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Nessun titolo diapositiva

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Title: Nessun titolo diapositiva Author: claudio biasi Last modified by: Federico Del Gallo Created Date: 5/25/1998 12:28:00 PM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

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Title: Nessun titolo diapositiva


1
ASPETTI PROCEDURALI DI PREVENZIONE INCENDI
Comando Provinciale Vigili del Fuoco Padova
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D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547Norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro
  • Il capo VI della norma, nellart. 33, impone ai
    titolari delle attività ove sono presenti
    lavoratori dipendenti, di adottare "idonee misure
    per prevenire gli incendi e per tutelare
    l'incolumità del lavoratori in caso di incendio"
  • Negli articoli 34 e 35 si prescrivono alcuni
    divieti, nonché l'obbligo di assicurare la
    presenza di idonei mezzi d'estinzione e di
    garantire un rapido allontanamento del lavoratori
    dai locali pericolosi

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  • Le aziende e lavorazioni, considerate dal D.P.R.
    n. 547 particolarmente pericolose, sono soggette,
    al fini della prevenzione incendi, al controllo
    diretto del Comando del Vigili del fuoco tali
    attività sono individuate dal decreto del
    Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959
    n.689
  • n.54 aziende, elencate nella tabella A, soggette
    al controllo del VV.F. in quanto impiegano,
    praticano o sviluppano prodotti infiammabili,
    incendiabili o esplodenti
  • n.7 aziende che, per dimensioni, ubicazione ed
    altre ragioni presentano, in caso d'incendio,
    gravi pericoli per lincolumità dei lavoratori

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  • L'art. 37 del D.P.R. n.547 impone, ai titolari
    delle attività elencate nel D.P.R. n.689/59,
    l'obbligo di richiedere il preventivo esame dei
    progetti da parte del VV.F, sia per le nuove
    aziende che per le modifiche da apportare a
    quelle esistenti ed impone inoltre l'obbligo di
    richiedere la visita di collaudo, a lavori
    ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni

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Legge 13 maggio 1961 n. 469Ordinamento dei
servizi antincendio e del C.N.VV.F.
  • Attribuisce al M.I. i servizi di prevenzione ed
    estinzione degli incendi, per la tutela
    dell'incolumità delle persone e la preservazione
    dei beni, anche dai pericoli derivanti
    dallimpiego dellenergia nucleare (art.1)
  • Lart. 12 della legge dispone che i Comandi
    effettuino, prima della concessione della licenza
    di esercizio, "la visita ed i controlli al locali
    adibiti a depositi ed industrie pericolosi,
    nonché le visite ed i controlli al locali adibiti
    a pubblici spettacoli"

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Legge 26 luglio 1965 n. 966Disciplina tariffe e
modalità di pagamento per i servizi di
prevenzione incendi
  • Dispone che le visite ed i servizi di vigilanza
    al fini della prevenzione incendi, non urgenti
    sono prestazioni effettuate a pagamento
  • A seguito delle visite di controllo, il Comando
    Provinciale rilascia il "CERTIFICATO DI
    PREVENZIONE INCENDI che costituisce il nulla
    osta antincendio allesercizio dellattività

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D.M. 16 febbraio 1982Modificazioni del D.M. 27
settembre 1965 attività soggette alle visite di
prevenzione incendi
  • Emanato in base all'art. 4 della legge 26.7.65
    n.966, tale decreto elenca 97 attività soggette
    alle visite da parte del VV.F. per il rilascio
    del "CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI e
    stabilisce la periodicità delle visite di rinnovo

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D.P.R. 29 luglio 1982 n.577Regolamento di
prevenzione e vigilanza antincendio
  • Stabilisce che la prevenzione incendi costituisce
    un servizio pubblico per il conseguimento di
    obiettivi di sicurezza della vita umana,
    dellincolumità delle persone e di tutela del
    beni e dell'ambiente

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  • L'articolo 13 stabilisce che i VV.F., nel
    provvedere all'esame preventivo dei progetti per
    le attività elencate nel D.P.R. n.689/59, si
    attengano alle norme o, in mancanza, al criteri
    tecnici di prevenzione incendi
  • I VV.F. provvedono ad effettuare accertamenti
    sopralluogo nelle attività soggette a controlli
    per verificare la rispondenza alle norme, a
    criteri e alle prescrizioni impartite

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  • I sopralluoghi sono effettuati, oltre che su
    richiesta degli interessati, anche "a campione
  • L'articolo 15 precisa che gli enti ed i privati
    sono tenuti a richiedere ai VV.F.
  • 1) l'esame dei progetti di nuovi insediamenti e
    per la modifica di attività esistenti
  • 2) le visite per il rilascio del C.P.I.
  • 3) le visite per il rinnovo del C.P.I.
  • 4) le visite di collaudo per le attività elencate
    nelle tabelle A e B del D.P.R. n. 689/59

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  • Il responsabile dell'attività è tenuto ad
    osservare e a far osservare le limitazioni e i
    divieti imposti ed a curare il mantenimento
    dell'efficienza dei sistemi, dei dispositivi e
    delle attrezzature di prevenzione incendi
  • L'art. 18 del D.P.R. n.577 stabilisce che i
    Comandi possono avvalersi di certificazioni
    tecniche rilasciate da professionisti iscritti
    agli albi professionali o da enti e laboratori
    riconosciuti

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Legge 7 dicembre 1984 n. 818Nulla osta
provvisorio
  • Ha consentito alle attività non in possesso del
    C.P.I. di regolarizzare temporaneamente la
    propria posizione i titolari potevano
    richiedere entro il 31.12.1990 il rilascio del
    N.O.P.
  • I VV.F hanno provveduto al rilascio del N.O.P.
    accertando le condizioni minime di sicurezza
    dell'attività sulla base della documentazione
    presentata dai titolari

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D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37Nuovo Regolamento
per la disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione incendi
  • Stabilisce un termine per la conclusione del
    procedimento relativo allesame progetto e al
    rilascio del certificato
  • Prevede, in attesa del sopralluogo, la
    possibilità di autorizzare in via provvisoria
    lesercizio dellattività
  • Consente il rinnovo del certificato senza
    lobbligo, per il Comando, di effettuare il
    sopralluogo (art. 4 della L. 818/84)
  • Obbliga il titolare dellattività alla tenuta del
    registro dei controlli antincendio

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ITER TECNICO-AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DEL
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (D.P.R.
12/01/98, n. 37)
  • Relazione tecnica (2 copie)
  • Elaborati grafici (2 copie)
  • Versamento Tesoreria Provinciale dello Stato
    (D.P.R. 29/7/82, N. 577 - D.P.R. 12/1/98, N. 37)

RICHIESTA PARERE DI CONFORMITA
  • Relazione tecnica (3 copie)
  • Elaborati grafici (3 copie)
  • Versamento Tesoreria Provinciale dello Stato
    (D.P.R. 29/7/82, N. 577 - D.P.R. 12/1/98, N. 37)

RICHIESTA PARERE DI CONFORMITA IN DEROGA
ALLA DIREZIONE REGIONALE VV.F. TRAMITE COMANDO
PROVINCIALE
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  • Certificazioni di conformità dei lavori eseguiti
    al progetto approvato

DICHIARAZIONE IN ATTESA DEL SOPRALLUOGO
Il Comando Provinciale rilascia ricevuta della
dichiarazione che costituisce autorizzazione
provvisoria allesercizio
  • Versamento Tesoreria Provinciale dello Stato
  • Copia parere favorevole sul progetto
  • Dichiarazioni, certificazioni e attestazioni
    (Legge 26/7/65, n. 966 - D.P.R. 29/7/82. N. 577 -
    D.P.R. 12/1/98, n. 37)

RICHIESTA SOPRALLUOGO PER RILASCIO CPI
  • Originale del certificato di prevenzione incendi
    da rinnovare
  • Dichiarazione di immutata situazione dal rilascio
    del CPI
  • Perizia giurata comprovante lefficienza dei
    sistemi
  • Versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato

RICHIESTA RINNOVO CPI
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Tempi di risposta dellAmministrazione allIter
procedurale per il CPI (D.P.R. 12/01/98, n. 37)
Richiesta parere di conformità
Approvazione entro 45/90 gg. ()
Richiesta parere di conformità in deroga
Trasmissione del Comando entro 30 gg.
Risposta della Direzione Regionale entro 60 gg.
Dichiarazione in attesa del sopralluogo
Rilascio ricevuta da parte del Comando
Richiesta sopralluogo per rilascio CPI
Effettuazione entro 90 gg.
Richiesta rinnovo CPI
Entro 15 gg. dalla data della domanda
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D.Lgs.626/94Miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro
  • Tra le misure generali di tutela vengono
    introdotte le misure di emergenza da attuare in
    caso di lotta antincendio e di evacuazione dei
    lavoratori in caso di pericolo grave ed
    immediato.
  • Il datore di lavoro deve adottare le misure
    necessarie ai fini della prevenzione incendi e
    dellevacuazione dei lavoratori. Tali misure
    devono essere adeguate alla natura dellattività,
    alle dimensioni dellazienda ed al numero delle
    persone presenti.

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  • Il datore di lavoro deve elaborare il documento
    di valutazione dei rischi per la sicurezza
    indicando le misure di prevenzione e di
    protezione e i dispositivi di protezione
    individuale.
  • Il decreto stabilisce anche obblighi nei
    confronti dei lavoratori
  • Osservano le disposizioni e le istruzioni
    impartite ai fini della protezione individuale e
    collettiva
  • Utilizzano correttamente i macchinari, le
    apparecchiature e le sostanze pericolose nonché i
    D.P.I.
  • Segnalano al datore di lavoro eventuali
    situazioni di pericolo di cui vengono a
    conoscenza
  • Non rimuovono o modificano i dispositivi di
    sicurezza.

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D.M. 10 marzo 1998Criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione dellemergenza nei
luoghi di lavoro
  • Emanato in attuazione dellart. 13 del DLgs
    19.09.1994, n. 626
  • Stabilisce criteri per la valutazione dei rischi
    di incendio nei luoghi di lavoro
  • Indica le misure di prevenzione e di protezione
    antincendio da adottare, al fine di ridurre
    linsorgenza di un incendio e di limitarne le
    conseguenze

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VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO
  • Costituisce parte specifica del documento di cui
    allart. 4, comma 2 del DLgs 626/94
  • La valutazione può essere effettuata in
    conformità ai criteri dellallegato I
  • Il datore di lavoro valuta il livello di rischio
    di incendio del luogo e, se del caso, delle
    singole parti, classificandole
  • livello di rischio elevato
  • livello di rischio medio
  • livello di rischio basso

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MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE E PRECAUZIONALI
DESERCIZIO
Il datore di lavoro adotta le misure finalizzate
a a) ridurre la probabilità di insorgenza di un
incendio - All. II b) realizzare le vie e le
uscite di emergenza di cui allart. 13 del D.P.R.
547/55, per garantire lesodo delle persone in
sicurezza - All. III c) realizzare le misure per
una rapida segnalazione dellincendio- All. IV d)
assicurare lestinzione dellincendio - All. V e)
garantire lefficacia dei sistemi di protezione
antincendio - All. VI f) fornire ai lavoratori
unadeguata informazione e formazione sui rischi
antincendi - All. VII
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CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE
ATTREZZATURE ANTINCENDIO
  • Gli interventi di manutenzione ed i controlli
    sugli impianti e sulle attrezzature di protezione
    antincendio sono effettuati nel rispetto di
  • disposizioni e regolamenti vigenti
  • norme di buona tecnica di organismi nazionali o
    europei
  • delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o
    dallinstallatore

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GESTIONE DELLEMERGENZA IN CASO DINCENDIO
  • Il datore di lavoro adotta le necessarie misure
    organizzative e gestionali da attuare in caso di
    incendio riportandole in un PIANO DI EMERGENZA -
    Allegato VIII
  • Per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di
    10 dipendenti, tranne quelle soggette al
    controllo da parte dei Comandi Provinciali dei
    Vigili del Fuoco, il datore di lavoro non è
    tenuto alla redazione del PIANO DI EMERGENZA

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DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO
  • Il datore di lavoro designa uno o più lavoratori
    incaricati delle misure di prevenzione incendi,
    lotta antincendio e gestione delle emergenze
  • I lavoratori devono frequentare un corso di
    formazione come previsto dallallegato IX
  • Nei luoghi di lavoro di cui allallegato X i
    lavoratori incaricati devono conseguire
    lattestato di idoneità
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