L'EVOLUZIONE NORMATIVA ITALIANA SUI RIFIUTI - PowerPoint PPT Presentation

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L'EVOLUZIONE NORMATIVA ITALIANA SUI RIFIUTI

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Title: L'EVOLUZIONE NORMATIVA ITALIANA SUI RIFIUTI Author: luca.. Last modified by: MARCHIORO Created Date: 6/17/1995 11:31:02 PM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

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Title: L'EVOLUZIONE NORMATIVA ITALIANA SUI RIFIUTI


1
I.P.P.C. Controllo integrato degli inquinamenti
Fulvio DAlvia Luca Passadore Vicenza, 25
marzo 2004
2
direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la
riduzione integrate dellinquinamento
decisione 2000/479/CE attuazione del Registro
europeo delle emissioni inquinanti (EPER)
legge di delega legge 24/4/1998, n. 128, articolo
21
d.lgs. 4/8/1999, n. 372 attuazione della
direttiva 96/61/CE
prevede modifiche al
legge 31/10/2003, n. 306 - nuovi impianti -
autorizzazioni assorbite
3
decreti applicativi del d.lgs. n. 372/1999
d.lgs. 4/8/1999, n. 372 attuazione della
direttiva 96/61/CE
d.m. 23/11/2001 dati, formato, modalità della
comunicazione (art. 10, c. 1, d.lgs. n. 372/1999)
d.m. 24/7/2002 presentazione domande AIA -
impianti produzione energia elettrica di
competenza statale
d.m. 19/11/2002 istituzione commissione per
definizione linee guida migliori tecniche
disponibili
d.m. 29/5/2003 formulario per la comunicazione
relativa allapplicazione del d.lgs. n. 372/1999
4
direttiva 96/61/CE oggetto e contenuto
  • considerando che gli obiettivi e i principi
    della politica ambientale comunitaria, quali
    definiti nellarticolo 130 R del trattato, mirano
    in particolare a
  • prevenire,
  • ridurre e, per quanto possibile,
  • eliminare linquinamento
  • intervenendo innanzitutto alla fonte nonché
    garantendo una gestione accorta delle risorse
    naturali, nel rispetto del principio chi inquina
    paga e del principio della prevenzione (1
    considerando)

5
direttiva 96/61/CE oggetto e contenuto
  • considerando che il quinto programma dazione
    ambiente ... assegna priorità alla riduzione
    integrata dellinquinamento quale elemento
    importante della tendenza verso un equilibrio più
    sostenibile tra attività umane e sviluppo
    socioeconomico, da un lato, e risorse e capacità
    rigenerativa della natura, dallaltro (2
    considerando)

6
direttiva 96/61/CE oggetto e contenuto
  • considerando che approcci distinti nel
    controllo delle emissioni nellaria, nellacqua o
    nel terreno possono incoraggiare il trasferimento
    dellinquinamento tra i vari settori ambientali
    anziché proteggere lambiente nel suo
    complesso (7 considerando)
  • la presente direttiva
  • è ha per oggetto la prevenzione e la riduzione
    integrate dellinquinamento proveniente dalle
    attività di cui allallegato I (articolo 1)

7
direttiva 84/360/CEE
direttiva 76/464/CEE
direttiva 80/68/CEE
direttiva 75/442/CEE
tutela settoriale
tutela settoriale
tutela settoriale
tutela settoriale
aria
acqua
suolo sottosuolo
acque sotterranee
8
direttiva 84/360/CEE
direttiva 76/464/CEE
direttiva 80/68/CEE
direttiva 75/442/CEE
aria
acqua
suolo sottosuolo
acque sotterranee
tutela integrata coordinamento delle procedure di
autorizzazione
direttiva 96/61/CE
9
decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
372 Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa
alla prevenzione e riduzione integrate
dellinquinamento (Gazzetta Ufficiale 26 ottobre
1999, n. 252)
10
IPPCfinalità art. 1, d.lgs. n. 372/1999
  • il d.lgs. n. 372/1999 disciplina
  • la prevenzione e la riduzione integrate
    dellinquinamento proveniente dalle attività di
    cui allallegato I ...
  • il rilascio, il rinnovo e il riesame
    dellautorizzazione integrata ambientale degli
    impianti esistenti
  • nonché le modalità di esercizio degli impianti
    medesimi.

11
IPPC autorità competente art. 2, punto 8,
d.lgs. n. 372/1999
  • autorità competente è
  • è la medesima autorità statale competente al
    rilascio del provvedimento di valutazione
    dellimpatto ambientale ai sensi della vigente
    normativa o
  • è lautorità individuata dalla regione, tenuto
    conto dellesigenza di definire un unico
    procedimento per il rilascio dellautorizzazione
    integrata ambientale

12
IPPCambito di applicazione art. 2 d.lgs. n.
372/1999
  • 3) impianto, lunità tecnica permanente in cui
    sono svolte una o più attività elencate
    nellallegato I e qualsiasi altra attività
    accessoria, che siano tecnicamente connesse con
    le attività svolte nel luogo suddetto e possano
    influire sulle emissioni e sullinquinamento

13
(No Transcript)
14
IPPCambito di applicazione all. I d.lgs. n.
372/1999
  • elenco suddiviso in sei parti
  • 1. attività energetiche
  • 2. produzione e trasformazione dei metalli
  • 3. industria dei prodotti minerali
  • 4. industria chimica
  • 5. gestione dei rifiuti
  • 6. altre attività

15
IPPCambito di applicazione all. I d.lgs. n.
372/1999
  • 1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati
    per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione
    di nuovi prodotti e processi non rientrano nel
    presente decreto.
  • 2. I valori limite riportati in appresso si
    riferiscono in genere alle capacità di produzione
    o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in
    essere varie attività elencate alla medesima voce
    in uno stesso impianto o in una stessa località,
    si sommano le capacità di tali attività.

16
IPPCambito di applicazione all. I d.lgs. n.
372/1999
  • 1. attività energetiche
  • 1.1. impianti di combustione con una potenza
    termica di combustione di oltre 50 MW
  • 1.2. raffinerie di petrolio e di gas
  • 1.3. cokerie
  • 1.4. impianti di gassificazione e liquefazione
    del carbone

17
IPPCambito di applicazione all. I d.lgs. n.
372/1999
  • 2. produzione e trasformazione dei metalli
  • 2.1. arrostimento o sinterizzazione di minerali
    metallici compresi i minerali solforati
  • 2.2. produzione di ghisa o acciaio (fusione
    primaria o secondaria), compresa la relativa
    colata continua di capacità superiore a 2,5 t/h
  • 2.3. trasformazione di metalli ferrosi mediante
  • a) laminazione a caldo con una capacità superiore
    a 20 t/h di acciaio grezzo
  • b) forgiatura con magli la cui energia di impatto
    supera 50 kilojoule per maglio e allorché la
    potenza calorifica è superiore a 20 MW
  • c) applicazione di strati protettivi di metallo
    fuso con una capacità di trattamento sup. a 2t/h

18
IPPCambito di applicazione all. I d.lgs. n.
372/1999
  • 2.4. fonderie di metalli ferrosi con una capacità
    di produzione superiore a 20 t/g
  • 2.5. impianti
  • a) destinati a ricavare metalli grezzi non
    ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie
    prime secondarie attraverso procedimenti
    metallurgici, chimici o elettrolitici
  • b) di fusione e lega di metalli non ferrosi con
    una capacità di fusione superiore a 4 t/giorno
    per il piombo e il cadmio o a 20 t/g per gli
    altri
  • 2.6. impianti di trattamento di superficie di
    metalli e materie plastiche mediante processi
    elettrolitici o chimici qualora le vasche
    destinate al trattamento utilizzate abbiano un
    volume superiore a 30 m3

19
IPPCambito di applicazione all. I d.lgs. n.
372/1999
  • 3. industria dei prodotti minerali
  • 3.1. produzione di clinker (cemento) in forni
    rotativi la cui capacità di produzione supera 500
    t/g oppure di calce viva in forni rotativi la cui
    capacità di produzione supera 50 t/g, o in altri
    tipi di forni aventi una capacità di produzione gt
    50 t/g
  • 3.2. produzione di amianto e di prodotti
    dellamianto
  • 3.3. fabbricazione del vetro, compresa la
    produzione di fibre di vetro, con capacità di
    fusione gt 20 t/g
  • 3.4. fusione di sostanze minerali, compresa la
    produzione di fibre minerali, con una capacità di
    fusione gt 20 t/g
  • 3.5. fabbricazione di prodotti ceramici con una
    capacità di produzione gt 75 t/g e/o con una
    capacità di forno gt 4 m3 e con una densità di
    colata per forno gt 300 kg/m3

20
IPPCambito di applicazione all. I d.lgs. n.
372/1999
  • 4. industria chimica
  • nellambito delle categorie di attività della
    sezione 4 si intende per produzione la produzione
    su scala industriale mediante trasformazione
    chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze
    di cui ai punti da 4.1 a 4.6

21
IPPCambito di applicazione all. I d.lgs. n.
372/1999
  • 4.1. impianti chimici per la fabbricazione di
    prodotti chimici organici di base come
  • a) idrocarburi semplici
  • b) idrocarburi ossigenati
  • c) idrocarburi solforati
  • d) idrocarburi azotati
  • e) idrocarburi fosforosi
  • f) idrocarburi alogenati
  • g) composti organometallici
  • h) materie plastiche di base
  • i) sostanze coloranti e pigmenti
  • k) tensioattivi e agenti di superficie

22
IPPCambito di applicazione all. I d.lgs. n.
372/1999
  • 4.2. fabbricazione di prodotti chimici inorganici
    di base, quali
  • a) gas, quali ammoniaca cloro o cloruro di
    idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi
    di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto,
    idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di
    carbonile
  • b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico,
    acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico,
    acido solforico, oleum e acidi solforati
  • c) basi, quali idrossido dammonio, idrossido di
    potassio, idrossido di sodio
  • d) sali, quali cloruro dammonio, clorato di
    potassio, carbonato di potassio, carbonato di
    sodio, perborato, nitrato dargento
  • e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti
    inorganici, quali carburo di calcio, silicio,
    carburo di silicio

23
IPPCambito di applicazione all. I d.lgs. n.
372/1999
  • 4.3. fabbricazione di fertilizzanti a base di
    fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici
    o composti)
  • 4.4. fabbricazione di prodotti di base
    fitosanitari e di biocidi
  • 4.5. procedimenti chimici o biologici per la
    fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
  • 4.6. fabbricazione di esplosivi

24
IPPCambito di applicazione all. I d.lgs. n.
372/1999
  • 5. gestione dei rifiuti
  • salvi lart. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e
    lart. 3 della direttiva n. 91/689/CEE del
    Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai
    rifiuti pericolosi

25
IPPCambito di applicazione all. I d.lgs. n.
372/1999
  • 5.1. impianti per leliminazione o ricupero di
    rifiuti pericolosi, della lista di cui allart.
    1, paragrafo 4, della direttiva n. 91/689/CEE,
    quali definiti negli allegati II A e II B
    (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva
    n. 75/442/CEE e nella direttiva n. 75/439/CEE
    sugli oli usati, con capacità di oltre 10 t/g
  • 5.2. incenerimento dei rifiuti urbani
  • 5.3. impianti per leliminazione o ricupero dei
    rifiuti non pericolosi quali definiti
    nellallegato II A della direttiva n. 75/442/CEE
    ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 t/g
  • 5.4. discariche che ricevono più di 10 t/g o con
    una capacità totale di oltre 25.000 t, ad
    esclusione delle discariche per i rifiuti inerti

26
IPPCambito di applicazione all. I d.lgs. n.
372/1999
  • 6. altre attività
  • 6.1. fabbricazione
  • a) di pasta per carta a partire dal legno o da
    altre materie fibrose
  • b) di carta e cartoni con capacità di produzione
    superiore a 20 t/g
  • 6.2. pretrattamento o tintura di fibre o di
    tessili con capacità di trattamento gt 10 t/g
  • 6.3. concia delle pelli con capacità di
    trattamento gt 12 t/g di prodotto finito

27
IPPCambito di applicazione all. I d.lgs. n.
372/1999
  • 6.4. a) macelli aventi una capacità di produzione
    di carcasse di oltre 50 t/g
  • b) trattamento e trasformazione destinati alla
    fabbricazione di prodotti alimentari a partire
    da
  • materie prime animali (diverse dal latte) con una
    capacità di produzione di prodotti finiti di
    oltre 75 t/g
  • materie prime vegetali con una capacità di
    produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/g
    (valore medio su base trimestrale)
  • c) trattamento e trasformazione del latte, con
    un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200
    t/g (valore medio su base annua)

28
IPPCambito di applicazione all. I d.lgs. n.
372/1999
  • 6.5. eliminazione o ricupero di carcasse e di
    residui di animali con una capacità di
    trattamento di oltre 10 t/g
  • 6.6. allevamento intensivo di pollame o di suini
    con più di
  • a) 40.000 posti pollame
  • b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30
    kg), o
  • c) 750 posti scrofe
  • 6.7. trattamento di superficie di materie,
    oggetti o prodotti utilizzando solventi organici
    con una capacità di consumo di solvente gt 150
    kg/h o gt 200 t/anno
  • 6.8. fabbricazione di carbonio (carbone duro) o
    grafite per uso elettrico mediante combustione o
    grafitizzazione

29
IPPCambito di applicazione impianti esistenti
  • il presente decreto disciplina il rilascio, il
    rinnovo e il riesame dellautorizzazione
    integrata ambientale degli impianti esistenti,
    nonché le modalità di esercizio degli impianti
    medesimi (art. 1, comma 2)
  • ai fini delladeguamento del funzionamento
    degli impianti esistenti alle disposizioni del
    presente decreto si provvede al rilascio
    dellautorizzazione integrata ambientale (art. 4,
    comma 1)

30
IPPC definizione impianti esistenti art. 2,
punto 4, d.lgs. n. 372/1999
  • un impianto in esercizio, ovvero
  • un impianto che, ai sensi della legislazione
    vigente anteriormente alla data di entrata in
    vigore del presente decreto 10/11/1999,
  • abbia ottenuto tutte le autorizzazioni
    ambientali necessarie per il suo esercizio o
  • il provvedimento positivo di compatibilità
    ambientale
  • è considerato altresì esistente limpianto per
    il quale,
  • alla data di entrata in vigore del presente
    decreto 10/11/1999 siano state presentate
    richieste complete delle predette autorizzazioni,
  • a condizione che esso entri in funzione entro
    un anno dalla data di entrata in vigore del
    presente decreto entro il 10/11/2000

31
attività industriali di cui allall. I
esistenti al 10/11/1999
impianto in esercizio al 10/11/1999
impianto per il quale al 10/11/1999 sono state
già ottenute tutte le autorizzazioni ambientali
necessarie
impianto per il quale al 10/11/1999 è stato già
espresso il giudizio positivo di compatibilità
ambientale
impianto per il quale al 10/11/1999 sono state
già richieste tutte le autorizzazioni ambientali
necessarie
d.lgs. n. 372/1999
autorizzazione integrata ambientale
in funzione entro 10/11/2000
32
IPPCambito di applicazione impianti nuovi
  • La legge 1/3/2002, n. 39 (Comunitaria 2001)
    allart. 41 stabilisce
  • Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici
    mesi dalla data di entrata in vigore della
    presente legge, un decreto legislativo per
    l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE
    del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla
    prevenzione e la riduzione integrate
    dell'inquinamento, mediante modifiche al decreto
    legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in base ai
    seguenti principi e criteri direttivia)
    estensione delle disposizioni del citato decreto
    legislativo n. 372 del 1999, limitate agli
    impianti industriali esistenti, anche ai nuovi
    impianti e a quelli sostanzialmente modificati
    b) indicazione esemplificativa delle
    autorizzazioni già in atto, da considerare
    assorbite nell'autorizzazione integrata.

33
IPPCambito di applicazione impianti nuovi
  • La legge 31/10/2003, n. 306 (Comunitaria 2003),
    all'art. 22 contiene una delega al Governo per
    l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE,
    prevedendo che sia adottato, entro il 30 novembre
    2004, un decreto legislativo di modifica del
    d.lgs. n. 372/1999 sulla base dei seguenti
    principi e criteri direttivia) estensione delle
    disposizioni del d.lgs. n. 372/1999, attualmente
    limitate ai soli impianti industriali esistenti,
    anche ai nuovi impianti e a quelli
    sostanzialmente modificatib) indicazione
    esemplificativa delle autorizzazioni già in atto,
    da considerare assorbite nell'autorizzazione
    integrata c) adeguamento delle previsioni di
    cui agli articoli 216 e 217 del testo unico delle
    leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27
    luglio 1934, n. 1265, alla normativa nazionale e
    comunitaria in materia di autorizzazione
    integrata ambientale.

34
(No Transcript)
35
IPPC autorizzazione integrata ambientale art.
2, d.lgs. n. 372/1999
  • 9) autorizzazione integrata ambientale, il
    provvedimento che autorizza lesercizio di un
    impianto o di parte di esso a determinate
    condizioni che devono garantire che limpianto
    sia conforme ai requisiti del presente decreto.
    Unautorizzazione integrata ambientale può valere
    per uno o più impianti o parti di essi, che siano
    localizzati sullo stesso sito e gestiti dal
    medesimo gestore

36
IPPC autorizzazione integrata ambientale art.
4, comma 1, d.lgs. n. 372/1999
  • è Ai fini delladeguamento del funzionamento
    degli impianti esistenti alle disposizioni del
    presente decreto, si provvede al rilascio
    dellautorizzazione integrata ambientale

37
IPPC autorizzazione integrata ambientale art.
4, comma 3, d.lgs. n. 372/1999
  • è entro il 30 giugno 2002 lautorità competente
    stabilisce il calendario delle scadenze per la
    presentazione delle domande di autorizzazione
    integrata ambientale
  • è tale calendario è pubblicato sullorgano
    ufficiale regionale o, nel caso di impianti che
    ricadono nellambito della competenza dello
    Stato, nella Gazzetta Ufficiale

38
presentazione domanda di AIA entro termine
stabilito dal calendario
comunicazione dell avvio del procedimento ex l.
n. 241/1990
entro 15 gg.
entro 30 gg.
presentazione da parte dei soggetti interessati
di osservazioni in forma scritta sulla domanda
  • Il gestore cura la pubblicazione di un annuncio
    su un quotidiano con indicazione
  • della localizzazione dellimpianto
  • del nominativo del gestore
  • del luogo ove è possibile visionare gli atti e
    trasmettere le osservazioni

convocazione di apposita conferenza di servizi ex
l. n. 241/1990
rilascio, entro 150 gg dalla presentazione della
domanda, dellAIA
39
IPPC autorizzazione integrata ambientale art.
4, commi 14 e 11, d.lgs. n. 372/1999
  • è tutti i procedimenti devono essere comunque
    conclusi entro il 30 ottobre 2004 30 aprile
    2005 (ex art. 9 L. n. 47/2004)
  • è ogni autorizzazione integrata ambientale
    concessa deve includere le modalità previste per
    la protezione dellambiente nel suo complesso ...
    nonché la data, comunque non successiva al 30
    ottobre 2007, entro la quale tali prescrizioni
    debbono essere attuate.

40
IPPC autorizzazione integrata ambientale art.
5, comma 2, d.lgs. n. 372/1999
  • Lautorizzazione integrata ambientale deve
    includere
  • è valori limite di emissione fissati per le
    sostanze inquinanti, in particolare quelle
    elencate nellallegato III, che possono essere
    emesse dallimpianto interessato in quantità
    significativa, in considerazione della loro
    natura, e delle loro potenzialità di
    trasferimento dellinquinamento da un elemento
    ambientale allaltro (acqua, aria e suolo),
  • è nonché i valori limite di emissione e
    immissione sonora ai sensi della vigente
    normativa in materia di inquinamento acustico.

41
IPPC autorizzazione integrata ambientale art.
5, comma 2, d.lgs. n. 372/1999
  • I valori limite di emissione fissati nelle
    autorizzazioni integrate non possono comunque
    essere meno rigorosi di quelli fissati dalla
    vigente normativa nazionale o regionale.
  • Se necessario, lautorizzazione integrata
    ambientale contiene ulteriori disposizioni che
    garantiscono la protezione del suolo e delle
    acque sotterranee, le opportune disposizioni per
    la gestione dei rifiuti prodotti dallimpianto e
    per la riduzione dellinquinamento acustico.
  • Se del caso, i valori limite di emissione possono
    essere integrati o sostituiti con parametri o
    misure tecniche equivalenti.

42
IPPC autorizzazione integrata ambientale art.
5, comma 3, d.lgs. n. 372/1999
  • i valori limite di emissione, i parametri e le
    misure tecniche equivalenti di cui al comma 2 si
    basano sulle migliori tecniche disponibili, senza
    lobbligo di utilizzare una tecnica o una
    tecnologia specifica, tenendo conto delle
    caratteristiche tecniche dellimpianto in
    questione, della sua ubicazione geografica e
    delle condizioni locali dellambiente.

43
IPPC autorizzazione integrata ambientale art.
2, d.lgs. n. 372/1999
  • 12) migliori tecniche disponibili, la più
    efficiente e avanzata fase di sviluppo di
    attività e relativi metodi di esercizio indicanti
    lidoneità pratica di determinate tecniche a
    costituire, in linea di massima, la base dei
    valori limite di emissione intesi ad evitare
    oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre
    in modo generale le emissioni e limpatto
    sullambiente nel suo complesso.
  • In particolare si intende per
  • ..

44
IPPC autorizzazione integrata ambientale art.
2, d.lgs. n. 372/1999
  • a) tecniche, sia le tecniche impiegate sia le
    modalità di progettazione, costruzione,
    manutenzione, esercizio e chiusura dellimpianto
  • b) disponibili, le tecniche sviluppate su una
    scala che ne consenta lapplicazione in
    condizioni economicamente e tecnicamente valide
    nellambito del pertinente comparto industriale,
    prendendo in considerazione i costi e i vantaggi,
    indipendentemente dal fatto che siano o meno
    applicate o prodotte in ambito nazionale, purché
    il gestore possa avervi accesso a condizioni
    ragionevoli
  • c) migliori, le tecniche più efficaci per
    ottenere un elevato livello di protezione
    dellambiente nel suo complesso.

45
IPPC autorizzazione integrata ambientale art.
3, comma 2, d.lgs. n. 372/1999
  • Con decreto dei Ministri dellambiente,
    dellindustria, del commercio e dellartigianato
    e della sanità, sentita la conferenza unificata
    istituita ai sensi del decreto legislativo 25
    agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida
    per lindividuazione e lutilizzazione delle
    migliori tecniche disponibili, per le attività
    elencate nellallegato I. .

46
IPPC autorizzazione integrata ambientale
  • DECRETO 19 novembre 2002
  • 1. E' istituita, senza oneri a carico del
    bilancio dello Stato, la commissione prevista
    dall'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del
    decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con la
    funzione di fornire il supporto tecnico per la
    definizione delle linee guida relativa
    all'individuazione, all'utilizzazione e
    all'aggiornamento delle migliori tecniche
    disponibili di cui al medesimo articolo. 2.
    Entro un anno dall'entrata in vigore del presente
    decreto, la commissione fornisce gli elementi
    necessari alla definizione delle linee guida di
    cui al comma 1 ai Ministeri competenti per
    l'emanazione del decreto di cui all'art. 3, comma
    2, primo periodo, del decreto legislativo n. 372
    del 1999.

47
IPPC autorizzazione integrata ambientale art.
14 d.lgs. n. 372/1999
  • le disposizioni relative alle autorizzazioni
    previste dalla vigente normativa in materia di
    inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del
    suolo si applicano agli impianti esistenti sino
    a quando il gestore si sia adeguato alle
    condizioni fissate nellautorizzazione integrata
    ambientale

48
IPPC autorizzazione integrata ambientale art.
4, comma 10, d.lgs. n. 372/1999
  • è Lautorizzazione integrata ambientale
    sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto,
    nulla osta, parere o autorizzazione in materia
    ambientale, previsti dalle disposizioni di legge
    e dalle relative norme di attuazione, fatta salva
    la normativa emanata in attuazione della
    direttiva n. 96/82/CE

49
(No Transcript)
50
IPPC d.lgs. n. 36/2003 DISCARICHE DI RIFIUTI
  • Si considerano soddisfatti i requisiti stabiliti
    dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372,
    qualora siano soddisfatti i requisiti del
    presente decreto.
  • (art. 1, comma 2)
  • Lautorizzazione rilasciata ai sensi del presente
    decreto costituisce autorizzazione integrata
    allimpianto ai sensi del decreto legislativo 4
    agosto 1999, n. 372, e successive modificazioni.
  • (art. 9, comma 1)

51
IPPC d.m. n. 44/2004 Emissioni COV
  • Per gli impianti che rientrano nel campo di
    applicazione del decreto legislativo n. 372 del
    1999 le prescrizioni di cui agli allegati II
    Valori limite di emissione e III Prescrizioni
    alternative allallegato II costituiscono i
    requisiti minimi ai quali detti impianti debbono
    conformarsi.
  • (art. 3, comma 4)

52
(No Transcript)
53
IPPCinventario delle emissioni art. 10, comma
1, d.lgs. n. 372/1999
  • è entro il 30 aprile di ogni anno i gestori degli
    impianti in esercizio di cui allallegato I
    trasmettono allautorità competente e al
    Ministero dellambiente per il tramite dellANPA,
    i dati caratteristici relativi alle emissioni in
    aria, acqua e suolo, dellanno precedente. La
    prima comunicazione si effettua entro il 30
    aprile dellanno successivo alla pubblicazione
    del decreto del Ministro dellambiente che
    stabilisce i dati e il formato della
    comunicazione

54
IPPCinventario delle emissioni d.m. 23/11/2001
  • in attuazione dellart. 10, comma 1, del d.lgs.
    n. 372/1999 è stato emanato il
  • d.m. 23/11/2001
  • Dati, formato e modalità della comunicazione di
    cui allart. 10, comma 1, del decreto legislativo
    4 agosto 1999, n. 372
  • (suppl. ord. alla GU 13/2/2002, n. 37)

55
IPPCdefinizioni inventario delle emissioni
art. 2, d.m. 23/11/2001
  • 1) Complesso IPPC struttura industriale o
    produttiva costituita da uno o più impianti nello
    stesso sito in cui lo stesso gestore svolge una o
    più delle attività elencate nellallegato I del
    decreto legislativo n. 372/99.
  • 2) Scarico diretto emissione di sostanze
    direttamente nellaria e nellacqua.
  • 3) Scarico indiretto emissione di sostanze
    nellacqua per trasferimento, tramite fognatura,
    ad un impianto di depurazione esterno al
    complesso IPPC.

56
Dichiarazione delle emissioni destinatari
  • art. 4, commi 1 e 2, d.m. 23/11/2001
  • tutti i gestori di complessi IPPC, che superano i
    valori di soglia di cui alle tabelle 1.6.2 e
    1.6.3 dellallegato 1 del presente decreto
    comunicano allautorità competente e allAPAT
  • è entro il 1 giugno 2002, solo i dati
    identificativi dei complessi industriali
  • è entro il 30 aprile 2003 (poi prorogato al 26
    giugno) i dati sulle emissioni relativi allanno
    2002.
  • è entro il 30 aprile di ogni anno i dati sulle
    emissioni relativi allanno precedente.

57
IPPCtrasmissione dei dati art. 4, comma 4,
d.m. 23/11/2001
  • I gestori di complessi IPPC e le autorità
    competenti trasmettono i dati previsti dal
    presente articolo allANPA per via telematica,
    secondo le modalità indicate al punto 1.1
    dellallegato 1.
  • La procedura di dichiarazione on-line è
    disponibile sul sito www.dichiarazioneines.it
    dal 24 marzo 2004.

58
IPPCfinalità dellinvio dei dati
  • linvio dei dati consente la costituzione
  • è dellInventario Nazionale delle Emissioni e
    loro Sorgenti (INES)
  • è del Registro Europeo delle Emissioni Inquinanti
    (EPER)

59
IPPCd.m. 23/11/2001
  • il d.m. 23/11/2001 contiene due allegati
  • Allegato 1 LINEE GUIDA per la Dichiarazione
    delle Emissioni
  • Allegato 2 QUESTIONARIO per la Dichiarazione
    delle Emissioni

60
IPPClinee guida d.m. 23/11/2001
  • La dichiarazione si compone essenzialmente di tre
    parti
  • è identificazione del complesso produttivo e
    delle attività sorgenti di emissioni che vi sono
    svolte.
  • è emissioni in aria.
  • è emissioni in acqua.

61
IPPClinee guida d.m. 23/11/2001
  • 1.2.1 Il complesso IPPC
  • Lunità dichiarante è il complesso IPPC.
  • Per complesso si intende una struttura
    industriale o più genericamente produttiva
    costituita da uno o più impianti nello stesso
    sito, in cui lo stesso operatore svolge una o più
    attività.
  • Un complesso è detto
  • IPPC quando al suo interno è svolta almeno
    unattività IPPC.
  • non IPPC quando al suo interno non è svolta
    alcuna attività IPPC.

62
IPPClinee guida d.m. 23/11/2001
  • 1.2.2 Le attività IPPC
  • Le attività IPPC sono le attività dellall. I
    della Direttiva IPPC
  • è le attività IPPC sono distinte in categorie
  • è alle categorie spesso è associato un valore
    soglia riferito alla potenza termica installata
    o alla capacità produttiva,
  • quando alla categoria di attività è associato un
    valore soglia, si intende che solo le attività
    con potenza o capacità superiore al valore soglia
    sono attività IPPC
  • quando alla categoria di attività non è associato
    alcun valore soglia, si intende che tutte le
    attività di questa categoria sono attività IPPC.
  • il valore soglia si riferisce alla capacità
    massima produttiva di progetto che è costante nel
    tempo (finché non vengono fatte delle modifiche),
    e non al grado di produzione che varia nel tempo
    e che è generalmente inferiore alla suddetta
    capacità di progetto.

63
IPPClinee guida d.m. 23/11/2001
  • 1.2.2 Le attività IPPC
  • Le attività IPPC sono le attività dellall. I
    della Direttiva IPPC
  • è se più attività della stessa categoria sono
    svolte nel medesimo complesso, le capacità di
    queste installazioni devono essere sommate per
    ottenere la capacità della categoria (ovviamente
    le capacità devono essere espresse nella stessa
    unità di misura per essere sommate)
  • è ciascuna attività sorgente di emissione è
    identificata da una terna di codici un codice
    IPPC, uno NOSE-P e uno NACE.

64
IPPClinee guida d.m. 23/11/2001
  • 1.2.3 Gli inquinanti e i valori soglia
  • Nelle Tab. 1.6.2 e 1.6.3 sono riportati gli
    inquinanti le cui emissioni rispettivamente in
    aria ed in acqua sono da dichiarare.
  • Gli inquinanti sono generalmente accompagnati da
  • è indicazioni per la loro identificazione
  • è e da un valore soglia espresso in kg per anno
    (kg/a).
  • Lemissione di un inquinante deve essere
    dichiarata quando lemissione totale del
    complesso IPPC dichiarante è superiore al valore
    soglia.

65
IPPClinee guida d.m. 23/11/2001
  • Eccezioni
  • 1. Le emissioni totali annue di anidride
    solforosa e di ossidi di azoto provenienti da
    impianti di combustione con potenza termica
    nominale pari o superiore a 50 MW (categoria IPPC
    1.1), indipendentemente dal tipo di combustibile
    utilizzato (solido, liquido o gassoso) devono
    essere dichiarate anche se inferiori al valore
    soglia.
  • 2. Per quanto riguarda il selenio e i
    policlorobifenili in Tab. 1.6.2 e il nonilfenolo
    e il pentaclorobenzene in Tab. 1.6.3,
    provvisoriamente non accompagnati da indicazioni
    per lidentificazione e da valori soglia, si
    raccomanda di dichiarare comunque lemissione in
    caso di presenza dellinquinante.

66
TAB. 1.6.2inquinanti nelle emissioni in aria,
identificazione e valore soglia
67
(No Transcript)
68
(No Transcript)
69
(No Transcript)
70
(No Transcript)
71
TAB. 1.6.3inquinanti nelle emissioni in acqua,
identificazione e valore soglia
72
(No Transcript)
73
(No Transcript)
74
(No Transcript)
75
Lattività svolta nel tuo complesso è compresa in
tab. 1.6.1 (cioè nellallegato I al d.lgs. n.
372/1999)
NO

Il tuo complesso non è IPPC STOP Il censimento
non ti riguarda Non devi fare nulla
Il tuo complesso è IPPC AVANTI Il censimento ti
riguarda Continua a leggere le linee guida
Nelle tue emissioni sono presenti gli inquinanti
di cui alle tab. 1.6.2 e 1.6.3 a livelli
superiori di quelli riportati nelle stesse tabelle
NO

Prima dichiarazione 2002 dichiara dati
identificativi del complesso IPPC Dichiarazione
2003 dichiara i dati sulle emissioni
STOP
76
Dichiarazione delle emissioni linee guida d.m.
23/11/2001
  • 1.2.5 Le attività IPPC e non IPPC
  • Se nel complesso IPPC sono svolte più attività
    IPPC, tutte le attività IPPC devono essere
    dichiarate.
  • Se nel complesso IPPC oltre alle attività IPPC
    sono presenti anche attività non IPPC che
    contribuiscono alle emissioni totali del
    complesso, il contributo delle attività non IPPC
    deve essere sottratto dal totale delle emissioni.
  • Se non è possibile valutare il contributo delle
    emissioni da attività non IPPC (es perché sono
    convogliate insieme a quelle da attività IPPC o
    per altri motivi tecnici) è consentito lasciarle
    incluse nel dato di emissione totale in questo
    caso si deve semplicemente indicare la presenza e
    la tipologia delle attività non IPPC che
    contribuiscono allemissione totale del complesso
    IPPC.

77
Dichiarazione delle emissioni linee guida d.m.
23/11/2001
  • 1.2.6 La principale attività IPPC
  • La principale attività IPPC è quella che
    contribuisce maggiormente alle emissioni.
  • Se nel complesso
  • è svolta una singola attività IPPC, essendo
    lunica, è anche la principale.
  • sono svolte più attività IPPC, tra questultime
    deve essere indicata qual è la principale.
  • Generalmente la principale attività IPPC coincide
    con la principale attività economica. Se la
    determinazione della principale attività
    economica è difficile e/o non risultasse chiara
    la coincidenza tra principale attività economica
    e principale attività IPPC, il giudizio di
    esperti e delle autorità competenti guideranno
    nella identificazione dellattività principale.

78
Dichiarazione delle emissioni linee guida d.m.
23/11/2001
  • 1.2.7 Le sottoliste di inquinanti 
  • Nelle tabelle da 1.6.4.1 a 1.6.5.6 sono riportate
    sottoliste specifiche, che indicano per ciascuna
    categoria di attività, i principali inquinanti
    che possono essere presenti nelle emissioni. Le
    sottoliste sono liste di controllo che devono
    essere utilizzate come guida per la selezione
    degli inquinanti da dichiarare.
  • segue è

79
Dichiarazione delle emissioni linee guida d.m.
23/11/2001
  • 1.2.7 Le sottoliste di inquinanti 
  • E responsabilità del dichiarante dichiarare le
    emissioni di tutti gli inquinanti, ciò non vuol
    dire che il dichiarante li deve misurare o
    stimare tutti per sapere se sono presenti o meno
    nelle emissioni. In base alla conoscenza dei
    processi svolti nel complesso produttivo, il
    dichiarante sa se un determinato inquinante è
    presente o meno nelle emissioni generate dai
    processi stessi. Solo se ritiene che un certo
    inquinante sia presente nelle emissioni deve
    acquisire il dato di emissione e dichiararlo
    secondo quanto riportato nel paragrafo 1.2.6.
  • Conseguentemente la lista degli inquinanti emessi
    da una attività può anche differire dalle
    sottoliste, come può avvenire, ad esempio, per
    lindustria chimica dove grande è la varietà dei
    processi per la produzione di differenti
    prodotti.

80
Dichiarazione delle emissioni linee guida d.m.
23/11/2001
  • 1.2.8 Emissioni in aria
  • Lemissione di un inquinante in aria deve essere
    dichiarata quando lemissione totale del
    complesso IPPC dichiarante è superiore al valore
    soglia.
  • Lemissione totale deve includere emissioni
    puntuali (convogliate) e diffuse/non puntuali
    (non convogliate).
  • E richiesto di indicare la tipologia
    dellemissione totale dichiarata (emissione
    puntuale o emissione puntuale diffusa/non
    puntuale), anche nel caso in cui non sia
    possibile eccezionalmente valutare entrambi i
    contributi.

81
Dichiarazione delle emissioni linee guida d.m.
23/11/2001
  • 1.2.8 Emissioni in aria
  • Lemissione totale del complesso dichiarante deve
    essere ripartita tra le attività IPPC sorgenti di
    emissione svolte nel complesso.
  • Se nel complesso è svolta solo unattività IPPC,
    lemissione totale sarà attribuita tutta
    allunica attività IPPC svolta nel complesso.
  • Se nel complesso IPPC sono svolte più attività
    IPPC, lemissione totale sarà distribuita tra
    tutte le attività IPPC sorgenti di emissione.

82
Dichiarazione delle emissioni linee guida d.m.
23/11/2001
  • 1.2.9 Emissioni in acqua
  • Il complesso IPPC deve dichiarare la presenza o
    meno di processi di depurazione degli effluenti e
    lubicazione del/i impianto/i di depurazione. Nel
    caso in cui i reflui o parte di essi siano
    sottoposti ad un processo di depurazione, il
    complesso IPPC deve dichiarare se limpianto di
    depurazione fa parte
  • del complesso IPPC dichiarante (depurazione
    on-site),
  • di un complesso IPPC diverso dal dichiarante
    (depurazione off-site, altro complesso IPPC)
  • di un complesso non IPPC (depurazione off-site,
    altro complesso non IPPC)
  • di nessun complesso (depurazione off-site, unità
    tecnica a sé, depuratore consortile)

83
Dichiarazione delle emissioni linee guida d.m.
23/11/2001
  • 1.2.9 Emissioni in acqua
  • Le emissioni in acqua sono distinte in scarichi
    diretti ed indiretti.
  • scarico diretto è lo scarico avviato direttamente
    al corpo recettore (corso dacqua) anche dopo
    eventuale depurazione on-site
  • scarico indiretto è lo scarico avviato, previo
    trasferimento tramite fognatura, ad un impianto
    di depurazione off-site.

84
Dichiarazione delle emissioni linee guida d.m.
23/11/2001
  • 1.2.9 Emissioni in acqua
  • In riferimento alla tab. 1.6.3, lemissione di un
    inquinante in acqua deve essere dichiarata quando
    lemissione totale del complesso IPPC dichiarante
    è superiore al valore soglia.
  • Eccezione Si raccomanda di dichiarare comunque
    le emissioni di nonilfenolo e pentaclorobenzene
    provvisoriamente non accompagnati da valori
    soglia.

85
Dichiarazione delle emissioni linee guida d.m.
23/11/2001
  • 1.2.9 Emissioni in acqua
  • Per le emissioni in acqua, lemissione totale da
    confrontare con il valore soglia è la somma di
    scarichi diretti e scarichi indiretti.
  • Lemissione totale deve includere emissioni
    puntuali (convogliate) e diffuse/non puntuali
    (non convogliate). È richiesto di indicare la
    tipologia dellemissione totale dichiarata
    (emissione puntuale o emissione puntuale
    diffusa/non puntuale), anche nel caso in cui non
    sia possibile eccezionalmente valutare entrambi i
    contributi.

86
Dichiarazione delle emissioni linee guida d.m.
23/11/2001
  • 1.2.9 Emissioni in acqua
  • Lemissione totale del complesso dichiarante deve
    essere ripartita tra le attività IPPC sorgenti di
    emissione svolte nel complesso.
  • Se nel complesso
  • è svolta solo unattività IPPC, lemissione
    totale sarà attribuita tutta allunica attività
    IPPC svolta nel complesso.
  • sono svolte più attività IPPC, lemissione totale
    sarà distribuita tra tutte le attività IPPC
    sorgenti di emissione.
  • Per ogni scarico idrico è inoltre richiesto di
    comunicare il nome ed il codice del bacino
    recettore.

87
Dichiarazione delle emissioni linee guida d.m.
23/11/2001
  • 1.2.10 Misurare, calcolare, stimare
  • Le informazioni quantitative sugli inquinanti
    presenti nelle emissioni possono essere acquisite
    attraverso le tre seguenti procedure Misura,
    Calcolo e Stima.
  • Qualunque sia la modalità utilizzata per
    acquisire il dato, il dichiarante deve comunque
    sempre porre grande attenzione alla qualità dei
    dati e fornire, secondo le indicazioni delle
    presenti linee guida, i migliori dati possibili.
  • Si precisa che la qualità e laccuratezza del
    dato dichiarato, è responsabilità del dichiarante
    stesso.
  • La modalità di acquisizione del dato di emissione
    deve essere indicata accompagnando ciascun dato
    di emissione dichiarato con la lettera M o C o S
    a seconda se è stato Misurato, Calcolato o
    Stimato.

88
Dichiarazione delle emissioni questionario
d.m. 23/11/2001
  • Il questionario per la dichiarazione dei dati di
    emissione è composto di quattro parti, ciascuna
    costituita da più schede.
  • La PARTE I (schede 1, 2 e 3) riguarda
    lidentificazione del complesso dichiarante e
    delle attività IPPC che lo caratterizzano
    riguarda inoltre informazioni sulla persona
    tecnicamente competente che può essere contattata
    dalle autorità competenti e dallANPA in caso di
    necessità.
  • La PARTE I deve essere compilata da tutti i
    complessi IPPC dichiaranti.

89
Dichiarazione delle emissioni questionario
d.m. 23/11/2001
  • La PARTE II (schede 4, 4.14.n) del questionario
    è relativa alle emissioni in aria, totali e
    ripartite per singole attività IPPC sorgenti
    delle stesse.
  • La PARTE II deve essere compilata dai complessi
    IPPC che hanno emissioni in aria da dichiarare.

90
Dichiarazione delle emissioni questionario
d.m. 23/11/2001
  • La PARTE III (schede 5, 6, 7, 7.17.n) è relativa
    alle emissioni in acqua situazione depurazione,
    emissioni totali distinte in scarichi diretti ed
    indiretti e ripartite per singole attività IPPC
    sorgenti delle stesse.
  • La PARTE III deve essere compilata dai complessi
    IPPC che hanno emissioni in acqua da dichiarare.

91
Dichiarazione delle emissioni questionario
d.m. 23/11/2001
  • La PARTE IV (schede A e B) riguarda i complessi
    produttivi IPPC che inviano i propri effluenti
    liquidi, tutti o parte di essi, ad un depuratore
    esterno che è ununità tecnica a sé legata da un
    contratto al complesso dichiarante.
  • Tali complessi produttivi IPPC, dopo aver
    compilato la parte III del questionario, possono
    scegliere se compilare o meno la IV parte. La
    compilazione di questa parte del questionario con
    informazioni sulle emissioni in uscita dal
    depuratore esterno permette alla autorità di
    rendere pubblici solo i dati di emissione in
    acqua dopo la depurazione esterna. Ladozione di
    questa opportunità prevede il consenso del
    gestore del depuratore

92
Dichiarazione delle emissioni questionario
d.m. 23/11/200
  • Le informazioni richieste entro un riquadro di
    colore grigio non saranno rese pubbliche.
  • La dichiarazione deve essere accompagnata da una
    certificazione da parte di un responsabile della
    dichiarazione (proprietario o gestore o altro)
    del complesso dichiarante. Il responsabile della
    dichiarazione può essere o meno la persona di
    riferimento. La persona di riferimento è quella
    tecnicamente competente che, in caso di
    necessità, può essere contattata dalle autorità
    competenti e dallANPA

93
Dichiarazione delle emissioni lettera di
certificazione del responsabile della
dichiarazione
94
Dichiarazione delle emissioniSCHEDA I Dati
identificativi del complesso IPPC dichiarante
95
Dichiarazione delle emissioniSCHEDA 2 Attività
IPPC
96
Dichiarazione delle emissioniSCHEDA 3 Persona
di riferimento
97
Dichiarazione delle emissionile emissioni in aria
  • La dichiarazione delle emissioni in aria prevede
    la compilazione di una o più schede, in base al
    numero di attività IPPC sorgenti di emissioni in
    aria.
  • Per ogni inquinante presente, nella prima scheda
    (scheda 4) dichiarare le emissioni totali in aria
    del complesso dichiarante se superiori al
    corrispondente valore soglia riportato nella
    scheda stessa. Per gli inquinanti non presenti
    nelle emissioni o presenti ma le cui emissioni
    sono inferiori al valore soglia corrispondente
    non deve essere dichiarato nulla.

98
Dichiarazione delle emissionile emissioni in aria
  • Eccezioni
  • gli impianti di combustione con potenza termica
    nominale pari o superiore a 50 MW che ricadono
    sotto lapplicazione della Direttiva 88/609/CEE e
    che rientrano nella categoria IPPC 1.1, devono
    dichiarare lemissione di anidride solforosa e di
    ossidi di azoto anche se inferiori al valore
    soglia riportato in Tab. 1.6.2
  • in caso di presenza di selenio e di
    policlorobifenili negli effluenti gassosi, si
    raccomanda di dichiarare lemissione degli
    inquinanti, anche se provvisoriamente non
    accompagnati da indicazioni per lidentificazione
    e da valori soglia.
  • In caso di dichiarazione dellemissione degli IPA
    totali, indicare lemissione annuale del
    benzo(a)pirene.
  • In caso di dichiarazione dellemissione del cromo
    totale, indicare lemissione annuale del Cromo
    VI.

99
Dichiarazione delle emissionile emissioni in aria
  • Se le emissione totali in aria del complesso
    dichiarante provengono tutte da ununica
    attività, che è ovviamente anche la principale
    attività IPPC, è sufficiente compilare la scheda
    4.
  • Se le emissioni in aria del complesso dichiarante
    provengono da due o più attività IPPC è
    necessario ripartire le emissioni totali del
    complesso dichiarante riportate in scheda 4 tra
    tutte le attività IPPC sorgenti. In questo caso,
    dopo la scheda 4, compilare tante schede (scheda
    4.1, 4.2,. 4.n) quante sono le attività sorgenti
    delle emissioni in aria.

100
Dichiarazione delle emissionile emissioni in aria
  • Nella scheda 4.1 riportare la quota di emissioni
    in aria proveniente dalla principale attività
    IPPC.
  • Nelle schede successive alla 4.1 riportare le
    quote di emissioni in aria provenienti dalle
    altre attività IPPC svolte nel complesso
    dichiarante e sorgenti di emissioni in aria.
    Ovviamente per ciascun inquinante la somma delle
    emissioni dichiarate nelle schede dalla 4.1 alla
    4.n deve coincidere con il valore riportato in
    scheda 4.

101
Dichiarazione delle emissioniSCHEDA 4
Emissioni totali in aria del complesso dichiarante
102
Dichiarazione delle emissionile emissioni in
acqua
  • La dichiarazione delle emissioni in acqua prevede
    la compilazione di più schede in base al numero
    di attività IPPC sorgenti di emissioni in acqua.
  • Nella scheda 5, riportare informazioni sulla
    presenza o meno di processi di depurazione degli
    effluenti e sullubicazione del/degli eventuale/i
    impianto/i di depurazione. Rispondere a alla
    domanda 5.2, se il complesso dichiarante ha più
    depuratori interni che lavorano in parallelo e
    rispondere b, se il complesso dichiarante
    utilizza, per la depurazione esterna, più
    depuratori esterni che lavorano in parallelo.
  • Nella scheda 6, per ogni inquinante presente,
    dichiarare lemissione totale in acqua del
    complesso IPPC dichiarante se superiore al valore
    soglia corrispondente riportato nella stessa
    scheda 6 e ripartita in scarico diretto ed
    indiretto.

103
Dichiarazione delle emissionile emissioni in
acqua
  • Eccezioni
  • in caso di presenza di pentaclorobenzene e di
    nonilfenolo negli effluenti acquosi, si
    raccomanda di dichiarare lemissione degli
    inquinanti, anche se provvisoriamente non
    accompagnati da indicazioni per lidentificazione
    e da valori soglia
  • in caso di dichiarazione dellemissione del
    cromo totale, indicare lemissione annuale del
    Cromo VI
  • in caso di dichiarazione dellemissione dei
    composti organostannici totali, indicare
    lemissione annuale dei composti del
    tributilstagno e del trifenilstagno.

104
Dichiarazione delle emissionile emissioni in
acqua
  • Se le emissione totali in acqua del complesso
    dichiarante provengono tutte da ununica attività
    IPPC è sufficiente compilare le schede 5 e 6.
  • Se le emissioni in acqua del complesso
    dichiarante provengono invece da due o più
    attività IPPC è necessario ripartire le emissioni
    totali del complesso dichiarante riportate in
    scheda 6 fra tutte le attività IPPC sorgenti. In
    questo caso dopo le schede 5 e 6 compilare tante
    schede successive (scheda 6.1, 6.2, 6.n) quante
    sono le attività sorgenti delle emissioni in
    acqua.

105
Dichiarazione delle emissionile emissioni in
acqua
  • Nella scheda 6.1 riportare la quota di emissioni
    in acqua proveniente dalla principale attività
    IPPC.
  • Nelle successive schede 6.1 6.n riportare le
    quote di emissioni in acqua provenienti dalle
    altre attività IPPC svolte nel complesso
    dichiarante e sorgenti di emissioni in acqua.
    Ovviamente per ciascun inquinante la somma delle
    emissioni dichiarate nelle schede da 6.1 a 6.n
    deve coincidere con i valori riportati in scheda
    6.

106
Dichiarazione delle emissioniSCHEDA 5
Situazione depuratore
107
Dichiarazione delle emissioniSCHEDA 5
Emissioni totali in acqua del complesso
dichiarante
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