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L assistenza sociale per i cittadini di Paesi Terzi Sala conferenze - via G. Da Polenta, 4 - Ravenna L assistenza sociale per i cittadini di Paesi Terzi – PowerPoint PPT presentation

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Title: L


1
Lassistenza sociale per i cittadini di Paesi
TerziSala conferenze - via G. Da Polenta, 4 -
Ravenna
  • Lassistenza sociale
  • per i cittadini di Paesi Terzi
  • A cura di Paolo Fasano
  • II parte

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Lassistenza sociale per i cittadini di Paesi
TerziSala conferenze - via G. Da Polenta, 4 -
Ravenna
  • Legge 40/98
  • Art. 39Assistenza sociale
  • Gli stranieri titolari della carta di soggiorno
    o di permesso di soggiorno di durata non
    inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti
    nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso
    di soggiorno, sono equiparati ai cittadini
    italiani ai fini della fruizione delle
    provvidenze e delle prestazioni, anche
    economiche, di assistenza sociale, incluse quelle
    previste per coloro che sono affetti da morbo di
    Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i
    ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli
    indigenti.
  •  
  • T.U. delle disposizioni sullimmigrazione /Art.
    41 dlgs. 286/98

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Lassistenza sociale per i cittadini di Paesi
TerziSala conferenze - via G. Da Polenta, 4 -
Ravenna
  • LA DISTINZIONE È TRA STRANIERO CON UN PROGETTO
    MIGRATORIO DI MEDIO / LUNGO PERIODO E STRANIERO
    PRESENTE IN ITALIA IN MODO OCCASIONALE O
    TEMPORANEO
  • RISPETTO ART. 10 COST.

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Lassistenza sociale per i cittadini di Paesi
TerziSala conferenze - via G. Da Polenta, 4 -
Ravenna
  • Art. 10 cost.
  • L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle
    norme del diritto internazionale generalmente
    riconosciute.
  • La condizione giuridica dello straniero è
    regolata dalla legge in conformità delle norme e
    dei trattati internazionali.
  • Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
    l'effettivo esercizio delle libertà democratiche
    garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto
    d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo
    le condizioni stabilite dalla legge.
  • Non è ammessa l'estradizione dello straniero per
    reati politici.

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Lassistenza sociale per i cittadini di Paesi
TerziSala conferenze - via G. Da Polenta, 4 -
Ravenna
  • Decreto Dini n. 489 del 18/11/1995

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Lassistenza sociale per i cittadini di Paesi
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Ravenna
  • Art. 5 c. 3 legge 40/98 
  • Permesso per lavoro autonomo 2 anni
  • Permesso per lavoro subordinato a tempo
    indeterminato 2 anni
  • Permesso per famiglia 2 anni
  • Permesso per lavoro subordinato a tempo
    determinato tra 1 anno e 2 anni
  • Permesso per attesa occupazione 1 anno

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Lassistenza sociale per i cittadini di Paesi
TerziSala conferenze - via G. Da Polenta, 4 -
Ravenna
  • Con le modifiche introdotte dalla L. 189/2002 la
    durata del permesso di soggiorno è strettamente
    correlata a quella del contratto di soggiorno

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Lassistenza sociale per i cittadini di Paesi
TerziSala conferenze - via G. Da Polenta, 4 -
Ravenna
  • DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO
  • Art. 18 dlgs. 286/98
  • (Soggiorno per motivi di protezione sociale)
  • 4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma
    del presente articolo ha la durata di sei mesi e
    può essere rinnovato per un anno,
  • 5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
    articolo consente l'accesso ai servizi
    assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione
    nelle liste di collocamento e lo svolgimento di
    lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti
    minimi di età

9
PROCESSO DI DECENTRAMENTODALLE LEGGI BASSANINI
ALLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COST.
  • Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
  • Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
    dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
    attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
    n. 59

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PROCESSO DI DECENTRAMENTODALLE LEGGI
BASSANINI ALLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COST.
  • Capo II
  • Servizi sociali
  •  Art. 128.
  • Oggetto e definizioni
  • 1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e
    i compiti amministrativi relativi alla materia
    dei "servizi sociali".

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PROCESSO DI DECENTRAMENTODALLE LEGGI BASSANINI
ALLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COST.
  • 2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per
    "servizi sociali" si intendono tutte le attività
    relative alla predisposizione ed erogazione di
    servizi, gratuiti ed a pagamento, o di
    prestazioni economiche destinate a rimuovere e
    superare le situazioni di bisogno e di difficoltà
    che la persona umana incontra nel corso della sua
    vita, escluse soltanto quelle assicurate dal
    sistema previdenziale e da quello sanitario,
    nonché quelle assicurate in sede di
    amministrazione della giustizia

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PROCESSO DI DECENTRAMENTODALLE LEGGI BASSANINI
ALLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COST.
  • Art. 129.Competenze dello Stato
  • Art. 130.Trasferimenti di competenze relative
    agli invalidi civili

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PROCESSO DI DECENTRAMENTODALLE LEGGI BASSANINI
ALLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COST.
  • Art. 131.Conferimenti alle regioni e agli enti
    locali
  • 1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali
    tutte le funzioni e i compiti amministrativi
    nella materia dei "servizi sociali", salvo quelli
    espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo
    129 e quelli trasferiti all'INPS ai sensi
    dell'articolo 130.
  • 2. Nell'ambito delle funzioni conferite sono
    attribuiti ai comuni, i compiti di erogazione
    dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i
    compiti di progettazione e di realizzazione della
    rete dei servizi sociali, anche con il concorso
    delle province.

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PROCESSO DI DECENTRAMENTODALLE LEGGI
BASSANINI ALLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COST.
  • Art. 132.Trasferimento alle regioni
  • 1. Le regioni adottano, ai sensi dell'articolo 4,
    comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro
    sei mesi dall'emanazione del presente decreto
    legislativo, la legge di puntuale individuazione
    delle funzioni trasferite o delegate ai comuni ed
    agli enti locali e di quelle mantenute in capo
    alle regioni stesse. In particolare la legge
    regionale conferisce ai comuni ed agli altri enti
    locali le funzioni ed i compiti amministrativi
    concernenti i servizi sociali

15
PROCESSO DI DECENTRAMENTODALLE LEGGI
BASSANINI ALLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COST.
  • 2. Sono trasferiti alle regioni, che
    provvederanno al successivo conferimento alle
    province, ai comuni ed agli altri enti locali
    nell'ambito delle rispettive competenze, le
    funzioni e i compiti relativi alla promozione ed
    al coordinamento operativo dei soggetti e delle
    strutture che agiscono nell'ambito dei "servizi
    sociali", con particolare riguardo aa) la
    cooperazione socialeb) le istituzioni di
    pubblica assistenza e beneficenza (IPAB)c) il
    volontariato.

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PROCESSO DI DECENTRAMENTODALLE LEGGI
BASSANINI ALLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COST.
  • Art. 133.Fondo nazionale per le politiche
    sociali
  • 3. In particolare, sono destinati al Fondo
    nazionale per le politiche sociali gli
    stanziamenti previsti per gli interventi del
    Fondo nazionale per le politiche migratorie di
    cui all'articolo 43 della legge 6 marzo 1998, n.
    40.

17
PROCESSO DI DECENTRAMENTODALLE LEGGI
BASSANINI ALLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COST.
  • Legge quadro 328/2000
  • Realizzazione del sistema integrato di interventi
    e servizi sociali

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Legge 328/2000 Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali (segue)
  • Art. 1
  • 1. La Repubblica assicura alle persone e alle
    famiglie un sistema integrato di interventi e
    servizi sociali, promuove interventi per
    garantire la qualità della vita, pari
    opportunità, non discriminazione e diritti di
    cittadinanza, previene, elimina o riduce le
    condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio
    individuale e familiare, derivanti da
    inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e
    condizioni di non autonomia, in coerenza con gli
    articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

19
Legge 328/2000 Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali (segue)
  • Art. 2.
  • (Diritto alle prestazioni)
  • 1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e
    dei servizi del sistema integrato di interventi e
    servizi sociali i cittadini italiani, i cittadini
    di Stati appartenenti all'Unione europea ed i
    loro familiari, nonché gli stranieri, individuati
    ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui
    al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

20
Legge 328/2000 Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi
sociali (segue)
  • Art. 1 - La Repubblica assicura alle persone e
    alle famiglie un sistema integrato di interventi
    e servizi sociali.
  • Art. 2 - Hanno diritto alle prestazioni
    cittadini italiani - cittadini dellUnione
    Europea - cittadini di paesi terzi ai sensi
    dellart. 41 del Testo Unico 328/98.
  • Art. 2 comma 2 - Il sistema integrato di
    interventi e di servizi sociali ha carattere di
    universalità.

21
Legge 328/2000 Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali (segue)
  • Destinatari prioritari
  • Art. 2 comma 3  
  • -Soggetti in condizioni di povertà
  • -Soggetti con reddito limitato
  • -Soggetti con incapacità totale o parziale
  • -Soggetti con difficoltà di inserimento nella
    vita sociale o nel mercato del lavoro
  • -Soggetti sottoposti a provvedimenti
    dellautorità giudiziaria

22
Legge 328/2000 Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali (segue)
  • Art. 22
  • Livello essenziale delle prestazioni sociali
    erogabili
  • 2. Ferme restando le competenze del Servizio
    sanitario nazionale in materia di prevenzione,
    cura e riabilitazione, ., gli interventi di
    seguito indicati costituiscono il livello
    essenziale delle prestazioni sociali erogabili
    sotto forma di beni e servizi  

23
Legge 328/2000Art. 22Livello essenziale delle
prestazioni sociali erogabili(segue)
  • misure di contrasto della povertà e di sostegno
    al reddito e servizi di accompagnamento, con
    particolare riferimento alle persone senza fissa
    dimora
  • b) misure economiche per favorire la vita
    autonoma e la permanenza a domicilio di persone
    totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli
    atti propri della vita quotidiana

24
Legge 328/2000Art. 22Livello essenziale delle
prestazioni sociali erogabili(segue)
  • c) interventi di sostegno per i minori in
    situazioni di disagio . e per la promozione dei
    diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
  • d) misure per il sostegno delle responsabilità
    familiari, ai sensi dell'articolo 16, per
    favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e
    di cura familiare

25
Legge 328/2000Art. 22Livello essenziale delle
prestazioni sociali erogabili(segue)
  • e) misure di sostegno alle donne in difficoltà
  • f) interventi per la piena integrazione delle
    persone disabili
  • g) interventi per le persone anziane e disabili

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Legge 328/2000Art. 22Livello essenziale delle
prestazioni sociali erogabili(segue)
  • h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo
    per contrastare dipendenze da droghe, alcol e
    farmaci, favorendo interventi di natura
    preventiva, di recupero e reinserimento sociale
  • i) informazione e consulenza alle persone e alle
    famiglie

27
Legge 328/2000Art. 22Livello essenziale delle
prestazioni sociali erogabili(segue)
  • Art. 24
  • Delega al Governo per il riordino degli
    emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità
    e sordomutismo

28
Legge 328/2000Art. 16
  • Art. 16
  • (Valorizzazione e sostegno delle responsabilità
    familiari)
  • 2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali
    erogabili nel territorio nazionale, di cui
    all'articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui
    all'articolo 18, comma 3, lettera b), tengono
    conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la
    corresponsabilità e la solidarietà fra
    generazioni, di sostenere le responsabilità
    genitoriali, di promuovere le pari opportunità e
    la condivisione di responsabilità tra donne e
    uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun
    componente della famiglia.

29
Legge 328/2000Art. 16Valorizzazione e sostegno
delle responsabilità familiari(segue)
  • 3. Nell'ambito del sistema integrato di
    interventi e servizi sociali hanno priorità
  • a) l'erogazione di assegni di cura e altri
    interventi a sostegno della maternità e della
    paternità responsabile, ulteriori rispetto agli
    assegni e agli interventi di cui agli articoli 65
    e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,

30
Legge 328/2000Art. 16Valorizzazione e sostegno
delle responsabilità familiari(segue)
  • Assegno per le famiglie con almeno 3 figli minori
    (art. 65 legge 448/98)
  • Assegno di maternità (art. 66 l. 448/98 art. 49
    l. 488/99 e 74 dlgs.151/2001)
  • Prestazioni assistenziali (art. 80 c. 19 l.
    388/2000)

31
Art. 65-66 L 448/98. Assegno ai nuclei familiari
con almeno tre figli minori Assegno di
maternità
  • Gli artt. 65 e 66 l. 448/98, 74 dlgs. 151/2001 e
    80 c. 19 l.388/2000 rompono lunità di questo
    schema, arrivando addirittura ad escludere
    lintera platea dei cittadini di Paesi Terzi dal
    beneficio dellassegno per le famiglie con almeno
    3 figli minori.

32
Art. 65-66 L 448/98. Assegno ai nuclei familiari
con almeno tre figli minori Assegno di
maternità (segue)
  • Lassegno di maternità, istituito dallart. 66
    l. 448/98, viene esteso dallart. 74 dlgs.
    151/2001 solo alle madri in possesso di carta di
    soggiorno

33
Art. 80 c.19 L 388/2000 Assegno sociale e
prestazioni assistenziali
  • lassegno sociale e le provvidenze economiche
    che costituiscono diritti soggettivi sono
    riconosciute dallart. 80 c. 19 della legge
    388/2000 solo agli aventi diritto titolari di
    carta di soggiorno.

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Lassistenza sociale per i cittadini di Paesi
TerziSala conferenze - via G. Da Polenta, 4 -
Ravenna
  • Per ora lasciamo da parte le successive
    modifiche (2009 residenza decennale per lassegno
    sociale, 2010 inclusione dei rifugiati e dei
    titolari di protezione sussidiaria)

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Lassistenza sociale per i cittadini di Paesi
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  • Le prestazioni economiche di natura
    assistenziale sono quelle erogate ai cittadini in
    possesso di determinati requisiti di legge
    (reddituali, età, sanitari, etc.),
    indipendentemente dal fatto che gli aventi
    diritto abbiano versato contributi previdenziali
    e assistenziali. Sono quindi misure finanziate
    dalla fiscalità generale.

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Lassistenza sociale per i cittadini di Paesi
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Ravenna
  • La legge 328/2000 aveva definito gli interventi
    che costituiscono il livello minimo delle
    prestazioni sociali. In particolare, abbiamo
    visto le misure per il sostegno delle
    responsabilità familiari, che comprendono
    lerogazione degli assegni di cura e gli
    interventi a sostegno della maternità e della
    paternità responsabile le prestazioni sociali
    per le donne in difficoltà e quelle di contrasto
    della povertà e di sostegno al reddito (artt. 22
    c. 2 e 16 c. 3).

37
Lassistenza sociale per i cittadini di Paesi
TerziSala conferenze - via G. Da Polenta, 4 -
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  • Si tratta delle prestazioni generali di sostegno
    alla natalità, alla famiglia e alla funzione
    genitoriale, che per loro natura e perché
    discendono da esplicite garanzie costituzionali o
    da convenzioni internazionali, dovrebbero
    necessariamente avere portata universale e dunque
    rivolgersi alla generalità della popolazione
    residente, compresi gli stranieri legalmente
    soggiornanti (art. 2 c. 1 e 2 legge 328/2000)

38
Lassistenza sociale per i cittadini di Paesi
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  • Lassegno di maternità, indicato dallart. 74
    dlgs. 151/2001 come prestazione base, dovrebbe
    quindi rientrare nelle misure a sostegno della
    maternità responsabile per le donne che non
    beneficiano di altre indennità, mentre lassegno
    al nucleo familiare con almeno 3 figli minori
    rappresenta una prestazione di sostegno al
    reddito familiare e di contrasto della povertà.

39
Art 65 co. 1 e 2 legge 448/98Assegno ai nuclei
familiari con almeno tre figli minori
  • 1. Con effetto dal 1 gennaio 1999, in favore dei
    nuclei familiari composti da cittadini italiani
    residenti, con tre o piú figli tutti con età
    inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso
    di risorse economiche non superiori al valore
    dell'indicatore della situazione economica (ISE),
    di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
    109, tabella 1, è concesso un assegno

40
Art 65 co. 1 e 2 legge 448/98Assegno ai nuclei
familiari con almeno tre figli minori (segue)
  • 2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso dai
    Comuni, che ne rendono nota la disponibilità
    attraverso pubbliche affissioni nei territori
    comunali, ed è corrisposto a domanda. L'assegno
    medesimo è erogato dall'Istituto nazionale della
    previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati
    forniti dai Comuni, .

41
Art. 66. Legge 448/98Assegno di maternità
  • 1. Con riferimento ai figli nati successivamente
    al 1 luglio 1999, alle madri cittadine italiane
    residenti, in possesso dei requisiti di cui al
    comma 2, che non beneficiano del trattamento
    previdenziale della indennità di maternità, è
    concesso un assegno per maternità

42
Art. 66. Legge 448/98Assegno di maternità
  • 2.L'assegno è concesso dai Comuni con decorrenza
    dalla data del parto. I comuni provvedono ad
    informare gli interessati invitandoli a
    certificare il possesso dei requisiti all'atto
    dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi
    nati.

43
Art. 49 c. 12. Legge 488 del 1999Art. 74 c.1
dlgs. 151/2001 Assegno di maternita' di base
  • Per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001,, alle
    donne residenti, cittadine italiane o comunitarie
    o in possesso di carta di soggiorno ai sensi
    dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio
    1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennità
    di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente
    testo unico, e' concesso un assegno di maternità
    .

44
Art. 80 c. 19 legge 388/2000
  •   Ai sensi dell'articolo 41 del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno
    sociale e le provvidenze economiche che
    costituiscono diritti soggettivi in base alla
    legislazione vigente in materia di servizi
    sociali sono concessi, alle condizioni previste
    dalla legislazione medesima, agli stranieri che
    siano titolari di carta di soggiorno

45
Art. 80 c. 19 legge 388/2000 (segue)
  • per le altre prestazioni e servizi sociali
    l'equiparazione con i cittadini italiani è
    consentita a favore degli stranieri che siano
    almeno titolari di permesso di soggiorno di
    durata non inferiore ad un anno.

46
Art. 80 c. 19 legge 388/2000 (segue)
  • Sono fatte salve le disposizioni previste dal
    decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e
    dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre
    1998, n. 448, e successive modificazioni.

47
Prestazioni assistenziali
  • Di seguito proviamo ad elencarle
  • Assegno sociale
  • Assegno di invalidità
  • Pensione di inabilità
  • Indennità di accompagnamento
  • Indennità di frequenza
  • Pensione dei ciechi totali Pensione dei ciechi
    parziali o ventesimisti
  • Indennità speciale per ciechi parziali o
    ventesimisti

48
Prestazioni assistenziali
  • Pensione non reversibile per sordi
  • Indennità di comunicazione
  • Assegno sociale sostitutivo
  • Assegno di maternità di competenza dei Comuni
  • Assegno per il nucleo familiare con almeno 3
    figli minori di competenza dei Comuni

Lezione del 15/12/2011
48
49
Sentenza 306/2008 Corte Cost.
  • INDENNITA DI ACCOMPAGNAMENTO
  • In tale ambito, questa Corte ha affermato che
    le scelte connesse alla individuazione delle
    categorie dei beneficiari necessariamente da
    circoscrivere in ragione della limitatezza delle
    risorse finanziarie debbano essere operate,
    sempre e comunque, in ossequio al principio di
    ragionevolezza, ma anche che al legislatore è
    consentito introdurre regimi differenziati,
    circa il trattamento da riservare ai singoli
    consociati, soltanto in presenza di una causa
    normativa non palesemente irrazionale o, peggio,
    arbitraria (sentenza n. 432 del 2005).
  •   

50
Sentenza 306/2008 Corte Cost. (segue)
  • Al legislatore italiano è certamente consentito
    dettare norme, non palesemente irragionevoli e
    non contrastanti con obblighi internazionali, che
    regolino l'ingresso e la permanenza di
    extracomunitari in Italia (da ultimo, sentenza n.
    148 del 2008). E' possibile, inoltre,
    subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione
    di determinate prestazioni non inerenti a
    rimediare a gravi situazioni di urgenza alla
    circostanza che il titolo di legittimazione dello
    straniero al soggiorno nel territorio dello Stato
    ne dimostri il carattere non episodico e di non
    breve durata una volta, però, che il diritto a
    soggiornare alle condizioni predette non sia in
    discussione, non si possono discriminare gli
    stranieri, stabilendo, nei loro confronti,
    particolari limitazioni per il godimento dei
    diritti fondamentali della persona, riconosciuti
    invece ai cittadini.

51
Sentenza 306/2008 Corte Cost. (segue)
  • Tutto ciò premesso, la Corte ritiene che sia
    manifestamente irragionevole subordinare
    l'attribuzione di una prestazione assistenziale
    quale l'indennità di accompagnamento i cui
    presupposti sono, come si è detto, la totale
    disabilità al lavoro, nonché l'incapacità alla
    deambulazione autonoma o al compimento da soli
    degli atti quotidiani della vita al possesso di
    un titolo di legittimazione alla permanenza del
    soggiorno in Italia che richiede per il suo
    rilascio, tra l'altro, la titolarità di un
    reddito.

52
Sentenza 306/2008 Corte Cost. (segue)
  • Tale irragionevolezza incide sul diritto alla
    salute, inteso anche come diritto ai rimedi
    possibili e, come nel caso, parziali, alle
    menomazioni prodotte da patologie di non lieve
    importanza. Ne consegue il contrasto delle
    disposizioni censurate non soltanto con l'art. 3
    Cost., ma anche con gli artt. 32 e 38 Cost.,
    nonché tenuto conto che quello alla salute è
    diritto fondamentale della persona (vedi, per
    tutte, le sentenze n. 252 del 2001 e n. 432 del
    2005) con l'art. 2 della Costituzione.

Lezione del 15/12/2011
52
53
Sentenza 306/2008 Corte Cost. (segue)
  • Sotto tale profilo e per i medesimi motivi, la
    normativa censurata viola l'art. 10, primo comma,
    della Costituzione, dal momento che tra le norme
    del diritto internazionale generalmente
    riconosciute rientrano quelle che, nel garantire
    i diritti fondamentali della persona
    indipendentemente dall'appartenenza a determinate
    entità politiche, vietano discriminazioni nei
    confronti degli stranieri, legittimamente
    soggiornanti nel territorio dello Stato.

Lezione del 15/12/2011
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Sentenza 306/2008 Corte Cost. (segue)
  • Le disposizioni censurate sono, pertanto,
    illegittime nella parte in cui oltre ai
    requisiti sanitari e di durata del soggiorno in
    Italia e comunque attinenti alla persona, già
    stabiliti per il rilascio della carta di
    soggiorno ed ora (per effetto del d.lgs. n. 3 del
    2007) del permesso di soggiorno CE per
    soggiornanti di lungo periodo, non sospettati di
    illegittimità dal remittente esigono, ai fini
    dell attribuzione dell'indennità di
    accompagnamento, anche requisiti reddituali,

Lezione del 15/12/2011
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Sentenza 306/2008 Corte Cost. (segue)
  • Per questi motivi
  • LA CORTE COSTITUZIONALE
  • Dichiara l'illegittimità costituzionale
    dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre
    2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
    bilancio annuale e pluriennale dello Stato
    legge finanziaria 2001), nella parte in cui
    escludono che l'indennità di accompagnamento, di
    cui all'art. l della legge 11 febbraio 1980, n.
    18, possa essere attribuita agli stranieri
    extracomunitari soltanto perché essi non
    risultano in possesso dei requisiti di reddito
    già stabiliti per la carta di soggiorno.

Lezione del 15/12/2011
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Sentenza 11/2009 Corte Cost.
  • PENSIONE DI INABILITA E INDENNITA DI
    ACCOMPAGNAMENTO
  • La corte dichiara inammissibile la questione
    relativa allindennità di accompagnamento
  • Si pronuncia invece sulla pensione di inabilità
  •   

Lezione del 15/12/2011
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Sentenza 11/2009 Corte Cost. (segue)
  • I principali motivi che hanno condotto questa
    Corte alla suddetta sentenza (n. 306/2008) e
    cioè la intrinseca irragionevolezza del complesso
    normativo qui censurato e la disparità di
    trattamento che esso determina tra cittadini e
    stranieri legalmente e non occasionalmente
    soggiornanti in Italia sussistono a maggior
    ragione anche con riguardo alla pensione di
    inabilità.

Lezione del 15/12/2011
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Sentenza 11/2009 Corte Cost. (segue)
  • Mentre, infatti, l'indennità di accompagnamento
    è concessa per il solo fatto della minorazione,
    senza che le condizioni reddituali vengano in
    alcun modo in rilievo, la pensione di inabilità è
    preclusa dalla titolarità di un reddito superiore
    ad una misura fissata dalla legge.

Lezione del 15/12/2011
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Sentenza 11/2009 Corte Cost. (segue)
  • La subordinazione dell'attribuzione di tale
    prestazione al possesso, da parte dello
    straniero, di un titolo di soggiorno il cui
    rilascio presuppone il godimento di un reddito,
    rende ancor più evidente l'intrinseca
    irragionevolezza del complesso normativo in
    scrutinio.

Lezione del 15/12/2011
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Sentenza 11/2009 Corte Cost. (segue)
  • Si riscontra, pertanto, la violazione, sotto un
    duplice profilo, dell'art. 3 Cost., sicché deve
    essere dichiarata l'illegittimità costituzionale
    dell'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del
    2000 e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286
    del 1998 nella parte in cui escludono che la
    pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della
    legge n. 118 del 1971, possa essere attribuita
    agli stranieri extracomunitari soltanto perché
    essi non risultano in possesso dei requisiti di
    reddito già stabiliti per la carta di soggiorno

Lezione del 15/12/2011
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Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)
  • ASSEGNO DI INVALIDITA
  • A parere della Corte rimettente, infatti, la
    disposizione censurata, nel subordinare il
    diritto alle prestazioni assistenziali che
    costituiscono diritti soggettivi alla titolarità
    della carta di soggiorno, e dunque al requisito
    della presenza nel territorio dello Stato da
    almeno cinque anni, introdurrebbe un ulteriore
    requisito atto a generare una discriminazione
    dello straniero nei confronti del cittadino, in
    contrasto con i princípi enunciati dallart. 14
    della CEDU, e dallart. 1 del Protocollo
    addizionale alla Convenzione stessa, adottato a
    Parigi il 20/03/52, secondo linterpretazione che
    di essi è stata offerta dalla Corte europea dei
    diritti delluomo.
  • Da qui la violazione dellart. 117, primo comma,
    della Costituzione. La questione è fondata.

Lezione del 15/12/2011
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Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)
  • Articolo 14 CEDU - Divieto di discriminazione.
  • Il godimento dei diritti e delle libertà
    riconosciuti nella presente Convenzione deve
    essere assicurato senza nessuna discriminazione,
    in particolare quelle fondate sul sesso, la
    razza, il colore, la lingua, la religione, le
    opinioni politiche o di altro genere, l'origine
    nazionale o sociale, l'appartenenza a una
    minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o
    ogni altra condizione.
  •  

Lezione del 15/12/2011
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Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)
  • Articolo 1 del Protocollo addizionale alla CEDU
    Protezione della proprietà
  • Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al
    rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere
    privato della sua proprietà se non per causa di
    utilità pubblica e nelle condizioni previste
    dalla legge e dai principi generali del diritto
    internazionale. 

Lezione del 15/12/2011
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Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)
  • INTERPRETAZIONE CORTE DI STRASBURGO
  •  
  • La tutela dei beni e dei diritti patrimoniali
    dei cittadini che vivono nei paesi che hanno
    aderito alla Convenzione Europea per i diritti
    delluomo è stata poi interpretata dalla
    giurisprudenza della Corte di Strasburgo che ha
    ritenuto che tra i diritti patrimoniali debbano
    essere incluse le prestazioni sociali, anche non
    contributive.  

Lezione del 15/12/2011
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Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)
  • Art. 117 cost. 1 co.
  • La potestà legislativa è esercitata dallo Stato
    e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
    nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento
    comunitario e dagli obblighi internazionali.
  •  

Lezione del 15/12/2011
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Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)
  • Il trattamento diviene discriminatorio ove
    esso non trovi una giustificazione oggettiva e
    ragionevole  
  • soltanto considerazioni molto forti potranno
    indurre a far ritenere compatibile con la
    Convenzione una differenza di trattamento fondata
    esclusivamente sulla nazionalità.

Lezione del 15/12/2011
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Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)
  • è possibile subordinare, non irragionevolmente,
    lerogazione di determinate prestazioni non
    inerenti a rimediare a gravi situazioni di
    urgenza alla circostanza che il titolo di
    legittimazione dello straniero al soggiorno nel
    territorio dello Stato ne dimostri il carattere
    non episodico e di non breve durata

Lezione del 15/12/2011
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Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)
  • una volta, però, che il diritto a soggiornare
    alle condizioni predette non sia in discussione,
    non si possono discriminare gli stranieri,
    stabilendo, nei loro confronti, particolari
    limitazioni per il godimento dei diritti
    fondamentali della persona, riconosciuti invece
    ai cittadini

Lezione del 15/12/2011
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Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)
  • Per la Consulta ha assunto valore dirimente il
    verificare se la misura prevista, in questo caso
    lassegno di invalidità, vada a soddisfare
    bisogni primari come il sostentamento
    dellindividuo, non possibile in altro modo.
    Verificata questa condizione, la Corte conclude
    che qualsiasi distinzione tra cittadini e
    stranieri regolarmente soggiornanti è in
    contrasto con le disposizioni citate della CEDU.

Lezione del 15/12/2011
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Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)
  • Si tratta, dunque, allevidenza, di una
    erogazione destinata non già ad integrare il
    minor reddito dipendente dalle condizioni
    soggettive, ma a fornire alla persona un minimo
    di sostentamento, atto ad assicurarne la
    sopravvivenza

Lezione del 15/12/2011
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Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)
  • Se la prestazione rappresenta una misura per la
    sopravvivenza della persona, non sono consentite
    disparità di trattamento tra cittadini e
    stranieri. Tutti i rimedi considerati essenziali
    anche alla luce degli enunciati della Corte di
    Strasburgo sono additati quindi dalla Corte
    come parametri di ineludibile uguaglianza di
    trattamento. Non si fa più riferimento alla
    carenza del requisito reddituale.

Lezione del 15/12/2011
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Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)
  • La Corte ci sta spiegando che esiste un nucleo
    di diritti fondamentali che rispondono a bisogni
    primari, per garantire la sussistenza delle
    persone, che di fatto sono indisponibili al
    legislatore nazionale per operare
    differenziazioni di accesso per nazionalità. Nel
    momento in cui uno Stato prevede delle misure per
    far fronte a questi bisogni non può stabilire
    disparità di trattamento sulla base della
    cittadinanza.

Lezione del 15/12/2011
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Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)
  • La Corte dichiara lillegittimità costituzionale
    dellart. 80, comma 19, della legge 23 dicembre
    2000, n. 388, nella parte in cui subordina al
    requisito della titolarità della carta di
    soggiorno la concessione agli stranieri
    legalmente soggiornanti nel territorio dello
    Stato dellassegno mensile di invalidità

Lezione del 15/12/2011
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I contenziosi continuano
  • In seguito a queste sentenze non vi è stata una
    rimodulazione dei procedimenti di concessione
    delle prestazioni economiche assistenziali, ma
    piuttosto un proliferare di ricorsi al giudice
    del lavoro.
  • Sentenza Riverso/ trib. di Ravenna

Lezione del 15/12/2011
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I contenziosi continuano
  • Questa situazione ci sembra anomala e denota un
    funzionamento improprio, se non patologico, del
    sistema il cittadino deve subire il diniego
    della domanda di prestazione assistenziale da
    parte della pubblica amministrazione

Lezione del 15/12/2011
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I contenziosi continuano
  • per poi ottenere, attraverso un contenzioso,
    un pieno riconoscimento della stessa prestazione
    da parte dellorgano giurisdizionale.

Lezione del 15/12/2011
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Processo di integrazione dellUnione
  • La politica dellUnione in materia di
    immigrazione
  • Linizio
  • LAccordo di Schengen, a metà degli anni 80,
    elimina le frontiere interne e crea un sistema di
    controllo comune per quelle esterne.
  • LItalia non partecipa al progetto fino a metà
    degli anni 90 per assenza di una legislazione di
    gestione e tutela dei dati personali.
  • Allinizio il progetto parte con 5 stati
    (Germania, Francia e i paesi del Benelux).
  • La politica europea dellimmigrazione nasce
    quindi per iniziativa di alcuni Stati, al di
    fuori della Comunità europea.

Lezione del 15/12/2011
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Processo di integrazione dellUnione (segue)
  • Il salto di qualità
  • Comunitarizzazione di Schengen processo che
    conduce ad allargare laccordo ad altri Paesi
    membri della Comunità Europea fino al Trattato di
    Amsterdam (1997) che integra lacquis di Schengen
    nel quadro dellUnione europea.

Lezione del 15/12/2011
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Processo di integrazione dellUnione (segue)
  • Nasce lo Spazio di libertà, sicurezza e
    giustizia e limmigrazione passa dal III al I
    pilastro.
  • I pilastro diritto comunitario, fonti,
    regolamenti, direttive e atti vincolanti per gli
    stati membri.

Lezione del 15/12/2011
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Processo di integrazione dellUnione (segue)
  • Il 2 e 3 pilastro (Politica estera e Giustizia
    e affari interni) concepiti come semplici
    strumenti facoltativi che gli stati membri, se
    vogliono, possono attivare allunanimità.
  • Il metodo è quello intergovernativo, non cè
    controllo della corte di giustizia e il
    Parlamento europeo non conta

Lezione del 15/12/2011
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Processo di integrazione dellUnione (segue)
  • Metodo comunitario (pubblico e trasparente con
    il coinvolgimento degli organi dellUnione
    Parlamento europeo, Commissione, Consiglio) e
    soprattutto sotto il controllo giurisdizionale
    della Corte di Giustizia dellUnione europea.

Lezione del 15/12/2011
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Processo di integrazione dellUnione (segue)
  • DIRETTIVE
  • Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno
    2000, che attua il principio della parità di
    trattamento fra le persone indipendentemente
    dalla razza e dall'origine etnica, pubbllicata
    sulla G.U. dell'Unione Europea n. 180 del 19
    luglio 2000.
  • Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27
    novembre 2000, che stabilisce un quadro generale
    per la parità di trattamento in materia di
    occupazione e di condizioni di lavoro, pubblicata
    sulla G.U. dell'Unione Europea n. 303 del 2
    dicembre 2000.
  • Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo
    2001, concernente il ravvicinamento delle
    legislazioni degli Stati membri relative al
    mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso
    di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di
    parti di imprese o di stabilimenti, pubblicata
    sulla G.U. dell'Unione Europea n. L 82 del 22
    marzo 2001.
  • Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio
    2001, relativa al riconoscimento reciproco delle
    decisioni di allontanamento dei cittadini di
    paesi terzi, pubblicata in G.U. dell'Unione
    Europea n. L 149 del 2 giugno 2001.
  • Direttiva 2001/55/CE del Consiglio Europeo del 20
    luglio 2001 sulle norme minime per la concessione
    della protezione temporanea in caso di afflusso
    massiccio di sfollati e sulla promozione
    dell'equilibrio degli sforzi fra gli Stati membri
    che ricevono gli sfollati e subiscono le
    conseguenze dell'accoglienza degli stessi,
    pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n L 212
    del 7 agosto 2001.
  • Direttiva 2003/9/CE del Consiglio Europeo 27
    gennaio 2003 recante norme minime relative
    all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati
    Membri, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea
    n. L 31 del 6 febbraio 2003.
  • Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22
    settembre 2003, relativa al diritto al
    ricongiungimento familiare, pubblicata sulla G.U.
    dell'Unione Europea n. 251 del 3 ottobre 2003.
  • Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25
    novembre 2003, relativa allo status dei cittadini
    di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo
    periodo, pubblicata sulla G.U. dell'Unione
    Europea n. L 16 del 23 gennaio 2004.
  • Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile
    2004 recante norme minime sull'attribuzione, a
    cittadini di paesi terzi o apolidi, della
    qualifica di rifugiato o di persona altrimenti
    bisognosa di protezione internazionale, nonché
    norme minime sul contenuto della protezione
    riconosciuta, pubblicata sulla G.U. dell'Unione
    Europea del 30 settembre 2004.

Lezione del 15/12/2011
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Processo di integrazione dellUnione (segue)
  • Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
    Consiglio del 29 aprile 2004, relativa al diritto
    dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di
    circolare e di soggiornare liberamente nel
    territorio degli Stati membri, che modifica il
    regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
    direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,
    73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
    90/365/CEE e 93/96/CEE (Testo rilevante ai fini
    del SEE), pubblicata sulla G.U. dell'Unione
    Europea n. L 158 del 30 aprile 2004.
  • Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile
    2004, riguardante il titolo di soggiorno da
    rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime
    della tratta di esseri umani o coinvolti in
    un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione
    illegale che cooperino con le autorità
    competenti, pubblicata sulla G.U. dell'Unione
    Europea n. L 261 del 6 agosto 2004.
  • Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13
    dicembre 2004, relativa alle condizioni di
    ammissione dei cittadini di paesi terzi, per
    motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio
    non retribuito o volontariato, pubblicata sulla
    G.U. dell'Unione Europea del 23 dicembre 2004. 
  • Direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12
    ottobre 2005, relativa a una procedura
    specificamente concepita per lammissione di
    cittadini di paesi terzi a fini di ricerca
    scientifica, pubblicata sulla G.U. dell'Unione
    Europea n. L 289 del 3 novembre 2005.
  • Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1
    dicembre 2005 , recante norme minime per le
    procedure applicate negli Stati membri ai fini
    del riconoscimento e della revoca dello status di
    rifugiato, pubblicata sulla G.U. dell'Unione
    Europea n. L 326 del 13 dicembre 2005.
  • Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del
    Consiglio, del 22 ottobre 2008 , relativa alla
    tutela dei lavoratori subordinati in caso
    dinsolvenza del datore di lavoro, pubblicata
    sulla G.U. dell'Unione Europea n.L 283 del 28
    ottobre 2008.
  • Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e
    del Consiglio, del 16 dicembre 2008 recante norme
    e procedure comuni applicabili negli Stati membri
    al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui
    soggiorno è irregolare, pubblicata sulla G.U.
    dell'Unione Europea n. L 348 del 24 dicembre
    2008.
  • Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio
    2009 sulle condizioni di ingresso e soggiorno di
    cittadini di paesi terzi che intendano svolgere
    lavori altamente qualificati, pubblicata sulla
    G.U. dell'Unione Europea n. 155 del 18 giugno
    2009.

Lezione del 15/12/2011
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Processo di integrazione dellUnione (segue)
  • DIRETTIVE
  • Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno
    2000, che attua il principio della parità di
    trattamento fra le persone indipendentemente
    dalla razza e dall'origine etnica, pubbllicata
    sulla G.U. dell'Unione Europea n. 180 del 19
    luglio 2000.
  • Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27
    novembre 2000, che stabilisce un quadro generale
    per la parità di trattamento in materia di
    occupazione e di condizioni di lavoro, pubblicata
    sulla G.U. dell'Unione Europea n. 303 del 2
    dicembre 2000.
  • Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo
    2001, concernente il ravvicinamento delle
    legislazioni degli Stati membri relative al
    mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso
    di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di
    parti di imprese o di stabilimenti, pubblicata
    sulla G.U. dell'Unione Europea n. L 82 del 22
    marzo 2001.
  • Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio
    2001, relativa al riconoscimento reciproco delle
    decisioni di allontanamento dei cittadini di
    paesi terzi, pubblicata in G.U. dell'Unione
    Europea n. L 149 del 2 giugno 2001.
  • Direttiva 2001/55/CE del Consiglio Europeo del 20
    luglio 2001 sulle norme minime per la concessione
    della protezione temporanea in caso di afflusso
    massiccio di sfollati e sulla promozione
    dell'equilibrio degli sforzi fra gli Stati membri
    che ricevono gli sfollati e subiscono le
    conseguenze dell'accoglienza degli stessi,
    pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n L 212
    del 7 agosto 2001.
  • Direttiva 2003/9/CE del Consiglio Europeo 27
    gennaio 2003 recante norme minime relative
    all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati
    Membri, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea
    n. L 31 del 6 febbraio 2003.
  • Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22
    settembre 2003, relativa al diritto al
    ricongiungimento familiare, pubblicata sulla G.U.
    dell'Unione Europea n. 251 del 3 ottobre 2003.
  • Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25
    novembre 2003, relativa allo status dei cittadini
    di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo
    periodo, pubblicata sulla G.U. dell'Unione
    Europea n. L 16 del 23 gennaio 2004.
  • Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile
    2004 recante norme minime sull'attribuzione, a
    cittadini di paesi terzi o apolidi, della
    qualifica di rifugiato o di persona altrimenti
    bisognosa di protezione internazionale, nonché
    norme minime sul contenuto della protezione
    riconosciuta, pubblicata sulla G.U. dell'Unione
    Europea del 30 settembre 2004.

Lezione del 15/12/2011
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Processo di integrazione dellUnione (segue)
  • Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio
    2009 sulle condizioni di ingresso e soggiorno di
    cittadini di paesi terzi che intendano svolgere
    lavori altamente qualificati, pubblicata sulla
    G.U. dell'Unione Europea n. 155 del 18 giugno
    2009.
  • Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del
    Consiglio, del 18 giugno 2009 , che introduce
    norme minime relative a sanzioni e a
    provvedimenti nei confronti di datori di lavoro
    che impiegano cittadini di paesi terzi il cui
    soggiorno è irregolare, pubblicata sulla G.U.
    dell'Unione Europea n. L 168 del 30 giugno 2009.
  • Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del
    Consiglio, del 5 aprile 2011 , concernente la
    prevenzione e la repressione della tratta di
    esseri umani e la protezione delle vittime, e che
    sostituisce la decisione quadro del Consiglio
    2002/629/GAI, pubblicata sulla G.U. dell'Unione
    Europea n. L 101 del 15 aprile 2011.
  • Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del
    Consiglio, dell 11 maggio 2011 , che modifica la
    direttiva 2003/109/CE del Consiglio per
    estenderne lambito di applicazione ai
    beneficiari di protezione internazionale Testo
    rilevante ai fini del SEE, pubblicata sulla G.U.
    dell'Unione Europea n. L 132 del 19 maggio 2011.
  • LUnione Europea è intervenuta con sempre
    maggiore attenzione nel settore
    dellimmigrazione, in passato lasciato totalmente
    alla competenza degli Stati membri e delle loro
    discipline nazionali.

Lezione del 15/12/2011
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Processo di integrazione dellUnione (segue)
  • Per quanto riguarda lingresso e il soggiorno
    continuativo per periodi superiori a tre mesi, è
    necessario il possesso del permesso di soggiorno.
  • Il rilascio di questultimo resta di competenza
    delle autorità e delle discipline nazionali.
  • Pertanto i requisiti per il rilascio del
    permesso non sono ancora comuni, bensì sono
    decisi autonomamente da ogni singolo Stato. Ciò
    rende alquanto problematica la configurazione di
    uneffettiva politica comune dellimmigrazione
    nellordinamento comunitario.

Lezione del 15/12/2011
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Processo di integrazione dellUnione (segue)
  • Come effetto collaterale lUnione crea delle
    categorie di cittadini di Paesi Terzi ai quali
    riconosce il diritto ad un trattamento analogo a
    quello di cui gode il cittadino dellUnione.
  • Si tratta di quei soggetti che rientrano in
    determinate categorie assoggettate a norme
    dellUnione.

Lezione del 15/12/2011
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Processo di integrazione dellUnione (segue)
  • In definitiva, il quadro risulta piuttosto
    confuso e frammentato ed una vera e sostanziale
    politica comune in materia di immigrazione è
    ancora un obiettivo da raggiungere.

Lezione del 15/12/2011
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Processo di integrazione dellUnione (segue)
  • Rifugiati politici, apolidi e loro familiari
  • Familiari di cittadini dellUnione
  • Titolari di protezione sussidiaria e loro
    familiari
  • Lavoratori di paesi che hanno sottoscritto
    accordi con lUE contenenti clausole di non
    discriminazione in materia di sicurezza sociale
  • Cittadini lungo soggiornanti
  • Lavoratori il cui percorso migratorio non si sia
    concluso in un solo paese dellUnione

Lezione del 15/12/2011
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Processo di integrazione dellUnione (segue)
  • La prospettiva del Trattato di Lisbona
  • Articolo 2 c. 2 TFUE
  • Quando i trattati attribuiscono all'Unione una
    competenza concorrente con quella degli Stati
    membri in un determinato settore, l'Unione e gli
    Stati membri possono legiferare e adottare atti
    giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli
    Stati membri esercitano la loro competenza nella
    misura in cui l'Unione non ha esercitato la
    propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente
    la loro competenza nella misura in cui l'Unione
    ha deciso di cessare di esercitare la propria

Lezione del 15/12/2011
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91
Processo di integrazione dellUnione (segue)
  • Nel Trattato di Lisbona, in vigore dal dicembre
    2009, limmigrazione rientra nello Spazio di
    Libertà, Sicurezza e Giustizia, settore su cui
    lUnione esercita una competenza concorrente con
    quella degli Stati membri. La definizione
    competenza concorrente va intesa nel senso che
    gli Stati membri possono legiferare nella misura
    in cui l'Unione non ha esercitato o ha deciso di
    cessare lesercizio della propria competenza
    (art. 2 c. 2 del TFUE).

Lezione del 15/12/2011
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Processo di integrazione dellUnione (segue)
  • Articolo 6 del TUE 
  • 1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i
    principi sanciti nella Carta dei diritti
    fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre
    2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo,
    che ha lo stesso valore giuridico dei trattati

Lezione del 15/12/2011
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Processo di integrazione dellUnione (segue)
  • 2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea
    per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
    libertà fondamentali.
  • 3. I diritti fondamentali, garantiti dalla
    Convenzione europea per la salvaguardia dei
    diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e
    risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni
    agli Stati membri, fanno parte del diritto
    dell'Unione in quanto principi generali.

Lezione del 15/12/2011
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Processo di integrazione dellUnione (segue)
  • Art. 79 TFUE
  •   L'Unione sviluppa una politica comune
    dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni
    fase, la gestione efficace dei flussi migratori,
    l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi
    regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la
    prevenzione e il contrasto rafforzato
    dell'immigrazione illegale e della tratta degli
    esseri umani.
  •  
  •  

Lezione del 15/12/2011
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Processo di integrazione dellUnione (segue)
  • Art. 79 TFUE
  •  
  • Una politica comune dell'immigrazione, da
    intendersi non più come sommatoria di politiche
    nazionali, ma organica e volta a garantire lequo
    trattamento dei cittadini dei Paesi Terzi.  

Lezione del 15/12/2011
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Processo di integrazione dellUnione (segue)
  • Unione europea - Immigrazione verso il permesso
    unico per i lavoratori extra-UE
  • Approvazione da parte della Commissione Libertà
    Civili del Parlamento Europeo (Libe) della
    direttiva sul permesso unico.
  • www.asgi.it

Lezione del 15/12/2011
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Processo di integrazione dellUnione (segue)
  • La parità di diritti economici e sociali tra i
    cittadini europei e i cittadini dei Paesi terzi
    che intendono soggiornare e lavorare nell'UE non
    appare più così lontana.
  • www.asgi.it

Lezione del 15/12/2011
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98
Processo di integrazione dellUnione (segue)
  • Il documento, approvato il 5 dicembre scorso,
    non solo semplifica i requisiti amministrativi
    per la richiesta del permesso di soggiorno
    attraverso l'introduzione di un'unica procedura,
    ma definisce anche i diritti economici e sociali
    dei cittadini dei Paesi terzi, a tutela della
    parità di trattamento.
  • www.asgi.it

Lezione del 15/12/2011
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Processo di integrazione dellUnione (segue)
  • "Questa direttiva è il primo passo verso una
    politica europea comune sull'immigrazione
    economica", ha dichiarato la relatrice Veronique
    Mathieu (Ppe).
  • Il documento passerà ora al Parlamento europeo,
    che lo esaminerà nel corso della sessione
    plenaria del 12-15 dicembre. Dopo la votazione
    finale, gli Stati membri avranno due anni per
    implementare la direttiva.
  • www.asgi.it

Lezione del 15/12/2011
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Processo di integrazione dellUnione (segue)
  • Di seguito brevemente alcuni atti dellUnione,
    che hanno individuato, e in alcuni casi creato ex
    novo, categorie di cittadini di Paesi Terzi
    ammesse a godere di diritti sociali
    corrispondenti a quelli dei cittadini
    dellUnione. Si tratta di atti giuridicamente
    vincolanti per gli Stati Membri, in attesa
    dellintervento più complessivo con listituzione
    del Permesso unico europeo.

Lezione del 15/12/2011
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Processo di integrazione dellUnione (segue)La
direttiva 2003/109/CE
  • Questa direttiva, recepita in Italia con il
    decreto legislativo 3/2007 ha istituito lo status
    permanente di cittadino di Paese Terzo
    Soggiornante di Lungo Periodo (di seguito SLP) e
    disciplinato il riconoscimento di questo status
    negli altri Stati Membri. Lobiettivo è di
    garantire a questi cittadini una serie di diritti
    uniformi su tutto il territorio UE, quanto più
    simili a quelli goduti dai cittadini dellUnione.

Lezione del 15/12/2011
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La direttiva 2003/109/CE (segue)
  • Nella materia sociale la direttiva riconosce la
    parità di trattamento, pur consentendo agli Stati
    Membri di limitarla alle prestazioni essenziali.
    Il legislatore italiano non si è comunque avvalso
    di tale facoltà, né in sede di recepimento della
    direttiva, né successivamente.
  • Non ha introdotto, quindi, né restrizioni né
    esplicite esclusioni nellaccesso a prestazioni
    sociali.

Lezione del 15/12/2011
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103
La direttiva 2003/109/CE (segue)
  • Articolo 11Parità di trattamento
  • Il soggiornante di lungo periodo gode dello
    stesso trattamento dei cittadini nazionali per
    quanto riguarda d) le prestazioni sociali,
    lassistenza sociale e la protezione sociale ai
    sensi della legislazione nazionale .
  • 4. Gli Stati membri possono limitare la parità
    di trattamento in materia di assistenza sociale e
    protezione sociale alle prestazioni essenziali.

Lezione del 15/12/2011
103
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La direttiva 2003/109/CE (segue)
  • Per questo lASGI - Associazione Studi Giuridici
    sullImmigrazione - ha presentato denuncia
    formale alla Commissione Europea per lesclusione
    dei SLP dallaccesso allassegno per il nucleo
    familiare con almeno 3 figli minori, di cui
    allart. 65 della legge 448/ 1998.
  • LASGI ritiene, infatti, che siamo in presenza
    di una palese violazione del diritto dellUnione,
    in quanto il principio di parità di trattamento è
    derogabile solo ed esclusivamente nei limiti
    definiti dalla stessa direttiva.

Lezione del 15/12/2011
104
105
La direttiva 2003/109/CE (segue)
  • L8 aprile 2011, inoltre, lUnione Europea ha
    messo in mora lItalia sempre per violazione del
    diritto alla parità di trattamento prevista per i
    SLP, con riferimento a disposizioni regionali e
    locali di carattere sociale. Quando si avvia,
    come in questo caso, una procedura di infrazione
    del diritto UE ex art. 258 TFUE, lo Stato Membro
    deve rispondere entro due mesi ai rilievi della
    Commissione Europea, la quale, in assenza di
    adeguati chiarimenti, può aprire un contenzioso
    contro lo Stato inadempiente dinnanzi alla Corte
    di Giustizia dellUnione Europea.

Lezione del 15/12/2011
105
106
La direttiva 2003/109/CE (segue)
  • Con una ordinanza del 5 dicembre 2011 il
    Tribunale di Padova, sez. lavoro, ha riconosciuto
    il diritto di un cittadino extracomunitario
    titolare di permesso di soggiorno per lungo
    soggiornanti UE ad ottenere, da parte del comune
    di residenza e dellINPS, lerogazione
    dellassegno per il nucleo familiare numeroso (ex
    art. 65 L. 448/1998).
  • www.asgi.it

Lezione del 15/12/2011
106
107
La direttiva 2003/109/CE (segue)
  • I titolari di permesso CE  per lungo
    soggiornanti, finora esclusi,  devono essere
    equiparati ai cittadini nazionali nella fruizione
    delle prestazioni di assistenza sociale per
    effetto della norma di diritto dellUnione
    europea, di immediata e diretta applicazione
    nellordinamento interno e comportante di
    conseguenza la disapplicazione della norma
    interna incompatibile.
  • www.asgi.it

Lezione del 15/12/2011
107
108
Trib. di Padova ordinanza c. Inps e
Comune5.12.2011
  • Il legislatore italiano ha recepito la direttiva
    europea stabilendo che il titolare di pse per
    SLP , effettivamente residente nel territorio
    nazionale, possa usufruire delle prestazioni di
    assistenza sociale, salvo deroghe espresse,
    deroghe mai intervenute a carico degli stranieri
    lungo soggiornanti (invero non risulta che il
    legislatore abbia espressamente provveduto a
    definire precise esclusioni a carico degli
    stranieri lungo soggiornanti in forza della
    predetta norma)

Lezione del 15/12/2011
108
109
Trib. di Padova ordinanza c. Inps e
Comune5.12.2011 (segue)
  • essendo pacifica la natura di prestazione
    sociale dellassegno in questione, e non
    contestata la sussistenza in capo al ricorrente
    dei requisiti, deve ritenersi discriminatoria la
    condotta del Comune di ordina pertanto al Comune
    e allINPS di cessare la condotta discriminatoria
    riconoscendo e corrispondendo la prestazione
    sociale per gli anni 2010 e 2011condanna il
    Comune di e lINPS a rifondere al ricorrente le
    spese di lite nella misura del 50 ciascuno ...

Lezione del 15/12/2011
109
110
Trib. di Roma ordinanza c. Inps e
Comune11.11.2011
  • Laiuto dei Comuni per i nuclei familiari con
    almeno tre figli minori spetta anche agli
    extracomunitari con il permesso di soggiorno di
    lungo periodo
  • 11 novembre 2011 Con la sentenza, il Tribunale
    di Roma ha condannato l'INPS, quale ente
    erogatore, al pagamento dell'assegno.

Lezione del 15/12/2011
110
111
Trib. di Roma ordinanza c. Inps e
Comune11.11.2011 (segue)
  • "Per prestazioni essenziali - ha sostenuto il
    Tribunale di Roma - vanno intese quelle relative
    a un reddito minimo, all'assistenza per malattia,
    per gravidanza, l'assistenza parentale e
    l'assistenza di lungo termine, comprendendo
    pertanto anche l'assistenza genitoriale, ed è
    evidente la natura oggettiva di prestazione di
    assistenza sociale essenziale dell'assegno per i
    nuclei familiari con almeno tre figli minori, che
    ha come finalità quella di garantire un ausilio
    economico alle famiglie numerose in f
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