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1Unione Giuristi della Vite e del Vino
MARCHIO MARCHIO COLLETTIVO DENOMINAZIONI LE
VIOLAZIONI E LE TUTELE
Avv. Marco Giuri
2Il fenomeno dellEnopirateria
- Il concetto di ENOPIRATERIA ha oggi due
accezioni - Utilizzo di una denominazione, marchio, qualità
senza alcun titolo (violazione della proprietà
intellettuale e possibile frode in commercio) - Utilizzo di una denominazione, menzione con
titolo (formale) ma in violazione dei
disciplinari di produzione (frode alimentare) - Avv. Marco Giuri - Firenze
3LEnopirateria oggi
- La realtà dellenopirateria ha raggiunto livelli
- impensabili.
- Enopirateria
- è la contraffazione di un prodotto vinicolo
attuata sfruttandone la reputazione e la
notorietà, imitando nomi, marchi, aspetto o
caratteristiche. - Emerge in modo lampante la difficoltà di
tutelare non solo dal punto di vista
economico/giuridico, ma anche da quello
dellimmagine, questi prodotti, vere e proprie
proprietà intellettuali eno-gastronomiche. - Avv. Marco Giuri - Firenze
4Lenopirateria oggi
- Lenopirateria entra nel più ampio fenomeno
dellagro pirateria - I prodotti più imitati oggi
- Parmigiano Reggiano Grana Padano
- Asiago Montasio
- Pecorino Fontina
- Prosciutti Pasta
- Vini Oli
- Conserve di pomodoro
- Aceti
- Avv. Marco Giuri - Firenze
5Il falso ed il vero made in Italy negli USA per
il settore VINO
- In milioni di
- Imitazioni mercato USA 541
- Totale export Italia 694
- PRINCIPIO DELLITALIAN SOUNDING
- ambito di imitazione di tutto ciò che suona
italiano e che può indurre in inganno il
consumatore. - Avv. Marco Giuri - Firenze
6Enopirateria Italian/Tuscan Sounding
- Il fenomeno riguarda soprattutto i mercati
extracomunitari. - Apparentare un prodotto locale con prodotti
italiani consente di posizionare nel mercato USA
tale prodotto ad un prezzo superiore mediamente
del 51 rispetto al prodotto standard. -
- Avv. Marco Giuri - Firenze
7Interessi dellItalia
- Nel mercato statunitense sono falsi una
- bottiglia di vino su due e nove formaggi su
- dieci (Nomisma)
- Italia ha cominciato a proteggere le
- denominazioni dorigine nel 1963 e conta
- oggi 447 vini Docg, Doc e Igt (60 della
- produzione nazionale) principale voce del
settore agroalimentare - Avv. Marco Giuri - Firenze
8Quali danni dallenopirateria
- Limitazione dellaccesso ai mercati, con perdita
di spazio di mercato a vantaggio del prodotto di - imitazione
- Politiche di prezzo aggressive che spingono il
- consumatore a scegliere limitazione
- Scadimento dellimmagine per scarsa qualità che
- rischia di svalutare anche il prodotto imitato
- Danni economici non quantificabili alla luce
della - diffusione del fenomeno in Italia e allestero
- Avv. Marco Giuri - Firenze
9Enopirateria
- I filoni principali di enopirateria sono due
- La falsificazione illegale delle indicazioni
geografiche tutelate e delle denominazioni e dei
marchi aziendali - I riferimenti ingannevoli ad aree geografiche
italiane, lutilizzo di indicazioni con nome
Italia /Toscana o di nomi e simboli ad essa
riconducibili (Italian Sounding) - Avv. Marco Giuri - Firenze
10Definizione Enopirateria
- Art. 144.Atti di pirateria
- Agli effetti delle norme contenute nella
presente sezione sono atti di pirateria le
contraffazioni e le usurpazioni di altrui diritti
di proprietà industriale, realizzate dolosamente
in modo sistematico. - Avv. Marco Giuri - Firenze
11Il Marchio
- Cos'è un marchio d'impresa?
-
-
- Lo strumento principale di comunicazione verso i
consumatori e un mezzo indispensabile, legalmente
e commercialmente, per promuovere in ambito
locale, nazionale e internazionale, i prodotti o
i servizi dell'impresa, soprattutto in un mercato
che tende alla globalizzazione come quello
attuale. - Il marchio d'impresa è un segno distintivo che
serve a contraddistinguere i prodotti o servizi
che un'impresa produce o mette in commercio da
quelli di altre imprese. Avv. Marco Giuri
- Firenze
12Proprietà intellettuale
- Il marchio nasce dalla creatività e come tale è
frutto di tutela giuridica. - In tal senso si parla di proprietà
intellettuale. - Come ogni oggetto (fisico) può essere in
proprietà, anche un marchio (frutto
dellinventiva) può essere oggetto di proprietà - Cosa rientra nella proprietà intellettuale
- marchi
- indicazioni geografiche
- denominazioni di origine
- disegni e modelli, informazioni aziendali
riservate, etc - Avv. Marco Giuri - Firenze
13IL MARCHIO LE FONTI
- CODICE DELLA PROPRIETA
- INTELLETTUALE (DLGS 30-2005)
- CODICE CIVILE (ART. 2569 e ss.)
- Convenzione di Parigi
- Accordo di Madrid
- Accordo di Nizza
- Accordo di Vienna
- Avv. Marco Giuri - Firenze
14IL MARCHIO DIMPRESA
- Come tutelare questa proprietà intellettuale?
-
- Con la registrazione
- Chiunque, persona fisica o giuridica, può
effettuare il deposito di un marchio d'impresa.
Qualsiasi segno, purché rappresentabile
graficamente, può essere adottato come marchio
in particolare possono costituire oggetto di
marchio le parole , i disegni , le lettere
dell'alfabeto , le cifre , i suoni , le
combinazioni di colore o tonalità cromatiche e la
forma di un prodotto o una confezione (marchio
tridimensionale) anche in combinazione tra loro.
Avv. Marco Giuri - Firenze
15QUALI DIRITTI CONCEDE IL MARCHIO?
- Il marchio dà il diritto esclusivo di utilizzare
uno dei segni distintivi sopra descritti,
consentendo al proprio titolare di impedire a
terzi di usarlo impropriamente o senza il proprio
consenso. - Avv. Marco Giuri - Firenze
-
16DURATA DEL MARCHIO
- I diritti nascenti dalla registrazione del
marchio durano dieci anni dalla data di deposito
della domanda. - RINNOVO DEL MARCHIO
- La registrazione può essere rinnovata per lo
stesso marchio precedente per periodi decennali
purché la domanda venga presentata entro i dodici
mesi precedenti la scadenza del decennio in corso
o nei sei mesi successivi con l'applicazione
della soprattassa. -
- Avv. Marco Giuri - Firenze
17Quali requisiti deve avere il marchio per poter
ottenere la registrazione
- Per poter ottenere la registrazione di marchio
d'impresa, è necessario che essi rispondano ai
requisiti di - novità
- capacità distintiva
- originalità
- Liceità
-
- Avv. Marco Giuri - Firenze
18Novità
- Il marchio deve essere nuovo, non presentare,
cioè, caratteri di identità o similitudine con - a) marchi già depositati, relativi a prodotti o
servizi identici o affini, - b) con segni divenuti di uso comune nel
linguaggio corrente o negli usi costanti del
commercio, - c) con segni già noti come ditta, denominazione,
ragione sociale, insegna o nome a dominio
aziendali. -
- Avv. Marco Giuri - Firenze
19Capacità Distintiva
- la capacità di distinguere un prodotto da quello
di altri. -
- Avv. Marco Giuri - Firenze
20Liceità
- Il marchio depositato
- a) non deve essere contrario all'ordine pubblico
ed al buon costume - b) non deve ingannare il pubblico, in
particolare sulla provenienza geografica, sulla
natura o sulla qualità dei prodotti o dei
servizi - c) non deve costituire violazione di un altrui
diritto di autore, di proprietà industriale o
altro diritto esclusivo di terzi. -
- Avv. Marco Giuri - Firenze
21Diritto esclusiva
- Elemento fondamentale della normativa sui marchi
(Dlgs 30 del 2005 Codice della proprietà
intellettuale) è dato dal diritto di esclusività
nelluso - Posso VIETARE ai terzi (salvo consenso) di
usare - un segno identico al marchio registrato per
prodotti identici a quelli per cui è registrato - un segno identico o simile al marchio registrato
per prodotti identici o affini se per lidentità
o somiglianza dei segni e dei prodotti si può
ingenerare confusione per il pubblico - un segno identico o simile al marchio registrato
per prodotti NON affini se tale marchio gode
nello stato di rinomanza e se luso indebito del
marchio consenta un vantaggio Avv. Marco Giuri
- Firenze
22Patologia del marchio Nullità e decadenza
- Il marchio è nullo
- se manca di uno dei requisiti sopra elencati
- se con sentenza passata in giudicato si accerta
che il diritto alla registrazione spetta ad un
soggetto diverso da chi abbia depositato la
domanda di registrazione. - Avv. Marco Giuri - Firenze
23Patologia del marchio Nullità e decadenza
- Si possono distinguere due specie di nullità
- NULLITA ASSOLUTA
- Possono essere fatte valere da chiunque vi abbia
interesse, e quindi dai consumatori e dalle
associazioni di questi. - NULLITA RELATIVE
- Possono essere fatte valere soltanto da alcuni
soggetti qualificati, in virtù della titolarità
di un segno potenzialmente confusorio con quello
che si intende impugnare. Avv. Marco Giuri -
Firenze
24Patologia del marchio Nullità e decadenza
- Il marchio decade per
- Volgarizzazione
- Illiceità sopravvenuta
- Non uso
-
- Avv. Marco Giuri - Firenze
25Dedadenza del Marchio
- per volgarizzazione, cioè se il marchio sia
divenuto nel commercio denominazione generica del
prodotto o servizio oppure se abbia perduto la
sua capacità distintiva - per illiceità sopravvenuta cioè
- se sia divenuto idoneo a indurre in inganno il
pubblico - se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine
pubblico o al buon costume - per omissione da parte del titolare dei controlli
previsti dalle disposizioni regolamentari
sull'uso del marchio collettivo - per non uso, cioè se il titolare del marchio
registrato non ne fa un uso effettivo entro
cinque anni dalla registrazione o se ne sospende
l'uso per un periodo ininterrotto di cinque anni,
salvo che il mancato uso non sia giustificato da
un motivo legittimo - Avv. Marco Giuri - Firenze
26Marchio forte e marchio debole
- A seconda del loro potere di individualità si usa
distinguere i marchi tra forti e deboli. - È un marchio forte quello che ha spiccata
originalità e notevole capacità distintiva (ad
esempio non deve avere attinenza con il prodotto
o servizio a cui si riferisce). - es. Rolex (orologi), Strega (liquore)
- È, invece, un marchio debole quello che presenta
una minore originalità (ad esempio per una
diretta relazione con il prodotto o servizio che
contraddistingue) pur mantenendo una minima
capacità distintiva necessaria per differenziarlo
ed essere tutelato. - esempi sono molto diffusi soprattutto in attività
di vendita al dettaglio e all'ingrosso (La casa
del mobile, La casa del colore, Il caffè della
stazione, ecc.). -
27Marchio registrato
- Il marchio registrato è un marchio protetto
giuridicamente. - A seconda del territorio in cui sono tutelati si
distinguono i seguenti tipi di marchio
registrato - Marchio nazionale
- Marchio comunitario
- Marchio internazionale
- Avv. Marco Giuri - Firenze
-
28Marchio Nazionale
- La tutela giuridica del marchio nazionale è
limitata al solo territorio italiano. -
- In Italia i marchi vengono registrati presso
Ufficio Brevetti per Invenzioni, Modelli e Marchi
- Avv. Marco Giuri - Firenze
29Marchio Comunitario
- Con un'unica azione legale la tutela giuridica
del marchio comunitario è valida per tutti i
Paesi membri dellUnione Europea. - La registrazione avviene presso l'Ufficio per
l'Armonizzazione nel Mercato Interno. - Avv. Marco Giuri - Firenze
30Marchio Internazionale
- I titolari di un marchio nazionale possono
estenderne la tutela nei Paesi Europei ed
extraeuropei che aderiscono a due accordi
internazionali depositando una domanda di marchio
internazionale. - Avv. Marco Giuri - Firenze
31Quanto costa orientativamente registrare un
marchio?
- MARCHIO ITALIANO
- Il costo orientativo per ogni deposito di
Marchio in Italia (durata decennale) è di circa
Euro 500/600 per una classe di prodotti ed
aumenta di circa Euro 60/80 per ogni classe di
prodotti. - Avv. Marco Giuri - Firenze
32Quanto costa orientativamente registrare un
marchio?
- MARCHIO COMUNITARIO
- Le spese per la preparazione ed il deposito di
una domanda di Marchio Comunitario dovrebbero
aggirarsi intorno a Euro 1.700/1.900 - A tale cifra possono aggiungersi i costi
derivanti da un eventuale contenzioso con terzi
titolari di diritti anteriori e da opposizioni
d'Ufficio. - E' anche esclusa la tassa di registrazione, da
corrispondersi se e quando la domanda di Marchio
Comunitario abbia superato le procedure di esame
e/o di opposizione, ed il cui costo globale
dovrebbe ammontare a Euro 1.300/1.450 - Avv. Marco Giuri - Firenze
33Quanto costa orientativamente registrare un
marchio?
- MARCHIO INTERNAZIONALE
- Paesi dellaccordo di Madrid
- cifra base 1.600/1.800 più circa 130 per
ciascuno Stato prescelto - Avv. Marco Giuri - Firenze
-
34Marchio registrato
- Prima di procedere alla registrazione sarà
necessario effettuare una ricerca per vedere se
esistono marchi simili o affini (cd. ricerca di
anteriorità) - Verificare le aree di interesse sulla base delle
transazioni commerciali e degli sviluppi futuri. - Dopo la registrazione diventa essenziale la fase
del monitoraggio sul mercato e nei data base
delle registrazioni per procedere alla tutela - Avv. Marco Giuri - Firenze
35LA TUTELA DEL MARCHIO
- Il nostro ordinamento accorda una protezione
molto ampia per i marchi registrati. - Tale tutela viene assicurata sia
-
-
-
- (Codice della Proprietà Industriale, artt. 2598,
2599 e 2600 c.c.) -
-
- Avv. Marco Giuri - Firenze
-
in campo civile
in campo penale
36LA TUTELA DEL MARCHIOin ambito civile
- Art. 2598 La concorrenza sleale Ferme le
disposizioni che concernono la tutela dei segni
distintivi (2563 e seguenti) e dei diritti di
brevetto (2584 e seguenti), compie atti di
concorrenza sleale chiunqueusa nomi o segni
distintivi idonei a produrre confusione con i
nomi o con i segni distintivi legittimamente
usati da altri, o imita servilmente i prodotti di
un concorrente, o compie con qualsiasi altro
mezzo atti idonei a creare confusione con i
prodotti e con l'attività di un concorrente
diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e
sull'attività di un concorrente, idonei a
determinare il discredito, o si appropria di
pregi dei prodotti o dell'impresa di un
concorrente si vale direttamente o
indirettamente di ogni altro mezzo non conforme
ai principi della correttezza professionale e
idoneo a danneggiare l'altrui azienda.
37LA TUTELA DEL MARCHIOin ambito civile
-
- INIBITORIA (disposta dal giudice) della
fabbricazione, del commercio e delluso di quanto
costituisce violazione del diritto. - A seguito di tale provvedimento può, sempre ad
opera del giudice, essere fissata una somma,
dovuta per ogni violazione o inosservanza
successivamente constatata e per ogni ritardo
nellesecuzione dello stesso. - Può inoltre essere ordinata la DISTRUZIONE delle
cose oggetto della violazione, ad eccezione del
caso in cui le cose siano di pregiudizio per
leconomia nazionale. - Avv. Marco Giuri - Firenze
38LA TUTELA DEL MARCHIO
- È dovuto, comunque, il risarcimento del danno
conseguente la violazione del diritto di
proprietà industriale, secondo le comuni regole
dettate dal codice civile (artt. 1223, 1226, 1227
c.c.). -
- Oltre le conseguenze di natura civile, appena
riassuntivamente descritte, sono previste
sanzioni penali ed amministrative, descritte nel
codice penale (artt. 473, 474, 517 c.p.) e nel
Codice della Proprietà Industriale (art. 127). - Sono previste, dagli artt. 128 e 129 del Codice
della Proprietà Industriale, le misure cautelari
e del sequestro dei beni stessi. - Avv. Marco Giuri - Firenze
39LA TUTELA DEL MARCHIO Tutela penale (473 e 474
c.p.).
-
- Art. 473 Contraffazione, alterazione o uso di
segni distintivi di opere dell'ingegno o di
prodotti industriali - Chiunque contraffa' o altera i marchi o segni
distintivi, nazionali o esteri, delle opere
dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero,
senza essere concorso nella contraffazione o
alterazione, fa uso di tali marchi o segni
contraffatti o alterati, e' punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a
lire quattro milioni. Alla stessa pena soggiace
chi contraffa' o altera brevetti, disegni o
modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero,
senza essere concorso nella contraffazione o
alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o
modelli contraffatti o alterati. Le disposizioni
precedenti si applicano sempre che siano state
osservate le norme delle leggi interne o delle
convenzioni internazionali sulla tutela della
proprieta' intellettuale o industriale. Avv.
Marco Giuri - Firenze
40Simboli
- In ITALIA non esistono leggi che impongono
particolari simboli per contraddistinguere i
marchi registrati. L'aggiunta del simbolo
accanto al marchio serve solamente a ricordare
che è stato registrato ma non aggiunge nessuna
tutela. - Al contrario la legge vieta l'utilizzo del
simbolo accanto ad un marchio non registrato.
Poiché un marchio non si considera registrato
alla domanda di deposito ma solo dopo la
concessione della registrazione, anche nel
periodo di tempo che intercorre tra questi due
momenti non è possibile apporre il simbolo . In
attesa dell'effettiva registrazione però si può
solo accostare al marchio la D di marchio
depositato o il simbolo (dall'inglese Trade
Mark). Avv. Marco Giuri - Firenze
41Marchio individuale e marchio collettivo
- Il marchio individuale ha il compito di
distinguere il singolo prodotto o servizio di un
imprenditore. - Il marchio collettivo, invece, serve a garantire
l'origine, la natura o la qualità di prodotti o
servizi. La registrazione di marchi collettivi è
concessa a quei soggetti che svolgono la funzione
di garantire l'origine, la natura o la qualità di
determinati prodotti o servizi e che possono
concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o
commercianti che rispettino determinati
requisiti. - Avv. Marco Giuri - Firenze
42Marchio collettivo
- I soggetti che svolgono la funzione di garantire
l'origine, la natura o la qualità di determinati
prodotti o servizi, possono ottenere la
registrazione per appositi marchi come marchi
collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso
dei marchi stessi a produttori o commercianti. - I regolamenti concernenti l'uso dei marchi
collettivi, i controlli e le relative sanzioni
devono essere allegati alla domanda di
registrazione le modificazioni regolamentari
devono essere comunicate a cura dei titolari
all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere
incluse tra i documenti allegati alla domanda. - Avv. Marco Giuri - Firenze
43MARCHIO COLLETTIVO
- Si parla di marchio collettivo tutte le volte in
cui la registrazione dello stesso è operata da un
organismo portatore di un interesse comune a più
imprenditori, di norma concorrenti tra loro, ma
allo stesso tempo desiderosi di far sì che il
pubblico sia certo della qualità, della natura e
dell'origine geografica dei loro prodotti.
Avv. Marco Giuri - Firenze
44MARCHIO COLLETTIVO
- La domanda di registrazione viene, infatti,
effettuata da questo organismo, il più delle
volte un consorzio, che ne diventa il titolare e
che si fa garante del rispetto di un disciplinare
di produzione da parte delle imprese dallo stesso
autorizzate ad utilizzare il marchio
collettivo.La particolarità di questo tipo di
marchio è che può consistere anche in una
denominazione geografica, normalmente collegata
al territorio da cui provengono i prodotti
contrassegnati dal marchio - Avv. Marco Giuri - Firenze
45MARCHIO COLLETTIVO
- il Marchio Collettivo è un marchio che attesta
lorigine, la natura, la qualità di determinati
prodotti e funge quindi da certificazione dei
prodotti in questione sulla base di un preciso
Regolamento. - La portata di un Marchio Collettivo non è uguale
in tutto il mondo e pertanto un Marchio
Collettivo che può risultare accettabile in uno
Stato può non risultare accettabile in un altro
valutazione caso per caso. - Avv. Marco Giuri - Firenze
46MARCHIO COLLETTIVO
- La tutela del Marchio Collettivo segue le stesse
regole del marchio individuale. - E lorganismo titolare del marchio che deve
attivare la tutela legale, anche su iniziativa e
istanza di un produttore. - Valutazione di fondatezza.
- Avv. Marco Giuri - Firenze
47Denominazioni
- In campo vinicolo, in Italia
- (e sostanzialmente nei paesi europei) per
denominazione si intende -
- il nome geografico di una zona
- viticola particolarmente vocata,
- utilizzata per designare un prodotto di qualità
e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse
allambiente naturale - ed ai fattori umani.
- Avv. Marco Giuri - Firenze
-
48Fonti normative Denominazione
- L. 164/1992
- Regolamento (CEE) 2081/1992
- Dlgs 198/1996
- Codice Proprietà Intellettuale articolo 30
- Sono protette le indicazioni geografiche e le
denominazioni di origine che identificano un
paese, una regione o una località, quando siano
adottate per designare un prodotto che ne e'
originario e le cui qualità, reputazione o
caratteristiche sono dovute esclusivamente o
essenzialmente all'ambiente geografico d'origine,
comprensivo dei fattori naturali, umani e di
tradizione. - Avv. Marco Giuri - Firenze
49Denominazione
- Nella nozione si valorizza dunque il
collegamento tra - TERRITORIO
- PRODOTTO ATTIVITÀ DELLUOMO
- Avv. Marco Giuri - Firenze
-
-
50Differenza Denominazione/Marchi Collettivi
- I Marchi Collettivi si distinguono dalle
Denominazioniperché queste ultime rappresentano
dei mezzi già utilizzati sul piano - sociale prima della loro tutela giuridica.
- Detta tutela giuridica serve esclusivamente a
ratificare quanto già di fatto esistente, mentre
i - Marchi Collettivi sorgono con il deposito del
marchio in sé e quindi possono anche essere
prodromici delle Denominazioni. - Avv. Marco Giuri - Firenze
51Marchio collettivo e denominazione
-
- Non vi è comunque alcun impedimento affinchè una
Denominazione possa anche essere un Marchio
Collettivo, soprattutto se si vuole utilizzare,
nei confronti dei contraffattori, determinate
azioni che la legge sui marchi prevede e che la
norma sulla Denominazione non ammette. - Avv. Marco Giuri - Firenze
52La tutela delle denominazioni di origine
- Per quanto concerne il settore vitivinicolo, il
sistema europeo (quindi anche quello italiano) di
protezione per le denominazioni dorigine - e le indicazioni geografiche di provenienza si
fonda essenzialmente sui seguenti principi. - 1) la tutela è incentrata su di un territorio
determinato inteso come località geografica, da
cui proviene un determinato prodotto - 2) il riconoscimento di una determinata
denominazione dorigine va effettuato da ciascuno
Stato, allesito di un apposito procedimento
amministrativo nazionale svolto però sulla base
di regole comuni.
53La tutela delle denominazioni di origine
- Ciascuna denominazione dorigine deve essere
accompagnata da un apposito disciplinare di
produzione, finalizzato a garantire una certa
qualità. Ottenuto detto riconoscimento per una
data denominazione dorigine, il diritto ad
utilizzarla spetta solamente a chi produce nel
rispetto del disciplinare di produzione e
imbottiglia nella zona dorigine. - Avv. Marco Giuri - Firenze
-
54La tutela delle denominazioni di origine
- Allinterno dellUnione Europea, nessuno può
produrre e commercializzare un vino utilizzando - la denominazione dorigine o lindicazione
geografica corrispondente ad un determinato
territorio della comunità, se il vino non
proviene proprio da quel determinato territorio. - Parimenti, a nessun produttore extracomunitario
- è consentito importare e commercializzare,
allinterno dellUnione Europea, vini
contraddistinti con nomi geografici di territori
della Comunità. - Nella UE il sistema è EFFICACE.
- Avv. Marco Giuri - Firenze
55Le denominazioni negli USA
- In linea di principio gli americani considerano
le denominazioni come indicative di una tipologia
di vino e non una garanzia dorigine. - Sui mercati statunitensi è possibile trovare
vini ad esempio prodotti in California che si
fregiano di denominazioni europee (Chianti della
California). - Conseguenza inganno del consumatore e danni
economici e dimmagine al produttore europeo - Avv. Marco Giuri - Firenze
56Le denominazioni negli USA
- Tali prodotti imitano ed occupano importanti
quote di mercato prezzi molto inferiori
alloriginale. - Avv. Marco Giuri - Firenze
57Sulla denominazionediversa impostazione di fondo
- ITALIA
- si valorizza dunque il collegamento
- tra territorio, prodotto e attività delluomo.
- Ad un determinato prodotto vengono abbinate
- non solo le sue qualità intrinseche, ma anche
quelle connesse al fatto che esso proviene da una
certa zona, nella quale si sono sviluppati - con il tempo fattori umani tali da legittimare
il riconoscimento di unattività creativa in
relazione alla fase di produzione, la quale
finisce per incidere sulla qualità stessa del
bene finale.
58Sulla denominazionediversa impostazione di fondo
- USA
- Hanno invece sempre respinto lidea del
riconoscimento del binomio prodotto-territorio,
ritenendo invece più giusto che fosse valorizzato
lelemento della reputazione , ovvero della
percezione, da parte del pubblico dei
consumatori, di ciò che un certo prodotto è. - E rilevante non il nome geografico, ma la
percezione che ne hanno i consumatori. - Avv. Marco Giuri - Firenze
-
59Sulla denominazionediversa impostazione di fondo
- In USA, ad esempio, le parole
- Champagne
- Chianti
- non starebbero ad indicare solamente vini
rispettivamente provenienti dalla note regioni
francese ed italiana del Chianti, ma anche una
determinata tipologia di prodotto
indipendentemente dal loro luogo di origine. - Dal punto di vista americano, pertanto, anche le
indicazioni geografiche di provenienza e la loro
relativa tutela dovrebbe essere soggette ai
principi della legislazione in materia di marchi. - Il MARCHIO prevale sulla DENOMINAZIONE.
60Accordo UE/USA su denominazioni
- Il 10 marzo 2006 è entrato in vigore lAccordo
concluso tra la Comunità Europea e gli Stati
Uniti dAmerica sulla commercializzazione del
vino approvato con decisione del Consiglio n.
2006/232/CE. -
- Primo passo per definire un trattato sul
commercio del vino - Avv. Marco Giuri - Firenze
61Accordo UE/USA su denominazioni
- Oggi negli USA abbiamo una tripartizione fra
- 1) SEGNI DI RILEVANZA GEOGRAFICA GENERICI
- Es. Vermouth nessuna tutela
- 2) SEGNI DI RILEVANZA GEOGRAFICA SEMI-GENERICI
- per contraddistinguere anche vini non
provenienti dal territorio indicato dal nome
geografico, purchè il nome geografico deve
risultare posto in diretta correlazione con una
differente denominazione dorigine (ad esempio,
Chianti della California) che indichi il vero
luogo di produzione -
- Gli USA, in tal modo, giustificano la
produzione e commercializzazione sul proprio
territorio di vini contrassegnati con nomi che,
da un punto di vista europeo, sono sicuramente
indicazioni geografiche. - Avv. Marco Giuri - Firenze
62Accordo UE/USA su denominazioni
- 3) SEGNI DI RILEVANZA GEOGRAFICA NON GENERICI
possono essere utilizzate solamente per
distinguere vini prodotti nel determinato
territorio richiamato dalla denominazione stessa - Avv. Marco Giuri - Firenze
-
63Cosa si è ottenuto in sintesi con laccordo del
2006?
- Per i paesi europei il risultato finale consiste
nellaver ottenuto che ai nomi geografici,
corrispondenti a DOC e IGT europee, viene in via
di massima attribuita negli USA la tutela
prevista per i nomi non-generici ma non
distintivi . Inoltre, tale protezione viene di
fatto estesa anche a quelle denominazioni invece
considerate negli USA come nomi semi-generici.
- Avv. Marco Giuri - Firenze
64Deroga Accordo chi usava la denominazione prima
dellaccordo può usarla ancora!
-
- LAccordo non muta lo status quo, non incidendo
cioè sui diritti (ritenuti dunque quesiti) di
chi, prima della sua stipulazione, aveva ottenuto
il benestare allutilizzo dei nomi considerati
allora semi-generici ed ora elevati di rango.
Di conseguenza i produttori americani, che in
passato commercializzavano il proprio vino
utilizzando i nomi in questione (ad es. Chianti
della California), potranno continuare a farlo
anche in futuro.
65Situazione odierna negli USA
- La possibilità che i nomi semi-generici
(comprendenti per lItalia importanti
indicazioni, quali le ricordate Chianti e
Marsala) vengano utilizzati negli USA da nuovi
imprenditori, che non li abbiano legittimamente
utilizzati prima del 10 marzo 2006, è stata
sostanzialmente eliminata, anche se chi aveva
prima acquisito il diritto di utilizzare in
etichetta tali termini continuerà a poterlo fare. - Avv. Marco Giuri - Firenze
66Situazione odierna negli USA
- Le denominazioni di origine controllate e le
indicazioni geografiche tipiche italiane sono
state riconosciute quali nomi non-generici
(anche se non distintivi ) negli USA,
unitamente alle altre denominazioni di origine
controllata e indicazioni geografiche di altri
paesi europei, così come indicate negli Allegati
allAccordo. - Ciò rafforza il grado di tutela di questi nomi,
allontanando la possibilità che gli stessi
diventino nel tempo semi-generici o peggio
generici . - Avv. Marco Giuri - Firenze
-
673 LIVELLO siglare convenzioni con studi legali
operanti nei Paesi maggiormente critici. accordi
bilaterali tra Italia e i Paesi maggiormente
protagonisti del fenomeno (riconoscimento delle
denominazioni) campagne (anche su iniziativa
delle Regioni) nei paesi a maggiore penetrazione
del food and beverage italiano a difesa delle
denominazioni e dei marchi
2 LIVELLO osservatorio permanente del Ministero
delle attività produttive in collegamento con
lICE utile a monitorare adeguatamente
levoluzione del fenomeno e predisporre
interventi in proposito attivare presso le sedi
Ice, gli sportelli camerali, i Consolati e le
Ambasciate dei Paesi in cui avvengono le
contraffazioni, strutture idonee a fornire
indicazioni e prima assistenza legale istituzione
ed implementazione di un Fondo governativo
specifico, nellambito dello stanziamento
previsto dal Governo per la promozione del Made
in Italy, a disposizione dei produttori/Consorzi
che vogliono difendere le loro produzioni di
marca e di qualità nei Paesi in cui essi sono
oggetto di falsificazione
1 LIVELLO Registrazione del marchio e
monitoraggio sul mercato Registrazione della
denominazione come marchio collettivo e controllo
del Consorzio
68Quali possibili soluzioni contro lenopirateria?
- Provvedere alla registrazione del marchio
individuale - Controllo e monitoraggio sul marchio individuale
- Provvedere alla registrazione della denominazione
come marchio collettivo e controllo del Consorzio - Creare un osservatorio permanente del Ministero
delle attività produttive in collegamento con
lICE utile a monitorare adeguatamente
levoluzione del fenomeno e predisporre
interventi in proposito - attivare presso le sedi Ice, gli sportelli
camerali, i Consolati e le Ambasciate dei Paesi
in cui avvengono le contraffazioni, strutture
idonee a fornire indicazioni e prima assistenza
legale - Avv. Marco Giuri - Firenze
69Quali possibili soluzioni contro lenopirateria?
- 6) istituzione ed implementazione di un Fondo
governativo specifico, nellambito dello
stanziamento previsto dal Governo per la
promozione del Made in Italy, a disposizione dei
produttori/Consorzi che vogliono difendere le
loro produzioni di marca e di qualità nei Paesi
in cui essi sono oggetto di falsificazione - 7) Visto che il problema dei costi da sostenere
per questo genere di cause è diventato
insostenibile, arrivando a superare in molti casi
linvestimento in promozione del marchio o della
denominazione stessa, sarebbero utili anche
convenzioni con studi legali operanti nei Paesi
maggiormente critici.
70Quali possibili soluzioni contro lenopirateria?
- 8) Stimolare e incentivare gli accordi bilaterali
tra Italia e i Paesi maggiormente protagonisti
del fenomeno (riconoscimento delle
denominazioni) - 9) Varare campagne (anche su iniziativa delle
Regioni) nei paesi a maggiore penetrazione del
food and beverage italiano a difesa delle
denominazioni e dei marchi - Avv. Marco Giuri - Firenze
71Conclusioni
- Le contraffazioni di denominazione protetta e di
marchi sono, in linea teorica, legalmente
perseguibili se depositati, le imitazioni più
blande e più diffuse che non usurpano la
denominazione o il marchio (bandiera tricolore o
definizione italiana) sono sempre difficilmente
perseguibili dalle aziende e dai Consorzi unica
strada è una politica nazionale di intervento nei
paesi in cui maggiore è presente e diffusa la
contraffazione del made in Italy. - Avv. Marco Giuri - Firenze