Gianni Buonomo - PowerPoint PPT Presentation

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Gianni Buonomo

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Title: Validit giuridica dei documenti informatici e firma digitale. Subject: Collegio Ghislieri, Pavia, 12 maggio 2006 Author: Gianni Buonomo - 2006 – PowerPoint PPT presentation

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Title: Gianni Buonomo


1
La validità giuridica deldocumento informaticoe
la firma digitale.
  • Gianni Buonomo

2
Nuove tecnologie e funzione pubblica
  • Le reti informatiche rappresentano la terza era
    tecnologica nellautomazione degli uffici
  • Le tecnologie dellinformazione strumenti di
    efficienza che cambiano il rapporto
    cittadino-Stato (dir.PCm 5.9.95)

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La carta didentità elettronicada strumento di
identificazione a mezzo per ottenere lerogazione
di un servizio
  • artt. 65 e 66 d.lgs. 82/2005)
  • Dati personali (sanitari)
  • Dati biometrici
  • Dati necessari per ottenere servizi
    amministrativi
  • Firma digitale
  • istanze e dichiarazioni
  • pagamenti
  • accesso ai documenti

4
Il cd. processo telematico
  • D.P.R. 13/2/01 n. 123
  • il documento informatico è linformazione
    primaria del fascicolo processuale
  • il documento cartaceo può sostituire il documento
    informatico nel caso in cui non sia possibile la
    sottoscrizione informatica
  • anche gli atti cartacei devono essere
    digitalizzati e inseriti nel fascicolo
    informatico
  • comunicazioni e notificazioni sono eseguite per
    via telematica.

5
segue il processo telematico
  • Tutti gli atti e i provvedimenti del processo
    possono essere compiuti come documenti
    informatici sottoscritti con firma digitale come
    espressamente previsto dal presente regolamento
    (art. 4).
  • Il processo verbale, redatto come documento
    informatico, è sottoscritto con firma digitale da
    chi presiede l'udienza e dal cancelliere. Le
    parti e i testimoni procedono alla sottoscrizione
    delle dichiarazioni o del verbale apponendo la
    propria firma digitale (art.5).
  • Le comunicazioni con biglietto di cancelleria,
    nonché la notificazione degli atti, effettuata
    quest'ultima come documento informatico
    sottoscritto con firma digitale, possono essere
    eseguite per via telematica, ... (art.6).

6
La firma digitale nel processo
  • Tutte le notificazioni e le comunicazioni alle
    parti possono farsi con trasmissione dellatto
    per posta elettronica nel rispetto della
    normativa concernente la sottoscrizione e la
    trasmissione dei documenti informatici (d.lgs.
    n. 5/2003)
  • Gli avvisi di pubblicazione della sentenza (133
    c.p.c.) e di deposito della ordinanza pronunciata
    fuori delludienza (artt. 176/134 c.p.c.) e
    persino lintimazione al testimone (art. 250
    c.p.c.) possono essere compiuti a mezzo della
    posta elettronica (art. 2.3 L. 80/2005)

7
Quadro normativo di riferimento
D. lgs. 5/3/2005 n. 82 (Codice dell'amministrazion
e digitale) GU n. 112 del 16-5-2005 - suppl. ord.
n. 93 in vigore dal 1/1/2006
8
Il documento informatico.
  • E la rappresentazione informatica di atti,
    fatti e dati giuridicamente rilevanti (art. 1/P
    d.lgs 82/2005)
  • Rappresentazione informatica su supporto
    informatico

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Rilevanza giuridica della firma
  • Dalla sottoscrizione autografa di un documento
    deriva la presunzione di legge, sino a prova
    contraria, di consenso del firmatario sul
    contenuto dellatto o del documento (art. 2702
    cod. civ.)
  • Cass. civ. sez. II 28 luglio 1992 n. 9040

10
Lautore dello scritto
  • La prassi inveterata (e tipica del diritto civile
    continentale) di far proprio uno scritto con la
    firma ha fatto assurgere a massima desperienza
    il fatto che il documento sottoscritto appartiene
    (cioè può essere attribuito) a colui che figura
    come firmatario.

11
Atti e documenti digitali
  • Legge 15 marzo 1997, n.59 (art.15)
  • Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica
    amministrazione e dai privati con strumenti
    informatici e telematici, i contratti stipulati
    nelle medesime forme, nonché la loro
    archiviazione e trasmissione con strumenti
    informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli
    effetti di legge.

12
Efficacia del documento firmato
  • art. 20 c.a.d. (d.lgs. 82/2005)
  • Il documento informatico sottoscritto con firma
    elettronica qualificata o con firma digitale
    soddisfa il requisito legale della forma scritta
    se formato nel rispetto delle regole tecniche
  • il regolamento assicura lidentificabilità
    dell'autore e l'integrità del documento.

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Valore probatorio
  • Art. 21 c.a.d. (Valore probatorio del documento
    informatico sottoscritto)
  • 1. Il documento informatico, cui è apposta una
    firma elettronica, sul piano probatorio è
    liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto
    delle sue caratteristiche oggettive di qualità e
    sicurezza.
  • 2. Il documento informatico, sottoscritto con
    firma digitale o con un altro tipo di firma
    elettronica qualificata, ha lefficacia prevista
    dallarticolo 2702 del codice civile. Lutilizzo
    del dispositivo di firma si presume riconducibile
    al titolare, salvo che sia data prova contraria.

14
Come funziona la firma digitale
  • Il metodo crittografico consente di attribuire
    con certezza un documento informatico al suo
    autore.

15
Limiti della cifratura classica
  • Il segreto risiede nella chiave.
  • Chi possiede la chiave può sostituirsi al
    mittente.
  • Chi possiede il cifrario può intercettare la
    corrispondenza.
  • La chiave deve viaggiare su canali sicuri.

16
La crittografia moderna
  • Withfield DIFFIE Martin HELLMAN teoria della
    coppia inscindibile di chiavi asimmetriche
    (1976)
  • Chiave diretta ed inversa
  • Ogni chiave può cifrare e decifrare
  • La chiave che cifra non può decifrare
  • La conoscenza di una delle due chiavi non
    fornisce alcuna informazione sullaltra chiave

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Funzioni della crittografia
  • Confidenzialità
  • Inviolabilità della corrispondenza
  • Integrità
  • Conformità alloriginale del documento
  • Autenticazione
  • Garanzia della provenienza del documento
  • Non ripudio
  • Chi riceve non può negare di aver ricevuto
  • Chi spedisce non può negare di aver trasmesso

18
I quattro principidella crittografia a chiave
pubblica
  • Ogni utente ha due chiavi.
  • Una delle chiavi è resa pubblica.
  • Tutte le chiavi pubbliche sono consultabili in un
    elenco centralizzato.
  • La chiave segreta (privata) è nota soltanto al
    suo proprietario.

19
Schema n.1 riservatezza.
  • A. invia a B. un messaggio riservato
  • Scrive il documento
  • Lo cifra con la chiave PUBBLICA di B
  • Invia il documento cifrato

Testo cifrato
Testo
K PUB B
A
B
(B usa la chiave PRIVATA per leggere il file.)
20
Schema n.2 firma
  • A. invia a B. un messaggio firmato
  • Usa la propria chiave PRIVATA per cifrare.
  • Chiunque può decifrare utilizzando la chiave
    pubblica
  • se la chiave pubblica decifra il messaggio, solo
    A. può averlo cifrato, poiché solo A. è in
    possesso dellaltra chiave che compone la coppia.

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Schema della firma digitaledi un documento
informatico
INVIO
CIFRATURA con K priv A
TESTO e firma
TESTO
AUTENTICAZIONE
DECIFRAZIONE con K pub A
TESTO e firma
Riconoscimento della firma
22
Firma elettronica
23
(No Transcript)
24
(No Transcript)
25
Problemi del sistema RSA
  • Certificazione
  • Chi ha messo le chiavi pubbliche nel registro ?
  • (garantisce il certificatore)
  • Vulnerabilità
  • Vulnerabilità di chiavi brevi alla crittanalisi
  • Robustezza computazionale dipendente dalle
    potenze di calcolo disponibili
  • garantisce la lunghezza della chiave

26
Definizione di firma digitale
  • art.1/S E un particolare tipo di firma
    elettronica qualificata basata su un sistema di
    chiavi crittografiche, una pubblica e una
    privata, correlate tra loro
  • che consente al titolare tramite la chiave
    privata e al destinatario tramite la chiave
    pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e
    di verificare la provenienza e l'integrità di un
    documento informatico o di un insieme di
    documenti informatici.

27
Direttiva 1999/93/CE
  • Quadro comunitario sulle firme elettroniche
  • Pubblicata su G.U.C.E. L13 del 13 dicembre 1999
  • Firma elettronica e firma elettronica avanzata
  • Definizioni Firma elettronica insieme dei dati
    in forma elettronica, allegati oppure connessi
    tramite associazione logica ad altri dati
    elettronici ed utilizzati come metodo di
    autenticazione informatica
  • (art. 2, n.1 recepita in 1/Q c.a.d.)

28
Firma elettronica avanzata (firma digitale)
  • una firma elettronica
  • connessa in maniera unica al firmatario
  • idonea ad identificare il firmatario
  • creata con mezzi sui quali il firmatario può
    conservare il proprio controllo esclusivo
  • collegata ai dati cui si riferisce in modo da
    consentire l'identificazione di ogni successiva
    modifica
  • (art. 2, n. 2 recepita in 1/R c.a.d.)

29
Dispositivo per la firma sicura.
  • Art. 2 lett. f Dir (definizione) "dispositivo
    per la creazione di una firma sicura
  • un dispositivo che soddisfa i requisiti di cui
    all art. 10 (allegato III dir.)

30
I certificatori
  • Lattività dei certificatori è libera e non
    necessita di autorizzazione preventiva (art. 26
    c.a.d.)
  • Il CNIPA svolge attività di vigilanza (art. 31
    c.a.d.)

31
I certificati.
  • Il certificato elettronico
  • E un attestato elettronico
  • che collega i dati di verifica della firma ad
    una persona
  • e conferma l'identità di tale persona
  • Il certificato qualificato
  • E un certificato che contiene molti dati (all.I)
  • fornito da un prestatore di servizi di
    certificazione che soddisfa i requisiti di cui
    all'allegato II

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Certificati qualificati
  • Contenuto art. 28 c.a.d.
  • Numero di serie
  • Dati del certificatore qualificato
  • Dati del titolare
  • Dati per la verifica della firma (chiave
    pubblica)
  • Periodo di validità
  • Firma digitale del certificatore (per verificare
    lautenticità del certificato)

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I certificatori qualificati devono
  • Possedere i requisiti di onorabilità per
    lesercizio dellattività bancaria (non anche
    solvibilità ) art. 26
  • Affidabilità tecnica, organizzativa e finanziaria
    art. 27
  • Impiegare personale specializzato (culpa in
    eligendo) art. 27
  • Utilizzare sistemi adeguati e sicuri
  • Adottare misure di sicurezza art. 27

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Responsabilità del certificatore
  • 1. Il certificatore che rilascia al pubblico un
    certificato qualificato è responsabile, se non
    prova d'aver agito senza colpa, del danno
    cagionato a chi abbia fatto ragionevole
    affidamento
  • a) sull'esattezza delle informazioni in esso
    contenute e sulla loro completezza
  • b) sul possesso, da parte del firmatario, della
    chiave privata (v.)
  • c) sulla biunivocità delle chiavi, nel caso in
    cui il certificatore abbia generato la coppia.
  • 2. Il certificatore è tenuto, in ogni caso, ad
    adottare tutte le misure organizzative e tecniche
    idonee ad evitare danno ad altri, ivi incluso il
    titolare del certificato (32/2)

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Effetti giuridici delle firme elettroniche
36
Pari opportunità
  • Direttiva 99/93/CE - art. 5 comma 2
  • Gli Stati membri provvedono affinché una firma
    elettronica non sia considerata legalmente
    inefficace e inammissibile come prova in giudizio
    unicamente a causa del fatto che essa è in forma
    elettronica, o non basata su un certificato
    qualificato, o non basata su un certificato
    qualificato rilasciato da un prestatore di
    servizi di certificazione accreditato, ovvero non
    creata da un dispositivo per la creazione di una
    firma sicura.

37
Recepimento della direttiva 99/93
  • Il documento informatico sottoscritto con firma
    digitale ha lefficacia dellart. 2702 c.c.
  • l'uso del dispositivo di firma si presume
    riconducibile al titolare, salvo che sia data
    prova contraria. (art.21 c.a.d.)

38
Trasmissione dei documenti
  • Il documento informatico trasmesso per via
    telematica si intende spedito dal mittente se
    inviato al proprio gestore, e si intende
    consegnato al destinatario se reso disponibile
    all'indirizzo elettronico da questi dichiarato,
    nella casella di posta elettronica del
    destinatario messa a disposizione dal gestore
    (art.45 c.a.d.)

39
Sottoscrizione dei documenti della p.A. (art. 40)
  • Le pubbliche amministrazioni che dispongono di
    idonee risorse tecnologiche formano gli originali
    dei propri documenti con mezzi informatici
  • la redazione di documenti originali su supporto
    cartaceo, nonché la copia di documenti
    informatici sul medesimo supporto è consentita
    solo ove risulti necessaria e comunque nel
    rispetto del principio dell'economicità.

40
Il futuro digitale
  • Limmaginazione è più importante della
    conoscenza.
  • Albert Einstein
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