Diapositiva 1 - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

Diapositiva 1

Description:

Universit degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato Il contratto Requisiti REQUISITI DEL CONTRATTO (Artt. 1321 1325 cc) REQUISITI DEL CONTRATTO ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:34
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 28
Provided by: X160
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Diapositiva 1


1
Università degli Studi della Calabria
Corso di Diritto Privato
Il contratto Requisiti
2
REQUISITI DEL CONTRATTO(Artt. 1321 1325 cc)
Il contratto è, innanzitutto, laccordo tra due
o più parti ...
DISTINZIONE TRA
SOGGETTO
PARTE
e
Centro di interessi che può accomunare più
soggetti (parte plurisoggettiva) Es. vendita di
un bene comune da parte di più comproprietari
3
REQUISITI DEL CONTRATTO
Deve essere necessariamente determinata
altrimenti lo stesso accordo non sarebbe
configurabile.
Può anche non essere determinata (salvo che per i
negozi intuitu personae) Es. Rappresentanza in
incertam personam
CASI PARTICOLARI Attribuzione diretta dagli
effetti negoziali ad un soggetto diverso dalla
parte sostanziale
  1. per volontà dei contraenti es. Contratto a
    favore di terzi
  2. a titolo di responsabilità es. Il falsus
    procurator è destinatario dellobbligo di dare
    esecuzione ad un negozio, a seguito del suo
    comportamento.

4
REQUISITI DEL CONTRATTO
DETERMINAZIONE NEGOZIALE DEI SOGGETTI
IDENTIFICAZIONE
MEZZI DI IDENTIFICAZIONE
Segni rappresentativi della soggettività o della
personalità .
NOME FALSO
Non rileva non incide sulla validità ed
efficacia del contratto - Le parti sono rilevanti
nella loro identità fisica e luso di false
generalità non impedisce lesatta individuazione
fisica del soggetto.
NOME ALTRUI
Rileva - sorge il dubbio sul soggetto al quale
debba attribuirsi il negozio (al soggetto il nome
del quale è stato usurpato o al soggetto
usurpatore )
sono diverse a seconda delle concrete circostanze
e della rilevanza della persona nellambito del
concreto negozio. Ad es., i negozi dove il
soggetto è indifferente rimangono validi ed
efficaci la controparte è disinteressata alla
identità del contraente.
CONSEGUENZE
5
REQUISITI DEL CONTRATTO
ACCORDO
INCONTRO DELLE VOLONTA DEI CONTRAENTI
DICHIARAZIONE ESPRESSA
La volontà è manifestata con segni espressivi
idonei ad esprimere immediatamente e direttamente
la volontà.
MANIFESTAZIONE DI VOLONTA Disputa sulla
rilevanza della volontà interna (Teoria della
volontà) o della volontà esterna (Teoria della
dichiarazione)
DICHIARAZIONE TACITA
(Comportamento concludente)
Comportamento dal quale possibile desumere in
modo univoco la volontà negoziale.
6
REQUISITI DEL CONTRATTO
SILENZIO
Comportamento ambiguo che non esprime alcuna
volontà. Di norma è irrilevante Assume
rilevanza solo in alcuni casi, esprimendo una
volontà. In tali ipotesi assume valore di una
dichiarazione espressa.
NEGOZI DI ATTUAZIONE
Atto negoziale che si realizza mediante un
comportamento attuativo. La volontà del privato
si realizza senza passare per il momento della
dichiarazione. Es. Abbandono, Occupazione (art.
923 cc) Distruzione del testamento olografo.
PROTESTATIO
Possibilità per il soggetto agente di contestare
il significato attribuito al suo comportamento,
manifestando espressamente una volontà contraria.
7
REQUISITI DEL CONTRATTO
CAUSA
Art. 1325 c.c. n. 2
Elemento essenziale del contratto non può
mancare PRINCIPIO DI CAUSALITA NEGOZIALE (Il
principio è esteso ai negozi unilaterali tra vivi
a contenuto patrimoniale, nei limiti della
compatibilità art. 1324 cc)
DEFINIZIONE Assenza di una definizione unitaria
RATIO
complessità della identificazione della causa
quale qued che illumina il contratto nella sua
dimensione di valore.
ORIGINARIA IDENTIFICAZIONE TRA CAUSA DEL
CONTRATTO e CAUSA DELLOBBLIGAZIONE (Nel
codice del 1865) Il contratto era inteso
esclusivamente come fonte di obbligazione, sì che
causa del contratto era anche causa
dellobbligazione.
8
REQUISITI DEL CONTRATTO
CONCEZIONE SOGGETTIVA DELLA CAUSA
Scopo che induce il soggetto alla conclusione del
contratto.
Limiti Confusione tra causa e motivi
SUPERAMENTO DELLA CONCEZIONE DEL CONTRATTO COME
MERAMENTE OBBLIGATORIO (Nel codice del 1942)
CONCEZIONI OGGETTIVE DELLA CAUSA
Causa come ragione economico-giuridica del
negozio, ciò che giustifica in astratto
loperazione dei privati. La causa diventa
strumento di controllo delloperare del singolo
nellordinamento giuridico.
Limiti
Identificazione della causa con il tipo
contrattuale, inteso quale schema astratto
regolamentare che racchiude loperazione posta in
essere dai privati. Intendendo la causa in
astratto si giunge a ricollegare ad ogni tipo
contrattuale una sua causa.
9
REQUISITI DEL CONTRATTO
TEORIA DELLA CAUSA COME FUNZIONE
ECONOMICO-INDIVIDUALE
CAUSA IN CONCRETO
TEORIA DELLA CAUSA COME SINTESI DI EFFETTI
ESSENZIALI
10
OGGETTO
Elemento della fattispecie categoria logica sulla
quale si forma il consenso che si sostanzia nella
rappresentazione della realtà operata dalle parti
mediante segni convenzionali, (es. scrittura,
parola, disegno, ecc.) La sua mancanza o la sua
patologia comporta linvalidità della fattispecie.
OGGETTO DEL NEGOZIO/CONTRATTO CATEGORIA LOGICA
Necessaria distinzione tra
Elemento del rapporto che scaturisce dalla
fattispecie. Si tratta delle cose esterne
(materiali) mediante le quali i soggetti
conseguono le nullità perseguite. Se loggetto
della prestazione è viziato non si ha invalidità
ma si incide sulla fase attuativa ed esecutiva
del contratto, sì che può aversi risoluzione.
OGGETTO DELLOBBLIGAZIONE/ RAPPORTO ENTITA
MATERIALE
11
OGGETTO
Normalmente SITUAZIONE REALE E SITUAZIONE
RAPPRESENTATA coincidono
Oggetto del rapporto
Oggetto del contratto
La mancata coincidenza può avvenire per anomalie
o incongruenze della situazione descritta o per
ipotesi patologiche (es. Negozi su beni futuri
Negozi per relationem)
REQUISITI DELLOGGETTO (Art. 1346 c.c.)
FISICA Va valutata sul piano materiale. Si ha
impossibilità fisica quando loggetto non esiste
in natura o quando il comportamento umano non
può, in base allesperienza comune, raggiungere
il risultato dedotto nel negozio
1) POSSIBILITA
GIURIDICA Va valutata sul piano giuridico
normativo. Si ha impossibilità giuridica quando
loggetto non è affatto configurabile sul piano
giuridico (es. Pegno su beni immobili). Si parla
di CONTRATTO ASSURDO. Diversa è lipotesi di
un contrasto con la legge (ILLICEITA)
12
REQUISITI DELLOGGETTO (Art. 1346 cc)
Conformità delloggetto a norme imperative,
ordine pubblico e buon costume. Lessenza
dellilliceità consiste nellattitudine del
regolamento contrattuale a sacrificare un
interesse superindividuale.
2) LICEITA
DISTINZIONE DALLA ILLICEITA DELLA CAUSA
13
REQUISITI DELLOGGETTO (Art. 1346 cc)
3) DETERMINATEZZA / DETERMINABILITA
Immediata riconducibilità delle situazioni
soggettive programmate a fatti e casi univoci
Concreta determinazione in base ai referenti e ai
criteri indicati dalle parti. DETERMINAZIONE PER
RELATIONEM Le parti indicano loggetto mediante
un rinvio ad una fonte esterna (es. contratto
intercorso tra le stesse o diverse parti un
giornale ecc.). ARBITRAGGIO Loggetto è
individuato da un terzo soggetto (arbitratore) al
quale le parti, congiuntamente, deferiscono tale
compito (art.1349 cc) La scelta dellarbitratore
può essere impugnata per manifesta iniquità o
erroneità (arbitraggio prudenziale, effettuabile
dal giudice) o solo a causa di mala fede
(arbitraggio discrezionale, non effettuabile dal
giudice).
14
REQUISITI DELLOGGETTO (Art. 1346 cc)
DISTINZIONE OGGETTO CAUSA CONTENUTO
Il contenuto esprime la sintesi della causa e
dell oggetto del contratto
assetto di interessi perseguiti dalle
parti (Profilo dinamico)
condotte e cose predisposte per la realizzazione
dellinteresse delle parti (Profilo statico)
15
FORMA
DEFINIZIONE
La forma, come requisito del contratto, indica il
documento (ATTO PUBBLICO o SCRITTURA PRIVATA) dal
quale risulta la manifestazione di volontà delle
parti. E necessario che vi sia un segno
autografo in grado di identificare con certezza i
dichiaranti (cd. SOTTOSCRIZIONE).
PRINCIPIO DI LIBERTA DELLE FORME
Principio che si ritiene vigente nel nostro
ordinamento, quale corollario del principio di
autonomia privata i privati possono scegliere
liberamente la forma delle loro negoziazioni,
quando non sia la legge a richiedere una forma
particolare (art. 1325 n. 4 c.c.).
Poiché tale norma individua nella forma un
requisito essenziale solo quando è richiesta
dalla legge, si argomenta a contrario che, in
assenza di qualsiasi previsione normativa, le
parti sono libere di adottare qualsiasi forma.
In questa prospettiva le norme sulla forma sono
norme eccezionali perché derogano al principio di
libertà della forma.
16
FORMA
CRITICA
Necessaria prospettiva funzionale della forma
Linterprete deve guardare al perchè, alla
ratio della prescrizione sulla forma, la quale,
tende, di norma, a realizzare un interesse
meritevole di tutela. Quando vi sia un interesse
costituzionalmente rilevante che può essere
tutelato utilizzando una certa forma, questa
dovrà essere osservata anche in mancanza di una
previsione di legge.
SUPERAMENTO DEL PRINCIPIO DI LIBERTA DELLE
FORME. Norme sulla forma ? Norme ordinarie perchè
mirano alla realizzazione di interessi
costituzionalmente rilevanti.
17
CLASSIFICAZIONI DELLA FORMA
FORMA AD SUBSTANTIAM
E richiesta ai fini della validità del contratto
la sua mancanza comporta la nullità del
contratto.
FORMA AD PROBATIONEM
E richiesta per provare in giudizio la
stipulazione del contratto qualora dovesse
sorgere una controversia tra le parti. In
mancanza di tale forma il contratto è valido ma
non può essere provato per testimoni o mediante
presunzioni.
FORMA AI FINI PUBBLICITARI La forma è
necessaria ai fini della trascrizione o
delliscrizione dellatto in pubblici registri.
Es. Vendita di autoveicoli che può perfezionarsi
anche con una stretta di mano ma per liscrizione
al P.R.A. occorre una dichiarazione autenticata
del venditore.
FORMA PER LOPPONIBILITA AI TERZI La forma è
richiesta per far valere nei confronti dei terzi
gli effetti del contratto. Es. Vendita con
riserva di proprietà non è opponibile ai
creditori se non risulta da atto scritto
anteriore al pignoramento.
18
FENOMENI PARTICOLARI
RELATIO
Individuazione del regolamento attraverso fonti
esterne. Nei negozi solenni è possibile solo per
il cd. contenuto accessorio. Il contenuto minimo,
ossia lintento delle parti, di conseguire il
risultato corrispondente, deve rivestire
necessariamente la forma richiesta solenne, sì
che non è possibile la RELATIO. In caso contrario
si ha linvalidità del contratto.
FORME CONVENZIONALI (Art. 1352 cc)
Le parti possono determinare, con patto scritto,
la forma del proprio contratto.
REQUISITI DI VALIDITA DEL PATTO SULLA FORMA
1) Forma scritta 2) Meritevolezza
il patto deve tendere a realizzare un interesse
meritevole di tutela, ovvero non imporre un
sacrificio al contraente debole che intenda
esercitare un diritto.
EFFETTI DEL PATTO SULLA FORMA Si presume che la
forma sia voluta AD SUBSTANTIAM sì che si ha
invalidità del contratto senza la forma
convenzionale, salvo che risulti una diversa
volontà delle parti in ordine alle conseguenze
che le parti hanno dichiarato univocamente di
volere.
19
Rappresentanza cd. indiretta Ambasceria (o nuncius) Rappresentanza (o immedesimazione organica) Negozio per conto di chi spetta

Non ha la spendita del nome del rappresentato. Il
potere di gestione del contraente non è
manifestato allesterno, alla controparte. Rimane
oggetto di previsione nel rapporto (interno) tra
interessato e rappresentante. Destinazione al
sostituto delle sole conseguenze economiche (ma
non di quelle giuridiche) della dichiarazione di
volontà
  • Predeterminazione dellintero regolamento
    negoziale da parte del sostituto.
  • Il nuncius si limita a trasmettere le decisioni
    adottate dallinteressato

Individuazione del sostituito in base ad eventi
oggettivi e successivi.
Mancanza assoluta nel sostituito degli attributi
della persona fisica ai quali riferire i vizi
della volontà ovvero gli stati soggettivi
rilevanti.
20
FIGURE AFFINI DI SOSTITUZIONE NELLATTIVITA
NEGOZIALE
Rappresentanza indiretta
Un soggetto (rappresentante), allo scopo di
curare un interesse altrui, compie un atto
giuridico destinato a produrre effetti nella
sfera giuridico-patrimoniale di un altro soggetto
(rappresentato)
ELEMENTI COSTITUTIVI
Conclusione di un contratto Spendita del nome altrui (ma ammissibilità anche della cd. spendita del nome in bianco) Cura degli interessi altrui Potere di sostituzione Legittimazione ad agire del rappresentante
21
FONTI DEL POTERE RAPPRESENTATIVO
Rappresentanza legale
Il potere rappresentativo è conferito dalla legge
allo scopo di curare gli interessi di un soggetto
incapace (es. minore di età, interdetto
giudiziale) ed anche in mancanza o contro la
volontà dellinteressato. La rappresentanza
legale risponde, infatti, ad esigenze di
interesse generale.
Rappresentanza volontaria
Sussistenza della dichiarazione della volontà
dellinteressato di conferire il potere
rappresentativo, cd. procura negozio unilaterale
non recettizio (tesi preferibile) autonomia
causale, ma non astrattezza (nullità della
procura per inesistenza o illiceità
dellinteresse del rappresentato, ma non per i
vizi del titolo costitutivo del rapporto di
gestione in quanto tali) differenza dal mandato
con la procura si ha costituzione del potere di
compiere atti comportanti conseguenze giuridiche
o quanto meno economiche per un altro soggetto.
Il mandato, in quanto contratto, vincola. La
procura, come negozio unilaterale, conferisce la
facoltà. Fattori dellinefficacia della
procura dichiarazione del rappresentato di
modifica (limitativa) ovvero di revoca della
procura, salvo che sia stata conferita anche
nellinteresse dello stesso rappresentante,
altrimenti essa è inefficace, e sempre che vi sia
la conoscenza da parte dei terzi ovvero la
predisposizione di mezzi idonei per portarle a
conoscenza dei terzi, altrimenti essa è
inopponibile.
22
REGIME DELLA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA
capacità Vizi della volontà Stati soggettivi rilevanti
1) Il rappresentante deve avere la capacità di intendere e volere, perchè egli esprime una propria dichiarazione di volontà è parte formale dellatto. 2) Il rappresentato deve avere la capacità di agire in quanto autore della procura e destinatario del regolamento negoziale Vanno valutati con riferimento al rappresentante, salvo che per quegli elementi del regolamento contrattuale predeterminati dal rappresentato. 1) operatività delle conseguenze della mala fede (es., annullabilità del contratto ex art. 428 c.c. revocatoria dellatto oneroso ex art. 2901 c.c.) se questa riguarda la persona del rappresentante ed elementi del contratto non predeterminati dal rappresentato 2) operatività delle conseguenze della mala fede sempre, se questa riguarda la persona del rappresentato.
23
ABUSO DEL POTERE RAPPRESENTATIVO
FATTISPECIE Si ha conflitto di interessi se il
rappresentante persegue in via esclusiva, un
interesse proprio o di un terzo incompatibile con
la tutela degli interessi del rappresentato.
Conflitto dinteressi (1394 cc) Contratto con se stesso. Ipotesi specifica di abuso di potere (1395 cc)
Annullabilità dellatto, su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo Annullabilità del contratto su domanda del rappresentato, 1) salvo che il rappresentato abbia specificamente autorizzato il rappresentato a concludere il contratto con se medesimo, ovvero 2) salvo che il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto dinteressi.
24
MANCANZA O ECCESSO DI POTERE
Fattispecie Conseguenze
Conclusione di un contratto in nome altrui in mancanza assoluta di una procura dellinteressato, ovvero con caratteristiche più onerose per il rappresentato di quelle del contratto che il rappresentante era effettivamente autorizzato a concludere. 1)Inefficacia delle attribuzione concordate 2) obbligo del falso rappresentante di risarcire il danno al terzo contraente, se questi non conosceva né poteva conoscere la mancanza di procura 3) potere dellinteressato di far acquistare forza giuridica alle attribuzioni contrattuali mediante una propria dichiarazione unilaterale di volontà. cd. ratifica (negozio giuridico uniolaterale recettizio) retroattività inter partes salvezza dei diritti acquistati dai terzi cause di estinzione del potere di ratifica accordo tra il falso rappresentante ed il terzo contraente ovvero scadenza del termine assegnato allinteressato dal terzo contraente.
25
Contratto per persona da nominare
conclusione di un contratto con il patto che se
uno dei contraenti manifesterà in seguito di
volerlo un terzo sarà titolare, attivo e passivo,
delle situazioni soggettive scaturenti dalla
dichiarazione contrattuale (cd. riserva di nomina)
INQUADRAMENTO SISTEMATICO
Teoria della rappresentanza
Costituzione degli effetti in capo al terzo in
virtù di una procura preventiva ovvero di una
ratifica successiva incompatibilità con la
dinamica per la quale il contratto produce
effetti nei confronti del contraente originario,
dato che la falsa rappresentanza non può mai
avere questa conseguenza
Teoria della fattispecie a formazione successiva
Costituzione degli effetti in capo al terzo dato
che esso diviene parte della stessa convenzione
la quale non si perfeziona fino al momento
dellaccettazione della nomina incompatibilità
con il regime per il quale gli effetti del
contratto si formano (a favore o a carico del
contraente) anche se la nomina e quindi la sua
accettazione mancano del tutto
26
INQUADRAMENTO SISTEMATICO
Teoria della cessione e surrogazione
Costituzione degli effetti in capo al terzo in
virtù di un trasferimento dal contraente
originario incompatibile con la retroattività
degli effetti della nomina
Teoria condizionale
Costituzione degli effetti con il terzo come
titolare in ragione dellavveramento di una
condizione Incompatibilità con la costituzione
degli effetti (sia pure con il contraente come
titolare), anche se levento non si verifica.
Teoria della facoltà alternativa
Costituzione delle situazioni soggettive
discendenti dal contratto con una pluralità di
titolari (anziché di prestazioni come avviene
nella figura di cui allart. 1285 ss.c.c.)
alternativi fino al momento, anteriore o comunque
non successivo allesecuzione, della
concentrazione su di un unico titolare.
27
DICHIARAZIONE DI NOMINA
Natura
Negozio unilaterale recettizio
Condizioni di efficacia
Compimento e comunicazione allaltra parte entro
3 giorni dalla stipulazione del contratto ovvero
nel diverso termine stabilito dalle parti
accompagnamento con laccettazione o la procura
preventiva rilasciata dal nominato emissione
nella stessa forma usata per il contratto (anche
se non prescritta per la validità di questo)
Conseguenze giuridiche del compimento
Costituzione delle situazioni discendenti dalla
dichiarazione contrattuale con il nominato come
soggetto attivo e passivo e (ma soltanto se la
nomina è comunicata entro 3 giorni, nonostante il
termine diverso stabilito dalle parti) mancata
costituzione dellobbligo di pagare al fisco la
tassa per il trasferimento
Conseguenze giuridiche della mancanza o della
invalidità
Operatività delle situazioni derivanti dalla
dichiarazione contrattuale a favore o a carico
del contraente originario.
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com