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IVA LA TERRITORIALITA DELLE CESSIONI DI BENI ART. 7 bis, DPR 633/72 * a cura di Franco Ricca * F. Ricca DEFINIZIONE DEL TERRITORIO AI FINI IVA Si considera ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: IVA


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IVA LA TERRITORIALITA DELLE CESSIONI DI BENI
ART. 7 bis, DPR 633/72
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  • DEFINIZIONE DEL TERRITORIO AI FINI IVA
  • Si considera territorio dello Stato il territorio
    della Repubblica italiana, con esclusione
  • del comune di Livigno
  • del comune di Campione dItalia
  • delle acque italiane del lago di Lugano
  • Il territorio comprende
  • Lo spazio aereo sovrastante
  • le acque marine entro il limite di 12 miglia
    dalla costa
  • Fino al 31/3/1979 il territorio nazionale ai fini
    Iva coincideva con il territorio doganale

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  • DEFINIZIONE DEL TERRITORIO AI FINI IVA
  • (art. 7)
  • Si considera territorio della Comunità quello
    corrispondente al campo di applicazione del
    Trattato (), con le seguenti esclusioni, oltre
    a quelle riguardanti il territorio italiano
  • Per la Grecia il Monte Athos
  • per la Germania lisola di Helgoland e il
    territorio di Busingen
  • per la Francia i Dipartimenti doltremare
    (Guadalupa, Guiana, Martinica, Riunione)
  • per la Spagna Ceuta, Melilla e le isole Canarie
  • per la Finlandia le isole Aland
  • le Isole Anglo-normanne (o isole del Canale
    Jersey, Guernsey, ecc.)
  • Si considerano fuori del territorio, inoltre,
    Gibilterra e le Antille Olandesi (sentenza CGE
    28/1/1999, C-181/97)
  • () attualmente Italia, Francia, Germania,
    Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Lussemburgo,
    Grecia, Austria, Finlandia, Belgio, Svezia, Gran
    Bretagna, Danimarca, Irlanda, Polonia, Ungheria,
    Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Estonia,
    Lettonia, Lituania, Cipro, Malta, Bulgaria,
    Romania

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  • DEFINIZIONE DEL TERRITORIO AI FINI IVA
  • Anche se non appartenenti alla Comunità, i
    seguenti paesi si considerano territorio
    comunitario ai fini Iva
  • Principato di Monaco (Francia)
  • Isola di Man (Regno Unito)
  • - Zone cipriote di AKROTIRI e DHEKELIA (Regno
    Unito)

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CESSIONI DI BENI IMMOBILI SI CONSIDERANO
EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO SE
LIMMOBILE SI TROVA NEL TERRITORIO
STESSO. Criterio comunitario luogo
dellimmobile
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CESSIONI DI BENI MOBILI/1
BENI MOBILI NAZIONALI, COMUNITARI O
TEMPORANEAMENTE IMPORTATI (condizione
giuridica) ESISTENTI NEL TERRITORIO STESSO
(condizione fisica) Sono necessarie entrambe le
condizioni, sicché in assenza di una di esse la
cessione non si considera territoriale.
SI CONSIDERANO EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO
STATO SE HANNO PER OGGETTO
Criterio comunitario luogo di partenza del bene
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CESSIONI DI BENI MOBILI/2 Si considerano
inoltre effettuate nel territorio dello Stato le
cessioni che hanno per oggetto beni mobili
spediti dal territorio di un altro Stato membro,
se installati, montati o assiemati nel territorio
dello Stato dal fornitore o per suo conto
SM 1 SM 2 Luogo della cessione senza
installazione SM 1 Luogo della cessione con
installazione SM 2

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  • CESSIONI DI BENI MOBILI/3
  • Si considerano inoltre effettuate nel territorio
    dello Stato le cessioni che hanno per oggetto
  • beni ceduti ai passeggeri nel corso di un
    trasporto intracomunitario a bordo di navi, treni
    o aerei che ha inizio nel territorio dello Stato
  • - Si considera trasporto intracomunitario quello
    con partenza e arrivo situati in Stati membri
    diversi, senza scalo fuori della Comunità.
  • - Si considera luogo di partenza il primo punto
    di imbarco dei passeggeri.
  • Si considera luogo di arrivo quello dellultimo
    punto di sbarco.
  • Es. Nel tragitto IT-FR-CH-D-IT si considerano
    trasporti intracomunitari le tratte IT-FR (luogo
    di tassazione Italia) e D-IT (luogo di tassazione
    Germania).

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  • CESSIONI DI BENI MOBILI/4
  • Le cessioni che hanno per oggetto
  • Gas mediante sistemi di distribuzione di gas
    naturale
  • Energia elettrica
  • si considerano effettuate nel territorio dello
    Stato
  • Quando il cessionario è un soggetto passivo
    rivenditore stabilito in Italia (anche mediante
    stabile organizzazione)
  • Quando il cessionario è un soggetto diverso dal
    rivenditore, se i beni sono usati o consumati in
    Italia
  • Cfr. circolare Agenzia delle entrate n. 54 del 23
    dicembre 2004
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