BARI 17 MAGGIO 2006 AVV. GIUSEPPE SIDELLA E-MAIL:studiolegale@sidella.it Tel. 339/5491765 - PowerPoint PPT Presentation

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BARI 17 MAGGIO 2006 AVV. GIUSEPPE SIDELLA E-MAIL:studiolegale@sidella.it Tel. 339/5491765

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Title: L EVOLUZIONE DEL DIRITTO NELL INFORMATION & COMMUNICATION TECNOLOGY Author: Max Last modified by. Created Date: 2/15/2001 7:51:11 PM Document presentation ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: BARI 17 MAGGIO 2006 AVV. GIUSEPPE SIDELLA E-MAIL:studiolegale@sidella.it Tel. 339/5491765


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BARI 17 MAGGIO 2006AVV. GIUSEPPE
SIDELLAE-MAILstudiolegale_at_sidella.itTel.
339/5491765

DOCUMENTO INFORMATICO
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  • DEFINIZIONE DI DOCUMENTO INFORMATICO 
  • Il "documento informatico" è stato definito per
    la prima volta, e ha ottenuto tutela quantomeno
    penale, con la legge 547 del 23 dicembre 1993,
    recante "modificazioni e integrazioni alle norme
    del codice penale e del codice di procedura
    penale in tema di criminalità informatica".
  • L'art. 491 bis c.p.- introdotto con tale legge-
    precisa infatti che "per documento informatico si
    intende qualunque supporto informatico contenente
    dati o informazioni aventi efficacia probatoria o
    programmi specificamente destinati ad
    elaborarli".
  • La legge n.59 del 1997 - articolo 15
    stabilisce che "gli atti, dati e documenti,
    formati dalla pubblica amministrazione e dai
    privati con strumenti informatici o telematici, i
    contratti stipulati nelle medesime forme, nonché
    la loro archiviazione e trasmissione con
    strumenti informatici, sono validi e rilevanti a
    tutti gli effetti di legge".(art. 1 lett. p del
    CAD la rappresentazione informatica di atti,
    fatti o dati giuridicamente rilevanti).
  • Il DPR 445 del 28 dicembre 2000 ha fissato i
    requisiti che il documento informatico inteso
    come "la rappresentazione informatica di atti,
    fatti o dati giuridicamente rilevanti" deve
    rispettare per avere pieno valore legale.

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  • Il primo intervento organico del legislatore nel
    settore informatico avviene con il D. Lgs. 12
    febbraio 1993, n 39, recante "Norme in materia
    di sistemi informativi automatizzati delle
    amministrazioni pubbliche". In tale testo
    normativo non è rinvenibile, tuttavia, alcuna
    definizione espressa di "documento informatico",
    mentre ampio spazio viene concesso all'aspetto
    teleologico(art. 1 c. 2 "L'utilizzazione dei
    sistemi informativi automatizzati risponde alle
    seguenti finalità ").
  • Si può dunque dire che anche dopo l'emanazione di
    questo decreto non si potesse ancora parlare di
    riconoscimento di un'autonoma dignità al
    "documento informatico". Permaneva, dunque, la
    classica distinzione tra "documenti elettronici
    in senso stretto", ossia documenti memorizzati in
    forma digitale nella memoria centrale o nella
    memoria di massa dell'elaboratore, non
    intellegibili dall'uomo se non tramite apposite
    macchine che permettano di decodificare i segnali
    digitali di cui sono composti e "documenti
    elettronici in senso ampio", cioè quei documenti
    formati tramite computer ma poi impressi su un
    supporto fisico tramite gli slot di output
    dell'elaboratore.

4
  • In mancanza di normativa, il documento
    elettronico é stato inserito in una delle
    categorie classificate come prove documentali dal
    codice civile.
  • Occorre distinguere tra documento elettronico in
    senso ampio e documento elettronico in senso
    stretto "un documento elettronico in senso ampio
    come, ad esempio, un tabulato può avere la
    particolare efficacia probatoria dell'atto
    pubblico o del pubblico certificato qualora sia
    sottoscritto dal soggetto che lo ha emesso e
    siano state osservate le formalità generali
    descritte dagli artt. 12 e 13 della l. n. 15 del
    4 gennaio 1968, nonché quelle speciali previste
    per ciascun tipo di atto un documento
    elettronico in senso stretto, invece, non può
    avere il valore di atto pubblico o di pubblico
    certificato, ciò non perché non possa essere
    considerato anch'esso come un vero e proprio
    documento scritto, ma per l'impossibilità della
    sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale
    che lo ha formato."

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  • La nozione di scrittura privata, pur non essendo
    definita nel nostro ordinamento -art. 2702 c.c.
    si limita alla definizione di efficacia della
    scrittura privata- è possibile dedurla per
    esclusione da quella di atto pubblico. Possiamo
    pertanto definire scrittura privata, qualsiasi
    documento scritto e sottoscritto dalle parti,
    redatto in assenza di notaio o pubblico
    ufficiale.
  • Per quanto riguarda l'assimilazione del documento
    elettronico alla scrittura privata, l'art. 5/1
    del D.P.R. 513/97 recita "il documento
    informatico, sottoscritto con firma digitale ai
    sensi dell'art. 10, ha efficacia di scrittura
    privata ai sensi dell'art. 2702 del codice
    civile."

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  • Dal momento che equipariamo il documento
    elettronico a quello cartaceo, possiamo dare
    un'interpretazione funzionalistica della legge.
  • "I bit, saranno il nuovo alfabeto di cui l'uomo
    può servirsi per esprimere qualsiasi opera del
    pensiero. Infatti si tratta sempre di scrittura,
    se per tale intendiamo un insieme di segni
    riportati con qualsiasi mezzo e tecnica su un
    qualsiasi supporto, purché tali segni possano
    essere letti e riletti anche a distanza di tempo.
    In tal modo si favorisce la riflessione e nel
    contempo si consente la documentazione cioè le
    due finalità essenziali svolte dal documento
    scritto".

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  • I documenti elettronici ritenuti fin'ora in senso
    stretto, come i dischi, possono essere
    considerati documenti scritti, ciò perché essi
    consistono in una dichiarazione incorporata su un
    supporto materiale durevole e perché finalmente
    la legge ne riconosce espressamente la loro
    validità. Il documento elettronico contenente un
    messaggio in un linguaggio convenzionale (il
    linguaggio dei bit, il quale viene scritto con
    sistema binario, cioè un sistema matematico
    basato su due cifre 1 e 0), su un supporto
    materiale mobile (che può essere un floppy disk,
    un hard disk, oppure un compact disk,
    rispettivamente un dischetto estraibile dal
    computer, un disco fisso facente corpo col
    computer, oppure un disco metallico a lettura
    ottica) e destinato a durare nel tempo (a seconda
    che si tratti di memorie circuitali RAM, di
    carattere volatile, di memorie ROM, destinate a
    perdurare in forma inalterabile nel tempo o di
    memorie di massa, le quali perdurano finché un
    intervento umano non provveda a cancellarle).

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  • Torniamo a sottolineare che il codice civile non
    definisce la scrittura privata, benché essa abbia
    un'importanza fondamentale nel nostro
    ordinamento.
  • Nel campo dei rapporti civili non vi sono dubbi
    che le norme sulla forma dei contratti e quelle
    sulla prova documentale abbiano come presupposto
    la convinzione dell'uso di segni grafici sulla
    carta, ma non esiste nessuna disposizione che
    escluda altri modi di scrivere e documentare.
  • Il sistema appare quindi aperto a ogni
    innovazione tecnologica.
  • Resta da chiarire il requisito della
    sottoscrizione con la necessità di trovare un
    elemento certo ed affidabile, che consenta di
    imputare la dichiarazione contenuta nel documento
    al soggetto che dichiara di esserne l'autore. E'
    così necessario che il legislatore adotti il
    Regolamento per consentire l'ingresso a quelle
    diverse forme di imputazione che presentino
    caratteristiche tecniche, in grado di offrire
    affidabilità e valore giuridico alla firma.

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  • DOCUMENTO INFORMATICO (ART. 20 d.LGS 82/05)
  • 1) Il documento informatico da chiunque formato,
    la registrazione su supporto informatico e la
    trasmissione con strumenti telematici conformi
    alle regole tecniche di cui allart.71 agli
    effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del
    presente codice
  • 1-bis) Lidoneità del documento informatico a
    soddisfare il requisito della forma scritta è
    liberamente valutabile in giudizio,tenuto conto
    delle sue caratteristiche oggettive di qualità,
    sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo
    restando quanto disposto dal comma 2
  • 2) Il documento informatico sottoscritto con
    firma elettronica qualificata o con firma
    digitale, formato nel rispetto delle regole
    tecniche stabilite ai sensi dellart. 71 che
    garantiscano lidentificabilità dellautore,
    lintegrità e la modificabilità del documento, si
    presume riconducibile al titolare del dispositivo
    di firma ai sensi dellart. 21, comma 2, e
    soddisfa comunque il requisito della forma
    scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di
    nullità, dallart. 1350, primo comma, numeri da 1
    a 12 del codice civile
  • 3) Le regole tecniche per la formazione,
    trasmissione, la conservazione, la duplicazione,
    la riproduzione e la validazione temporale dei
    documenti informatici sono stabilite ai sensi
    dellart. 71 la data e lora di formazione del
    documento informatico sono opponibili ai terzi se
    apposte in conformità alle regole tecniche sulla
    validazione temporale.

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  • Art. 21 VALORE PROBATORIO DEL DOCUMENTO
    INFORMATICO SOTTOSCRITTO
  • 1) Il documento informatico, cui è apposta una
    firma elettronica, sul piano probatorio è
    liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto
    delle sue caratteristiche oggettive di qualità,
    sicurezza, integrità ed immodificabilità
  • 2) Il documento informatico, sottoscritto con
    firma digitale o con altro tipo di firma
    elettronica qualificata, ha lefficacia prevista
    dallart. 2702 del c.c.Lutilizzo del dispositivo
    di firma si presume riconducibile al titolare,
    salvo che questi dia prova contraria
  • 3) Lapposizione ad un documento informatico di
    una firma digitale o di un altro tipo di firma
    elettronica qualificata basata su un certificato
    elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale
    a mancata sottoscrizione. La revoca o la
    sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal
    momento della pubblicazione, salvo che il
    revocante, o chi richiede la sospensione, non
    dimostri che essa era già a conoscenza di tutte
    le parti interessate.

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  • ART. 23-COPIE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI
  • 1) Allart. 2712 del c.c. dopo le parolelt
    riproduzioni fotografichegt è inserita la
    seguente ltinformatichegt
  • 2) I duplicati, le copie, gli estratti del
    documento informatico, anche se riprodotti su
    diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli
    effetti di legge, se conformi alle vigenti regole
    tecniche
  • 2 bis) Le copie su supporto cartaceo di documento
    informatico, anche sottoscritto con firma
    elettronica qualificata o con firma digitale,
    sostituiscono ad ogni effetto di legge
    loriginale da cui sono tratte se la loro
    conformità alloriginale in tutte le sue
    componenti è attestata da un pubblico ufficiale a
    ciò autorizzato
  • 4) Le copie su supporto informatico di documenti
    originali non unici formati in origine su
    supporto cartaceo o, comunque, non informatico
    sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli
    originali da cui sono tratte se le loro
    conformità alloriginale è assicurata dal
    responsabile della conservazione tramite
    lutilizzo della propria firma digitale e nel
    rispetto delle regole tecniche di cui allart.
    71.
  • 7) gli obblighi di conservazione e di esibizione
    di documenti previsti dalla legislazione vigente
    si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di
    legge a mezzo di documenti informatici, se le
    procedure utilizzate sono conformi alle regole
    tecniche dettate ai sensi dellart. 71 di
    concerto con il Ministro dellEconomia e delle
    Finanze.

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  • FORMAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO 
  • Con il termine documento cartaceo si intende sia
    il supporto che il contenuto che in esso viene
    rappresentato tramite la sottoscrizione
    autografa viene identificata la persona che ne
    assume la paternità, se ne sancisce lautenticità
    ed il sottoscrittore stesso fa propri i contenuti
    rappresentati nel documento. Un documento
    informatico può essere invece modificato o
    riprodotto infinite volte, ottenendo copie
    assolutamente identiche alloriginale. Il
    contenuto è svincolato dal supporto. Per
    restituire al documento informatico gli stessi
    requisiti assolti dalla sottoscrizione autografa
    di un documento cartaceo occorre, quindi, un tipo
    di autenticazione come la firma digitale, che
    attribuisca al contenuto del documento
    informatico piena validità legale.

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  • FIRMA DIGITALE DI UN DOCUMENTO INFORMATICO
  • La firma digitale garantisce, nei confronti dei
    documenti informatici, la presenza degli stessi
    requisiti che la firma autografa garantisce nei
    confronti dei documenti cartacei. Grazie alla
    tecnologia della firma digitale e per mezzo del
    sistema a "chiavi pubbliche", il destinatario del
    documento ha la garanzia di disporre di un testo
    integro e proveniente da una fonte ben precisa.
    La sequenza di simboli che chiamiamo firma
    digitale, generata da algoritmi matematici, si
    riferisce univocamente ad i contenuti di un
    preciso documento, la modifica anche di un solo
    carattere sarebbe immediatamente rilevata al
    momento della verifica.

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  • Nonostante il nome possa trarre in inganno, non
    si tratta di una firma, bensì di un insieme di
    caratteri alfanumerici derivante da operazioni di
    crittografia ciò avviene tramite un algoritmo
    che trasforma il testo in un altro testo non
    intellegibile. La decrittazione può avvenire con
    uno dei due seguenti metodi  
  • criptazione a chiave simmetrica tale sistema
    prevede l'utilizzo di una singola chiave per la
    criptazione e per la decriptazione. Infatti, dato
    un algoritmo cifrante f, il mittente e il
    destinatario utilizzano una chiave comune c, ed
    ottengono conseguentemente un algoritmo
    personalizzato fi dell'algoritmo f, che sarà
    applicabile sia all'insieme dei dati in chiaro
    sia all'insieme dei dati cifrati, permettendo,
    così, di attuare una trasformazione invertibile.
    In termini matematici, ciò equivale a dire che un
    sistema a chiave simmetrica S consiste in un
    insieme M di testi in chiaro, un insieme C di
    testi cifrati e un insieme F di trasformazioni
    invertibili da M in C

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  • criptazione a chiave asimmetrica richiede che
    ogni titolare abbia due chiavi, una privata D e
    una pubblica E, diverse tra loro, delle quali una
    serve per la criptazione, l'altra per la
    decriptazione, con la caratteristica fondamentale
    che non è possibile calcolare D conoscendo E.
    Dato un testo m, il corrispondente testo cifrato
    E(m) sarà decifrato correttamente soltanto usando
    la chiave D. L'origine di questo sistema risale
    alla fine degli anni Settanta, con gli studi di
    Diffie e Hellman. Utilizzando i protocolli ideati
    da questi due studiosi, sono stati sviluppati
    numerosi algoritmi per la firma elettronica, di
    cui i più promettenti sono il RAS e alcuni
    logaritmi discreti particolarmente innovativi.
  • Il legislatore italiano ha scelto di utilizzare
    il sistema a chiave asimmetrica

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  • LE TIPOLOGIE DI FIRME (D.LGS 82/05 ART. 1)
  • Firma Elettronica linsieme dei dati in forma
    elettronica, allegati oppure connessi tramite
    associazione logica ad altri dati elettronici,
    utilizzati come metodo di autenticazione
    informatica
  • Firma Elettronica Qualificata ottenuta
    attraverso una procedura informatica che
    garantisce la connessione univoca al firmatario
    (e la sua univoca autenticazione informatica),
    creata con mezzi sui quali il firmatario può
    conservare un controllo esclusivo e collegata ai
    dati ai quali si riferisce in modo da consentire
    di rilevare se i dati stessi siano stati
    successivamente modificati, che sia basata su un
    certificato qualificato e realizzata mediante un
    dispositivo sicuro per la creazione della firma,
    (quale lapparato strumentale usato per la
    creazione della firma elettronica)
  • Firma digitale particolare tipo di firma
    elettronica qualificata basata su un sistema di
    chiavi crittografiche, una pubblica e una
    privata, correlate tra loro, che consente al
    titolare tramite la chiave privata e al
    destinatario tramite le chiave pubblica,
    rispettivamente, di rendere manifesta e di
    verificare la provenienza e lintegrità di un
    documento informatico o di un insieme di
    documenti informatici.

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  • Ritornando alla definizione di documento
    informatico essa estende la sua influenza sui
    temi della gestione digitale dei flussi
    documentali e sulle condizioni tecnico-giuridiche
    che consentono il passaggio dalla carta al
    digitale. Il governo del ciclo di vita del
    documento, che si attua attraverso gli strumenti
    ed i sistemi di protocollo elettronico e di
    gestione documentale, deve tener conto di tutte
    le ricadute sugli aspetti organizzativi e di
    responsabilità determinati dal loro utilizzo. La
    gestione elettronica dei flussi documentali
    scambiati allinterno e allesterno delle
    strutture amministrative pubbliche appare un
    momento centrale nel processo di cambiamento
    della P.A., al fine di consentire la
    dematerializzazione degli archivi.

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  • Il termine Dematerializzazione identifica la
    tendenza alla sostituzione della documentazione
    amministrativa solitamente cartacea in favore del
    documento informatico. Il tema è diventato di
    grande attualità ed ha polarizzato il dibattito
    degli operatori in occasione dellentrata in
    vigore (1 gennaio 2006) del D.lgs 7 marzo 2005,
    n. 82 Codice dellAmministrazione Digitale
    integrato e corretto dal D.lgs 04.04.2006 n. 159,
    in G.U. 29.04.2006.

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  • ART. 42- DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI DELLE
    PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
  • 1) Le pubbliche amministrazioni valutano in
    termini di rapporto tra costi e benefici il
    recupero su supporto informatico dei documenti e
    degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria od
    opportuna la conservazione e provvedono alla
    predisposizione dei conseguenti piani di
    sostituzione degli archivi cartacei con archivi
    informatici, nel rispetto delle regole tecniche
    adottate ai sensi dellart. 71

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  • Il governo dei processi di archiviazione e
    conservazione dei flussi documentali in forma
    digitale è un fattore fondamentale per garantire
    nel tempo lintegrità e la reperibilità dei
    documenti. La dematerializzazione investe tutta
    la sfera della riorganizzazione e semplificazione
    dei processi, della trasparenza e dellassunzione
    di responsabilità si pone pertanto come un
    processo qualificante di efficienza e di
    trasparenza delle amministrazioni pubbliche.
  • Il costo complessivo sostenuto dal Sistema
    Italia per la gestione dei documenti
    amministrativi è stimato tra 2 e 4 punti
    percentuali del PIL (prodotto interno lordo).

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  • Per fornire unidea dei numeri della gestione
    documentale nella Pubblica Amministrazione, una
    recente rilevazione del CNIPA ha evidenziato, nel
    corso del 2004 e in un contesto comunque
    circoscritto delle amministrazioni centrali, la
    produzione di quasi 110 milioni di documenti che
    hanno dato origine a 160 milioni di registrazioni
    di protocollo e 147 milioni di documenti
    archiviati solo per realizzare le fasi di primo
    smistamento e di protocollazione di tale mole di
    documenti sono impegnati oltre 50.000 dipendenti
    distribuiti su 19.000 uffici Il costo stimato di
    gestione, comprendente la trasmissione, la
    protocollazione, le copie e lo stoccaggio per
    conservazione dei documenti nelle PAC è superiore
    a 3 miliardi di euro.

22
  • Gli obiettivi della dematerializzazione sono
    dueda una parte si punta ad eliminare i
    documenti cartacei attualmente esistenti negli
    archivi, sostituendoli con opportune
    registrazioni informatiche e scartando la
    documentazione non soggetta a tutela per il suo
    interesse storico-culturale dallaltra si
    adottano criteri per evitare o ridurre
    grandemente la creazione di nuovi documenti
    cartacei
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