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CORSO SULLA SICUREZZA

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CORSO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO per Dirigenti Scolastici Il Dirigente Scolastico e la sicurezza nella scuola. Una bussola per orientarsi nel mare magnum ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: CORSO SULLA SICUREZZA


1
  • CORSO SULLA SICUREZZA
  • NEI LUOGHI DI LAVORO
  • per Dirigenti Scolastici
  • Il Dirigente Scolastico e la sicurezza nella
    scuola. Una
  • bussola per orientarsi nel mare magnum delle
    nuove norme
  • Anno Scolastico 2009/2010
  • Mario Messina

2
  • Un po di storia

3
  • Anni 50
  • A seguito della legge delega 51/1955
  • vengono emanati numerosi DPR.
  • I tre pilastri dellapparato normativo sono
  • - DPR n. 547/55 (norme per la prevenzione degli
    infortuni sul

  • lavoro)
  • - DPR n. 164/56 (regolamento per ledilizia)
  • - DPR n. 303/56 (norme generali per ligiene del
    lavoro)

4
  • Anni 70
  • - DM del 18/12/75
  • Norme tecniche relative alledilizia scolastica,
    ivi compresi gli indici minimi di
  • funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica,
    da osservarsi nella esecuzione di
  • opere di edilizia scolastica.

5
  • Anni 90
  • - DLgs n. 277/91
  • Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n.
    83/477/CEE, n. 86/188/CEE
  • e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei
    lavoratori contro i rischi
  • derivanti da esposizione ad agenti chimici,
    fisici e biologici durante il lavoro,
  • a norma dellart. 7 della Legge 30 luglio 1990,
    n. 212.
  • - DLgs n. 475/92
  • Attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del
    Consiglio del 21/12/89, in materia
  • di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
    membri relative ai dispositivi
  • di protezione individuali.

6
  • - DLgs n. 626/94
  • Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
    89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
  • 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti
    il miglioramento
  • della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
    luogo di lavoro.
  • - DLgs n. 242/96
  • Modifiche ed integrazioni al DLgs 19/9/94 n. 626,
    recante attuazione di
  • direttive Comunitarie riguardanti il
    miglioramento della sicurezza
  • e della salute dei lavoratori sul luogo di
    lavoro.
  • - DLgs n. 493/96
  • Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente
    le prescrizioni minime per
  • la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo
    di lavoro.

7
  • - Contratto Collettivo Quadro del 10/7/96
  • In merito agli aspetti applicativi del DLgs
    626/94 riguardanti
  • il rappresentante per la sicurezza.
  • - Decreto del 16/1/97
  • Individuazione dei contenuti minimi della
    formazione dei lavoratori, dei
  • rappresentanti per la sicurezza e dei datori di
    lavoro che possono svolgere
  • direttamente i compiti propri del responsabile
    del servizio di prevenzione
  • e protezione.
  • - Decreto del 28/9/98 n. 382
  • Regolamento recante norme per lindividuazione
    delle particolari esigenze
  • negli istituti di istruzione ed educazione di
    ogni ordine e grado, ai fini delle
  • norme contenute nel DLgs 19/9/94, n. 626, e
    successive modifiche ed
  • integrazioni.

8
  • Anni 2000
  • - DLgs 23 giugno 2003 n. 195
  • che integra il DLgs 626/94.
  • ?
  • La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo
    Stato, le regioni e le province
  • autonome di Trento e Bolzano emana il
  • - Provvedimento 26 gennaio 2006
  • che stabilisce i requisiti professionali degli
    addetti e dei responsabili del
  • servizio di prevenzione e protezione.
  • (G. U. N. 37 del 14/2/2006 )

9
  • - La Legge Delega 3 agosto 2007 n. 123
  • Misure in tema di tutela della salute e della
    sicurezza sul lavoro e delega
  • al governo per il riassetto e la riforma della
    normativa in materia.
  • Introduce il DUVRI (Documento Unico di
    Valutazione del Rischio di Interferenza ).
  • Stabilisce che nei contratti di somministrazione
    di appalto e subappalto devono essere
    specificatamente indicati i costi relativi alla
    sicurezza sul lavoro che non sono soggetti a
    ribasso.

10
  • DPR n. 547/55
  • DPR n. 164/56

  • DPR n. 303/56 DLgs n. 81 del
    9 aprile 2008
  • DLgs n. 475/92 Attuazione
    dellart. 1 della legge 3 agosto

  • 2007 in materia di tutela della salute e
  • DLgs n. 626/94 della
    sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • Decreto n. 382/98

11
  • Successivamente
  • IL DLgs n. 81/2008 viene modificato da
  • Legge 2 agosto 2008 n. 129
  • Legge 6 agosto 2008 n. 133
  • Legge 7 luglio 2008 n. 88
  • Legge 27 febbraio 2009 n. 14
  • DLgs 3 agosto 2009 n. 106

12
  • Quindi il nuovo riferimento normativo
  • in materia di sicurezza diventa il
  • DLgs n. 81/2008
  • modificato dal
  • DLgs n. 106 del 2009

13
MODIFICA DEL SISTEMA ISTITUZIONALE
  • Presso il Ministero del lavoro è istituito
  • IL COMITATO PER L INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE
    DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO
    NAZIONALE DELLE ATTIVITA DI VIGILANZA (
    presieduto dal Ministro del lavoro)
  • LA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
  • Tale Commissione, tra la altre cose, ha il
    compito di elaborare entro il 31 dicembre 2010 le
    procedure standardizzate per la valutazione dei
    rischi

14
ENTI PUBBLICI AVENTI COMPITI IN MATERIA DI SALUTE
E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
  • ISPESL Istituto Superiore Per la Prevenzione e
    la Sicurezza
  • del Lavoro
  • INAIL Istituto Nazionale per lAssicurazione
    contro gli Infortuni sul
  • Lavoro
  • IPSEMA Istituto di Previdenza per il Settore
  • Marittimo

15
VIGILANZA
  • ASL
  • VIGILI DEL FUOCO

16
Principali cambiamenti introdotti
  • Il nuovo decreto enfatizza ed affina i principi
    già introdotti con il decreto 626 che possono
    essere così riassunti
  • Il datore di lavoro deve garantire la massima
    sicurezza tecnologicamente possibile
  • In particolare recepisce pienamente il
    disposto dell art. 2087 del Codice Civile

17
art. 2087 del Codice Civile
  • limprenditore è tenuto ad adottare
    nellesercizio dellimpresa le misure che,
    secondo la particolarità del lavoro, lesperienza
    e la tecnica sono necessarie a tutelare
    lintegrità fisica e la personalità morale dei
    prestatori di lavoro.

18
SONO STATI AGGIUNTI I SEGUENTI RISCHI
  • Collegati allo stress lavoro correlato
  • Riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza
  • Connessi alle differenze di genere
  • Connessi alletà
  • Connessi alla provenienza da altri paesi

19
  • La valutazione dello stress lavoro-correlato è
    effettuata sulla scorta delle indicazioni fornite
    dalla Commissione Consultiva Permanente e
    comunque a partire dal 1 agosto 2010
  • Il DVR deve essere redatto con criteri di
    brevità e semplicità

20
  • Novità rispetto alla legislazione precedente
  • (DLgs 626/94)
  • art. 2 - definizioni
  • vengono introdotte ( tra le altre) le seguenti
    definizioni
  • Sorveglianza sanitaria
  • norma tecnica
  • buona prassi
  • linee guida
  • formazione, informazione, addestramento
  • riferimento a INAIL ISPESL

21
ART. 2
Continuazione
  • Dirigentepersona che in ragione delle competenze
    professionali e di poteri gerarchici e funzionali
    adeguati alla natura dellincarico conferitogli,
    attua le direttive del datore di lavoro
    organizzando lattività lavorativa e vigilando su
    di essa
  • Preposto persona che, in ragione delle
    competenze professionali e nei limiti di poteri
    gerarchici e funzionali adeguati alla natura
    dellincarico conferitogli, sovrintende alla
    attività lavorativa e garantisce lattuazione
    delle direttive ricevute, controllandone la
    corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
    esercitando un funzionale potere di iniziativa

22
  • art. 14
  • Disposizioni per il contrasto del lavoro
    irregolare e per la tutela
  • della salute e sicurezza dei lavoratori.

23
  • art. 15 - misure generali di tutela
  • Vengono enfatizzate le misure di tutela
  • controllo sanitario
  • informazione e formazione adeguata per i
    lavoratori
  • informazione e formazione adeguata per i
    dirigenti ed i preposti
  • istruzioni adeguate ai lavoratori
  • partecipazione e consultazione dei lavoratori
  • partecipazione e consultazione dei rappresentanti
    per la sicurezza
  • uso di segnali di avvertimento e sicurezza nella
    gestione dellemergenza

24
  • art. 16 - delega di funzioni
  • possibilità per il datore di lavoro di delegare,
    a certe condizioni, alcuni compiti
  • possibilità al delegato di delegare a sua volta
  • LA DELEGA DEVE AVERE DATA CERTA, DEVE ESSERE
    ATTRIBUITA PER ISCRITTO, DEVE ESSERE ACCETTATA
  • IL DELEGATO DEVE POSSEDERE PROFESSIONALITA
    ED ESPERIENZA SULLE FUNZIONI DELEGATE
  • RIMANE L OBBLIGO DI VIGILANZA IN CAPO AL
  • DATORE DI LAVORO

25
  • art. 17 - obblighi del datore di lavoro
  • non delegabili
  • valutazione dei rischi e conseguente elaborazione
    del documento
  • (ammenda da 2000 euro a 4000 euro)
  • designazione del responsabile del servizio di
    prevenzione e protezione dei rischi
  • (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a
    4000 euro)

26
  • art. 18 - obblighi del datore di lavoro e del
    dirigente
  • nominare il medico competente per la sorveglianza
    sanitaria
  • (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500
    a 6000 euro)
  • designare i lavoratori per la gestione
    dellemergenza, tenendo conto delle loro capacità
  • (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500
    a 5200 euro)
  • fornire ai lavoratori i necessari ed idonei
    dispositivi di protezione individuale, sentito il
    medico competente ed il responsabile del servizio
    di prevenzione e protezione
  • (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500
    a 6000 euro)
  • provvedere perché soltanto chi ha ricevuto uno
    specifico addestramento alle zone dove esiste un
    rischio grave e specifico
  • (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200
    a 5200 euro)
  • richiedere losservazione dei singoli lavoratori
    alle norme vigenti, nonché delle disposizioni
    aziendali sulluso dei DPI
  • (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200
    a 5200 euro)

27
  • inviare i lavoratori alla visita medica entro le
    scadenze previste dal programma di sorveglianza
    sanitaria
  • (ammenda da 2000 a 4000 euro)
  • adottare misure per il controllo della situazione
    di rischio in caso di emergenza
  • informare il più presto possibile i lavoratori
    esposti ad un rischio grave ed immediato
  • adempiere agli obblighi di informazione,
    formazione e addestramento
  • consentire ai lavoratori, mediante il
    rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
    lapplicazione delle misure di tutela
  • (ammenda da 2000 a 4000 euro)
  • consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta,
    anche su supporto informatico, il Documento di
    valutazione del rischio ( il documento è
    consultabile solo in azienda )
  • (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a
    4000 euro)
  • continua

28
  • elaborare il documento anche su supporto
    informatico (ammenda da 2000 a 4000 euro)
  • evitare che le misure tecniche adottate possano
    causare rischi alla popolazione o deteriorare
    lambiente esterno
  • (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a
    4000 euro)
  • comunicare allINAIL e all IPSEMA, entro 48 ore
    dalla ricezione del certificato medico, i dati
    relativi agli infortuni sul lavoro che comportino
    lassenza dal lavoro di almeno 1 giorno ( per
    dati statistici) e quelli che comportano
    lassenza di almeno 3 giorni
  • (ammenda da 500 a 1000 euro per un giorno,
    da 1000 a 4500 euro per 3 giorni)
  • consultare il rappresentante dei lavoratori per
    la sicurezza
  • (ammenda da 2000 a 4000 euro)
  • adottare le misure di evacuazione
  • continua

29
  • nello svolgimento di attività in regime di
    appalto o subappalto munire i lavoratori di
    tessera di riconoscimento
  • (ammenda da 2000 a 4000 euro)
  • nelle aziende con più di 15 lavoratori
    organizzare la riunione periodica
  • (ammenda da 2000 a 4000 euro)
  • aggiornare le misure di prevenzione in relazione
    ai mutamenti produttivi o in relazione al grado
    di evoluzione tecnica della prevenzione
  • (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500 a
    6000 euro)
  • comunicare in via telematica allINAIL i
    nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per
    la sicurezza
  • (ammenda da 50 a 300 euro)
  • vigilare che i lavoratori per i quali vige
    lobbligo di sorveglianza sanitaria non siano
    adibiti alla mansione lavorativa senza il
    prescritto giudizio di idoneità
  • (sanzione da 1000 a 4500 euro)

30
  • fornire al medico competente informazioni in
    merito ai rischi, allorganizzazione del lavoro
    ecc.
  • (sanzione da 1000 a 4000 euro)
  • manutenzione degli edifici delle pubbliche
    Amministrazioni a carico degli Enti proprietari
    con obbligo di segnalare la richiesta del loro
    adempimento
  • obbligo di vigilare sugli adempimenti degli
    obblighi delle altre figure presenti in azienda

31
  • art. 19 - obblighi del preposto
  • Chi sono i preposti a scuola?
  • I preposti devono vigilare sui corretti
    adempimenti delle disposizioni aziendali in
    merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro
  • devono frequentare appositi corsi di formazione
  • Anche per i preposti la violazione dei loro
    obblighi comporta
  • le seguenti sanzioni arresto fino a 2 mesi o
    ammenda
  • da 400 a 1200 euro.

32
  • art. 20 - obblighi dei lavoratori
  • Tra le altre cose
  • ogni lavoratore deve prendersi cura della propria
    salute e sicurezza e di quella delle altre
    persone presenti sul luogo di lavoro
  • i lavoratori devono osservare le istruzioni
    impartite dal datore di lavoro ai fini della
    protezione collettiva ed individuale
  • sono tenuti a partecipare ai programmi di
    formazione e di addestramento organizzati dal
    datore di lavoro
  • Sono soggetti alle seguenti sanzioni
  • arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600
    euro.

33
art. 25 - obblighi del medico competente
  • TRA LE ALTRE COSE
  • COLLABORA CON IL DATORE DI LAVORO E CON IL
    SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
  • PROGRAMMA LA SORVRGLIANZA SANITARIA
  • ISTITUISCE, AGGIORNA E CUSTODISCE, SOTTO LA
    PROPRIA RESPONSABILITA UNA CARTELLA SANITARIA DI
    RISCHIO PER OGNI LAVORATORE SOTTOPOSTO A
    SORVEGLIANZA SANITARIA
  • FORNISCE INFORMAZIONI AI LAVORATORI SUL
    SIGNIFICATO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA A CUI
    SONO SOTTOPOSTI
  • ( arresto fino a tre mesi ammenda fino a 2000
    euro)

34
  • art. 26 - obblighi connessi ai contratti
    dappalto
  • il datore di lavoro deve
  • verificare lidoneità tecnico- professionale
    delle imprese
  • acquisire il certificato di iscrizione alla
    Camera di Commercio
  • fornire dettagliate istruzioni sui rischi
  • elaborare il DUVRI
  • (Sanzioni arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da
    2000 a 6000 euro).

35
  • Non si elabora il DUVRI nella prestazione di
    servizi
  • intellettuali, nelle mere forniture ed nei lavori
    o
  • servizi di durata non superiore a 2 giorni, a
    meno
  • che tali lavori o servizi non comportino rischi
  • particolari.

36
ART. 28 Oggetto della valutazione dei rischi
  • L articolo fornisce le linee guida per la
    valutazione dei rischi, aggiorna la lista dei
    rischi da valutare e stabilisce i contenuti
    fondamentali del DVR .
  • Inoltre sancisce che tale documento deve avere
    data certa attestata dalla sottoscrizione da
    parte del DATORE DI LAVORO, DEL RESPONSABILE
    DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE, DEL
    RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI E DAL MEDICO
    COMPETENTE

37
  • art. 31 - servizio di prevenzione e protezione
  • è organizzato dal datore di lavoro
  • gli addetti, interni o esterni, devono possedere
    adeguate capacità e requisiti (indicati dallart.
    32)
  • devono frequentare appositi corsi nei quali è
    prevista la verifica degli apprendimenti
  • tra i rischi devono essere precisati anche quelli
    di natura ergonomica e da stress

38
art. 32 - capacità e requisiti professionali
degli addetti e dei responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione interni ed esterni
  • ADDETTI
  • TITOLO DI STUDIO NON INFERIORE AL DIPLOMA DI
    ISTRUZIONE SUPERIORE NONCHE UN ATTESTATO DI
    FREQUENZA DI SPECIFICI CORSI CON VERIFICA DEGLI
    APPRENDIMENTI
  • RESPONSABILE
  • IN AGGIUNTA A QUANTO SOPRA, DEVE POSSEDERE UN
    ATTESTATO, CON VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI IN
    MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI
    ANCHE DI NATURA ERGONOMICA , DI STRESS
    LAVORO-CORRELATO, DI ORGANIZZAZIONE , E DI
    TECNICHE DI COMUNICAZIONE .
  • ( Si veda accordo Stato Regioni del 26/1/06
    G.U. n.37 del 14/2/06)

  • Continua

39
continuazione
  • Le competenze acquisite a seguito dellattività
    formativa devono essere registrate nel
  • libretto formativo del cittadino
  • di cui allart. 2 punto i del Dlgs 10/9/2003
    n. 276
  • DOPO 5 ANNI E NECESSARIO UN NUOVO AGGIORNAMENTO

40
  • continuazione
  • comma 8
  • negli istituti di formazione il datore di lavoro,
    che non opta per lo svolgimento diretto dei
    compiti propri del servizio di prevenzione e
    protezione, designa il responsabile
    individuandolo tra
  • personale interno allunità scolastica che si
    dichiara disponibile ed abbia i requisiti
  • personale interno ad una unità scolastica che si
    dichiara disponibile ad operare in una pluralità
    di Istituti
  • in assenza del personale di cui sopra, gruppi di
    Istituti possono avvalersi dellopera di un
    esperto esterno, tramite stipula di apposita
    convenzione

41
  • art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore
  • di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione
  • dai rischi
  • Deve seguire un corso della durata di un minimo
    di 16 ore ad un massimo di 48 ore
  • art. 35 - riunione periodica
  • ALMENO UN VOLTA ALLANNO
  • Vi partecipano il datore di lavoro, il RSPP, il
    RLS, il Medico competente
  • Si esamina il DVR in tutti i suoi aspetti e si
    programmano gli interventi di formazione e
    miglioramento
  • Della riunione deve essere redatto un verbale
  • ( ammenda da 2000 a 4000 euro )

42
art. 36 - informazioni ai lavoratori
  • Il datore di lavoro deve provvedere affinché
    ciascun lavoratore riceva una adeguata
    informazione, inoltre deve render noto il
    nominativo del responsabile del servizio di
    prevenzione e protezione, i nominativi degli
    addetti e del medico competente.
  • (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a
    5200 euro)

43
  • art. 37 - formazione dei lavoratori
  • art. 43 - disposizioni generali sulla gestione
  • dellemergenza
  • È organizzata dal datore di lavoro che
  • designa i lavoratori
  • adotta tutte le misure perché in caso di pericolo
    grave ed immediato i lavoratori possano
    abbandonare il posto di lavoro e mettersi al
    sicuro
  • deve provvedere a formare i lavoratori
  • (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200
    euro)
  • I lavoratori non possono, se non per gravi
    motivi, rifiutare
  • la designazione.
  • (arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600
    euro)

44
  • art. 45 - primo soccorso
  • Il datore di lavoro
  • lo organizza
  • individua i lavoratori in numero adeguato e li
    forma
  • dota la scuola delle attrezzature di primo
    soccorso in relazione ai rischi dellattività che
    viene svolta
  • art. 46 - prevenzione incendi
  • Idem come sopra

45
  • art. 47 - rappresentante dei lavoratori
  • per la sicurezza
  • nelle aziende con più di 15 dipendenti è
    designato nellambito delle rappresentanze
    sindacali in azienda. In assenza di tali
    rappresentanze è eletto dai lavoratori
  • 1 rappresentante fino a 200 lavoratori
  • 3 rappresentanti da 201 a 1000 lavoratori
  • 6 rappresentanti oltre i 1000 lavoratori

46
  • art. 50 attribuzioni del rappresentante
  • dei lavoratori per la sicurezza
  • PRATICAMENTE DEVE ESSERE CONSULTATO SU TUTTO

47
  • Luoghi di lavoro
  • da art. 62 ad art. 68
  • Uso delle attrezzature di lavoro e dei
  • dispositivi di protezione individuale
  • da art. 69 ad art. 79
  • Impianti ed attrezzature elettriche
  • da art. 80 ad art. 87

48
  • Segnaletica di Salute e Sicurezza sul lavoro
  • da art. 161 ad art.. 164
  • Movimentazione dei carichi
  • riferimento e norme tecniche - ISO 11228
  • da art. 167 ad art.. 170
  • Valori indicativi di riferimento kg 25 per
    uomini adulti in buono stato di salute
  • Donne adulte sane kg 15/20
  • La valutazione del rischio deve essere fatta
    quando i carichi
  • sono superiori a 3 kg

49
  • Movimentazione manuale dei carichi
  • art. 167 - campo di applicazione
  • art. 168 - obblighi del datore di lavoro
  • ricorrere a mezzi appropriati, quali attrezzature
    meccaniche, per evitare la movimentazione manuale
    dei carichi
  • quando non è possibile evitarla, organizzare il
    lavoro in modo che detta movimentazione assicuri
    condizioni di sicurezza e di salute
  • sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria

50
  • art. 169 informazione, formazione
  • e addestramento
  • Attrezzature multimediali - videoterminali
  • da art. 172 ad art. 178
  • Il datore di lavoro deve analizzare i posti di
    lavoro con
  • particolare riguardo a
  • rischi per la vista e per gli occhi
  • problemi legati alla postura
  • condizioni igieniche ed ambientali
  • continua

51
  • il lavoratore ha diritto ad una interruzione
    della sua attività mediante pausa ovvero
    cambiando di attività
  • le modalità di tale interruzione sono stabilite
    dalla contrattazione collettiva anche aziendale
  • in assenza di una disposizione contrattuale, il
    lavoratore ha diritto ad una pausa di 15 minuti
    ogni 120 minuti di applicazione continuativa
  • I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza
    sanitaria con riguardo ai
  • rischi per la vista e per gli occhi e per
    lapparato muscolo-scheletrico.
  • Salvo casi che richiedono una frequenza diversa,
    stabilita dal medico
  • competente, la periodicità delle visite è
    biennale per i lavoratori che
  • sono stati classificati idonei con prescrizioni o
    che abbiano compiuto il
  • cinquantesimo anno di età.
  • Per tutti gli altri casi e quinquennale.

52
AGENTI FISICI art . 180 - 220
  • Per agenti fisici si intendono
  • Il rumore
  • Gli ultrasuoni,gli infrasuoni, le vibrazioni
    meccaniche
  • I campi elettromagnetici
  • ( in vigore dal 30 aprile 2012)
  • Le radiazioni ottiche di origine artificiale
  • ( in vigore dal 26 aprile 20010)
  • Il microclima
  • Le atmosfere iperbariche

53
SOSTANZE PERICOLOSEArt. 221 - 265
  • ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
  • Art. 266 286
  • PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
  • Art. 287 297
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE
  • Art. 298 302
  • NORME TRANSITORIE E FINALI
  • Art. 304 - 306

54
SEGUONO 51 ALLEGATI, OVVERO SCHEDE TECNICHE
DI APROFONDDIMENTO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI
NEI TREDICI TITOLI NEI QUALI E SUDDIVISO
IL DECRETO
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