutto in un mercato
    che tende alla globalizzazione come quello
    attuale.
  • Il marchio d'impresa è un segno distintivo che
    serve a contraddistinguere i prodotti o servizi
    che un'impresa produce o mette in commercio da
    quelli di altre imprese. Avv. Marco Giuri
    - Firenze

12
Proprietà intellettuale
  • Il marchio nasce dalla creatività e come tale è
    frutto di tutela giuridica.
  • In tal senso si parla di proprietà
    intellettuale.
  • Come ogni oggetto (fisico) può essere in
    proprietà, anche un marchio (frutto
    dellinventiva) può essere oggetto di proprietà
  • Cosa rientra nella proprietà intellettuale
  • marchi
  • indicazioni geografiche
  • denominazioni di origine
  • disegni e modelli, informazioni aziendali
    riservate, etc
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

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IL MARCHIO LE FONTI
  • CODICE DELLA PROPRIETA
  • INTELLETTUALE (DLGS 30-2005)
  • CODICE CIVILE (ART. 2569 e ss.)
  • Convenzione di Parigi
  • Accordo di Madrid
  • Accordo di Nizza
  • Accordo di Vienna
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

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IL MARCHIO DIMPRESA
  • Come tutelare questa proprietà intellettuale?
  • Con la registrazione
  • Chiunque, persona fisica o giuridica, può
    effettuare il deposito di un marchio d'impresa.
    Qualsiasi segno, purché rappresentabile
    graficamente, può essere adottato come marchio
    in particolare possono costituire oggetto di
    marchio le parole , i disegni , le lettere
    dell'alfabeto , le cifre , i suoni , le
    combinazioni di colore o tonalità cromatiche e la
    forma di un prodotto o una confezione (marchio
    tridimensionale) anche in combinazione tra loro.
    Avv. Marco Giuri - Firenze

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QUALI DIRITTI CONCEDE IL MARCHIO?
  • Il marchio dà il diritto esclusivo di utilizzare
    uno dei segni distintivi sopra descritti,
    consentendo al proprio titolare di impedire a
    terzi di usarlo impropriamente o senza il proprio
    consenso.
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

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DURATA DEL MARCHIO
  • I diritti nascenti dalla registrazione del
    marchio durano dieci anni dalla data di deposito
    della domanda.
  • RINNOVO DEL MARCHIO
  • La registrazione può essere rinnovata per lo
    stesso marchio precedente per periodi decennali
    purché la domanda venga presentata entro i dodici
    mesi precedenti la scadenza del decennio in corso
    o nei sei mesi successivi con l'applicazione
    della soprattassa.
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

17
Quali requisiti deve avere il marchio per poter
ottenere la registrazione
  • Per poter ottenere la registrazione di marchio
    d'impresa, è necessario che essi rispondano ai
    requisiti di
  • novità
  • capacità distintiva
  • originalità
  • Liceità
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

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Novità
  • Il marchio deve essere nuovo, non presentare,
    cioè, caratteri di identità o similitudine con
  • a) marchi già depositati, relativi a prodotti o
    servizi identici o affini,
  • b) con segni divenuti di uso comune nel
    linguaggio corrente o negli usi costanti del
    commercio,
  • c) con segni già noti come ditta, denominazione,
    ragione sociale, insegna o nome a dominio
    aziendali.
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

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Capacità Distintiva
  • la capacità di distinguere un prodotto da quello
    di altri.
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

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Liceità
  • Il marchio depositato
  • a) non deve essere contrario all'ordine pubblico
    ed al buon costume
  • b) non deve ingannare il pubblico, in
    particolare sulla provenienza geografica, sulla
    natura o sulla qualità dei prodotti o dei
    servizi
  • c) non deve costituire violazione di un altrui
    diritto di autore, di proprietà industriale o
    altro diritto esclusivo di terzi.
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

21
Diritto esclusiva
  • Elemento fondamentale della normativa sui marchi
    (Dlgs 30 del 2005 Codice della proprietà
    intellettuale) è dato dal diritto di esclusività
    nelluso
  • Posso VIETARE ai terzi (salvo consenso) di
    usare
  • un segno identico al marchio registrato per
    prodotti identici a quelli per cui è registrato
  • un segno identico o simile al marchio registrato
    per prodotti identici o affini se per lidentità
    o somiglianza dei segni e dei prodotti si può
    ingenerare confusione per il pubblico
  • un segno identico o simile al marchio registrato
    per prodotti NON affini se tale marchio gode
    nello stato di rinomanza e se luso indebito del
    marchio consenta un vantaggio Avv. Marco Giuri
    - Firenze

22
Patologia del marchio Nullità e decadenza
  • Il marchio è nullo
  • se manca di uno dei requisiti sopra elencati
  • se con sentenza passata in giudicato si accerta
    che il diritto alla registrazione spetta ad un
    soggetto diverso da chi abbia depositato la
    domanda di registrazione.
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

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Patologia del marchio Nullità e decadenza
  • Si possono distinguere due specie di nullità
  • NULLITA ASSOLUTA
  • Possono essere fatte valere da chiunque vi abbia
    interesse, e quindi dai consumatori e dalle
    associazioni di questi.
  • NULLITA RELATIVE
  • Possono essere fatte valere soltanto da alcuni
    soggetti qualificati, in virtù della titolarità
    di un segno potenzialmente confusorio con quello
    che si intende impugnare. Avv. Marco Giuri -
    Firenze

24
Patologia del marchio Nullità e decadenza
  • Il marchio decade per
  • Volgarizzazione
  • Illiceità sopravvenuta
  • Non uso
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

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Dedadenza del Marchio
  • per volgarizzazione, cioè se il marchio sia
    divenuto nel commercio denominazione generica del
    prodotto o servizio oppure se abbia perduto la
    sua capacità distintiva
  • per illiceità sopravvenuta cioè
  • se sia divenuto idoneo a indurre in inganno il
    pubblico
  • se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine
    pubblico o al buon costume
  • per omissione da parte del titolare dei controlli
    previsti dalle disposizioni regolamentari
    sull'uso del marchio collettivo
  • per non uso, cioè se il titolare del marchio
    registrato non ne fa un uso effettivo entro
    cinque anni dalla registrazione o se ne sospende
    l'uso per un periodo ininterrotto di cinque anni,
    salvo che il mancato uso non sia giustificato da
    un motivo legittimo
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

26
Marchio forte e marchio debole
  • A seconda del loro potere di individualità si usa
    distinguere i marchi tra forti e deboli.
  • È un marchio forte quello che ha spiccata
    originalità e notevole capacità distintiva (ad
    esempio non deve avere attinenza con il prodotto
    o servizio a cui si riferisce).
  • es. Rolex (orologi), Strega (liquore)
  • È, invece, un marchio debole quello che presenta
    una minore originalità (ad esempio per una
    diretta relazione con il prodotto o servizio che
    contraddistingue) pur mantenendo una minima
    capacità distintiva necessaria per differenziarlo
    ed essere tutelato.
  • esempi sono molto diffusi soprattutto in attività
    di vendita al dettaglio e all'ingrosso (La casa
    del mobile, La casa del colore, Il caffè della
    stazione, ecc.).

27
Marchio registrato
  • Il marchio registrato è un marchio protetto
    giuridicamente.
  • A seconda del territorio in cui sono tutelati si
    distinguono i seguenti tipi di marchio
    registrato
  • Marchio nazionale
  • Marchio comunitario
  • Marchio internazionale
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

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Marchio Nazionale
  • La tutela giuridica del marchio nazionale è
    limitata al solo territorio italiano.
  • In Italia i marchi vengono registrati presso
    Ufficio Brevetti per Invenzioni, Modelli e Marchi
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

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Marchio Comunitario
  • Con un'unica azione legale la tutela giuridica
    del marchio comunitario è valida per tutti i
    Paesi membri dellUnione Europea.
  • La registrazione avviene presso l'Ufficio per
    l'Armonizzazione nel Mercato Interno.
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

30
Marchio Internazionale
  • I titolari di un marchio nazionale possono
    estenderne la tutela nei Paesi Europei ed
    extraeuropei che aderiscono a due accordi
    internazionali depositando una domanda di marchio
    internazionale.
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

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Quanto costa orientativamente registrare un
marchio?
  • MARCHIO ITALIANO
  • Il costo orientativo per ogni deposito di
    Marchio in Italia (durata decennale) è di circa
    Euro 500/600 per una classe di prodotti ed
    aumenta di circa Euro 60/80 per ogni classe di
    prodotti.
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

32
Quanto costa orientativamente registrare un
marchio?
  • MARCHIO COMUNITARIO
  • Le spese per la preparazione ed il deposito di
    una domanda di Marchio Comunitario dovrebbero
    aggirarsi intorno a Euro 1.700/1.900
  • A tale cifra possono aggiungersi i costi
    derivanti da un eventuale contenzioso con terzi
    titolari di diritti anteriori e da opposizioni
    d'Ufficio.
  • E' anche esclusa la tassa di registrazione, da
    corrispondersi se e quando la domanda di Marchio
    Comunitario abbia superato le procedure di esame
    e/o di opposizione, ed il cui costo globale
    dovrebbe ammontare a Euro 1.300/1.450
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

33
Quanto costa orientativamente registrare un
marchio?
  • MARCHIO INTERNAZIONALE
  • Paesi dellaccordo di Madrid
  • cifra base 1.600/1.800 più circa 130 per
    ciascuno Stato prescelto
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

34
Marchio registrato
  • Prima di procedere alla registrazione sarà
    necessario effettuare una ricerca per vedere se
    esistono marchi simili o affini (cd. ricerca di
    anteriorità)
  • Verificare le aree di interesse sulla base delle
    transazioni commerciali e degli sviluppi futuri.
  • Dopo la registrazione diventa essenziale la fase
    del monitoraggio sul mercato e nei data base
    delle registrazioni per procedere alla tutela
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

35
LA TUTELA DEL MARCHIO
  • Il nostro ordinamento accorda una protezione
    molto ampia per i marchi registrati.
  • Tale tutela viene assicurata sia
  • (Codice della Proprietà Industriale, artt. 2598,
    2599 e 2600 c.c.)
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

in campo civile
in campo penale
36
LA TUTELA DEL MARCHIOin ambito civile
  • Art. 2598 La concorrenza sleale Ferme le
    disposizioni che concernono la tutela dei segni
    distintivi (2563 e seguenti) e dei diritti di
    brevetto (2584 e seguenti), compie atti di
    concorrenza sleale chiunqueusa nomi o segni
    distintivi idonei a produrre confusione con i
    nomi o con i segni distintivi legittimamente
    usati da altri, o imita servilmente i prodotti di
    un concorrente, o compie con qualsiasi altro
    mezzo atti idonei a creare confusione con i
    prodotti e con l'attività di un concorrente
    diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e
    sull'attività di un concorrente, idonei a
    determinare il discredito, o si appropria di
    pregi dei prodotti o dell'impresa di un
    concorrente si vale direttamente o
    indirettamente di ogni altro mezzo non conforme
    ai principi della correttezza professionale e
    idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

37
LA TUTELA DEL MARCHIOin ambito civile
  • INIBITORIA (disposta dal giudice) della
    fabbricazione, del commercio e delluso di quanto
    costituisce violazione del diritto.
  • A seguito di tale provvedimento può, sempre ad
    opera del giudice, essere fissata una somma,
    dovuta per ogni violazione o inosservanza
    successivamente constatata e per ogni ritardo
    nellesecuzione dello stesso.
  • Può inoltre essere ordinata la DISTRUZIONE delle
    cose oggetto della violazione, ad eccezione del
    caso in cui le cose siano di pregiudizio per
    leconomia nazionale.
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

38
LA TUTELA DEL MARCHIO
  • È dovuto, comunque, il risarcimento del danno
    conseguente la violazione del diritto di
    proprietà industriale, secondo le comuni regole
    dettate dal codice civile (artt. 1223, 1226, 1227
    c.c.).
  • Oltre le conseguenze di natura civile, appena
    riassuntivamente descritte, sono previste
    sanzioni penali ed amministrative, descritte nel
    codice penale (artt. 473, 474, 517 c.p.) e nel
    Codice della Proprietà Industriale (art. 127).
  • Sono previste, dagli artt. 128 e 129 del Codice
    della Proprietà Industriale, le misure cautelari
    e del sequestro dei beni stessi.
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

39
LA TUTELA DEL MARCHIO Tutela penale (473 e 474
c.p.).
  • Art. 473 Contraffazione, alterazione o uso di
    segni distintivi di opere dell'ingegno o di
    prodotti industriali
  • Chiunque contraffa' o altera i marchi o segni
    distintivi, nazionali o esteri, delle opere
    dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero,
    senza essere concorso nella contraffazione o
    alterazione, fa uso di tali marchi o segni
    contraffatti o alterati, e' punito con la
    reclusione fino a tre anni e con la multa fino a
    lire quattro milioni. Alla stessa pena soggiace
    chi contraffa' o altera brevetti, disegni o
    modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero,
    senza essere concorso nella contraffazione o
    alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o
    modelli contraffatti o alterati. Le disposizioni
    precedenti si applicano sempre che siano state
    osservate le norme delle leggi interne o delle
    convenzioni internazionali sulla tutela della
    proprieta' intellettuale o industriale. Avv.
    Marco Giuri - Firenze

40
Simboli
  • In ITALIA non esistono leggi che impongono
    particolari simboli per contraddistinguere i
    marchi registrati. L'aggiunta del simbolo
    accanto al marchio serve solamente a ricordare
    che è stato registrato ma non aggiunge nessuna
    tutela.
  • Al contrario la legge vieta l'utilizzo del
    simbolo accanto ad un marchio non registrato.
    Poiché un marchio non si considera registrato
    alla domanda di deposito ma solo dopo la
    concessione della registrazione, anche nel
    periodo di tempo che intercorre tra questi due
    momenti non è possibile apporre il simbolo . In
    attesa dell'effettiva registrazione però si può
    solo accostare al marchio la D di marchio
    depositato o il simbolo (dall'inglese Trade
    Mark). Avv. Marco Giuri - Firenze

41
Marchio individuale e marchio collettivo
  • Il marchio individuale ha il compito di
    distinguere il singolo prodotto o servizio di un
    imprenditore.
  • Il marchio collettivo, invece, serve a garantire
    l'origine, la natura o la qualità di prodotti o
    servizi. La registrazione di marchi collettivi è
    concessa a quei soggetti che svolgono la funzione
    di garantire l'origine, la natura o la qualità di
    determinati prodotti o servizi e che possono
    concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o
    commercianti che rispettino determinati
    requisiti.
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

42
Marchio collettivo
  • I soggetti che svolgono la funzione di garantire
    l'origine, la natura o la qualità di determinati
    prodotti o servizi, possono ottenere la
    registrazione per appositi marchi come marchi
    collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso
    dei marchi stessi a produttori o commercianti.
  • I regolamenti concernenti l'uso dei marchi
    collettivi, i controlli e le relative sanzioni
    devono essere allegati alla domanda di
    registrazione le modificazioni regolamentari
    devono essere comunicate a cura dei titolari
    all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere
    incluse tra i documenti allegati alla domanda.
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

43
MARCHIO COLLETTIVO
  • Si parla di marchio collettivo tutte le volte in
    cui la registrazione dello stesso è operata da un
    organismo portatore di un interesse comune a più
    imprenditori, di norma concorrenti tra loro, ma
    allo stesso tempo desiderosi di far sì che il
    pubblico sia certo della qualità, della natura e
    dell'origine geografica dei loro prodotti.
    Avv. Marco Giuri - Firenze

44
MARCHIO COLLETTIVO
  • La domanda di registrazione viene, infatti,
    effettuata da questo organismo, il più delle
    volte un consorzio, che ne diventa il titolare e
    che si fa garante del rispetto di un disciplinare
    di produzione da parte delle imprese dallo stesso
    autorizzate ad utilizzare il marchio
    collettivo.La particolarità di questo tipo di
    marchio è che può consistere anche in una
    denominazione geografica, normalmente collegata
    al territorio da cui provengono i prodotti
    contrassegnati dal marchio
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

45
MARCHIO COLLETTIVO
  • il Marchio Collettivo è un marchio che attesta
    lorigine, la natura, la qualità di determinati
    prodotti e funge quindi da certificazione dei
    prodotti in questione sulla base di un preciso
    Regolamento.
  • La portata di un Marchio Collettivo non è uguale
    in tutto il mondo e pertanto un Marchio
    Collettivo che può risultare accettabile in uno
    Stato può non risultare accettabile in un altro
    valutazione caso per caso.
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

46
MARCHIO COLLETTIVO
  • La tutela del Marchio Collettivo segue le stesse
    regole del marchio individuale.
  • E lorganismo titolare del marchio che deve
    attivare la tutela legale, anche su iniziativa e
    istanza di un produttore.
  • Valutazione di fondatezza.
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

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Denominazioni
  • In campo vinicolo, in Italia
  • (e sostanzialmente nei paesi europei) per
    denominazione si intende
  • il nome geografico di una zona
  • viticola particolarmente vocata,
  • utilizzata per designare un prodotto di qualità
    e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse
    allambiente naturale
  • ed ai fattori umani.
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

48
Fonti normative Denominazione
  • L. 164/1992
  • Regolamento (CEE) 2081/1992
  • Dlgs 198/1996
  • Codice Proprietà Intellettuale articolo 30
  • Sono protette le indicazioni geografiche e le
    denominazioni di origine che identificano un
    paese, una regione o una località, quando siano
    adottate per designare un prodotto che ne e'
    originario e le cui qualità, reputazione o
    caratteristiche sono dovute esclusivamente o
    essenzialmente all'ambiente geografico d'origine,
    comprensivo dei fattori naturali, umani e di
    tradizione.
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

49
Denominazione
  • Nella nozione si valorizza dunque il
    collegamento tra
  • TERRITORIO
  • PRODOTTO ATTIVITÀ DELLUOMO
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

50
Differenza Denominazione/Marchi Collettivi
  • I Marchi Collettivi si distinguono dalle
    Denominazioniperché queste ultime rappresentano
    dei mezzi già utilizzati sul piano
  • sociale prima della loro tutela giuridica.
  • Detta tutela giuridica serve esclusivamente a
    ratificare quanto già di fatto esistente, mentre
    i
  • Marchi Collettivi sorgono con il deposito del
    marchio in sé e quindi possono anche essere
    prodromici delle Denominazioni.
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

51
Marchio collettivo e denominazione
  • Non vi è comunque alcun impedimento affinchè una
    Denominazione possa anche essere un Marchio
    Collettivo, soprattutto se si vuole utilizzare,
    nei confronti dei contraffattori, determinate
    azioni che la legge sui marchi prevede e che la
    norma sulla Denominazione non ammette.
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

52
La tutela delle denominazioni di origine
  • Per quanto concerne il settore vitivinicolo, il
    sistema europeo (quindi anche quello italiano) di
    protezione per le denominazioni dorigine
  • e le indicazioni geografiche di provenienza si
    fonda essenzialmente sui seguenti principi.
  • 1) la tutela è incentrata su di un territorio
    determinato inteso come località geografica, da
    cui proviene un determinato prodotto
  • 2) il riconoscimento di una determinata
    denominazione dorigine va effettuato da ciascuno
    Stato, allesito di un apposito procedimento
    amministrativo nazionale svolto però sulla base
    di regole comuni.

53
La tutela delle denominazioni di origine
  • Ciascuna denominazione dorigine deve essere
    accompagnata da un apposito disciplinare di
    produzione, finalizzato a garantire una certa
    qualità. Ottenuto detto riconoscimento per una
    data denominazione dorigine, il diritto ad
    utilizzarla spetta solamente a chi produce nel
    rispetto del disciplinare di produzione e
    imbottiglia nella zona dorigine.
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

54
La tutela delle denominazioni di origine
  • Allinterno dellUnione Europea, nessuno può
    produrre e commercializzare un vino utilizzando
  • la denominazione dorigine o lindicazione
    geografica corrispondente ad un determinato
    territorio della comunità, se il vino non
    proviene proprio da quel determinato territorio.
  • Parimenti, a nessun produttore extracomunitario
  • è consentito importare e commercializzare,
    allinterno dellUnione Europea, vini
    contraddistinti con nomi geografici di territori
    della Comunità.
  • Nella UE il sistema è EFFICACE.
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

55
Le denominazioni negli USA
  • In linea di principio gli americani considerano
    le denominazioni come indicative di una tipologia
    di vino e non una garanzia dorigine.
  • Sui mercati statunitensi è possibile trovare
    vini ad esempio prodotti in California che si
    fregiano di denominazioni europee (Chianti della
    California).
  • Conseguenza inganno del consumatore e danni
    economici e dimmagine al produttore europeo
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

56
Le denominazioni negli USA
  • Tali prodotti imitano ed occupano importanti
    quote di mercato prezzi molto inferiori
    alloriginale.
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

57
Sulla denominazionediversa impostazione di fondo
  • ITALIA
  • si valorizza dunque il collegamento
  • tra territorio, prodotto e attività delluomo.
  • Ad un determinato prodotto vengono abbinate
  • non solo le sue qualità intrinseche, ma anche
    quelle connesse al fatto che esso proviene da una
    certa zona, nella quale si sono sviluppati
  • con il tempo fattori umani tali da legittimare
    il riconoscimento di unattività creativa in
    relazione alla fase di produzione, la quale
    finisce per incidere sulla qualità stessa del
    bene finale.

58
Sulla denominazionediversa impostazione di fondo
  • USA
  • Hanno invece sempre respinto lidea del
    riconoscimento del binomio prodotto-territorio,
    ritenendo invece più giusto che fosse valorizzato
    lelemento della reputazione , ovvero della
    percezione, da parte del pubblico dei
    consumatori, di ciò che un certo prodotto è.
  • E rilevante non il nome geografico, ma la
    percezione che ne hanno i consumatori.
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

59
Sulla denominazionediversa impostazione di fondo
  • In USA, ad esempio, le parole
  • Champagne
  • Chianti
  • non starebbero ad indicare solamente vini
    rispettivamente provenienti dalla note regioni
    francese ed italiana del Chianti, ma anche una
    determinata tipologia di prodotto
    indipendentemente dal loro luogo di origine.
  • Dal punto di vista americano, pertanto, anche le
    indicazioni geografiche di provenienza e la loro
    relativa tutela dovrebbe essere soggette ai
    principi della legislazione in materia di marchi.
  • Il MARCHIO prevale sulla DENOMINAZIONE.

60
Accordo UE/USA su denominazioni
  • Il 10 marzo 2006 è entrato in vigore lAccordo
    concluso tra la Comunità Europea e gli Stati
    Uniti dAmerica sulla commercializzazione del
    vino approvato con decisione del Consiglio n.
    2006/232/CE.
  • Primo passo per definire un trattato sul
    commercio del vino
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

61
Accordo UE/USA su denominazioni
  • Oggi negli USA abbiamo una tripartizione fra
  • 1) SEGNI DI RILEVANZA GEOGRAFICA GENERICI
  • Es. Vermouth nessuna tutela
  • 2) SEGNI DI RILEVANZA GEOGRAFICA SEMI-GENERICI
  • per contraddistinguere anche vini non
    provenienti dal territorio indicato dal nome
    geografico, purchè il nome geografico deve
    risultare posto in diretta correlazione con una
    differente denominazione dorigine (ad esempio,
    Chianti della California) che indichi il vero
    luogo di produzione
  • Gli USA, in tal modo, giustificano la
    produzione e commercializzazione sul proprio
    territorio di vini contrassegnati con nomi che,
    da un punto di vista europeo, sono sicuramente
    indicazioni geografiche.
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

62
Accordo UE/USA su denominazioni
  • 3) SEGNI DI RILEVANZA GEOGRAFICA NON GENERICI
    possono essere utilizzate solamente per
    distinguere vini prodotti nel determinato
    territorio richiamato dalla denominazione stessa
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

63
Cosa si è ottenuto in sintesi con laccordo del
2006?
  • Per i paesi europei il risultato finale consiste
    nellaver ottenuto che ai nomi geografici,
    corrispondenti a DOC e IGT europee, viene in via
    di massima attribuita negli USA la tutela
    prevista per i nomi non-generici ma non
    distintivi . Inoltre, tale protezione viene di
    fatto estesa anche a quelle denominazioni invece
    considerate negli USA come nomi semi-generici.
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

64
Deroga Accordo chi usava la denominazione prima
dellaccordo può usarla ancora!
  • LAccordo non muta lo status quo, non incidendo
    cioè sui diritti (ritenuti dunque quesiti) di
    chi, prima della sua stipulazione, aveva ottenuto
    il benestare allutilizzo dei nomi considerati
    allora semi-generici ed ora elevati di rango.
    Di conseguenza i produttori americani, che in
    passato commercializzavano il proprio vino
    utilizzando i nomi in questione (ad es. Chianti
    della California), potranno continuare a farlo
    anche in futuro.

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Situazione odierna negli USA
  • La possibilità che i nomi semi-generici
    (comprendenti per lItalia importanti
    indicazioni, quali le ricordate Chianti e
    Marsala) vengano utilizzati negli USA da nuovi
    imprenditori, che non li abbiano legittimamente
    utilizzati prima del 10 marzo 2006, è stata
    sostanzialmente eliminata, anche se chi aveva
    prima acquisito il diritto di utilizzare in
    etichetta tali termini continuerà a poterlo fare.
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

66
Situazione odierna negli USA
  • Le denominazioni di origine controllate e le
    indicazioni geografiche tipiche italiane sono
    state riconosciute quali nomi non-generici
    (anche se non distintivi ) negli USA,
    unitamente alle altre denominazioni di origine
    controllata e indicazioni geografiche di altri
    paesi europei, così come indicate negli Allegati
    allAccordo.
  • Ciò rafforza il grado di tutela di questi nomi,
    allontanando la possibilità che gli stessi
    diventino nel tempo semi-generici o peggio
    generici .
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

67
3 LIVELLO siglare convenzioni con studi legali
operanti nei Paesi maggiormente critici. accordi
bilaterali tra Italia e i Paesi maggiormente
protagonisti del fenomeno (riconoscimento delle
denominazioni) campagne (anche su iniziativa
delle Regioni) nei paesi a maggiore penetrazione
del food and beverage italiano a difesa delle
denominazioni e dei marchi
2 LIVELLO osservatorio permanente del Ministero
delle attività produttive in collegamento con
lICE utile a monitorare adeguatamente
levoluzione del fenomeno e predisporre
interventi in proposito attivare presso le sedi
Ice, gli sportelli camerali, i Consolati e le
Ambasciate dei Paesi in cui avvengono le
contraffazioni, strutture idonee a fornire
indicazioni e prima assistenza legale istituzione
ed implementazione di un Fondo governativo
specifico, nellambito dello stanziamento
previsto dal Governo per la promozione del Made
in Italy, a disposizione dei produttori/Consorzi
che vogliono difendere le loro produzioni di
marca e di qualità nei Paesi in cui essi sono
oggetto di falsificazione
1 LIVELLO Registrazione del marchio e
monitoraggio sul mercato Registrazione della
denominazione come marchio collettivo e controllo
del Consorzio
68
Quali possibili soluzioni contro lenopirateria?
  • Provvedere alla registrazione del marchio
    individuale
  • Controllo e monitoraggio sul marchio individuale
  • Provvedere alla registrazione della denominazione
    come marchio collettivo e controllo del Consorzio
  • Creare un osservatorio permanente del Ministero
    delle attività produttive in collegamento con
    lICE utile a monitorare adeguatamente
    levoluzione del fenomeno e predisporre
    interventi in proposito
  • attivare presso le sedi Ice, gli sportelli
    camerali, i Consolati e le Ambasciate dei Paesi
    in cui avvengono le contraffazioni, strutture
    idonee a fornire indicazioni e prima assistenza
    legale
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

69
Quali possibili soluzioni contro lenopirateria?
  • 6) istituzione ed implementazione di un Fondo
    governativo specifico, nellambito dello
    stanziamento previsto dal Governo per la
    promozione del Made in Italy, a disposizione dei
    produttori/Consorzi che vogliono difendere le
    loro produzioni di marca e di qualità nei Paesi
    in cui essi sono oggetto di falsificazione
  • 7) Visto che il problema dei costi da sostenere
    per questo genere di cause è diventato
    insostenibile, arrivando a superare in molti casi
    linvestimento in promozione del marchio o della
    denominazione stessa, sarebbero utili anche
    convenzioni con studi legali operanti nei Paesi
    maggiormente critici.

70
Quali possibili soluzioni contro lenopirateria?
  • 8) Stimolare e incentivare gli accordi bilaterali
    tra Italia e i Paesi maggiormente protagonisti
    del fenomeno (riconoscimento delle
    denominazioni)
  • 9) Varare campagne (anche su iniziativa delle
    Regioni) nei paesi a maggiore penetrazione del
    food and beverage italiano a difesa delle
    denominazioni e dei marchi
  • Avv. Marco Giuri - Firenze

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Conclusioni
  • Le contraffazioni di denominazione protetta e di
    marchi sono, in linea teorica, legalmente
    perseguibili se depositati, le imitazioni più
    blande e più diffuse che non usurpano la
    denominazione o il marchio (bandiera tricolore o
    definizione italiana) sono sempre difficilmente
    perseguibili dalle aziende e dai Consorzi unica
    strada è una politica nazionale di intervento nei
    paesi in cui maggiore è presente e diffusa la
    contraffazione del made in Italy.
  • Avv. Marco Giuri - Firenze
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